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APPARECCHIATURE TERMINALI DI TELECOMUNICAZIONI - INTERNET POINT - INTERNET CAFE’ - PHONE CENTER - ESERCIZI PUBBLICI DI TELEFONIA ED INTERNET - POSTAZIONI PUBBLICHE PER COMUNICAZIONI TELEMATICHE





LE APPARECCHIATURE TERMINALI DI TELECOMUNICAZIONI
INSTALLAZIONE, ALLACCIAMENTO, COLLAUDO E MANUTENZIONE


1. LEGGE N. 109/1991 e D.M. N. 314/1992

1.1. Le disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni

L’installazione di centralini telefonici, centrali telefoniche in genere e reti dati (LAN – WAN ) collegati alla rete pubblica, è regolamentata da una specifica normativa.
La legge 28 marzo 1991, n. 109, unitamente al D.M. 23 maggio 1992, n. 314, regolamentano l’installazione, la manutenzione e l’allaccio di terminali, impianti e reti per telecomunicazioni.
Fatto salvo il caso in cui l’utilizzatore acquisti apparecchiature “a spina” e quindi autoinstallanti fino a 2 linee, ogni altra installazione di impianti, reti, o apparati per telecomunicazione, è soggetta alla normativa appena citata.
Ogni installazione, in base alla tecnologia utilizzata o al suo dimensionamento, deve essere eseguita da un’impresa con adeguata abilitazione, in possesso di “autorizzazione ministeriale”.

La legge n. 109/1991 ha disposto che gli abbonati possono munirsi di apparecchiature terminali direttamente, oppure tramite il gestore del servizio pubblico.
La violazione della prescrizione comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire un milione a dieci milioni.
Per “apparecchiatura terminale” s’intende l’apparecchiatura d’utente che deve essere collegata direttamente o indirettamente ad un punto terminale di una rete pubblica di tlc o ad interfunzionare con la stessa per la trasmissione, trattamento o ricezione di informazioni.

L’abbonato deve provvedere all’installazione, collaudo allacciamento e manutenzione delle apparecchiature – che devono essere omologate in base alla normativa vigente - o tramite il gestore del servizio pubblico, o tramite le imprese titolari di autorizzazione.

Ultimata l’installazione, debbono essere effettuate le prove atte a verificare la funzionalità dell’impianto secondo la capacità ed il tipo dell’impianto stesso e le eventuali prescrizioni fornite dal costruttore delle apparecchiature.
L’impresa autorizzata che ha provveduto alle operazioni di installazione e di collaudo deve consegnare all’abbonato, all’atto dell’allacciamento dell’impianto alla rete pubblica, il progetto dell’impianto stesso sottoscritto da un progettista iscritto all’albo professionale, nonché‚ una dichiarazione conforme allo schema dell’allegato 12, al D.M. n. 314/1992, nella quale:
• sia attestata la conformità dell’impianto e della sua installazione alla normativa in vigore;
• siano descritti la marca, il tipo, il numero degli elementi costitutivi dell’impianto stesso ed il numero di omologazione delle apparecchiature collegate;
• sia dichiarato l’esito positivo del collaudo.

Copia conforme della dichiarazione di cui sopra deve essere inoltrata, dall’impresa autorizzata, con raccomandata con avviso di ricevimento, alla competente sede territoriale del gestore del servizio pubblico entro trenta giorni dal rilascio dell’originale all’abbonato.
In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, previa diffida, il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione e, nell’ipotesi di reiterate inadempienze, il provvedimento di revoca dell’autorizzazione stessa.
Non sono ammessi né l’installazione né l’allacciamento alla rete pubblica delle apparecchiature terminali non omologate ai sensi della normativa in vigore.
In caso di violazione della disposizione, la legge punisce l’autore con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire un milione a dieci milioni e con la confisca delle apparecchiature.


1.2. La disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni

Le disposizioni di attuazione della legge sono state adottate dal Ministero delle Comunicazioni con il D.M. n. 314/1992 e dovevano riguardare, tra l’altro:
• i requisiti che le imprese interessate dovevano possedere per ottenere l’autorizzazione (di grado adeguato alla potenzialità e complessità dell’impianto),
• le prescrizioni per l’installazione, il collaudo l’allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali,
• il contenuto e le modalità delle certificazioni che le imprese autorizzate devono rilasciare all’atto del collaudo,
• le modalità per la sorveglianza, da parte del gestore del servizio pubblico, sulla rete e sulle apparecchiature ad essa collegate.

Le autorizzazioni rilasciate alle imprese sono distinte in due classi:
• installatori e/o manutentori,
• costruttori
.

L'autorizzazione per la classe installatori e/o manutentori é suddivisa in tre gradi:
1° grado: consente l'installazione, l'ampliamento e l'allacciamento nonché la manutenzione di impianti interni di qualsiasi tipo e potenzialità;
2° grado: consente le stesse operazioni del 1° grado relativamente ad impianti interni con capacità fino a 400 terminazioni interne per voce e dati con esclusione di quelli realizzati con sistemi radio e/o fibra ottica;
3° grado: consente le operazioni del 2° grado relativamente ad impianti interni per sola fonia di capacità fino a 120 derivati.

L’autorizzazione per la classe costruttori permette alle imprese costruttrici di apparecchi terminali l’installazione, l’allacciamento e/o manutenzione di impianti interni costituiti dalle proprie apparecchiature.

I requisiti di idoneità che l’impresa interessata deve dimostrare di possedere per poter ottenere l’autorizzazione variano a seconda del tipo di classe che intende chiedere, così come i documenti che devono essere allegati.

Infatti, l’impresa interessata all’autorizzazione per la classe installatori e/o manutentori deve inviare o presentare al Ministero dello Sviluppo Economico un’istanza nella quale dev’essere specificato il grado di autorizzazione richiesto, unitamente ai documenti previsti all’art. 4 comma 2 del D.M. n. 314/1992.

Una volta dimostrato il possesso dei requisiti prescritti dalla legge, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’impresa deve pagare la tassa di concessione governativa, e, decorsi trenta giorni dalla ricezione dell’attestazione del versamento, l’Autorità rilascia l’autorizzazione.
Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, l’impresa deve provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione, in caso contrario, decorsi trenta giorni dalla data della richiesta, la procedura per l’autorizzazione non ha seguito e le somme versate non vengono restituite.

Le imprese autorizzate sono iscritte in un apposito albo, suddiviso per classi e gradi.

Le autorizzazioni rilasciate alle imprese hanno validità di tre anni a decorrere dalla data di rilascio, su tutto il territorio nazionale.
L’autorizzazione non è cedibile a terzi senza l’assenso dell’organo che ha rilasciato l’atto.

L’autorizzazione può essere sospesa nei seguenti casi:
• quando sia in corso una procedura di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o fallimento;
• quando siano pendenti procedimenti per reati per i quali sia prevista una pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
• per infrazione alle leggi sociali o altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro purchè debitamente accertata e di particolare rilevanza;
• per mancanza di copertura assicurativa per responsabilità civile verso i terzi;
• per inosservanza dell’obbligo riguardante la consistenza minima e la qualificazione del personale tecnico;
• previa diffida ad adempiere nel termine massimo di trenta giorni, nel caso in cui i locali e/o attrezzature e gli automezzi manchino o non corrispondano al minimo prescritto.

In caso di reiterate inadempienze si procede alla revoca dell’autorizzazione.
Alla revoca dell’autorizzazione si procede anche nel caso di reiterate infrazioni alle leggi sociali e altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro, nel caso di reiterate inadempienze sia al disposto dell’obbligo di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, sia all’osservanza dell’obbligo sulla consistenza minima e la qualificazione del personale tecnico.


2. LA DIRETTIVA 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni

La direttiva 2008/63/CE detta norme in materia di concorrenza nei mercati della apparecchiature terminali di telecomunicazioni (telefoni e telefax), con particolare riferimento ai criteri di allacciamento all’interfaccia della rete pubblica di telecomunicazioni.
Tale Direttiva è tesa a liberalizzare il mercato della vendita dei terminali di comunicazione e della relativa installazione. In particolare, i Paesi membri dell'Unione vengono esortati a rimuovere i diritti esclusivi che ancora esistono in relazione all'importazione, all'immissione in commercio, all'allacciamento, all'installazione e alla manutenzione delle apparecchiature terminali delle telecomunicazioni.

All’articolo 1 della Direttiva 2008/63/CE per «apparecchiature terminali» si intendono:
“a) le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all’interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l’apparecchiatura è interposta fra il terminale e l’interfaccia della rete pubblica;
b) le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite”.

Per «apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite» si intendono: “le apparecchiature che possono essere usate soltanto per trasmettere o per trasmettere e ricevere («ricetrasmittenti ») o unicamente per ricevere («riceventi») segnali di radiocomunicazioni via satelliti o altri sistemi nello spazio”.


3. IL D. LGS. N. 198/2010 di attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

3.1. I contenuti del decreto

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2010, il Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, recante “Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni”.

La disciplina nazionale, che viene interamente sostituita con questo provvedimento, è attualmente dettata dalla legge n. 109/1991 (Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni) e dal D.M. n. 314/1992, recante il regolamento di attuazione.
Va rilevato che alcune disposizioni contenute nella direttiva non formano oggetto dello schema di decreto, in quanto già acquisite nell’ordinamento interno. Si tratta delle norme relative alla vigilanza sulla pubblicazione delle specifiche interfaccia di rete da parte degli operatori, già disciplinati dall’art. 4 del D. Lgs. n. 269/2001 (Attuazione della direttiva 1999/5/CE).
Risultano invece recepite con il provvedimento in esame le disposizioni relative alla qualificazione tecnica e professionale richiesta agli operatori economici per le operazioni di allacciamento ed installazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

Nel dettaglio, il decreto legislativo si compone di quattro articoli.
L'articolo 1, comma 1, reca le definizioni delle "apparecchiature terminali", "apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite" e delle "imprese" di settore, riproducendo le definizioni contenute nella direttiva 2008/63/CE, oggetto di recepimento.
Il successivo comma 2 stabilisce il diritto degli operatori economici di importare, commercializzare, installare e allacciare le apparecchiature terminali e le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite, nonché di provvedere alla relativa manutenzione.
Restano ferme le competenze attribuite agli operatori delle reti di comunicazione elettronica per la costruzione e gestione delle interfacce di rete pubblica, e l’obbligo di pubblicazione delle specifiche tecniche delle interfaccia stesse, secondo le previsioni di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 269/2001 (Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità).

L’articolo 2, al comma 1, dispone che, i lavori di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature allacciate all’interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere o ricevere informazioni, devono essere affidati ad imprese abilitate secondo criteri da stabilirsi con il decreto di cui al comma 2.
I commi 3 e 4 dell’articolo 2 stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 150.000,00 sia per le attività di installazione, allacciamento e manutenzione delle apparecchiature in questione, effettuate in assenza del titolo abilitativo previsto, sia per le dichiarazioni, contenute nell’attestazione rilasciata al committente, che siano difformi rispetto ai lavori svolti.
Le sanzioni vengono applicate a decorrere dalla entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al citato comma 2.

L’articolo 3 reca una norma abrogativa, disponendo tuttavia che la normativa vigente (legge n. 109/1991 e D.M. n. 314/1992) venga abrogata solo dopo 12 mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo in esame, periodo entro il quale è prevista l’emanazione del decreto ministeriale di attuazione.

Infine, l'articolo 4 reca le clausole di invarianza finanziaria e amministrativa.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


3.2. Installazione di apparati collegati alla “Rete pubblica” – Obbligo del ricorso a tecnici abilitati

Ogni qualvolta si vorrà installare in casa un semplice router occorrerà chiamare un tecnico specializzato, il quale dovrà controfirmare la propria installazione con la certificazione di aver agito secondo le regole dell’arte.
Addio al fai-da-te ed al semplice piacere di configurare la propria rete a proprio piacimento!
Il nocciolo della questione risiede nel comma 1, dell’articolo 2:
«Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che realizzano l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalità e ai sensi del comma 2».

Nella fattispecie si comprendono nell’articolo «le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all’interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l’apparecchiatura è interposta fra il terminale e l’interfaccia della rete pubblica».


3.3. Casi di non ricorso alle imprese specializzate

La speranza è però appesa ad un piccolo passaggio del comma 2 che mette in gioco una serie di eccezioni ancora tutte da definire. Ci riferiamo a quanto stabilito alla lettera f), del comma 2, dell’articolo 2, laddove si stabilisce che il decreto del Ministero dello Sviluppo economico, tra le altre cose, dovrà stabilire:
“f) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attività di cui al comma 1”.
Un semplice router o un semplice switch possono essere annoverati in questa casistica «in ragione della semplicità costruttiva e funzionale» che li contraddistingue?
Per rispondere a questa domanda è necessario attendere il decreto che il Ministro dello Sviluppo Economico andrà ad esplicitare nei mesi a venire.


3.4. L’ Elenco delle imprese abilitate alla installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica

L’articolo 2, comma 2, prevede che, entro dodici mesi dalla entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro dello Sviluppo Economico dovrà emanare un decreto con il quale dovranno essere definiti:
a) la definizione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali che devono possedere le imprese per l'inserimento nell'elenco delle imprese abilitate all'esercizio delle attività disciplinate dal decreto legislativo;
b) le modalità procedurali per il rilascio dell'abilitazione per l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica;
c) le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui sopra;
d) le modalità di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento dell'elenco delle imprese abilitate;
e) le caratteristiche e i contenuti dell'attestazione che l'impresa abilitata rilascia al committente al termine dei lavori;
f) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attività in questione.

Quanto all’accertamento dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali, la relazione illustrativa sottolinea come tali adempimenti rientrino nell’ambito delle attività istituzionali di competenza degli uffici del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le previsioni di cui all’art. 5 del D.M. 7 maggio 2009, recante “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico”.


3.5. Sanzioni

Il comma 3 del citato articolo 2 indica le sanzioni a cui si andrà incontro in caso di mancato allineamento alle regole imposte:
«Chiunque [...] effettua lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali [...], realizzando l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, in assenza del titolo abilitativo di cui al presente articolo, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto».
Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria è soggetto chiunque nell'attestazione effettui dichiarazioni difformi rispetto ai lavori svolti, anche in questo caso, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.


INTERNET POINT E PHONE CENTER
ADEMPIMENTI A CARICO DEI GESTORI E AMMINISTRATORI


Sempre più di frequente, quando per motivi di lavoro o di svago ci troviamo fuori città, usufruiamo di Internet Point o Internet Cafè, per navigare o leggere la posta.
Fin qui nulla di strano. Tuttavia, recenti indagini hanno appurato che la rete terroristica internazionale si avvale di PC collegati ad Internet nei pubblici esercizi o in circoli privati, al fine di organizzare la propria attività criminale.
Al fine di contrastare tale attività illecita, sono stati emanati due importanti provvedimenti:
- il Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 ed
- il Decreto del Ministro dell’interno 16 agosto 2005 (meglio conosciuto come "Decreto Pisanu").
La ratio fondamentale di queste norme è quella di tenere traccia ed individuare sempre chi si colleghi ad Internet da una determinata postazione in “luoghi aperti al pubblico”.
Ciò avverrà con una serie di adempimenti, ai quali tutti i gestori devono sottostare.


1. La normativa in vigore

In base al disposto di cui all’art. 7 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, concernente "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale" (Pubblicato nella G.U. n. 173 del 27 luglio 2005), successivamente convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 155 (Pubblicata nella G.U. n. 177 del 1° agosto 2005 e in vigore dal 2 agosto 2005) chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore.

Tale obbligo decorre dal 17 agosto 2005.
La data di scadenza è stata inizialmente fissata al 31 dicembre 2007.


Successive proroghe

Tale termine è stato successivamente prorogato:
- al 31 dicembre 2008, dall'art. 34 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (pubblicato nella G.U. n. 302 del 31 dicembre 2007), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
- al 31 dicembre 2009, dall'art. 10 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (pubblicato nella G.U. n. n. 304 del 31 dicembre 2008), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
- al 31 dicembre 2010, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (pubblicato sulla G.U. n. n. 302 del 30 dicembre 2009), convertivo, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 febbraio 2010, n. 48).
- al 31 dicembre 2011, dall'art. 2, comma 19, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (pubblicato sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2010).


1.1. Adempimenti

Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del comma 4, dell'art. 7 del D.L. n. 144/2005, convertito, con modificazioni, nella L. n. 155/2005, ha, inoltre, emanato il D.M. 16 agosto 2005 (pubblicato nella G.U. n. 190 del 17 agosto 2005), nel quale si impone ai titolari e ai gestori di esercizi pubblici, nei quali sono posti a disposizione apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche:
• di identificare chiunque acceda ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell’accesso stesso o dell’offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità, il tipo, il numero e la copia fotostatica del documento stesso;
• di informare, anche in lingue straniere, il pubblico delle condizioni d'uso dei terminali messi a disposizione;
• di rendere disponibili, a richiesta, i dati acquisiti al servizio di polizia postale, all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria;
• di conservare i dati acquisiti fino al 31 dicembre 2007.

Il Ministero dell’Interno ha infine emanato la Circolare 29 agosto 2005, n. 557 fornendo chiarimenti circa l’applicazione del D.L. n. 144/2005 e dei relativi provvedimenti di attuazione.

La motivazione che ha spinto il legislatore a prevedere questa nuova incombenza è quella di impedire che terminali internet, fino ad oggi liberamente messi a disposizione in internet cafè ed hall di strutture ricettive, siano utilizzate a fini terroristici.


1.2. Ambito di applicazione

A seguito della lettura della normativa sopra citata e della Circolare si desume quanto segue:
1) gli obblighi previsti dal D.L. n. 144/2005 e dal D.M. 16 agosto 2005 riguardano esclusivamente i pubblici esercizi o i circoli privati di qualsiasi specie in cui siano posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni telematiche, con esclusione dell’installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale;
2) la tassatività dell’esclusione implica l’assoggettamento agli obblighi di legge per l’offerta, in esercizi commerciali aperti al pubblico o in circoli privati, di ogni servizio di telecomunicazione, compreso quello di trasmissione di dati via fax, che utilizzi tecnologia a commutazione di pacchetto (voip).

Se ne desume che è escluso l’assoggettamento a licenza (e relativi obblighi di identificazione e registrazione):
• della mera installazione di telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale (in esercizi pubblici, esercizi ricettivi, phone center);
• dell’installazione di telefoni all’interno delle camere degli esercizi ricettivi;
• dell’installazione di fax che non usino la tecnologia voip.

Sono, pertanto, assoggettati a licenza del Questore e relativi obblighi gli esercizi (compresi phone center) che consentano a clienti e soci comunicazioni, anche telefoniche, sfruttando le connessioni internet.
Sono, dunque, esclusi i servizi di telecomunicazione offerti all’utenza attraverso gli strumenti commerciali propri (si consideri, ad esempio, la facoltà data ai clienti da chi eserciti la vendita al pubblico di computer di accedere ad internet per verificare l’efficienza del prodotto).

Gli obblighi di identificazione e registrazione riguardano anche gli esercizi ricettivi laddove vengano offerti alle persone ospitate servizi di connessione alle reti telefoniche (nei limiti sopra descritti) e telematiche, anche se gratuiti.
L’identificazione dei clienti e la registrazione dei dati richiesti dalla legge può avvenire contestualmente a quella richiesta a norma dell’art. 109 del T.U. delle leggi di P.S. (compilazione scheda degli alloggiati).


1.3. La domanda alla Questura

La domanda da inoltrare alla Questura, redatta in conformità al modello che si riporta sotto, va corredata della seguente documentazione:
• di copia della dichiarazione inoltrata al Ministero delle Comunicazioni, secondo il modello prescritto dall’art. 25 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259;
• di copia della documentazione di trasmissione. Trattasi della dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet.

Ricordiamo, in ogni caso, che la Direzione generale concessioni ed autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni, con nota DGCA/2/ZOFF, del 10.3.2004, ha risposto ad apposito quesito rivolto dalla Confesercenti confermando la non sussistenza dell’obbligo di presentare la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) prevista dall’art. 25 del suddetto decreto, per tutti gli esercenti che si trovano nelle condizioni previste dalla citata delibera 102/03, e cioè per gli esercenti l’attività commerciale, quali ad esempio gestori di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria, che, non avendo come oggetto sociale principale l’attività di telecomunicazioni, mettono a disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali di rete.


1.4. Disposizioni transitorie

Per coloro che già esercitano le attività di cui sopra, la licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e quindi entro il 27 settembre 2005.
La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda.

Per le ditte già iscritte al Registro delle imprese per tali attività, non viene previsto alcun particolare obbligo di comunicazione.
Naturalmente, per coloro che, a decorrere dal 17 agosto 2005, intendono iscriversi al Registro delle imprese denunciando l'inizio di una di queste attività ci sarà l'obbligo di produrre copia della licenza del Questore.


2. Le novità introdotte dal D.L. n. 225/2010, successivamente convertito nella legge n. 10/2011

L'art. 2, comma 19, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (in vigore dal 29 dicembre 2010) - successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 - ha apportato delle modifiche sostanziali all'art. 7, comma 2, prevedendo che la licenza del Questore dovrà essere richiesta solo da chi svolge l'attività in questione "quale attività principale".

In particolare:
1) è stato prorogato al 31 dicembre 2011 l'obbligo di richiedere licenza al Questore da parte di chiunque intende aprire, quale attività principale, un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche.
La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale (art. 7, D.L. n. 144/2005, convertito dalla L, n. 155/2005).
Dunque, viene precisato che la fornitura dell’accesso deve costituire l’attività principale in essere; la modifica del comma 2 dell'art. 7, va pertanto ad includere in questo obbligo soltanto i gestori di Internet Point escludendo così da qualsiasi obbligo altri tipi di attività quali: bar, circoli, ristoranti, hotel, ecc..

2) Lo stesso comma ha inoltre abrogato i commi 4 e 5 del citato articolo 7, ossia:
4. [ ... ] sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1, è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell’utente e per l’archiviazione dei relativi dati, [ ... ], nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.
5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull’osservanza del decreto di cui al comma 4 e l’accesso ai relativi dati sono effettuati dall’organo del Ministero dell’interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni
.

In termini pratici, ai gestori di bar e locali pubblici viene del tutto annullato l’onere di registrare gli utilizzatori delle postazioni chiedendo un documento ed archiviando il tutto al fine di consentire un eventuale controllo da parte delle autorità.
Decade pertanto del tutto un onere che aveva fino ad oggi impedito lo sviluppo del Wi-Fi pubblico in Italia, strozzando così anche importanti opportunità commerciali per chi può ricavare dalla rete un servizio di sicuro interesse per l’utenza.
Al vuoto normativo che determina la cancellazione prevista nel "Milleproroghe", dovrà fare seguito un intervento legislativo che andrà a regolare nuovamente il settore per stabilire come, quando e in che misura sia possibile chiedere agli esercenti eventuali misure di monitoraggio sulle reti gestite.
Si attendono ulteriori delucidazioni da parte degli organi competenti, che forse potrebbero arrivare già nella fase di conversione in legge del decreto-legge.

Licenza per gli esercizi pubblici di telecomunicazioni (internet point) - NON PIU' RICHIESTA LA LICENZA DEL QUESTORE

Per l'apertura degli esercizi pubblici di telecomunicazioni (Internet point) , non è più richiesta la licenza del Questore, prevista dall'art. 7 Decreto Legge n. 144 del 2005.
Il decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 , apportando alcune modiche alla norma citata, ha infatti previsto l'obbligo di ottenere l' autorizzazione fino al 31 dicembre 2011.
Considerato che non è stato emanato alcun provvedimento normativo di proroga, la licenza è da considerarsi non più richiesta, fatti salvi gli eventuali adempimenti nei casi previsti ai sensi del Codice delle Comunicazioni (D.Lgs. 259/2003 e successive modifiche).


3. Classficazione ai fini previdenziali e assistenziali - Circolare dell'INPS

L'INPS, con Circolate n. 54 del 30 aprile 2008, ha comunicato che i datori di lavoro che svolgono le attività di “Phone center” e “Internet point” sono classificati, ai fini previdenziali ed assistenziali, nel settore Terziario.
I titolari/soci delle imprese che svolgono, in forma abituale e prevalente, le medesime attività sono tenuti all’iscrizione alla gestione previdenziale per gli esercenti attività commerciali.


4. 29 settembre 2010 - Presentata una proposta di legge per abrogare l'art. 7 del D.L. n. 144/205, convertito nella L. n. 155/2005

In data 29 settembre 2010 è stata presentata, alla Camera dei Deputati, una proposta di legge (n. 3736) d'iniziativa dei deputati Lanzillotta, Gentiloni, Silveri, Barbareschi, concernete "Abrogazione dell’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all’esercizio e all’uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili".
Nella proposta di legge viene segnalato che il citato decreto-legge n. 144 del 2005 (cosiddetto « decreto Pisanu ») non è frutto di una direttiva europea, ma è stato piuttosto ispirato dal diffuso sentimento di chiusura generato dalle azioni terroristiche. Peraltro oggi l’Italia è l’unico paese in Europa ad avere un regolamento così severo e restrittivo sull’utilizzo delle reti wi-fi aperte.

La normativa italiana rappresenta un notevole ostacolo alle nuove modalità di fruizione e accesso alla rete da parte dei cittadini e anche per l’erogazione di nuovi servizi da parte delle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici.
A causa dell’articolo 7 del « decreto Pisanu », ad esempio, in Italia nessuna biblioteca, azienda privata o pubblica può dare libero accesso alla propria rete wi-fi se prima non ha fotocopiato o scansionato il documento di identità dell’utilizzatore, si è attrezzata per controllare gli accessi alle singole postazioni e i software, utilizzati dagli utenti; con la conseguenza di negare, di fatto, la possibilità di utilizzo libero della rete wi-fi.
I risultati dell’applicazione di tali norme sono difficilmente quantificabili.
Va rilevato come l’acquisizione di dati personali e il divieto di fornire accesso libero alla rete appaiano misure del tutto inefficienti.
Queste norme, in effetti, non appaiono in alcun modo idonee a impedire l’attuazione di un illecito, poiché facilmente aggirabili anche da parte di soggetti con conoscenza informatica piuttosto limitata.
A fronte di risultati quasi inesistenti in termini di sicurezza, i costi di tali norme sono invece altissimi.
Esse hanno costituito un ostacolo alla crescita tecnologica e culturale di un Paese già in ritardo su tutti gli indici internazionali della connettività internet: nel momento in cui la rete si apre sempre di più al prossimo grazie alle tecnologie wireless, alla diffusione di device mobili sempre più economici e performanti, in Italia abbiamo imposto lucchetti e procedure artificiose.

. Se vuoi scaricare il testo della proposta di legge n. 3736, clicca QUI.


5. 5 NOVEMBRE 2010 - Prevista una mancata proroga del "Decreto Pisanu"

Il ministro dell'Interno Maroni, in data 5 novembre 2010, ha portato in Consiglio dei Ministri, in sede di approvazione del nuovo pacchetto sicurezza, anche la vexata quaestio della liberalizzazione delle connessioni Internet.
Dal 1° gennaio 2011 ci si potrà collegare liberamente, senza restrizioni e senza incombenze burocratiche, alle reti WiFi create per l'accesso ad Internet pubblico.
Pertanto, il cosiddetto "Decreto Pisanu", che scade il 31 dicembre 2010, non verrà prorogato.
Non si tratta, tuttavia, di una liberalizzazione tout court. Il ministro Maroni ha, infatti, precisato che da qui a dicembre verranno valutati quali potranno essere gli adeguati standard di sicurezza, ma dal primo gennaio gli utenti saranno liberi di collegarsi al WiFi senza le restrizioni introdotte cinque anni fa, oggi ampiamente superate.
Una vove fuori dal coro è quella del Procuratore Nazionale Antimafia, Piero Grasso, per il quale «l'accesso libero alle postazioni WiFi e agli Internet point porterebbe a ridurre moltissimo la possibilità di individuare tutti coloro che commettono reati attraverso Internet».


6. 13 DICEMBRE 2010 - Disegno di legge n. 2494 - Nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica -

Strettamente collegato al secondo pacchetto sicurezza (L. n. 217/2010), è in discussione al Senato il disegno di legge n. 2494, recante "Nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica".
Il disegno di legge si compone di 10 articoli.
L’articolo 3, al fine di superare le restrizioni al libero accesso alla rete Wi.Fi, prevede l'abrogazione dell’articolo 7, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (cosiddetto «decreto Pisanu»).

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge n. 2494, clicca QUI.


7. 29 DICEMBRE 2011 - Sparisce dal "Milleproroghe 2012" la proroga del termine in materia di disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia ed internet

L’articolo 3, del Disegno di legge n. 2494 aveva previsto l'abrogazione dell’articolo 7, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (cosiddetto «decreto Pisanu»).
Ma tale decreto risulta tuttora fermo in Senato.

. Se vuoi accedere al sito del Senato per consultare l'inter del Disegno di legge n. 2494, clicca QUI.


Ci ha pensato il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011), a risolvere la questione. Dal decreto è, infatti, scomparso l’art. 33 dell'emendando decreto-legge, che estendeva di un anno (fino al 31 dicembre 2012) la validità degli obblighi di licenza a carico degli internet point.
Dunque, dal 1° gennaio 2012 si potrà aprire un Internet Point senza passare dal Questore.

. Se vuoi approfondire i contenuti del decreto "Milleproroghe" 2012, clicca QUI.


8. 26 LUGLIO 2013 - WI-FI liberalizzato – Niente più obblighi di tracciabilità degli utenti

Quando l’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WI-FI non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non è più soggetta ad alcuna autorizzazione né è più richiesta la tracciabilità degli utenti.
E' questo quanto disposto all'art. 10, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia") (c.d. "Decreto del fare"), licenziato dalla Camera dei deputati il 26 luglio 2013 e trasmesso al Senato per l'approvazione definitiva.
Dunque, d'ora in poi un esercente, un negozio, un hotel, un ristorante, una pubblica amministrazione, ecc. potrà liberalmente mettere un hot spot, collegarlo alla rete e offrire il servizio, senza dover tracciare gli utenti, le loro connessioni, fornire account e password, né chiedere autorizzazioni.

. Se vuoi approfondire i contenuti del D.L. n. 69/2013, clicca QUI.


ADEMPIMENTI - MODULISTICA

Come aprire un Phone Center

L'apertura di una attività di fornitura di servizi di phone center, internet point o fax è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territorialiali, indicando l'Ispettorato.territoriale competente per la Regione di residenza.
L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.
Per svolgere l'attività è necessario inoltre iscriversi al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare la modulistica necessaria dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.

. Se vuoi conoscere gli Ispettorati Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. Legge 28 marzo 1991, n. 109: Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.

. D.M. 23 maggio 1992, n. 314: Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.

. D.L. 27 luglio 2005, n. 144: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. (Convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 155). (Testo aggiornato con le modifiche apportate, dal utlimo, dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225). Art. 7.

. D.M. 16 agosto 2005: Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

. MINISTERO DELL'INTERNO - Circolare 29 agosto 2005, n. 557 PAS 12982D(22): Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Provvedimenti amministrativi e decreti attuativi previsti dagli artt. 7, 8 e 9.

. INPS - Circolare n. 54 del 30 aprile 2008: Classificazione, ai fini previdenziali ed assistenziali, dei datori di lavoro del settore Terziario. Chiarimenti.
Attività di “Phone center” e “Internet point”. Modalità di classificazione. Obbligo di iscrizione alla gestione speciale esercenti attività commerciali dei titolari/soci delle suddette imprese.


. DIRETTIVA 2008/63/CE della Commissione del 20 giugno 2008 relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

. D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 198: Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

RICERCA SU NORMATTIVA


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Pubblicato su: 2005-08-18 (8895 letture)

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