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RIFIUTI - RAEE - RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE





LA GESTIONE DEI RAEE
"RITIRO UNO CONTRO UNO" - "RITIRO UNO CONTRO ZERO"


1. Periodo transitorio

L'articolo 16 del D.M. n. 185/2007 disciplina il periodo transitorio di avvio del sistema di gestione dei RAEE.
Per il periodo che va dal 1° settembre al 31 dicembre 2007 valgono le regole sugli obblighi di gestione e finanziamento dei RAEE domestici stabilite da un accordo di programma stipulato tra il Ministero dell'Ambiente, l'ANCI e le Organizzazioni nazionali di categoria dei produttori e distributori di AEE.
Con l'inizio del regime transitorio è consentito ai produttori di AEE (fino al 13 febbraio 2011 e, per i grande elettrodomestici, fino al 13 febbraio 2013) di indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita dei nuovi prodotti, i costi sostenuti per la gestione dei RAEE storici. In tal caso, il distributore dovrà indicare separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto e il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti (eco-contributo RAEE).
Al termine del periodo transitorio, le regole del sistema di gestione dei RAEE domestici saranno invece disciplinate dall'Accordo di programma tra ANCI e Centro di coordinamento.


2. Il Decreto Milleproroghe

L’articolo 30 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (“Decreto Milleproroghe”) riguarda differimenti in materia di RAEE storici e di RAEE nuovi.
Entro il 28 febbraio 2008, un apposito decreto ministeriale dovrà individuare le modalità semplificate per la raccolta e il trasporto dai centri di raccolta dei RAEE ritirati dai distributori.
L’obbligo di ritiro dei distributori dei RAEE storici viene così differito al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto.

L'art. 30, comma 2, del D.L. n. 248/2007 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31) è dedicato ai RAEE nuovi (quelli immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005). Questi subiscono una ulteriore proroga: il termine del 31 dicembre 2007 viene posticipato al 31 dicembre 2008 (articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151).
Tale proroga si è resa necessaria a causa della mancanza di una norma armonizzata a livello UE per identificare il produttore di un’apparecchiatura elettrica ed elettronica quando giunge a fine vita.
I RAEE professionali nuovi non saranno a carico dei produttori ma dei detentori (consumatori), al pari di quelli storici.

Tali proroghe non incidono sull’obbligo di iscrizione dei produttori e degli importatori al Registro tenuto presso la Camera di Commercio entro il 18 febbraio 2008.


3. Comunitaria 2007 – Via libera alla riscrittura del D. Lgs. n. 151/2005

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2008, della legge n. 34/2008 ("Comunitaria 2007") si apre formalmente la procedura di riformulazione del D. Lgs. n. 151/2005 in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
La legge in questione (in vigore dal 21 marzo 2008) delega, infatti, il Governo all'inserimento nel provvedimento madre sui RAEE di una norma che obblighi a gestire come "rifiuti" le apparecchiature elettriche ed elettroniche ricevute dai distributori all'atto dell'acquisto di nuovi prodotti da parte dei consumatori, salva poi la possibilità di avviarle ad un processo di recupero.
La riformulazione in tale senso del D. Lgs. n. 151/2005, è atto necessario per allineare l'Italia alle censure mosse dall'UE, che con la procedura d'infrazione 12 ottobre 2006.
La completa e corretta operatività del Dlgs 151/2005 è altresì condizionata all'emanazione da parte del Ministero dell’Ambiente dell'atteso Decreto recante le modalità per il ritiro e la gestione dei RAEE da parte dei distributori di AEE nuovi.


4. Ritiro e gestione RAEE - Si attendono due nuovi decreti su obblighi dei distributori AEE e centri di raccolta

In dirittura d'arrivo gli ultimi due regolamenti necessari per far decollare il nuovo sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche disegnato dal D. Lgs. n. 151/2005.
I provvedimenti coincidono con i due decreti ministeriali recanti:
1) le "modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte dei distributori e degli installatori di AEE, nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica" e
2) la "disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata".
I decreti in parola, trasmessi lo scorso 13 marzo 2008 dal Dicastero dell'Ambiente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri faranno partire, una volta in vigore, il sistema di ritiro degli apparecchi giunti a fine vita da parte dei distributori di AEE nella misura di "uno per uno", relativa gestione e conferimento ai centri di raccolta autorizzati poi ad avviarli a recupero e smaltimento.


4.1. Centri raccolta rifiuti. Pubblicato il decreto ministeriale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, l'atteso decreto ministeriale 8 aprile 2008 recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata, emanato in attuazione dell’art. 183, comma 1, lett cc) del D.Lgs. n. 152/2006.
Il nuovo regolamento è a cavallo tra normativa generale sui rifiuti e normativa speciale sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, in quanto permette l'avvio alla completa operatività del D. Lgs. n. 151/2005 in materia di RAEE.
Il decreto stabilisce le modalità per la realizzazione e la gestione dei centri destinati ad accogliere i rifiuti da raccolta differenziata, tra cui la necessità dell'autorizzazione comunale e l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali.

Il soggetto che gestisce il centro di raccolta deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
Ai fini dell'iscrizione, il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali stabilisce con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione della idoneità tecnica, nonchè della capacità finanziaria.
I soggetti gestori di centri di raccolta che sono già iscritti all'Albo gestori ambientali nella Categoria 1 devono integrare l'iscrizione alla Categoria stessa per l'attività «Gestione dei centri di raccolta» e non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie.
L'iscrizione e' subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, e successive modifiche relativamente alla categoria «raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati».
I centri di raccolta che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali di cui sopra.
I centri di raccolta che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 210 del D. Lgs. n. 152 del 2006 possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


5. LUGLIO 2008 - Accordo tra ANCI e Centro di Coordinamento - Tracciata la strada per la corretta gestione dei RAEE nei Comuni Italiani

Con l’Accordo di Programma siglato il 18 luglio 2008 da ANCI e Centro di Coordinamento RAEE viene definito il futuro del sistema nazionale di gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
L’Accordo, alla cui stesura hanno contribuito ANIE, Federambiente e FISE Assoambiente, è stato presentato presso la sede ANCI di Roma da Giorgio Arienti, Presidente del Centro di Coordinamento RAEE e Filippo Bernocchi, Delegato all’Ambiente di ANCI.
Previsto dall’articolo 10, comma 2, lettera a), del D.M. n. 185/2007, l’Accordo ha l’obiettivo di razionalizzare il sistema di raccolta dei RAEE, consentendo il definitivo passaggio di competenze sulla gestione di questa tipologia di rifiuti dai Comuni ai Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, che se ne fanno carico attraverso i Sistemi Collettivi afferenti al Centro di Coordinamento RAEE.
L’Accordo definisce in dettaglio le modalità e le caratteristiche sia delle attività di competenza dei Centri di Raccolta che del servizio erogato dai Sistemi Collettivi.
Un Comitato Guida ANCI - CdC RAEE verificherà la corretta applicazione delle disposizioni dell’Accordo e ne valuterà eventuali interventi migliorativi.

Per informazioni sono a disposizione dei Comuni:
- per ANCI il Numero Verde 800 090 187
- per il Centro di Coordinamento RAEE il Numero verde 800 903 146
,
- il numero di fax 080 3853549 e
- l’indirizzo di posta elettronica info@cdcraee.it.
(Dal Sito dell'ANCI)

. Se vuoi scaricare il testo dell'accordo di programma tra ANCI e Centro di Coordinamento RAEE, con i relativi allegati, clicca QUI.


6. Iscrizione al Centro coordinamento RAEE

Scade il 30 settembre 2008 il secondo termine per iscriversi al portale del Centro di coordinamento RAEE e ottenere il rimborso di una parte del corrispettivo 2008 (dal 1° gennaio al 31 luglio 2008) per i costi di gestione dei RAEE.
Comuni e gestori di rifiuti che si iscriveranno dopo tale data, infatti, non avranno alcun tipo di rimborso, mentre coloro che hanno effettuato l'iscrizione entro il termine del 31 luglio hanno ottenuto il rimborso dell'intero corrispettivo 2008.
Ricordiamo che l'Accordo di programma dello scorso 18 luglio tra il Centro di coordinamento RAEE e l'ANCI prevede infatti il definitivo passaggio della competenza in materia di gestione di tali rifiuti dai Comuni ai produttori.

. Se vuoi consultare il sito CDR RAEE e scaricare il kit di iscrizione, clicca QUI.


7. Rifiuti di apparecchiature elettriche - Bando per i nuovi centri di raccolta

Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi di Comuni hanno tempo fino al 21 settembre 2009 per presentare proposte per l’erogazione di contributi per la realizzazione di nuovi centri di raccolta comunali dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle aree non servite, o per l’adeguamento di quelli esistenti.
Lo prevede l’Avviso pubblico a cura dell’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, pubblicato il 22 giugno 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 - Serie Speciale Contratti pubblici.

. Se vuoi scaricare il bando di gara, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.


8. Nuovi adempimenti entro il 31 DICEMBRE 2009 previsti dal D.L. n. 135/2009, convertito dalla LEGGE N. 166/2009

L’articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (in vigore dal 26 settembre 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 ha stabilito che - entro il 31 dicembre 2009 - i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno comunicare al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità stabilite dal decreto 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008.
I medesimi produttori sono, inoltre, tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al Registro al momento dell'iscrizione.

Al comma 2 del medesimo articolo, si stabilisce, inoltre, che - entro il 31 dicembre 2009 - i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, dovranno comunicare al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui al citato decreto n. 185 del 2007, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'allegato 1 A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.


9. GIUGNO 2009 - Apparecchiature elettriche elettroniche - L'Unione europea autorizza l'utilizzo di nuove sostanze pericolose

Il novero delle sostanze pericolose impiegabili nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) viene ulteriormente allargato dalla Commissione europea.
Con la Decisione n. 2009/443/CE della Commissione del 10 giugno 2009, che modifica, adeguandolo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni di piombo, cadmio e mercurio, l’Esecutivo comunitario ha allungato la lista delle sostanze che, in deroga al generale divieto di utilizzo sancito dalla direttiva in parola, possono essere utilizzate nella fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Le nuove deroghe riguardano, in particolare, l’utilizzo di piombo e cadmio in determinate apparecchiature, in quanto sostanze allo stato attuale della tecnologia ancora non utilmente sostituibili con analoghe e meno pericolosi materiali.
Le deroghe seguono quelle già stabilite dall’UE con analoghe e precedenti decisioni (2008/385/CE, 2006/690/CE, 2006/691/CE, 2006/692/CE) e tecnicamente sono state introdotte nel panorama giuridico comunitario attraverso la diretta modifica dell’allegato alla direttiva 2002/95/CE.
Il testo della Decisione UE viene riportato nei Riferimenti normativi.


10. APRILE 2010 - D.M. n. 65/2010 - "Uno contro uno" sulla gestione dei RAEE

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010, il Decreto Ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, recante "Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature".

Il D.Lgs. n. 151 del 2005 richiede ai distributori ed ai negozianti di assicurare, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno (a fronte, cioè, dell’acquisto di un nuovo prodotto analogo), dell’apparecchiatura usata.
Tale obbligo è diventato operativo dal 18 giugno 2010.
I RAEE “usati” e ritirati dai privati devono essere trasportati presso i centri di raccolta (di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 151/2005) con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 3500 Kg.
Il raggruppamento dei RAEE deve essere effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del Regolamento in oggetto, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato.
I RAEE devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
E' necessario, inoltre, che il distributore garantisca l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
I distributori che effettuano il raggruppamento adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'Allegato I del Regolamento semplificativo, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Tale schedario dovrà essere conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.
Il trasporto (di cui all’ art. 2, comma 1, lettere a) e c) del regolamento) è accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato II del Regolamento semplificativo, numerato e redatto in tre esemplari. Le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici (di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento) sono effettuate previa iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno, inoltre, l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


11. MARZO 2016 - RAEE - In arrivo il decreto che stabilisce le regole per il ritiro "uno contro zero"

Il Ministero dell’Ambiente ha firmato nei giorni scorsi il decreto interministeriale recante “Modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell’art. 11, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 49 del 2014”.
Il regolamento, in sostanza, disciplina il ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni (al di sotto dei 25 cm).
La normativa proposta trova un precedente specifico ed un criterio ispiratore nel decreto 8 marzo 2010, n. 65, riguardante, però, il ritiro da parte dei distributori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo il criterio dell’ “uno contro uno”, a differenza, perciò, del criterio previsto nel regolamento in questione, che è quello dell’ “uno contro zero”.

Il provvedimento, che nella stesura definitiva ha implementato le principali richieste di modifica che il Consiglio di Stato aveva suggerito nel parere n. 02750/2015 del 6 ottobre 2015, regola, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, disciplina le modalità semplificate per il ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, provenienti dai nuclei domestici e conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di tipo equivalente (criterio di ritiro dell’uno contro zero).

. Se vuoi scaricare il testo dello schema di decreto ministeriale, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del Parere del Consiglio di Stato, clicca QUI.


12. 7 LUGLIO 2016 - RAEE - Pubblicato il decreto che stabilisce le regole per il ritiro "uno contro zero"

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2016, il Decreto 31 maggio 2016, n. 121, recante “Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonchè requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49”.
Il presente decreto - in vigore dal 22 luglio 2016 - disciplina le modalità semplificate per il ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, provenienti dai nuclei domestici e conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di tipo equivalente (criterio di ritiro dell'uno contro zero) e in particolare definisce:
a) le procedure per il conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni, così come definiti all’articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 49 del 2014, da parte degli utilizzatori finali;
b) i requisiti tecnici per allestire il luogo di ritiro all’interno dei locali del punto vendita del distributore o in prossimità immediata di essi;
c) i requisiti tecnici e le modalità per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta dei RAEE ritirati ai sensi della lettera a);
d) i requisiti tecnici per il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni dal deposito preliminare alla raccolta di cui alla lettera c) fino ad un centro di raccolta oppure ad un impianto di trattamento.
I “RAEE provenienti dai nuclei domestici” sono “i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici” (art. 4, comma 1, lett. l), D.Lgs. n. 49/2014).

I profili di maggiore importanza del decreto riguardano:
- l’esplicita esclusione dell’attività di ritiro secondo il criterio dell’uno contro zero dall’obbligo di autorizzazione ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006;
- la definizione delle modalità per il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni, nonché delle caratteristiche tecniche per l’allestimento del deposito preliminare alla raccolta degli stessi;
- un regime semplificato per l’adempimento dell’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, che viene sostituito dall’obbligo di compilazione di un modulo, il fac-simile è allegato al decreto;
- un regime semplificato per l’obbligo di redazione dei formulari di trasporto, attraverso la compilazione di un modulo, il cui fac-simile è allegato al decreto;
- una procedura semplificata di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali ai fini del trasporto effettuato dal distributore”.

Il decreto, secondo quanto stabilito all’art. 2, si applica nei confronti dei distributori, così come definiti all’articolo 4, comma 1, lettera h) nonché dalla lettera i) del decreto legislativo n. 49 del 2014, nei seguenti casi:
a) distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq, obbligati ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 49 del 2014 ad effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’uno contro zero;
b) distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 mq che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’uno contro zero; c) distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del decreto legislativo n. 49 del 2014 che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’uno contro zero.

Il ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici diversi da quelli di piccolissime dimensioni restano disciplinati ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto i RAEE professionali, così come definiti all’articolo 4, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 49 del 2014.
I distributori possono rifiutare il ritiro di un RAEE di piccolissime dimensioni nel caso in cui questo rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o qualora il rifiuto in questione risulti in maniera evidente privo dei suoi componenti essenziali e se contenga rifiuti diversi dai RAEE. In tal caso il conferimento è effettuato ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del D.Lgs. n. 49 del 2014.

Il ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici e' effettuato all'interno dei locali del punto di vendita del distributore, ovvero in un luogo situato in prossimita' immediata dello stesso, purche' di pertinenza del punto vendita (art. 5, comma 1).

I RAEE di piccolissime dimensioni, ritirati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, sono raggruppati presso il deposito allestito ai sensi del comma 2 in attesa della loro raccolta. I distributori che gia' effettuano il ritiro dei RAEE secondo le modalita' dell'«uno contro uno» possono utilizzare il medesimo deposito preliminare per la raccolta dei RAEE secondo il criterio dell'«uno contro zero» (art. 6, comma 1).

I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, qualora effettuino il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell'«uno contro zero», si possono avvalere, del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta gia' allestito da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza; ovvero provvedono ad organizzare direttamente tali attivita' in conformita' alla diposizioni del presente decreto (art. 8, comma 1).
Il testo del decreto con i suoi due allegati viene riportato nei Riferimenti normativi.


13. 12 AGOSTO 2016 - RAEE - Previsti contributi economici per favorire lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2016, il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 luglio 2016, recante “Misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”.
Il provvedimento, previsto dal comma 10 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014, prevede l’emanazione di “provvedimenti attributivi di contributi, economici”, a soggetti pubblici e privati, singoli o associati, operanti nella filiera di gestione dei RAEE e Istituti universitari e di ricerca, diretti a finanziare interventi di sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Successivamente saranno anche definiti i criteri, le modalità, le procedure per l'accesso ai contributi economici e le risorse stanziate annualmente dalla Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Gli interventi per i quali sarà possibile richiedere i contributi economici dovranno essere finalizzati all'implementazione tecnologica per il raggiungimento degli obiettivi di recupero minimi previsti nell'Allegato V del D.Lgs. n. 49 del 2014 e dovranno offrire la migliore soluzione tecnologica sotto il profilo tecnico, economico e ambientale.
A titolo esemplificativo gli interventi dovranno essere orientati a:
- massimizzare la quantità di materia recuperabile o riciclabile in uscita dagli impianti di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE;
- ottimizzare il consumo energetico dei processi di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE;
- ridurre i tempi e il numero delle fasi dei processi di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE;
- ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
.
Tra gli interventi non sono contemplate le innovazioni tecnologiche riguardanti le attività preliminari al recupero, tra cui la cernita e il deposito.
Il testo del decreto con i suoi due allegati viene riportato nei Riferimenti normativi.



RIFERIMENTI

. Se vuoi accedere al sito dedicato ai RAEE e scaricare le varie guide operative, clicca QUI.

. Per la NORMATIVA DETTATA DAL D.LGS. N. 151 DEL 2005, cliccate QUI.

. Per la NUOVA NORMATIVA DETTATA DAL D.LGS. N. 49 DEL 2014, cliccate QUI.

. Per la COMUNICAZIONE ANNUALE, cliccate QUI.

. Per la FORMAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO NAZIONALE – I COMPITI DELLE CAMERE DI COMMERCIO, cliccate QUI.

. Per la raccolta e il trattamento dei RIFIUTI DI APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE, cliccate QUI.

. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI, cliccate QUI.



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Pubblicato su: 2019-04-08 (630 letture)

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