TERZO SETTORE - MISURE DI SOSTEGNO AL MONDO NO-PROFIT - RAPPORTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE
TERZO SETTORE - MISURE DI SOSTEGNO AL MONDO NO-PROFIT RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
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1. Istituito il FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI E ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE NEL TERZO SETTORE
1.1. ATTO DI INDIRIZZO PER L'ANNO 2020
Con il “Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terso settore”, istituito ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n. 117/2017, il Ministero del lavoro ogni anno, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, individua i soggetti attuatori, gli obiettìvi generali e le aree prioritarie degli interventi finanziabili in ambito del settore non profit.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in seguito all’entrata in vigore della riforma del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), ha istituito un fondo per sostenere i progetti e le attività di interesse generale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore iscrivibili nel costituendo «Registro Unico Nazionale del Terzo Settore» (RUNTS).
Con il Decreto Ministeriale n. 44 del 12 marzo 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 2 aprile 2020 al n. 543, il Ministero del Lavoro ha ufficializzato le misure a sostegno del Terzo Settore con l’atto di indirizzo per l’anno 2020, individuando le risorse finanziarie destinate a specifiche iniziative e progetti di rilevanza nazionale e locale.
1.1.1. Modalità di finanziamento
Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale dovranno essere promosse dagli Enti del Terzo Settore anche in partenariato tra loro o mediante le Reti associative e prevedere lo svolgimento di attività in almeno 10 Regioni.
La quota di finanziamento ministeriale non potrà superare:
- l’80% del costo totale del progetto approvato e presentato da associazioni di promozione sociale o da organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra loro;
- il 50% del costo totale del progetto approvato e presentato da fondazioni del Terzo settore.
Le restanti quote saranno a carico dei soggetti proponenti. Mentre per le iniziative ed i progetti a livello locale, gli Enti del Terzo Settore dovranno rispettare i requisiti individuati dalle Regioni e province autonome in appositi bandi.
1.1.2. Risorse disponibili per l'anno 2020
Le risorse finanziarie di cui al presente atto di indirizzo sono individuate come segue:
1) Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore: euro 34.000.000,00 (art. 72 del D.Lgs. n. 117/2017);
2) Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore: euro 16.960.000,00 (art. 73 del D.Lgs. n. 117/2017);
ammontare complessivo Euro 50.960.000,00, così destinato:
a) iniziative e progetti di rilevanza nazionale: euro 12.630.000,00;
b) iniziative e progetti di rilevanza locale: euro 28.000.000,00;
c) contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell’articolo 73, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 117 del 2017: euro 7.750.000,00;
d) contributo annuo ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, 476, ai sensi dell’articolo 75, comma 2, del d. lgs. n. 117 del 2017: euro 2.580.000,00.
Eventuali sopravvenienze di risorse finanziarie saranno destinate al finanziamento di iniziative e progetti di cui alla lettera a).
1.1.3. Aree prioritarie di intervento
Gli obiettivi a cui saranno destinati i fondi per l’anno 2020 sono i seguenti:
- Contrasto alla povertà,
- Agricoltura sostenibile,
- Salute e benessere per tutte le età,
- Educazione ed apprendimento,
- Uguaglianza di genere ed empowerment,
- Gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie,
- Lavoro dignitoso per tutti,
- Ridurre le ineguaglianze,
- Città inclusive e sostenibili,
- Modelli sostenibili di produzione e consumo,
- Azioni contro il cambiamento climatico.
Con separati provvedimenti amministrativi del Direttore generale del Terzo Settore, prevede il Decreto, saranno attivate le procedure finalizzate all’individuazione degli interventi finanziabili attraverso le risorse in argomento.
. Per scaricare il testo del D.M. n. 44/2020, clicca QUI.
2. GENNAIO 2021 - TERZO SETTORE - Individuati gli obiettivi e le attività finanziabili nel 2021
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto ministeriale n. 9 del 29 gennaio 2021, ha definito l'atto di indirizzo 2021 per gli Enti del Terzo Settore, che individua gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le attività finanziabili attraverso il Fondo di cui all'art. 72 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nonché attraverso altre risorse destinate al sostegno degli Enti che vi fanno parte, di cui al successivo art. 73 dello stesso Codice.
Si tratta del Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, diretto a sostenere, anche attraverso le reti associative, lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore.
Le risorse messe in campo prevedono uno stanziamento complessivo di circa 43 milioni di euro, da destinarsi, ad iniziative e progetti di rilevanza nazionale e locale.
In particolare, gli Enti del Terzo Settore possono presentare proposte progettuali per lo svolgimento delle attività di interesse generale che hanno ad oggetto l’eliminazione di ogni forma di povertà, la promozione di un’agricoltura sostenibile, la garanzia di uno stato di salute e di benessere per tutti gli individui, la garanzia di disponibilità e gestione sostenibile di acqua e delle strutture igienico-sanitarie, nonché l’incentivazione di una crescita economica duratura e con essa dell’occupazione.
. Per scaricare il testo del D.M. n. 9/2021, clicca QUI.
3. APRILE 2021 - TERZO SETTORE - Fissate le Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore
Secondo quanto stabilito dall’articolo 55, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 (rubricato “Coinvolgimento degli enti del Terzo settore”), “In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche …. , nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”.
Nei successivi commi 2 e 3 si precisa che la “co-programmazione” è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili; mentre la “co-progettazione” è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione.
Il mondo del privato sociale contribuisce a dare attuazione al principio di sussidiarietà, collaborando con l'attore pubblico e sostenendo i singoli cittadini nella cura dei beni comuni.
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, a seguito dell'intesa sancita nella seduta del 25 marzo 2021 della Conferenza Unificata, sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, disciplinato negli articoli 55-57 del D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).
Il provvedimento - come si legge nel comunicato del Ministero del Lavoro - è particolarmente significativo sotto un duplice profilo, metodologico e sostanziale.
Riguardo all'aspetto metodologico, esso rappresenta il punto di arrivo di un percorso di proficua collaborazione sviluppatosi tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni, Enti locali e Terzo settore, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato al tema.
Sotto l'aspetto contenutistico, il decreto intende offrire un quadro condiviso di analisi degli istituti introdotti dal Codice del Terzo settore, previsti dal Titolo VII (Dei rapporti con gli enti pubblici), allo scopo di un utile supporto alle pubbliche amministrazioni nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57 del Codice.
Il decreto tiene conto dell'importante sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020, la quale ha ravvisato nell'articolo 55 del Codice "una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.", un originale canale di "amministrazione condivisa", alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito "per la prima volta in termini generali (come) una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria".
Agli "enti del Terzo settore, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal Codice è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale".
Tale posizione peculiare degli enti del Terzo settore nel rapporto con la P.A. si fonda sulla loro qualificazione "come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici" (art. 4 del Codice), rivolti a "perseguire il bene comune" (art. 1), a svolgere "attività di interesse generale" (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97).
Le linee guida danno altresì conto delle modifiche al codice dei contratti pubblici apportate con il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, finalizzate a un miglior coordinamento con il Codice del Terzo settore.
. Per scaricare il testo del decreto n. 72/2021, clicca QUI.
. Per scaricare il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020, clicca QUI.
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RIFERIMENTI
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. Per le linee guida e i DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA, clicca QUI.
. Per le ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, clicca QUI.
. Per la FONDAZIONE ITALIA SOCIALE, clicca QUI.
. Per le ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, clicca QUI.
. Per gli ENTI ASSOCIATIVI – Adempimenti ai fini fiscali – MODELLO EAS, clicca QUI.
. Per il CINQUE PER MILLE dell’IRPEF, clicca QUI.
. Per la PUBBLICAZIONE DEI CONTRIUBUTI RICEVUTI da parte degli Enti del Terzo settore , clicca QUI.
. Per gli ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI , clicca QUI.
. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI - Leggi, decreti, circolari, direttive e pareri ministeriali, clicca QUI.
. Per un approfondimento dell’IMPRESA SOCIALE, clicca QUI.
. Per un approfondimento delle SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO, clicca QUI.
. Per un approfondimento delle SOCIETA’ EBENEFIT – Le società con missione sociale, clicca QUI.
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