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Il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha diffuso la “Guida alle nuove disposizioni in materia di SCIA e di individuazione dei regimi amministrativi”.
Cittadini e imprese, anche per le pratiche più semplici, devono orientarsi in una “babele” di adempimenti burocratici: regole, moduli, documentazione da presentare sono diversi a seconda della Regione o del Comune; spesso sono anche costretti a rivolgersi ad amministrazioni diverse per la stessa pratica.
I decreti attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124, c.d. “Riforma Madia” (Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222) prevedono un pacchetto di misure di semplificazione finalizzate a garantire a cittadini e imprese:
- certezza sulle regole da seguire per avviare un’attività e sui regimi ad essa applicabili;
- tempi certi;
- un unico sportello a cui rivolgersi;
- modulistica unificata.
La Guida, realizzata nelle due versioni “per cittadini e imprese” e “per gli addetti ai lavori”, è stata predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica per sostenere l’attuazione della riforma della Pubblica amministrazione, nell’ambito delle attività previste dall’Agenda per la semplificazione.
. Se vuoi scaricare il testo della Guida alle nuove semplificazioni per gli addetti ai lavori, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della Guida alle nuovo semplificazioni per i cittadini e le imprese, clicca QUI.
. Per consultare le FAQ - Domande e risposte, clicca QUI.
. Per approfondire l’argomento, clicca QUI.
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Il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato la circolare applicativa 30 maggio 2017, n. 2/2017 della disciplina dell’Accesso civico generalizzato, introdotta dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (c.d. “Decreto Trasparenza”) e destinata a tutte le Pubbliche Amministrazioni per fornire chiarimenti operativi, supportare gli uffici e garantire un’applicazione efficace del nuovo diritto di conoscere.
La circolare – redatta dal Dipartimento della Funzione Pubblica in accordo con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - mira a favorire una coerente ed uniforme attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato e tiene conto dell’esperienza applicativa e delle criticità emerse nei primi mesi di attuazione del FOIA (Freedom of Information Act), attraverso il monitoraggio svolto dal Dipartimento.
La circolare chiarisce che il cittadino ha sempre diritto a una risposta, che, in caso di dubbio, deve prevalere l’interesse a conoscere i dati e i documenti e che una domanda di accesso non può essere rigettata per motivi formali o procedurali.
In particolare, il documento contiene raccomandazioni operative inerenti le modalità di presentazione della richiesta di accesso civico generalizzato (punto n. 3); gli uffici competenti (punto n. 4) e i tempi di decisione (punto n. 5), i controinteressati (punto n. 6) e i rifiuti non consentiti (punto n. 7); il dialogo tra amministrazione e richiedenti (pinto n. 8); il ruolo del Registro degli accessi (punto n. 9).
. Se vuoi scaricare il testo della circolare, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
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ACCESSO CIVICO: L’ANAC vara le linee guida recanti indicazioni operative per l’attuazione
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E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017, la Determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, con la quale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013”.
Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, emanato, in attuazione della legge delega 7 agosto 2015, n. 124, ha profondamente innovato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (c.d. “decreto trasparenza”), introducendo, in particolare, al novellato art. 5, il cd. “accesso civico generalizzato” i cui limiti esterni vengono rimessi all’Autorità Nazionale Anticorruzione mediante apposite Linee guida.
Le presenti Linee Guida, adottate dall'ANAC ai sensi del comma 6, dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, costituiscono una prima individuazione delle esclusioni e dei limiti all’accesso generalizzato a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli artt. 5 e 5-bis del “decreto trasparenza”.
L’accesso civico “generalizzato” va ad aggiungersi alle altre due tipologie di accesso: all’accesso documentale”, di cui di cui agli articoli 22 e seguenti della L. n. 241/1990 e all’accesso civico “semplice”, di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013.
L’istituto dell’accesso civico generalizzato ha trovato immediata applicazione a decorrere dal 23 dicembre 2016; da tale data le pubbliche amministrazioni dovranno adottare, nel più breve tempo possibile, adeguate soluzioni organizzative e un regolamento interno sull’accesso e prevedere la istituzione di un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso).
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della determinazione ANAC n. 1309/2016, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo della determinazione ANAC n. 1309/2016, clicca QUI.
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Dopo la pubblicazione del Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, che ha stabilito, tra l’altro, che la SCIA potrà essere presentata presso un unico ufficio, anche in via telematica, con un modulo unico valido su tutto il territorio nazionale, è arrivato un secondo decreto che provvede ad una precisa individuazione dei procedimenti oggetto di SCIA o di silenzio assenso o per i quali è necessaria una semplice comunicazione preventiva o una autorizzazione espressa.
E’ stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 52), il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Il decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonchè quelle per le quali è necessario il titolo autorizzativo e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.
Nel decreto è, inoltre, prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia. L'articolo 3, infatti, modifica in più punti le norme del Testo unico in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, intervenendo con innovazioni sostanziali sulla disciplina di taluni procedimenti a cui le Regioni e gli Enti locali dovranno adeguarsi.
Il decreto legislativo si compone di 6 articoli e di una allegata Tabella A, che effettua una ricognizione della disciplina delle attività private in materia di edilizia, ambiente e commercio, distinguendo tra SCIA, SCIA unica, comunicazione, autorizzazione ed eventuale silenzio assenso.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto legislativo e della allegata TABELLA A, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente la sola TABELLA A, clicca QUI.
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Dopo la pubblicazione:
• del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 sulle regole tecniche in materia di firme elettroniche,
• di due distinti decreti del 3 dicembre 2013, con i quali sono state emanate le regole tecniche riguardanti, rispettivamente, la conservazione dei documenti informatici e il protocollo informatico e
• del D.P.C.M. 13 novembre 2014 (in vigore dal 12 febbraio 2015), recante regole tecniche in materia di formazione e la conservazione dei documenti amministrativi informatici della Pubblica Amministrazione,
le Pubbliche Amministrazioni hanno ora l’obbligo di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e quindi entro il 12 agosto 2016.
Dopo tale data dovranno essere applicare le nuove regole tecniche approvate con il citato D.P.C.M. 13 novembre 2014.
Con questo ultimo decreto si è praticamente chiuso il quadro della regolamentazione tecnica in materia di informatica documentale, ma siamo ben lungi da un effettivo abbandono della carta nell’ambito della Pubblica Amministrazione.
Considerate le resistenze mentali piuttosto radicate al cambiamento e la complessità di una materia dove la regolamentazione giuridica a più livelli comporta inevitabili tecnicismi di difficile interpretazione, pensare ad un così radicale cambiamento nel rispetto dei tempi fissati dalla normativa è sicuramente un’utopia.
Con l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016 del decreto recante modifiche ed integrazioni del codice dell’amministrazione digitale, la scadenza per il passaggio definitivo dal cartaceo al digitale per la gestione informatizzata dei documenti da parte degli enti pubblici, che inizialmente era fissata al 12 agosto 2016, sembra sia rinviata al 12 dicembre 2016. Il giorno 3 agosto 2016 è stato, infatti, accolto il Parere reso dalla Commissione Affari Costituzionali nel quale si chiede la "sospensione dell’efficacia del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 per un tempo congruo all’emanazione di nuove regole tecniche pienamente conformi alle disposizioni del Codice".
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo dei citati decreti con tutti i suoi allegati, clicca QUI.
. Se vuoi conoscere le novità introdotte dal nuovo decreto recante modifiche ed integrazioni del codice dell’amministrazione digitale approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016, clicca QUI.
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2016, il Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Il decreto, emanato in attuazione della delega di riforma della Pubblica Amministrazione (legge n. 124/2015), sostituisce integralmente tutta la disciplina della conferenza di servizi ex articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990, e mira alla semplificazione nella Pubblica Amministrazione attraverso:
- l’abbattimento dei tempi lunghi attivando la conferenza semplificata, che non prevede riunioni fisiche ma solo l’invio di documenti per via telematica;
- lo svolgimento della conferenza simultanea con riunione (anche telematica) solo quando è strettamente necessaria.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha provveduto ad elaborare, per chi dovrà d’ora in poi applicare le nuove norme, una GUIDA, alcune FAQ esplicative e un MINIDOSSIER su cosa cambierà per imprese e cittadini, che affiancherà le SLIDE della riforma, predisposte dallo stesso Dipartimento.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del D.Lgs. n. 127 del 2016 e la GUIDA predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato della L. n. 241 del 1990, dopo le modifiche apportate dai decreti legislativi n. 126/2016 e 127/2016, clicca QUI.
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2016, il Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Nello specifico, il decreto - che entra in vigore il 28 luglio 2016 - prevede, in soli quattro articoli, quanto segue:
1) la SCIA potrà essere presentata presso un unico ufficio, anche in via telematica, con un modulo unico valido in tutto il paese (art. 19-bis, commi 1 e 2, L. n. 241/1990, come novellato dall’art. 3, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 126/2016);
2) il modulo dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale della Pubblica Amministrazione destinataria delle istanze e richieste;
3) ci si potrà rivolgere ad un unico ufficio, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate;
4) dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni dovrà essere rilasciata una ricevuta; tale ricevuta costituisce comunicazione di avvio del procedimento e deve indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza (art. 18-bis, L. n- 241/1990, come novellato dall’art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 126/2016);
5) la richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare (art. 2, comma 5).
Le Regioni e gli Enti locali dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis della legge n. 241 del 1990, come introdotti o modificati dall'articolo 3, del D.Lgs. n. 126/2016 entro il 1° gennaio 2017 (art. 4, D.Lgs. n. 126/2016).
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato della L. n. 241 del 1990, dopo le modifiche apportate dai decreti legislativi n. 126/2016 e 127/2016, clicca QUI.
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2016, il Decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante “Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”.
Nello specifico, il decreto interviene sulla disciplina prevista dall’art. 55-quater del D.Lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) per la fattispecie di illecito disciplinare denominata “falsa attestazione della presenza in servizio”. Questa fattispecie di illecito disciplinare comprende ora anche quella realizzata attraverso l’alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze.
Al dipendente colto in flagrante:
- sarà applicata la sospensione cautelare entro 48 ore e
- attivato il procedimento disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni.
E’, inoltre, prevista la responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio) nel caso in cui egli abbia avuto notizia dell’illecito e non si sia attivato senza giustificato motivo.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo del D.Lgs. n. 165 del 2001, clicca QUI.
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 8 giugno 2016, il Decreto Legislativo 24 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Il provvedimento (c.d. ”Decreto Trasparenza”, il primo decreto attuativo della “Riforma Madia”), in vigore dal 23 giugno 2016, introduce anche in Italia il Freedom of Information Act (FOIA), allineando il nostro Paese agli altri circa 100 Paesi nel mondo sul fronte della trasparenza della P.A.
D’ora in poi, chiunque, anche senza un interesse diretto, avrà diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni.
L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e l'istanza potrà essere trasmessa per via telematica e presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP);
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel caso l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
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In deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata, rispettivamente:
a) a prevedere che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni debba essere versata dall'acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale;
b) a imporre che nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni sia apposta una specifica annotazione secondo cui l'IVA deve essere versata su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale.
Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore sul territorio nazionale delle misure di cui sopra, l'Italia dovrà trasmettere alla Commissione una relazione sulla situazione generale dei rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi interessati da tali misure e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.
Questo è quanto è stato stabilito dal Consiglio europeo con la decisione 14 luglio 2015, n. 2015/1401/UE, pubblicata sulla G.U.U.E. n. 217 del 18 agosto 2015.
L’Italia potrà, dunque, applicare retroattivamente, cioè a partire dal 1° gennaio 2015, il meccanismo dello “Split Payment”, ma solo fino al 31 dicembre 2017, allorché saranno sviluppati adeguati controlli basati sui dati acquisiti attraverso la fatturazione elettronica, obbligatoria dal 31 marzo 2015 per le operazioni effettuate nei confronti di tutte le Amministrazioni Pubbliche.
. Se vuoi scaricare il testo della decisione del Consiglio europeo, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento dello "Split Payment" e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento della fatturazione elettronica, clicca QUI.
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E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, la LEGGE 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
La legge si compone di 23 articoli e dei seguenti 4 Capi:
Capo I - Semplificazione amministrative (artt. 1 - 7);
Capo II - Organizzazione (artt. 8 - 10);
Capo III - Personale (artt. 11 - 15);
Capo IV - Deleghe per la semplificazione normativa (artt. 16 - 23).
La legge di riforma della Pubblica Amministrazione apporta novità rilevanti in materia di: cittadinanza digitale, organizzazione dello Stato sul territorio, dirigenza, anticorruzione, lavoro pubblico, Camere di Commercio, Enti di ricerca, società partecipate pubbliche e servizi pubblici locali, forze di polizia, conferenza dei servizi, silenzio-assenso fra amministrazioni, testi unici.
Il testo affida al Governo oltre 15 deleghe da adottare entro termini che vanno da 90 a 180 giorni e da 12 a 18 mesi.
Ma ci sono misure che sono di immediata applicazione come la definizione di un meccanismo per il silenzio-assenso tra amministrazioni con tempi certi, per cui dopo 30 giorni, massimo 90, in caso di mancata risposta, l'assenso, il concerto o il nulla osta si intendono acquisiti (art. 3).
Certezza sulle regole da seguire per avviare un’attività: dovranno essere individuati con precisione i procedimenti per i quali serve la SCIA, quelli per i quali vige il silenzio-assenso e quelli per i quali serve autorizzazione espressa e dovranno essere comunicati ai soggetti interessati i tempi entro i quali si forma il silenzio-assenso (art. 5).
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 124/2015, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del silenzio-assenso e scaricare il testo della L. n. 241/1990 aggiornato con le modifiche apportate dalla L. n. 124/2015, clicca QUI.
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Dal 31 marzo 2015 scatta l’obbligo di fatturazione elettronica per le imprese che forniscono beni e servizi alla Pubblica Amministrazione.
Si tratta di un obbligo previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008) e dal relativo regolamento attuativo approvato con il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che cambierà radicalmente i rapporti tra Pubblica Amministrazione e fornitori.
L’obiettivo è almeno triplice:
- accrescere il controllo della spesa pubblica;
- far scoprire l'efficienza del digitale e la semplicità della procedura;
- consentire un risparmio per ogni piccola e media impresa che ha rapporti con la P.A. di una cifra media annua che l’Agenzia per l’Italia Digitale stima in circa 500 euro.
Le Camere di Commercio, sin dal 22 ottobre 2014, hanno messo a disposizione un programma gratuito per le piccole e medie imprese.
Il nuovo servizio, che nasce dal rapporto di collaborazione tra Agenzia per l’Italia digitale ed Unioncamere, è rivolto a tutti i piccoli fornitori della P.A. e consente di avere un supporto operativo per l’emissione e la completa gestione di un numero limitato di fatture nell’arco dell’anno.
Sul portale le imprese troveranno tutte le informazioni sulla fatturazione elettronica, sui tempi, modi e vantaggi del processo di semplificazione.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al portale FATTURA PA - Sistema di Interscambio, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al portale predisposto da InfoCamere, clicca QUI.
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Dopo la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, del decreto 23 gennaio 2015 con cui vengono dettati le modalità e i termini entro cui le Pubbliche Amministrazioni saranno tenute a versare direttamente all’Erario l’IVA che è stata addebitata loro dai fornitori, sono arrivati anche importanti chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015.
In base al meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b), della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), le Pubbliche Amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, sono tenute a versare direttamente all’Erario l’IVA che è stata addebitata loro dai fornitori, con le modalità e nei termini indicati dal citato decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
I chiarimenti giunti dall’Agenzia delle Entrate riguardano l’ambito soggettivo di applicazione della norma; le Amministrazioni Pubbliche coinvolte e i soggetti esclusi; le modalità di correzione per le eventuali violazioni commesse (senza applicazione di sanzioni).
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015, ha provveduto alla istituzione dei seguenti codici tributo:
- “620E” - per il versamento mediante modello F24 Enti pubblici;
- “6040” - per i versamenti mediante modello F24.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), per una corretta individuazione dei soggetti pubblici destinatari della scissione dei pagamenti, clicca QUI.
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DALLA CARTA AL DIGITALE! Dopo la pubblicazione di due distinti decreti del 3 dicembre 2013, con i quali sono state emanate le regole tecniche riguardanti, rispettivamente, la conservazione dei documenti informatici e il protocollo informatico, sono arrivate ora anche le regole tecniche riguardanti la formazione e la conservazione dei documenti amministrativi informatici della Pubblica Amministrazione.
E’ stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015, il D.P.C.M. 13 novembre 2014, recante “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”.
Il provvedimento, in vigore dal 12 febbraio 2015, detta le regole tecniche:
1) per i documenti informatici previste dall'art. 20, commi 3 e 4, dall'art. 22, commi 2 e 3, dall'art. 23, e dall'art. 23-bis, commi 1 e 2, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD);
2) in materia di documenti amministrativi informatici, previste dall'art. 23-ter, commi 3 e 5, dall'art. 40, comma 1, e di fascicolo informatico, previste dall'art. 41, comma 2-bis del CAD.
Le Pubbliche Amministrazioni dovranno adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (12 settembre 2016). Fino al completamento di tale processo possono essere applicate le previgenti regole tecniche. Decorso tale termine si applicano le presenti regole tecniche.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto con tutti i suoi allegati, clicca QUI.
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ANTIMAFIA: Dal 26 novembre in vigore nuovo decreto integrativo del Codice antimafia
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E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2014, il D. Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, che contiene disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante il Codice delle leggi antimafia, con diverse misure volte a rendere più efficace l’azione di controllo preventivo antimafia.
Questo nuovo provvedimento – che sarà in vigore dal 26 novembre 2014 - semplifica alcuni passaggi della procedura, eliminando oneri amministrativi superflui, come ad esempio gli accertamenti a carico dei figli minori e semplificando alcuni termini procedimentali per il rilascio della documentazione antimafia, specie nei casi di urgenza.
Viene, inoltre, semplificata la norma sulla competenza territoriale: al rilascio della documentazione antimafia sarà esclusivamente competente il Prefetto della provincia dove l’impresa ha sede legale o secondaria con rappresentanza stabile (per i soli operatori economici ex art. 2508 c.c.).
Altro novità rilevante è quella introdotta all’art. 1, comma 1, lett. b), dove viene previsto che fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia sarà utilizzabile e produrrà i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti.
. Se vuoi approfondire ulteriormente i contenuti e scaricare il testo del nuovo decreto legislativo, clicca QUI.
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Il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con decreto del 27 ottobre 2014, ha approvato l’avviso relativo alle modalità e ai termini per la presentazione delle richieste di mantenimento dell’iscrizione dei soggetti già iscritti e delle nuove domande di iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli Enti locali - riferito agli enti locali ricadenti nelle Regioni a statuto ordinario - che sarà in vigore dal 1° gennaio 2015.
La conferma dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione e le nuove domande di iscrizione nel citato Elenco dovranno essere trasmesse perentoriamente dal 3 novembre 2014 al 16 dicembre 2014 tramite procedura telematica.
Per la presentazione delle domande è necessario accedere al sito del Ministero dell’Interno – Finanza Locale – Elenco Revisori Enti Locali e seguire le istruzioni.
. Se vuoi accedere alla pagina internet dedicata e scaricare tutta la documentazione, clicca QUI.
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In un ottica di trasparenza, di monitoraggio e di rendicontazione della spesa pubblica e in attuazione dell’Agenda digitale, la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’art. 1, commi da 209 a 214, come modificata dalla lett. a) del comma 13-duodecies dell’art. 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 213, ha introdotto nell’ordinamento italiano l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Il successivo D.M. 3 aprile 2013, n. 55, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha definito una serie di regole tecniche e ha individuato, per classi di Pubbliche Amministrazioni, le date di decorrenza di tale obbligo.
A decorrere dal 6 giugno 2014 scatta l'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti alle seguenti Pubbliche Amministrazioni: Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza (INPS e INAIL).
A decorrere dal 31 marzo 2015, l’obbligo scatterà per tutti gli altri Enti nazionali (comprese le Camere di Commercio).
Tale data è stata così anticipata per effetto di quanto disposto dall'art. 25, comma 1, del D.L. n. 66/2015, convertito dalla L. n. 89/2014.
A decorrere dalle date sopra riportate, le PP.AA. interessate non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea.
Le date di avvio degli obblighi per gli Enti locali saranno oggetto di uno specifico decreto di cui si attende ancora l’emanazione.
La trasmissione delle fatture dovrà avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), che rappresenterà il punto di incontro tra gli attori coinvolti nel processo di fatturazione elettronica.
Con Decreto Attuativo del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008, l’Agenzia delle Entrate è stata individuata quale "Gestore del Sistema di Interscambio".
. Se vuoi approfondire l’argomento dal sito del Governo italiano, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al sito FatturaPA – Sistema di Interscambio, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al portale Fatturazione Elettronica verso la P.A., un servizio creato appositamente per le PMI e gestito dalle Camere di Commercio Italiane tramite InfoCamere, clicca QUI.
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ANTIMAFIA: Al via le ''White List'' presso le Prefetture
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E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013, il D.P.C.M. 18 aprile 2013, che disciplina le modalità relative all'istituzione e all'aggiornamento, presso ciascuna Prefettura, dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).
La domanda di iscrizione nell'elenco (che rimane volontaria) deve essere presentata, dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della società, anche per via telematica, alla casella PEC della Prefettura competente.
L'inserimento negli elenchi della Prefettura, in qualità di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività.
Gli elenchi saranno pubblicati sul sito web delle Prefetture nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”, prevista dal D.Lgs. n. 33/2013.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto, clicca QUI.
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e-government: Emanato il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale
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E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2011 (Supplemento Ordinario n. 8), il D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69".
Il decreto legislativo supera quello approvato nel 2005 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2006, traccia il quadro legislativo entro cui deve obbligatoriamente attuarsi la digitalizzazione dell'azione amministrativa e sancisce veri e propri diritti dei cittadini e delle imprese in materia di uso delle tecnologie nella comunicazione con la Pubblica Amministrazione.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto legislativo e del D. Lgs. n. 82/2005 nella sua redazione aggiornata, clicca QUI.
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