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ANTIRICICLAGGIO - IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI





ANTIRICICLAGGIO - AL VIA IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

1. D.LGS. N. 125/2019 – NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO – Una nuova sezione nel Registro delle imprese - Proroga dell'attuazione

1.1. Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 90/2017

Con il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 - di modifica della normativa antiriciclaggio, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – sono state apportate, in particolare, modifiche al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di un’apposita sezione del Registro delle imprese, al cui interno verranno indicate le informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust.

Secondo quanto disposto dall’art. 21 (rubricato “Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust”), del D.Lgs. n. 231/2007, come novellato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 90/2017, le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, dovranno comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato.

Ricordiamo che tra le persone giuridiche private sono ricomprese le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.
Con specifico riferimento alle imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, le informazioni relative ai propri titolari effettivi devono essere acquisite da parte degli amministratori, i quali sono tenuti a conservarle, in forma accurata, adeguata ed aggiornata, per un periodo non inferiore a cinque anni.
Tali informazioni sono acquisite sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.
L’inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l’individuazione del titolare effettivo ovvero l’indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità, a norma dell’art. 2377 del Codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il voto determinante del socio in questione.

Gli stessi obblighi di cui sopra, inerenti l’ottenimento, la conservazione e la comunicazione al Registro delle imprese delle informazioni relative ai propri titolari effettivi, vengono previsti anche con riferimento ai trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall’art. 73 del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986, i quali sono tenuti all’iscrizione in un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese (art. 21, comma 3).
L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del Codice civile.
Ricordiamo che l’art. 2630 c.c. prevede, in caso di mancata esecuzione di comunicazioni presso il Registro delle imprese da parte di soggetti che vi sono tenuti per legge, una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00.

La sezione in questione verrà alimentata esclusivamente in via telematica e in esenzione da imposta di bollo attraverso una comunicazione che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione presso il Registro delle Imprese saranno obbligate ad effettuare.
Tuttavia, le modalità attuative relative alle comunicazioni, ai dati e alle informazioni da fornire devono essere disciplinate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico che, inizialmente doveva emanarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore delle modifiche e, quindi, entro il 4 luglio 2018.
Come vedremo più avanti, il D.Lgs. n. 125/2019, attuativo della V direttiva antiriciclaggio - con una modifica all’art. 9, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 90/2017 - ha prorogato da 12 mesi a 36 mesi l’emanazione di queste disposizioni prevedendo anche l’intervento del Garante della privacy.


I contenuti del decreto

Secondo quanto stabilito al comma 5 dell'art. 21, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sovrà stabilire:
a) i dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva delle imprese dotate di personalita' giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust da comunicare al Registro delle imprese nonche' le modalita' e i termini entro cui effettuare la comunicazione;
b) le modalita' attraverso cui le informazioni sulla titolarita' effettiva delle imprese dotate di personalita' giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust sono rese tempestivamente accessibili alle autorita' di cui al comma 2, lettera a);
c) le modalita' di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento;
d) i termini, la competenza e le modalita' di svolgimento del procedimento volto a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 2, lettera d), e a disporne l'eventuale diniego;
e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalita' di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati di cui e' titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte dirette o indirette.


1.2. Accessibilità delle informazioni

L'accesso alla sezione e' consentito:
a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorita' di vigilanza di settore, all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
c) all'autorita' giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
d) alle autorita' preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalita' di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalita', stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
e) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
f) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarita' effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarita' effettiva sia diversa da quella legale.
L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.
L'accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva puo' essere escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'eta' ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a rischi per la propria incolumita' (art. 21, comma 2).
I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal presente articolo dovranno essere stabiliti, modificati e aggiornati, nel rispetto dei costi standard, con le modalita' di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. 7.

La consultazione dei registri non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attivita' e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo (art. 21, comma 6).

L'accesso alle informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei medesimi trust e' consentito:
a) alle autorita' di cui al comma 2, lettera a) e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;
b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'autorita' giudiziaria nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall'ordinamento vigente;
c) alle autorita' preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalita' di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalita', stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
d) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (art. 21, comma 4).


1.3. Come individuare il titolare effettivo

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 90/2017, sono stati definiti i criteri per l’individuazione del titolare effettivo di soggetti diversi dalle persone fisiche - intesi come clienti/società di capitali e clienti/persone giuridiche private - e dei trust. La dottrina ha elaborato i criteri per l’identificazione del titolare effettivo.

La definizione di "titolare effettivo" è contenuta all’interno del D. Lgs. 21/11/2007, n. 231 e, per i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, rileva nell’ambito dell’adempimento dei propri obblighi di adeguata verifica della clientela.
Il titolare effettivo identifica la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente stesso, nell’interesse della quale o delle quali:
- il rapporto continuativo è instaurato,
- la prestazione professionale è resa ovvero,
- l’operazione è eseguita.
Nel caso in cui il cliente sia una persona fisica, il titolare effettivo coincide con la persona stessa; qualora, invece, il cliente fosse una persona giuridica, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente o il relativo controllo.
In particolare, costituisce indicazione di proprietà:
– diretta: la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
– indiretta: la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona.
Nel caso in cui dall’assetto proprietario non fosse possibile individuare in maniera univoca la persona o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo dell’ente stesso in forza:
– del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
– del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
– dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante
.
Qualora l’applicazione dei criteri di cui sopra non consenta ancora di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Con riferimento, ai trust, invece, i fiduciari di trust espressi – disciplinati ai sensi della L. 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità del trust, intendendosi per tali quelle relative all’identità;
- del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero,
- di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e
- di qualunque altra persona che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.


1.4. Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 125/2019

Con il D.Lgs. n. 125 del 4 ottobre 2019, attuativo della V direttiva antiriciclaggio (direttiva (UE) 2015/849, nonche' attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849) - in vigore dal 10 novembre 2019 - il termine dei 12 mesi è stato differito ai 36 mesi successivi l’emanazione di queste disposizioni, prevedendo anche l’intervento del Garante della privacy.
I 12 mesi previsti ai commi 3 e 5, come disposto dall’art. 5, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 125/2019, sono ora diventati 36 mesi. Pertanto il termine, originariamente previsto al 4 luglio del 2018, viene ora prorogato a novembre del 2022.

. Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 125/2019, cliccate QUI.

. Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 90/2017, cliccate QUI.

. Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 231/2007, cliccate QUI.


2. D.I. 55/2022 - ANTIRICICLAGGIO - AL VIA LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AL REGISTRO DELLE IMPRESE - Pubblicato il regolamento che fissa le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, il decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55, recante “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”.

Dal punto di vista formale il decreto è composto da dodici articoli suddivisi in tre sezioni.
La Sezione I contiene l’indicazione dei requisiti soggettivi, oggettivi e le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva alla Camera di Commercio.

La Sezione II prevede le modalità di accesso da parte delle Autorità e le regole per la consultazione da parte dei soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio (ad esempio intermediari finanziari, bancari e professionali) e dei privati.

La Sezione III, infine, contiene le disposizioni finali regola i rapporti di scambio informativo tra Unioncamere e Infocamere con l’Agenzia delle entrate e gli Uffici Territoriali del Governo che detengono le anagrafiche, rispettivamente, di trust e istituti giudici affini e delle persone giuridiche di diritto privato in forza degli adempimenti prescritti dall’ordinamento vigente.

2.1. Oggetto e finalità del decreto
Il presente decreto - in vigore dal prossimo 9 giugno – “al fine di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, detta disposizioni, da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche, in materia di comunicazione all'ufficio del Registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per la loro iscrizione e conservazione in una sezione autonoma del Registro delle imprese.

Il decreto detta, inoltre disposizioni:
- in materia di accesso ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati, del pubblico e di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi;
- per individuare e quantificare i diritti di segreteria rispetto ai soggetti diversi dalle Autorità;
- per garantire la sicurezza del trattamento dei dati e delle informazioni.


2.2. Soggetti obbligati - Società - Persone giuridiche - Trust e istituti affini
Soggetti obbligati alla comunicazione sono:
1) le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese (S.P.A., S.A.p.A, S.R.L., Società cooperative) e
2) le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361 del 2000;
3) i trust espressi, disciplinati ai sensi della L. n. 364/1989 (si tratta di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, secondo quanto disposto dall’art. 73 del D.P.R. n. 917/1986 - TUIR) e gli istituti giuridici affini.
L’articolo 21, comma 5-bis del D.Lgs. n. 231/2007 individua gli “istituti affini ai trust” quali quelli che per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi.
L’Italia riconosce due istituti giuridici affini al trust: il mandato fiduciario e il vincolo di destinazione, ex art. 2645-ter C.C.
Sono escluse società di persone: le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice.

Tra le “persone giuridiche private” sono ricomprese le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture.
Con specifico riferimento alle imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, le informazioni relative ai propri titolari effettivi devono essere acquisite da parte degli amministratori, i quali sono tenuti a conservarle, in forma accurata, adeguata ed aggiornata, per un periodo non inferiore a cinque anni.
Tali informazioni sono acquisite sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.


2.3. Il “titolare effettivo”
La definizione di “titolare effettivo” è contenuta all’interno del D.Lgs. n. 231/2007 e, per i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, rileva nell’ambito dell’adempimento dei propri obblighi di adeguata verifica della clientela.
Il titolare effettivo identifica la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente stesso, nell’interesse della quale o delle quali:
a) il rapporto continuativo è instaurato,
b) la prestazione professionale è resa, ovvero
c) l’operazione è eseguita.


2.3.1. Nel caso di cosietà di capitali
Nel caso in cui il cliente sia una persona fisica, il titolare effettivo coincide con la persona stessa; qualora, invece, il cliente fosse una persona giuridica, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente o il relativo controllo (articolo 20 del D.Lgs. n. 231/2007).
Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Il titolare effettivo di un’impresa è la persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo sull’attività commerciale o finanziaria.
Nel caso delle società, il titolare effettivo può essere determinato in base a due criteri:
• partecipazione superiore al 25% del capitale sociale: è il caso più comune, quello in cui il proprietario di maggioranza della società ne è anche il titolare effettivo;
• potere di controllo sulla direzione dell’entità giuridica in oggetto (art. 20, D.Lgs. n. 231/2007).

Non sempre quindi il titolare effettivo di una società corrisponde con l’azionista di maggioranza o con il proprietario dell’impresa. La normativa prevede che si possa esercitare in altro modo il controllo sulle operazioni finanziarie di un soggetto giuridico, per esempio controllando molti voti in assemblea ordinaria dei soci.

Nel caso in cui non sia ancora possibile individuare il titolare effettivo di una società in base ai parametri di cui sopra, vi è un criterio applicabile in via residuale per cui si può individuare nelle “persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente”.


2.3.2. Nel caso di trust
L'identificazione del titolare effettivo nei trust viene disciplinato, anziché dall'articolo 20 che disciplina tutte le altre fattispecie, da un apposito articolo: il comma 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 231/2007, come da ultimo modificato dall’art. 2, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 125/2019.
La nuova definizione di titolare effettivo del trust è ormai allargata sia sul piano soggettivo che oggettivo, anche per effetto del citato articolo 22 del D.Lgs. n. 231/2007, e quindi non è più confinata entro soglie percentuali di controllo predeterminate.
Senza fare distinzioni tra le varie tipologie di trust, il legislatore dispone che le informazioni sul titolare effettivo vengano ricercate nell'identità simultanea di diverse persone fisiche e cioè “le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purchè stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi”.

In definitiva, di fronte a questa entità il titolare effettivo, come normativamente previsto, è da indentificare in tutte le persone fisiche che orbitano intorno al pianeta trust: il disponente e i loro eventuali fiduciari, il beneficiario, il guardiano e il trustee e tutte le altre persone fisiche che esercitano un controllo sul trust o che esercitano in ultima istanza un controllo sui beni conferiti nel trust.
Dunque: tutte le persone fisiche coinvolte a vario titolo all'interno del trust sono i suoi titolare effettivo.


2.3.3. Nel caso di realtà dotate di personalità giuridica
Per le persone giuridiche private, gli obblighi di comunicazione dovranno riguardare in qualità di titolari effettivi:
- i fondatori, se in vita;
- i beneficiari ove individuati o facilmente individuabili;
i titolari di poteri di rappresentanza, dinrezione e amministrazione (art. 20, comma 4, D.Lgs. n. 231/2007).

Qualora l'applicazione dei questi criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica (art. 20, comma 4, D.Lgs. n. 231/2007).

Ci sorprende che non venga fatto alcun accenno della ulteriore tipologia di enti riconosciuti, ossia di associazioni e di fondazioni che, in deroga al D.P.R. n. 361/2000, ottengono la personalità giuridica in sede di iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).
Gli Enti del Terzo settore (ETS) riconosciuti sono interessati dalla normativa antiriciclaggio?
I dati e le informazioni richieste dal decreto antiriciclaggio sono tutte reperibili nel RUNTS?

. Ci auguriamo su questo aspetto giungano quanto prima delucidazioni e indirizzi.

2.4. Le due sezioni del Registro: la sezione autonoma e la sezione speciale
Il decreto, all’articolo 1, comma 1, lett. l) e m) e all’articolo 3, commi 1 e 2, fa una singolare distinzione tra una “sezione autonoma” e una “sezione speciale” del Registro delle imprese.
I dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust sono comunicati al Registro delle imprese per la loro iscrizione e conservazione nella “sezione autonoma” e nella “sezione speciale” dello stesso Registro delle imprese.

La “sezione autonoma”, secondo quanto stabilito all’articolo 1, comma 1, lett. l) del decreto in commento, è l’apposita sezione del Registro delle imprese, contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private.
Mentre, la “sezione speciale”, secondo quanto stabilito all’articolo 1, comma 1, lett. m), è l’apposita sezione del Registro delle imprese, recante le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana.


2.5. Modalità e termini della comunicazione da effettuare al Registro delle imprese

2.5.1. Soggetti legittimati
Le informazioni relatve alla titolarità effettiva devono essere comunicate all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente ai fini della loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle imprese:
• dagli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita;
• dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private;
• dal fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.

2.5.2. La forma della comunicazione
I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e va effettuata esclusivamente in forma telematica.
Per tutte le comunicazioni previste dal presente articolo, è utilizzato il modello di comunicazione unica di impresa (ComUnica) adottato con decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2009.
I dati e le informazioni oggetto della comunicazione sono specificati all’articolo 4 del decreto in commento.
La comunicazione, resa in forma di autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, è esente da imposta di bollo (art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007).

2.5.3. Termini per la comunicazione
L’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva verrà attestata con un apposito decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale (e precisamente: entro l’8 agosto 2022).
Le comunicazioni dei dati e delle informazioni dovranno essere effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del predetto provvedimento (e precisamente: entro l’8 ottobre 2022).
Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del predetto provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, dovranno provvedere alla comunicazione entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri.
I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, dovranno provvedere alla comunicazione entro trenta giorni dalla loro costituzione (art. 3, comma 7).

I soggetti obbligati devono, inoltre, comunicare le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione (art. 3, comma 3).
I termini per le comunicazioni, stabiliti nei commi 3, 6 e 7 dell’articolo 3, sono da considerare perentori (art. 3, comma 8).

2.5.4. Comunicazione annuale
Gli stessi soggetti sono, inoltre, tenuti sa comunicare annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma.
Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Delle avvenute comunicazioni è rilasciata contestuale ricevuta (art. 3, comma 3).
I dati e le informazioni oggetto della comunicazione sono specificati all’articolo 4 del decreto in commento.
La comunicazione, resa in forma di autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, è esente da imposta di bollo.

2.6. Soggetti abilitati all’accesso alla sezione riservata del Registro delle imprese, contenente le informazioni sulla titolarità effettiva

2.6.1. L’accesso alle Pubbliche Autorità
L’accesso alla sezione del Registro delle imprese, al cui interno verranno indicate le informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, come sopra individuate, è consentito:
a) al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di Finanza che opera attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
c) all’autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
d) alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale;
e) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica.

Le modalità tecniche e operative dell'accesso sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità con Unioncamere e il gestore. Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa al sistema informatico del gestore nonché le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell’autorità dei propri operatori abilitati all'accesso (art. 5, commi 2 e 3).

Ai fini dell’accesso da parte delle autorità, le medesime autorità dovranno trasmettere alla Camera di commercio territorialmente competente, attraverso il sistema informatico del gestore e secondo le modalità tecniche e informatiche definite nella convenzione, un’autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con cui attestano che l’accesso alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro è effettuato per il perseguimento delle sole finalità di contrasto dell’evasione fiscale (art. 5, comma 4).

2.6.2. L’accesso dei soggetti obbligati
I soggetti obbligati (banche, SIM, SICAV, professionisti, ecc.), tenuti ai sensi dell’articolo 3 del decreto ad assolvere agli obblighi di adeguata verifica, potranno accedere alla sezione autonoma del Registro (dedicata alle società e agli enti) e alla sezione speciale (dedicata ai trust).
L’accesso dei soggetti obbligati – secondo quanto disposto dall’articolo 6 del decreto - avverrà previo accreditamento degli stessi, subordinato ad apposita richiesta alla Camera di Commercio territorialmente competente.
L’accreditamento è comunicato al soggetto obbligato a mezzo posta elettronica certificata e consente l’accesso per due anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso.

2.6.3. L’accesso di altri soggetti - Istanza di accesso motivata
A richiesta e senza limitazioni, l’accesso alla sezione del Registro delle imprese è consentito - secondo quanto disposto dall’articolo 7 del decreto - anche ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale.
L’interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.
Entro il termine di venti giorni dalla richiesta, la Camera di commercio territorialmente competente consente l’accesso o comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata.
In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l’accesso si intende respinto.

Nel caso della sussistenza di circostanze eccezionali, le richieste di accesso devono essere comunicate, sempre a mezzo PEC, al controinteressato, il quale avrà a disposizione dieci giorni, decorrenti dalla ricezione di tale comunicazione, per trasmettere, a mezzo PEC, motivata opposizione alla richiesta di accesso.
La Camera di commercio valuta caso per caso le “circostanze eccezionali”, rappresentate dal controinteressato, che giustificano in tutto o in parte il diniego dell’accesso, anche alla luce del principio di proporzionalità tra il rischio paventato e l’interesse all’accesso.
L’accesso ai dati può essere escluso in tutto o in parte all’esito della valutazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, delle circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato.
Il diniego motivato dell’accesso è comunicato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, entro venti giorni dalla richiesta di accesso. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l’accesso si intende respinto (art. 7, comma 3).

2.6.4. La comunicazione della difformità delle informazioni
In sintonia con l'art. 21, comma 5, lett. e-bis del D.Lgs. n. 231/2007, il decreto interministeriale prevede che i soggetti obbligati (banche, professionisti, poste italiane spa, e in generale tutti i soggetti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 231/07) debbano tempestivamente segnalare alla Camera di Commercio territorialmente competente le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute con la consultazione della sezione autonoma o speciale del Registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica antiriciclaggio.
Si tratta di una funzione di estremo rilievo (e che sottopone il segnalante ad anonimato) è quella finalizzata a individuare situazioni di opacità o false comunicazioni dei dati risultanti e trascritti nel registro dei titolari effettivi rispetto a quelli che emergono nell'ambito delle adeguate verifiche.

Un ulteriore obbligo di segnalazione ricade così sui destinatari delle norme antiriciclaggio, chiamati questa volta a mettere in discussione le risultanze del registro, suscitando una seria riflessione in merito alla valenza reale allo stesso attribuita.
Non è specificato, peraltro, se e quale procedura venga attivata dopo la segnalazione, né è chiaro il significato dell’avverbio “tempestivamente”: la mancanza di un termine perentorio, di fatto, rimette la percezione di tempestività alla soggettività del destinatario degli obblighi di adeguata verifica.


2.7. Diritti di segreteria
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dovranno essere individuati e successivamente modificati e aggiornati le voci e gli importi dei diritti di segreteria della Camera di Commercio per gli adempimenti previsti dal presente decreto inerenti l’istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese e l’accesso alle stesse.
In particolare, sono assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria:
a) la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni comunicate al Registro delle imprese;
b) l’accesso da parte dei soggetti obbligati;
c) l’accesso da parte del pubblico;
d) l’accesso di qualunque persona fisica e giuridica, compresa quella portatrice di interessi diffusi;
e) il rilascio a privati di certificati e di copie digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private e dei trust tenuti all’iscrizione nella sezione speciale.


2.8. Sanzioni per l’omessa comunicazione
Per l'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è prevista - secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 4 del decreto - l’applicazione della medesima sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile, secondo il quale per chiunque, essendone tenuto per legge, omette di eseguire, nei termini prescritti comunicazioni o depositi presso il Registro imprese, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 ad euro 1.032,00.
La sanzione è applicabile a tutti i soggetti obbligati ad adempiere tale compito, cioè coloro dotati di poteri di firma e rappresentanza.
Se la denuncia/comunicazione/deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.


2.9. I compiti delle Camere di Commercio
La Camera di commercio territorialmente competente dovrà provvedere:
a) all’accertamento e alla contestazione della violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva;
b) all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell’articolo 2630 del Codice civile, secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689;
c) ai controlli delle comunicazioni di cui all’articolo 3 del decreto rispetto alle regole tecniche e a quelle specifiche del formato elettronico, risultanti dal decreto dirigenziale di cui all’articolo 3, comma 5, di prossima pubblicazione, nonché
d) ai controlli sulle autodichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (art. 4, comma 2).


2.10. Decreti attuativi
Sebbene la vigenza del decreto sia fissata al 9 giugno la sua operatività è subordinata all’emanazione di tre provvedimenti.
Per il completo avvio del Registro dei titolari effettivi si attende ora l'emanazione:
• di un decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico che adotti le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa.
Tale decreto dovrà essere adottato ed entrerà in vigore entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento (art. 3, comma 5);
• di un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che attesti l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (art. 3, comma 6);
• di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, che determini gli importi dei diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal presente decreto (art. 8, comma 1).

Infine Infocamere, per conto della Camera di Commercio territorialmente competente, dovrà predisporre un disciplinare tecnico da sottoporre al vaglio preventivo del Garante per la privacy, volto a definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in materia di protezione dei dati personali.
Il testo del decreto n. 55/2022 viene riportato nei Riferimenti normativi.


3. NOVEMBRE 2022 - CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA – Bocciato l’accesso senza limiti al Registro titolari effettivi

Invalida la disposizione della direttiva antiriciclaggio che prevede che le informazioni sulla titolarità effettiva delle società siano accessibili in ogni caso al pubblico.
Pertanto, l'accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva, previsto dall'articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), della direttiva 2015/849 modificata, costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea adottando il 22 novembre 2022 una decisione nelle cause C-37/20 Luxembourg business registers e C-601/20 Sovim.

La vicenda giudiziaria è stata avviata con due ricorsi presentati al tribunale circoscrizionale di Lussemburgo, rispettivamente, da una società lussemburghese e dal titolare effettivo di una società del granducato, che avevano chiesto, senza successo, al locale gestore del registro delle imprese di limitare l'accesso del pubblico alle informazioni che li riguardavano.
Ritenendo che la divulgazione di tali informazioni fosse idonea a comportare un rischio sproporzionato di violazione dei diritti fondamentali dei titolari effettivi interessati, il tribunale lussemburghese ha sottoposto alla corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione di alcune disposizioni della direttiva antiriciclaggio e sulla validità di queste ultime alla luce della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea.

Nella sua sentenza la Corte di giustizia europea dichiara l'invalidità della disposizione della direttiva antiriciclaggio ai sensi della quale gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico.
Secondo la Corte, l'accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, previsti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
L'articolo 7 della Carta garantisce a ogni persona il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni, mentre l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta conferisce esplicitamente a ogni persona il diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

Le informazioni divulgate, infatti, consentono a un numero potenzialmente illimitato di persone di informarsi sulla situazione materiale e finanziaria del titolare effettivo. Inoltre, le potenziali conseguenze per le persone interessate derivanti da un eventuale uso abusivo dei loro dati personali sono aggravate dalla circostanza che, una volta messi a disposizione del pubblico, tali dati possono essere non solo liberamente consultati, ma anche conservati e diffusi.

La sentenza è destinata ad avere significativi impatti su tutti i Paesi europei che, in tempi e modi diversi si sono dotati di un registro contenente informazioni sui titolari effettivi delle società e dei trust.

Anche nel nostro paese, dopo un lungo periodo di gestazione, è stato emanato un decreto ministeriale, n. 55 dell’ 11 marzo 2022, con il quale si prevede l'istituzione del registro dei titolari effettivi e dei trust.
All’articolo 7, comma 1 di tale decreto viene previsto che “I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private, presenti nella sezione autonoma del registro delle imprese,sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni, …”.
Il documento rinvia poi ad ulteriori provvedimenti la definizione di tutti i dettagli ulteriori tra i quali la definizione delle modalità di accesso al registro da parte dei terzi e da parte del pubblico.
Tali provvedimenti non sono ancora stati emanati e dovranno ora tenere conto dei principi sanciti dalla Corte Ue.

. Se vuoi consultare il testo del comunicato stampa n. 188/22 del 22 novembrfe 2022 e della sentenza della Corte di Giustizia UE, clicca QUI.

. Se vuoi consultare direttamente il testo della sentenza della Corte di Giustizia UE, clicca QUI.


4. APRILE 2023 - COMUNICAZIONE UNICA D’IMPRESA - Pubblicate le nuove specifiche tecniche in attuazione di quanto previsto dal D.M. n. 55/2022 - Approvazione del Modulo TE

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023, il decreto direttoriale 12 aprile 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che approva le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa.
Il decreto, emanato in attuazione degli articoli 3 e 4 del decreto 11 marzo 2022, n. 55 (recante «Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust»), apporta modifiche al tracciato b95_fd70 per l'introduzione del nuovo Modulo TE da utilizzare per la comunicazione della titolarità effettiva da parte di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private e di trust o istituti giuridici affini.

In sostanza, con il presente decreto:
a) sono state approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto direttoriale 6 luglio 2022, elencate nell'allegato A al presente decreto;
b) è stato approvato l'«appunto 1685/A - istruzioni Modulo TE», che aggiorna la circolare n. 3689/C del 6 maggio 2016 e che ne costituisce parte integrante.

Le presenti specifiche tecniche acquisteranno efficacia con decorrenza da quanto sarà previsto nel provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto 11 marzo 2022, n. 55, che dovrà attestare l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
A partire da tale data non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.

Con il provvedimento in esame, dunque, si fa un passo avanti nel travagliato iter di costituzione del Registro dei titolari effettivi nel nostro Paese e, allo stesso tempo, si recepiscono i principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea secondo cui l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.
Alla luce di tale pronuncia appare, dunque, condivisibile la scelta di limitare l’accesso ai dati ai soli soggetti titolari di “un interesse giuridico rilevante e differenziato”.

. Se vuoi consultare il testo del decreto direttoriale 12 aprile 2023, clicca QUI.


5. GIUGNO 2023 - APPROVATI I NUOVI MODELLI DEI CERTIFICATI E LA TABELLA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

1. Approvati i nuovi modelli per il rilascio dei certificati a seguito dell’introduzione di nuovi adempimenti presso il Registro delle imprese

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023, il decreto 16 marzo 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy, recante "Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva".

Ricordiamo che l’articolo 21 del D.Lgs. n. 231/2007 prevede la comunicazione dei dati e delle informazioni della titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private e di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti e di istituti giuridici affini al registro delle imprese dell'iscrizione e la conservazione e la consultazione degli stessi nell'apposita sezione speciale, e che l’articolo 8, comma 3 del D.M. n. 55/2022 prevede l'adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Il decreto - emanato in attuazione del disposto di cui al comma 3, del citato articolo 8, del D.M. n. 55/2022 - dispone l'adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini da rendere disponibili ai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 6 del citato D.M. n. 55/2022.

L’adozione dei nuovi modelli tiene anche conto della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 22 novembre 2022 che ha in qualche modo limitato l’accesso ai dati del titolare effettivo, disapplicando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 7 del D.M. n. 55/2022.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha ritenuto pertanto adottare i modelli di certificato c.d. “ridotti” sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini da rendere disponibili ai soggetti che siano stati ritenuti detenere un interesse giuridico rilevante e differenziato si sensi del citato articolo 7 del D.M. n. 55/2022.

La pubblicazione integrale degli allegati A, B, C, D, E, F, G al decreto del 16 marzo 2023 sarà eseguita i prossimi giorni sul sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy.

I modelli dei sette certificati tipo, approvati con il decreto in commento, sostituiscono quelli approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 giugno 2016.


2. Aggiornata la tabella dei diritti di segreteria del Registro delle imprese a seguito dell’introduzione di nuovi adempimenti - Entrata in vigore sospesa

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023, il decreto 20 aprile 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy, recante "Approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55 ".

Il decreto - emanato in attuazione del disposto di cui al comma 1, dell'articolo 8, del D.M. n. 55/2022 - dispone l'adozione della tabella aggiornata dei diritti di segreteria, nella quale si prevede la istituzione di appositi diritti di segreteria relativi:
• ai certificati e alle visure;
• ai certificati e alle visure c.d. «ridotti»;
• alla comunicazione di iscrizione, modificazione e conferma della titolarità effettiva al Registro delle imprese da parte di imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini.

Alla tabella sono state introdotte nuove voci e nuove note relative alla titolarità effettiva.
La Tabella riporta, inoltre:
• nuove note alle voci relative alla visura in inglese in conformità a quanto previsto dal provvedimento n. 180812 del 15 ottobre 2014;
• una nuova nota alla voce 9.2 relativa all'erogazione dei token USB/Wireless in conformità a quanto previsto dal provvedimento dell'11 febbraio 2020.

E’ stato, inoltre eliminato il rilascio del certificato di iscrizione nella sezione ordinaria, anagrafico e del repertorio economico amministrativo - con dicitura antimafia - in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218.
Il presente decreto acquisterà efficacia con decorrenza da quanto previsto nel provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy - adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto 11 marzo 2022, n. 55 - che dovrà attestare l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.


6. OTTOBRE 2023 - TITOLARITA' EFFETTIVA - Pubblicato l’ultimo provvedimento che dà avvio al Registro dei titolari effettivi - Comunicazioni di prima iscrizione entro il prossimo 7 dicembre

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2023, il decreto direttoriale 29 settembre 2023 con il quale - in attuazione dell’articolo 3, comma 6, del D.M. n. 55/2022 - viene attestata l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e quindi la nascita del Registro dei titolari effettivi.

A decorrere dal 7 ottobre 2023 decorre il termine di sessanta giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto n. 55 del 2022.
I soggetti obbligati saranno, pertanto, tenuti - entro il 5 dicembre 2023:
• all’invio dei dati relativi alla loto titolarità effettiva, utilizzando il modello TE, approvato con il D.M. 12 aprile 2023 e al contempo,
• al pagamento dei diritti di segreteria negli importi previsti dalla tabella allegata l D.M. 20 aprile 2023.

Le informazioni relative alla titolarità effettiva dovranno essere comunicate all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente ai fini della loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle imprese:
• dagli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita;
• dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private;
• dal fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.

Segnaliamo, infine, che, al fine di agevolare la corretta compilazione delle domande Unioncamere con l’ausilio delle Camere di commercio italiane ha predisposto un Manuale operativo, con il quale vengono fornite le informazioni di base per presentare la “prima comunicazione” della titolarità effettiva da parte dei soggetti sopra ricordati già costituiti alla data del 9 ottobre 2023, oppure costituiti in seguito.

. Se vuoi consultare il Manuale operativo, clicca QUI.

. Se vuoi accedere al portale dedicato, clicca QUI.


7. 9 DICEMBRE 2023 - TITOLARITA’ EFFETTIVA - IL TAR DEL LAZIO SOSPENDE L'EFFICACIA DEL D.M. 29 SETTEMBRE 2023 FINO AL 27 MARZO 2024

A pochi giorni dalla scadenza fissata l’11 dicembre 2023, arriva la sospensiva del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha reso operativa la comunicazione del titolare effettivo alle Camere di commercio.

La Sezione IV del TAR del Lazio, con l’ordinanza n. 8083/2023, pubblicata il 7 dicembre 2023 (Reg. Ric. n. 15566/2023), ha sospeso l’efficacia del suddetto decreto bloccando, di fatto, il conto alla rovescia dei 60 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale per inviare la comunicazione all'apposita sezione del Registro delle imprese, prevista per il prossimo 11 dicembre.

Il Tar del Lazio con la citata ordinanza ha accolto l'istanza cautelare di sospensione dell'operatività del registro presentata da cinque fiduciarie, due trust company, una trentina di trust, molti dei quali esteri, e dalle rispettive associazioni di categoria con in testa l'UNAFI.
In assenza di interventi normativi risolutivi dei motivi del ricorso, il registro, al quale le società avrebbero dovuto inviare le comunicazioni entro il prossimo 11 dicembre, non sarà operativo almeno sino alla conclusione del giudizio di merito, per il quale la prima udienza è stata fissata il 27 marzo 2024.

- Si riporta il testo dell'ordinanza:
. TAR DEL LAZIO - Sezione IV - Ordinanza n. 8083/2023, depositata il 7 dicembre 203.


8. 9 APRILE 2024 - TITOLARITA’ EFFETTIVA - IL TAR DEL LAZIO RESPINGE NEL MERITO I SEI RICORSI PRESENTATI DA FIDUCIARIE E TRUST - LEGITTIMO L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO - COMUNICAZIONI ENTRO IL 3 APRILE 2024

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), con sei sentenze gemelle (n. 06837, 06838, 06839, 06840, 06841 e 06845), tutte pubblicate il 9 aprile 2024, ha, infatti, respinto tutti i ricorsi presentati da fiduciarie e trust contro questo strumento.
L’obbligo di identificare e comunicare al Registro tenuto dalle Camere di commercio i titolari effettivi di società, enti giuridici privati, trust e istituti affini è legittimo.
Promosso dunque lo strumento (e le condizioni di accesso) per garantire piena trasparenza e lotta all’antiriciclaggio.

Con la pubblicazione, in data 9 aprile 2024, delle sei sentenze da parte del TAR per il Lazio, riprende, pertanto, l’operatività del registro dei titolari effettivi, precedentemente sospesa dal TAR del Lazio con la citata ordinanza del 7 dicembre 2023, per tutti i soggetti tenuti alla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con una nota incomprensibile e sgrammaticata (nota dell' 11 aprile 2024, Prot. 0007648) scrive: "Al riguardo, si comunica, alla luce delle richiamate pronunce giudiziali, la piena operatività di quanto stabilito sulla titolarità effettiva, con scadenza del relativo termine alla data dell'11 aprile p.v. compreso".

Ci resta, in particolare, incomprensibile come si sia arrivati alla data dell'11 aprile 2024.
Se vogliamo essere precisi e pignoli il termine dei 60 giorni di cui al D.M. 29 settembre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023) è stato sospeso il 7 dicembre 2023, a quattro giorni dal termine fissato che era l'11 dicembre 2023.
Ora, considerato che la pubblicazione delle sei sentenze del TAR per il Lazio - che di fatto ha interrotto la sospensione - è avvenuta il 9 aprile scorso, per "recuperare" i quattro giorni, la scadenza dovrebbe essere il 13 aprile 2024 e non l'11 aprile 2024, come sostiene il Ministero.

In ogni caso, considerata la complessa vicenda giudiziale intercorsa e il ristretto lasso temporale residuo, condividiamo l'invito del Ministero rivolto agli Enti camerali ad intraprendere "ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione", anche se riteniamo che poco possono fare gli Enti camerali difronte ai termini perentori fissati dal citato decreto.

Secondo il nostro modesto parere, vista la lunga sospensione e il poco tempo rimasto entro cui provvedere, era forse il caso di prevedere - attraverso un apposito intervento normativo - una riapertura dei termini concedendo un congruo tempo entro cui provvedere al fine di evitare che un gran numero di soggetti, che hanno atteso fino ad ora gli esiti della vicenda, possano rischiare pesanti sanzioni per ritardata comunicazione.

- Si riporta il testo di una delle sentenze:
. TAR DEL LAZIO - Sezione IV - Sentenza n. 06839/2024, depositata il 9 aprile 2024.

. Se vuoi consultare la nota ministeriale dell' 11 aprile 2024, Prot. 0007648, clicca QUI.


9. 15 OTTOBRE 2024 - REGISTO DEI TITOLARI EFFETTIVI - Nuovo STOP - Il Consiglio di Stato ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea

La Sezione Sesta del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 8248/2024 del 15 ottobre 2024, ha rimesso alla Corte di Giustizia UE sei questioni pregiudiziali, sollevate già dinanzi al TAR Lazio dalle parti ricorrenti, in sede di impugnazione del D.M. n. 55/2022 sul registro titolari effettivi (ricorsi nn. 3366, 3367, 3369 e 3546).
Rinvio motivato dalla necessità di ottenere chiarimenti sulla corretta applicazione delle norme europee nell'ordinamento italiano.

Il procedimento è pertanto attualmente sospeso nelle more del pronunciamento della Corte di Giustizia, e le società, comprese quelle fiduciarie, sino alla decisione della Corte, non saranno tenute a comunicare le informazioni relative ai titolari effettivi al registro apposito.

Nei precedenti ricorsi, era stata sollevata questione di legittimità comunitaria (disattesa dal Tar), chiedendo che venisse disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea per «Violazione degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: rispetto della vita privata e della vita familiare - protezione dei dati di carattere personale - Violazione degli artt. 15 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: libertà di stabilimento e circolazione. N. 03533/2024 REG.RIC. Violazione degli artt. 20 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: uguaglianza del diritto ad una buona amministrazione».
Il Consiglio di Stato, a un primo sommario esame, ha ritenuto che le questioni prospettate dalle parti risultino di particolare complessità, ed esigano l’approfondimento proprio della fase di merito, con particolare riferimento alle tematiche di conformità della normativa interna al diritto unionale, e alla stessa validità di alcune delle disposizioni della direttiva, al diritto unionale sovraordinato.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, si debba ritenere la prevalenza di quello delle società appellanti le quali, in difetto di misura cautelare, sarebbero onerate di un complesso di adempimenti che, all’esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposti e che l’adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 21, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007, concretizzi in modo irreversibile il prospettato pregiudizio derivante dall’ostensione di dati riservati.

I quesiti formulati dal Consiglio di Stato relativamente al registro dei titolari effettivi sono i seguenti:
1. nozione di istituti giuridici: se la nozione di “istituti giuridici” di cui all’articolo 31, par. 1, par. 2, par. 10, della Direttiva (UE) n. 2015/849, come modificato dalla Direttiva (UE) n. 2018/843, che compare nella versione italiana, debba essere interpretata nel senso che essa si riferisce, in conformità a quanto evincibile dalle altre versioni linguistiche principali e dal contesto e dalle finalità della Direttiva, alla sussistenza di una unione organica delle norme e dei principî che regolano un fenomeno sociale, o, invece, ad una concreta e specifica operazione economico-giuridico o, ancora, a tipologie di operazioni economico-giuridiche valutate secondo le loro caratteristiche sostanziali, che abbiano, in ogni caso, assetto o funzioni affini a quelli dei trust”.

2. portata normativa o ricongnitiva dell’individuazione degli istituti giuridici affini effettuata dall’Italia e verificata dalla Commissione UE: se l’art. 31, par. 10, della Direttiva (UE) n. 2015/849, come modificato dalla Direttiva (UE) n. 2015/849, debba essere interpretato nel senso che le notifiche effettuate dagli Stati membri e la Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio della Commissione non hanno valenza normativa vincolante ma sono atti meramente ricognitivi degli istituti giuridici affini ai trust presenti nei vari ordinamenti, con la conseguenza che spetta, comunque, al Giudice nazionale e a codesta C.G.U.E. verificare, in caso di contestazione, la sussistenza di tale affinità rispetto ai trust dell’assetto o delle funzioni di tali istituti alla luce delle sole disposizioni della Direttiva, non potendosi ritenere tali atti integrativi del diritto unionale vincolante.

3. affinità dell’assetto o delle funzioni del mandato fiduciario stipulato dalle società fiduciarie a quelli del trust: se il diritto dell’Unione europea e, in particolare, il principio di proporzionalità, e le disposizioni contenute nell’art. 31, par. 1, della Direttiva (UE) (UE) n. 2015/849, in combinato disposto con l’art. 5, par. 4, del T.U.E. e con i considerando n. 5 e n. 27 della Direttiva (UE) n. 2018/843, osti ad una disciplina nazionale come quella di cui agli articoli 1, comma 2, lett. ee), 20, 21 e 22 del D.Lgs. n. 231/2017, nella parte in cui tra ricomprende tra gli istituti giuridici che hanno un assetto e funzioni affini a quelli dei trust i mandati fiduciari delle dalle Società fiduciarie, sebbene l’attività di tali Società sia sottoposta ad una serie di obblighi e soggetta alla vigilanza di varie Autorità nazionali e considerati i rischi che le operazioni poste in essere possono comportare.

4. proporzionalità della ricomprensione del mandato fiduciario tra gli istituti giuridici affini per assetto o funzioni al trust: se le disposizioni di cui all’art. 31, par. 1, par. 2, e par. 10, della Direttiva (UE) n. 2015/849, come modificata dalla Direttiva (UE) n. 2018/843 sia invalidi per contrarietà alle disposizioni di cui agli artt. 114 e 288, par. 3, del T.F.U.E. e al principio dell’effetto utile.

5. validità della Direttiva (UE) n. 2015/849, come modificata dalla Direttiva (UE) n. 2018/843: se le disposizioni di cui all’art. 31, par. 1, par. 2, e par. 10, della Direttiva (UE) n. 2015/849, come modificata dalla Direttiva (UE) n. 2018/843, sia invalidi per contrarietà alle disposizioni di cui agli artt. 114 e 288, par. 3, del T.F.U.E. e al principio dell’effetto utile.

6. conformità del diritto interno alla Direttiva (UE) n. 2015/849, come modificata dalla direttiva (UE) n. 2018/843, alla luce della sentenza del 22.11.2022, cause C-37/2020 e C-601/2020: se i considerando n. 1, 2, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, della Direttiva (UE) n. 2015/849, nonché gli artt. 30 e 31 di tale Direttiva, i considerando n. 4, 5, 16-17, 25-34 della Direttiva (UE) n. 2018/843, gli artt. 6, 7, 8, 16, della C.D.F.U.E. e il principio di proporzionalità di cui all’art. 5, par. 4, del T.U.E, devono essere interpretati – anche alla luce della sentenza di codesta Corte, 22.11.2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20, nel senso che essi ostano ad una disciplina come quella di cui all’art. 21, comma 4, lett. d-bis), del D. Lgs. n. 231/2007, e 7, comma 2, del D.M. n. 55/2022, che consente l’accesso al registro dei titolari effettivi ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale, richiedendo, altresì, che l’interesse sia diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non debba coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.

Il Collegio formula, in ultimo, istanza di trattazione accelerata della domanda pregiudiziale ai sensi dell’art. 105 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia (Lettera L - Punto 40).

- Si riporta il testo dell'Ordinana del Consiglio di Stato:
. CONSIGLIO DI STATO - Sezione Sesta - ordinana del 15 ottobre 2024, n. 8248.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

1. FEBBRAIO 2023 - ANTIRICICLAGGIO – Un nuovo studio del Notariato sul Titolare Effettivo

Con lo Studio n. 1/2023 B, la Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato ha messo a punto un documento dal titolo "La ricerca del titolare effettivo" con lo scopo di “aiutare i soggetti obbligati ad orientarsi nella quotidiana e insidiosa, ricerca del titolare effettivo”.

Come si legge nella presentazione, lo studio cerca, nei limiti del possibile, una sintesi nella complessa, stratificata ed eterogenea normativa, sia nazionale che sovranazionale, relativa al c.d. “titolare effettivo”, partendo dalla genesi socio-politica del concetto stesso di titolare effettivo e dall’analisi delle fonti (raccomandazioni del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale – GAFI, Direttive Europee e norme nazionali, sia primarie che secondarie), al fine di avere la visione generale del tema, per poi scendere via via sempre più nello specifico delle diverse ipotesi di individuazione del titolare effettivo, fino alla esemplificazione casistica finale. In particolar modo sono stati approfonditi i criteri per l’acquisizione delle informazioni necessarie all’individuazione del titolare effettivo attraverso le dichiarazioni che cliente ed esecutore sono tenuti a rendere nonché attraverso l’esame dei pubblici registri e delle fonti aperte.
E’ stato analizzato, quindi, il concetto di titolare effettivo di persona fisica e, infine, si è affrontata la ricerca del titolare effettivo negli enti.
A questo fine sono stati descritti ed esaminati i criteri, previsti dal nostro legislatore (così come anche da quello europeo) della proprietà e del controllo (con esposizione delle diverse tesi applicative che si contrappongono sul punto) e, infine, il criterio residuale, relativo ai poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione dell’ente, secondo una modalità applicativa “a scalare”.

Particolare attenzione è stata riservata alle persone giuridiche private, alle società di persone (lasciate un po’ in secondo piano dal legislatore) e all’individuazione del titolare effettivo nelle ipotesi di basso rischio riciclaggio, con un approfondimento specifico in relazione al titolare effettivo nella Pubblica Amministrazione.

Una volta affrontate le problematiche proprie di ciascun tipo di ente in termini generali ed astratti, nonché la normativa nazionale sull’istituendo Registro della titolarità effettiva, (con una analisi specifica delle emergenti criticità allo stesso relative), lo studio affronta un’ampia casistica relativa a soggetti o situazioni giuridiche diversi da quelli presi espressamente in considerazione dal Decreto n. 231/2007 e, con un approccio sistematico e l’utilizzo dei criteri generali in precedenza esposti, arriva ad individuare il titolare effettivo di questi soggetti (ad es. Parrocchie, Università, consorzi, procedure esecutive e fallimentari, società cooperative, società fiduciarie e società ad azionariato diffuso, con uno sguardo anche alle criptovalute e alle criptoattività). All’esito di una così approfondita analisi, e nonostante lo sforzo di sintesi compiuto, non si può tuttavia non rilevare come troppe siano le questioni ancora aperte a livello normativo, di interpretazione e di prassi, perché si possa giungere a considerazioni definitive su ogni tematica affrontata.

SOMMARIO:
1. Nozione di titolare effettivo e rilevanza nel sistema Antiriciclaggio;
2. Il titolare effettivo nel quadro normativo: le raccomandazioni GAFI, le Direttive, le fonti nazionali primarie e secondarie;
3. Criteri generali per l’acquisizione delle informazioni: cliente, esecutore, registri, fonti aperte;
4. Il titolare effettivo di persona fisica;
5. Criteri per l’individuazione del titolare effettivo negli enti; 6. Il criterio della proprietà;
7. Il criterio del controllo;
8. Il titolare effettivo delle persone giuridiche private nel comma 4 dell’art. 20;
9. Il criterio residuale;
10. Lo strano caso delle società di persone;
11. Il ruolo del basso rischio riciclaggio nell’individuazione del titolare effettivo. Il titolare effettivo esiste nella Pubblica Amministrazione? 11.1 La pubblica amministrazione in particolare; 11.2 Altri soggetti a possibile basso rischio riciclaggio;
12. Il Registro della titolarità effettiva e l’adeguata verifica;
13. Il Registro della titolarità effettiva: storia dell’entrata in vigore della norma;
14. Sezioni del Registro;
15. I possibili disallineamenti tra R.I. e il Registro della titolarità effettiva. Le segnalazioni dei soggetti obbligati; 16. Casistica ricorrente; 16.1 Gli Enti ecclesiastici; 16.1.1 Le Parrocchie; 16.1.2 Gli Istituti per il sostentamento del clero; 16.2. Le Università; 16.2.1 Le Università statali; 16.2.2 Le Università non statali; 16.3. I fondi comuni di investimento; 16.4. Le criptovalute (o le criptoattività); 16.5. Le società ad azionariato diffuso; 16.6. Le società cooperative; 16.7. I consorzi; 16.8. Le società fiduciarie; 16.9. Le procedure esecutive e fallimentari;
17. Il registro europeo dei titolari effettivi (BORIS);
18. Considerazioni conclusive.

. Per scaricare il testo dello Studio n. 1-2023 B, cliccate QUI.


2. NOVEMBRE 2023 - BANCA D’ITALIA - PREVENZIONE DEI REATI FINANZIARI - ONLINE LE FAQ SU TITOLARITA' EFFETTIVA E REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Banca d'Italia e l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per l'Italia hanno pubblicato le domande frequenti (Frequently Asked Questions - FAQ) sulla Titolarità Effettiva e il Registro titolari effettivi, volte a fornire agli operatori chiarimenti sull'identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva al Registro dei titolari effettivi, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, e del D.M. n. 55 dell'11 marzo 2022.
La FAQ trattano diversi profili legati alla titolarità effettiva ed al Registro dei titolari effettivi.

. Per consultare le FAQ disponibili dal sito della VBanca d'Italia, cliccate QUI.



RIFERIMENTI NORMATIVI

. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 11 marzo 2022, n. 55: Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.121 del 25 maggio 2022).

. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - DECRETO 12 aprile 2023: Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.93 del 20 aprile 2023).

. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - DECRETO 16 marzo 2023: Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 28 giugno 2023).

. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - DECRETO 16 marzo 2023: Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva. ALLEGATi.

. DECRETO INTERMINISTERIALE 20 aprile 2023: Approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 28 giugno 2023).

. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - DECRETO 29 settembre 2023: Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023).



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Pubblicato su: 2022-05-28 (2080 letture)

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