TERZO SETTORE - BILANCI E RENDICONTI - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DEL BILANCIO SOCIALE - TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E DEL BILANCIO SOCIALE TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI
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1. D.Lgs. n. 117/2017 - Redazione e pubblicazione del bilancio d'esercizio
Secondo quanto stabilito all'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2917 (rubricato "Scritture contabili e bilancio"), gli enti del Terzo settore - che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale - "devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e lemodalita' di perseguimento delle finalita' statutarie".
Il bilancio dovrà essere redatto inconformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale delterzo settore (comma 3).
Secondo quanto stabilito all'articolo 13, comma 2, il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Di conseguenza, il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro devono redigere un bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.
La norma sottende l’utilizzo del principio di competenza economica per la redazione del bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro, mentre consente l’utilizzo del principio di cassa per gli enti con dimensione economica inferiore a tale soglia.
Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale:
a) devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del Codice civile (comma 4);
b) devono redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti,2435-bis o 2435-ter del Codice civile (comma 5).
Gli enti del Terzo settore non iscritti nel Registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) (comma 7).
Gli adempimenti degli ETS variano a seconda delle entrate annuali.
In particolare gli ETS con ricavi, proventi, rendite o entrate comunque denominate:
– <= 100.000 euro: devono redigere un rendiconto di cassa (entrate e uscite) da depositare presso il Registro unico del terzo settore;
– > 100.000 euro:
a) devono redigere un rendiconto di cassa (entrate e uscite) da depositare presso il Registro unico del terzo settore e
b) devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;
– >=220.000 euro:
a) devono redigere il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione) da depositare presso il Registro unico del terzo settore e
b) devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;
– > 1.000.000 euro:
a) devono redigere il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione),
b) devono redigere il bilancio sociale (seguendo le linee guida ministeriali) da pubblicare nel proprio sito internet e depositarlo nel registro unico del terzo settore e
c) devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
I rendiconti e i bilanci devono essere depositati entro 30 giorni dalla loro approvazione o dal termine del periodo di riferimento all’interno del Registro Unico del terso settore.
Tutti gli ETS hanno il divieto di distribuire gli utili, ad esclusione delle Imprese Sociali che hanno invece limiti molto stringenti di divisione degli utili.
2. D.Lgs. n. 117/2017 - Redazione e pubblicazione del bilancio sociale nel RUNTS
Secondo quanto stabilito dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, gli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi oentrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono:
a) depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e
b) pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro edelle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e "tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attivita' svolte".
Al successivo comma 2 si stabilisce che gli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel propriosito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi ocorrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degliorgani di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonche' agliassociati.
3. D.Lgs. n. 117/2017 - Tenuta delle scritture contabili
Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del Codice civile (art. 13, comma 4).
Si tratta del libro giornale e del libro degli inventari.
Secondo quanto stabiulito al comma 1 dell'art. 17, gli Enti del
Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attivita' e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
All'art. 15 (rubricato "Libri sociali obblighatori") si stabilisce che, oltre le scritture prescritte sopra, gli Enti del Terzo settore devono tenere:
a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per attopubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo diamministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
Al successivo comma 2, si stabilisce che i libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione, mentre I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
4. 9 AGOSTO 2019 - Approvate le linee guida per la redazione del bilancio sociale
Con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 luglio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2019, n. 186) sono state dettate le "Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore”.
Le disposizioni di cui al Decreto del 4 luglio 2019 si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione.
. Se vuoi scaricare il testo del D.M. 4 luglio 2019, clicca QUI.
5. APRILE 2020 - Approvati i modelli di bilancio in vigore dal 2021
In attuazione di quanto disposto dal comma 1, dell’art. 13, del D.Lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo Settore, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020, sono stati adottati, ai fini della redazione del bilancio di esercizio da parte del Enti del Terzo settore (associazioni, fondazioni e imprese sociali, ecc.), i seguenti quattro modelli:
- Mod. A - Stato patrimoniale;
- Mod. B - Rendiconto gestionale;
- Mod. C - Relazione di missione, di cui al citato art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017;
- Mod. D - Rendiconto per cassa, di cui all'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.
Nell’allegato al bilancio sono sottolineate alcune delle voci da rappresentare in bilancio.
Il modello dello stato patrimoniale non differisce molto da quello delle società di capitali, con alcune differenze nella sezione A e nella sezione B, e continuerà a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente con alcune voci, per sua natura, diverse rispetto al mondo profit.
Per quanto riguarda il rendiconto gestionale, due le sezioni in cui è suddiviso: una attinente agli «oneri e costi» e l’altra i «proventi e i ricavi»; mentre il rendiconto di cassa si suddivide in due sezioni: una relativa alle entrate ed uscite di carattere generale dell’esercizio e una seconda dedicata alle uscite da investimenti ed entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni, con il calcolo specifico dell’avanzo/disavanzo relativo a tali gestioni.
Ad integrazione dei dati economici, patrimoniali e finanziari dell’Ente, al bilancio dovrà essere allegata anche la cosiddetta relazione di missione, la quale, oltre alle informazioni generali sull’ente, i dati sugli associati o i fondatori, dovrà contenere le scelte gestionali assunte al fine di perseguire lo scopo sociale, le informazioni sui fondi e contributi ricevuti con specifiche finalità e sulla natura delle erogazioni liberali ricevute.
Viene inoltre ricordato che gli schemi allegati al decreto devono essere considerati come schemi «fissi», ma che gli enti destinatari, al fine di favorire la chiarezza del bilancio, possono modificare:
- suddividendo ulteriormente le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell'alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l'importo corrispondente;
- raggruppando le voci quando il raggruppamento è irrilevante;
- eliminando le voci precedute da numeri arabi o voci precedute da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi.
Eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella relazione di missione.
Le nuove disposizioni, secondo quanto stabilito dall’art. 3, “si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione” e pertanto, il primo bilancio che dovrà essere redatto ai sensi delle nuove linee guida sarà quello relativo all’anno 2021.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto con i suoi allegati, clicca QUI.
6. APRILE 2021 -
ENTI DEL TERZO SETTORE - Assembleee in audio-videoconferenza fino al 31 luglio 2021
Anche le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS) e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) potranno riunire le assemblee per le modifiche statutarie o per l’approvazione del bilancio con mezzi di telecomunicazione fino al 31 luglio 2021.
In considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria, le agevolazioni previste dall’art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, vengono estese anche a tali categorie di enti, prima inspiegabilmente esclusi.
A stabilirlo è il comma 4 dell’articolo 8 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 (recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021 e in vigore dallo stesso giorno di pubblicazione.
Con la modifica del comma 8-bis dell’art. 106, introdotto dalla L. n. 27 del 2020, di conversione del D.L. n. 18/2020, viene così colmata una lacuna secondo la quale mentre a tutte le associazioni e fondazioni si dava la possibilità di utilizzare la videoconferenza fino al 31 luglio 2021, per le OdV, APS e ONLUS si consentiva tale modalità solo fino al 30 aprile 2021.
Ricordiamo che il termine del 31 luglio 2021 è stato fissato dall’art. 3, comma 6, del D.L. n. 183/2020, con la modifica del comma 7 dello stesso articolo 106.
Per le stesse organizzazioni viene così prevista anche la proroga al 29 giugno 2021 (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in luogo dei 120 giorni previsti dalla normativa civilistica) della convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, prevista al comma 1 del citato articolo 106.
Ricordiamo che l'art. 14, comma 2, del decreto legge 22 marzo n. 41 (c.d. “Decreto Sostegni”), ha esteso al 31 maggio 2021 la possibilità per detti enti di modificare gli statuti con le maggioranze semplificate delle assemblee ordinarie.
Ora, considerata la possibilità del ricorso alle assemblee in audio-videoconferenza, introdotta con la modifica del comma 8-bis dell’art. 106 del D.L. n. 18/2020, a decorrere dal 1° aprile 2021, non sembra che ci sia alcun dubbio che tale modalità possa essere utilizzata anche per le riunioni di qualsiasi organo sociale, compreso l’organo di controllo.
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ENTI DEL TERZO SETTORE BILANCI E RENDICONTI
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1. BILANCI E RENDICONTI - Approvati i modelli e le linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore
Quando si parla di “redazione e deposito del bilancio d’esercizio” per gli Enti del Terzo settore è necessario distinguere tra quelli che non sono iscritti nel Registro delle imprese e quelli che invece sono iscritti in quanto svolgono una attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.
I primi devono depositare il bilancio d’esercizio presso il RUNTS (art. 13, comma 7, D.Lgs. n. 117/2017), mentre i secondi presso il Registro delle imprese.
Per un approfondimento sull'argomento, rimandiamo al Capitolo 14 della nostra Newsletter n. 28 del 5 novembre 2020 (AGGIORNATA AL 1° APRILE 2021), interamente dedicata all' AVVIO DEL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS).
. Per scaricare il testo della Newsletter n. 28/2020, clicca QUI.
. Per scaricare il testo della TABELLA A, clicca QUI.
. Per scaricare il testo della TABELLA B, clicca QUI.
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RIFERIMENTI
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. Per le linee guida e i DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA, clicca QUI.
. Per le ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, clicca QUI.
. Per la FONDAZIONE ITALIA SOCIALE, clicca QUI.
. Per le ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, clicca QUI.
. Per gli ENTI ASSOCIATIVI – Adempimenti ai fini fiscali – MODELLO EAS, clicca QUI.
. Per il CINQUE PER MILLE dell’IRPEF, clicca QUI.
. Per la PUBBLICAZIONE DEI CONTRIUBUTI RICEVUTI da parte degli Enti del Terzo settore , clicca QUI.
. Per le MISURE A SOSTEGNO DEL MONDO NO-PROFIT, clicca QUI.
. Per gli ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI , clicca QUI.
. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI - Leggi, decreti, circolari, direttive e pareri ministeriali, clicca QUI.
. Per un approfondimento dell’IMPRESA SOCIALE, clicca QUI.
. Per un approfondimento delle SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO, clicca QUI.
. Per un approfondimento delle SOCIETA’ EBENEFIT – Le società con missione sociale, clicca QUI.
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