RIFIUTI - RAEE - RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - LA NUOVA NORMATIVA DETTATA DAL D.LGS. N. 49 DEL 2014
RAEE - I RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE LA NUOVA NORMATIVA DETTATA DAL D.LGS. N. 49 DEL 2014 IN VIGORE DAL 12 APRILE 2014
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1. 28 MARZO 2014 - Pubblicato il decreto che recepisce la Direttiva 2012/19/UE – Nuove regole in vigore dal 12 aprile 2014
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014 - Supplemento Ordinario n. 30, il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”.
Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2012/19 del 4 luglio 2012 in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con l’obiettivo di prevenire o ridurre gli impatti sull'ambiente connessi alla produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, incrementarne i livelli di raccolta e di recupero, migliorare la qualità del trattamento dei RAEE, rafforzare le misure di controllo, ridurre i costi amministrativi mantenendo al contempo un elevato livello di tutela dell'ambiente.
Il testo del decreto con tutti i suoi allegati viene riportato nei Riferimenti normativi.
1.1. La struttura del decreto
Il decreto si compone di 42 articoli , ricompresi in 6 Titoli, e 10 allegati.
Nel Titolo I (artt. 1 - 7) sono disciplinati i principi generali sulla gestione dei RAEE.
Nel Titolo II, suddiviso nei Capi I, II e III (artt. 8 - 22), sono presenti le disposizioni per la gestione dei RAEE rivolte ai produttori e ai distributori.
Nel Titolo III (artt. 23 - 25) viene disciplinato il finanziamento delle attività di ritiro e trasporto dei RAEE.
Nel Titolo IV (artt. 26 - 32) si disciplinano le informazioni per la gestione dei RAEE.
Nel Titolo V (artt. 33 - 37) si disciplinano le attività di coordinamento, controllo e vigilanza.
Nel Titolo VI (artt. 38 - 42) vengono stabilite le sanzioni e fissate le disposizioni transitorie.
Relativamente agli ALLEGATI, si fa notare che gli Allegati da I a VI e l'Allegato X recepiscono quanto previsto dai medesimi allegati della Direttiva 2012/19/UE.
Gli Allegati VII e VIII riprendono i rispettivi Allegati VII e VIII della direttiva, includendovi le previsioni cautelative già contenute negli Allegati 3 e 2 del D. Lgs. 151/2005.
L'Allegato IX, recante il simbolo per la marcatura delle AEE, riprende l'Allegato IX della direttiva in forma più dettagliata.
1.2. Obiettivi e campo di applicazione
L'obiettivo principale del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 è quello di prevenire/ridurre impatti negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione delle AEE e dalla produzione e gestione dei RAEE (art. 1) in ottemperanza dei criteri previsti dal Codice Ambiente (artt. 177-180 D.Lgs. n. 152/2006).
Il Decreto, in vigore il 12 aprile 2014, e si applica:
- alle AEE rientranti nelle categorie di cui all'Allegato I, sino al 14 agosto 2018;
- alla AEE classificate nelle categorie dell'Allegato III dal 15 agosto 2018.
Il decreto non si applica (art. 3) alle:
- apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari;
- apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che e' esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione, purche' possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
- lampade a incandescenza.
L'articolo 3 specifica poi un elenco di AEE per le quali il decreto non si applica a far data dal 15 agosto 2018.
1.3. I contenuti del decreto e le NOVITA' più rilevanti
Il provvedimento unifica in un unico corpo normativo quasi tutte le disposizioni in materia di RAEE e introduce molte novità nel settore.
Il nuovo decreto sostituisce il vigente D.Lgs. 151/2005, che viene quasi completamente abrogato, ad eccezione degli articoli che rappresentano la base giuridica della normazione di dettaglio tuttora vigente, contenuta nei seguenti provvedimenti:
- decreto 25 settembre 2007, n. 185, (istituzione del "Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE", del "Centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi" e del "Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE");
- decreto 25 settembre 2007 (istituzione del "Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE");
- decreto 12 maggio 2009, sul finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione;
- decreto 8 marzo 2010, n. 65 (regolamento sulla gestione semplificata dei RAEE).
Il nuovo provvedimento recepisce le novità introdotte dalla citata direttiva europea salvaguardando i pilastri e le specificità del nostro sistema nazionale come, per esempio, il Centro di Coordinamento RAEE, il cui ruolo viene rafforzato.
Previsto un aumento dei target di raccolta, che significa arrivare a gestire entro il 2019 l’85% sul totale dei RAEE generati dalle famiglie italiane o il 65% delle apparecchiature immesse sul mercato (ovvero tre volte quanto viene oggi raccolto).
Tra le novità più rilevanti segnaliamo:
- l’obbligo del "ritiro uno contro zero" per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche con superficie di vendita superiore a 400 mq, i quali dovranno ritirare gratuitamente RAEE di piccolissime dimensioni (inferiori a 25 cm) conferiti dagli utilizzatori, senza obbligo di acquisto di AEE (Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica) equivalente; il “ritiro uno contro zero” è una facoltà per i “piccoli” venditori”.
Le modalità semplificate per l’attività di ritiro gratuito saranno disciplinate con un successivo decreto di attuazione;
- una più precisa distinzione tra RAEE provenienti dai nuclei domestici e RAEE professionali, specificando che i RAEE detti “dual use”, ovvero quelli che potrebbero essere usati sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici, sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;
- introduzione tra i RAEE dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici, distinti in RAEE da nuclei domestici o RAEE professionali se di potenza nominale, rispettivamente, inferiore o uguale/superiore a 10KW.
1.4. Nuovi obblighi ambientali per i produttori
Il D.Lgs. n. 49/2014 estende infatti progressivamente l'ambito applicazione della norma: in una prima fase, alle tradizionali dieci categorie di prodotti si affiancheranno i pannelli fotovoltaici, mentre a partire dal 15 agosto 2018 la norma sarà applicata a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche per le quali non sia prevista una specifica esenzione.
Il 9 ottobre 2014 sono entrati in vigore alcuni obblighi per tutti coloro che hanno a che fare, a vario titolo, con il settore dei RAEE:
1) tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici immessi in vendita devono essere apposti il simbolo del cassonetto barrato e gli estremi identificativi del produttore o il suo numero di iscrizione al Registro RAEE tenuto dalle Camere di Commercio;
2) i produttori dovranno anche aderire a un sistema collettivo per la gestione dei RAEE, oppure provvedere ad organizzare un sistema individuale di raccolta e recupero dei rifiuti a livello aziendale.
Quanto alle violazioni, previste sanzioni con diversa entità per chi immette sul mercato prodotti senza marcatura (da 200,00 a 1.000,00 euro per ciascun prodotto) o senza rispettare gli standard grafici del marchio fissati dalla legge.
Multe anche per chi non si iscrive al registro RAEE o per chi non provvede a organizzare e finanziare il sistema di raccolta dei prodotti entro il 9 ottobre. nl quest'ultimo caso, la sanzione può andare dai 30.000,00 ai 100.000,00 euro.
2. 23 LUGLIO 2016 - Dettati i criteri e le modalità per favorire la produzione ecocompatibili, il trattamento, il recupero e il riciclaggio
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 23 luglio 2016, il Decreto 10 giugno 2016, n. 140, recante “Regolamento recante criteri e modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”.
Il presente regolamento, in coerenza con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, disciplina le misure dirette a:
a) promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio;
b) favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), al fine di facilitare le operazioni di riutilizzo e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
c) sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE.
L’articolo 3 setta misure atte a incentivare la produzione ecocompatibile di AEE.
Ai fini dell'ottimizzazione del «fine vita» delle AEE, ovvero dell'insieme delle attività necessarie per il corretto trattamento, recupero e riciclaggio dei rifiuti delle AEE, i produttori dovranno prevedere l'implementazione di strategie di eco-progettazione volte a facilitare le operazioni di riuso e riciclo, incluse quelle relative a:
a) uso di materiali riciclabili e biodegradabili;
b) riduzione della quantità e della diversità dei materiali;
c) aumento della riciclabilità del prodotto e delle sue componenti;
d) limitazione dell'uso di sostanze pericolose;
e) ottimizzazione del disassemblaggio del prodotto.
I produttori di AEE coerentemente con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, dovranno favorire azioni volte a:
a) aumentare la durata e l'affidabilita' del prodotto;
b) facilitare la manutenzione e la riparazione;
c) facilitare lo sviluppo tecnico e la progettazione modulare dei
prodotti (art. 5).
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
3. 12 AGOSTO 2016 - RAEE - Fissate le misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento - Previsti contributi economici
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2016, il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 luglio 2016, recante “Misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”.
Il provvedimento, previsto dal comma 10 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014, prevede l’emanazione di “provvedimenti attributivi di contributi, economici”, a soggetti pubblici e privati, singoli o associati, operanti nella filiera di gestione dei RAEE e Istituti universitari e di ricerca, diretti a finanziare interventi di sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Successivamente saranno anche definiti i criteri, le modalità, le procedure per l'accesso ai contributi economici e le risorse stanziate annualmente dalla Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Gli interventi per i quali sarà possibile richiedere i contributi economici dovranno essere finalizzati all'implementazione tecnologica per il raggiungimento degli obiettivi di recupero minimi previsti nell'Allegato V del D.Lgs. n. 49 del 2014 e dovranno offrire la migliore soluzione tecnologica sotto il profilo tecnico, economico e ambientale. A titolo esemplificativo gli interventi dovranno essere orientati a:
- massimizzare la quantità di materia recuperabile o riciclabile in uscita dagli impianti di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE;
- ottimizzare il consumo energetico dei processi di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE;
- ridurre i tempi e il numero delle fasi dei processi di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE;
- ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Tra gli interventi non sono contemplate le innovazioni tecnologiche riguardanti le attività preliminari al recupero, tra cui la cernita e il deposito. Il testo dei decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
4. 27 maggio 2017 - PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (AEE) - Pubblicato il regolamento che fissa le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2017, il Decreto 9 marzo 2017, n. 68 recante “Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49”.
Le disposizioni del presente regolamento - in vigore dal 11 giugno 2017 - si applicano per la determinazione delle somme dovute per la gestione dei rifiuti provenienti dalle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) indicate negli allegati I e III al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
La garanzia finanziaria viene prestata in riferimento alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dai nuclei domestici come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
La garanzia finanziaria è prestata ogni anno in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dal singolo produttore di AEE nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce.
La garanzia finanziaria, della durata di un anno, va prestata al momento dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
Per i produttori già iscritti al Registro la garanzia dovrà essere prestata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento (e quindi entro l’ 8 settembre 2017).
L'obbligo di prestazione della garanzia finanziaria da parte del soggetto obbligato permane fino all'avvenuta cancellazione dal Registro.
All’articolo 3 del presente decreto sono stabilite le tipologie, le caratteristiche e le modalità di prestazione della garanzia finanziaria.
In base a quanto stabilito all’art. 7, i soggetti obbligati dovranno trasmettere annualmente, in formato digitale, al Centro di coordinamento, il costo atteso delle operazioni di gestione dei RAEE domestici, ovvero i costi connessi agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, per l'anno in cui viene prestata la garanzia.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
5. NOVITA' DAL 15 AGOSTO 2018 - Entrerà in vigore il sistema “OPEN SCOPE” determinando un ampliamento dei RAEE
1) Il 15 agosto 2018 entrerà in vigore il cosiddetto “campo aperto” (“open scope”) di applicazione del D.Lgs. n. 49/2014, come previsto dalla direttiva (UE) 2012/19 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Con l’entrata in vigore di tale sistema saranno considerati apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), oltre agli attuali prodotti tecnologici a fine vita, anche tutte le apparecchiature non esplicitamente escluse, che preciseremo più avanti.
Si parla di "open scope" in quanto rientreranno nella definizione di "AEE" tutti i prodotti per i quali non sia prevista una specifica esclusione, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 49/2014. Ciò significa, che i Produttori e gli Importatori di una serie di apparecchi e di componenti elettrici ed elettronici finora esclusi saranno coinvolti nel sistema dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Questi importanti cambiamenti comporteranno:
- un grande aumento dei volumi di apparecchiature da gestire (si passerà dalle attuali 825.000 tonnellate immesse al consumo a circa 2 milioni all’anno a partire dal 2018; 1,2 milioni di tonnellate in più);
- un significativo aumento delle imprese coinvolte (pari a 6 / 7 mila, in più a partire da agosto 2018 in avanti);
- un netto calo delle emissioni di CO2, pari a 2,2 / 2,5 milioni di tonnellate all’anno.
Ad oggi circa 8.000 aziende adempiono alle obbligazioni del Decreto RAEE in quanto Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che rientrano in un ambito di applicazione cosiddetto “chiuso” in quanto relativo ad un definito elenco di 10 specifiche categorie di prodotti.
A partire dal 15 agosto 2018, con l’entrata in vigore del sistema “open scope” saranno considerati apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), oltre agli attuali prodotti tecnologici a fine vita, anche tutte le apparecchiature non esplicitamente escluse.
Dal 2018, non solo aumenterà il numero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse al consumo, ma diventeranno rifiuti tecnologici anche molti prodotti che oggi non sono considerati tali. Per fare qualche esempio, ecco alcuni prodotti che, a fine vita, potrebbero essere RAEE: carte di credito con chip; biciclette elettriche o con pedalata assistita; stufe a pellet, caldaie, componenti elettrici quali cavi, quadri, morsettiere, fusibili, scaricatori di tensione, termostati, sistemi di automazione, prese elettriche multiple e tutte le tipologie di prolunghe; montascale per diversamente abili; apparecchiature di automazione per cancelli, tende e chiusure elettriche, ecc.
Questo incremento porterà positivi risvolti socio-economici rispetto alla situazione attuale:
- 13/15 mila posti di lavoro in più;
- 98/112 milioni di euro di valore economico associato alle emissioni risparmiate;
- 1.250 milioni di euro di risparmio nell’acquisto di materie prime.
La Direttiva (UE) 2012/19, che regolamenta il settore dei RAEE, impone il raggiungimento di un target di raccolta del 45% dell’immesso al consumo nel triennio 2016-2018, che salirà verso un obiettivo di raccolta pari all’85% dei RAEE generati o al 65% dell’immesso al consumo, a partire dal 2019.
2) Sull’argomento, il Ministero dell’Ambiente ha recentemente diffuso una Guida operativa sulle novità, dal titolo “Indicazioni operative per la definizione dell’ambito di applicazione “aperto” del decreto legislativo n. 49/2014”.
Il presente documento - elaborato con il supporto della segreteria tecnica fornita da ISPRA e della Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’ambiente e del territorio e del mare e con il contributo del Comitato di vigilanza e di controllo - ha lo scopo di fornire agli operatori del settore uno strumento utile a verificare se un prodotto rientra nell’ambito di applicazione della direttiva RAEE.
Nella guida si ricorda che il 15 agosto 2018 è una data spartiacque: per effetto della ridefinizione delle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE); quegli apparecchi elettronici che prima non essendo "inquadrabili" in una categoria erano esclusi dalla disciplina del D.Lgs. n. 49/2014, ora vi rientreranno.
In altre parole dal 15 agosto 2018 tutti i prodotti che sono "AEE" (apparecchiature elettriche ed elettroniche), a fine vita diventeranno "RAEE" (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).
. Se vuoi scaricare il testo della Guida, clicca QUI.
RAEE: Verso l’”open scope”
(di Sabrina Suardi)
Sono passati ormai undici anni dalla storica presa di posizione del Parlamento europeo che con Risoluzione del 14 novembre 1996 richiese alla Commissione di elaborare proposte di direttive che regolamentassero i flussi dei rifiuti prioritari, tra i quali i rifiuti elettrici ed elettronici, introducendo il principio di responsabilità estesa del produttore.
La sempre più rapida obsolescenza delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), la presenza di sostanze pericolose al loro interno e l’insufficiente tasso di riciclo hanno determinato la necessità di verificare preliminarmente e sostenere puntualmente i costi ambientali derivanti dalla produzione, dall’utilizzo e dalla gestione del loro “fine vita”, individuandone la responsabilità in capo ai produttori, importatori, distributori e venditori.
Il principio innanzi richiamato si estende all’intero ciclo di vita del bene esigendo la corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti che è costituita, in ordine di priorità, da prevenzione, preparazione al riutilizzo, riutilizzo, riciclo, recupero e, solo da ultimo, smaltimento.
Gli obiettivi del legislatore comunitario, contenuti prima nella Direttiva 2002/96/CE e più recentemente nella Direttiva 2012/19/UE, sono stati recepiti in Italia con il Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il quale ricomprende in un unico corpo normativo il complesso della disciplina in materia di RAEE.
Al nono considerando la Direttiva valuta la necessità, vista l’irrefrenabile evoluzione tecnologica che rende disponibili ogni giorno nuove apparecchiature sul mercato, di includere nell’ambito di applicazione della presente tutte le AEE usate dai consumatori e le AEE ad uso professionale.
Tale necessità traspare altresì dall’art. 2 che introduce un’importante novità: la progressiva transizione verso il c.d. “open scope”, un campo di applicazione inclusivo che, a partire dal 15 agosto 2018, determinerà l’estensione della vigenza della presente normativa a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, salvo l’operare di specifiche esclusioni.
Gran parte delle aziende che fino ad oggi non erano chiamate a rispettare gli adempimenti previsti dalla norma, lo saranno a partire dalla seconda metà del 2018.
È lecito, dunque, per queste ultime porsi principalmente due domande:
• quali sono i prodotti che ricadranno nel campo di applicazione?
• quali sono gli adempimenti richiesti dalla norma?
L’operatività del D.Lgs. n. 49/2014 verrà estesa a tutte le AEE immesse sul mercato, classificate in sei categorie riportate nell’Allegato III dello stesso:
1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura;
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm2;
3. Lampade;
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.
Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3;
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.
Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6;
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).
Mantenendo la struttura precedente, l’Allegato IV formula l’elenco esemplificativo e non esaustivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche appartenenti alle sei categorie di cui all’Allegato III.
Le sole esclusioni esplicite previste sono anch’esse suddivise all’art. 3 del D.Lgs. n. 49/2014 seguendo la linea temporale prevista per il campo di applicazione: il terzo comma definisce quelle operanti dalla data di entrata in vigore della Direttiva, ed il quarto comma quelle vigenti dal 15 agosto 2018.
A oggi, infatti, le esclusioni riguardano solo le apparecchiature necessarie alla sicurezza nazionale (armi, munizioni e materiale bellico destinato a fini militari), le apparecchiature progettate e installate come parte di un’altra apparecchiatura esclusa e le lampade a incandescenza.
In regime di “open scope”, a queste esclusioni esplicite si sommeranno:
- quelle relative alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio,
- utensili industriali fissi di grandi dimensioni,
- installazioni fisse di grandi dimensioni,
- mezzi di trasporto ad eccezione di quelli elettrici a due ruote non omologati,
- macchine non stradali a uso esclusivo professionale,
- apparecchiature concepite esclusivamente a fini di ricerca e sviluppo e dispositivi medici non sterili.
Benché sia chiaro il riconoscimento da parte del legislatore comunitario e nazionale della necessità di un’attenzione maggiore circa la gestione dei RAEE, prevedendo una partecipazione sempre più estesa da parte dei produttori, stupisce come, anche al termine del periodo transitorio, l’elenco delle AEE incluse resti solo esemplificativo e non esaustivo, con le conseguenti difficoltà interpretative e l’esigenza di chiarimenti da parte dei Sistemi Collettivi e degli stessi produttori.
Il Comitato di vigilanza e controllo, istituito attraverso il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007 con il compito di vigilare sulla corretta applicazione della normativa RAEE, il 13 giugno 2016 si è espresso per la prima volta sanando i dubbi sussistenti sull’operatività della normativa rispetto a talune AEE comunemente ritenute escluse (chiavette Usb, power bank, inverter, caricabatteria da trazione universali per citarne solo alcune), sia rispetto al periodo transitorio sia in regime di “open scope”.
Una volta chiarito che l’apparecchiatura rientra nel campo di applicazione, il produttore dovrà prioritariamente:
• iscriversi al Registro AEE – Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;
• comunicare annualmente, in genere entro il 30 aprile, l’immesso sul mercato italiano dell’anno precedente;
• marcare il prodotto in modo da consentire l’individuazione del produttore e apporre il simbolo del “cassonetto barrato” (simbolo previsto dalla Norma EN 50419) per facilitarne la raccolta differenziata;
• garantire il finanziamento di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente corretto del prodotto immesso sul mercato e giunto a fine vita.
Più in generale il fine a cui tende l’intero Sistema è quello di orientare la progettazione e la produzione delle apparecchiature verso il riutilizzo ed il riciclo “in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all’uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore”.
6. 9 MARZO 2019 - RAEE - Operative le istruzioni per la compilazione della modulistica per la comunicazione d'iscrizione e rinnovo dell'iscrizione all'Albo con procedura semplificata
A decorrere dal 9 marzo 2019 è entrata in vigore la delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 2 del 6 febbraio 2019, recante: «Modificazioni alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017, recante la modulistica per la comunicazione d'iscrizione e rinnovo dell'iscrizione all'albo con procedura semplificata di cui all'art. 16 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120».
Con tale delibera è stato sostituito l'elenco delle tipologie di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) trasportabili in procedura semplificata.
La modifica alla modulistica per la comunicazione d'iscrizione e rinnovo dell'iscrizione all'Albo con procedura semplificata (allegata alla deliberazione 3 del 22 febbraio 2017), disposta con la citata delibera (il cui avviso di emanazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2019), è tesa ad armonizzare le istruzioni in questione con l'allargamento del campo di applicazione delle regole in materia di gestione dei RAEE, scattato il 15 agosto 2018, data a partire dalla quale le tipologie di apparecchiature coinvolte nella disciplina sono passate da un numero "chiuso" a un catalogo "aperto".
Con riferimento alle imprese già iscritte o che hanno presentato comunicazione d'iscrizione nella categoria 3-bis dell'Albo alla data del 9 marzo 2019, la stessa delibera fornisce una tabella di "transcodifica" da utilizzarsi ai fini della corretta assegnazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) alle nuove tipologie contenute nell'allegato IV del D.Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014.
In sede di rinnovo, l'iscrizione dovrà comunque essere aggiornata alle nuove disposizioni.
Il testo della delibera viene riportato nei Riferimenti normativi.
7. MAGGIO 2019 - Novità dalla L. n. 37/2019 - Legge europea 2018 - Introdotto l’obbligo di comunicazione annuale di dati all’ISPRA
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11 maggio 2019, la Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018”.
L’articolo 19 (rubricato “Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE”) si occupa del caso EU-pilot 8718/16/ENVI, discendente dalla non corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE, intervenendo con alcune modifiche sul Decreto legislativo 49/2014, attuativo di tale direttiva.
Le principali modifiche sono quattro.
La prima riguarda il comma 3 dell’art. 14 (rubricato “Tasso di raccolta differenziata”), che attualmente stabilisce che “Il monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta di cui al presente articolo è affidato all'ISPRA”.
A tale disposizione viene aggiunto il seguente periodo: «A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all'ISPRA i dati relativi ai RAEE:
a) ricevuti presso i distributori;
b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;
c) oggetto di raccolta differenziata”.
Viene così introdotto l'obbligo a carico dei produttori e dei terzi che agiscono a loro nome, di trasmettere, con cadenza annuale e gratuitamente, all'ISPRA determinati dati relativi ai RAEE (art. 19, comma 1, lett. a)).
Dunque, le informazioni necessarie a verificare il raggiungimento del tasso di raccolta dei RAEE a livello nazionale, comprese le informazioni relative ai centri di raccolta e ai dati inerenti ai RAEE oggetto di raccolta differenziata, devono essere trasmesse annualmente e gratuitamente all'ISPRA, quale garante dell'attività di monitoraggio del sistema di gestione dei RAEE.
Con la novella dell'articolo 23, comma 3, del D.Lgs. n. 49/2014, si riconduce i casi di rimborso dei contributi ai produttori di AEE ai soli previsti dalla direttiva. Vengono così eliminati i casi di rimborso dei contributi ai produttori di AEE non previsti dalla direttiva (art, 19, comma 1, lettera b)).
Viene poi sostituito il comma 7 dell’art. 28 (rubricato “Marchio di identificazione del produttore”) con il seguente: «7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica» (art. 19, comma 1, lett. c)).
La norma interviene in materia di disposizioni dedicate agli obblighi di informazione da garantire nei casi eccezionali in cui, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, non sia possibile apporre segni sull'apparecchiatura. In particolare, si prevede che, qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il simbolo-e il marchio sull’apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica.
L'obbligo di apporre il simbolo (rappresentato dal contenitore di spazzatura su ruote barrato) e il marchio, oltre che sull'imballaggio e sulle istruzioni d'uso, come già attualmente previsto dal decreto, riguarda nella norma in esame anche la garanzia dell'apparecchiatura, e, con una modifica approvata in sede referente si è specificato “anche se in formato digitale”,
La lettera d) interviene sull'articolo 30, comma 2, del citato D.Lgs. n. 49/2014 per specificare le modalità con cui il produttore, nel caso intenda vendere apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) in uno Stato dell'Unione europea diverso da quello nel quale è stabilito, debba provvedere ad identificare il proprio “rappresentante autorizzato” presso tale Stato. Tale figura è prevista dalla direttiva come "la persona responsabile dell'adempimento degli obblighi del produttore nel territorio di tale Stato membro" (art. 19, comma 1, lett. d)).
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RIFERIMENTI
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