Per ”cabotaggio” si intende la prestazione di servizi di trasporto nazionale da parte di una impresa stabilita in un altro Stato.
L’art. 1 del Regolamento 3118 del 1993, come successivamente modificato dal Regolamento n. 484/2002 del 1° marzo 2005, prevede che il cabotaggio stradale di merci possa essere eseguito solo a titolo temporaneo.
Limiti di esecuzione del cabotaggio
Ai fini della corretta applicazione della norma, la dizione “a titolo temporaneo” è stata ritenuta, però, eccessivamente generica, consentendo interpretazioni divergenti.
Per questo motivo l’Italia, seguendo quanto fatto in precedenza dalla Francia e in attesa di un provvedimento europeo che fornisse una specificazione universale della citata dizione, con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 Aprile 2004 ha provveduto a fornirne una propria, stabilendo che ciascun veicolo di imprese stabilite in altro Stato membro della Comunità Europea o dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo può svolgere servizi di cabotaggio nel territorio italiano per un numero totale di giorni non superiore a 15 nell’arco di un mese, e comunque per non più di 5 giorni consecutivi.
Tale decreto è stato successivamente sostituito dal D.M. 18 marzo 2005, il quale, all’articolo 1, comma 1, ha stabilito che le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunità europea o dell'Accordo sullo spazio economico europeo, che effettuano, quando ammesso, attività di cabotaggio stradale sul territorio italiano per autotrasporto di cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3118/93, possono utilizzare ciascun veicolo in propria disponibilità per lo svolgimento di tale attività per un numero totale di giorni, anche non consecutivi, non superiore a trenta nell'arco di un periodo di sessanta giorni consecutivi.
Le direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporto, con la Circolare 26 luglio 2005, n. 1, ha fornito direttive sull’attività di cabotaggio stradale di merci nel nostro Paese.
Il cabotaggio può essere eseguito solamente da imprese titolari di licenza comunitaria e stabilite nei seguenti Stati: Austria, Belgio, Cipro, Germania, Danimarca, Spagna, Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Slovenia, Regno Unito, Liechtenstein, Islanda e Norvegia.
E’ rigorosamente vietato il cabotaggio per tutti gli altri Paesi, siano o no comunitari.
In particolare, le imprese stabilite nei Paesi sopraelencati, possono effettuare cabotaggio secondo le seguenti modalità:
• ogni veicolo può effettuare un’attività massima di 30 giorni, siano o no consecutivi, in un arco di tempo di 60 giorni consecutivi;
• ciascun veicolo deve uscire dal territorio italiano o, comunque, essere assente dallo stesso almeno una volta ogni mese di calendario;
• l’impresa ha l’obbligo di tenere a bordo di ogni veicolo, durante l’esecuzione del trasporto di cabotaggio, il corrispondente “libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio stradale per l’autotrasporto di merci in conto terzi”.
Le caratteristiche di tale libretto sono state dettate con il D.M. 24 marzo 2005.
Tale libretto deve essere esibito ad ogni eventuale richiesta degli organi di controllo.
Il regime sanzionatorio
Il Regolamento 3118/93 prevede che gli Stati Membri in cui il cabotaggio viene eseguito possono applicare sanzioni contro il vettore non residente che abbia commesso sul loro territorio infrazioni allo stesso regolamento o alla normativa nazionale o comunitaria in materia di trasporti.
Il D.M. 18 marzo 2005, all’articolo 4, ha stabilito che per le violazioni al presente decreto, si applica la normativa vigente in materia di autotrasporto, che è riconducibile alla legge 6 giugno 1974, n. 298.
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