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Le imprese iscritte all'Albo, secondo quanto stabilito dall’articolo 21 del D.M. n. 406/1998, sono tenute al pagamento di un diritto annuale d'iscrizione secondo importi che sono diversificati a seconda della categoria e classe di appartenenza.
Il diritto annuale deve essere corrisposto per ciascuna categoria e relativa classe entro il 30 aprile 2018.
Ricordiamo che, in sostituzione del bollettino di conto corrente postale cartaceo, è stato inviato a tutte le imprese un avviso di pagamento tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC di dell’impresa, contenente le istruzioni ed i riferimenti per effettuare il pagamento dei diritti annuali dovuti, mediante i canali elettronici messi a disposizione.
All'interno del sito ufficiale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nell’area riservata alle imprese, è disponibile il servizio per il pagamento telematico del diritto in questione . In questo modo è possibile provvedere al versamento mediante carta di credito, MAV, TelemacoPay su circuito InfoCamere o IConto..
Per eseguire il pagamento si deve accedere al portale e si deve selezionare la voce "Login Imprese".
Per le imprese iscritte ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, come sostituito dall’art. 2, comma 30, del D. Lgs. n. 4/2008, che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno, l’importo è fissato in euro 50.00,00.
L'omissione del pagamento del diritto annuale comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo per la categoria interessata che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell'effettuazione del pagamento (art. 24, comma 7, D.M. n. 120/2014).
Durante il periodo di sospensione l'impresa non può svolgere l'attività della categoria sospesa. Inoltre non verranno rilasciate né visure, né certificati, né verranno deliberate variazioni e/o rinnovi.
Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti sono cancellate d'ufficio (art. 20, comma 1, lettera f), D.M. 120/2014).
. Se vuoi accedere al sito ufficiale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ed effettuare il pagamento, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare la tabella degli importi da pagare, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
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Il Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con delibera del 22 aprile 2015, Prot. n. 01/ALBO/CN, ha approvato il “Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali”.
La presente deliberazione rimarrà in vigore – in fase sperimentale - dal 6 luglio 2015 (data di pubblicazione del relativo comunicato avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 154) fino al 5 luglio 2016.
Con il presente regolamento vengono disciplinati i criteri e le modalità dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ai fini dell’iscrizione all’Albo.
Le Sezioni regionali dovranno trasmettere al Comitato nazionale, in sede di relazione annuale, le risultanze dei controlli effettuati e le eventuali conseguenti procedure adottate.
I controlli a campione sono effettuati da ogni Sezione regionale con cadenza almeno trimestrale.
L’individuazione dei procedimenti da sottoporre a controllo avviene tramite estrazione casuale elaborata informaticamente tra le domande protocollate all’interno dell’ultimo trimestre, distinte nelle seguenti tipologie: iscrizioni; variazioni dell’iscrizione; rinnovi dell’iscrizione.
. Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della delibera, clicca QUI.
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MUD: Approvato il modello per l'anno 2015
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E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 (Suppl. Ord. n. 97) del 27 dicembre 2014, il D.P.C.M. 17 dicembre 2014 con il quale è stato approvato il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2015.
Il modello, che va a sostituire quello approvato con il D.M. 12 dicembre 2013, dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2014, con riferimento all'anno 2014 e sino alla piena entrata in operatività del SISTRI, che, secondo quanto stabilito dal D.M. 20 marzo 2013, è scattata con un calendario diversificato per tipologia di soggetti:
- dal 1° ottobre 2013: per i soli gestori, intermediari e commercianti di rifiuti speciali pericolosi e per i nuovi produttori di rifiuti pericolosi;
- dal 3 marzo 2014: per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani nella Regione Campania.
Ricordiamo che, l’art. 11, comma 2, della L. n. 125/2013, di conversione del D.L. n. 101/2013, ha previsto, per determinati soggetti che operano in relazione a rifiuti urbani pericolosi, un terzo termine, quello del 30 giugno 2014, subordinato tuttavia ai risultati di una fase sperimentale che doveva essere regolamentata da un apposito decreto, mai emanato.
Il nuovo modello è stato adottato per consentire di acquisire i dati relativi ai rifiuti di tutte le categorie di operatori (RAEE, rifiuti di imballaggi, accumulatori, rottami metallici, rottami di vetro e di rame, ecc.), in attuazione anche della più recente normativa europea.
. Se vuoi approfondire l’argomento del MUD e scaricare la nuova modulistica cartacea con le relative istruzioni, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
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Con quattro delibere, datate 3 settembre 2014, e con una successiva, datata 9 settembre 2014, attuative del nuovo regolamento adottato con il decreto interministeriale 3 giugno 2014, n. 120, il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha approvato la nuova modulistica da utilizzare:
- per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all’articolo 8 del D.I. n. 120/2014 (Allegato A, Del. n. 2/2014) e per la dichiarazione di accettazione dell’incarico del responsabile tecnico, di cui all’art. 15, comma 2, lett. a) del D.I. n. 120/2014 (Allegato B, Del. n. 2/2014);
- per la comunicazione per l’iscrizione e il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, di cui all’articolo 16, comma 1, lett. a), b) e c) del D.M. n. 120/2014 (Allegati A - B e C, Del. n. 3/2014);
- per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all’articolo 8 del D.M. n. 120/2014 (Del. n. 4/2014);
- per le variazioni dell’iscrizione all’Albo della dotazione dei veicoli (Del. n. 5/2014);
- per le attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui l’articolo 15, comma 3, lettera a), del D.M. n. 120/2014 (Del. n. 6/2014).
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo delle delibere recanti la nuova modulistica, clicca QUI.
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2014, il Decreto interministeriale 3 giugno 2014, n. 120, recante “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”.
Il nuovo regolamento - in vigore dal 7 settembre 2014 - si prefigge almeno due obiettivi:
1) semplificare la gestione amministrativa, attraverso la previsione di procedure più snelle per le iscrizioni, le variazioni e i rinnovi delle iscrizioni;
2) prevedere requisiti più stringenti per le imprese che decidono di iscriversi all’albo e, dunque, una maggiore qualificazione delle imprese e delle figure professionali coinvolte, come il responsabile tecnico (RT).
Tra le principali novità introdotte, segnaliamo:
1) la razionalizzazione delle disposizioni relative ai requisiti soggettivi;
2) l’introduzione dell’obbligo della trasmissione telematica delle domande e delle comunicazioni;
3) l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento quinquennale per il responsabile tecnico;
4) l’abrogazione dell’obbligo di dimostrare l’idoneità dei mezzi di trasporto mediante una perizia giurata;
5) la riduzione della tempistica relativa all’espletamento del procedimento d’iscrizione e semplificazioni in tema di comunicazione delle variazioni.
Definiti gli importi del diritto di iscrizione (diritti di segreteria previsti per il Registro imprese) e del diritto annuo. Non ancora determinati gli importi delle garanzie finanziarie a favore dello Stato delle Regioni.
Abrogato il precedente regolamento approvato con il D.M. 28 aprile 1998, n. 406.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto interministeriale n. 120/2014, clicca QUI.
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Le imprese iscritte all'Albo, secondo quanto stabilito dall’articolo 21 del D.M. n. 406/1998, sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo importi che sono diversificati a seconda della categoria e classe di appartenenza.
Il diritto annuale deve essere corrisposto per ciascuna categoria e relativa classe entro il 30 aprile 2014.
Da quest’anno, in sostituzione del bollettino di conto corrente postale cartaceo, è stato inviato a tutte le imprese un avviso di pagamento tramite PEC all’indirizzo di posta certificata dell’impresa , contenente le istruzioni ed i riferimenti per effettuare il pagamento dei diritti annuali dovuti, mediante i canali elettronici messi a disposizione.
All'interno del sito ufficiale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nell’area riservata alle imprese, è disponibile il servizio per il pagamento telematico del diritto in questione . In questo modo è possibile provvedere al versamento mediante carta di credito, MAV, TelemacoPay.
Per eseguire il pagamento si deve accedere al portale e si deve selezionare la voce "Login Imprese".
Pagando direttamente on-line tramite l’area riservata il diritto viene registrato in automatico; non è quindi necessario inviare la copia di pagamento alla Sezione.
Per le imprese iscritte ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, come sostituito dall’art. 2, comma 30, del D. Lgs. n. 4/2008, che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno, l’importo è fissato in euro 50.00.
. Se vuoi accedere al sito ufficiale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ed effettuare il pagamento, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare la tabella degli importi da pagare, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
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Rifiuti: Presentazione del MUD entro il 30 aprile 2014
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Scade il 30 aprile 2014 il termine di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) 2014, con riferimento all'anno 2013.
Lo prevede il D.P.C.M. 12 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 (Supplemento Ordinario n. 213), recante l'approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2014.
Disponibili on-line la modulistica e il software per la compilazione.
Il nuovo decreto, che sostituisce quello approvato con il D.P.C.M. del 20 dicembre 2012, contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni da parte dei soggetti interessati, che sono così individuati:
- Comunicazione rifiuti;
- Comunicazione veicoli fuori uso;
- Comunicazioni imballaggi;
- Comunicazioni rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE).
. Se vuoi approfondire l’argomento del MUD, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al sito ECOCERVED per scaricare il software per la compilazione e presentazione del MUD, clicca QUI.
. Se vuoi procedere all'invio telematico del MUD, clicca QUI.
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Con delibera n. 2 del 11 settembre 2013, il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha approvato la modifica al regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo.
Le novità riguardano anche il rilascio delle visure, degli elenchi e delle certificazioni relative alle imprese iscritte all'Albo, di competenza delle Sezioni regionali e provinciali, tenute dalle Camere di Commercio.
Tra le novità, scompare il riferimento alla "delega" e alla "procura" ai sensi dell’articolo 2206 C.C. (e il relativo modello) dalla definizione di “soggetto legittimato” per l’accesso alla base dati delle Sezioni regionali e provinciali, e diventa unico il modulo per le domande di iscrizione, variazione o cancellazione.
Abrogata, di conseguenza, la deliberazione 2 ottobre 2007, n. 2.
. Se vuoi scaricare il testo del nuovo regolamento con il relativo nuovo modello, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento della formazione e tenuta dell'Albo nazionale gestori ambientali, clicca QUI.
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Ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D. Lgs. 152/2006, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 205/2010, tutte le imprese iscritte all'Albo gestori ambientali prima del 14 aprile 2008 per le attività di:
• raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi,
• raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente 30 chilogrammi o 30 litri al giorno
sono tenute ad aggiornare l'iscrizione, comunicando i seguenti dati:
• attività svolta dall'impresa (tipologia di rifiuti trasportati),
• codici CER dei rifiuti che si intendono trasportare compatibilmente con l'attività svolta,
• targhe dei veicoli che l'impresa intende utilizzare per il trasporto dei rifiuti.
La domanda di aggiornamento deve essere presentata entro il 27 dicembre 2011.
La mancata presentazione della domanda di aggiornamento entro tale termine comporta la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione (Deliberazione Comitato Nazionale Albo n. 4 del 26 ottobre 2011).
In merito a queste disposizioni, il Comitato nazionale ha emanato la circolare del 16 dicembre 2011, Prot. 1461/ALBO/PRES, con la quale ha disposto che le Sezioni regionali e provinciali dovranno deliberare entro e non oltre il 20 gennaio 2012 la cancellazione delle imprese che non hanno provveduto a presentare la domanda di aggiornamento dell’iscrizione entro il 27 dicembre 2011, dandone comunicazione al Comitato Nazionale.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il fac-simile del modello di domanda di aggiornamento e il testo della deliberazione e della circolare del Comitato Nazionale, clicca QUI.
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Le imprese iscritte all'Albo, secondo quanto stabilito dall’articolo 21 del D.M. n. 406/1998, sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo importi che sono diversificati a seconda della categoria e classe di appartenenza.
Il diritto annuale deve essere corrisposto per ciascuna categoria e relativa classe entro il 30 aprile 2011.
Il diritto annuale deve essere riscosso da ciascuna sezione regionale mediante appositi bollettini di Conto Corrente Postale, approvati dal Comitato nazionale ed emessi su moduli e con scadenze uniformi sul territorio nazionale.
Per le imprese iscritte ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, come sostituito dall’art. 2, comma 30, del D. Lgs. n. 4/2008, che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno, l’importo è fissato in euro 50.00.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare la tabella degli importi da pagare, clicca QUI.
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L’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 205/2010, prevede:
a) che le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonchè le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno devono essere rinnovate ogni 10 anni;
b) che le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, devono essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo D. Lgs. 205/2010 (25 dicembre 2011).
Il Comitato Nazionale dell'albo Gestori Ambientali ha emanato la Circolare del 15 marzo 2011, Prot. n. 432/Albo/Pres, con la quale, al fine di disciplinare la procedura relativa all’aggiornamento delle predette iscrizioni, ha approvato lo schema di domanda di aggiornamento.
Considerato l'elevato numero di iscrizioni oggetto di aggiornamento e i termini previsti per l'espletamento delle relative procedure, il Comitato ha inoltre stabilito che le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2011.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della circolare e del modulo di domanda, clicca QUI.
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