MANOVRE DEL GOVERNO DRAGHI - D.L. N. 22/2021 - D.L. N. 30/2021 - D.L. n. 41/2021 - D.L. n. 44/2021 - D.L. n. 52/2021 - D.L. n. 56/2021 - D.L. n. 59/2021 - D.L. n. 65/2021 - D.L. N. 77/2021 - D.L. N. 80/2021 - D.L. N. 82/2021
DECRETO-LEGGE N. 22/2021 - RIORDINO DELLE ATTRIBUZIONI DEI MINISTERI
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1. 1° MARZO 2021 - Pubblicato il decreto-legge n. 21/2021 - IL FUTURO ASSETTO DEI MINISTERI - SPINTA PER LA TRANSIZIONE EOCLOGICA E DIGITALE
Approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”.
Il decreto-legge istituisce il Ministero della transizione ecologica, che assume le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché quelle in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico.
Pertanto:
- il “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” assumerà la denominazione: “Ministero per la transizione ecologica”;
- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assumerà la denominazione di “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”:
- Il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo” diventerà “Ministero della cultura”.
Ai Ministeri attuali verrà aggiunto il “Ministero per il turismo”, che avrà il compito di curare la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali.
Pertanto, i futuri Ministeri saranno i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
8) Ministero per la transizione ecologica;
9) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione;
12) Ministero dell'università e della ricerca;
13) Ministero della cultura;
14) Ministero della salute;
15) Ministero per il turismo.
Contestualmente al riordino dei ministeri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri verranno istituiti due Comitati: il CITE e il CITD.
1) il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione;
2) il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il compito di assicurare il coordinamento e il monitoraggio dell’attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle diverse pubbliche amministrazioni ordinariamente competenti.
2. 29 APRILE 2021 - Pubblicato la L. n. 55/2021 di conversione del D.L. n. 21/2021 - IL FUTURO ASSETTO DEI MINISTERI
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021, la LEGGE 22 aprile 2021, n. 55, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
La legge sancisce la istituzione del Ministero della transizione ecologica, che assume le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché quelle in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico.
Pertanto:
- il “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” assumerà la denominazione: “Ministero della transizione ecologica” (artt. 2 e 3);
- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assumerà la denominazione di “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” (art. 5);
- Il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo” diventerà “Ministero della cultura” (art. 6).
Ai Ministeri attuali verrà aggiunto il “Ministero del turismo”, che avrà il compito di curare la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali (art. 6 della L. n. 55/2021 che ha aggiunto gli artt. 54-bis, 54-ter e 54-quater, al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e art. 7 che ha dettato le disposizioni transitorie concernenti detto Ministero).
Pertanto, i futuri Ministeri saranno i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
8) Ministero della transizione ecologica;
9) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione;
12) Ministero dell'università e della ricerca;
13) Ministero della cultura;
14) Ministero della salute;
15) Ministero del turismo.
Dunque, il numero dei Ministeri è ora stabilito in quindici.
Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non potrà essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo dovrà essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell’art. 51 della Costituzione (parità di genere).
Contestualmente al riordino dei ministeri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati istituiti due Comitati: il CITE e il CITD.
1) il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione (art. 4).
Secondo quanto stabilito al comma 3, dell’art. 4 della L. n. 55/2021, il CITE “approva il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di:
a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
b) mobilità sostenibile;
c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo;
c -bis ) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
d) risorse idriche e relative infrastrutture;
e) qualità dell’aria;
f) economia circolare;
f -bis ) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile.”.
2) il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il compito di assicurare il coordinamento e il monitoraggio dell’attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle diverse pubbliche amministrazioni ordinariamente competenti (art. 8).
Secondo quanto stabilito alla lettera b-bis) dell’articolo 5, comma 3 della L. n. 400/1988, aggiunta dall’art. 8, comma 1 della L. n. 55/2021, il CITD “promuove, indirizza, coordina l’azione del Governo nelle materie dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultralarga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonché della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell’accesso ai servizi in rete, della connettività, delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici.”.
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DECRETO-LEGGE N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI
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1. 1° GIUGNO 2021 - D.L. N. 77/2021 - IN VIGORE IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Governance del PNRR e snellimento delle procedure amministrative
Approvato dal Consiglio dei Ministri n. 21 del 28 maggio 2021, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021, il Decreto-legge recante 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
Il decreto-legge - in vigore dal 1° giugno 2021 - è composto di 2 Parti e di 67 articoli:
• PARTE I - Governance per PNRR
o Titolo I - Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR (artt. 1-11)
o Titolo II - Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie (artt. 12-16)
• PARTE II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
o Titolo I - Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico (artt. 17-37)
o Titolo II - Transizione digitale (artt. 38-43)
o Titolo III - Procedura speciale per alcuni progetti PNRR (artt. 44-46)
o Titolo IV - Contratti pubblici (artt. 47-56)
o Titolo V - Semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel mezzogiorno (artt. 57-59)
o Titolo VI - Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (artt. 60-62)
o Titolo VII - Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa (artt. 63-67).
Il decreto-legge affronta, in estrema sintesi, due temi principali:
• la struttura di governo dei progetti del PNRR (Parte Prima) e
• la semplificazione in molti ambiti della pubblica amministrazione, con un capitolo di particolare interesse dedicato alla gestione degli Appalti pubblici (Parte Seconda).
Il decreto prevede, inoltre, interventi volti ad accelerare e snellire le procedure e, allo stesso tempo a rafforzare la capacità amministrativa della Pubblica amministrazione in vari settori.
Un’attenzione particolare viene posta dal decreto al superbonus 110% e al subappalto.
1.1. I CONTENUTI DEL DECRETO-LEGGE - Alcuni approfondimenti
Tantissimi sono gli argomenti trattati dal decreto. Noi abbiamo voluto approfondire i punti che seguono.
1.1.1. Struttura della Governance del PNRR
Il D.L. n. 77/2021 definisce il quadro normativo finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui responsabilità di indirizzo è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il decreto ha previsto l’istituzione di alcuni organi ognuno con specifici compiti e responsabilità per l’attuazione del piano, tra cui:
- la Cabina di regia;
- la Segreteria tecnica che supporta le attività della Cabina di regia;
- l’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione, con l’obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono rallentare l’attuazione del Piano;
- il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca scientifica e della società civile.
Il monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati al Servizio centrale per il PNRR, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, che rappresenta il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l’attuazione del Piano.
Inoltre, presso il lo stesso Ministero dell’economia è istituito un ufficio dirigenziale presso la Ragioneria dello Stato con funzioni di audit del PNRR e di monitoraggio anticorruzione.
Ogni Amministrazione centrale titolare di interventi previsti dal PNRR individua (o costituisce ex novo) una struttura di coordinamento che agisce come punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR.
Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono i singoli soggetti attuatori: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR.
In caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province o dei Comuni degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso in cui sia a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine non superiore a 30 giorni per provvedere.
In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, o i commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, oppure di provvedere all’esecuzione ai progetti.
In caso di dissenso, diniego o opposizione proveniente da un organo statale che può precludere la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica - se un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni - propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione all’esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.
Se il dissenso, il diniego o l’opposizione provengono da un organo della Regione o di un ente locale, la Segreteria tecnica può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di 15 giorni dalla data di convocazione della Conferenza.
Al termine dei 15 giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la rapida realizzazione dell’opera, il Presidente del Consiglio dei ministri, oppure il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei casi opportuni, propone al Consiglio dei ministri le iniziative necessarie ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi.
Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione delineate nel decreto per l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi trovano applicazione anche per gli investimenti finanziati con il Fondo complementare al PNRR.
1.1.2. Novità in materia ambientale - Previste semplificazioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - Soprintendenza speciale per la gestione degli interventi che coinvolgono beni culturali
La Parte seconda del decreto (artt. 17 e seguenti) reca “Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa”.
Della Parte seconda, il Titolo I è dedicato alla “Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico”.
Fanno parte del Titolo I, i seguenti cinque Capi:
- Capo I - Valutazione di impatto ambientale di competenza statale (artt. 17 - 22);
- Capo II -Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale (artt. 23 - 24);
- Capo III - Competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello ambientale (artt. 25 - 27);
- Capo IV - Valutazione ambientale strategica (art. 28);
- Capo V - Disposizioni in materia paesaggistica (art. 29).
L’articolo 19 disciplina il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e consultazione preventiva, per allineare la normativa italiana alle direttive europee.
Contestualmente vengono introdotte ulteriori semplificazioni per un procedimento che non è prettamente valutativo, ma finalizzato ad indicare la necessità o meno di avviare un’ulteriore fase di valutazione di impatto ambientale, in ragione della sussistenza di impatti ambientali significativi e negativi.
Il procedimento per il rilascio della VIA deve concludersi entro 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione prodotta con l’istanza di VIA, di cui all’articolo 23 del D.Lgs. n. 152/2006.
Viene ridotto da 45 a 30 giorni il termine entro cui chiunque abbia interesse può presentare osservazioni all’autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata. Viene inoltre introdotta una fase nella quale l’autorità competente può chiedere chiarimenti e integrazioni al proponente.
Per quanto riguarda le procedure ambientali, viene creata una corsia preferenziale con una Commissione ad hoc per accelerare e semplificare la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti che rientrano nel PNRR, nonché per quelli attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) (art. 17).
Nella logica di facilitare la realizzazione delle opere del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono previste apposite semplificazioni anche per il procedimento di bonifica, a tale interventi infatti è possibile applicare la procedura semplificata di cui all’art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006.
Viene, inoltre, inserita nel procedimento ordinario per la bonifica dei siti contaminati (art. 242 D.Lgs. 152/2006) la possibilità di procedere con le c.d. “bonifiche a stralcio”, qualora gli obiettivi individuati per il suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda. Tale previsione era prima riservata esclusivamente alle bonifiche relative ai Siti di interesse nazionale.
In particolare, per la realizzazione e l’attuazione dei progetti PNRR in termini di transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico, il decreto:
istituisce la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica e formata da 40 componenti, che svolgerà l’attività istruttoria in parallelo con quella consultiva gestita dalla competente direzione generale del Ministero per la Transizione ecologica. È da rilevare che il decreto prevede poteri sostitutivi affidati sulla base della L. n. 241/1990 in caso di inerzia della Commissione o del direttore generale del Ministero della transizione ecologica che firma il parere (art. 20, comma 2-quater);
- ridefinisce, riducendoli, i tempi dell’intero procedimento per la Valutazione di Impatto Ambientale (la durata massima della procedura sarà di 130 giorni);
- prevede una Soprintendenza speciale, istituita presso il Ministero della Cultura, per la tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti nel PNRR, che siano sottoposti a VIA statale (art. 29). La Soprintendenza speciale per il PNRR sarà un ufficio di livello dirigenziale generale straordinario, operativo fino al 31 dicembre 2026 e finalizzato ad assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi di importanza strategica stabiliti dal PNRR.
L’articolo 22 reca una serie di novelle all’art. 27 del Codice dell’ambiente, che disciplina (nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale) il rilascio del provvedimento unico ambientale (PUA), con la finalità principale di delimitare il contenuto del PUA alle sole autorizzazioni tra quelle elencate dal comma 2 del medesimo articolo e non a tutte le autorizzazioni (o atti di assenso comunque denominati) in materia ambientale.
L’articolo 27 introduce, nel testo del Codice dell’ambiente, il nuovo articolo 3-septies che disciplina l’interpello in materia ambientale, vale a dire la presentazione al Ministero della Transizione Ecologica di istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale.
L’articolo 28 (al comma 1) modifica in più punti la disciplina del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) contenuta negli articoli 11-18 del Codice dell’ambiente. In particolare sono apportate modifiche alla fase della verifica di assoggettabilità, della redazione del rapporto ambientale, nonché alle fasi di consultazione e di monitoraggio.
1.1.3. Accelerazione delle procedure in materia di fonti rinnovabili e impianti eolici - Più spazio alla procedura abilitativa semplificata (PAS)
Per accelerare il raggiungimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione, il decreto, al Capo VI, articoli dal 30 al 32, detta norme che semplificano le procedure autorizzative che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’installazione di infrastrutture energetiche, impianti di produzione e accumulo di energia elettrica e, inoltre, la bonifica dei siti contaminati e il ripotenziamento (repowering ) degli impianti esistenti.
Per accelerare le procedure viene esteso l’ambito di applicazione della procedura abilitativa semplificata (PAS), prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 che consente di iniziare i lavori decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza e ad introdurre deroghe alla disciplina dei procedimenti di screening ambientale e di VIA per quei progetti localizzati su aree prive di vincoli paesaggistici e ambientali.
In particolare, l’articolo 32 - recante “Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili -Semplificazione delle procedure di repowering” – ha l’obiettivo di promuovere una semplificazione autorizzativa per consentire il rinnovamento di impianti eolici che hanno visto uno sviluppo tecnologico molto importante negli ultimi anni, al fine di renderli più efficienti e sostenibili, sostituendo e, in alcuni casi, riducendo il numero di macchinari impiegati con nuove tecnologie oggi diventate più efficienti. Per le stesse motivazioni, la proposta prevede, inoltre, una semplificazione per le varianti delle autorizzazioni rilasciate per impianti non ancora costruiti.
Nell’ottica di un migliore e più efficiente sfruttamento delle potenzialità eoliche, di valorizzazione dei siti già oggetto di investimenti e di minimizzazione dell’impatto delle installazioni sul territorio, si ritiene fondamentale introdurre regole più chiare e uniformi e semplificazioni autorizzative a favore delle seguenti iniziative:
• progetti già autorizzati, ma non ancora realizzati;
• progetti di Repowering/Integrale ricostruzione di impianti esistenti;
• progetti di Reblading su impianti esistenti.
In definitiva, la norma va nella direzione della necessaria semplificazione autorizzativa, estendendo l’istituto della procedura autorizzativa semplificata (c.d. PAS) a favore di interventi su impianti eolici – nelle tre tipologie di progetti sopra citate - che rispettano specifici criteri ambientali/progettuali.
1.1.4. Novità in materia di Superbonus 110% - Abbattimento barriere architettoniche - Limiti di spesa per ONLUS, OdV e APS
Una delle misure di maggiore interesse su cui interviene l’articolo 33 del D.L. n. 77/2021 – recante “Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana - è l'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito dalla L. n. 77/2020, al quale vengono apportate le seguenti modificazioni:
• semplificate le procedure con consentire l'accesso al Superbonus in caso di lavori di efficientamento energetico degli edifici;
• estensione del Superbonus alle opere finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche;
• per le opere di manutenzione straordinaria realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata, il testo dispone che per la presentazione della CILA non è necessaria l'attestazione dello stato legittimo art. 9-bis, comma 1-bis del D.P.R. n. 380/2001;
• alla detrazione possono accedere anche ospizi, case di cura, caserme e ospedali.
La decadenza dal credito d'imposta è previsto anche nei casi in cui per gli interventi non è stata presentata la Cila e quando le opere non sono state eseguite conformemente alla stessa.
1) Per favorire l’efficientamento energetico degli edifici sono state semplificate le procedure per l’accesso all’agevolazione del superbonus 110%.
In particolare – a decorrere dal 1° giugno 2021 - viene previsto che gli interventi incentivati con il credito di imposta del 110% costituiscano manutenzione straordinaria e siano realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ad esclusione degli interventi che comportano demolizione e ricostruzione.
Nella CILA devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del D.P.R. n. 380 del 2001.
La disposizione successiva stabilisce invece in quali casi interviene la decadenza dal beneficio fiscale di cui all'articolo 49 del D.P.R. n. 380 del 2001:
• mancata presentazione della CILA;
• interventi realizzati in difformità dalla CILA;
• assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
• non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. Restano in ogni caso fermi gli oneri di urbanizzazione dovuti in base alla tipologia di intervento proposto.
Con il nuovo comma 13-ter dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 si è cercato di risolvere il problema principale che fino a questo momento ha rallentato il ricorso al Superbonus, ossia l'accesso agli atti per verificare la conformità urbanistica-edilizia per quanto riguarda naturalmente le opere di manutenzione straordinaria.
In una relazione tenuta alle Commissioni Affari costituzionali e Ambiente della Camera tenutasi il 9 giugno scorso è stato, inoltre, precisato che non è più necessaria la produzione dell’attestazione dello stato legittimo, prevista dall’art. 34-bis, comma 3 del Testo Unico sull'Edilizia 380/2001.
2) Superbonus anche per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Altro aspetto positivo è l’aver esteso l’agevolazione agli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche.
Al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'art. 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione".
Con questa modifica gli interventi finalizzati ad abbattere le barriere architettoniche, anche se effettuati in favore di persone che hanno superato i 65 anni di età, rientrano nel superbonus se trainati da almeno uno degli interventi principali previsti dal comma 1 dell'art. 119, purché non già richiesti dal comma 2.
3) Altra novità apportata dal decreto Semplificazioni alla disciplina del superbonus riguarda i limiti di spesa per ONLUS, OdV e APS (art. 33, comma 1, lett. b).
Con l’intervento, viene aggiunto il comma 10-bis al comma 10 del citato art. 119 del D.L. n. 34/2020 al fine di rendere più equo il trattamento riservato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale in ordine alle modalità applicative delle detrazioni previste.
In particolare, viene previsto che per le ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, le organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri che:
• svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali,
• i cui membri del Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica,
• sono in possesso di immobili nelle categorie catastali B/1 (collegi, orfanotrofi, conventi, seminari, ricoveri, ospizi, caserme), B/2 (ospedali e case di cura senza fine di lucro) e D/4 (ospedali e case di cura con fine di lucro), a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito (regolarmente registrato, in data certa anteriore al 1° giugno 2021),
il limite di spesa ammesso alle detrazioni, previsto per le singole unità immobiliari, deve essere moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
1.1.5. Promozione dell’economia circolare e contrasto al dissesto idrogeologico
Il Capo VIII, del Titolo I del D.L. n. 77/2021 (artt. 34 - 37) contiene semplificazioni per la promozione dell’economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico.
L’articolo 34 modifica l’art. 184-ter del Codice dell’ambiente (modifica i commi 3 e 3-ter e abroga i commi 3-quater e 3-quinquies), semplificando la disciplina dell’istituto della cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste). In particolare, viene previsto un preventivo coinvolgimento dell’ISPRA o dell’ARPA competente, che dovranno esprimere parere obbligatorio e vincolante ai fini del rilascio dell’autorizzazione e, contestualmente, viene superato l’attuale successivo e ulteriore coinvolgimento del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e l’eventuale adeguamento dell’autorizzazione rilasciata alle prescrizioni dello stesso Ministero.
Permane, tuttavia, un potere di controllo ex posta campione in capo all’ISPRA e viene confermata la permanenza presso il MiTE del Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate in materia di end of waste.
L’articolo 35 reca misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare, apportando una serie di modifiche e correttivi al D.Lgs n. 116/2020, che ha modificato la Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente). Infatti, anche se i rifiuti speciali assimilati agli urbani non esistono poiché assorbiti dagli urbani, molti articoli del Codice ambientale mantenevano gli “assimilati”, ora soppressi.
Escono dal campo di applicazione dei rifiuti le ceneri vulcaniche riutilizzate nei cicli produttivi in sostituzione di materie prime, purchè con processi o metodi che non danneggino l’ambiente o ne mettano in pericolo la salute umana.
Al riguardo, si segnala:
1) La sostituzione dell'attestazione di avvenuto smaltimento per i rifiuti avviati a operazioni D13, D14, D15), con un’attestazione di avvio al recupero o smaltimento.
Il produttore o detentore del rifiuto che conferisce a un impianto intermedio che svolge solo operazioni di stoccaggio o riconfezionamento (D13, D14, D15) resta responsabile per detti rifiuti, nonostante la ricezione della quarta copia del formulario firmata dal destinatario, fintanto che il gestore dell'impianto intermedio non gli invia una dichiarazione con la quale attesta di aver conferito questi rifiuti ad ulteriore impianto per l'esecuzione di operazioni di smaltimento o recupero.
La misura va nella direzione di sopprimere l’attestazione di avvenuto smaltimento, al posto della quale viene introdotta un’attestazione di avvio al recupero o smaltimento.
2) La sostituzione dell’allegato D sulla classificazione dei rifiuti, per allinearlo alla nomenclatura UE. L'allegato D - Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti, della Parte quarta viene sostituto dall'Allegato III al presente decreto (comma 1, lett. m)).
3) La previsione che gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all’art 13 del D.M. 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, non costituiscono una modifica sostanziale per l’aggiornamento delle autorizzazioni ambientali e richiedono la sola comunicazione dell’intervento di modifica all’autorità competente. Alternativamente, per gli impianti non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, la sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile costituisce una modifica non sostanziale e richiede il solo aggiornamento dell’autorizzazione (commi 2 e 3).
L’articolo 37 del introduce misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali, apportando una serie di modifiche al Titolo V, Parte Quarta del Codice dell’ambiente. In particolare, la norma modifica gli articoli 241, 242, 242-ter, 243, 245, 248 e 252.
Tra le misure importanti introdotte, viene previsto l’istituto delle bonifiche a stralcio anche per le procedure ordinarie e vengono dimezzati i termini per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque emunte per gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza.
1.1.6. Nuove misure per la diffusione comunicazioni digitali da parte delle Pubbliche Amministrazioni - Nuova disciplina per le ipotesi di irreperibilità del destinatario
L’articolo 38 apporta modifiche all’articolo 26 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020 - recante la disciplina della piattaforma digitale con le quali le pubbliche amministrazioni possono notificare i propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a cittadini e imprese - introducendo il comma 5-bis con il quale si prevede, per garantire un migliore utilizzo del sistema di notifica, anche per i destinatari già in possesso di un domicilio digitale che comunicano, al gestore della piattaforma, un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale, un avviso di cortesia, in modalità informatica, reso disponibile anche tramite l’App IO (comma 1, let. a).
Tale avviso è altresì introdotto, al comma 6, in aggiunta a quello spedito a mezzo raccomandata, nelle ipotesi in cui non sia possibile notificare l’atto al destinatario, titolare di un domicilio digitale, a causa della saturazione della casella di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (comma 1, lett. b).
Alla successiva lettera c) dello stesso comma 1, anche al fine di ridurre le spese di notificazione poste a carico dei destinatari, si prevede che la notifica, ai destinatari privi di un domicilio digitale, dell’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo, avvenga mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento in luogo della notificazione a mezzo della posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890.
Tale modalità di notifica, già contemplata dall’articolo 14 della citata legge n. 890 del 1982, può essere adottata per gli avvisi e gli altri atti che devono essere notificati al contribuente ovvero in tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
Con la stessa lettera c), si precisa che il citato avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo deve essere notificato in busta chiusa per garantire la riservatezza del destinatario.
Si introduce, infine, una specifica disciplina per le ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario al momento della notifica con una delle modalità di cui all’articolo 26, comma 7, del D.L. n. 76/2020 prevedendo, in particolare, che nel caso in cui all’indirizzo indicato non sia possibile recapitare l’avviso di ricevimento per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato l’avviso, l’addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l’indirizzo dell’abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile.
Si chiarisce, inoltre, che l’operatore postale deve procedere alla verbalizzazione degli accertamenti svolti e del relativo esito con successiva comunicazione al gestore della piattaforma.
Ove dagli accertamenti svolti dall’addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell’anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale è stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia al nuovo, diverso, indirizzo l’avviso di avvenuta ricezione.
In assenza di un nuovo, diverso, indirizzo, il gestore della piattaforma deposita l’avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende così disponibile al destinatario. In tal caso, la notifica dell’avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma.
Infine, nell’eventuale ipotesi di mancata conoscenza effettiva della notifica da parte del destinatario per causa a lui non imputabile, si prevede la possibilità per lo stesso destinatario di essere rimesso in termini.
1.1.7. Nuove modalità di elezione del domicilio digitale speciale
Il secondo comma dell’articolo 38, lettera a), n. 1), interviene sull’articolo 3-bis, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), attribuendo alle Linee guida ivi previste il compito di definire anche le modalità di elezione del domicilio digitale speciale di cui al comma 4-quinquies, così consentendo stabilmente al cittadino di eleggere un domicilio digitale per le comunicazioni della P.A. in relazione a determinati atti, procedimenti o affari.
Con la lettera a), n. 2), si modifica l’articolo 3-bis, comma 3-bis, del CAD, prevedendo che - allorquando saranno introdotte modalità di comunicazione della P.A. esclusivamente digitali - sarà anche garantita al cittadino l’attribuzione di un domicilio digitale.
Tale intervento mira a rendere effettivo il diritto di tutti a usare gli strumenti del CAD per rapportarsi alla pubblica amministrazione in modo semplice, efficace ed economico, fatta salva la necessità, già prevista dal citato articolo 3-bis, comma 3-bis, del CAD, di individuare modalità alternative di comunicazione ai cittadini per superare il divario digitale.
La lettera a), n. 3), interviene sul comma 4-bis dell’articolo 3-bis recante disposizioni in materia di comunicazioni con i soggetti che non hanno accesso al domicilio digitale, per la sua assenza o per il suo mancato funzionamento. In particolare, laddove sia necessario procedere alla produzione di una copia analogica di un documento informatico sottoscritto digitalmente, oltre alla possibilità di sottoscrivere tale copia con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39, si consente l’utilizzo del contrassegno a stampa cui all’articolo 23, comma 2-bis.
La modifica di alla lettera a), n. 4), ha l’obiettivo di chiarire al cittadino, al momento della ricezione della copia analogica, che la stessa è stata estratta da un corrispondente documento nativo informatico disponibile presso l’amministrazione che lo ha predisposto.
La lettera a), n. 5), interviene sull’articolo 3-bis, comma 4-ter, del CAD con modifiche di coordinamento necessarie. In particolare, fatte salve le ipotesi in cui il documento della pubblica amministrazione rappresenti una certificazione da utilizzare nei rapporti tra privati, alle copie analogiche sottoscritte con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39, si riconducono gli stessi effetti previsti dall’articolo 23, comma 2-bis, del CAD per le copie analogiche di documenti informatici a cui è apposto a stampa un contrassegno idoneo a sostituire la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale.
La lettera a), n. 6), estende la possibilità di eleggere un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari rispetto all’attuale previsione normativa che consente di esercitare tale facoltà solo fino all’adozione delle Linee guida in materia e alla realizzazione dell’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel Registro delle imprese.
Con l’intervento proposto al comma 2, lettera b), si rende costante l’obbligo di AgID di aggiornare e trasferire in ANPR, a partire dal suo completamento, i domicili digitali delle persone fisiche che sono contenuti nel menzionato indice attraverso cui è gestito l’intero ciclo di vita del domicilio. Tale previsione, pertanto, garantisce il progressivo allineamento delle due banche dati e, quindi, il tempestivo aggiornamento dell’ANPR.
Il comma 2, lettera d), infine, interviene sull’articolo 65, comma 1, lettera c-bis) del CAD prevedendo che la trasmissione di un’istanza o di una dichiarazione, da parte di un cittadino tramite il proprio domicilio digitale, costituisce elezione di domicilio digitale, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del CAD per gli atti e le dichiarazioni a cui è riferita l’istanza o la dichiarazione.
1.1.8. Istituito il Sistema di gestione delle Deleghe dell’Identità digitale - Introdotto lo SPID con delega digitale
L’articolo 38, al comma 2, lettera c), introduce nel CAD l’articolo 64-ter istituendo il Sistema di Gestione delle Deleghe (SGD) dell’identità digitale, affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (comma 1).
La previsione del Sistema di gestione deleghe (SGD) è una delle norme più interessanti della transizione digitale. Sistema che consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell'identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo.
In pratica grazie a questo strumento, le persone che hanno meno confidenza con i sistemi informatici e lo SPID, come i più anziani, potranno conferire la delega a una persona di fiducia che in questo modo potrà agire per il titolare e avere accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.
La norma risponde all’esigenza, prevista anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di prevedere un meccanismo con cui consentire a chiunque di delegare l’accesso a servizi digitali e analogici, con i limiti indicati nella stessa delega, ad un soggetto titolare dell’identità digitale di cui all’articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo (comma 2).
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del CAD (Pubbliche Amministrazioni, gestori di servizi pubblici e società a controllo pubblico) sono tenuti ad accreditarsi al Sistema di Gestione delle Deleghe (comma 4).
La delega digitale è ricondotta all’attributo qualificato “delega” con cui è rappresenta informaticamente la volontà del delegante di conferire un potere di rappresentanza al delegato, limitatamente ad uno o più servizi con eventuali ulteriori condizioni d’uso (es. validità temporale).
La delega digitale può essere creata mediante due differenti canali:
- quello digitale, con una delle modalità previste dall’articolo 65 del CAD e
- quello fisico, con l’acquisizione della delega cartacea presso lo sportello di uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del CAD presenti sul territorio (comma 2).
Il successivo comma 3 chiarisce, inoltre, che a seguito dell’acquisizione della delega al Sistema di Gestione Deleghe, è generato un attributo qualificato associato all’identità digitale del delegato, secondo le modalità stabilite dall’AgID con Linee guida.
L’attributo può essere utilizzato anche per l’erogazione di servizi in modalità analogica.
Per la realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema di Gestione Deleghe e per l’erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. regolando con apposita convenzione i relativi rapporti anche per ciò che concerne la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (comma 5).
La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale è il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, le specifiche responsabilità in capo all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 del CAD nel caso in cui la delega è acquisita per il tramite del canale fisico (comma 6).
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Interno, sentita l’AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche tecniche, l’architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega e di funzionamento del Sistema di Gestione Deleghe, le modalità di adesione al sistema nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (comma 7).
1.1.9. Dettate misure di semplificazione dell’ANPR - Rafforzato il ruolo della PDND - Certificati digitali senza bollo e diritti di segreteria per il solo anno 2021
1) La disposizione dettata al comma 1 dell’articolo 39 (Semplificazione di dati pubblici), novellando in parte l’articolo 62 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), prevede misure di semplificazione nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), rivolte sia ai Comuni che ai cittadini e alle imprese.
In particolare, con la modifica proposta alla lettera a) si assicura l’integrazione dei registri di stato civile in ANPR e la loro fruizione da parte dei Comuni.
La lettera b) inserisce all’articolo 62 il comma 2-ter relativo all’integrazione delle liste elettorali comunali, con dati eventualmente suddivisi per sezione elettorale, in ANPR consentendo, tra l’altro, il controllo immediato dell’elettorato attivo e passivo in occasione delle elezioni o in tutti i casi in cui tale requisito è rilevante.
Con la lettera c) si introduce l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica, a beneficio dei cittadini che, in tal modo, potranno ottenere gratuitamente un importante servizio on line.
L’esenzione dell’imposta di bollo è limitata al solo anno 2021.
La lettera d), infine, sostituisce integralmente il comma 6-bis dell’articolo 62 del CAD, richiamato anche dai commi 2-bis e 2-ter, prevedendo che l’aggiornamento dei servizi resi disponibili dell’ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi, ai privati, nonché l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell’ANPR venga garantito mediante l’adozione di più decreti del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2) Il comma 2, al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per cittadini e le imprese, apporta significative modificazioni ad alcuni articoli del CAD, semplificando i meccanismi di condivisione dei dati tra le amministrazioni e garantendo una reale interoperabilità, mediante l’eliminazione degli accordi quadro quale modalità di accesso e fruizione dei dati (lettera a), n. 1)).
Attribuisce, inoltre, la disciplina relativa alla fruizione del patrimonio informativo alle linee guida di AgID rafforzando anche il ruolo della Piattaforma Nazionale Digitale Dati (PDND), di cui all’articolo 50-ter del CAD, per favorire la conoscenza e l’utilizzo dei dati pubblici, per finalità istituzionali, da parte di tutti i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi.
I commi 3, 4 e 5 contengono disposizioni di coordinamento e transitorie. In particolare, al fine di garantire il necessario coordinamento con le previsioni di cui all’articolo 50 e 50-ter del CAD, si interviene sul D.P.R. n. 445/2000, sopprimendo la parte dell’articolo 43, comma 2, relativa all’obbligo di apposita autorizzazione per l’accesso agli archivi dell’amministrazione che detiene i dati oggetto di verifica.
1.1.10. Semplificazioni delle procedure di segnalazione e autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica
L’intervento normativo proposto dall’articolo 40 (recante “Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l’istallazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l’infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari”) è volto a semplificare, contingentare e ridurre i termini complessivi attualmente previsti dalle procedure di segnalazione e autorizzazione di cui agli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche per i procedimenti autorizzatori ivi previsti e necessari alla realizzazione di infrastrutture di reti e di impianti di comunicazioni elettroniche).
In particolare, l’intervento, nel suo complesso, intende chiarire che le suddette autorizzazioni sono regolate da un procedimento unico e semplificato, soggetto alla conferenza di servizi obbligatoria e con termini dimezzati allorquando l’autorizzazione sia soggetta ad uno o più atti di autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni o enti, comprese le autorizzazioni disciplinate dal Codice dei beni culturali.
Si chiarisce altresì che vige il meccanismo di silenzio assenso per l’acquisizione degli assensi nell’ambito della conferenza ad eccezione dei casi in cui è intervenuto un parere negativo dell’ARPA o un tempestivo dissenso, adeguatamente motivato, da parte di una delle amministrazioni titolari di interessi c.d. sensibili.
Si dimezzano altresì i termini finali di conclusione dei procedimenti, portandoli da 180 a 90 giorni.
Si inseriscono due previsioni speciali:
- una che prevede che l’operatore dia notizia della presentazione dell’istanza, a fini meramente conoscitivi, a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento (che potranno avere così contezza del dies a quo del procedimento a fini di conoscerne anche il termine finale);
- l’altra che prevede che l’amministrazione procedente, al formarsi del silenzio assenso, ne dia immediata comunicazione all’operatore entro 7 giorni, scaduti i quali l’operatore può procedere sulla base di una autocertificazione.
La modifica normativa - si legge nella Relazione illustrativa - risponde alla necessità di dettare una disciplina semplificata e più rapida per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a garantire la copertura delle reti e dei servizi di comunicazione e connettività su tutto il territorio nazionale.
La copertura FTTH, fibra fino a casa, infatti, raggiunge poco meno del 34 per cento delle famiglie italiane. Il problema non riguarda solo l’infrastrutturazione, ma anche il tasso di adozione dei servizi dati di accesso a Internet: nel 2020 risultano esserci 10 milioni di famiglie italiane (il 39 per cento del totale) che non hanno attivato offerte di accesso ad Internet su rete fissa e oltre 5,5 milioni di famiglie (il 21 per cento del totale) che usufruiscono di servizi Internet su rete fissa ma con velocità inferiore ai 30 megabit per secondo.
In totale, si tratta di circa 16 milioni di famiglie (il 60 per cento del totale) che non usufruiscono di servizi Internet su rete fissa o non hanno una connessione fissa a banda ultra larga.
Pertanto, anche a fini di sviluppo e coesione sociale nonché di abbattimento dei divari digitali e degli ostacoli per il pieno sviluppo delle persone, delle imprese e dei saperi, al primo comma si riducono da sei mesi a novanta giorni i termini complessivi previsti dall’articolo 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche per le decisioni delle autorità competenti alla gestione del suolo pubblico, sulle domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture per reti pubbliche o private ad operatori autorizzati.
Al secondo comma si interviene sulla semplificazione dei procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, previsti all’articolo 87 del richiamato Codice.
Si prevede in proposito che l’istanza presentata ha valenza di domanda unica per tutti i profili e i soggetti comunque coinvolti nel procedimento.
Si prevede che l’amministrazione procedente convochi una conferenza di servizi decisoria, ch聥 deve assumere le proprie decisioni entro il termine massimo perentorio di novanta giorni e si prevede inoltre il termine massimo di 12 mesi, a pena di decadenza dall’autorizzazione, per la realizzazione delle attività autorizzate, anche a seguito di silenzio assenso.
Si chiarisce anche che, a fini di equilibrata tutela di tutti gli interessi sensibili e qualificati coinvolti, nelle ipotesi di motivato dissenso espresso nella conferenza di servizi dalle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, della salute o del patrimonio storico-artistico, queste ultime possono ricorrere all’opposizione qualificata prevista dall’articolo 14-quinquies della legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990, così garantendo il miglior bilanciamento e la migliore composizione di tutti i principi e valori costituzionali, mantenendo intatto il termine originariamente previsto.
Il terzo comma interviene sull’articolata disciplina del procedimento amministrativo previsto dall’attuale articolo 88 del Codice per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica che presuppongono la realizzazione di opere civili o, comunque opere di scavo e occupazione di suolo pubblico.
Per tali procedimenti, si opera una semplificazione analoga a quella prevista per i procedimenti ex art. 87, con i dovuti aggiustamenti.
Il comma 5, infine, è relativo agli interventi di cui agli articoli 87 bis e 87 ter del D.Lgs. n. 259/2003. Questi ultimi sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale, corredata da un’autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti e non sono richieste le autorizzazioni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché gli stessi interventi comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di 32 sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati.
Gli impianti sono attivabili qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione all’organismo competente non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento negativo.
1.1.11. Rafforzata la disciplina sanzionatoria in caso di violazione degli obblighi di transizione digitale
L’articolo 41, al comma 1, rafforza la disciplina sanzionatoria in caso di violazione degli obblighi di transizione digitale al fine di assicurare l’attuazione dell’Agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, anche in relazione agli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa o di resilienza (PNRR).
In particolare, nel D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) si inserisce l’articolo 18-bis rubricato “Violazione degli obblighi di transizione digitale”.
Con il comma 1, si attribuiscono all’AgID poteri generali di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del CAD e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ivi comprese le Linee guida e del Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione.
Inoltre, per l’esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio si riconoscono all’AgID poteri di acquisizione di documenti e informazioni.
La violazione dell’obbligo di messa a disposizione di documenti e informazioni è punita con una specifica sanzione amministrativa pecuniaria.
Il comma 2 chiarisce che l’AgID, in caso di violazione degli obblighi di transizione digitale, procede alla contestazione della violazione nei confronti del trasgressore assegnandogli un termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della sanzione, per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito. L’AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un termine perentorio per conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente, segnalando le violazioni all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, ai competenti organismi indipendenti di valutazione e, in ogni caso, a ciascuna amministrazione per i rispettivi provvedimenti di competenza in materia disciplinare e di valutazione della performance.
Le segnalazioni delle violazioni sono pubblicate su un’apposita area del sito internet istituzionale dell’AgID (comma 3).
1.1.12. Green Pass - Implementazione della piattaforma nazionale (PN-DGC) per l’emissione e la validazione delle certificazioni verdi Covid-19 - Sogei gestirà la piattaforma nazionale
La certificazione verde COVID-19 (già Digital Green Certificate - DGC) è contemplata da una proposta di Regolamento Europeo del 17 marzo 2021 - la cui approvazione è prevista nel mese di giugno 2021 - come strumento flessibile, per favorire la libera circolazione fra gli Stati Membri, attraverso una costante rivalutazione del livello di rischio di diffusione del contagio, in relazione agli effetti dell'immunizzazione derivanti dalla vaccinazione e dall’accertata avvenuta guarigione, nonché in relazione agli esiti di un test (molecolare e/o antigenico) attendibile.
Per l’attuazione della suddetta proposta di Regolamento europeo, è necessario realizzare una Piattaforma nazionale (PN-DGC) per l’emissione, la distribuzione e la validazione della certificazione verde COVID-19, a livello centrale e in modo da garantire la prevista interoperabilità europea.
In definitiva, per piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale - DGC) si intende il sistema informativo nazionale per l’emissione, il rilascio e la verifica di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.
Al primo comma dell’articolo 42 si specifica che la piattaforma in questione sarà realizzata, attraverso l’infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, da Sogei S.p.A., e gestita dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima.
La previsione normativa - si legge nella relazione illustrativa - si rende necessaria e urgente, per garantire l’operatività dello strumento delle certificazioni COVID-19, anche in considerazione di quanto rilevato dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento di avvertimento in merito ai trattamenti effettuati relativamente alla certificazione verde COVID-19 del 23 aprile 2021.
Al comma 2 dello stesso articolo 42, si prevede, inoltre, uno strumento di semplificazione per l’acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, stabilendo che le stesse saranno rese disponibili all’interessato, oltreché tramite l’inserimento del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e mediante l’accesso - tramite autenticazione - al portale della piattaforma nazionale-DGC, anche tramite il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché tramite l’applicazione di cui all’articolo 6 del D.L. n. 28/2020, convertito dalla L. n. 70/2020 (Immuni), con le modalità che dovranno essere individuate con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Al comma 3 dell’articolo 42 si dispone una misura fondamentale per evitare che la richiesta delle certificazioni si concretizzi in una discriminazione per le persone che non dispongono dell’identità digitale (SPID e/o CIE). Si stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla piattaforma nazionale i dati di contatto di coloro ai quali hanno somministrato almeno una dose di vaccino per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, per consentire la comunicazione all’interessato di un codice univoco che gli consenta di acquisire le proprie certificazioni verdi COVID-19 dai canali di accesso alla stessa piattaforma.
A tali fini, la trasmissione dei dati di contatto da parte delle regioni e delle province autonome avverrà:
a) per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria, per coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al menzionato articolo 9, comma 10, del decreto legge n. 52 del 2021, e,
b) per il tramite dell’Anagrafe Nazionale Vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2018, n. 257, per coloro ai quali verranno somministrate una o più dosi di vaccino successivamente all’entrata in vigore del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il comma 4 autorizza, infine, la spesa per l’invio dei messaggi di telefonia mobile con i quali si recapiteranno i codici di cui sopra (autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro).
1.1.13. Novità in materia di Subappalti
L’articolo 49 (rubricato “Modifiche alla disciplina del subappalto”) apporta modifiche all’articolo 105 del D.Lgs. n. 20/2016 (Codice dei contratti pubblici) in materia di subappalto al fine di risolvere alcune criticità evidenziate dalla Commissione UE con la procedura di infrazione n. 2018/2273.
Oggi ci troviamo di fronte alla novità dell’articolo 49 che introduce modifiche alla disciplina del subappalto, suddivise tra modifiche di immediata vigenza e modifiche con efficacia differita a decorrere dal 1° novembre 2021.
Al comma 1, lettera a), si stabilisce che, fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30% (art. 105, commi 2 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016), il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Di conseguenza viene abrogato l’articolo 1, comma 18, primo periodo, del D.L. n. 32/2019, convertito dalla L. n. 55/2019 (c.d. “Sblocca-cantieri”) che prevede l’innalzamento del limite del subappalto dal 30 al 40 per cento fino al 31 dicembre 2021.
Inoltre, alla lettera b), al punto 1) si provvede a modificare il comma 1 del citato articolo 105 al fine di stabilire che, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) (modifiche ammesse del contratto), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Si chiarisce comunque che il subappalto è ammesso secondo le disposizioni previste dall’articolo.
Infine, al punto 2), si modifica il comma 14 disponendo che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Al comma 2 si prevedono delle ulteriori modifiche al citato articolo 105 che entrano in vigore a partire dal 1° novembre 2021.
In particolare, da tale data, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità. Inoltre, le stesse dovranno indicare le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell’anagrafe antimafia.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.
Sintetizzando: fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture; dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario.
Il comma 3 detta disposizioni rivolte alle amministrazioni competenti al fine di assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e di disporre l’adozione da parte delle stesse amministrazioni del documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera e del regolamento che individua le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa.
Il comma 4 autorizza infine la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per garantire la piena operatività e l’implementazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici e provvede alla copertura dei relativi oneri.
Le slide del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
Nuove misure sugli appalti e i subappalti, procedure più snelle per la realizzazione delle opere, sicurezza nel lavoro, occupazione di donne e giovani. Queste le principali misure, che riguardano il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), contenute nel decreto-legge n. 77/2021 su “Governance del PNRR e Semplificazioni”.
Interventi che modificheranno e riformeranno i processi per consentire all’Italia di ripartire verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo, che guardi al benessere delle persone e alla competitività delle imprese senza danneggiare l’ambiente.
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1.1.14. Modifiche alla L. n. 241 del 1990 - Semplificazioni in materia di procedimento amministrativo - Prorogato il termine di ricorso alla Conferenza dei servizi semplificata
1) Il Titolo VI, gli articoli dal 61 al 63, apportano modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzate a semplificare il procedimento soprattutto attraverso:
• il rafforzamento dei poteri sostitutivi per la conclusione dei procedimenti con la previsione anche di un’unità organizzativa e l’esercizio d’ufficio (in precedenza solo su richiesta dell’interessato) del potere sostitutivo;
• l’attestazione della formazione del silenzio su richiesta dell’interessato e, se entro 10 giorni l’amministrazione non risponde, la possibilità di sostituire l’attestazione con una dichiarazione da parte del privato;
• riduzione da 18 mesi a 12 mesi del temine del potere di annullamento degli atti da parte della pubblica amministrazione.
In particolare, l’articolo 61, apporta modifiche alla disciplina del potere sostitutivo intervenendo sull’articolo 2.
Con la modifica ai commi 9-bis e 9-ter viene ora previsto che l'organo di governo debba individuare un soggetto, tra le figure apicali dell'amministrazione o di unità organizzativa, a cui attribuire il potere sostitutivo in caso d'inerzia.
Soggetto che, una volta decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, avrà il compito di esercitare il potere sostitutivo e concluderlo entro un termine pari alla metà di quello previsto in origine, attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
L’articolo 62, apporta modifiche alla disciplina del silenzio assenso, inserendo, all’articolo 2, il seguente comma 2-bis:
"2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.".
Il silenzio assenso viene così rafforzato attraverso il rilascio, su richiesta del privato e in modalità telematica, di un'attestazione che deve dichiarare l'avvenuto decorso dei termini del procedimento e l'intervenuto accoglimento della domanda. Trascorsi dieci giorni dalla richiesta, se l'attestazione non viene rilasciata, può essere sostituita da una dichiarazione del privato.
L’articolo 63, apporta modifiche al comma 1 dell’art. 21-nonies in materia di annullamento d’ufficio.
Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a “dodici” mesi (in precedenza “diciotto”) dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
2) Vogliamo infine ricordare che all’articolo 51, comma 1, lett. g) - con una modifica all’art. 13, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020, recante “Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi” - viene disposta la proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 del ricorso alla Conferenza dei servizi semplificata (“accelerata”).
Pertanto, fino al 30 giugno 2023, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge.
L'istituto della conferenza di servizi, introdotto dalla legge n. 241/1990, rappresenta un modello procedimentale basato sul coordinamento e sulla semplificazione dell'azione amministrativa di maggior rilievo e può essere considerato il meccanismo decisionale per il coordinamento e bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti.
La normativa di riferimento è stata oggetto, nel corso del tempo, di numerose e sostanziali modifiche, soprattutto ad opera del decreto legislativo n. 127/2016, in attuazione della legge delega n. 124/2015, che ha profondamente modificato la procedura.
Con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 127/2016 la conferenza di servizi decisoria si svolge di norma in forma semplificata e in modalità "asincrona", ossia senza riunione, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni.
Il relativo procedimento è delineato dal nuovo articolo 14-bis, della L. 241/1990.
In alternativa all’indizione della conferenza di servizi in modalità semplificata, la stessa può svolgersi con la modalità simultanea e sincrona (articolo 14-ter).
1.1.15. ENTI DEL TERZO SETTORE - Proroga di un anno del termine per l’adeguamento degli statuti con le modalità semplificate - Escluse le imprese sociali
Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di promozione sociale (APS) - iscritte nei rispettivi registri e costituite prima del 3 agosto 2017 - avranno tempo fino al 31 maggio 2022 per modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni dettate dal Codice del Terzo Settore.
Lo prevede l’articolo 66, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), che ha, per l’ennesima volta (la quinta), modificato il comma 2 dell’art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017, prolungando addirittura di un anno il termine per l’adeguamento degli statuti, in precedenza fissato al 31 maggio 2021.
Da tener presente che questa volta la proroga del termine riguarderà solo le ONLUS, le Organizzazioni di volontariato (OdV), le Associazioni di promozione sociale (APS) e le Associazioni e società sportive dilettantistiche, e non anche delle imprese sociali (il cui termine è pertanto scaduto il 31 marzo 2021).
Questa ennesima proroga non dovrebbe in alcun caso incidere sulle tempistiche legate all’operatività del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS). Con essa infatti viene semplicemente concesso più tempo alle organizzazioni di Terzo Settore di adeguare i propri statuti con le maggioranze ordinarie e questo potrà avvenire anche in concomitanza dell’operatività del RUNTS.
1.1.16. CAMPO DELLA RICERCA - Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca - Istituzione del CNVR in sostituzione del CNGR
L’articolo 64, rubricato “Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca”, al comma 2, sostituendo l’articolo 21 della L. n. 240 del 2010, prevede la istituzione del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), in sostituzione del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR).
La disposizione – come si legge nella Relazione illustrativa - intende dare attuazione ad una delle linee di azione della Riforma 1.1. del M4C2 - Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” del PNRR.
Essa muove, infatti, dalla necessità di semplificare e rafforzare i processi connessi alla valutazione ed al monitoraggio dei progetti di ricerca: misura resa ora particolarmente urgente ed ineludibile in considerazione della volontà, contenuta nella parte del PNRR di competenza del Ministero dell’Università e della ricerca, di improntare l’azione di scelta dei progetti finanziati con le nuove risorse europee ai più trasparenti ed oggettivi meccanismi dei bandi competitivi.
Si prende atto, pertanto, della attuale insufficienza dei meccanismi a disposizione del Ministero per adempiere a tale compito e disegna un nuovo meccanismo improntato sul rinnovato ruolo del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR) - di cui si amplia la composizione e si rafforzano le competenze - e sulla edificazione di uno strumento di avvalimento di tale comitato sulle strutture del Ministero, che vengono a tale scopo corrispondentemente rafforzate.
Conseguentemente si provvede ad eliminare dalle competenze della istituenda Agenzia Nazionale della Ricerca i compiti relativi alla valutazione dei progetti di ricerca, che, nelle more della istituzione dell’Agenzia, stante l’urgenza impressa dal PNRR, non possono non essere esercitati che dal Ministero.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. LEGGE 12 marzo 2021 , n. 29: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2021).
. D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, coordinato con la legge di conversione 12 marzo 2021, n. 29. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2021).
. DECRETO-LEGGE 1 marzo 2021, n. 22: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021).
. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale N. 52 DEL 2 MARZO 2021 – Supplemento Ordinario n. 17). >
. DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021 , n. 30: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del CO-VID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli mi-nori in didattica a distanza o in quarantena. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021).
. DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021).
. DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021, n. 44: Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da CO-VID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giu-stizia e di concorsi pubblici. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021).
. DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021 , n. 52: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021).
. LEGGE 22 APRILE 2021, N. 55 - Testo del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, coordinato con la legge di conversione 22 aprile 2021, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.». (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021).
. DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021 , n. 56: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021).
. DECRETO-LEGGE 6 maggio 2021, n. 59: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021).
. DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65: Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021).
. LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 59 - Testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69,
recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute
e servizi territoriali, connesse all’emergenza da
COVID-19.». (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021).
. DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73: Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi ter-ritoriali. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021).
. DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77: Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021).
. DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA.
. DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 - RELAZIONE TECNICA.
. DECRETO-LEGGE 8 giugno 2021, n. 79: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 135 del 8 giugno 2021).
. DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità ammi-nistrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’at-tuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 136 del 9 giugno 2021).
. DECRETO-LEGGE 14 giugno 2021, n. 82: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 giugno 2021).
. LEGGE 17 GIUGNO 2021, N. 87 - Testo del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.». (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021).
. DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2021, N. 99: Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021).
. LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101 - Testo del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, coordinato con la legge di conversione 1º luglio 2021, n. 101, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.». (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 160 del 6 luglio 2021).
. DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività
sociali ed economiche. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021).
. LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106 - Testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.».(Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 - Supplemento Ordinario n. 25).
. LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 - Testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.». (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021 - Supplemento Ordinario n. 26).
. DECRETO-LEGGE 6 Agosto 2021, n. 111: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto 2021).
. LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 113 - Testo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione
6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia.». (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 Agosto 2021 - Supplemento Ordinario n. 28).
. LEGGE 4 agosto 2021, n. 116: Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 193 del 13 agosto 2021).
. DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 121:
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021).
. DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e
socio sanitario-assistenziale. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021).
. LEGGE 16 settembre 2021, n. 126 - Testo del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, coordinato con la legge
di conversione 16 settembre 2021, n. 126, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.». (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 224 del 18 settembre 2021).
. DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021 , n. 127: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza
del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’am-
bito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il
rafforzamento del sistema di screening. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021).
. DECRETO-LEGGE 30 settembre 2021 , n. 132: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo
e IRAP. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 234 del 30 settembre 2021).
. LEGGE 24 settembre 2021, n. 133 - Testo del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133 recante: «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti». (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 235 del 1° ottobre 2021).
. LEGGE 27 settembre 2021, n. 134: Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021).
. DECRETO LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139: Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 241 del 8 ottobre 2021).
. DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152: Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 265 del 6 novembre 2021).
. LEGGE 9 novembre 2021, n. 156 - Testo del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156, recante: «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali.». (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 267 del 9 novembre 2021).
. DECRETO-LEGGE 11 novembre 2021, n. 157: Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 269 del 11 novembre 2021).
N.B. Tale decreto è stato abrogato dal comma 41 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), i cui contenuti (misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) sono stati trasfusi nei commi da 28 a 36 della legge di bilancio.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.
. LEGGE 19 novembre 2021, n. 165 - Testo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, coordinato con la legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165, recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening». (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 novembre 2021).
. DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172: Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività
economiche e sociali. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021).
. LEGGE 3 dicembre 2021, n. 205: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 291 del 7 dicembre 2021).
. DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021).
. - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2021, n. 223: Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2021, n. 224: Regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
(Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 306 del 27 dicembre 2021 - Supplemento Ordinario n. 47 - In vigore dal 28 dicembre 2021).
. LEGGE 29 dicembre 2021, n. 233 - Testo del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 - Supplemento Ordinario n. 48).
. DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022).
. LEGGE 21 gennaio 2022, n. 3 - Testo del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, coordinato con la legge di conversione 21 gennaio
2022, n. 3, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.».(Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2022).
. DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022).
. DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5: Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022).
. DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 13: Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022).
. DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 14: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.(Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022).
. DECRETO-LEGGE 1° marzo 2022, n. 17: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022).
. LEGGE 4 marzo 2022, n. 18 - Testo del decreto–legge 7 gennaio 2022, n. 1, coordinato con la legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.». (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 56 dell' 8 marzo 2022).
. DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022).
. LEGGE 28 marzo 2022, n. 25 - Testo del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, recante: «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.». (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022- Supplemento Ordinario n. 13).
. LEGGE 5 aprile 2022, n. 28 - Testo del decreto-legge 22 febbraio 2022 , n. 14, coordinato con la legge di conversione 5 aprile 2022, n. 28, recante: «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.» (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2022).
. LEGGE 27 aprile 2022, n. 34 - Testo del decreto–legge 1° marzo 2022, n. 17, coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34, recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022).
. DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36: Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022).
. DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022).
. LEGGE 19 Maggio 2022, n. 52 - Testo del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, coordinato con la legge di conversione 19 maggio 2022, n. 52, recante: «Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla
diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza
della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposi-
zioni in materia sanitaria.» (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2022).
. DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022 , n. 73: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022).
. LEGGE 29 giugno 2022, n. 79 - Testo del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, recante: «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).» (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022).
. DECRETO-LEGGE 30 giugno 2022, n. 80: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2022).
. DECRETO-LEGGE 7 luglio 2022 , n. 85: Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l’accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2022).
. LEGGE 15 luglio 2022, n. 91 - Testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.» (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022).
. LEGGE 5 agosto 2022, n. 108 - Testo del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, coordinato con la legge di conversione 5 agosto 2022, n. 108, recante: «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».(Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2022 - Supllemento Ordinaario n. 28/L).
. DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022).
. LEGGE 4 agosto 2022, n. 122 - Testo del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122, recante: « Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni 93nanziarie e sociali.».(Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 185 del 19 agosto 2022).
. LEGGE 21 settembre 2022, n. 142 - Testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142, recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali».(Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022).
. DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144: Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR). (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022).
. LEGGE 17 novembre 2022, n. 175 - Testo del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, coordinato con la legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).»..(Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022).
. DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022 , n. 176:
Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022).
. LEGGE 13 gennaio 2023, n. 6 - Testo del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, coordinato con la legge di conversione 13 gennaio 2023, n. 6.(Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2023).
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