1. IL REGIME DEI CONTROLLI DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
A decorrere dal 1° gennaio 2002, è istituito in Italia un regime di controlli mirato alla verifica della conformità alle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli freschi e secchi, destinati al consumo, commercializzati sia nell’ambito del mercato interno, che da e per i Paesi terzi e detenuti dagli operatori in tutte le fasi della commercializzazione.
L’attività della struttura vigilanza si esplica in attuazione al Regolamento CE n. 1148/2001 del 12 giugno 2001, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.
Secondo quanto stabilito dall’art. 6 del D.M. 25 giugno 2009, gli operatori che commercializzano prodotti ortofrutticoli sottoposti a norma specifica, nonche' i prodotti soggetti alla norma generale indicati nel manuale, sul mercato interno e destinati al consumo allo stato fresco, sono soggetti, in tutti gli stadi della commercializzazione, a controlli a campione sul territorio nazionale, sulla base di un'analisi del rischio, secondo le disposizioni e le procedure degli articoli 10 e 20 del regolamento n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007, come
modificato dal regolamento (CE) n. 1221/2008, nonche' del manuale e delle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.
I metodi di controllo sono conformi a quelli descritti nell'allegato VI al regolamento n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007, come
modificato dal regolamento (CE) n. 1221/2008, mentre quelli relativi al controllo della conformità nella fase della vendita al minuto al consumatore, sono definiti nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA e nel manuale delle procedure.
L'autorità incaricata del coordinamento delle attività dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione del settore degli ortofrutticoli freschi è attualmente l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura).
L'organismo responsabile dell'esecuzione delle attività legate ai controlli di qualità aventi rilevanza a livello nazionale è l'AGECONTROL S.p.A..
L' AGECONTROL S.p.A. effettua i controlli ed ogni altro adempimento prescritto, per le fasi di esportazione ed importazione dei prodotti ortofrutticoli, anche a destinazione industriale, da o verso i Paesi terzi, sulla base delle disposizioni dettate dal regolamento e dal manuale operativo.
L' AGECONTROL S.p.A., in caso di riscontro sul territorio nazionale di prodotti non conformi, provenienti da altro Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo, ne dà immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, quale autorità di coordinamento, che a sua volta informa la Commissione CE.
2. LA BANCA NAZIONALE DATI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI - BNDOO
2.1. La normativa di riferimento
L’art. 3, par. 4) del Regolamento della Commissione CE n. 1148/2001 del 12 giugno 2001 prevede tutti gli operatori che detengono prodotti ortofrutticoli freschi per la commercializzazione, incluse le imprese che commercializzano per conto terzi sono tenuti, entro 30 giorni dall'inizio delle attività, ad iscriversi alla Banca Nazionale degli operatori ortofrutticoli - BNDOO, utilizzando il Modello di cui all'Allegato G) del Manuale della Procedure e dei Controlli, che, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato presso la sede di AGECONTROL S.P.A., quale Organismo incaricato della formazione e della tenuta della BNDOO.
la Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli (BNDOO) è lo strumento che consente agli Stati Membri di conoscere le caratteristiche degli operatori ortofrutticoli che esercitano l’attività nel territorio nazionale, permettendo di adottare le norme intese ad orientare i controlli a campione, in via prioritaria, verso determinate categorie di operatori, attraverso una adeguata analisi dei rischi.
Le disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1148/2001 sono state inizialmente dettate dal decreto del Ministero delle politiche agricole 28 dicembre 2001, con riguardo ai seguenti aspetti:
a) individuazione dell'autorità incaricata al coordinamento e degli organismi responsabili del controllo;
b) costituzione della banca dati degli operatori del settore degli ortofrutticoli;
c) attività e procedure dei controlli di conformità sul mercato interno e nelle fasi di importazione ed esportazione;
d) individuazione e certificazioni dei prodotti destinati alla trasformazione industriale.
Con successivo D. Lgs. 20 dicembre 2002, n. 306 sono state stabilite le misure sanzionatorie di carattere amministrativo sia per la mancata iscrizione da parte dei soggetti tenuti e sia per omessa o difforme fornitura delle informazioni richieste dagli organismi competenti.
Successivamente il D.M. 28 dicembre 2001 è stato sostituito dal Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2005, entrato in vigore il 13 settembre 2005.
Il D.M. 1° agosto 2005 è stato successivamente modificato dal Decreto Ministeriale 8 agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2008.
I decreti ministeriali 1° agosto 2005 e 8 agosto 2008 sono stati successivamente abrogati dal D.M. 25 giugno 2009, entrato in vigore il 1° luglio 2009.
2.2. Iscrizione nella Banca dati – Soggetti obbligati e soggetti esclusi
Sono tenuti all'iscrizione:
1) le imprese della Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.) (quali: ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita), con un volume annuo di commercializzato del comparto ortofrutticolo superiore a 60.000,00 euro;
2) i dettaglianti fissi e ambulanti (con un volume annuo commercializzato superiore a 60.000,00 euro);
3) i grossisti di mercato e fuori mercato (operatori che commercializzano all'interno o al di fuori dei mercati all'ingrosso, che utilizzano gli appositi stand e/o che sono in possesso di magazzini idonei per la commercializzazione dei prodotti);
4) le imprese che commercializzano per conto terzi (esempio: i commissionari);
5) le Organizzazioni dei Produttori (OP);
6) le cooperative di produttori non associati ad OP o ad altre cooperative;
7) l'imprenditore agricolo non associato ad OP o a cooperativa con un volume annuo commercializzato, superiore a 60.000,00 euro;
8) le centrali di acquisto per la grande distribuzione.
Secondo quanto stabilito dai commi 2 e 3 dell’art. 4 del D.M. 1°agosto 2005, per la costituzione della banca dati, gli operatori dovevano presentare alla Regione ove avevano la propria sede legale apposita domanda di iscrizione e di aggiornamento, utilizzando la modulistica predisposta dall'autorità di coordinamento.
Le Regioni dovevano poi trasmettere le domande all' AGECONTROL S.p.A..
Con il Decreto Ministeriale 8 agosto 2008, sono state disposte modifiche all’art. 4 del D.M. 1° agosto 2005, ed è stato stabilito che gli operatori interessati dovranno inviare le domande d’iscrizione alla banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli, non più alla Regione (o Provincia autonoma) nella quale è situata la sede legale dell'impresa, bensì alla sede centrale dell'organismo nazionale di controllo, con raccomandata A/R indirizzata:
Agecontrol S.p.A.
Casella Postale 18337 Roma Bravetta
00164 Roma
L’ AGECONTROL S.p.A., provvederà a curare l’istruttoria delle domande, l’eventuale risoluzione di anomalie, l’acquisizione informatica dei dati e delle informazioni in esse contenute all’interno dell’apposita banca dati nazionali, nonché l’attribuzione e la comunicazione dei numeri di iscrizione agli operatori interessati.
Alle Regioni è data facoltà di accedere , mediante il portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), ai dati sui controlli relativi alla propria regione.
Secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 2, del D.M. 25 giugno 2009, non sono tenuti all'iscrizione nella banca dati gli operatori di talune categorie individuate nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, che non raggiungono il valore di fatturato di 60.000,00 euro al netto di IVA, riferito a tutti i prodotti soggetti a norme di commercializzazione, nonchè tutti gli operatori che svolgono le loro attività unicamente per i prodotti e/o lavorazioni di cui all'art. 5, comma 1 e precisamente:
• i prodotti commercializzati alle condizioni previste dall'art. 3, paragrafo 1 del regolamento CE n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 1221/2008;
• i prodotti che nell'ambito del territorio nazionale sono venduti, consegnati o avviati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito, nonche' i prodotti avviati, ma non ceduti, da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio.
Esemplificando, non sono soggetti all’iscrizione nella banca dati i soggetti di seguito elencati:
• gli imprenditori agricoli che vendono, consegnano o avviano i prodotti ortofrutticoli agli stabilimenti di trasformazione;
• gli imprenditori agricoli che cedono nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest’ultimo;
• le imprese agricole che conferiscono esclusivamente prodotti ortofrutticoli alle organizzazioni di produttori o alle cooperative di appartenenza per la commercializzazione;
• le cooperative che conferiscono esclusivamente prodotti alle organizzazione dei produttori per la commercializzazione;
• gli imprenditori agricoli ortofrutticoli con un volume annuo di prodotto commercializzato inferiore a 60.000,00 euro;
• le strutture della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita) con un volume annuo di prodotto commercializzato del comparto ortofrutticolo inferiore a 60.000,00 euro;
• i dettaglianti (esercizi specializzati in frutta e verdura, ambulanti), con un volume annuo di prodotto commercializzato inferiore a 60.000,00 euro;
• le persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli consiste esclusivamente nel trasporto delle merci (trasportatori).
Qualsiasi variazione intervenuta successivamente all’iscrizione, deve essere comunicata entro 60 giorni dall’evento, tramite il modello Allegato C) al Manuale della Procedure e dei Controlli, debitamente compilato e firmato, da inviare presso la sede di AGECONTROL S.p.A.
2.3. Organismi competenti
2.3.1. Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali
Secondo quanto stabilito dall’art. 3 del D.M. 1° agosto 2005, l'autorità incaricata del coordinamento delle attività dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi era inizialmente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Successivamente, a decorrere dal 1° luglio 2009, per effetto del D.M. 25 giugno 2009, l’autorità incaricata del coordinamento è diventata l’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).
Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è rimasto il compito di svolgere le funzioni di indirizzo generale sull' applicazione del regolamento.
2.3.2. AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) – Autorità di coordinamento
A decorrere dal 1° luglio 2009, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del D.M. 25 giugno 2009, l'autorità incaricata del coordinamento delle attività dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi è l’ AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).
L'autorità di coordinamento provvede a:
• estrarre i campioni da assoggettare a verifica, sulla base dell'analisi dei rischi definita nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, basata sulle informazioni contenute nella banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli, nonche' su qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini del controllo;
• effettuare le dovute comunicazioni alla Commissione europea e alle altre autorità di coordinamento;
• stabilire per ciascuna campagna di commercializzazione il programma nazionale delle attività, ripartito per prodotti soggetti a norma specifica e per prodotti soggetti a norma generale, in conformità alle disposizioni dettate dal regolamento, dal presente decreto e dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA;
• emanare le disposizioni attuative delle procedure di controllo, al fine anche di assicurare l'uniformità di esecuzione a livello nazionale, agli organismi responsabili dei controlli, e verificarne, eventualmente anche con visite in loco, l'efficacia e la conformità.
Secondo quanto stabilito dall’art. 8 del D.M. 25 giugno 2009, l'autorità di coordinamento effettua le seguenti comunicazioni alla Commissione europea, al Ministero e alle Regioni:
a) le informazioni di cui al comma 8 dell'art. 6 del presente decreto, non appena ricevute dagli Organismi di controllo;
b) i sistemi di ispezione e di analisi del rischio contenuti nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA e nel manuale delle procedure, nonche' ogni ulteriore modifica;
c) entro il 30 giugno di ogni anno, una sintesi dei risultati dei controlli effettuati dagli organismi di controllo, nel corso dell'anno precedente.
Le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono inviate anche all'autorità di coordinamento degli Stati membri e ai Paesi terzi interessati.
2.3.3. Comitato
Presso l'autorità di coordinamento e' costituito apposito Comitato, composto da 4 rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, 1 rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e 2 rappresentanti di AGEA, con i seguenti compiti:
a) proporre per ciascuna campagna di commercializzazione il programma nazionale delle attività, ripartito per prodotti soggetti a norma specifica e per prodotti soggetti a norma generale, in conformità alle disposizioni dettate dal regolamento, dal presente decreto e dalle disposizioni attuative emanate dall' AGEA;
b) redigere ed aggiornare le disposizioni attuative delle procedure di controllo, al fine anche di assicurare l'uniformità di esecuzione a livello nazionale, agli organismi responsabili dei controlli, di cui ai commi 1 e 2, e verificarne l'efficacia e la conformità;
c) effettuare il monitoraggio delle attività di verifica, definendo gli opportuni adeguamenti delle procedure utilizzate;
d) acquisire le risultanze e le eventuali disfunzioni registrate nell'esecuzione dei controlli ai fini dell'adozione, da parte dell'AGEA, delle misure d'intervento necessarie.
2.3.4. AGECONTROL S.p.A. – Organismo di controllo
Secondo quanto stabilito dall’art. 3-bis del D.M. 25 giungo 2009, l’AGECONTROL S.p.A. è l'organismo responsabile dell'esecuzione delle attività legate ai controlli di qualità aventi rilevanza a livello nazionale, in ordine alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.
AGECONTROL S.p.A. è l'organismo di controllo che svolge le verifiche di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.
L’attività di AGECONTROL riguarda, in particolare:
1) l’aggiornamento della Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli (BNDOO);
2) i controlli di conformità sul mercato interno, nonché sui prodotti destinati all'esportazione ed all'importazione;
3) la gestione delle comunicazioni obbligatorie (notifiche di spedizione e richieste di controllo) e delle domande di autorizzazione all'uso del logo comunitario ed all'autocontrollo;
4) la gestione degli aspetti sanzionatori.
2.4. Sanzioni
2.4.1. Le sanzioni previste
Ai sensi del D. Lgs. 10 dicembre 2002, n. 306:
a) salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati nazionale od ometta di fornire le informazioni richieste (aggiornamento, variazioni dei dati dichiarati, cessazione dell’attività) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 euro a 1.550,00 euro (art. 3);
b) salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme per gli ortofrutticoli freschi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 550,00 euro a 15.500,00 euro (art. 4, comma 1);
c) salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni in materia di controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro (art. 4, comma 2).
2.4.2. Accertamento delle violazioni
Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 306/2002 e successive modificazioni, l'Agecontrol e le Regioni provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative e all'applicazione delle relative sanzioni, ferme restando le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Se in occasione dei controlli sul mercato interno, nella fase di importazione e di esportazione, il personale incaricato del controllo prende atto della non conformità alla norma di commercializzazione generale, per prodotti diversi da quelli indicati nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate da AGEA, applica la sanzione conseguente.
Il pagamento per le somme dovute per le sanzioni irrogate dall'Agecontrol, a decorrere dal 1° luglio 2009, e' effettuato a favore dell'autorità di coordinamento, secondo le procedure riportate nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.
Il pagamento per le somme dovute per le sanzioni irrogate dagli Organismi di controllo a decorrere dal 1° luglio 2009 e' effettuato a favore delle Regioni nel cui territorio e' stata rilevata l’infrazione.
3. LA PREPARAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI QUARTA GAMMA
3.1. Pubblicata la legge che determina le nuove regole per i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2011, la legge 13 maggio 2011, n. 77, recante “Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma”.
Si tratta dei prodotti cosiddetti pronti per l’uso, tagliati lavati e confezionati che possono essere posti in vendita in tutta la filiera compresi distributori automatici.
La legge n. 77/2011 demanda, tuttavia, ad un ulteriore atto normativo, la determinazione dei parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, individuando le misure da introdurre progressivamente al fine di utilizzare imballaggi ecocompatibili secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche di settore.
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.
3.1. Pubblicato il decreto di fissa i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari, i requisiti qualitativi minimi e le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2014, il DECRETO 20 giugno 2014, recante "Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma".
In applicazione del citato art. 4 della L.n. 77/2011, il presente decreto stabilisce:
a) fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari
previsti all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004, i parametri chimico-fisici ed igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;
b) i requisiti qualitativi minimi dei prodotti ortofrutticoli
destinati alla preparazione in prodotti di quarta gamma;
c) le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma a tutela del consumatore.
Gli stabilimenti di lavorazione dei prodotti ortofrutticoli di
quarta gamma devono essere registrati e rispondenti ai requisiti previsti dall'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004, nonche' a quelli indicati all'allegato 1 del presente decreto (art. 3).
I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma devono soddisfare i requisiti igienico-sanitari e i requisiti qualitativi minimi previsti dall'allegato 2 del presente decreto (art. 4).
Gli operatori del settore alimentare devono garantire che in ogni fase della distribuzione, i prodotti ortofrutticoli di IV gamma siano mantenuti ad una temperatura inferiore a 8°C. (art. 6).
All'art. 8 vengono elencate le "Informazioni specifiche da riportare sulla confezione".
Le confezioni dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma devono riportare anche le seguenti informazioni:
a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:
i. "prodotto lavato e pronto per il consumo", o
ii. "prodotto lavato e pronto da cuocere">.
Il termine "prodotto" puo' essere sostituito da una descrizione piu' specifica dello stesso;
b) le istruzioni per l'uso per i prodotti da cuocere;
c) la dicitura: "conservare in frigorifero a temperatura
inferiore agli 8°C";
d) la dicitura: "consumare entro due giorni dall'apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza". Tale dicitura non si applica ai prodotti lavati e pronti da cuocere nella confezione integra.
Gli imballaggi dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma
devono essere conformi al decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e devono consentire il mantenimento della freschezza e la protezione dei prodotti da contaminanti esterni.
Per gli imballaggi primari dei prodotti ortofrutticoli di quarta
gamma, dovranno essere utilizzati esclusivamente materiali di tipologia e grammatura idonee a consentire lo smaltimento tramite raccolta differenziata e riciclo (art. 9).
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore.
I prodotti etichettati o immessi in commercio, non conformi alle disposizioni del presente provvedimento, possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte(art. 11).
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
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