RISPARMIO - RACCOLTA DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE
LA RACCOLTA DEL RISPARMIO DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE
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Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), dopo oltre dieci anni dalla precedente Delibera del 3 marzo 1994, ha emanato la Deliberazione n. 1058 del 19 luglio 2005, con la quale disciplina la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche, tenendo anche conto della riforma del diritto societario, entrata in vigore il 1° gennaio 2004.
Secondo quanto stabilito dall’art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993, la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria.
L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.
Al comma 2 del successivo articolo 11, viene ribadito il principio che la raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.
Al successivo comma 3, la legge bancaria attribuisce al CICR il compito di stabilire i criteri e i limiti in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso alcune categorie di soggetti, che vanno individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.
Secondo il disposto di cui al comma 2, dell’art. 2, della Deliberazione in commento “Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:
- in connessione all'emissione di moneta elettronica;
- presso soci, dipendenti o società del gruppo secondo le disposizioni della presente delibera;
- sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento”.
Dunque, viene prevista la possibilità di raccogliere risparmio presso i soci e presso i propri dipendenti, a condizione che tale facoltà sia prevista nei rispettivi statuti.
Strumenti finanziari
L’articolo 3 della deliberazione n. 1058 definisce gli strumenti finanziari di raccolta del risparmio classificandoli in: obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti finanziari che, comunque denominati e a prescindere dall'eventuale attribuzione di diritti amministrativi, contengono un obbligo di rimborso.
Limiti
La deliberazione n. 1058 prevede, come limiti all’emissione di strumenti finanziari di raccolta, per le S.p.a., S.a.p.a. e Società cooperative, quelli stessi fissati dall’art. 2412 C.C, facendo anche salve le deroghe contenute nello stesso articolo.
Secondo tale articolo, la società, come norma generale, può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
Tale limite deve essere attestato dal Collegio sindacale.
All’articolo 5, comma 1, la deliberazione in commento stabilisce che gli strumenti finanziari di raccolta, diversi dalle obbligazioni e diversi da quelli destinati alla quotazione in mercati regolamentati emessi da società con azioni quotate in mercati regolamentati, sono emessi con un taglio minimo unitario non inferiore a euro 50.000.
Con riferimento alle Srl e alle società cooperative, la deliberazione si limita a richiamare, rispettivamente, gli articoli 2483 e 2526 C.C., in merito alla emissione di titoli di debito.
La raccolta da parte delle Società cooperative
La deliberazione n. 1058 dispone che le Società cooperative possono effettuare la raccolta di risparmio purchè non abbiano più di 50 soci.
Per le Società cooperative con più di 50 soci, l’ammontare complessivo della raccolta non deve eccedere il triplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Questo limite è elevato al quintuplo se la raccolta è assistita, per almeno il 30% , da garanzia rilasciata dai soggetti individuati nelle istruzioni della Banca d’Italia, o quando la società aderisca a uno schema di garanzia che ha le caratteristiche indicate nelle stesse istruzioni.
La raccolta da parte delle società finanziarie
L’articolo 9 della deliberazione n. 1058 stabilisce che le società che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico sotto qualsiasi forma, l'emissione di strumenti finanziari di raccolta è consentita per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
Per le società di cui sopra, iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U.B., l'emissione di strumenti finanziari di raccolta è consentita per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
La Banca d'Italia può elevare tale limite fino al quintuplo ove le predette società abbiano azioni quotate in mercati regolamentati e gli strumenti finanziari di raccolta siano destinati alla quotazione in mercati regolamentati.
La raccolta da parte delle società di persone
All’articolo 6, comma 2, della deliberazione n. 1058, viene espressamente previsto che alle società di persone non si applicano le condizioni richieste per le società di capitali. Pertanto, è ammessa massima libertà di finanziamento, anche senza alcuna previsione statutaria, senza alcun limite minimo di capitale sociale e senza alcuna anzianità minima di appartenenza del socio alla società.
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