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SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA ITALIA - D.L. N. 135/2018 CONVERTITO DALLA L. N. 12/2019 - D.L. N. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. N. 120/2020 - PIATTAFORMA PER LA NOTIFICAZIONE DIGITALE DEGLI ATTI PUBBLICI A CITTADINI E IMPRESE





DECRETO SEMPLIFICAZIONI
D.L. N. 135/2018 CONVERTITO DALLA L. N. 12/2019


1. 15 OTTOBRE 2018 - Il Consiglio dei Ministri approva il "Decreto semplificazione"

Il Consiglio dei Ministri n. 23 del 15 ottobre 2018, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni per la deburocratizzazione, la tutela della salute, le politiche attive del lavoro e altre esigenze indifferibili.
Di seguito alcune tra le principali misure previste.

1. MISURE PER IL LAVORO

Il decreto contiene disposizioni in materia di:
- CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale – si consente la proroga degli ammortizzatori sociali per il 2018 e 2019 per le imprese con più di 100 dipendenti, che abbiano problemi occupazionali. La cassa integrazione può essere concessa per 12 mesi per riorganizzazione aziendale e sei mesi per il caso di crisi;
- trattamento di mobilità in deroga – il trattamento di mobilità in deroga è concesso per 12 mesi a favore di quei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 a condizione che a questi lavoratori siano applicate misure di politica attiva. La stessa misura si applica ai i lavoratori dell’area di Termini Imerese e Gela che godono di tale trattamento dal 2016.
- riforma della governance dell’Agenzia nazionale per il lavoro (Anpal);
- abolizione del libro unico del lavoro;
- semplificazione del rapporto biennale del personale;
- semplificazione in materia di imprese dello spettacolo;
- semplificazione del deposito dei contratti collettivi;
- semplificazione in materia di appalti;
- semplificazione della gestione separata.

2. MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Il decreto contiene disposizioni in materia di:
- semplificazione per le imprese agro-alimentari,
- riduzione oneri per le start-up, le piccole e medie imprese innovative e gli incubatori;
- riduzione di oneri informativi e obblighi delle imprese;
- snellimento delle procedure per la costituzione di società di capitali;
- definizione dei registri distribuiti (blockchain) e sostegno, con un fondo di venture capital con Cassa Depositi e Prestiti, alle startup innovative che investono in questa tecnologia;
- incentivazione utilizzo strumenti di notificazione telematica;
- norma “Bramini” – si introducono norme a tutela di chi ha debiti nei confronti delle banche ma vanta crediti nei confronti dello Stato;
- disposizioni per favorire la circolazione degli immobili oggetto di donazione;
- esenzioni in materia di invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca;
- RC auto equa sul territorio – Per realizzare una RC auto equa, con canoni differenziati rispetto al territorio, si eliminano i vincoli di trasferimento della polizza da un assicuratore a un altro.

3. SALUTE

Il decreto contiene disposizioni in materia di:
- transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica;
- commissariamento delle Regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario (viene prevista l’incompatibilità della figura del commissario con qualsiasi altro incarico istituzionale presso la Regione);
- istituzione della Anagrafe nazionale vaccini, con l’obiettivo di monitorare i programmi vaccinali sul territorio;
- istituzione del fondo per la riduzione delle liste d’attesa.

4. TAGLIO AGLI SPRECHI E AI COSTI DELLA POLITICA

Si riducono i costi della politica nelle Regioni a statuto ordinario, speciale e nelle province autonome, mediante il calcolo contributivo dei vitalizi derivanti da mandato elettivo regionale. Inoltre, si prevede il blocco del trasferimento dei fondi per i vitalizi alle regioni che non ne prevedano l’abolizione.

5. ALTRE MISURE

Il decreto contiene disposizioni in materia di:
- Ferrovie dello Stato – si autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2018 per finanziare la parte servizi 2016/2021, del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e Ferrovie dello Stato. Per la parte investimenti 2017/2021, invece, si prevede la spesa di 600 milioni per il 2018;
- fondo di garanzia FSC – nel fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sono assegnati 735 milioni di euro per il 2018;
- Genova – sono stanziati ulteriori fondi per Genova. Per la ristrutturazione dell’Autotrasporto 10 milioni di euro per il 2018 e 15 milioni per l’adeguamento dei porti.
- missioni internazionali di pace – il fondo per le missioni di pace è incrementato in modo da garantirne la copertura finanziaria per tutto il 2018.


2. 12 DICEMBRE 2018 - Il Consiglio dei Ministri approva due provvedimenti in materia di semplificazione

Il Consiglio dei Ministri n. 32 del 12 dicembre 2018, ha approvato:
1) un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sostegno per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione e
2) un disegno di legge di delega al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore.
Di seguito i contenuti principali dei provvedimenti approvati.

1. Semplificazione e sostegno per cittadini, imprese e pubblica amministrazione (decreto-legge)

Il decreto ha l’obiettivo di fronteggiare con misure d’emergenza l’attuale situazione di sovraccarico e moltiplicazione degli adempimenti burocratico-amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e della stessa pubblica amministrazione, in modo da agevolare, tra l’altro, la libera iniziativa economica, nonché di assicurare un sostegno alle piccole e medie realtà imprenditoriali che vivono un momento di difficoltà.
Gli interventi di semplificazione riguardano, tra l’altro: sanità, ambiente, agricoltura, giustizia, istruzione e formazione artistica e musicale, università e ricerca.

Tra le principali misure, si prevede:
- il rinvio fino al 30 giugno 2019 della scadenza per la restituzione del “prestito-ponte” ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. in amministrazione straordinaria, per consentire l’utile prosecuzione della gestione commissariale in essere nelle more della cessione dei complessi aziendali;
- l’introduzione di una norma che consentirà, attraverso la creazione di un fondo di garanzia con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, la tutela delle piccole e medie imprese creditrici nei confronti della pubblica amministrazione;
- la modifica di alcuni profili dell’esecuzione forzata, a tutela degli esecutati che siano contestualmente creditori della pubblica amministrazione, con possibilità di evitare la perdita dei propri beni pignorati qualora i crediti verso la PA siano superiori ai debiti fatti valere nella procedura esecutiva;
- la soppressione dell’attuale “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI). Dal 1° gennaio 2019 resta la tracciabilità dei rifiuti con il sistema cartaceo, in attesa della realizzazione di un nuovo sistema di tracciabilità coerente con l’assetto normativo vigente, anche di derivazione comunitaria;
- in materia di diritto alla salute, disposizioni temporanee e urgenti per far fronte alla carenza contingente di medici;
- l’immissione a ruolo dei nuovi dirigenti della scuola: per accelerare l’assunzione di dirigenti si prevede il superamento delle criticità connesse alla vigente normativa e al corso-concorso;
- misure per assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico, anche attraverso il credito telefonico, in tutta la pubblica amministrazione;
- l’abrogazione dell’entrata in vigore del libro unico del lavoro telematico, che risultava prevista per il prossimo 1° gennaio;
- la previsione di misure urgenti dirette ad assicurare l’attuazione degli obiettivi di cui all’Agenda Digitale Italiana;
- l’introduzione, in ragione dell’attuale situazione di sovraffollamento delle carceri, di disposizioni urgenti per consentire la celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria;
- lo stanziamento dei fondi necessari all’adeguamento del trattamento economico accessorio del personale dipendente della p.a.;
- disposizioni in materia di contratti pubblici volte ad assicurare la piena coerenza delle norme interne in tema di partecipazione alle gare con il contesto europeo, garantendo la piena tutela delle stazioni appaltanti in caso di gravi illeciti professionali o carenze nell’esecuzione di precedenti contratti.

2. Deleghe al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore (disegno di legge)

Il disegno di legge prevede un’ampia delega al Governo, con l’obiettivo complessivo di migliorare la qualità e l’efficienza dell’azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, assicurare i diritti fondamentali delle persone con disabilità, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese. In base a tale delega,
il Governo dovrà adottare diversi decreti legislativi di semplificazione, riassetto normativo e codificazione, agendo per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, con l’obiettivo semplificare e coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti.

- Si riporta il testo del decreto-legge semplificazioni e della relazione illustrativa:
. Schema di decreto-legge recante misure urgenti in materia di semplificazione e sostegno allo sviluppo.


3. 14 DICEMBRE 2018 - Pubblicato dil D.L. n. 135/2018 in materia di semplificazioni

3.1. I contenuti del decreto-legge

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018, il Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
Contrariamente al testo circolato nei giorni scorsi, che prevedeva 28 articoli suddivisi in 7 Capi, il decreto-legge pubblicato consta di soli 12 articoli, riguardanti:
- Art. 1- Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni;
- Art. 2 - Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
- Art. 3 - Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro;
- Art. 4 - Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione;
- Art. 5 - Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria;
- Art. 6 - Disposizioni in merito alla tracciabilita' dei dati ambientali inerenti rifiuti;
- Art. 7 - Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria;
- Art. 8 - Piattaforme digitali;
- Art. 9 - Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale;
- Art. 10 - Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di universita', di ricerca;
- Art. 11- Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione;
- Art. 12 - Entrata in vigore.
Il testo del decreto-legge viene riportato nei Riferimenti normativi.

La struttura del decreto appare molto meno articolata rispetto alle prime previsioni: mancano, di fatto, quelle norme che avrebbero dovuto portare ad una effettiva semplificazione negli adempimenti soprattutto con riguardo al settore delle start up innovative, a quello delle imprese agroalimentari e alla costituzione delle società di capitali.
Molte misure preannunciate o studiate dal Ministero dello sviluppo economico sono state tolte dal testo, in molti casi per il mancato concerto con altri ministeri o con l’alleato di maggioranza, come accaduto per la cosiddetta “Rc auto equa”.
Anche il capitolo degli appalti, sintetizzato all’articolo 5 “Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria”, che prevede alcune modifiche al Codice dei contratti appare, infatti, fortemente ridimensionato rispetto alle aspettative, tanto che alcune altre modifiche - si prevede - saranno inserite, tramite emendamenti, in fase di conversione del decreto legge semplificazioni.


3.2. Alcuni approfondimenti

1) L’articolo 1 prevede la istituzione, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia in favore delle piccole e medie imprese (PMI) che, a causa di ritardi nel pagamento dei crediti da esse vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, abbiano incontrato difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari
La dotazione finanziaria iniziale viene fissata in 50 milioni di euro.
La garanzia della sezione speciale copre, nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento e fino a un importo massimo garantito di euro 2.500.000.
La garanzia della sezione speciale è subordinata alla sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario e la PMI beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20 anni, per il rientro del finanziamento oggetto di garanzia.
Ricordiamo che il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con l’articolo 2, comma 100, lett. a), della Legge n. 662 del 22 dicembre 1996, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” ed è operativo dal 2000.
La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.
Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.

2) L’articolo 3 dispone l’abrogazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015, nel quale si prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il libro unico del lavoro (LUL) avrebbe dovuto essere tenuto con modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, demandando ad un decreto ministeriale (ad oggi mai emanato) l’individuazione delle ed organizzative della tenuta.
Il Decreto semplificazioni, dunque, non abolisce il Libro Unico del Lavoro ma solamente la disposizione che ne prevedeva l’introduzione nel formato telematico a partire dal 1° gennaio 2019, con un ulteriore aggravio di adempimenti per aziende e professionisti.
Nulla di diverso quindi a partire dal 1° gennaio 2019, il Libro Unico del Lavoro resterà lo stesso.
Ricordiamo che il Libro Unico del Lavoro Telematico è la versione telematica del vecchio Libro Unico del Lavoro, ovvero, il libro che sostituisce i libri paga e matricola e gli altri libri obbligatori dell’impresa, istituito con gli articoli 39 e 40 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008.

3)All’articolo 5 si dispone alcune modifiche al Codice degli appalti.
In particolare, il legislatore modifica il sistema della c.d. “moralità professionale”, innovando l’art. 80 (rubricato “Motivi di esclusione”) del D.Lgs. n. 50/2016, con lo scopo di risolvere alcune delle criticità emerse in sede di applicazione della norma.

. Se vuoi approfondire tale argomento, clicca QUI.

4) All’articolo 6 si dispone – a decorrere dal 1° gennaio 2019 - la soppressione dell’attuale “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI), di cui all'articolo 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006, e, conseguentemente, dell’obbligo di versamento del contributo annuale.

. Se vuoi approfondire tale argomento, clicca QUI.


4. 28 GENNAIO 2019 - Il DdL di conversione del D.L. n. 135/2018 all'esame del Senato

Dopo che le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato hanno concluso l'esame nella seduta pomeridiana del 24 gennaio, il 28 gennaio 2019 ha avuto avvio la discussione del DdL di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (A.S. n. 989), che proseguirà, se necessario, martedì 29, con sedute senza orario di chiusura.
Nel lungo percorso al Senato il decreto semplificazioni si è trasformato in un testo omnibus, arricchito di svariate norme. tra cui segnaliamo:
1) Cancellata la tassa sulla bontà
L'aliquota Ires per le no profit, che con la legge di bilancio era stata raddoppiata al 24%, torna al 12%.
2) Rc auto, novità sugli sconti
Per ottenere gli sconti sull'assicurazione Rc auto basterà aver stipulato un contratto che preveda l'installazione della scatola nera, anche se il dispositivo non risulti ancora effettivamente installato. Lo sconto si applica "a decorrere dal 60esimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto" Semplificazioni e anche agli automobilisti virtuosi del Sud.
3) Nuove regole per gli NCC
Possono operare in ambito provinciale senza dover tornare sempre in rimessa; stop al rilascio di nuove autorizzazioni fino alla piena operatività di un nuovo archivio informatico nazionale che registrerà tutte le licenze anche dei taxi. In un secondo momento, un Dpcm definirà le regole per le piattaforme digitali come Uber.
4) Etichetta obbligatoria per tutti gli alimenti
Arriva l'obbligo di indicare in etichetta l'origine di tutti gli alimenti. Finora in Italia l'obbligo dell'indicazione di origine valeva solo per alcuni tipi di alimenti come pelati e concentrati di pomodoro, latte e derivati, riso, grano della pasta e pollo.
5) Tetto alle farmacie
I titolari delle farmacie private, le società di capitali e le cooperative a responsabilità limitata che gestiscono farmacie non potranno controllare, direttamente o indirettamente, più del 10% delle farmacie esistenti nella stessa regione. Oggi il limite è fissato al 20%.
6) Stop alle trivelle
ll provvedimento prevede la sospensione di 18 mesi in attesa della stesura del Piano sulle aree idonee, dei permessi per la ricerca e la prospezione di idrocarburi.
7) Biotestamento semplificato
Le Dat (disposizioni anticipate di trattamento) dovranno essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata "purché questa sia consegnata dal disponente all'ufficio dello stato civile ove fu iscritto o trascritto il proprio l'atto di nascita, nel quale l'ufficio medesimo la annota".
8) Ricetta veterinari anche su carta
In caso di impossibilità a effettuare la prescrizione con ricetta elettronica, il medico veterinario potrà prescrivere medicinali destinati ad animali non produttori di alimenti tramite la ricetta cartacea.
9) Ritocchi alla web tax
Esclusa Borsa Italiana dall'applicazione della web tax. L'obiettivo è tutelare le imprese e le società che operano sul web che sarebbero state colpite dalla norma sui servizi digitali introdotta dalla manovra per i giganti del web che non pagano le tasse sulle transazioni fatte in Italia.
10) Agenda digitale al premier
Dal 2020 i poteri e le funzioni del commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale saranno attribuiti al presidente del Consiglio dei ministri. Per l'esercizio delle funzioni il Presidente del Consiglio, o il ministro delegato, si avvale di un contingente di esperti" con elevata competenza tecnologica.
11) Blockchain e smart contract, arrivano le definizioni
Si definiscono "tecnologie basate su registri distribuiti" le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili. Per "smart contract"si intende invece "un programma per elaboratore che opera su Tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse.
12) Concessioni idroelettriche alle regioni
Via libera alla "regionalizzazione" delle concessioni idroelettriche. L'emendamento presentato dalla Lega prevede che, alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere in stato di regolare funzionamento passino senza compenso in proprietà delle Regioni.

. Se vuoi seguire l'iter del provvedimento al Senato, clicca QUI.


5. 29 GENNAIO 2019 - Il Senato approva il DdL di conversione del D.L. n. 135/2018

Il 29 gennaio 2019 l'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato il DdL di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (A.S. n. 989).
Il testo è stato trasmesso alla Camera per la seconda lettura (C. 1550).

. Se vuoi scaricare il testo del DdL approvato dal Senato, clicca QUI.

. Se vuoi seguire l'iter del provvedimento alla Camera, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il dossier di approfondimento, clicca QUI.


6. 5 - 6 FEBBRAIO 2019 - Alla Camera posta la questione di fiducua sul DdL di conversione del D.L. n. 135/2018

Il giorno 5 febbraio la Camera ha svolto la discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (Approvato dal Senato) (C. 1550).
Dopo aver respinto la questione pregiudiziale Sisto ed altri n. 1 presentata al provvedimento, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato.

Il giorno 6 febbraio la Camera, con 275 voti a favore, 206 contro e 27 astenuti, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo e ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (Approvato dal Senato) (A.C. 1550).


7. 12 FEBBRAIO 2019 - Pubblicata la L. n. 12/2019, di conversione del D.L. n. 135/2018

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, la legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
Il testo del decreto legge n. 135/2018, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 12/2019, viene riportato nei Riferimenti normativi.


7.1. ALCUNI APPROFONDIMENTI SUI CONTENUTI e sulle NOVITA' introdotte

Durante l'iter di conversione, il D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018 ha subito diverse modifiche ed integrazioni rispetto alla versione originaria pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018, passando da 12 a 28 articoli.
Tra le novità introdotte nel corso del passaggio parlamentare (quali: il ripristino dell'IRES agevolata al 12% per gli enti no profit, la riammissione alla rottamazione ter per chi è decaduto dalla rottamazione bis, il tetto alle farmacie, la sospensione per 18 mesi delle trivellazioni, ecc.) noi ci limitiamo ad approfondire le misure riguardanti le semplificazioni in materia:
- di imprese e di lavoro (art. 3, commi 1 / 1-decies);
- di riduzione dei tempi per il deposito degli atti costitutivi delle Spa (art. 3, comma 1-quinquies);
- di riduzione della durata dei corsi di qualificazione tecnico-professionale per l’attività di tintolavanderia (art. 3, comma 1-octies);
- di Start-up e PMI innovative (art. 3, commi 1-sexies e 1-septies);
- di acquisizione da parte dell’INPS di dati della denuncia aziendale dei datori di lavoro agricolo (art. 3, comma 1-undecies);
- di etichettatura dei prodotti alimentari (art. 3-bis);
- di società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) (art. 3-quater, comma 3);
- di procedure del Codice degli appalti (art. 5);
- di SISTRI (art. 6);
- di servizi di pagamento e di PEC (art. 8);
- di procedure e di rilascio di autorizzazioni per l’installazione di reti di comunicazione elettronica (art. 8-bis);
- di tecnologie basate sui registri distribuiti (Blockchain) e gli “smart contract” (art. 8.-ter);
- ditrasporto di persone mediante servizi di noleggio con conducente (NCC) (art. 10-bis);
- di enti del Terzo settore (art. 11-sexies, commi 1 e 2).


7.1.1. Misure in materia di Enti del Terzo settore

I commi 8-bis e 8-ter, dell’articolo 1, apportano modifiche alla tassazione degli enti del terzo settore.

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7.1.2. Misure di semplificazioni in materia di imprese e di lavoro - Confermata l’eliminazione del LUL telematico e di altri registri di carico e scarico

1) L’articolo 3, comma 1, elimina l'obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro unico del lavoro (LUL). Più nel dettaglio, l’articolo in esame abroga l’articolo 15 del D.Lgs. 151/2015 che prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (termine originariamente fissato al 1° gennaio 2017 e differito, da ultimo, dall’art. 1, comma 1154, della L. 205/2017), che il Libro unico del lavoro fosse tenuto in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che demandava ad apposito decreto ministeriale l’individuazione delle modalità tecniche ed organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel citato Libro unico. Ricordiamo che il Libro unico del lavoro è stato istituito, in sostituzione, in particolare, del libro matricola e del libro paga, dall’articolo 39 del D.L. 112/2008 (convertito dalla L. n. 133/2008), nell’ambito dell’introduzione di alcune misure di semplificazione per quanto riguarda gli adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro.

2) Nei successivi commi dello stesso articolo 3 vengono dettate ulteriori misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro vengono.
I commi 1-bis e 1-ter eliminano per i produttori e i confezionatori di burro l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico sopprimendo, conseguentemente, l’obbligo di provvedere alla dematerializzazione dello stesso registro. A tal fine viene abrogato il comma 7 dell'art. 1-bis del D.L. 91/2014 (convertito dalla L. 116/2014).

3) Il comma 1-quater interviene sull’articolo 60 del testo unico sul vino (legge n. 302 del 2016) che ha previsto il registro per i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine, eliminando, al comma 1, l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per la categoria dei grossisti e sopprimendo il comma 2 che prevede l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico a tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nel registro di cui sopra (il testo esenta da tale obbligo le industrie farmaceutiche, i commercianti al dettaglio, coloro che somministrano alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita, coloro in possesso di un registro di carico e scarico o in possesso dell’apposito registro dall’Ufficio delle dogane).

4) Il comma 1-nonies interviene sull'art. 12, comma 1, del regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari (D.P.R. n. 187/2001), eliminando gli obblighi di comunicazione al Ministero delle politiche agricole, ai quali sono attualmente tenuti i produttori di sfarinati e paste alimentari diretti alla successiva spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo nonché destinati all'esportazione.
Mediante l'abrogazione dei commi 3 e 5 del predetto articolo, elimina inoltre le disposizioni relative all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico nel quale vanno annotate le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti dal suddetto regolamento, nonché le sostanze delle quali non è autorizzato l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari, che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione degli sfarinati e delle paste alimentari non destinati al mercato nazionale ed i prodotti finiti.
Il comma 1-decies abroga la previsione di cui all’art. 1-bis, comma 6, del D.L. 91/2014 (convertito dalla L. n. 116/2014) per cui il predetto registro di carico e scarico è dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN nonché le disposizioni attuative del DPR 187/2001 relative al sistema telematico per la gestione delle comunicazioni riguardanti gli sfarinati e le paste alimentari (DM 17 dicembre 2013) e alla dematerializzazione del registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari.


7.1.3. Ridotti i tempi per il deposito degli atti costitutivi delle SpA

L’articolo 3, comma 1-quinquies, novellando l'art. 2330 del Codice civile, riduce da 20 a 10 giorni il termine entro il quale il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo della società per azioni deve depositarlo presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui sede è stabilita la sede sociale.
Tale disposizione:
a) avrà effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e precisamente dal 13 febbraio 2019;
b) si applicherà, secondo il nostro parere, oltre che alle società per azioni.
- alle società in accomandita per azioni (per il richiamo fatto dall’art. 2454 C.C.),
- alle società a responsabilità limitata (per il richiamo fatto dal comma 3, dell’art. 2463 C.C.);
- alle società cooperative (per il richiamo fatto dal comma 1 dell’art. 2519 C.C. e dall’art. 2523 C.C.).
Da notare, tuttavia, che l’art. 2523. (rubricato: Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società), come formulato dal D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 e successivamente modificato con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2003, stabilisce che “Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo 2330”.
Tale articolo, pur non venendo espressamente modificato, riteniamo che la riduzione dei tempi in questione valga anche per le società cooperative.


7.1.4. Ridotta la durata dei corsi di qualificazione tecnico professionale per l’attività di tintolavanderia

L’articolo 3, comma 1-octies, novellando l'articolo 2, comma 2, lettera a), della L. 84 del 22 febbraio 2006 (recante “Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia”), modifica un requisito per la nomina a responsabile tecnico per l'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia, riducendo da 450 a 250 ore complessive nell'arco di un anno la durata dei corsi di qualificazione tecnico professionale da svolgersi dall'interessato.
Ricordiamo che inizialmente la durata dei corsi di qualificazione tecnico-professionale era stata fissata dalla L. n. 84/2006 in “almeno 1.200 ore complessive in un periodo di due anni”.
Successivamente, per effetto del disposto di cui all’art. 79, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 26 marzo 2010, emanato in attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, la durata fu ridotta ad “almeno 450 ore complessive da svolgersi nell’arco di un anno”.
Pertanto, a decorrere dal 13 febbraio 2019, per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;
b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.

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7.1.5. Disposizioni in materia di Start-up e PMI innovative

All’articolo 3, i commi 1-sexies e 1-septies modificano la disciplina delle Start-up e delle PMI innovative, allo scopo di semplificare gli obblighi informativi a carico di tali categorie di imprese e snellire gli adempimenti richiesti per il mantenimento delle agevolazioni ad esse concesse dalle norme vigenti.

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7.1.6. Semplificazioni sulle procedure di denuncia aziendale dei datori di lavoro agricolo - Acquisizione d’ufficio dei dati da parte dell’INPS dal fascicolo aziendale

Novità per i datori di lavoro riguardano il settore dell’agricoltura, con semplificazioni sulle procedure di denuncia aziendale (D.A.).
1) Denuncia aziendale. Ai fini dell’accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati, i datori di lavoro agricolo sono tenuti, ai sensi dell’ art. 5 del D.Lgs. n. 375 del 1993 e successive modificazioni, a presentare all’INPS la denuncia aziendale con la quale si comunica l’esatta situazione aziendale rilevabile alla data di presentazione della denuncia medesima.
Dal 2006, tale presentazione deve avvenire per via telematica e, dal 2010, utilizzando il canale ComUnica.
La denuncia aziendale deve contenere i seguenti dati:
- Ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;
- Generalità, codice fiscale, residenza e domicilio fiscale del datore di lavoro;
- Numero dei capi di bestiami allevati;
- Attività complementari accessorie all'attività agricola;
- Indicazione della ditta intestata al catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni Condotti;
- Parco macchine ed ogni altra notizia utile sulle caratteristiche dell'azienda.
La denuncia aziendale va compilata sul modello predisposto dall'INPS e presentata entro 30 giorni dalla data di inizio attività.
Previste sanzioni nei confronti del datore di lavoro che ha omesso o attestato il falso sulla denuncia aziendale. Nel caso vi siano modificazioni dei dati dichiarati, la denuncia di variazione va presentata non oltre i 30 giorni dalle avvenute modifiche.
Recentemente, l’INPS, con il messaggio n. 3879 del 18 ottobre 2018, ha comunicato di aver implementato la procedura di trasmissione telematica della denuncia aziendale obbligatoria per i datori di lavoro che occupano operai a tempo determinato ed indeterminato nel settore agricolo.
L’implementazione si è resa necessaria per facilitare l’attività di verifica amministrativa e per semplificare gli adempimenti delle aziende.

2) Fascicolo aziendale. L'elemento che all'interno del SIAN è preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni strutturali e durevoli relativo a ciascuna azienda agricola è il fascicolo aziendale.
Nell'ottica di fornire una struttura organica e coerente delle informazioni proprie di una azienda agricola, il legislatore, con il DPR 503/1999 e con il Decreto legislativo 99/2004, ha infatti individuato il modello tecnico-organizzativo di riferimento costituito dal fascicolo aziendale.
Il fascicolo aziendale rappresenta, pertanto, un contenitore unico, omogeneo, aggregato e certificato di tutte le informazioni che caratterizzano l'azienda agricola.

3) Le novità introdotte. L’articolo 3, comma 1-undecies, introduce la possibilità per l’INPS di acquisire d’ufficio determinati dati della denuncia aziendale dei datori di lavoro agricolo dal fascicolo aziendale istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende agricole. Nel dettaglio, il nuovo comma 1-undcies dispone che i dati che possono essere acquisiti d’ufficio dall’INPS - tra quelli previsti per la denuncia aziendale che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 375/1993, i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole - sono quelli che concernono:
- l’ubicazione, la denominazione e l’estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;
- l’indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;
- il numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento.
I suddetti dati vengono acquisiti dal fascicolo aziendale (di cui all’art. 9 del D.P.R. 503/1999), istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole e gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), riepilogativo dei dati aziendali e finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni richieste (ex art. 3 del richiamato D.P.R. 503/1999). Inoltre, i medesimi dati vengono indicati dalle imprese agricole nel caso in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.


7.1.7. Nuove disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari

L'articolo 3-bis apporta talune modifiche all’articolo 4 della legge n. 4 del 3 febbraio 2011 (recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”), abrogandone i commi 1 e 2, 4 e 4-bis, sostituendo i commi 3 e 10, e modificando, con una disposizione di risulta, i commi 6 e 12.

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7.1.8. Semplificazioni per le SRLS - Scioglimento e messa in liquidazione anche con atto privo delle formalità dell’atto pubblico

L’articolo 3-quater detta varie misure di semplificazione, che intervengono in materia di:
- pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi,
- pubblicazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato,
- società a responsabilità limitata semplificata (SRLS),
- disciplina dell’iperammortamento.
In particolare, il comma 3 detta disposizioni concernenti le società a responsabilità limitata semplificata (SRLS), di cui all’art. 2463-bis C.c. al fine di garantire una più uniforme applicazione della normativa concernente le stesse e, più in generale, di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi per le imprese.

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7.1.9. Misure correttive al Codice degli appalti - Dettate norme in materia di semplificazione e di accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria

L'articolo 5, recante norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria, interviene sull'articolo 80 del codice dei contratti pubblici in materia di motivi di esclusione.

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7.1.10. Soppressione del SISTRI - Nasce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

L’articolo 6 conferma la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019 e - fino alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente - dispone l’applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD).

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7.1.11. Le prospettive del sistema dei servizi di pagamento e la riforma della PEC

1) L'articolo 8 dispone il trasferimento, dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei compiti relativi alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento.
Tale piattaforma è dedicata all'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche che devono essere obbligatoriamente accettati dalle pubbliche amministrazioni, dai gestori di servizi pubblici e dalle società a controllo pubblico.

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7.1.12. Misure di semplificazione in materia di procedure e di rilascio di autorizzazioni per l’installazione di reti di comunicazione elettronica - Semplificazioni per l’autorizzazione archeologica

L’articolo 8-bis (rubricato “Misure di semplificazione per l’innovazione”) prevede semplificazioni in materia di procedure e rilascio di autorizzazioni per l’installazione di reti di comunicazione elettronica, apportando in tal senso modifiche al D.Lgs. n. 33 del 15 febbraio 2016, che in attuazione della direttiva 2014/61/UE, ha previsto misure per ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga ed al Codice delle comunicazioni elettroniche.
In particolare, si prevedono, tra l'altro:
- semplificazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica;
- semplificazioni per l'autorizzazione archeologica (comma 2-bis);
- l'esenzione per le minitrincee dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (comma 2.ter);
- lo snellimento delle procedure per la realizzazione, nei condomini, degli interventi per la banda ultralarga.
1) Il comma 2 apporta le seguenti modifiche all'articolo 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, in materia di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, prevedendo che:
- nel caso di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica che presuppongono la realizzazione di opere civili o di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, venga presentata una istanza unica;
- rilascio dell'autorizzazione comporti l'autorizzazione non solo alla effettuazione degli scavi ma anche delle eventuali opere civili;
- per gli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, l'autorizzazione relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, sia rilasciata entro il termine di novanta giorni (anziché 120 giorni) dalla ricezione della richiesta da parte della Soprintendenza, a condizione che detta richiesta sia corredata da idonea e completa documentazione tecnica.

2) Il comma 3 modifica l'allegato B del D.P.R. n. 31/2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), che elenca gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato.
Nello specifico nel nuovo punto B10 dell’allegato B, sostituito dal comma 3 in commento, si sottrae al procedimento autorizzatorio semplificato l'installazione di cabine per impianti tecnologici a rete all'interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non comporti un impatto paesaggistico ulteriore al sito nel suo complesso.

3) Il comma 4 introduce un nuovo comma 3-bis all'articolo 26 del codice della strada, che prevede, nel caso di interventi finalizzati alla installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il rilascio del nulla osta nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Comune.

4) Il comma 5 modifica l'articolo 94, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia), introducendo un termine di 40 giorni (anziché 60) per il rilascio dell'autorizzazione per interventi finalizzati alla installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga.
Sull’argomento si segnala una pubblicazione dell’ANCI dal titolo “L’infrastrutturazione digitale del territorio in Banda Ultra Larga: procedure, obblighi e strumenti per i Comuni”.
La pubblicazione è stata emanata al fine di aiutare i Comuni nella gestione degli interventi di realizzazione di infrastrutture digitali in banda larga e ultra larga nel territorio, messi in campo dagli operatori di telecomunicazioni sia nell’ambito dei propri piani di investimento privati sia all’interno della più ampia Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga.

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7.1.13. Definite le tecnologie basate sui registri distribuiti (Blockchain) e gli “smart contract” - Italia si pone tra i paesi apripista di questa nuova tecnologia in Europa

L'articolo 8-ter prevede la definizione normativa sia delle tecnologie basate su registri distribuiti (Blockchain) che degli "Smart contract".
L’Italia è stata tra i primi Paesi al mondo a disciplinare la firma digitale, uno dei primi Paesi europei a notificare il sistema nazionale per l’identità digitale ed oggi, con l’emanazione di questa nuova norma che riconosce la piena validità della blockchain e degli smart contract, si conferma apripista di questa nuova tecnologia in Europa.

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7.1.14. Modifica alla disciplina del trasporto di persone mediante servizio di noleggio con conducente (NCC)

L'art. 1, comma 2, della legge n. 12/2019, di conversione del D.L. n. 135/2018, ha disposto l'abrogazione del decreto legge 29 dicembre 2018, n. 143.
Il contenuto del D.L. n. 143/2018 è stato riversato nell’articolo 10-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 12/2019.

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7.1.15. Nuove disposizioni in materia di Enti del Terzo settore

L’articolo 11-sexies, introdotto al Senato, detta disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore.
1) I commi 1 e 2 dell’articolo in esame prevedono talune eccezioni ed esclusioni applicabili alle associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (cd. "ex IPAB") e pertanto detti enti sono da considerarsi inclusi nell’ambito del Terzo Settore.
Il comma 1 modifica l'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 che ha revisionato la disciplina in materia di impresa sociale, con particolare riferimento alle attività di coordinamento, direzione e controllo.
Tale norma stabilisce che le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.
Con le modifiche in esame viene prevista un’eccezione a tali limitazioni, e dunque il divieto non vale per le associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (cd. "ex IPAB"), “in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi norma di controllo da parte di quest’ultima”.

2) Con ulteriore intervento, con il comma 2, viene modificato anche l'articolo 4, comma 2, del D-Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore), il quale prevede l'elenco degli enti che non ricadono nell'ambito di applicazione del Codice. In particolare, non sono enti del terzo settore le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile (disciplinati dall'articolo 32, comma 4 del Codice). Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.
La modifica introdotta dal comma 2 dell’articolo 11-sexies esclude, altresì, dall'ambito di applicazione dell'articolo 4, comma 2, del Codice del Terzo settore “le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza”, che risultano in tal modo incluse fra gli enti del Terzo settore.


LA SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA ITALIA
D.L. N. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. N. 120/2020

1. GIUGNO 2020 – Bozza del decreto

Nulla di ufficiale, ma circola, sui principali canali di informazione, una bozza del Decreto Semplificazioni, che dovrebbe essere discussa, nei prossimi giorni, in una riunione del Consiglio dei Ministri.
Si tratta di un provvedimento tanto atteso, tanto che il Presidente del Consiglio ha più volte annunciato l’urgente necessità di riformare il sistema Paese attraverso lo snellimento della burocrazia, del diritto societario, della pubblica amministrazione in generale.
Come promesso nella cornice degli Stati Generali, il decreto Semplificazione dovrà essere motore di modernità ed efficienza.


1.1. La struttura del decreto

Il decreto, composto da 4 Titoli, che sono le 4 macro aree di intervento, e da 48 articoli, si presenta con la seguente struttura:

TITOLO I Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia
Capo I - Semplificazioni in materia di contratti pubblici
Art. 1 Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia
Art. 2 Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia e di rilevanza nazionale
Art. 3 Protocolli di legalità
Art. 4 Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali
Art. 5 Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica
Art. 6 Collegio consultivo tecnico
Art. 7 Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
Art. 8 Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
Art. 9 Commissari straordinari per interventi infrastrutturali

Capo II – Semplificazioni in materia edilizia
Art. 10 Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia

TITOLO II Semplificazioni procedimentali e responsabilità
Capo I - Semplificazioni procedimentali
Art. 11 Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
Art. 12 Accelerazione del procedimento in Conferenza di servizi per un tempo determinato
Art. 13 Disposizione in materia di oneri regolatori
Art. 14 Agenda per la semplificazione e Modulistica standardizzata

Capo II - Responsabilità
Art. 15 Responsabilità erariale
Art. 16 Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare la realizzazione delle spese di investimento
Art. 17 Modifiche alla disciplina dell’abuso d’ufficio

TITOLO III Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale
CAPO I - Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione
Art. 18 Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali
Art. 19 Semplificazione per la conservazione dei documenti informatici e gestione dell’identità digitale
Art. 20 Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione
Art. 21 Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata
Art. 22 Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale
Art.23 Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4

Capo II Sviluppo dei sistemi informatici e dei servizi digitali della p.a.
Art. 24 Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
Art. 25 Codice di condotta tecnologica

Capo III - Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali
Art. 26 Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi
Art. 27 Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati

CAPO IV - Misure per l’innovazione
Art. 28 Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione
Art. 29 Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti

TITOLO IV - Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy
Capo I – Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici
Art. 30 Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche e banda larga
Art. 31 Semplificazioni della misura Nuova Sabatini
Art. 32 Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e per lo scioglimento degli enti cooperativi nonché in materia di recesso dalle società di persone
Art. 33 Semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche
Art. 34 Semplificazioni dell’attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica
Art. 35 Semplificazione per l’erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonché di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con modificazione, della legge 15 luglio 2011, n. 111.
Art. 36 Aumenti di capitale

Capo II – Semplificazioni in materia ambientale
Art. 37 Semplificazione e accelerazione della procedura di VIA
Art. 38 Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di dighe esistenti.
Art. 39 Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica
Art. 40 Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale
Art. 41 Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico
Art. 42 Semplificazione in materia di zone economiche ambientali

Capo III – Semplificazioni in materia di green economy
Art. 43 Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi
Art. 44 Misure di semplificazione per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici
Art. 45 Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall’Italia ad altri paesi
Art. 46 Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni
Art. 47 Piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano
Art. 48 Semplificazioni per il rilascio delle garanzie a favore di progetti del green new deal

- Si riporta il testo della bozza del decreto:
. DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Bozza del 29 giugno 2020.


1.2. Le linee guida del decreto

La bozza che circola offre già indicazioni importanti di cosa il Governo intende per snellire procedure e pratiche statali al fine di rilanciare il Paese. Nello specifico, la bozza prevede 4 titoli che rappresentano le quattro grandi macro-aree di intervento per rivoluzionare diversi settori dello Stato:
• semplificazioni in materia contratti pubblici ed edilizia;
• semplificazioni procedimentali e responsabilità;
• misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale;
• semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente, green economony
.

Ogni titolo è ulteriormente suddiviso, considerando la vastità degli interventi e l’ampio raggio di azione riformatrice pensata dal Governo. In tutto, nella bozza, si leggono 48 articoli. Da questi si possono evincere temi cruciali, quali:
- contratti pubblici e gare di appalto;
- autorizzazioni per autorizzare costruzioni e demolizioni edilizie;
- abuso di ufficio e responsabilità per danno erariale da parte di pubblici funzionari;
- semplificazione del procedimento amministrativo;
- velocizzazione banda larga;
- snellimento attività delle imprese, con riferimento a controlli antimafia;
- riforma della procedura di VIA per i vincoli ambientali
.

In generale, il Governo vorrebbe prediligere la corsia più veloce per affidare gare di appalto, puntando più che sulle figure dei commissari, sul modello Ponte di Genova, sulle amministrazioni già competenti e su procedure eccezionali, allargandone l’impiego.
Parole chiave del decreto, inoltre, dovrebbero essere digitalizzazione e green economy.
Si punta, infatti, allo smart working, agli strumenti digitali nel rapporto tra imprese, istituzioni e pubblica amministrazione, all’identità digitale sempre più diffusa, all’uso di app per operazioni specifiche.
Semplificare gli investimenti nell’energia rinnovabile, inoltre, è un altro tema cardine del decreto.


2. 1° LUGLIO 2020 – Documento della Conferenza delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI del 25 giugno 2020

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI hanno approvato un documento di proposte di semplificazione (documento del 25 giugno 2020, Prot. 20/118/CUFS/C1-C4-C5).
Si tratta di un contributo propositivo (in vista della discussione definitiva in Parlamento del Decreto Semplificazioni), di un docuemnto che si aggiunge ad un più copropiso pacchetto di proposte che la Conferenza delle Regioni aveva già inviato al Governo il 18 giugno.

. Se vuoi consultare le proposte avanzate il 18 giugno 2020, clicca QUI.

. Se vuoi consultare le proposte avanzate il 25 giugno 2020, clicca QUI.


3. 7 LUGLIO 2020 – Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto-legge

Il Consiglio dei Ministri n. 54 del 7 luglio 2020, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.
Il testo – si legge nel comunicato stampa - costituisce un intervento organico volto:
- alla semplificazione dei procedimenti amministrativi,
- all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici,
- alla digitalizzazione della pubblica amministrazione,
- al sostegno all’economia verde e all’attività di impresa.

Il decreto interviene, in particolare, in quattro ambiti principali:
semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
semplificazioni procedimentali e responsabilità;
misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale;
semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

. Se vuoi consultare il testo integrale del comunicato stampa del Governo, clicca QUI.

- Si riporta il testo della bozza del decreto e della relazione illustrativa:
. DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Bozza del 6 luglio 2020.

. DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Relazione illustrativa.


4. 16 LUGLIO 2020 – Il decreto semplificazioni sulla Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 – Supplemento Ordinario n. 24, il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.
Il decreto-legge si compone di 65 articoli e due Allegati.
Il testo del decreto-legge viene riportato nei rifferimenti normativi.


4.1. LA STRUTTURA DEL DECRETO-LEGGE

Il decreto, composto da 4 Titoli, che sono le 4 macro aree di intervento, e da 65 articoli, si presenta con la seguente struttura:

TITOLO I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA
Capo I SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (artt. 1 – 9) Capo II – SEMPLIFICAZIONE E ALTRE MISURE IN MATERIA EDILIZIA E PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI (artt. 10 – 11)

TITOLO II - SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITÀ
Capo I - SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI (artt. 12 – 16)
Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E STATO DI EMERGENZA (artt. 17 – 18)
Capo III - SEMPLIFICAZIONI CONCERNENTI L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (artt. 19 – 20)
Capo IV - RESPONSABILITA’ (artt. 21 – 23)

TITOLO III - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Capo I - CITTADINANZA DIGITALE E ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 – 30)
Capo II - NORME GENERALI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E L’UTILIZZO DEL DIGITALE NELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (artt. 31 – 32)
Capo III - STRATEGIA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO PER FINI ISTITUZIONALI (artt. 33 – 35)
Capo IV - MISURE PER L’INNOVAZIONE (artt. 36 – 37)

TITOLO IV - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN ECONOMY
Capo I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA E INVESTIMENTI PUBBLICI (artt. 38 – 49)
Capo II - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE (artt. 50 - 55)
Capo III - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI GREEN ECONOMY (artt. 56 – 65).


4.2. I CONTENUTI DEL DECRETO-LEGGE

Tra le tantissime novità introdotte dal decreto-legge, abbiamo scelto di approfondire alcuni argomenti che illustriamo nei punti che seguono.

4.2.1. - Aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia - Dettata una norma transitoria

L’articolo 1, rubricato “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” è dedicato alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia.
Si tratta di una norma transitoria, con efficacia limitata alle procedure avviate fino al 31 luglio 2021, che prevede solo due modalità di affidamento dei contratti pubblici.
Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie comunitarie, pari a 5 milioni di euro, secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro;
b) procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una differenziazione territoriale degli invitati, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno 10 operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno 15 operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro.
La stazione appaltante non può chiedere le garanzie provvisorie (art. 93 D.Lgs. 50/2016), salvo che in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente (comma 4).

Ricordiamo che la disciplina vigente (art. 36 - più volte modificato negli ultimi anni, dapprima dalla legge di bilancio 2019 e, quindi, dallo sblocca cantieri) prevede 5 procedure differenziate in base alle soglie e alla tipologia di contratto da stipulare (lavori, servizi o forniture).
In particolare:
a) fino a 40.000 mila euro, affidamento diretto;
b) tra 40.000 mila euro e 150.000 euro per lavori o fino alle soglie comunitarie per servizi e forniture, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori;
c) per lavori tra 150.000 e 350.000 mediante la procedura negoziata dell’articolo 63, previa consultazione di almeno 10 operatori economici;
c-bis) per lavori tra 350.000 e 1 milione di euro mediante la procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori;
d) per lavori tra 1 milione di euro e le soglie comunitarie mediante procedura aperta (art. 60).

4.2.2.- Aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia e di rilevanza nazionale

L’articolo 2, rubricato “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia”, dispone che fino al 31 luglio 2021, le procedure di affidamento applicabili ai contratti superiori alle soglie comunitarie ovvero a contratti relativi a opere di rilevanza nazionale, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021 e salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 6 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto di tale termine, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto (comma 1).

Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) (comma 2).

Per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati (comma 3).

Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.(comma 5).

Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione «Amministrazione tra-sparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Nella medesima sezione sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all’articolo 162 del D.Lgs. n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione (comma 6).

4.2.3. - Verifiche antimafia e protocolli di legalità

L’articolo 3, rubricato “Verifiche antimafia e protocolli di legalità” prevede la generalizzazione del sistema del rilascio della documentazione antimafia in via d’urgenza.
Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno a oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all’art. 96 D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) - al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico produttivo conseguenti all’emergenza sanitaria globale del Covid-19 - fino al 31 luglio 2021, ricorre sempre il caso d’urgenza e si procede ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 (comma 1).

Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria,
immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) ed alle risultanze delle altre banche dati disponibili, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b), c) di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
La informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni (commi 2 e 3).
Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive, sono revocati i benefici economici, le erogazioni, i contributi, le sovvenzioni, i finanziamenti, i prestiti, le agevolazioni e i pagamenti e i soggetti coinvolti recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite (comma 4). Con decreto del Ministro dell’interno possono, inoltre, essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti (comma 5).

Con il comma 7, al D.Lgs. n. 159/2011 viene inoltre aggiunto un nuovo articolo: l’articolo 83-bis, rubricato “Protocolli di legalità”,
Il Ministero dell’interno, oltreché con i soggetti “istituzionali”, può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche con imprese di rilevanza strategica per l’economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali. Tali protocolli possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l’attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi.
I protocolli possono prevedere l’applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi. Le stazioni appaltanti devono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei proto-colli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

4.2.4. - Semplificazioni e altre misure in materia edilizia

Al fine di “semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana”, l’articolo 10, rubricato “Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia” - apportando modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico sull’edilizia) - prevede misure di semplificazione, velocizzazione e agevolazione degli interventi in materia edilizia, tra cui le più significative sono: 1) rimozione del vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma, stabilendo che, per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, la ricostruzione sia comunque consentita con la sola osservanza delle distanze legittimamente preesistenti;
2) ammissibilità di modifiche dei prospetti come opere di manutenzione straordinaria se indispensabili a garantire l’agibilità o l’accessibilità delle unità immobiliari (mentre sarebbero da qualificare come una ristrutturazione edilizia nei restanti casi);
3) chiarimento dei requisiti e delle specificità degli interventi di ristrutturazione ricostruttiva;
4) previsione della conferenza di servizi semplificata per acquisire gli atti di assenso di altre amministrazioni richiesti per la realizzazione dell’intervento, allo scopo di standardizzare e accelerare i termini di svolgimento delle procedure edilizie;
5) possibilità di fare ricorso alla richiesta di permesso di costruire in deroga anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico; 6) classificazione della realizzazione di strutture leggere destinate a essere rimosse alla fine del loro utilizzo stagionale quale attività edilizia libera;
7) possibilità di una proroga della validità dei titoli edilizi, prevedendo che prima che siano decorsi i termini per l’inizio o per la fine dei lavori (rispettivamente di un anno e di 3 anni dal rilascio del titolo), il privato possa prorogarli con una mera comunicazione allo Sportello unico comunale, nonché la possibilità di una proroga ulteriore, discrezionale, ove ricorrano giustificate ragioni;
8) aumento della riduzione del contributo di costruzione per gli interventi di rigenerazione urbana;
9) rilascio d’ufficio dell’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE).

Con l’aggiunta dell’art. 34-bis, rubricato “Tolleranze costruttive”, al D.P.R. n. 380/2001, si stabilisce che il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
Fuori dai casi elencati sopra, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, “a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile”.
Le tolleranze esecutive in questione, realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, devono essere dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

4.2.5. - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

La legge 7 agosto 1990, n. 241 è stata oggetto di numerosi interventi di modifica nel corso degli ultimi anni che hanno riguardato i più significativi istituti.
Questo nuovo intervento dettato dall’articolo 12 si propone di apportare limitate modifiche volte a rendere effettivi alcuni istituti e alcune finalità già insite nella legge, tenendo conto delle criticità emerse in fase applicativa, nonché a ridurre i tempi dei procedimenti.
In primo luogo, per quanto concerne i termini di conclusione dei procedimenti, l’esigenza è quella di rendere effettivo il provvedimento ovvero l’atto di assenso comunque denominato, acquisito “per silentium” sia nell’ambito della conferenza di servizi sia ai sensi degli articoli 17- bis e 20 della legge 241 del 1990.
Tale previsione – si legge nella relazione - mira a risolvere il problema degli “atti tardivi” e a garantire la piena efficacia della regola del silenzio assenso, al fine di evitare che l’attesa illimitata di un atto di dissenso espresso, pur se sopravvenuto oltre i termini prefissati, vanifichi ogni funzione acceleratoria. Viene pertanto chiarito che nei casi già previsti dalla legge 241, la scadenza dei termini fa venire meno il potere postumo di dissentire, fatto salvo il potere di annullamento d’ufficio ai sensi dell’articolo 21-nonies, qualora nei ricorrano i presupposti e le condizioni: con conseguente espressa declaratoria di inefficacia dell’atto di dissenso che sia adottato dopo la già avvenuta formazione del silenzio assenso.

1) All’articolo 2, rubricato “Conclusione dei procedimenti”, vengono aggiunti due nuovi commi: il 4-bis e l’ 8-bis. I tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, sono tra i problemi che affliggono maggiormente cittadini e imprese. Non solo i tempi sono eccessivamente lunghi, ma per gli utenti è anche difficile conoscere sia i termini entro cui – in base alle previsioni normative – dovrebbero ottenere una risposta dalla PA, sia la durata effettiva di tali procedimenti.
Con l’aggiunta del comma 4-bis si dispone che le pubbliche amministrazioni misurino la durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese e che pubblichino e comparino i termini dei procedimenti normativamente previsti e i tempi effettivi di conclusione degli stessi.
Con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata, dovranno essere definiti i criteri per la misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti in modo da garantire la necessaria omogeneità.
Con l’aggiunta del comma 8-bis si dispone che i provvedimenti, le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati, adottati dopo la scadenza dei termini previsti da alcuni precisi articoli, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi adottati dopo la scadenza dei termini di cui all’articolo 19, commi 3 e - 6-bis, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.

I termini alla cui scadenza è necessario far riferimento per l’adozione dei provvedimenti sono quelli di cui agli articoli: - 14-bis, comma 2, lettera c), nel quale si prevede “il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni”;

- 14-ter, comma 2, nel quale si prevede che “I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento”;

- 17-bis, commi 1 e 3; nel quale si prevede che “1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini”.
Tali disposizioni – come disposto dal successivo comma 3 - si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche.

- 20, comma 1, nel quale si dispone che, fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di 30 giorni (salvo diverso termine previsto da apposite disposizione di legge), il provvedimento di diniego, ovvero non procede nei termini previsti. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.
Ricordiamo che il comma 3 dell’articolo 2 ha previsto l’emanazione di appositi decreti che individuino “i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali”. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

- 19, commi 3 e - 6-bis, nei quali si prevede che l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. Nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in materia edilizia – come stabilito dal comma 6-bis dello stesso articolo 19 - il termine di sessanta giorni previsto al comma 3 è ridotto a trenta giorni.

Dunque, gli atti di assenso comunque denominati, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, adottati dopo la scadenza dei termini previsti dagli articoli illustrati sopra, sono inefficaci, fermo restando, tuttavia, quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.
In tale articolo - rubricato “Annullamento d’ufficio” - si stabilisce che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato con il silenzio-assenso, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2) Con la modifica degli articoli 3-bis, 5 e 8, della L. n. 241/1990, vengono introdotte misure di semplificazione per favorire la partecipazione di cittadini e imprese al procedimento amministrativo telematico. In particolare, si afferma il principio generale che le pubbliche amministrazioni, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, agiscono mediante strumenti informatici e telematici sia nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni, che nei rapporti con i privati.
Al fine di contribuire alla effettività della previsione - con la modifica delle lett. c) e d), del comma 2 dell’art. 8 - si introducono delle semplificazioni per consentire la visione degli atti in forma digitale, nonché l’esercizio in modalità digitale degli altri diritti di accesso e partecipazione previsti dalla stessa legge n. 241 del 1990.

3) Un altro intervento riguarda l’articolo. 10-bis della legge 241 sulla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del privato (art. 11, comma 1, lett. e)). Nella nuova formulazione dell’articolo si stabilisce che nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.
Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza del-le osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato. Connessa alla modifica dell’articolo 10-bis è la modifica al comma 2 dell’articolo 21-octies (Annullabilità del provvedimento). Con l’aggiunta finale del seguente periodo “La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10 -bis” si specifica che è sempre annullabile il provvedimento adottato in violazione della normativa sul preavviso di diniego (art. 11, comma 1, lett. i)).

4) Anche all’articolo 16 viene disposta una modifica volta ad accelerare l’adozione dei provvedimenti, prevedendo che l’amministrazione proceda indipendentemente dall’espressione del parere se questo non venga reso nei termini (art. 11, comma 1, lett. f)).

5) Altro articolo che viene modificato è l’articolo 18 della L. n. 241/1990, rubricato “Autocertificazione”, al quale viene aggiunto il comma 3-bis, dove si stabilisce che “Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l’acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”.
Ricordiamo che nei precedenti commi (1, 2 e 3) si stabilisce che le amministrazioni sono tenute ad adottare misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. n. 445/2000. Al comma 2 si stabilisce che i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, devono essere acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
Dovranno altresì essere accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

6) Al comma 2 dell’articolo 11, si dispone che entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali dovranno provvedere a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell’articolo 2, relativo alla “Conclusione dei procedimenti”, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4.2.6. - Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi

L’articolo 13, rubricato “Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi” definisce una procedura di conferenza di servizi straordinaria, per un tempo determinato (fino al 31 dicembre 2021), al fine di introdurre semplificazioni procedimentali per talune opere la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale del COVID-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza.
In particolare, la disposizione consente alle amministrazioni di procedere esclusivamente mediante conferenza di servizi semplificata, in modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990, prevedendo, altresì, che la conferenza operi secondo una tempistica più breve rispetto a quanto attualmente prescritto per il rilascio delle determinazioni di competenza da parte delle amministrazioni partecipanti.

Tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni (attualmente il termine è di novanta giorni).
Inoltre, laddove al termine della conferenza semplificata l’amministrazione procedente ritenga necessario effettuare un’analisi contestuale degli interessi coinvolti, svolge entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, una riunione da tenersi esclusivamente in modalità telematica, nella quale prende atto delle posizioni delle amministrazioni e procede, senza ritardo, alla stesura della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Si considera in ogni caso acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
Nei casi ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

4.2.7. - Agenda per la semplificazione e modulistica standardizzata

L’articolo 15, rubricato “Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata” - con delle modifiche apportate all’articolo 24 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014 - prevede l’adozione di una Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023 e la ricognizione delle procedure al fine di individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, e le attività che potranno essere soggette a mero obbligo di comunicazione; ciò al fine di poter dare inizio a un percorso condiviso, finalizzato alla successiva adozione di provvedimenti volti alla eliminazione delle autorizzazioni, degli adempimenti e di misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica, ritenuti non indispensabili, ovvero a semplificare i relativi procedimenti, in modo da ridurre il numero delle fasi e delle amministrazioni intervenienti, estendendo l’ ambito delle attività liberamente esercitabili.
Tale misura di semplificazione è volta ad assicurare l’omogeneità sul territorio nazionale della documentazione e delle informazioni richieste dalla pubblica amministrazione ai privati per la presentazione di istanze, dichiarazioni, segnalazioni, garantendo anche la conoscibilità degli adempimenti e degli oneri amministrativi a loro carico. In particolare, con l’aggiunta del nuovo comma 1-bis, al citato articolo 24, si dispone che, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentite le associazioni imprenditoriali, completano la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare:
a) le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione;
b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell’Unione europea e quelli posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;
c) i procedimenti da semplificare;
d) le discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;
e) i procedimenti per i quali l’autorità competente può adottare un’autorizzazione generale;
f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa dell’Unione europea.
Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente del Consiglio di ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, all’Unione delle province italiane e all’Associazione nazionale dei comuni italiani.”.

Viene, dunque, prevista una ricognizione delle procedure al fine di tipizzare e individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19 bis e 20 della legge n. 241 del 1990, nonché quelle soggette a mero obbligo di comunicazione; ciò al fine di poter dare inizio ad un percorso condiviso, finalizzato alla successiva adozione di provvedimenti volti alla eliminazione delle autorizzazioni, degli adempimenti e di misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica, ritenuti non indispensabili, ovvero a semplificare i relativi procedimenti, in modo da ridurre il numero delle fasi e delle amministrazioni intervenienti, estendendo l’ ambito delle attività liberamente esercitabili.
La disposizione prevede, inoltre, l’adozione di una modulistica standardizzata per cittadini e imprese, adottata d’intesa con le Regioni e gli enti locali, generalizzando una positiva esperienza già realizzata per le attività edilizie, artigianali e commerciali .
Tale misura di semplificazione è volta ad assicurare l’omogeneità sul territorio nazionale della documentazione e delle informazioni richieste dalla pubblica amministrazione ai privati per la presentazione di istanze, dichiarazioni, segnalazioni, garantendo anche la conoscibilità degli adempimenti e degli oneri amministrativi a loro carico.

4.2.8. - Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali - “Pensare in digitale” - Previsto il Codice di condotta tecnologica

Il Titolo III del provvedimento in commento è dedicato alle “Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale”.
Il Capo I viene, in particolare dedicato alla cittadinanza digitale e all’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.
La possibilità per i cittadini di fruire dei servizi attraverso la propria identità digitale è ampliata a quelli erogati dai concessionari di pubblici servizi e dalle società a controllo pubblico.
La Pubblica Amministrazione dovrà “pensare in digitale”. Le nuove norme intendono dare una spinta forte, attraverso regole chiare e scadenze da rispettare, alla trasformazione digitale del Paese.
Per la Pubblica Amministrazione il processo di digitalizzazione deve portare a semplificazioni delle procedure, miglioramento dell’efficienza e abbattimento di numerosi costi.
I servizi delle pubbliche amministrazioni dovranno diventare fruibili anche attraverso i dispositivi mobili (smartphone, tablet), attraverso il punto di accesso o applicazione AppIO.

Al fine di semplificare e favorire l’accesso ai servizi in rete della Pubblica Amministrazione da parte di cittadini e imprese e l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali, l’articolo 24, rubricato “Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali”, apporta modifiche significative al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD).

1) Con la modifica del comma 1-bis, dell’art. 3-bis (rubricato “Identità digitale e Domicilio digitale”) si stabilisce che nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si dovrà procedere alla cancellazione d’ufficio dall’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese secondo le modalità fissate nelle Linee guida.
Con le stesse Linee guida dovranno essere definite le modalità di gestione e di aggiornamento dell’elenco dei domicili digitali anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio.
Dovranno altresì essere determinate “le modalità con le quali ai predetti soggetti può essere reso disponibile un domicilio digitale ovvero altre modalità con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.” (art. 24, comma 1, lett. a)).

2) Con la modifica dell’art. 6-bis del CAD (rubricato: “Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti”), si stabilisce che nell’Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti dovranno essere inseriti anche i professionisti che sono iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato, diversi da quelli iscritti presso il Registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (art. 24, comma 1, lett. b)).

3) Per contrastare il fenomeno dell’invio di comunicazioni indesiderate, diverse da quelle aventi valore legale ovvero estranee alla finalità di erogazione di servizi pubblici, con una modifica al comma 3 dell’art. 6-quinquies del CAD si precisa che il divieto dell’uso del domicilio digitale senza il preventivo consenso del destinatario si riferisce a qualunque mittente.
Pertanto, il divieto attiene all’invio, senza il consenso dei destinatari, di comunicazioni commerciali di carattere promozionale e di materiale pubblicitario estraneo alle finalità istituzionali del mittente (art. 24, comma 1, lett. d)).

4) Con delle modifiche apportate agli articoli 64 (rubricato “Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”) e 65 (rubricato “Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica”) del CAD, si stabilisce che – a decorrere dal 28 febbraio 2021 - l’accesso a tutti i servizi in rete delle Pubbliche Amministrazioni dovrà avvenire:
- attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o
- tramite la carta di identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS).
Con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dovrà essere stabilita la data a decorrere dalla quale tutte le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico dovranno utilizzare esclusivamente le identità digitali per consentire l’accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi on-line.

Entro la stessa data, tutte le Pubbliche Amministrazioni dovranno avviare il processo per consentire che i servizi digitali siano fruibili dal telefono attraverso l’applicazione “IO”, il canale unico di accesso a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione.
I cittadini non dovranno più ricercare i servizi in digitale nei vari siti delle amministrazioni, ma li troveranno tutti a disposizione all’interno di un’unica app.
La violazione delle disposizioni di cui sopra, accertata da AgID, comporta la responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e impone la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti.

5) Con una modifica al comma 2 dell’articolo 65 del D.Lgs. n. 217/2017 viene prorogato dal 30 giugno 2020 al 28 febbraio 2021 il termine a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma pagoPA (art. 24, comma 2).

6) Con una modifica all’articolo 36, comma 7, del D.P.R. n. 445/2000 si stabilisce che la carta di identità potrà essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell’interno 8 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza (art. 24, comma 3).

7) Ai fini dell’attuazione dell’articolo 64, comma 3 -bis , secondo periodo, del D.Lgs. n. 82/2005, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), a decorrere dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021 (art. 24, comma 4).

8) Con l’articolo 32 viene previsto l’inserimento nel CAD del nuovo articolo 13-bis, rubricato “Codice di condotta tecnologica ed esperti”.
Al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, le Pubbliche Amministrazioni, nell’ambito delle risorse disponibili, dovranno progettare, realizzare e sviluppare i propri sistemi informatici e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell’agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica che dovrà essere adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sentita l’AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica.
Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.

9) Con l’articolo 36 vengono dettate “Misure di semplificazione amministrativa per l’innovazione”. Al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, nonché lo sviluppo, la diffusione e l’impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico, le imprese, le Università, gli enti di ricerca e le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, che intendono sperimentare iniziative attinenti all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, possono presentare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale i relativi progetti e al Ministero dello sviluppo economico, con contestuale domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato, diverse da quelle di cui al comma 3, che impediscono a sperimentazione.
Nella domanda è indicato il titolare della richiesta e il responsabile della sperimentazione, sono specificate le caratteristiche, i profili di innovazione, la durata, le finalità del progetto e della sperimentazione, nonché i risultati e i benefici attesi, le modalità con le quali il richiedente intende svolgere il monitoraggio delle attività e valutarne gli impatti, nonché gli eventuali rischi connessi all’iniziativa e le prescrizioni che si propongono per la loro mitigazione.

4.2.9. - Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione

L’articolo 1, commi 402 e 403 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha previsto, al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, che la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite una apposita società per azioni interamente partecipata dallo Stato, sviluppasse una piattaforma digitale, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. Per la realizzazione di tale piattaforma è stata autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

L’articolo 26, rubricato “Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione” dispone in merito a tale piattaforma dettando disposizioni sulle sue modalità di funzionamento, prevedendo che le pubbliche amministrazioni, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell’esercizio di attività ad essi affidati, i soggetti incaricati per le medesime attività di riscossione, ai fini della notifica, possono avvalersi della piattaforma notifiche delle pubblica amministrazione.
Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, “le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo” (comma 3).

Il gestore della piattaforma rende disponibili i documenti informatici – dei quali la piattaforma garantisce l’autenticità, l’integrità, l’immodificabilità e la leggibilità, eventualmente anche mediante l’utilizzo di tecnologie basate su registri distribuiti (blockchain) – in un’apposita area riservata ai destinatari che vi potranno accedere, direttamente o tramite delegati, per il reperimento, la consultazione e l’acquisizione degli stessi.

Per quanto concerne le modalità di perfezionamento della notificazione, il gestore della piattaforma, per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile dall’amministrazione, invia al destinatario l’avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica l’esistenza e l’identificativo univoco della notificazione (IUN), nonché le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione (comma 4).

L’avviso di avvenuta ricezione è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un domicilio digitale, generale o speciale, e quindi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (comma 5).
Nel caso in cui la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultino saturi: in tali circostanze, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio.
Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l’indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della piattaforma, l’avviso di mancato recapito del messaggio (comma 6).

Ai destinatari privi di un domicilio digitale, l’avviso di avvenuta ricezione è notificato, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma. I destinatari della notifica, ove abbiano comunicato un recapito telefonico o digitale diverso dal domicilio digitale (email, numero di telefono, app IO, altre app di messaggistica), ricevono un messaggio (c.d. “avviso digitale di cortesia”) dell’avvenuto deposito, reso disponibile altresì tramite l’app IO, punto di accesso ai servizi della pubblica amministrazione (comma 7).

L’autenticazione alla piattaforma ai fini dell’accesso (anche tramite l’app IO) avviene tramite le piattaforme abilitanti già sviluppate: il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) e la Carta d’identità elettronica (CIE) (comma 8).

La notificazione si perfeziona:
a) per l’amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;
b) per il destinatario:
1) il 7° giorno successivo alla data di consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il 15° giorno successivo alla data del deposito dell’avviso di mancato recapito. Se l’avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di 7 giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;
2) il 10° giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione (comma 9).

La messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell’amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell’atto, provvedimento, avviso o comunicazione (comma 10).

Il gestore della piattaforma forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi (comma 11) e la copia informatica dell’avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, dei quali attesta la conformità agli originali (comma 12).

Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma sono poste a carico del destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al fornitore del servizio universale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e al gestore della piattaforma.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dovranno essere disciplinate le modalità di determinazione e anticipazione delle spese e i criteri di riparto (comma 14).

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata dovrà essere definita l’infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento. Dovranno, inoltre, essere stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione.
Dovranno essere stabilite le modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati, nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta la data e l’ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all’atto oggetto di notificazione (comma 15).

La notificazione a mezzo della piattaforma non si applica: a) agli atti del processo civile, penale, per l’applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi; b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal Titolo II, Capi II e IV, del D.P.R. n. 602/1973, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis, del medesimo decreto;
c) agli atti dei procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell’Unione europea, o comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi (comma 17).

4.2.10. - Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)

Il D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale - CAD) recepisce all’art. 50-ter la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), precedentemente introdotta nel Piano Triennale per l’Informatica 2017-2019.
Dal 2017 il Team per le Trasformazione Digitale ha lavorato per sviluppare la piattaforma e definire la governance finale del progetto.
Nel 2018 la piattaforma tecnologica PDND ha raggiunto uno stadio sperimentale pubblicato sul sito dataportal.daf.teamdigitale.it e al momento viene utilizzata su alcuni casi di studio.
Dal 2019, con la norma che ha istituito la società PagoPA Spa (D.L. n. 135 del 14 dicembre del 2018, convertito dalla L. n. 12 del 12 gennaio 2019 - c.d. “Decreto Semplificazioni”) affida alla nuova società lo sviluppo e la diffusione della PDND.
PagoPA S.p.A. è una società partecipata dallo Stato creata allo scopo di diffondere i servizi digitali in Italia. La mission della società è la capillare diffusione del sistema di pagamenti e servizi digitali nel Paese, attraverso la gestione della piattaforma pagoPA per i pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione e attraverso la gestione di progetti innovativi legati ai servizi pubblici come IO, l’app per i servizi pubblici e la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND).
Il Dipartimento per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione svolge una funzione di vigilanza sugli obiettivi strategici della società PagoPA, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri a cui la legge istitutiva della società affida questo compito, insieme alle funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico.

Dal momento che l’interazione tra Pubbliche Amministrazioni avviene essenzialmente attraverso i dati, una PA che sia Interconnessa e Integrata deve necessariamente passare attraverso il superamento dell’attuale approccio in cui i processi tendono a svilupparsi “in verticale” all’interno di unità organizzative omogenee con una scarsa propensione all’interazione con altre unità organizzative della stessa P.A. o peggio ancora con altre PP.AA.

Con lo scopo di “favorire la condivisione e l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l’esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per cittadini e imprese”, l’articolo 34 del decreto-legge in commento, attraverso la sostituzione dell’art. 50-ter del CAD, ha dettato nuove norme in materia di realizzazione e di gestione della PNDN
Il contenuto del nuovo articolo 50-ter del D.gs. n. 82/2005 lo riassumiamo nei punti che seguono.
1. Spetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri promuovere la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese.
2. La PDND è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un’infrastruttura tecnologica che rende possibile l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, mediante l’accreditamento, l’identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite.
3. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l’utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API).
Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità, sono raccolte nel “catalogo API” reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati.
4. Le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblici sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l’interoperabilità:
a) con il sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
b) con la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
c) con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all’articolo 62 e
d) con le banche dati dell’Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia.
6. L’AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API.
7. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.
8. I soggetti di cui al punto 4 sono tenuti a mettere a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la Piattaforma e sulla base dei criteri fissati dalla stessa Presidenza del Consiglio, i dati aggregati e pseudonimizzati necessari a supportare l’adozione di decisioni basate sui dati e sull’evidenza informativa.
La Piattaforma, sfruttando anche tecnologie innovative per la raccolta e l’interpretazione di grandi volumi di dati, elabora e rende disponibili funzioni per l’analisi avanzata dei dati aggregati e pseudonimizzati nel rispetto delle Linee guida adottate da AgID, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata. Con le medesime Linee sono identificate le tipologie dei dati trattati e sono stabiliti i limiti e le modalità di messa a disposizione, interrogazione, fruizione e organizzazione degli stessi.
9. In caso di inadempimento dell’obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e pseudoanonimizzati il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione nomina un commissario ad acta incaricato di provvedere. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi.
10. L’accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti accreditati che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.
11. Resta fermo che i soggetti di cui al punto 4 possono continuare ad utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.

. Se vuoi accedere al sito ufficiale dedicato alla PNDN, clicca QUI.

. Se vuoi accedere al sito ufficiale dedicato a pagoPA, clicca QUI.


4.2.11. - Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti – Adempimenti presso il Registro delle imprese

L’articolo 37, rubricato “Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti”, introduce modifiche atte a favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti fra Amministrazione, imprese e professionisti.
Vedremo come nelle modifiche introdotte non si parla più di iscrizione del “proprio indirizzo di posta elettronica certificata”, ma del “proprio domicilio digitale”.
Le modifiche introdotte riguardano sia le imprese costituite in forma societaria che quelle in forma di impresa individuale e sia i professionisti iscritti in albo od elenchi. Introdotte sanzioni pesanti (raddoppiate o triplicate rispetto al passato) a carico di coloro che non adempiono in merito alla comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro delle imprese.

1) Al fine di garantire il diritto all’uso delle tecnologie e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel CAD, l’articolo 37 apporta, innanzitutto, modifiche ai commi 6, 6-bis, 7 e 7-bis dell’articolo 16 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009, stabilendo quanto segue: a) le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e non più “il proprio indirizzo di posta elettronica certificata”.
b) Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, dovranno comunicare al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale, a meno che non abbiano già provveduto.
c) L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria (comma 6).
d) L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.
e) Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, le imprese costituite in forma societaria, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile, in misura raddoppiata.
L’ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all’erogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente.
I costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza (comma 6-bis).
f) Il Conservatore dell’ufficio del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6 -bis.
Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del registro di cui all’articolo 2189 del Codice civile.” (comma 6-ter).
g) I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n -ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale.
I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro (comma 7).
h) Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza.
In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione del-lo stesso domicilio.
L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6 -bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi (comma 7-bis);

2) Con la sostituzione del comma 2 dell’articolo 5 del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, si stabilisce che l’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all’ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020.
Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all’ipotesi della prima iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.
Il Conservatore dell’ufficio del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all’imprenditore di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle imprese.
Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del registro di cui all’articolo 2189 del Codice civile.
L’ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all’erogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in conformità alle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente.
I costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza. L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

4.2.12. - Semplificazione delle procedure di cancellazione dal Registro delle Imprese e dall’albo degli enti cooperativi

L’articolo 40, rubricato “Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi” detta disposizioni semplificative in merito alle procedure di cancellazione dal Registro delle imprese e dall’Albo delle enti cooperativi.
1) Il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 (recante “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese”), dall’art. 2490, ultimo comma, del Codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore.
Il conservatore verifica, nell’ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale (comma 1).

2) Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
- il permanere dell’iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire;
- l’omessa presentazione all’ufficio del Registro delle Imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata (comma 2).
Il conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel Registro delle imprese (comma 3) e comunica l’avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal Registro delle imprese, i quali hanno 60 giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge (comma 4).
A seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, il conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel Registro delle Imprese. In caso contrario, decorso il termine, il conservatore verificata altresì l’eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal Registro medesimo (comma 5).
Ogni determinazione del conservatore del Registro delle Imprese è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione (comma 6).
Contro la determinazione del conservatore l’interessato può ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Giudice del Registro delle Imprese (comma 7).
Le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del Giudice del registro adottate ai sensi dell’articolo 2189 del Codice civile e le sentenze del Tribunale in caso di ricorso ai sensi del successivo articolo 2192, sono iscritte nel Registro delle imprese con comunicazione unica d’ufficio, al fine della trasmissione immediata all’Agenzia delle entrate, all’lNPS, all’lNAIL, ed agli altri enti collegati (comma 8).

3) Con il comma 9 viene disposta la modifica del comma 16, dell’art. 25, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, nel quale si stabilisce che, entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti previsti ai commi 2 e 5 o dal mancato deposito della dichiarazione di possesso degli stessi, la start-up innovativa o l’incubatore certificato vengono cancellati dalla sezione speciale del Registro delle imprese con provvedimento del Conservatore, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese.
Analogamente, viene disposta la modifica del comma 7, dell’articolo 4, del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015, nel quale si stabilisce che, entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti o dal mancato deposito della dichiarazione di possesso degli stessi, le PMI innovative vengono cancellate dalla sezione speciale del Registro delle imprese con provvedimento del Conservatore, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese. In entrambi i casi è comunque garantito il diritto di ricorso al Giudice del Registro contro il provvedimento adottato, ai sensi dell’articolo 2189, comma 3, del Codice civile (comma 10).

4) È previsto lo scioglimento senza nomina del liquidatore degli enti cooperativi che non depositano i bilanci di esercizio da oltre 5 anni, qualora non risulti l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari.
A tal fine viene modificato l’articolo 223-septiesdecies delle Disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, con l’aggiunta del seguente comma: "Ai fini dello scioglimento e cancellazione ai sensi del comma 1, l’ente di cui all’articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 trasmette all’autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l’elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni. L’autorità di vigilanza verifica l’assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni che devono essere all’uopo stipulate con le competenti autorità detentrici dei registri predetti" (comma 11).
Ricordiamo che allo stato attuale, lo scioglimento viene adottato con provvedimento dell’autorità di vigilanza da iscriversi nel Registro delle Imprese, pubblicato preventivamente sulla Gazzetta Ufficiale.
Avverso il decreto in parola, nel termine perentorio di 30 giorni dalla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all’autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.
Con una modifica all’articolo 5 della L. n. 400 del 17 luglio 1975, mediante l’aggiunta del comma 1-bis, si dispone, inoltre, che l’autorità di vigilanza dovrà trasmettere il decreto di cancellazione all'indirizzo PEC della Conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate (comma 12).

4.2.13. - Misure a favore degli aumenti di capitale - Quorum ridotto fino al 31 dicembre 2020

L’articolo 44, rubricato “Misure a favore degli aumenti di capitale”, prevede un pacchetto di consistenti misure per favorire la capitalizzazione delle società, quotate e non quotate.
Alcune delle nuove norme saranno “a regime”, altre “transitorie”, valevoli cioè fino al 31 dicembre 2020. Tre sono i punti essenziali.

1) Sino alla data del 30 aprile 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in assemblea, richiesta dall’art. 2368, comma 2, secondo periodo e dall’art. 2369, commi 3 e 7 del Codice civile, alle deliberazioni aventi ad oggetto:
a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti in natura o di crediti, ai sensi degli artt. 2440 e 2441 c.c.;
b) l’introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice civile, come modificato dal presente articolo;
c) l’attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’art. 2443 del Codice civile. Nei predetti casi, la deliberazione è pertanto validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate.

2) Sino alla data del 30 aprile 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20 per cento del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla norma medesima.
I termini di convocazione dell’assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della metà.

3) Sono introdotte modificazioni all’art. 2441 del Codice civile, sempre nel senso di semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale, pur sempre nel rispetto dei vincoli delle norme europee e delle necessarie tutele dei diritti dei soci. Il secondo, il terzo e il quarto comma dell’artico-lo 2441 del Codice civile, come modificato dal presente articolo, sono sostituiti dai seguenti:
- l’offerta di opzione deve essere depositata per l’iscrizione presso l’ufficio del Registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società.
- Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell’offerta sul sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall’iscrizione nel Registro delle imprese.
- Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate.
- Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la società può prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all’esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.
- Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il diritto di opzione può essere escluso dallo statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, o, in mancanza di indicazione del valore no-minale delle azioni, nei limiti del dieci per cento del nu-mero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.
Le ragioni dell’esclusione o della limitazione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell’assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.


5. LUGLIO 2020 - D.L. N. 77/2020 - Decreto Semplificazioni – Il giudizio della Corte dei Conti

Appalti pubblici, semplificazione digitale, economia green: la Corte dei Conti si è espressa in audizione sui tre macro argomenti del Decreto Semplificazioni, esprimendo pareri critici ma anche positivi punto per punto.

Ci sono luci e ombre secondo la Corte dei Conti nel D.L. n. 77/20202, c.d. "Decreto Semplificazioni”.
La Corte ha analizzato gli argomenti principali del decreto e si è espressa al riguardo in audizione, formulando tre pareri.
In particolare, il primo macro tema del Decreto, relativo ai Contratti pubblici, riceve le maggiori critiche: la Core accusa il DL di complicare un quadro normativo, quello degli appalti pubblici, già fin troppo complesso. L’accusa non è di poco conto se si pensa che l’obiettivo dichiarato dal nome del DL è semplificare e non certo complicare. L’introduzione di nuovi istituti, di norme transitorie, di elementi potenzialmente lesivi della concorrenza e non conformi al diritto europeo, potrebbero ottenere risultati opposti a quelli perseguiti.

Il secondo macro tema relativo alla semplificazione digitale non entra nel merito dei numerosi elementi introdotti dal DL Semplificazioni, limitandosi a sottolinearne l’importanza e l’improrogabilità di accelerare i processi di trasformazione digitale del paese e della Pubblica Amministrazione.
La Corte rileva criticità che potrebbero permanere e inficiare un virtuoso percorso di digitalizzazione del paese quali la mancanza di una governance, la diversità tassonomica e il fenomeno dell’obsolescenza immediata tipico dell’ICT.

Il terzo macro tema relativo all’economia green viene infine giudicato positivo dalla Corte dei Conti.

Vediamo di seguito le osservazioni sollevate dalla Corte dei conti soffermandoci sugli elementi ritenuti maggiormente problematici, riportando il testo dell'articolo di Manuel Salvi pubblicato su "Agenda Digitale".

1. Contratti pubblici

La Corte dei Conti pur riconoscendo i positivi intenti del DL Semplificazione, il quale dichiaratamente introduce una serie di novità per semplificare iter burocratici, ridurre i tempi autorizzativi e/o semplificare la capacità di spesa e investimento delle pubbliche amministrazioni. L’intento esplicito è quello di sbloccare risorse e aiutare la ripartenza dell’economia bloccata dalla pandemia globale.
La Corte dei Conti pur riconoscendo la positività degli intenti “tesi a migliorare, in via transitoria, la capacità di acquisto della Pubblica amministrazione e, più in particolare, a imprimere una condivisibile accelerazione al ritmo di realizzazione delle opere pubbliche” ne critica le novità.
La “natura temporanea” di alcuni elementi quali ad esempio gli articoli 1 e 2, volti a alzare da 40.000 euro a 150.000 la soglia per gli affidamenti diretti e a ridurre da 5 a 3 le modalità di affidamento, pensati come ristimolo all’economia sono validi per un periodo limitato avente scadenza il 31 luglio 2021, introducono però degli elementi di criticità.
La Corte dei Conti sottolinea che la “natura temporanea non giovi alla maggior chiarezza del quadro normativo che, al contrario, ne esce ancor più complicato venendosi necessariamente ad innestare, all’interno di una regolamentazione tra le più complesse del nostro ordinamento, complicate questioni di diritto intertemporale”.
Accusare un DL che di nome fa “Semplificazioni” di complicare il quadro normativo non è di certo di buon auspicio. Inoltre “non si possono ignorare le possibili conseguenze negative sulla concorrenza che potrebbero derivare da una simile attenuazione delle regole sulle procedure di gara che, oltre a risultare non coerente con la normativa dell’Unione Europea in materia, potrebbe recare un grave vulnus alla lotta alla corruzione”.

Conclusione degli appalti e ricorsi giurisdizionali
L’art. 4 (Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali) nell’intento di ridurre i ritardi nell’esecuzione degli appalti pubblici, prevede puntuali modifiche al Codice degli appalti. In particolare, viene previsto l’obbligo di motivare circa la mancata stipula del contratto nel termine previsto, e alla sollecita esecuzione del contratto, la stessa viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.
In tema di responsabilità erariale la Corte dei Conti afferma: “Si osserva la possibile disarmonia tra una norma che – rinunciando a richiedere il risarcimento dei danni commessi dai pubblici dipendenti con somma imperizia, imprudenza e negligenza – deresponsabilizza l’operato dei pubblici dipendenti, mina alla base qualsiasi processo di selezione meritocratica degli stessi e fa gravare doppiamente sui contribuenti l’onere economico di tali azioni ed omissioni”.
La Corte dei Conti a tal proposito critica l’introduzione di nuove previsioni di responsabilità erariale riferite a condotte omissive (art. 4) e commissive (art. 6) che mal si conciliano con le disposizioni del medesimo decreto tendenti all’eliminazione temporanea della medesima responsabilità per fatti commessi con colpa grave (ma non anche per condotte omissive anch’esse gravemente colpose).
Inoltre la Corte dei Conti critica ulteriormente tale contrasto normativo “monco in assenza dell’introduzione di una sanzione che… assicura sia l’effetto deterrente sulle condotte devianti sia l’effetto conformativo sul comportamento dei dirigenti seri e capaci”.

Il ruolo del Collegio Consultivo Tecnico
L’art. 6 del DL Semplificazione introduce l’istituzione del Collegio Consultivo Tecnico, una sorta di Dispute Board atto ad assistere e redimere rapidamente le controversie e le dispute tecniche di qualsivoglia natura, che possano rallentare o bloccare le opere.
La Corte dei Conti in questo caso sembrerebbe essere contraria alla novità del Dispute board, per diversi motivi. Sembrerebbe ritenerlo depauperante per il know how della P.A. andando infatti a esternalizzare le attività di mediazione delle controversie e sembrerebbe ritenere la creazione di un nuovo collegio un ulteriore elemento di complessità più che di semplificazione.
Infine aggiunge: “Ai suddetti problemi, devono aggiungersi quelli tipici del mercato: esistenza di oltre 39.784 stazioni appaltanti, limitata capacità tecnica di molte di esse, presenza di operatori economici poco rispettosi dell’etica professionale, complessità burocratica, con creazione di rapporti di forza non paritari tra i funzionari delle stazioni appaltanti e gli operatori economici, infiltrazioni criminali, pratiche corruttive”.

Enti locali e riequilibrio finanziario
Il DL Semplificazioni all’Art. 17 allenta le condizioni per i programmi di risanamento e riequilibrio degli Enti locali, partendo dal presupposto che il Covid abbia peggiorato considerevolmente il quadro economico esogeno.
La Corte dei Conti pur ritenendo “ragionevole considerare l’esigenza di un rinvio delle valutazioni sull’idoneità del percorso di congruenza per il recupero delle condizioni di riequilibrio” critica alcuni elementi.
La Corte ritiene preoccupante il venirsi “a determinare una sorta di anno zero” e lo “spezzare il nesso di continuità nelle procedure di risanamento farebbe venir meno il concetto di unitarietà della procedura“.
“Il comma 4 introduce interventi a regime nel sistema del risanamento che non sono ascrivibili alle finalità “provvisorie legate alla pandemia”.
Inoltre la Corte dei Conti sottolinea che “dovrebbero continuare ad avere corso le verifiche delle Sezioni regionali di controllo che proseguirebbero ad assolvere una funzione di monitoraggio utile al fine di sollecitare interventi correttivi, pur senza conseguenze sanzionatorie. E ciò anche al fine di evitare che l’applicazione generalizzata della norma possa apportare, i casi specifici, cricità che alla scadenza dell’efficacia della norma stessa, si rivelino di particolare, negativo impatto sull’equilibrio finanziario del singolo ente”.

Responsabilità erariale
L’elemento in assoluto più critico per la Corte dei Conti relativamente alle novità introdotte dal DL Semplificazione è sicuramente la questione della Responsabilità erariale.
Il DL Semplificazione limita drasticamente l’ambito di operatività della giurisdizione della Corte dei conti, in parte in via strutturale (comma 1) ed in parte in via congiunturale, per il periodo di un anno (comma 2) è la forte critica che emerge dall’Audizione del 28 luglio 2020 al Senato della Repubblica.
L’articolo 21 comma 1 introduce infatti la locuzione “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”.
Il Consiglio di presidenza della Corte dei Conti “esprime preoccupazione in ordine alle conseguenze cui potrebbe dare luogo la novella de qua, atteso che la perseguibilità dei comportamenti dannosi nei confronti dell’erario per colpa grave, generalmente correlata ad un elevato grado di imprudenza/imperizia e/o di sciatteria amministrativa, costituisce la gran parte delle vertenze avviate dalle procure erariali e delle correlate sentenze di condanna, dovendosi ritenere, quindi, che i comportamenti “gravemente colposi” rechino danno alle risorse pubbliche poste a disposizione della collettività in maniera nettamente prevalente rispetto ai comportamenti dolosi”.
Il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti quindi timoroso che le fattispecie di responsabilità erariale venga eccessivamente depauperata “suggerisce al Parlamento di valutare la possibilità di una integrazione del testo, ampliando il campo di intervento di altri strumenti propri delle funzioni costituzionalmente intestate alla Corte dei conti, quali il controllo preventivo di legittimità e l’attività consultiva nelle materie di contabilità pubblica.
Si potrebbe così risolvere il problema delle incertezze e titubanze che colpiscono i dirigenti pubblici responsabili unici dei procedimenti, dando loro certezze tempestive sulla correttezza dell’azione amministrativa intrapresa, mediante pareri specifici ovvero controlli preventivi di legittimità, che rassicurino anche in prospettiva di eventuali contenziosi (quindi garantendo maggiore speditezza) ma che lascino impregiudicata la perseguibilità giudiziaria dei citati casi di imprudenza/imperizia e/o di sciatteria amministrativa talmente grave da non poter essere accettata, pur in assenza di dolo, da parte di chi assume la responsabilità di gestire risorse pubbliche, spesso ingenti, con trattamenti economici comunque correlati all’importanza del ruolo”.
La Corte dei Conti pur comprendendo la finalità giustificata “dal fatto che vi sarebbe un tendenziale timore degli amministratori a provvedere per non incorrere nelle maglie della responsabilità” sottolinea che la soluzione introdotta dal DL Semplificazioni potrebbe comportare conseguenze deleteria. “L’approvazione della norma rischia di non perseguire l’obbiettivo prefissato, non costituendo il volano destinato a sbloccare l’attività amministrativa, recando ulteriori problemi interpretativi che non gioverebbero affatto alla correntezza degli affari trattati. Non solo, ma si consideri anche che se la responsabilità costituisce l’ostacolo alle firme dei provvedimenti, questi ultimi saranno adottati senza l’odierno naturale deterrente e quindi con maggiore “disinvoltura”, con probabile successivo interessamento della magistratura amministrativa”.

2. Semplificazione digitale

La Corte dei Conti pur valutando positivamente l’intenzione di coordinare e rafforzare gli strumenti di gestione, condivisione ed utilizzo del patrimonio informativo pubblici allo scopo di migliorare l’accesso ai servizi pubblici da parte dei cittadini, imprese ed istituzioni, sottolinea fra le righe del documento almeno 3 elementi di criticità:
Governance: “Le oggettive difficoltà di registrare progressi significativi nella risoluzione dalle criticità poste dal coordinamento di soggetti coinvolti, competenze, risorse e modelli organizzativi” vanno definitivamente superate e la stessa Corte dei Conti si autocandida al ruolo di “controllo preventivo eventualmente anche su alcuni rilevanti atti propedeutici e la valorizzazione di forme di controllo concomitante sulla gestione dell’intera procedura contrattuale, in particolare sulla fase dell’esecuzione. L’intervento, infine, può costituire l’opportunità della previsione di un efficace formula organizzativa che assicuri il coordinamento delle azioni poste dai soggetti istituzionali coinvolti nello sviluppo dell’informatica pubblica”.
Tassonomia: “Qualsiasi strategia nazionale non può prescindere, infatti, da una conoscenza puntuale delle risorse disponibili, che consenta di mettere consapevolmente a raffronto le esigenze, i costi ed i risultati ottenuti anche in termini di servizi effettivamente resi alla collettività, ivi inclusa la loro corretta percezione. Il quadro informativo della spesa, del resto, per l’informatica pubblica è influenzato dalle diverse tassonomie utilizzate all’interno dalle varie fonti informative (dati statistici o di fonte amministrativo-gestionale), rendendo i dati complessivamente non comparabili e difficilmente collegabili ai risultati effettivamente conseguiti”.
Obsolescenza immediata ICT: “il c.d. “rischio dell’obsolescenza immediata”, elemento che per le forniture I.C.T. assume il più alto valore ponderale riscontrabile sul mercato ed è direttamente collegato alle opportunità di risparmio derivanti dall’utilizzo delle più moderne tecnologie.
A fronte delle procedure contrattuali oggi espletate dalle attuali centrali di committenza (ovvero, nel futuro, dall’auspicabile centrale unica di acquisto specializzata) nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, potrebbe concorrere alla risoluzione dei predetti problemi il potenziamento generalizzato della funzione di controllo preventivo intestata alla Corte dei conti (eventualmente anche su alcuni rilevanti atti propedeutici)“.

3. Green economy

In merito agli interventi del DL Semplificazioni in materia di attività di impresa e green economy la Corte dei Conti si dice soddisfatta ritenendo che “vanno valutati positivamente sia l’intervento di semplificazione amministrativa e realizzativa dell’infrastruttura per la banda larga; sia la chiarificazione del riparto di competenze tra Stato e Comuni in materia di impianti relativi alla tecnologia 5G. Per altrettanto, positivo giudizio va dato sugli interventi di ammodernamento degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, della realizzazione delle reti energetiche nazionali e di distribuzione elettrica”.

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6. 4 SETTEMBRE 2020 – Il Senato approva l'emendamento interamente sostitutivo del DdL n. 1883

Con 157 voti favorevoli, 82 contrari e un'astensione, l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando l'emendamento interamente sostitutivo ddl n. 1883 conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
Il testo passa alla Camera dei deputati.

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7. 10 SETTEMBRE 2020 – Approvazione definitiva da parte della camera del DdL n. 1883

La Camera, con 214 sì, 149 no e 4 astenuti, ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (C. 2648).
Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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8. 14 SETTEMBRE 2020 – Pubblicata la L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 (Supplemento Ordinario n. 33), la Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.

Tra le principali novità del decreto confermate dal Parlamento vi è la maxi-deroga per gli appalti sopra soglia UE. In particolare, fino al 31 dicembre 2021, gli appalti di molteplici settori, quali le scuole, le carceri, le ferrovie, le dighe, e gli edifici pubblici sedi di attività istituzionali potranno essere assegnati in deroga a tutte le leggi, fatti salvi solo le norme penali, il codice antimafia e i principi derivanti dai trattati UE.
Il decreto prevede anche lo snellimento dei tempi e delle procedure per l’assegnazione degli appalti, delle verifiche antimafia, la stretta sui ricorsi e l'istituzione di un fondo per la prosecuzione delle opere, oltre la circoscrizione dell'ambito di applicazione del reato di abuso d'ufficio.
Non mancano anche le novità in materia ambientale, per la quale il decreto velocizza gli interventi di demolizione e ricostruzione nelle città di periferia, consentendo modifiche a sagome e volumi, equiparati a mere ristrutturazioni edilizie.

Durante l’iter parlamentare, il testo si è arricchito di ulteriori 32 articoli, passando dai 65 originari a 110.
Non tutte le norme saranno subito operative in quanto, per molte, per la loro attuazione sarà necessario l'emanazione di altrettanti decreti attuativi (calcolati in 64).


8.1. La struttura della legge

Titolo I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA (artt. 1 – 11-bis)

Capo I - Semplificazioni in materia di contratti pubblici (artt. 1 -9)
Capo II - Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici (artt. 10 – 11-bis)

Titolo II - SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITÀ (artt. 12 – 23)

Capo I - Semplificazioni procedimentali (artt. 12 – 16-quinquies)
Capo II - Disposizioni in materia di enti locali e stato di emergenza (artt. 17 – 19)
Capo III - Semplificazioni concernenti l'organizzazione del sistema universitario e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (artt. 19 – 20-bis)
Capo IV – Responsabilità (artt. 21 – 23)

Titolo III - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (artt. 23-bis – 37-bis)

Capo I- Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione (artt. 23-bis – 30-bis)
Capo II - Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del digitale nell'azione amministrativa (artt. 31 – 32)
Capo III - Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali (artt. 33 – 35)
Capo IV - Misure per l'innovazione (artt. 36 – 37-bis)

Titolo IV - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN ECONOMY (artt. 38 – 65)

Capo I - Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici (artt. 38 – 49-bis)
Capo II - Semplificazioni in materia ambientale (artt. 50 – 55-bis)
Capo III - Semplificazioni in materia di green economy (artt. 56 – 65)


8.2. Le novità introdotte dalla legge di conversione

Tra le tantissime novità introdotte dalla legge di conversione, abbiamo scelto di approfondire alcuni argomenti che illustriamo nei punti che seguono.

8.2.1. Aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia - Dettata una norma transitoria

L’articolo 1, rubricato “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” è dedicato alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia ed ha subito modifiche durante l’esame al Senato.
Si tratta di una norma transitoria, con efficacia limitata alle procedure avviate fino al 31 dicembre 2021 (nel testo originario del decreto era previsto 31 luglio 2021), che prevede solo due modalità di affidamento dei contratti pubblici.
Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie comunitarie, pari a 5 milioni di euro, secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
b) procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una differenziazione territoriale degli invitati, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati (comma 2).
Il comma 5 prevede che le disposizioni dell'articolo si applichino anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge n. 34 del 2020, fino all'importo di 750.000 euro.
Con una modifica fatta in sede di conversione, viene altresì previsto l'inserimento di due nuovi commi: il 5-bis e il 5-ter. Il comma 5-bis, novellando l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), prevede la non obbligatorietà della pubblicazione dell'avviso sui risultati per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro.
Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del Covid-19, il nuovo comma 5-ter stabilisce che le disposizioni dell'articolo 1 si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

8.2.2. Aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia e di rilevanza nazionale

L’articolo 2, modificato in fase di conversione del decreto-legge, disciplina le procedure applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitarie, prevedendo che le procedure di cui al presente articolo si applichino qualora l’atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 dicembre 2021 (nel testo originario del decreto era previsto 31 luglio 2021).
Il comma 2 prevede, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie europee, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione sia per i settori ordinari sia per i settori speciali, con i termini ridotti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c). Con una ulteriore modifica introdotta dalla legge di conversione, la previsione è stata estesa anche al dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del codice dei contratti pubblici.

Il comma 3 prevede la possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie nella misura strettamente necessaria quando -per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 - i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Con una modifica apportata dalla legge di conversione, si specifica in tale fattispecie la previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nonché il rispetto di un criterio di rotazione.

La procedura negoziata può essere altresì utilizzata per l'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europee, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa in aree di preesistente crisi industriale complessa che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma in materia di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale.

Con ulteriori modifiche introdotte in fase di conversione, si indicano altresì gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima (mentre il testo originario faceva invece riferimento agli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica) nonché le infrastrutture per attività di ricerca scientifica.
E’ stata inoltre aggiunta la previsione che tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali (comma 4).
In base al comma 5, per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.
Il comma 6 prevede la pubblicazione degli atti delle stazioni appaltanti sui rispettivi siti istituzionali, con richiamo della normativa in materia di trasparenza.
Il ricorso ai contratti secretati di cui all’articolo 162 del codice è limitato ai casi di “stretta necessità” e richiede una specifica motivazione.

8.2.3. Raggruppamenti temporanei di imprese

Con il nuovo articolo 2-bis (rubricato “Raggruppamenti temporanei di imprese”), introdotto in fase di conversione, si prevede che alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto possono partecipare gli operatori economici anche in forma di raggruppamenti temporanei, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u) del Codice dei contratti pubblici.
Si ricorda che l'articolo 3 del codice, recante le definizioni, al comma 1, lettera u) definisce «raggruppamento temporaneo» un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.
La disposizione sembra dunque regolare la possibilità di partecipazione alle gare nelle forme plurisoggettive, previste dal Codice, segnatamente mediante raggruppamenti temporanei di imprese.
Si segnala a tale riguardo che la disposizione di nuova introduzione reca il riferimento alla categoria dei soli raggruppamenti temporanei, mentre non menziona altre categorie plurisoggettive, quali i consorzi tra operatori economici, categoria che risulta prevista dal codice in relazione alla partecipazione a gare in forma aggregata da parte di operatori economici.

8.2.4. Verifiche antimafia e protocolli di legalità

L’articolo 3 (rubricato “Verifiche antimafia e protocolli di legalità”), con modifiche apportate in sede di conversione, mira a semplificare il sistema delle verifiche antimafia, introducendo norme transitorie, applicabili fino al 31 dicembre 2021 (nel testo originario del decreto era previsto 31 luglio 2021), che consentono alle pubbliche amministrazioni:
a) di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva (comma 1);
b) di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia (commi 2 e 4).
La disposizione consente inoltre di eseguire le verifiche antimafia attingendo a tutte le banche dati disponibili (comma 3) e demanda al Ministro dell’interno l’individuazione, con decreto, di ulteriori misure di semplificazione per quanto riguarda le verifiche che competono alle prefetture (comma 5).
Per tutto il resto, continuerà ad applicarsi la disciplina generale del Codice antimafia (comma 6), integrata dalla previsione di protocolli di legalità.
Il comma 7 dell’articolo 3, intervenendo sul Codice antimafia, prevede infatti che il Ministero dell’interno possa stipulare protocolli con associazioni di categoria, grandi imprese e organizzazioni sindacali, per estendere anche ai rapporti tra privati la disciplina sulla documentazione antimafia attualmente limitata ai rapporti tra i privati e un interlocutore pubblico.

8.2.5. Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici - Validità del DURC

L'articolo 8, ai commi 1-4, reca una serie di disposizioni in materia di procedure pendenti disciplinate dal codice dei contratti pubblici ovvero avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021 (nel testo originario del decreto era previsto 31 luglio 2021).
In particolare, il comma 2 prevede, in relazione alle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, che le stazioni appaltanti provvedono all’adozione dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020. Il comma 5 reca modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo. n. 50 del 2016.
Il comma 6 dispone in ordine alla decorrenza temporale di tali modifiche.

Il comma 6-bis, introdotto dalla legge di conversione, prevede -in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio - che sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate. In tal caso si consente quindi alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle norme stabilite dal codice dei contratti pubblici.

Il comma 7-bis, introdotto in fase di conversione, interviene sulla disciplina della gestione indiretta delle attività di valorizzazione dei beni culturali pubblici, che può essere attuata anche attraverso appalti pubblici di servizi, con la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti.
Esso innova anche le modalità di gestione dei servizi integrati (ossia quelli di assistenza e ospitalità per il pubblico e quelli di pulizia, vigilanza e biglietteria) presso gli istituti e i luoghi di cultura.

Il comma 10 prevede che la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) - già stabilita dalla legislazione vigente per quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, non sia applicabile quando sia richiesto di produrre il DURC - oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva - ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto-legge.
Il comma 10-bis, introdotto in fase di conversione, prevede - per le procedure oggetto del codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 50 del 201613) – che al DURC sia aggiunto il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, con riferimento allo specifico intervento. La medesima disposizione demanda la definizione delle relative modalità di attuazione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale summenzionato.

La proroga di validità del DURC a cui fa riferimento il comma 10 è posta dalla norma più ampia di cui all'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020 ("Cura Italia", convertito dalla legge n. 27 del 2020). Quest'ultima prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservino la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si ricorda che quest'ultimo stato di emergenza è stato dichiarato fino al 31 luglio 2020 dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente esteso (con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio)fino al 15 ottobre 2020.

8.2.6. Semplificazioni e altre misure in materia edilizia

L’articolo 10 - nel testo risultante dalle modifiche apportate in fase di conversione del decreto-legge - novella in più punti il Testo unico dell’edilizia e detta ulteriori disposizioni in materia edilizia.
Il comma 1, in particolare, reca una serie di modifiche al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia) finalizzate a semplificare le procedure edilizie e assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo.
I commi da 2 a 7-ter, recano ulteriori disposizioni non in novella al Testo unico dell’edilizia concernenti una norma di interpretazione autentica in materia di:
- altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione,
- opere edilizie in regime di comunione e condominio,
- proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori,
- proroga dei termini previsti dalle convenzioni di lottizzazione,
- posa in opera di elementi o strutture amovibili,
- rilascio del titolo edilizio per la concessione dei contributi nei territori colpiti dagli eventi sismici in Italia centrale del 2016,
- conformità dei lavori pubblici finanziati prevalentemente dallo Stato alle norme tecniche sulle costruzioni,
- semplificazione dei titoli edilizi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture sociali,
- norme in materia di Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.

In particolare, il comma 7-ter, introdotto nella fase di conversione del decreto-legge, prevede delle disposizioni specifiche per le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare a infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale.
Viene altresì previsto un importante e necessario limite soggettivo, in quanto queste opere devono essere state realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Tale attività edilizia, è sempre consentita con SCIA, purchè sia iniziata entro il 31 dicembre 2022 e realizzata, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione.
E’ inoltre previsto che gli interventi in esame possano prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, mentre i diritti edificatori in considerazione non possono essere trasferiti su aree diverse da quella di intervento. Il legislatore si è altresì premurato di specificare che i predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (TUE), dedicato al mutamento d’uso urbanisticamente rilevante, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

8.2.7. Semplificazioni su demolizione opere abusive

Il nuovo articolo 10-bis, introdotto in fase di conversione del decreto-legge, reca semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive.
La disposizione prevede, al comma 1, la riscrittura dell'art. 41 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (T.U. edilizia).
La nuova norma prevede, in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'abuso, il trasferimento della competenza all'ufficio del Prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune, nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale.
Rispetto alla legislazione vigente, la nuova norma prevede che, per la materiale esecuzione dell'intervento, il Prefetto può avvalersi del concorso del genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le esigenze delle Forze armate.
Il comma 2 stabilisce inoltre che, entro il termine di cui sopra, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione.
In base alla norma vigente (comma 1 dell’art. 41), gli elenchi contengono, tra l'altro: il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.

8.2.8. Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

La legge 7 agosto 1990, n. 241 è stata oggetto di numerosi interventi di modifica nel corso degli ultimi anni che hanno riguardato i più significativi istituti.
Questo nuovo intervento dettato dall’articolo 12 reca alcune modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo, in funzione di semplificazione e accelerazione dell’azione amministrativa.
Nell’intenzione espressa nella relazione illustrativa le modifiche alla legge n. 241 del 1990 sono unite dalla finalità di garantire maggiore certezza e speditezza all’azione amministrativa, mediante correttivi e aggiustamenti ad alcuni istituti disciplinati della legge, individuati sulla base delle criticità applicative emerse.
1) In primo luogo, con la nuova lettera 0a), inserita nella fase di conversione del decreto-legge, viene integrato l’articolo 1 della legge n. 241 del 1990 con l’aggiunta del comma 2-bis disponendo che “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede».
Alcune previsioni riguardano i termini del procedimento amministrativo e recano l’obbligo per le amministrazioni di misurare e rendere pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti (comma 1, lett. a), n. 1), e lett. l)).
In fase di conversione del decreto-legge, all’articolo 2, è stato aggiunto il comma 4-bis nel quale viene specificato che la pubblicità dei tempi è garantita dalle amministrazioni mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, “i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente”. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata dovranno essere definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo.
In connessione a quanto previsto dal nuovo art. 2, comma 4-bis, della legge, con la successiva lettera l) viene modificato il comma 2-bis dell’art. 29, nel quale si prevede l’inserimento delle disposizioni relative all’obbligo per le amministrazioni “di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti” tra quelle che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.
Una seconda modifica all’articolo 2 della legge n. 241 del 1990 è quella che introduce il nuovo comma 8-bis, nella quale si stabilisce l’inefficacia di alcuni provvedimenti adottati fuori termine, al fine di incentivare il rispetto dei termini procedimentali ed evitare l’adozione di “atti tardivi”, rendendo effettivo il meccanismo del silenzio-assenso.
È altresì disposta l’inefficacia delle determinazioni adottate successivamente all’ultima riunione di cui all’art. 14-ter, comma 7, relativo ai lavori della conferenza di servizi simultanea, che si concludono non oltre 45 giorni decorrenti dalla prima riunione o 90 giorni nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili (art. 14-ter, comma 2).
Il nuovo comma 8-bis prevede peraltro anche una diversa ipotesi, in cui l’inefficacia è prevista per i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti.

2) Un secondo gruppo di disposizioni introducono misure volte a favorire e rafforzare l’uso della telematica nel procedimento amministrativo (comma 1, lett. b), c) e d)).
La lettera b) modifica l’articolo 3-bis della legge n. 241 del 1990, introdotto con la riforma del 2005, che richiede alle amministrazioni di incentivare l’uso della telematica nei rapporti tra amministrazioni e tra queste e i privati. La novella sostituisce la formulazione della disposizione prevedendo a livello generale un obbligo più stringente e perentorio, in base al quale le amministrazioni “agiscono mediante strumenti informatici e telematici”.
Con la modifica introdotta dalla lettera c) all’articolo 5, comma 3, della legge n. 241 del 1990, si prevede l’obbligo di comunicare il domicilio digitale del responsabile del procedimento, oltre che l’unità organizzativa responsabile e il nominativo del responsabile (come attualmente stabilito dalla norma) ai soggetti interessati e controinteressati al provvedimento finale, ai quali è inviata la comunicazione di avvio del procedimento, nonché, su richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
In via analoga, la successiva lettera d) interviene sulle modalità e sui contenuti della comunicazione di avvio del procedimento, disciplinati dall’articolo 8 della legge 241 del 1990.
Rispetto alla disciplina finora vigente, la disposizione introduce due novità. Con la prima si inserisce il domicilio digitale dell’amministrazione tra i contenuti necessari della comunicazione di avvio. Con la seconda si rende obbligatorio comunicare le diverse modalità telematiche con le quali è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui al citato articolo 41 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla legge.
Tra le modalità con cui si potrà accedere agli atti la disposizione richiama il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del CAD (nuova lettera d)dell’art. 8, comma 2, della L. 241 del 1990).

3) Modifiche in materia di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
La lettera e) modifica la disciplina relativa alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, di cui all’articolo 10-bis della legge 241 del 1990.
In base a tale disposizione, nei procedimenti ad istanza di parte, l’amministrazione, qualora sia orientata ad un provvedimento negativo, deve comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza (c.d. “preavviso di rigetto”).
Entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto osservazioni, corredate eventualmente da documenti.
Tra i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza il legislatore impedisce di addurre inadempienze o ritardi che sono attribuibili all’amministrazione.
La lettera in commento sostituisce il terzo e il quarto periodo del citato articolo 10-bis, innovando sotto tre profili. In primo luogo, si modifica il regime degli effetti del preavviso di rigetto sui termini del procedimento. La novella dispone, infatti, che la comunicazione sospende, invece che interrompere(come attualmente previsto), i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine per presentare le osservazioni.
Resta fermo che dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell’istante è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Sul punto, che tuttavia era già acclarato, la novella specifica nel testo che tale compito spetta al responsabile del procedimento o all’autorità competente.
Con un’ulteriore specificazione, si prevede che, in tal caso, la motivazione del provvedimento finale di diniego indica “i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni”.
In terzo luogo, è aggiunta una disposizione in base alla quale, in caso di annullamento in giudizio del provvedimento di rigetto dell’istanza, l’amministrazione, nell’esercitare nuovamente il suo potere, “non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato”.
In base a quanto emerge dalla relazione illustrativa, la finalità della disposizione è di evitare che l’annullamento conseguente al mancato accoglimento delle osservazioni del privato a seguito del preavviso di diniego determini “plurime reiterazioni dello stesso esito sfavorevole con motivazioni ogni volta diverse, tutte ostative”.
L’intento è dunque di ricondurre l’intera vicenda ad un’unica impugnazione giurisdizionale, “evitando che il privato sia costretto a proporre tanti ricorsi quante sono le ragioni del diniego”, non comunicate nel medesimo provvedimento.
Le modifiche così introdotte si collegano a quella di cui alla lettera i), che interviene sull’articolo 21-octies, comma 2, della L. 241/1990, in materia di annullabilità del provvedimento amministrativo, stabilendo che al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis sul preavviso di diniego non si applica la norma di cui all’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, che esclude l’annullabilità in caso in mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. L’effetto della disposizione è dunque di consentire l’annullabilità del provvedimento in ogni caso, con la sola eccezione dei vizi formali.

4) Un altro gruppo di modifiche sono quelle in materia di pareri e silenzio-assenso tra amministrazioni.
In materia di attività consultiva delle pubbliche amministrazioni, la lettera f) modifica il comma 2 dell’articolo 16, della legge 241 del 1990, prevedendo, con una chiara finalità di speditezza del procedimento, che in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, ancorché si tratti di un parere obbligatorio, o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere.
Attualmente, invece, l’articolo 16 opera una distinzione stabilendo che in caso di inutile decorrenza del termine, l’amministrazione richiedente, ove si tratti di parere facoltativo, deve senz'altro procedere indipendentemente da esso. Altrimenti, ossia in caso di parere obbligatorio, ha la facoltà di procedere: così dispone il primo periodo dall’art. 16, comma 2, che viene soppresso dalla disposizione in commento.
La lettera g) introduce alcune modifiche all’articolo 17-bis della legge sul procedimento, che disciplina in via generale il meccanismo del silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche.

5) Modifiche in materia di autocertificazione. La lettera h) novella l’articolo 18 della legge sul procedimento amministrativo, dedicato al fenomeno dell’autocertificazione, che rappresenta uno degli strumenti del processo di semplificazione amministrativa.
Per incentivare la sostituibilità delle certezze pubbliche mediante atti privati, nel 1990 la legge n. 241 aveva introdotto un rinvio espresso all’obbligo delle pubbliche amministrazioni di adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge misure organizzative in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti, richiamando le disposizioni della legge n. 15/1968, che aveva dettato una prima disciplina organica della documentazione amministrativa (art. 18, comma 1).
La lettera in commento opera una manutenzione di tale disposizione rendendo permanente l’obbligo delle amministrazioni di adottare le misure organizzative di cui sopra, e sostituendo il riferimento alla legge del 1968 con quello al Testo unico sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
In secondo luogo, la lettera h), con l’introduzione del comma 3-bis) all’articolo 18 si stabilisce che nei procedimenti avviati su istanza di parte - che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni da parte di pubbliche amministrazioni, ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati - le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.
A tale riguardo, si ricorda che con una disposizione transitoria, il D.L. 34 del 2020 (c.d. “Decreto rilancio”, convertito dalla L. n. 77/2020), ha introdotto alcune disposizioni, che ampliano fino al 31 dicembre 2020 la possibilità per cittadini ed imprese di utilizzare le dichiarazioni sostitutive per comprovare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti a corredo delle istanze di erogazione di benefici economici comunque denominati da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza COVID-19, anche in deroga alla legislazione vigente in materia.
Tale decreto ha inoltre disposto, con modifiche del Testo unico, un incremento dei controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive ed un inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci (art. 264, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a)).
Le novità in materia di autocertificazione sono da porre in relazione alle disposizioni del comma 3 dell’articolo 12 in esame, che autorizza gli enti locali a gestire in forma associata in ambito provinciale o metropolitano l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 241/1990, come integrato dal decreto in esame.
Le province e le città metropolitane definiscono, nelle assemblee dei sindaci delle province e nelle conferenze metropolitane, appositi protocolli per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, connesse all’attuazione delle norme di semplificazione della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

6) Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali.
La lettera i-bis), inserita nella fese di conversione del decreto-legge, prevede l’introduzione di un nuovo articolo 21-decies alla legge n. 241/1990, finalizzato a disciplinare la riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione ovvero di valutazione di impatto ambientale. In tal caso il proponente può richiedere all'amministrazione procedente - e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati.
In particolare viene disciplinato il caso in cui non sono necessarie modifiche al progetto. In tal caso, fermi restando tutti gli atti e provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza stessa. A tal fine:
- entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente provvede alla trasmissione dell'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da riemettere;
- entro 30 giorni l’ente o l’amministrazione provvede alla riemissione;
- entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell’atto (o alla decorrenza del termine per l'adozione dell'atto stesso) l'amministrazione riemette il decreto di autorizzazione o di VIA, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero della disciplina per l’adozione del provvedimento di VIA recata dall’art. 25, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente).

7) A completamento delle disposizioni relative ai termini procedimentali, il comma 2 dell’articolo 12 in commento richiede alle amministrazioni e agli enti pubblici statali di verificare e rideterminare in riduzione i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 241 entro il 31 dicembre 2020.

8.2.9. Procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)

L’articolo 12-bis, introdotto nella fase di conversione del decreto-legge, modifica alcune norme relative a procedure di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL). Il comma 1 estende il principio del silenzio-assenso a tutti i provvedimenti autorizzativi (di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro), ponendo un termine di 15 giorni dalla relativa istanza.
Il comma 2 modifica la disciplina delle modalità delle procedure amministrative o conciliative (di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro) che presuppongano finora la presenza fisica del richiedente.
Le novelle di cui alla lettera a) del comma 3 concernono la procedura di diffida per i casi in cui, nell'ambito dell'attività di vigilanza, emergano inosservanze della disciplina contrattuale da cui scaturiscano crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro.
La successiva lettera b) riformula una normativa di chiusura sugli accertamenti e le relative disposizioni assunte dal personale ispettivo.

8.2.10. Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi

L’articolo 13 prevede una procedura di conferenza di servizi straordinaria, utilizzabile fino al 31 dicembre 2021.
In questo tempo determinato, le pubbliche amministrazioni hanno facoltà, in caso di conferenza di servizi decisoria, di procedere mediante una conferenza semplificata in modalità asincrona, che prevede una tempistica più rapida rispetto a quella ordinaria. La relazione illustrativa evidenzia che la finalità della norma è quella di «introdurre semplificazioni procedimentali volte a fronteggiare gli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale del Covid-19».
La procedura straordinaria di conferenza di servizi può essere utilizzata (si tratta dunque di una facoltà, non di un obbligo) fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria. Ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge generale sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990), la conferenza decisoria è sempre obbligatoria quando la conclusione positiva del procedimento, ovvero lo svolgimento di un'attività privata, è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.
Si ricorda che il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire, nel parere n. 1640 del 13 luglio 2016, i rapporti tra la conferenza di servizi e il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche (introdotto dalla L. n. 124/2015 e disciplinato dall'art. 17-bis della L. n. 241/1990), precisando che si forma il silenzio assenso quando è necessario acquisire l'assenso di una sola amministrazione, mentre opera la conferenza di servizi quando è necessario acquisire l'assenso di due o più amministrazioni.
In tali casi, la disposizione in esame autorizza le Pubbliche Amministrazioni a procedere utilizzando la procedura di conferenza semplificata di cui all’art. 14-bis della L. 241 del 1990, come rimodulata in via eccezionale dalla disposizione in commento.

I correttivi al modello definito dalla L. 241 del 1990 sono tre. Con il primo (comma 1, lett. a)), si stabilisce che tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni.
Rispetto alla disciplina ordinaria, tale prescrizione comporta un termine unico per tutte le amministrazioni, ivi incluse le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, tutela della salute e della pubblica incolumità), per le cui determinazioni è normalmente previsto un termine più lungo, pari a novanta giorni (art. 14-bis, comma 2, lett. c)). In secondo luogo (comma 1, lett. b)), rispetto alla disciplina ordinaria si stabiliscono alcune semplificazioni per i casi diversi dalle ipotesi di cui all’articolo 14-bis, comma 5, ossia quei casi in cui, in sede di conferenza semplificata, l'amministrazione procedente ha acquisito atti di dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione finale che la stessa ritiene possibile superare mediante esame contestuale degli interessi coinvolti. Attualmente, in tali casi, l’amministrazione procedente svolge una riunione in modalità sincrona, che si svolge in una data che cade tra il 45° giorno ed il 55° giorno dall’indizione della conferenza semplificata (art. 14-bis, comma 6) e segue la disciplina di cui all’art. 14-ter per la conferenza simultanea.
In via temporanea, fino al 31 dicembre 2021, invece, in tali casi l’amministrazione procedente potrà svolgere, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi.

8.2.11. Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata

1) L’articolo 15 dispone ulteriori misure di semplificazione amministrativa, con particolare riguardo all’adozione di una Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023 da effettuare entro il 30 ottobre 2020 (termine modificato in fase di conversione del decreto-legge, rispetto alla data del 30 settembre 2020 prevista dal testo del decreto-legge) (comma 1).
L’Agenda deve essere adottata con le modalità già stabilite dall’art. 24 del citato D.L. 90 del 2014, ossia approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e previa intesa in sede di Conferenza unificata. Restano ferme le ulteriori modalità di attuazione e monitoraggio dell’Agenda che non sono oggetto di esplicita modifica.

2) La lettera b) inserisce i nuovi commi 1-bis e 1-ter nel citato articolo 24, prevedendo che entro 150 giorni dall’entrata in vigore della disposizione (il decreto-legge è entrato in vigore il 17 luglio 2020), lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentite le associazioni imprenditoriali e sentiti gli ordini e le associazioni professionali, devono completare la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare i diversi regimi applicabili.
In particolare, l’individuazione concerne:
a) le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19 (SCIA), 19-bis (SCIA unica o condizionata) e 20 (silenzio-assenso) della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione. Opera di ricognizione peraltro già avviata, in attuazione della legge delega di riforma della P.A. n. 124 del 2015, dal D.Lgs. 122 del 2016;
b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell’Unione europea e quelli posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;
c) i procedimenti da semplificare;
d) le discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;
e) i procedimenti peri quali l’autorità competente può adottare un’autorizzazione generale;
f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa dell’Unione europea. Tali livelli sono attualmente definiti dall’art. 14, comma 24-ter, della L. 246/2005.
Gli esiti della ricognizione dovranno essere trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, all’ Unione delle province d’Italia e all’Associazione nazionale dei comuni italiani (comma 1-ter).
La disposizione non specifica, all’esito della ricognizione, gli strumenti e le modalità con cui si potrà intervenire per attuare le misure di semplificazione richiamate.

3) Le lettere c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo in esame introducono alcune modifiche all’art. 24 del D.L. 90 del 2014 in relazione agli obblighi di adozione per le PP.AA. della modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese.

4) Al comma 2 viene soppresso il termine di operatività (entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 90/2014) dell’obbligo delle amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, di adottare i moduli unificati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata. In tal modo, si rende l’obbligo a carattere generale e valido in ogni momento.

5) Il comma 2-bis, aggiunto in fase di conversione del decreto-legge, integra l’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (Testo unico del pubblico impiego) al fine di includere le prestazioni, oltre ai compensi, inerenti le attività (quali la collaborazione con riviste o giornali, la partecipazione a seminari) escluse dall’applicazione della disciplina autorizzatoria e sanzionatoria prevista dall’art. 53 per gli incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
In fase di conversione è stato inoltre specificato al comma 3 - nell’ambito della clausola di invarianza finanziaria - che le misure previste dall’articolo 15 sono adottate “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

6) Infine, con il nuovo comma 3-bis, aggiunto in fase di conversione, è stata prevista la possibilità di riportare anche in formato digitale la documentazione illustrativa - richiesta dalla legge e fornita in accompagnamento ai prodotti destinati al consumatore e commercializzati sul territorio nazionale - relativa alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

8.2.12. Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero

L'articolo 16-ter, introdotto in fase di conversione del decreto-legge, reca disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero.
Si novella l'articolo 93 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungendo il nuovo comma 1-quinquies, in base al quale le previsioni recate dal medesimo articolo, ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater in materia di divieto di circolazione con veicoli immatricolati all'estero, non si applicano alle seguenti categorie:
a) ai residenti di Campione d'Italia;
b) al personale civile e militare dipendente da PP.AA. in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, co. 9 lettere a) e b) della legge n. 470 del 1988, disposizione inerente talune categorie di soggetti non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero;
c) ai lavoratori frontalieri o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali transitano in Italia con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;
d) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.

8.2.13. Codice alfanumerico unico per l'indicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro

L'articolo16-quater, introdotto nella fase di conversione del decreto-legge, prevede l'istituzione di un codice alfanumerico unico per l'individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'ambito delle comunicazioni obbligatorie (ai servizi per l'impiego competenti) in materia di rapporti di lavoro, previste dalle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e delle comunicazioni mensili, di cui all’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
L'articolo prevede che tale codice sia attribuito dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio dei contratti collettivi nazionali di lavoro, curato dal medesimo CNEL, e che i criteri di composizione del codice siano definiti dal medesimo CNEL, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS.
Le comunicazioni obbligatorie relative all'instaurazione, a determinate variazioni e alla cessazione dei rapporti di lavoro sono rese(ai servizi per l'impiego competenti) dai datori di lavoro o committenti.
Le comunicazioni mensili UNIEMENS all'INPS - da parte dei sostituti d'imposta - concernono i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

8.2.14. Adeguamento dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti alle previsioni in materia di amministrazione digitale

L'articolo 23-bis, inserito in fase di conversione del decreto-legge, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si adeguino alle previsioni in materia di cittadinanza digitale e di accesso ai servizi digitali, recate dal Capo I del Titolo III del provvedimento in esame, a partire dalla data di cessazione dello stato di emergenza connesso al rischio sanitario da Covid-19, fissata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020.
Pertanto, la data a decorrere dalla quale i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono tenuti a dare inizio al processo di adeguamento alle previsioni in materia di amministrazione digitale è fissata al 16 ottobre 2020.
Nello stabilire che l'adeguamento all'amministrazione digitale, per i Comuni in questione, prenda avvio con la cessazione dello stato di emergenza, la disposizione in esame tiene conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro conseguenti all'emergenza sanitaria e alle misure adottate per contenere i rischi ad essa connessi.
L'adeguamento all'amministrazione digitale da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è finalizzato a introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e a eliminare le sovrapposizioni burocratiche.
Al riguardo, si ricorda che - con riferimento all'accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 64-bis del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), novellato dall'articolo 24 del D.L. n. 76/2020 - si prevede che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di dare attuazione al medesimo articolo 64-bis, avviino i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.

8.2.15. Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali - Gli obblighi imposti a decorrere dal 28 febbraio 2021

Al fine di semplificare e favorire l’accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali, l’articolo 24 apporta varie modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), che riguardano:
- l'estensione dell'ambito del diritto di accesso digitale;
- il domicilio digitale (per il caso di sua inattività o non disponibilità per l'utente, e in tali casi le comunicazioni circa la copia analogica dei documenti);
- gli indici nazionali dei domicili digitali;
- il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la carta d'identità elettronica;
- l’identità digitale, quanto a verifica ed effetti;
- i gestori dell'identità digitale accreditati.

Con l’articolo 24 si apre praticamente il Titolo III, mirante al sostegno e alla diffusione dell'amministrazione digitale e il Capo I, che tratta di cittadinanza digitale ed accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione.
Le disposizioni sono redatte, in ampia misura, come novelle al D.Lgs. n. 82 del 2005 recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD).
È inciso, di questo, intanto l'articolo 3-bis, relativo all'identità digitale e al domicilio digitale. Il suo comma 01 tratta del diritto di accedere ai servizi in rete della pubblica amministrazione, da parte di cittadini e imprese, mentre nel secondo periodo del comma 1-bis viene si stabilisce che nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si procederà alla cancellazione d’ufficio dall’indice nazionale del domicili digitali secondo le modalità fissate nelle Linee guida. In questo Indice nazionale dovranno essere inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il Registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali.

1) Con una modifica al comma 3-bis dell’articolo 64 del CAD viene previsto che le Amministrazioni Pubbliche a decorrere dal 28 febbraio 2021 dovranno utilizzare esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi in rete.
Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni avranno l'obbligo di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili attraverso il punto di accesso telematico (il riferimento è all'applicazione IO).
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione dovrà essere stabilita la data a decorrere dalla quale le Pubbliche Amministrazioni dovranno utilizzare esclusivamente le identità digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi on-line.

2) Con una modifica all’articolo 64-bis del CAD, al quale vengono aggiunti tre nuovi commi (commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies) di dispone che le amministrazioni pubbliche saranno tenute ad avviare i correlativi progetti di trasformazione digitale al fine di attuare la fruibilità dei loro servizi su dispositivi mobili o in modalità digitale - entro il 28 febbraio 2021.
La violazione delle disposizioni appena riportate, “costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture” (comma 1-quinquies).

3) Con una modifica all’articolo 65 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 117 (recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni viene posticipato dal 30 giugno 2020 al 28 febbraio 2021.
Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico sono tenuti - entro il 28 febbraio 2021 - ad integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma PagoPA, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma.
Anche in questo caso, il mancato adempimento di tale obbligo “rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

4) Infine, viene posta specifica previsione circa il rinnovo anticipato per le carte d'identità elettroniche. Con la sostituzione del comma 7 dell’art. 36 del D.P.R. n. 445/2000 si dispone che la carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell’interno 8 novembre 2007, recante “regole tecniche della Carta d’identità elettronica”, possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.

5) L’articolo 24 in commento si chiude con il comma 4, secondo il quale, sempre dal 28 febbraio 2021, alle Pubbliche Amministrazioni sarà posto il divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d'identità elettronica (CIA) o carta nazionale dei servizi (CNS) , fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

8.2.16. Semplificazione nell'accesso ai servizi di bigliettazione elettronica dei Comuni e degli enti locali

L'articolo 24-bis, introdotto in fase di conversione del decreto-legge, dispone che i Comuni assicurino l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei biglietti dei servizi di trasporto pubblico di linea all'interno dei rispettivi territori, anche attraverso convenzioni con soggetti privati per realizzare piattaforme digitali.
In dettaglio il comma 1 pone come finalità della norma la digitalizzazione dei processi della pubblica amministrazione, la semplificazione delle modalità di corresponsione delle somme dovute ai Comuni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea, il contrasto all'evasione e la riduzione dei titoli di viaggio cartacei.
Per tali finalità, il comma 2 conferisce ai Comuni la facoltà di sottoscrivere specifici accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche per tramite dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, del DL n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, cioè le aziende di trasporto pubblico locale. Il comma 3 rinvia quindi ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza Unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, la definizione, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, delle modalità operative per assicurare:
a) la interoperabilità dei sistemi di pagamento, anche tramite piattaforme elettroniche realizzate nelle forme del Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, di cui alla Comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004;
b) l'interazione di sistemi esistenti con metodi di pagamento elettronico, secondo principi di trasparenza e libera concorrenza.

8.2.17. Misure di semplificazione in materia di autocertificazione - Autocertificazioni anche verso i privati

L'articolo 30-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, estende a tutti i soggetti privati, a prescindere dal loro consenso, l'applicazione delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa) che disciplinano la produzione di atti e documenti.

La lettera a) novella l’art. 2, comma 1 del citato D.P.R. n. 445/2000 mediante la soppressione delle parole "che vi consentono" e individua così, quale più ampio oggetto delle norme del testo unico, la disciplina della "produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati", a prescindere dal consenso.
Pertanto, il nuovo comma 1 dell’art. 2 ora recita: “1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonchè ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati”.

La successiva lettera b) novella l'art. 71, comma 4, del testo unico in argomento, al fine di coordinare la disciplina relativa ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai privati con la modifica intervenuta all'articolo 2 ai sensi della lettera a).
Il vigente comma 4 - nell'ambito della disciplina dei controlli effettuati dalle amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (rispettivamente articoli 46 e 47 del testo unico) - prevede che, nella ipotesi di "dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono", l'amministrazione competente al rilascio della certificazione, “previa definizione di appositi accordi”, provveda a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati da essa custoditi.
In tale contesto, la lettera in commento prevede la soppressione delle parole "che vi consentono", nonché della disposizione relativa alla definizione preliminare di appositi accordi.
Pertanto il nuovo comma 4 ora recita: “4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi”.

In conclusione, mentre prima del 15 settembre 2020 (data di entrata in vigore della L. n. 120/2020), le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’art. 2, del D.P.R. n. 445/2000, nella precedente formulazione, con la nuova formulazione è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.
Inoltre, per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, all’art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, è stato abolito l’obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate.
In sostanza, con la nuova normativa, chiunque (pubblici e privati) è tenuto ad accettare le autocertificazioni e ha la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità della dichiarazioni sostitutive ricevute.
Rimangono invece inalterate le norme sulla decertificazione (in vigore dal 1° gennaio 2012 per effetto della L. n. 183 del 2011), che continuano a riguardare soltanto le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi.
Quindi, mentre le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, da una parte, non possono né richiedere certificazioni né accettare quelle prodotte spontaneamente dal cittadino, dall’altra, i privati non possono più richiedere certificazioni, ma hanno la facoltà di accettare quelle spontaneamente prodotte dal cittadino.
Circostanza questa che potrebbe complicare l’applicabilità della nuova norma.

8.2.18. Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti - Per le imprese comunicazione del domicilio digitale entro il 1° ottobre - Adempimenti presso il Registro delle imprese

L’articolo 37, rubricato “Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti”, introduce modifiche atte a favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti fra Amministrazione, imprese e professionisti.
Vedremo come nelle modifiche introdotte non si parla più di iscrizione del “proprio indirizzo di posta elettronica certificata”, ma di iscrizione del “proprio domicilio digitale”. Le modifiche introdotte riguardano sia le imprese costituite in forma societaria che quelle in forma di impresa individuale e sia i professionisti iscritti in albo od elenchi.
Introdotte sanzioni pesanti (raddoppiate o triplicate rispetto al passato) a carico di coloro che non adempiono in merito alla comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro delle imprese.

1) Al fine di garantire il diritto all’uso delle tecnologie e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel CAD, l’articolo 37 apporta, innanzitutto, modifiche ai commi 6, 6-bis, 7 e 7-bis dell’articolo 16 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009, stabilendo quanto segue:
a) le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare “il proprio domicilio digitale” di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
b) Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, dovranno comunicare al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale, a meno che non abbiano già provveduto.
c) L'iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria (art. 16, comma 6).
d) L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda, in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale (senza attendere più i tre mesi).
Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, le imprese costituite in forma societaria, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile, in misura raddoppiata.
e) In fase di conversione in legge del decreto-legge, al comma 6-bis sono state introdotte ulteriori disposizioni, in base alle quali, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, le imprese costituite in forma societaria, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla suddetta sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata.
L’ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Come si può notare, con una modifica introdotta in fase di conversione in legge del decreto-legge, è stato eliminato l'inciso che rimetteva a una gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. l'acquisizione di un nuovo e diverso domicilio digitale per le imprese che non lo hanno tempestivamente comunicato o alle quali è stato cancellato.
È stata altresì eliminata anche la disposizione per cui i costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in applicazione del comma 6-bis come novellato, fino alla loro concorrenza. È stata invece introdotta la previsione per cui il nuovo domicilio digitale assegnato d'ufficio è finalizzato al ricevimento di comunicazioni e notifiche, è attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, ed è erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della L. n. 580/1993 (art. 16, comma 6-bis).
f) Con l’introduzione del comma 6-ter si dispone che il Conservatore dell’ufficio del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6 -bis.
Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del registro di cui all’articolo 2189 del Codice civile. (art. 16, comma 6-ter).
g) Con le modifiche apportate al comma 7, si prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il domicilio digitale.
Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale.
I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nell'apposito registro comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro (art. 16, comma 7).
h) Con la sostituzione del comma 7-bis si prevede che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza.
In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice nazionale dei domicili digitali (INI – PEC) l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi (art. 16, comma 7-bis).
i) Con l’abrogazione dei commi 8, 9 e 10, viene disposta l'abrogazione della disciplina relativa all’uso della posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni quale ordinario e tendenzialmente unico strumento di comunicazione, in alternativa all’invio postale di documenti cartacei.

2) Con la sostituzione del comma 2 dell’articolo 5 (Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti) del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, si stabilisce che l’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale.
Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all’ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all’ipotesi della prima iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.
Il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all’imprenditore di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese.
Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all’articolo 2189 del codice civile. L’ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore disponibile per ogni impresa all’indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del-la legge 29 dicembre 1993, n. 580.
L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Come si può notare, in fase di conversione in legge del decreto-legge, è stata eliminata la previsione che rimette a una gara nazionale bandita dalla Consip l'acquisizione di un nuovo e diverso domicilio digitale per le imprese che non lo hanno tempestivamente comunicato o alle quali è stato cancellato.
È stata altresì eliminata anche la disposizione per cui i costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in applicazione del novellato comma 2 dell’articolo 5 del D.L. n. 179/2012, fino alla loro concorrenza.
È stata invece introdotta la previsione per cui il nuovo domicilio digitale assegnato d'ufficio è costituito presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, è valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, è accessibile tramite identità digitale, ed è erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. n. 580/1993.

8.2.19. Misure di semplificazione per la realizzazione di reti di comunicazione in fibra e di servizi di comunicazioni elettroniche

L’articolo 38, modificato in fase di conversione in legge del decreto-legge, introduce diverse misure di semplificazione per il dispiegamento delle reti di comunicazione elettronica sia per quanto riguarda le reti in fibra ottica sia per quanto riguarda le reti mobili di telecomunicazioni con particolare riferimento alla procedura generale di autorizzazione (sostituita da una procedura di SCIA), alle modifiche del profilo radioelettrico di impianti già autorizzati, nonché con riferimento al procedimento di verifica preventiva di interesse archeologico (commi 1, lettere a), b), d), comma 2 e comma 4) e agli scavi in microtrincea sul sedime stradale (comma 5). Ulteriori semplificazioni sono state introdotte al Senato con riferimento ad alcune autorizzazioni generali (comma 1, lettere d-bis ed e-bis).
Sono previste inoltre specifiche disposizioni di semplificazione per gli impianti di telefonia mobile temporanei (comma 1. lettera c) nonché per l’utilizzo degli impianti in banda cittadina (comma 1, lettere e) e g)e comma 7) e per l’installazione degli impianti di videosorveglianza utilizzati dagli enti locali per le finalità previste dal patto per la sicurezza (comma 3). È stata disposta la soppressione del documento di esercizio delle stazioni radioelettriche (comma 1, lettera f).

Il comma 3 chiarisce che l’installazione e l’esercizio di sistemi di videosorveglianza di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 14 del 2017 da parte degli enti locali, è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
È stato inoltre previsto un divieto per i sindaci di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione di stazioni radio-base e di introdurre modifiche ai limiti previsti per l’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (comma 6).
Infine, con una modifica introdotta in fase di conversione in legge, è stata disposta una norma di interpretazione autentica relativamente alle modalità di identificazione da remoto dei soggetti acquirenti di SIM.

Il nuovo comma 6-bis stabilisce infatti che l’articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si interpreta nel senso che le misure di identificazione in via indiretta o da remoto del cliente già adottate dagli operatori di telefonia mobile, sia in caso di nuova attivazione che di migrazione di S.I.M. card già attivate, basate su sistemi di registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta e completa acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell’utente, la genuinità della ripresa e il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali, effettuate sotto la responsabilità del medesimo operatore, sono ritenute compatibili con le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti di cui all’articolo 55, comma 7, del decreto legislativo n. 259/2003.

8.2.20. Semplificazione delle procedure di cancellazione dal Registro delle Imprese e dall’albo degli enti cooperativi

L'articolo 40, oltre a semplificare il procedimento di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone dal Registro delle imprese, introduce, con riguardo alle società di capitali, una ulteriore ipotesi di cancellazione d'ufficio dal registro stesso.
La disposizione poi oltre ad apportare modifiche alle procedure di cancellazione dalla sezione speciale delle start-up innovative e delle piccole e medie imprese innovative, interviene anche in materia di enti cooperativi.
Infine, nella fase di conversione del decreto-legge, sono state introdotti due nuovi commi (12-bis e 12-ter) recanti rispettivamente modifiche alla disciplina dei procedimenti di accorpamento delle Camere di Commercio e agli articoli 2492 e 2495 del Codice civile.

1) L'articolo 40, comma 1, come modificato in fase di conversione, prevede che venga disposto, con determinazione del conservatore, il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate: • dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese);
• dall’art. 2490, sesto comma, del Codice civile, (che prevede la cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese della società in fase di liquidazione che per oltre tre anni consecutivi non depositi i bilanci);
• nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro imprese.
Il conservatore deve verificare, nell’ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili.
Nel caso in cui siano presenti beni immobili, il conservatore deve sospendere il procedimento e rimettere gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.

2) L'articolo 40 prevede, al comma 2, una ulteriore specifica causa di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali, consistente nell’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi ovvero nel mancato compimento di atti di gestione, nei casi in cui l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
• il permanere dell’iscrizione nel Registro delle imprese del capitale sociale in lire;
• l’omessa presentazione all’ufficio del Registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.
In questi casi il conservatore, dopo aver iscritto d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel Registro delle imprese (comma 3), dà notizia della avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal Registro delle imprese. Questi hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati (comma 4).
In caso di formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività il conservatore è tenuto ad iscrivere d’ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel Registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di sessanta giorni, il conservatore del Registro delle imprese, verificata altresì l’eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro medesimo (comma 5).

3) Il comma 6 prevede che ogni determinazione del conservatore del Registro delle imprese debba essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione.
L’interessato, a sua volta, può - entro quindici giorni dalla comunicazione - ricorrere contro la determinazione del conservatore al Giudice del registro delle imprese (comma 7).

4) Il comma 8 impone l'iscrizione nel Registro delle imprese con comunicazione unica d’ufficio, disciplinata dall’articolo 9 del D.L. n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito dalla L. n. 40 del 2007, al fine della trasmissione immediata all’Agenzia delle entrate, all’lNPS, all’lNAIL, ed agli altri enti collegati dei seguenti atti:
• delle determinazioni del conservatore non opposte,
• delle decisioni del giudice del registro adottate ai sensi dell’articolo 2189 del Codice civile e
• delle sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi del successivo articolo 2192.

5) Il comma 9 modifica il comma 16 dell’articolo 25 (Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità) del D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221 del 2012, prevedendo che nel caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge (commi 2 e 5 dell'articolo 25 del D.L. n. 179) la start-up innovativa o l’incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del Conservatore impugnabile ai sensi dell’articolo 2189, comma 3, del codice civile.
Per analogia, il comma 10 interviene sul comma 7 dell'articolo 4 del D.L. n. 3 del 2015, convertito dalla L. n. 33 del 2015 in materia di piccole e medie imprese innovative, prevedendo anche in questo caso, nell'ipotesi di perdita dei requisiti, la cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese con provvedimento del Conservatore impugnabile ai sensi dell’articolo 2189, comma 3, del codice civile.

6) Il comma 11 aggiunge un ulteriore comma all’articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.
Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Ai fini dello scioglimento e della cancellazione a i sensi del primo comma, l’ente di cui all’articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, trasmette all’autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l’elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni. L’autorità di vigilanza verifica l’assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni che devono essere all’uopo stipulate con le competenti autorità detentrici dei registri predetti..
7) Il comma 12 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 5 della legge n. 400 del 1975, recante norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi.
Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«L’autorità di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione di cui al primo comma all’indirizzo di posta elettronica certificata della conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate nel decreto.».
La disposizione stabilisce che l'autorità di vigilanza deve trasmettere il decreto di cancellazione all'indirizzo PEC della Conservatoria competente per territorio, la quale provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate.

8) Infine, nella fase di conversione in legge del decreto-legge. sono stati aggiunti, all’articolo 40 in esame, due ulteriori commi: il comma 12-bis e il comma 12-ter.
8a) In particolare, il nuovo comma 12-bis posticipa al 30 novembre 2020 il termine per la conclusione dei procedimenti di accorpamento di cui al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.
Si tratta di un intervento, come precisa la stessa disposizione, legato all'emergenza sanitaria da Covid-19 e all'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le stesse Camere di Commercio.
8b) Il comma 12-ter modifica, in primo luogo, l'articolo 2492 del Codice civile in materia di bilancio finale di liquidazione (lett. a).
Ai sensi dell'articolo 2492 c.c. al termine della liquidazione della società di capitali, viene redatto il bilancio finale, con l'indicazione della parte dell'attivo residuo spettante a ciascun socio.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, è quindi depositato presso l'ufficio del Registro delle imprese.
Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.
I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire.
La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.
Il nuovo comma 12-ter modifica l'articolo 2492 del Codice civile, da un lato, prevedendo che entro i successivi cinque giorni alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica ai fini della annotazione al competente ufficio del Registro delle imprese (numero 1) e, dall'altro, stabilendo che un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo debba essere trasmessa, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del Registro delle imprese per la relativa annotazione (numero 2).
8c) Il comma 12-ter interviene anche sull'articolo 2495 del Codice civile in materia di cancellazione delle società dal Registro delle imprese (lett. b).
In base all'articolo 2495, compita la liquidazione, con l'approvazione del bilancio finale, i liquidatori chiedono la cancellazione della società dal Registro delle imprese.
Dopo la cancellazione, i creditori sociali, rimasti eventualmente insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, ma non in misura superiore alla somma da questi riscossa in base al bilancio finale di liquidazione, e possono farli valere anche nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da una loro colpa.
La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società. Il nuovo comma 12-ter interviene anche sull'articolo 2495 c.c., prevedendo che decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine entro il quale può essere proposto reclamo ai sensi dell'articolo 2492 C.C., il conservatore del Registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere.

8.2.21. Semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici - Iscrizione in un apposito registro presso l’Albo gestori ambientali

L’articolo 40-ter, introdotto in fase di conversione del decreto-legge, prevede modalità semplificate per l’abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto di materiali metallici.
Il primo periodo del comma 1 dispone che – al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell'economia circolare – le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali metallici avviati a specifiche attività di recupero, possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (disciplinato dall’art. 212 del D.Lgs. 152/2006).
Il secondo periodo dello stesso comma 1 provvede quindi all’istituzione di un registro, presso l'Albo, al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata.
In base al terzo periodo del comma 1, la definizione delle modalità semplificate di iscrizione nel registro per le imprese che intendano svolgere tali attività, è demandata all’Albo, che vi dovrà provvedere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

8.2.22. Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri

L’articolo 40-quater, aggiunto nella fase di conversione del decreto-legge, modifica in più parti il D.lgs. 286 del 1991 (Testo unico immigrazione) nella parte in cui reca disposizioni sull’ingresso e il soggiorno per gli investitori ed il rilascio del “visto investitori” (art. 26-bis).
In primo luogo (lett. a), modificando il comma 1 dell’art. 26-bis del TU immigrazione, si specifica che l'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di ingresso, agli stranieri che intendono effettuare investimenti e donazioni "in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano".
La modifica specifica quindi che le previsioni sull’ingresso e il soggiorno per gli investitori si applicano, oltre che a colui che opera in nome proprio, anche al legale rappresentante che agisce per conto di una persona giuridica. In secondo luogo (lett. b), si interviene sulle previsioni dell’art. 26-bis relative al rilascio del nulla osta per gli investitori esteri cui segue il rilascio del “visto per investitori”, della durata di due anni rinnovabili.
In base al vigente comma 3, l'autorità amministrativa, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa indicazione "visto investitori".
Con l’aggiunta dei nuovi commi 3-bis e 3-ter all’articolo 26-bis del TU immigrazione, si dispone che, qualora la richiesta del nulla osta sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa competente richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi) il quale dispone che lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali; la medesima disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.
Il rilascio del nulla osta, in base a tali previsioni, reca pertanto l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale.
Con la modifica proposta si inserisce dunque una verifica sulla condizione di reciprocità da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale prima del rilascio del “visto investitori” da parte della rappresentanza diplomatica o consolare competente.

Infine (lettera c) si specifica che, una volta acquisito il permesso di soggiorno per investitori, il titolare: a) esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo (di cui all'articolo 26),
b) è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale (considerato che la verifica è già stata effettuata nella fase precedente in base ai nuovi commi 3-bis e 3-ter) e
c) è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione (previsto dall'articolo 4-bis per il per messo di soggiorno) e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio.

8.2.23. Modifiche alla legge n. 238 del 2016 sulla coltivazione della vite e sulla produzione e commercio del vino

L'articolo 43-ter, introdotto in fase di conversione in legge del decreto-legge, reca una serie di novelle alla L. n. 238/2016, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
La lettera a) novella l'articolo 10, comma 1 (Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni. Autorizzazione all'arricchimento). La modifica in esame anticipa dal 1° agosto al 15 luglio di ogni anno la data d'inizio del periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli.
Il termine di conclusione di detto periodo rimane fissato al 31 dicembre di ogni anno.

La lettera b) sostituisce il comma 5 dell'articolo 31 (Specificazioni, menzioni, vitigni e annata di produzione). La modifica elimina il divieto attualmente previsto in base al quale la menzione «superiore» non può essere abbinata alla menzione «riserva», fatte salve le denominazioni preesistenti.
Resta invece in vigore la disposizione che preclude l'abbinamento della menzione "superiore" alla menzione "novello".

La lettera c) sostituisce il comma 1 dell'articolo 33 (Requisiti di base per il riconoscimento delle DO e delle IG). Rispetto alla disciplina vigente:
- è eliminatala possibilità di concessione del riconoscimento della DOCG anche a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC;
- il requisito della rivendicazione nell'ultimo biennio è innalzato dall'attuale 51 per cento al 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo, che rappresentino almeno il 66 per cento (in luogo del 51 per cento attualmente previsto) della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione;
- è introdotto l'ulteriore requisito (non previsto a legislazione vigente) in base al quale tali vigneti devono essere stati negli ultimi cinque anni certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC;
- è espunta la disposizione che prevede che, nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.

8.2.24. Misure a favore degli aumenti di capitale - Quorum ridotto fino al 30 giugno 2021

L’articolo 44, rubricato “Misure a favore degli aumenti di capitale”, modificato in sede di conversione in legge del decreto-legge, prevede un pacchetto di consistenti misure per favorire la capitalizzazione delle società, quotate e non quotate.
Alcune delle nuove norme saranno “a regime”, altre “transitorie”, valevoli cioè fino al 30 giugno 2021 (diversamente da quanto previsto dal decreto-legge che prevedeva fino al 31 dicembre 2020), volte a rendere più rapide le deliberazioni concernenti l’aumento di capitale nelle società, tramite l’abbassamento del quorum richiesto (comma 1), ivi comprese le società a responsabilità limitata (comma 2).
Ulteriori disposizioni riguardano il diritto di opzione, che viene riconosciuto ai soci sulle azioni di nuova emissione e sulle obbligazioni convertibili in azioni, in maniera proporzionale al numero di azioni da essi già possedute.

In particolare, il comma 1 reca disposizioni transitorie, la cui efficacia è limitata al 30 giugno 2021, che consentono alle assemblee delle società per azioni, purché costituite con la presenza di almeno la metà del capitale societario, di deliberare con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anziché con la maggioranza rafforzata richiesta ai sensi degli artt. 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, c.c. Si specifica che affinché l’assemblea possa deliberare con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, essa deve essersi costituita con la presenza di almeno la metà del capitale societario; diversamente, continueranno ad applicarsi le norme ordinarie sopra citate, che generalmente prevedono il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato nell’assemblea medesima (ad eccezione della prima convocazione dell’assemblea straordinaria di società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, di cui all’art. 2368, secondo comma, primo periodo).
Le deliberazioni che possono essere assunte con un quorum meno qualificato nei termini sopra descritti sono quelle collegate ad operazioni di aumento di capitale e precisamente quelle aventi ad oggetto:
- gli aumenti del capitale sociale attraverso nuovi conferimenti in natura o di crediti (artt. 2439, 2440 e 2441 c.c.);
- l’inserimento, nello statuto, di un’apposita norma che deleghi agli amministratori l’esercizio della facoltà di decidere aumenti del capitale sociale (art. 2443 c.c.), da deliberare entro il 30 giugno 2021.

Il comma 2 prevede, altresì, l’estensione delle disposizioni di cui al comma 1 in ordine al quorum delle deliberazioni assembleari anche alle società a responsabilità limitata, ai sensi degli artt. 2480 (modificazioni dell’atto costitutivo), 2481 (aumento di capitale) e 2481-bis (aumento di capitale mediante nuovi conferimenti).

I commi 3 e 4 riguardano il diritto di opzione, che normalmente viene riconosciuto ai soci sulle azioni di nuova emissione e sulle obbligazioni convertibili in azioni, in maniera proporzionale al numero di azioni da essi già possedute.
Entrambi i commi incidono sull’art. 2441 del codice civile: il comma 3 con una norma di carattere transitorio, destinata ad applicarsi soltanto fino alla data del 30 giugno 2021 (30 aprile 2021 nel testo originario), mentre il comma 4 con modifiche destinate a sostituire, a regime, la normativa vigente.
Il comma 4 apporta modifiche, non temporanee ma a regime, ai commi secondo, terzo e quarto del medesimo art. 2441 del Codice civile.
In particolare, rispetto alla normativa previgente:
- si riduce di un giorno il termine concesso per l’esercizio del diritto di opzione, che non può essere inferiore a 14 giorni (anziché 15) decorrenti dalla data di pubblicazione dell’offerta di nuove azioni o obbligazioni convertibili in azioni sul sito internet della società ovvero, in mancanza, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese (secondo comma);
- si prevede il riconoscimento del diritto di prelazione sull’acquisto delle azioni non optate a favore dei soci che hanno esercitato il diritto di opzione, oltre che nelle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, anche nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione (terzo comma);
- si stabilisce che i diritti di opzione non esercitati debbano essere offerti sul mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione per almeno due sedute, anziché per cinque sedute come precedentemente previsto (terzo comma);
- si richiede un’apposita relazione degli amministratori dalla quale siano desumibili le ragioni che hanno portato alla decisone di escludere o limitare il diritto di opzione; tale relazione deve essere depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine di convocazione dell’assemblea nella quale dovrà deliberarsi l’inserimento nello statuto della suddetta clausola di esclusione/limitazione, fatto salvo quanto eventualmente diversamente stabilito dalle leggi speciali. Anche questa norma si applica tanto alle società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati, quanto alle società le cui azioni sono negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione.

8.2.25. Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate

L’articolo 44-bis, introdotta nella fase di conversione in legge del decreto-legge, elimina uno dei requisiti necessari ai fini dell'inclusione delle società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato nell'elenco delle piccole e medie imprese (PMI quotate).
In particolare, viene eliminata la soglia quantitativa relativa al fatturato, conservando quale unico criterio di identificazione delle PMI quotate il valore della capitalizzazione di mercato. La definizione di PMI contenuta nella Parte I del TUF (disposizioni comuni, articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1) individua, fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese emittenti azioni quotate.
La normativa vigente prevede due criteri da soddisfare affinché una società quotata possa essere considerata PMI: il fatturato, anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, deve risultare inferiore a 300 milioni di euro, ovvero la capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro.
Ai sensi della normativa vigente non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi.
Per effetto delle disposizioni in esame (lettera a) del comma 1), viene eliminata la soglia quantitativa relativa al fatturato, conservando il valore della capitalizzazione di mercato quale unico criterio di identificazione delle PMI quotate.
Il comma 2 dell'articolo in commento consente, tuttavia, agli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, rientrano fra le PMI quotate in base al solo criterio del fatturato, di continuare a mantenere tale qualifica per due esercizi successivi a quello in corso.
L'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), ultimo periodo, prevede inoltre che la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) pubblichi l’elenco delle PMI tramite il proprio sito internet "sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti".
Il comma 1, lettera b) dell'articolo in esame elimina tale onere amministrativo a carico delle società emittenti azioni quotate e, pertanto, l'elenco dovrà essere elaborato e pubblicato dalla CONSOB sulla base delle informazioni ad essa disponibili (fra le quali, tuttavia, non rientrerà più il fatturato, ai sensi della già citata lettera a) del comma 1). L'attribuzione della qualifica di PMI a un emittente azioni quotate comporta alcune modificazioni della disciplina applicabile in materia di trasparenza assetti proprietari e di offerte pubbliche di acquisto.

8.2.26. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali - Inserita la “Strada urbana ciclabile”

L'articolo 49, commi da 5-ter a 5-duodecies, introdotti in fase di conversione del decreto-legge n. 76/2020, apportano numerose di modifiche al Codice della strada, in materia di:
- definizione di strade e corsie ciclabili e di zone scolastiche;
- possibilità dei comuni di istituire il doppio senso ciclabile;
- conferimento delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni ai divieti di sosta;
- semplificazione procedurale in materia di omologazione di taxi, NCC e veicoli di linea nonché per le modifiche alle caratteristiche dei veicoli, e in materia di patenti di guida.
Sono inoltre presenti disposizioni di semplificazione amministrativa, abrogazione di norme incompatibili e proroga di termini (in materia di visita e prova e revisione e di documento unico di circolazione) nonché in materia di segnaletica stradale.
Diverse disposizioni sono dirette a tutelare, nella circolazione, i conducenti di velocipedi.

1) Con la modifica dell'articolo 2, sulla classificazione delle strade, viene inserita la seguente lett. “E-bis. Strade urbane ciclabili''.
Tra le caratteristiche minime che devono avere le strade viene inserita la “Strada urbana ciclabile”, definita come la strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.

2) L’articolo 49, al comma 5-ter, lett. d), inserisce nel codice della strada il nuovo art. 12-bis, rubricato “Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata“, prevedendo che con provvedimento del Sindaco, possano essere conferite le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni:
– in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi;
– di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all’espletamento delle attività di raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette funzioni di prevenzione e accertamento;
– in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea di trasporto pubblico di persone, al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone.
Il nuovo comma 2 dell’art. 12-bis in commento dispone che le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata siano svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con provvedimento del Sindaco, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. In base al comma 3, le funzioni di cui sopra possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui sopra, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
In base al comma 4, al personale che svolge le suddette le funzioni è conferito il potere di contestazione delle infrazioni (di cui agli articoli 7, 157 e 158), in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli (ai sensi dell'articolo 159), limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al personale è inoltre conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di loro competenza.
Al personale del comune e delle aziende municipalizzate o di raccolta rifiuti e delle aziende di trasporto pubblico viene inoltre conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di loro competenza che siano funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani ovvero alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea.
In base al comma 5, l'attività sanzionatoria prevista dall’articolo 12-bis, successiva all'emissione del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza dell'Amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero, sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.
Il comma 6 prevede che ai fini dell'accertamento, nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo sia possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici ed il comma 7 reca la clausola di invarianza finanziaria dell’attuazione dell’articolo, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3) Con la sostituzione del comma 4 dell'articolo 75, in materia di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione per i veicoli da adibire a servizio di taxi, NCC o a servizio di linea per trasporto di persone, si prevede che sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad individuare, con proprio decreto, i suddetti veicoli di tipo omologato soggetti all'accertamento.
Attualmente, tali veicoli sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del codice.

4) Con una modifica all’articolo 126 in materia di durata e conferma della patente di guida, si dispone in particolare l’inserimento di un nuovo comma 8-bis con il quale si prevede che al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascii, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo.
Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10.
Il permesso provvisorio di guida non dovrà essere rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti relativi all’ipotesi di guida sotto effetto di alcool o di sostanze stupefacenti.
Una ulteriore modifica concerne la disciplina, prevista dal comma 9, ultimo periodo, di coloro che hanno rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo. Questi hanno l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria.

5) Il nuovo comma 5-quater abroga l'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 in materia di ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica.

6) Il nuovo comma 5-nonies sposta dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021 il termine, indicato dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, entro il quale deve essere completato il passaggio alle procedure telematiche per il rilascio del documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 98/2017, articolo 1, comma 4, tale compito spetta al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

8.2.27. Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione - Differimento al 31 marzo 2021

L'articolo 49-bis, introdotto in fase di conversione del decreto-legge, prevede la facoltà dell’intestatario del veicolo di richiedere la restituzione del documento di circolazione originale, in occasione del rilascio del documento unico di circolazione, previo pagamento di un contributo.
In dettaglio, il comma 1 prevede tale facoltà di chiedere la restituzione della carta di circolazione, previa apposizione di un segno di annullamento, per tutte le operazioni gestite con le procedure attualmente vigenti che diano luogo al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.
La possibilità di richiedere la restituzione del documento di circolazione originale viene prevista solo per gli intestatari dei veicoli, con l’esclusione dei motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, disciplinati dall’articolo 60 del Codice della Strada. Il comma 2 prevede che la restituzione del documento di circolazione originale sia subordinata al pagamento di un contributo, in sede di presentazione dell'istanza, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si ricorda che la nuova normativa in materia di documento unico di circolazione dei veicoli (decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 98, emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d) e 5 della legge n. 124 del 2015), prevede che la carta di circolazione costituisca l'unico documento di circolazione per i veicoli e sia pertanto soppresso il certificato di proprietà.
Il nuovo documento unico riguarda gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi >3,5 t e ne vengono definite le modalità di rilascio presso la Motorizzazione civile o tramite lo Sportello telematico dell'automobilista (STA), che comprende anche gli uffici di ACI-PRA.
Il certificato di proprietà, che viene soppresso è rilasciato dall'ACI cui è affidata la gestione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA); la carta di circolazione, che contiene i dati tecnici del veicolo ed i dati di intestazione, è invece rilasciata dalla Motorizzazione civile che fa capo al Ministero delle infrastrutture e trasporti.
Con la L. n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019), è stata differita al 1° gennaio 2020 l'applicazione del nuovo documento unico di circolazione.
A partire dal 1° giugno 2020 è obbligatorio l'utilizzo delle nuove procedure telematiche per le operazioni di immatricolazione e di trasferimento di proprietà.
La L. n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) ha previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisca con successivi decreti le modalità e i termini per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione, prevedendo inoltre che il completamento dell'operazione di graduale passaggio avvenga comunque entro il 31 ottobre 2020.
Il nuovo comma 5-nonies dell’articolo 49 della legge in esame sposta dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021 il termine, indicato dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, entro il quale deve essere completato il passaggio alle procedure telematiche per il rilascio del documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 98/2017, articolo 1, comma 4, tale compito spetta al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.


LA PIATTAFORMA PER LA NOTIFICAZIONE DIGITALE DEGLI ATTI PUBBLICI A CITTADINI E IMPRESE

1. 6 GIUGNO 2022 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Istituita la piattaforma per la notificazione digitale degli atti pubblici (PND) a cittadini e imprese

Ai sensi dell’art. 1, comma 402, della L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la società PagoPA S.p.A., sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche.
Per la realizzazione della piattaforma è stata autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

In attuazione di questa disposizione, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2022, il Decreto 8 febbraio 2022, n. 58 del Dipartimento per la trasformazione digitale, recante “Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione”.
Il presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 15, del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma digitale per le notifiche.

Tale strumento, gestito da PagoPA, ha come scopo quello di rendere le comunicazioni aventi valore legale tra amministrazione e cittadini più semplici e meno costose, garantendo comunque la protezione dei dati personali dei soggetti interessati. In particolare, attraverso questa piattaforma sarà possibile notificare atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni tramite PEC, rendendoli inoltre disponibili telematicamente in un apposito portale.

Ricordiamo che il Garante Privacy si è pronunciato, con provvedimento 369 del 14 ottobre 2021, sullo schema di decreto finalizzato a rendere concretamente possibile l’avvio della Piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica.


1. Accesso alla piattaforma

I mittenti (Pubbliche Amministrazioni, agenti della riscossione, società a capitale interamente pubblico, i soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate) accedono alla piattaforma tramite SPID, di livello di sicurezza almeno significativo, o CIE del funzionario incaricato di curare le attività istruttorie preliminari all'adesione alla piattaforma.
Le persone giuridiche accedono alla piattaforma a mezzo SPID o CIE dei rispettivi legali rappresentanti, ovvero dei soggetti delegati in possesso di una specifica delega conferita attraverso una specifica funzionalità della piattaforma.
La piattaforma elabora un codice di accettazione che il delegante comunica al delegato.


2. Spedizione digitale

Il gestore della piattaforma (PagoPA S.p.A.) esegue la notificazione presso il domicilio digitale di piattaforma eletto dal destinatario.
Per «domicilio digitale di piattaforma» si intende l'indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, appositamente eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma (art. 1, comma 1, lett. g)).

In mancanza del predetto domicilio ovvero nel caso in cui lo stesso risulti saturo, non valido o non attivo, il gestore esegue la notificazione presso il domicilio digitale speciale del destinatario.
Per «domicilio digitale speciale» si intende l'indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, eletto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del D.Lgs. n. 82 del 2005 (CAD) o di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la notificazione, di cui all'articolo 26, comma 5, lettera b), del D.L. n. 76/2020 (art. 1, comma 1, lett. h)).

Se neanche quest'ultimo risulta eletto ovvero nel caso in cui lo stesso risulti saturo, non valido o non attivo, la spedizione digitale viene eseguita presso il domicilio digitale generale del destinatario rilevato al momento dell'invio. Per «domicilio digitale generale» si intende l'indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD e previsto dall'articolo 26, comma 5, lettera a), del D.L. n. 76/2020 (art. 1, comma 1, lett. i)).

Il gestore della piattaforma effettua il secondo tentativo, solo dopo avere verificato che tutti i domicili digitali del destinatario risultano saturi, non validi o non attivi.
Il secondo tentativo di consegna viene effettuato presso ciascuno dei domicili digitali risultati saturi, non validi o non attivi decorsi almeno sette giorni da quando il sistema ha rilevato la condizione di saturazione, di non validità o di non attività che impedisce la ricezione di nuove notificazioni. Se all'atto del secondo tentativo, il domicilio digitale di piattaforma è stato nel frattempo modificato dal destinatario, il gestore esegue la notificazione anche presso quest'ultimo indirizzo.

Nei casi in cui la casella di posta elettronica certificata o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, non validi o non attivi, anche a seguito del secondo tentativo di consegna, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio con cui vengono indicate le ragioni della mancata consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e le modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione.
Il gestore della piattaforma, inoltre, dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.


3. Consultazione degli atti da parte del destinatario

Il sistema consente al destinatario che accede alla piattaforma di reperire, consultare e acquisire i documenti informatici oggetto di notificazione.
Per ciascuna notifica, la piattaforma consente di visualizzare: il mittente, la data e l'ora di messa a disposizione dell'atto sulla piattaforma, l'atto notificato, lo storico del processo di notifica, che include atti opponibili a terzi e avvisi di mancato recapito, e codice identificativo univoco della notifica (IUN).
Il destinatario può scaricare e inviare a terzi la copia del documento, tramite l'apposita funzionalità messa a disposizione dal gestore della piattaforma e quelle ulteriori eventualmente offerte dal sistema operativo sottostante. Il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto oggetto di notificazione, mediante un sistema di marcatura temporale certificato validamente opponibile a terzi.


4. Perfezionamento della notificazione

La notificazione si perfeziona:
a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;
b) per il destinatario:
1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito. Se l'avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;
2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.


5. Notificazione in forma analogica

Ai destinatari non in possesso titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, l'avviso di avvenuta ricezione è notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge.


6. Conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma

Il gestore della piattaforma conserva i documenti oggetto delle attestazioni di cui all'articolo 12 per dieci anni dalla data del perfezionamento della notifica per il destinatario, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 e del CAD. Gli atti oggetto di notificazione restano invece disponibili sulla piattaforma per centoventi giorni successivi alla data di perfezionamento della notifica per il destinatario.

Il gestore della piattaforma garantisce l'accesso ai documenti e agli atti di cui ha la disponibilità, per i periodi, rispettivamente, previsti in precedenza, a mittenti e destinatari interessati, inclusi i loro delegati, previa loro identificazione tramite SPID o CIE.

. Se vuoi accedere alla piattaforma, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale).
. DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (Testo pubblicato sull'edizione on line della Gazzetta Ufficiale)

. Legge 11 febbraio 2019, n. 12: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale).
. Legge 11 febbraio 2019, n. 12: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (Testo pubblicato sull'edizione on line della Gazzetta Ufficiale)

. Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76: Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale).

. Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76: Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (Testo pubblicato sull'edizione online della Gazzetta Ufficiale).

N.B. Vedi anche AVVISO DI RETTIFICA, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 184 del 23 luglio 2020:
Comunicato relativo al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.». (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178 del 16 luglio 2020).

. Se vuoi scaricare il testo dell'Avviso di rettifica, clicca QUI.


. Legge 11 settembre 2020, n. 120: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.(Testo coordinato pubblicato sull'edizione cartacea Gazzetta Ufficiale).

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE - DECRETO 8 febbraio 2022, n. 58: Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione (Testo pubblicato sull'edizione cartacea Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2022).



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Pubblicato su: 2020-06-30 (3615 letture)

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