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Diritto Annuale: Autorizzato aumento per 82 Camere di Commercio per triennio 2020-2022
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con decreto del 12 marzo 2020 (registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico in data 19 marzo 2020 con il numero 102 e dalla Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole in data 26 marzo 2020 n. 162), ha autorizzato - per gli anni 2020, 2021 e 2022 - l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a 82 Camere di Commercio, che, con apposite delibere consiliari, hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti.
Le Camere di commercio interessate sono tenute, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati, ad inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico, un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti, allegando allo stesso la rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi, debitamente vistata dal presidente del collegio dei revisori, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico.
Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2020, al versamento del diritto annuale potranno effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il 30 novembre.
. Se vuoi scaricare il testo del nuovo decreto con l’elenco delle 82 Camere di Commercio coinvolte, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale, clicca QUI.
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Entro il prossimo 2 luglio tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese sono tenute al pagamento del diritto annuale dovuto, alle Camere di Commercio, per il 2018.
Con nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 gennaio 2018, Prot. 26505, non essendo intervenuti nuovi provvedimenti normativi, sono stati confermati, anche per il 2018, gli effetti del decreto interministeriale 8 gennaio 2015, con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali già previste dalla L. n. 114/2014.
L'importo del diritto annuale dovuto per il 2018 dovrà, inoltre, essere determinato tenendo presente quanto disposto:
- sia dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017, che ha autorizzato, per gli anni 2017, 2018 e 2019, l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a 79 Camere di Commercio;
- che dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 marzo 2018, che ha autorizzato, per gli anni 2018 e 2019, l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, per altre 9 Camere di Commercio.
Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2018, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il 30 novembre 2018 (art. 17 comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 435/2001). .
Si ricorda che le misure del diritto annuale, ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando è necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota del 30 marzo 2009, Prot. 19230 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa.
Ricordiamo, infine, che l'art.7-quater, comma 19, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, i termini dei versamenti di cui all'art. 17, del D.P.R. del 7 dicembre 2001, n. 435, posticipandoli dal 16 al 30 giugno. con effetti anche sul diritto annuale che deve quindi essere versato in un'unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, e cioè, per l'anno 2018:
- entro il 2 luglio 2018 (essendo il 30 giugno e il 1° luglio 2018 giorni festivi), fatti salvo i soggetti con diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare;
- nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare la tabella degli importi dovuti per l’anno 2018, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente la Tabella degli importi dovuti per l’anno 2018, clicca QUI.
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Diritto Annuale: Autorizzato aumento per altre 9 Camere di Commercio per biennio 2018 - 2019
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con decreto del 2 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018, ha autorizzato, per gli anni 2018 e 2019, l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale ad altre 9 Camere di Commercio, che con apposite delibere consiliari hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti che coinvolgono il programma Industria 4.0 e quelli in materia di sviluppo e promozione della cultura e turismo e di alternanza scuola-lavoro.
Le Camere di commercio di cui all'allegato A) del presente decreto sono tenute, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati, ad inviare, unitamente alle Camere di commercio di cui all'allegato A) del decreto 22 maggio 2017, un rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali.
Le Camere di commercio di cui all'allegato A) del decreto 22 maggio 2017 e quelle di cui all’Allegato A) del decreto 2 marzo 2018 sono tenute a presentare un rapporto dettagliato sui risultati dei progetti realizzati con le residue risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale.
Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2018, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all’importo versato entro il termine previsto per il pagamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, ovvero entro il 30 novembre 2018.
. Se vuoi scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
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I contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi), tenuti entro il 30 giugno ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e da quella in materia di imposte sul valore aggiunto (IVA), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 20 luglio 2017 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.
A stabilirlo è il D.P.C.M. del 3 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017.
Tale decreto sostituisce quello emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, del quale sono in ogni caso fatti salvi gli effetti.
Le scadenze, previste dal nuovo decreto sono le stesse, ma riguardano tutti i contribuenti (persone fisiche e non) titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, in precedenza esclusi, i quali potranno effettuare il versamento delle imposte sui redditi - compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio secondo le date indicate sopra.
Resta inteso che i soggetti iscritti nel solo Repertorio Economico Amministrativo (REA) non rientrano nella casistica individuata dalla norma e pertanto, per tali soggetti, rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2017, con la possibilità di effettuare il versamento del diritto annuale entro il 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
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Anticipato da un comunicato diffuso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il giorno 20 luglio, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2017, recante “Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi”.
Secondo quanto disposto all’art. 1, i titolari di reddito d'impresa potranno versare il saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2017 nonchè la prima rata dell'acconto dell'imposta sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo:
a) entro il 20 luglio 2017 senza alcuna maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
La nuova scadenza, prevista dal decreto, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) titolari di reddito d’impresa (sono pertanto esclusi i professionisti e i contribuenti non titolari di reddito d'impresa), i quali potranno effettuare il versamento delle imposte sui redditi - compreso il DIRITTO ANNUALE dovuto alla Camera di Commercio:
a) entro il giorno 20 luglio 2017 (anziché il 30 giugno 2017), senza alcuna maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017 (in quanto il 20 cade di domenica), maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Considerando che l'annuncio è stato dato nella stessa data di scadenza del versamento (20 luglio 2017), tale proroga non ha avuto grande impatto. Tuttavia, lo spostamento al 20 luglio ha come effetto l'ulteriore slittamento al 21 agosto per effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,40%.
I soggetti interessati alla proroga che, sulla base delle disposizioni previgenti, hanno effettuato i versamenti dal 1° al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, dovrebbero poter recuperare l'importo della maggiorazione non più dovuto sulla base delle nuove disposizioni. Si attendono delucidazioni.
Resta inteso che per i soggetti iscritti nel solo REA, non rientrando nella casistica individuata dalla norma, rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2017, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%.
. Se vuoi scaricare il testo del comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale, clicca QUI.
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Le misure del diritto annuale, per l’anno 2017, sono state fissare con nota del Ministero dello Sviluppo Economico 15 novembre 2016 n. 359584, con la quale sono state confermate le riduzioni percentuali dell'importo del diritto camerale, previsto dal comma 1 dell'articolo 28 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, che per l'anno 2017, è pari al 50% rispetto a quanto dovuto per il 2014.
L'importo del diritto annuale dovuto per il 2017 dovrà, inoltre, essere determinato tenendo presente quanto disposto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico firmato del 22 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017), che ha autorizzato, per gli anni 2017, 2018 e 2019, l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a 79 Camere di Commercio, che con apposite delibere consiliari hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.
In applicazione di quanto sopra:
a) le imprese interessate che intendono già effettuare il pagamento entro il 30 giugno 2017, possono pagare in un’unica soluzione applicando la percentuale di aumento del 20% sugli importi del diritto dovuto per il 2017;
b) le imprese che, invece, hanno già provveduto, per l’anno 2017, al versamento del diritto annuale, senza la maggiorazione del 20%, sono tenute ad effettuare il conguaglio rispetto all’importo versato entro il termine previsto per il pagamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, ovvero entro il 30 novembre 2017.
Ricordiamo, infine, che l'art.7-quater, comma 19, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, i termini dei versamenti di cui all'art. 17, del D.P.R. del 7 dicembre 2001, n. 435, posticipandoli dal 16 al 30 giugno 2017.
Tale modifica trova applicazione anche al diritto annuale che deve quindi essere versato in un'unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, e cioè:
- entro il 30 giugno 2017, fatti salvo i soggetti con diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare;
- nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (termine posticipato al 31 luglio 2017, essendo il 30 luglio 2017 giorno festivo).
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare la tabella degli importi dovuti per l’anno 2017, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente la tabella degli importi dovuti per l’anno 2017, clicca QUI.
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Diritto Annuale: Autorizzato aumento per 79 Camere di Commercio per triennio 2017-2019
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con decreto del 22 maggio 2017 (in corso di registrazione alla Corte dei Conti e in attesa della successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), per gli anni 2017, 2018 e 2019, l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a 79 Camere di Commercio, che con apposite delibere consiliari hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.
I progetti da finanziare sono indicati nelle deliberazioni dei consigli camerali elencate nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del citato decreto.
Nelle more della registrazione del decreto ministeriale da parte della Corte dei Conti e della successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, le imprese interessate:
a) che intendono già effettuare il pagamento, considerata la prossima scadenza del 30 giugno 2017, possono pagare in un’unica soluzione applicando la percentuale di aumento del 20% sugli importi del diritto dovuto per il 2017;
b) che hanno, invece, già provveduto, per l’anno 2017, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all’importo versato entro il termine previsto per il pagamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, ovvero entro il 30 novembre 2017..
. Se vuoi scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare l’elenco delle 79 Camere di Commercio coinvolte, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale, clicca QUI.
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, il D.P.C.M. 15 giugno 2016, recante “Differimento, per l'anno 2016, del termine di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”. Con tale decreto vengono prorogati i termini per il versamento di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 16 giugno 2016 (IRPEF/IRES, Cedolare secca sugli affitti, IVIE e IVAFE), al giorno 6 luglio 2016.
La nuova scadenza, prevista dal decreto, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche o professionali per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge.
La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti c.d. minimi e precisamente quelli che adottano il regime forfetario dei minimi (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) e di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27, D.L. n. 98/2011; artt. 115 e 116, D.P.R. n. 917/1986).
Tutti questi soggetti potranno effettuare i predetti versamenti, compreso il DIRITTO ANNUALE dovuto alla Camera di Commercio:
a) entro il giorno 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Naturalmente, per le imprese che non rientrano nelle casistiche sopra menzionate viene confermata la scadenza del 16 giugno 2016, con la possibilità di proroga al 18 luglio 2016 (essendo i giorn1 16 e 17 festivi) con la maggiorazione dello 0,40%.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
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L'iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA ai fini dell'esercizio delle seguenti attività:
- installazione di impianti all'interno degli edifici (D.M. 37/2008);
- autoriparazione (L. 122/1992);
- pulizia, disinfezione, disinfestazione, sanificazione e derattizzazione (L. 82/1994);
- facchinaggio e movimentazione merci (L. 57/2001);
- agente e rappresentante di commercio (L. 204/1985);
- agente di affari in mediazione (L. 39/1989);
- spedizioniere (L. 1442/1941);
- mediatore marittimo (L. 478/1968);
- commercio all'ingrosso (D.Lgs. 114/1998)
non avendo natura abilitante, non rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 22, punto 8, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, e pertanto, per l'inoltro della prevista Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) non è dovuta la tassa sulle concessioni governative.
Questo è il chiarimento giunto, da ultimo, dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, con la nota del 13 ottobre 2015, Prot. 3496, emanata in risposta all'istanza d'Interpello n. 904-682/2015, avanzata dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia il 28 luglio 2015.
L'Agenzia delle Entrate, in relazione al disposto di cui al citato punto 8 dell'art. 22 della Tariffa allegala al D.P.R. n. 641/1972, richiama quanto già espresso nelle tre precedenti risposte ad altrettanti interpelli (n. 954-413/2013 del 16 settembre 2013, n. 954-364/2014 del 27 agosto 2014 e n. 954-422/2015) e ribadisce che la tassa in questione è dovuta ogni volta che dall'inoltro di una SCIA scaturisca un'iscrizione abilitante all'esercizio di un'attività.
Tutto questo anche alla luce del parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2913, Prot. 125591, con il quale è stato precisato che i Ruoli ed Elenchi soppressi sono stati sostituiti dalla diretta iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento dell'attività e che l'iscrizione nell'apposita sezione REA ha funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti e non abilita il soggetto ivi iscritto all’esercizio dell’attività.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della risposta dell’Agenzia delle Entrate, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento delle tasse sulle concessioni governative, clicca QUI.
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Diritto Annuale: Emanato decreto interministeriale che determina le misure per l’anno 2015
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E’ stato pubblicato, prima sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico e successivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2015, il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale si determina le misure del diritto annuale dovuto per l’anno 2015 alle Camere di Commercio, ai sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni.
• Le misure del diritto annuale dovuto, a decorrere dall’anno 2015, ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese e da ogni soggetto iscritto nel REA, anche per le loro sedi secondarie e unità locali, sono determinate, applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, con la riduzione percentuale dell’importo da versare, a partire dall’anno 2015, pari al 35 per cento (art. 1).
• Fissata la quota del diritto annuale riscosso da riservare al fondo perequativo, nonché le modalità di destinazione e di ripartizione del fondo perequativo stesso (art. 2).
• Fissata la somma, pari a 70 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, che il sistema delle Camere di Commercio destina al sostegno dell’acceso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi (art. 3).
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare il testo del nuovo decreto e della TABELLA DEGLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2015, clicca QUI.
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2012, il D.P.C.M. 13 giugno 2013, recante “Differimento, per l'anno 2013, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”.
Con tale decreto vengono prorogati i termini per il versamento di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 17 giugno 2013 (IRPEF/IRES, Cedolare secca sugli affitti, IVIE e IVAFE), al giorno 8 luglio 2013.
La nuova scadenza, prevista dal decreto, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche o professionali per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge.
La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (artt. 115 e 116, D.P.R. n. 917/1986).
Tutti questi soggetti potranno effettuare i predetti versamenti – compreso il DIRITTO ANNUALE dovuto alla Camera di Commercio:
a) entro il giorno 8 luglio 2013, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Naturalmente, per le imprese che non rientrano nelle casistiche sopra menzionate viene confermata la scadenza del 17 giugno 2013, con la possibilità di proroga al 17 luglio 2013 con la maggiorazione dello 0,40%.
Su tale argomento, sono arrivati anche chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Nota del 17 giugno 2013, Prot. 101309.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
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Diritto Annuale: Per la Corte di Giustizia UE è compatibile con la normativa europea
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Accogliendo le conclusioni dell’Avvocato generale, la Corte di giustizia UE, con la Sentenza del 19 aprile 2012, causa n. C-443/09, ha dichiarato la compatibilità del diritto camerale annuale dovuto alle Camere di Commercio rispetto alla normativa comunitaria.
Per la Corte Ue, conta il fatto che il tributo è dovuto dalle imprese per l’iscrizione nell’apposito Registro, a prescindere dalla loro forma giuridica.
La normativa comunitaria non pone alcun divieto all’istituzione di un’imposta, quale quella italiana, dovuta annualmente in ragione dell’iscrizione di un’impresa presso una Camera di Commercio, in quanto il fatto generatore del tributo consiste non nella registrazione della società o della persona giuridica titolare di un’impresa, bensì nella registrazione dell’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica dalla stessa assunta.
Inoltre, la commisurazione del tributo in base al fatturato dell’impresa esclude che lo stesso possa rappresentare una formalità maggiormente onerosa in base alla forma della società.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della Sentenza, clicca QUI.
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Diritto Annuale: Soppressi dal 1° agosto i codici tributo istituiti in via provvisoria
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L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 12/E del 24 febbraio 2010, ha ritenuto di dover sopprimere tutti i codici tributo istituiti, in via provvisoria, per il pagamento del diritto annuale per le Camere di Commercio di Monza e Brianza e di Fermo, al fine di non creare confusione e disagi ai contribuenti.
Pertanto, a decorrere dal 1° agosto 2010, per tutte le Camere di Commercio, comprese quella di Fermo e quella di Monza e Brianza, il versamento dei diritti camerali dovrà essere effettuato con il Modello F24, utilizzando i soli codici tributo 3850, 3851, 3852 e 3869, da abbinare alle sigle automobilistiche.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare il testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, clicca QUI.
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Pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, con il quale sono state stabilite le misure del diritto annuale dovuto per l’anno 2010 dalle imprese, iscritte o annotate nel Registro delle imprese, alle Camere di Commercio, ai sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2010.
Confermati sia gli scaglioni di fatturato che gli importi fissi previsti per l’anno 2009.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto e le tabelle riepilogative, clicca QUI.
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Le imprese che non hanno ancora provveduto al pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per l’anno 2009 possono mettersi in regola versando l'importo dovuto, comprensivo della maggiorazione dello 0,40%, entro il 16 luglio 2009, oppure entro il 5 agosto 2009, se assoggettate agli studi di settore.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare una tabella riassuntiva degli importi dovuti con le eventuali maggiorazioni deliberate dalle singole Camere di Commercio, clicca QUI.
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Diritto Annuale: Pubblicato il decreto che fissa gli importi per l'anno 2009
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In data 15 maggio 2009, è stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto interministeriale 30 aprile 2009, concernente “Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l’anno 2009 dalle imprese alle Camere di Commercio ai sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580”.
Si rende noto che il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2009.
Sia gli scaglioni di fatturato che gli importi del diritto annuale non subiscono alcuna variazione rispetto a quelli previsti per l’anno 2008.
L’unica novità la si rinviene al comma 3 dell’articolo 7 e riguarda l’utilizzo delle risorse del fondo perequativo destinate alla realizzazione di progetti e iniziative di sistema.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare il testo del nuovo decreto con le relative tabella riassuntive, clicca QUI.
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Diritto Annuale: Istituzione di nuovi codici tributo per recupero spese di notifica
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L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 49/E del 24 febbraio 2009, ha istituito alcuni codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle spese di notifica relative agli atti di irrogazione delle sanzioni per l'omesso o tardivo pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, a tale proposito, la Nota del 9 marzo 2009, Prot. 0021232, comunicando che è stato istituito un codice entrata per il recupero delle spese di notifica che le Camere di Commercio sostengono per atti di accertamento e irrogazione di sanzioni relative a violazioni di diritti annuali precedenti all'iscrizione a ruolo e all'emissione della cartella esattoriale.
. Se vuoi conoscere i nuovi codici e scaricare il testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate e della Nota ministeriale , clicca QUI.
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 3 marzo 2009, Prot. 0019230, con riferimento alla prossima scadenza di pagamento del diritto annuale 2009, ha fornito delucidazioni in merito alla esatta individuazione dei righi del nuovo modello IRAP 2009 dai quali dedurre l'ammontare del "fatturato" per ricavarne l'importo del diritto annuale da versare.
La Nota è indirizzata in modo particolare alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese (società di capitali, società cooperative, consorzi, società di persone e persone fisiche), le quali sono tenute a determinare l’importo del diritto annuale da versare in base all’ammontare del “fatturato” dell'esercizio 2008, che si ricava dai quadri del modello IRAP 2009.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare il testo della Nota ministeriale e una nostra TABELLA RIASSUNTIVA, clicca QUI.
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Al fine di rendere omogenei i criteri di calcolo delle misure del diritto annuale e di evitare che differenti criteri producano errori e conseguenti sanzioni a carico dei contribuenti, il Ministero dello Sviluppo economico, con Nota del 20 giugno 2008, Prot. 0000966, ha precisato il criterio di arrotondamento all'unità di euro cui fare riferimento nel calcolo del diritto annuale.
Per gli iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, l’arrotondamento all’unità di euro va effettuato sia sul diritto da versare, determinato sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato, che sull’importo eventualmente dovuto per le unità locali.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare il testo della Nota del Ministero, clicca QUI.
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 12 giugno 2008, Prot. 0005024, ha integrato la precedente nota del 29 aprile 2008 fornendo chiarimenti in merito all'individuazione dell'ammontare del fatturato che i CONFIDI devono prendere in considerazione come base imponibile ai fini del pagamento del diritto annuale per l'anno 2008.
I CONFIDI, in considerazione della peculiare attività che svolgono, devono far riferimento alla voce M031 "Corrispettivi per le prestazioni di garanzia" del proprio conto economico.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare il testo della Nota del Ministero, clicca QUI.
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