RIFIUTI - RAEE - RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE
RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE
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1. LE APPARECCHIATURE DA ILLUMINAZIONE
Gli "Apparecchi da illuminazione" sono una delle 10 categorie che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 151/2005.
Nell’allegato 1A del Decreto, al punto 5°, si fa
riferimento ad “apparecchiature di illuminazione”,
mentre nel secondo Allegato sono menzionate,
per quanto riguarda le apparecchiature di
illuminazione, le seguenti tipologie di prodotti:
❚ apparecchi di illuminazione;
❚ tubi fluorescenti, lineari e non;
❚ lampade fluorescenti compatte non integrate;
❚ lampade fluorescenti compatte integrate a risparmio di energia;
❚ lampade a scarica ad alta intensità, ad alta o
bassa pressione.
I rifiuti di apparecchiature di illuminazione, siano questi sorgenti luminose o apparecchi di illuminazione, intercettati dal sistema di raccolta,
confluiscono tutti presso appositi impianti di riciclaggio.
La prima fase del riciclo comporta lo stoccaggio dei rifiuti all’interno dell’impianto, dove i beni a fine vita raccolti vengono suddivisi in base alla caratteristiche di ciascun prodotto.
Una volta divisi, i rifiuti di illuminazione sono
organizzati e ordinati in appositi pallet e successivamente destinati al processo di riciclo.
All’interno dei rifiuti di illuminazione, i quantitativi
maggiormente recuperati sono quelli delle
sorgenti luminose.
Attraverso tecnologie all’avanguardia e strumenti di ultima generazione, è possibile recuperare e riciclare quasi il 99% delle componenti presenti all’interno delle lampade fluorescenti.
Il trattamento e riciclo delle sorgenti luminose
viene attualmente effettuato attraverso due metodologie, che utilizzano tecnologie differenti:
taglio e separazione dei componenti la prima,
frantumazione e separazione la seconda.
Nel caso degli apparecchi di illuminazione, vale a dire i lampadari, il trattamento segue processi
differenti rispetto alle sorgenti luminose.
Composti in prevalenza da componenti plastiche
e metalliche, gli apparecchi di illuminazione
subiscono specifici processi di smontaggio e separazione delle parti, attraverso cui è possibile
recuperare quantità considerevoli dei materiali
presenti nella componente elettronica e nei
supporti.
I processi di riciclo e trattamento dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione consentono di
recuperare quantitativi considerevoli di materiali,
pari a circa il 90% dell’intero prodotto, pensando
così ad una loro successiva reintroduzione
nel mercato.
2. Soggetti coinvolti nella raccolta
Il Decreto Legislativo n. 151/2005 individua tre
categorie di soggetti cui vengono attribuiti oneri
specifici all’interno del sistema di raccolta:
❚ i produttori, i soggetti con maggiori obblighi, cui compete la pianificazione e gestione di sistemi di raccolta;
❚ i Comuni, categoria quantitativamente maggiore (8.101), cui la legge impone l’allestimento
gratuito di centri di raccolta dei RAEE domestici;
❚ i distributori, cui compete per legge il ritiro gratuito del prodotto usato all’atto dell’acquisto
di uno nuovo.
3. Il Consorzio ECOLAMP
Il Consorzio Ecolamp, per il recupero e lo smaltimento
di apparecchiature di illuminazione, è stato
costituito il 19 ottobre del 2004 per volontà delle
principali aziende del settore illuminotecnico nazionale.
Scopo del Consorzio è l’implementazione di un
sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti
da apparecchiature di illuminazione, oltre che la
corretta informazione e sensibilizzazione su questo
argomento, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo
151 del 2005.
. Se vuoi visitare il sito del Consorzio ECOLAMP, clicca QUI.
4. APPROFONDIMENTI
- Si riporta il testo di un contributo, a cura di Luca Bernardi, dal titolo:
. Raccolta e trattamento delle apparecchiature di illuminazione.
5. Nuovo adempimento entro il 16 SETTEMBRE 2009
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2009, il decreto 12 maggio 2009, che individua le "Modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse".
Questo decreto, che è entrato in vigore il 17 luglio 2009, ha un impatto sul Registro A.E.E. in quanto stabilisce che gli apparecchi di illuminazione sono suddivisi in fasce legate al loro peso e aggiunge che i produttori di apparecchi di illuminazione dovranno comunicare al Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, – e quindi entro il 16 settembre 2009 - la fascia o le fasce di appartenenza, indicando altresì, nel caso di appartenenza a più fasce, il numero di pezzi immessi sul mercato nazionale per ciascuna fascia.
I produttori di apparecchiature da illuminazione, che si sono iscritte al registro per la tipologia di apparecchiatura codificata con il numero 5.1 e hanno comunicato il dato relativo ai pezzi e al peso complessivo, dovranno modificare i dati comunicati al momento dell’iscrizione, indicando il peso e il numero di pezzi immessi sul mercato nazionale relativamente ad ogni fascia.
Il periodo di riferimento è il medesimo dei dati comunicati al momento dell’iscrizione:
• se il produttore era attivo nel 2006 dovrà fornire i dati relativi alle quantità, ripartite tra i nuovi apparecchi, immesse sul mercato nel 2006;
• se il produttore ha cominciato ad immettere apparecchiature classificate con il 5.1 solo nel 2007 dovrà fornire i dati relativi alle quantità, ripartite tra i nuovi apparecchi, immesse sul mercato nel 2007;
• se il produttore ha cominciato ad immettere apparecchiature classificate con il 5.1 successivamente al 2007 si dovrà limitare a specificare quale apparecchiatura ha cominciato ad immettere sul mercato.
Il produttore che ha immesso sul mercato apparecchiature di illuminazione classificate con il codice 5.1 dovrà quindi ripartire la quantità in relazione alla fascia di peso unitario delle apparecchiature stesse:
a) fascia 1: <= 2 kg;
b) fascia 2: > 2 kg e < 8 kg;
c) fascia 3: >= 8 kg.
La pratica di variazione va inserita dal sito impresa.gov.it.
A fronte della presentazione della pratica il produttore dovrà versare i diritti di segreteria (30,00 euro) e l’imposta di bollo (14,62 euro).
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
. Se vuoi scaricare il manuale per la comunicazione dei dati sulle apparecchiature di illuminazione suddivise per fasce, clicca QUI.
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RIFERIMENTI
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. Se vuoi accedere al sito dedicato ai RAEE e scaricare le varie guide operative, clicca QUI.
. Per la NORMATIVA DETTATA DAL D.LGS. N. 151 DEL 2005, cliccate QUI.
. Per la NUOVA NORMATIVA DETTATA DAL D.LGS. N. 49 DEL 2014, cliccate QUI.
. Per la COMUNICAZIONE ANNUALE, cliccate QUI.
. Per la FORMAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO NAZIONALE – I COMPITI DELLE CAMERE DI COMMERCIO, cliccate QUI.
. Per la GESTIONE DEI RAEE – “RITIRO UNO CONTRO UNO” – “RITIRO UNO CONTRO ZERO”, cliccate QUI.
. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI, cliccate QUI.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2019-04-08 (678 letture) [ Indietro ] |