Per poter definire quali siano i prodotti che rientrano nella dizione “prodotti di gastronomia” e a quale tipologia di esercizio va assoggettata è necessario richiamare le varie tipologie di esercizi pubblici contemplate nella legge n. 287 del 1991, la quale reca la disciplina concernente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Tipologia di esercizi
L’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, definisce i pubblici esercizi in quattro tipologie:
TIPOLOGIA A - Esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
TIPOLOGIA B - Esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonchè di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
TIPOLOGIA C - Esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
TIPOLOGIA D - Esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
La distinzione fondamentale è quella stabilita alle lettere a) e b), dalle quali è possibile desumere gli elementi qualificanti delle due principali categorie commerciali di pubblici esercizi, ossia quella dei ristoranti e quella dei bar.
Nella Tipologia A, la legge consente la somministrazione dei pasti ed in aggiunta le bevande, comprese quelle alcoliche; mentre nella Tipologia B, la normativa prevede la somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione alcolica, la limita la somministrazione al latte, ai dolciumi, compresi i generi di pasticceria e di gelateria, nonché ai prodotti di gastronomia.
Dunque, l’elemento definente non è certamente la vendita delle bevande, in quanto la stessa viene consentita in entrambe le tipologie, ma piuttosto è la tipologia di alimenti che possono essere legittimamente somministrati, indipendentemente dalla manipolazione o dal procedimento di cottura, istantanea o meno.
La locuzione “prodotto di gastronomia” di cui alla lettera b) deve quindi intendersi riferita a cibi che non richiedono alcuna manipolazione strutturale, quali: panini , tartine, tramezzini, pizzette, toast, sandwiches e simili, ancorché possano essere riscaldati (Cfr. TAR Veneto, Sez. III, 4 ottobre 2002, n. 5955; 20 dicembre 2002, n. 6648; Consiglio di Stato, Sez. V, 4 maggio 1998, n. 499).
Alla Tipologia A) resta la sola somministrazione di pasti.
Al 4° comma del citato articolo 5, si stabilisce infine che gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonchè, per quanto riguarda gli esercizi di cui alla Tipologia A, i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui alla Tipologia B, i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria.
In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.
Si riporta il testo della:
. Legge 25 agosto 1991, n. 287: Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.
. Per scaricare il testo della Risoluzione del Ministero delle attività produttive del 18 maggio 2005, Prot. 4271, cliccate QUI.
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