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CONSULENTI FINANZIARI - CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE (EX PROMOTORI FINANZIARI) - PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE





PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROMOTORE FINANZIARIO

1. AGENTI DI COMMERCIO E PROMOTORI FINANZIARI - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - IRAP

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 254/E del 14 settembre 2007, ha affrontato l'argomento dell'applicabilità dell'IRAP (D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446) ai soggetti che esercitato l'attività di promotore finanziario.
Nella Risoluzione viene richiamata una la Sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 21 maggio 2001, nella quale si chiarisce che manca il presupposto per l'applicazione dell'imposta quando tale attività viene svolta in assenza di elementi di organizzazione.
L'interpellante ritiene, infatti, che, per le modalità di svolgimento della propria attività, essendo assente una struttura organizzativa, non è tenuto al pagamento dell'IRAP. Gli unici beni strumentali dei quali si avvale per l'esercizio dell'attività sono un motociclo e un telefono cellulare.
Altri beni strumentali vengono, invece, forniti dalla società mandante.
Ciò nonostante, secondo l'Agenzia delle Entrate, il promotore finanziario deve pagare l'IRAP per il solo motivo che svolge un'attività produttiva di reddito d'impresa, mentre le affermazioni della Corte di Cassazione riguardano i criteri di individuazione dell'esistenza del requisito dell'organizzazione in relazione allo svolgimento di attività professionali (produttiva di reddito di lavoro autonomo).
Il testo della Risoluzione viene riportato nell'Appendice normativa.

La soluzione dell'Agenzia delle Entrate è stata contestata da Elio Conti Nibali (Presidente dell'ANASF - Associazione Nazionale Promotori Finanziari), secondo il quale la professione del promotore finanziario poggia quasi esclusivamente su elementi personalistici (preparazione, conoscenza dei mercati finanziari, capacità di relazione, capacità di intercettare la fiducia del cliente, ecc.), con una organizzazione minima (autovettura, telefono cellulare e notebook spesso messo a disposizione della società mandante).
Al pari dell'attività professionale, l'attività del promotore finanziario è contraddistinta da un elemento personalistico largamente prevalente rispetto ai beni di cui si avvale.

Agenzia delle Entrate - Nuove indicazioni sulla gestione del contenzioso Irap, basate sulle recenti sentenze della Cassazione

L'assoggettabilità ad Irap degli ausiliari del commercio non è automatica, ma legata alla verifica dell' "autonoma organizzazione".
Si riprende, così, il discorso rimasto in sospeso con la Circolare n. 45/E del 13 giugno 2008, con la quale l'Agenzia, nell'attesa di un consolidamento della giurisprudenza di legittimità sul tema, dava indicazione, da un lato, di sostenere la tesi della soggezione al tributo di agenti di commercio e promotori finanziari, in quanto esercenti attività d'impresa (appoggiandosi, sul punto, sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001, nella quale i leggeva che "l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa d'impresa"), dall'altro, di dedurre, comunque, l'esistenza dell'autonoma organizzazione.
Le pronunce della Cassazione, parecchie delle quali a sezioni unite, sono nel frattempo arrivate e da queste parte la Circolare n. 28/E del 28 maggio 2010, vademecum operativo per gli uffici nella gestione del contenzioso pendente in materia di Imposta regionale sulle attività produttive.
Il testo della nuova Circolare viene riportato nell'Appendice normativa.

L'IRAP risponde a logiche differenti rispetto alle imposte sui redditi, avendo alla sua base non la natura dell'attività (inquadrata dal legislatore fra quelle d'impresa), bensì le modalità con cui la stessa è svolta. Di conseguenza, ai fini dell'assoggettamento al tributo delle attività ausiliarie di cui all'articolo 2195 del Codice Civile è necessaria la valutazione, caso per caso, dell'esistenza dell'autonoma organizzazione, ben potendo le stesse esser svolte dal soggetto senza organizzazione di capitali o lavoro altrui.
Questo è il succo di quanto affermato dalla Cassazione, a sezioni unite, nelle Sentenze nn. 12108, 12109, 12110 e 12111 del 2009.

L'autonoma organizzazione sussiste a prescindere dalla forma giuridica con cui ci si avvale di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività e da quella delle collaborazioni (avvalendosi di propri dipendenti ovvero di società di servizi).
Tanto aveva precisato l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 45/2008, tanto ha confermato la Cassazione con la sentenza n. 12078/2009.


2. IL PROMOTORE FINANZIARIO E L’ATTIVITA’ DI MEDIATORE CREDITIZIO

La CONSOB, chiamata a rispondere ad alcuni quesiti in merito alla possibilità per i promotori finanziari di svolgere anche l’attività di mediatore creditizio ha, recentemente, affermato la compatibilità tra le due attività ed ha fornito dei chiarimenti in proposito.
Il promotore finanziario iscritto nel rispettivo Albo nazionale tenuto dalla CONSOB può, pertanto, svolgere l'attività di mediatore creditizio senza una ulteriore iscrizione all'Albo tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi.

. Si riporta il parere della CONSOB:
Promotori finanziari e attività di mediazione creditizia.


3. OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ENASARCO PER I PROMOTORI FINANZIARI

3.1. La posizione del Tribunale di Roma

Il Tribunale di Roma – Sezione IV Lavoro, con Sentenza m. 12056/2005,confermando una consolidata linea adottata dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha ribadito l’obbligo di iscrizione alla Fondazione Enasarco degli agenti promotori finanziari.
Pertanto i promotori finanziari hanno l’obbligo contributivo nei confronti della Fondazione Enasarco al pari degli agenti e rappresentanti di commercio.

. Se vuoi consultare il testo del dispositivo del Tribunale di Roma, clicca QUI


3.2. Intervento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, interpellato dalla Fondazione Enasarco, è tornato sull'argomento e con nota del 24 ottobre 2005, Prot. 2524, ha affermato che l'esistenza di un contratto di agenzia ai sensi dell'art. 1742 C.C. determina l'appartenenza dei promotori finanziari alla più ampia categoria degli agenti e rappresentanti di commercio indipendentemente dal fatto che l'attività di promozione si riferisca ad un prodotto finanziario piuttosto che ad un bene materiale o di altro tipo.
Del resto la stessa definizione di promotore finanziario che si ricava dall'art. 31, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 1998, che ha tra l'altro istituito uno specifico Albo, fà riferimento alla "persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario esercita professionalmente l'offerta fuori sede".
E' qui evidente il richiamo degli istituti tipici che caratterizzano l'attività di agente e rappresentante di commercio.
Per queste ragioni, il Ministero ritiene che tutti i soggetti operanti con contratto di agenzia, e quindi anche i promotori finanziari, siano tenuti all'iscrizione all'ENASARCO e al versamento dei contributi previdenziali integrativi obbligatori, ai sensi della legge n. 12 del 1973.

Si riporta il testo della nota:
. Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Nota del 24 ottobre 2005, Prot. 2524: Art. 9, D. Lgs. n. 124/2004 - Risposta istanza di interpello avanzata dalla Fondazione ENASARCO - Assoggettabilità dei promotori finanziari all'obbligo contributivo ENASARCO.


4. PROMOTORI CHE SVOLGONO ANCHE L'ATTIVITA' DI AGENTE IN ATTIVITA' FINANZIARIA - OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'OAM

I promotori finanziari che operano anche come agenti in attività finanziaria hanno tempo fino al 31 dicembre 2012 per presentare l'istanza d'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM), ma sempre che abbiano, di fatto, già svolto l'attività di agente per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio.
Lo ricorda il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare del 30 ottobre 2012, Prot. DT-85076.
Il Ministero conferma che il promotore può continuare l'attività creditizia, se ha svolto per tre anni l'attività di agente in attività finanziaria, evitando l'esame. A tal fine deve presentare entro il 31 dicembre 2012 all'OAM la richiesta d'iscrizione, accompagnandola con un attestato dell'intermediario mandante che certifica l'attività svolta.
Ovviamente, in caso di rigetto della istanza di iscrizione, il promotore dovrà cessare lo svolgimento dell’attività di agente finanziario.
Nel caso, invece, di assenza del requisito temporale sopra indicato, il promotore è comunque tenuto a sostenere l’esame e potrà continuare a svolgere l’attività di agente in attività finanziaria purché abbia presentato la richiesta per lo svolgimento dell’esame, secondo i termini e le modalità definite dall’ OAM.
Ovviamente, in caso di mancato superamento dell’esame o di rigetto della istanza di iscrizione, il promotore dovrà cessare lo svolgimento dell’attività in parola.

Riferimento normativo

Il D.Lgs. 19 settembre 2012, n.169 ha introdotto all’interno del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, alcune disposizioni concernenti l’attività del promotore finanziario. In particolare, il nuovo dispositivo prevede, all'art. 26, comma 2-bis, una norma transitoria secondo la quale al promotore che abbia, di fatto, già svolto l’attività di agente in attività finanziaria per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 128-quinquies del TUB, e intenda proseguire nell’esercizio, è consentito - sempre se in possesso dei requisiti richiesti dalla legge – di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco tenuto dall’OAM entro il 31 dicembre 2012 e di continuare a svolgere, sulla base delle regole vigenti prima del 17 ottobre 2012, l’attività di agenzia in attività finanziaria senza soluzione di continuità.


RIFERIMENTI

. Se vuoi visitare il sito dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari - OCF, clicca QUI.

. Per approfondire l'argomento degli AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA, cliccate QUI

. Per approfondire l'argomento dei MEDIATORI CREDITIZI, clicca QUI

. Per i CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI (Ex CONSULENTI FINANZIARI), clicca QUI

. Per i CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL’OFFERTA FUORI SEDE (Ex PROMOTORI FINANZIARI), clicca QUI

. Per i CONTRIBUTI E LE SOMME DOVUTI ALL’OCF, clicca QUI

. Per il CONTRIBUTO DI VIGILANZA DOVUTO ALLA CONSOB, clicca QUI

. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI, clicca QUI

. Per la GIURISPRUDENZA, clicca QUI



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Pubblicato su: 2019-03-31 (835 letture)

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