RIFORMA ORGANICA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA - LE MODIFICHE AL DIRITTO SOCIETARIO - IL CONCORDATO SEMPLIFICATO - APPROFONDIMENTI
CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA LE MODIFICHE AL DIRITTO SOCIETARIO
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1. D.LGS. N. 14/2019 - Modifiche al Codice civile
Per poter dare attuazione alla disciplina contenuta nella riforma della crisi e dell’insolvenza, il legislatore ha dovuto apportare delle modifiche alle disposizioni del Codice civile.
Agli articoli dal 375 al 384 vengono disposte modifiche riguardano i seguenti articoli: 2086, 2119, 2257, 2288, 2308, 2380-bis, 2409-novies, 2467, 2475, 2476, 2477, 2484, 2486, 2497.
Disposta l’abrogazione dell’articolo 2221 che prevede l'assoggettamento degli imprenditori commerciali alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, in caso d'insolvenza (art. 384).
1. Le modifiche all'art. 2086 C.C.
All’articolo 2086 viene modificata la rubrica da "Direzione e gerarchia nell'impresa" a "Gestione dell'impresa" e, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
“L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” (art. 375).
2. Le modifiche all'art. 2119 C.C.
È stato modificato anche il comma 2 dell’articolo 2119, in quanto è stato statuito che:
▪ non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa;
▪ gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza, con conseguente rinvio alla disciplina contenuta nel nuovo codice (art. 376).
3. Le modifiche agli artt. 2257, 2380-bis, 2409-novies, 2475 e 2475 C.C.
Disposta anche la modifica degli articoli 2257, 2380-bis, 2409-novies, 2475 e 2475 in quanto vengono estesi a tutti i tipi di società gli obblighi previsti dall’art. 2086, comma 2, in forza del quale l’imprenditore, che operi in forma individuale, societaria o in qualunque altra veste, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (art. 377).
4. Le modifiche all'art. 2476 C.C.
Per quanto riguarda la responsabilità degli amministratori, l’art. 378 prevede:
a) all’articolo 2476, dopo il quinto comma, l’aggiunta del seguente:
“Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.”.
Gli amministratori vengono così fortemente responsabilizzati alla conservazione del patrimonio sociale.
b) All’articolo 2486, dopo il secondo comma , l’aggiunta del seguente:
“Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.
5. Le modifiche all'art. 2484 C.C.
L’articolo 380 prevede l’aggiunta, all’articolo 2484, di una nuova causa di scioglimento delle società di capitali: il numero 7-bis, in forza del quale costituisce causa di scioglimento della società per azioni, della società in accomandita per azioni e della società a responsabilità limitata anche “l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata”.
6. Le modifiche agki artt. 2545-terdecies e 2545-septiesdecies C.C.
È stato fatto un intervento anche sulle società cooperative che svolgono attività commerciali:
a) viene sostituito il secondo periodo del comma 1 dell’art. 2545-terdecies, prevedendo che le stesse sono soggette a liquidazione giudiziale;
b) viene sostituito il primo periodo del comma 1 dell’art. 2545-septiesdecies, nel quale si prevede che in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l’autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o l’accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell’insolvenza (art. 381).
7. Le modifiche all'art. 2221 C.C.
È infine prevista . a decorrere dal 15 agosto 2020 - l’abrogazione dell’art. 2221 c.c., dove si stabilisce che “Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali”.
2. D.LGS. N. 14/2019 - Modifiche al Codice civile - La nuova disciplina del controllo dei conti nelle SRL - Ampliate le ipotesi di obbligatorietà - Coinvolto anche il Conservatore del Registro delle imprese
L’ultimo interessante intervento sull’organo di controllo con riferimento alle società a responsabilità limitata, lo rinveniamo nella legge n. 155 del 19 ottobre 2017, che contiene la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza.
Per le società a responsabilità limitata sono state previste dalla citata legge importanti modifiche che hanno il compito di rafforzare il ruolo dei soggetti preposti alla vigilanza dell’attività d’impresa.
La delega in concreto abbassa le soglie previste per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore delle Srl, e di conseguenza amplia il perimetro dei soggetti che potranno ricoprire tale incarico. Inoltre interviene per regolare la mancata nomina dell’organo di controllo, attribuendo ai soci delle S.r.l. il potere di denuncia al Tribunale per gravi irregolarità degli amministratori.
Con l’obiettivo di favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi il legislatore, attraverso la modifica dell’art. 2477 C.C., si sono di fatto ampliate le ipotesi in cui è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori nella società a responsabilità limitata.
Per quanto riguarda la nomina degli organi di controllo, l’articolo 379 del D.Lgs. n. 14/2019 è intervenuto sull'articolo 2477 C.C, estendendo alle Srl l’obbligo di nominare un organo di controllo oppure un revisore.
In particolare, l’articolo 379 del decreto - con l’obiettivo di favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi - ha riscritto integralmente il secondo e terzo comma della disposizione codicistica, prevedendo che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
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3. D.LGS. N. 14/2019 - Modifiche al Codice civile - SRL E COOP - Nomina dell’organo di controllo o del revisore e adeguamento degli statuti
L’articolo 379, oltre modificare l’articolo 2477 del Codice civile, al comma 3 detta una diposizione transitoria che riguarda le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo (16 marzo 2019).
Queste società, quando ricorrono i requisiti per la nomina dell'organo di controllo o del revisore, indicati dal nuovo articolo 2477 C.C., dovranno provvedere alla loro nomina e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data (entro il 16 dicembre 2019), per prevedere la nomina del sindaco unico, del collegio sindacale o del revisore.
Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni previste dalla nuova normativa.
Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del Codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1 dell’art. 379, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo (art. 379, comma 3).
Due sono le considerazioni che vogliamo approfondire circa gli obblighi di adeguamento: con la prima vogliamo consigliare una attenta lettura delle clausole statutarie vigenti nei propri statuti, prima di procedere ad eventuali variazioni o aggiornamenti; con la seconda vogliamo far emergere alcune problematiche relative alla tempistica circa l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nel caso di superamento dei parametri fissati dal nuovo articolo 2477 C.C.
Riteniamo, anzitutto, che sia indispensabile verificare con attenzione le clausole attraverso le quali l'atto costitutivo (o lo statuto) prevedono, nelle società in questione, la disciplina della nomina dell'organo di controllo o del revisore e se tale nomina è contemplata.
Nel caso in cui lo statuto preveda ad esempio: «La nomina dell'organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria», oppure «La nomina dell'organo di controllo o del revisore si rende obbligatoria al superamento dei parametri previsti dall'art. 2477 c.c.» o espressioni analoghe, le modifiche potrebbero non essere necessarie, essendo l'atto costitutivo e statuto già in linea con le nuove regole.
Diversamente, qualora lo statuto prevedesse, ad esempio, che «La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei parametri di cui all'art. 2435-bis c.c. e negli altri casi previsti dall'art. 2477 c.c.» o espressioni equivalenti, il contratto sociale dovrà essere modificato per tener conto dei nuovi parametri di nomina.
Obblighi di adeguamento, scatteranno, ovviamente, anche nei casi in cui l'atto costitutivo o lo statuto sociale nulla prevedessero in tema di controlli.
Più complesse da risolvere sono, invece, le problematiche relative alla tempistica circa l’obbligo di nomina del nuovo sindaco o revisore nel caso in cui, nei due esercizi che antecedono quello in cui si rendono necessarie le modifiche statutarie (quindi presumibilmente l'esercizio 2017 e l'esercizio 2018), si superino i parametri di cui al novellato articolo 2477 C.C.
Appare chiara l’intenzione del legislatore di accelerare le nomine nella seconda parte del 2019, sia nella relazione di accompagnamento - ove si legge che il legislatore «fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessate dovranno provvedere alla nomina dell'organo di controllo» - e sia nell'aver fissato agli esercizi 2017 e 2018 quelli di osservazione ai fini della valutazione del superamento delle nuove soglie dimensionali.
Considerato che le modifiche statutarie dovrebbero essere completate entro dicembre (periodo di chiusura dei bilanci e quindi periodo inadatto per la conoscenza dell’azienda e della sua attività da parte degli eventuali nuovi nominati), non sarebbe stato più ragionevole a riguardo, anziché fissare un termine vago di “nove mesi”, indicare come termine, per la nomina dell’organo di controllo o del revisore, l’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018?
Si sarebbe così consentito all’eventuale nuovo organo in carica di assolvere con maggiore consapevolezza ai nuovi compiti che verranno ad esso demandati - in particolare nelle nuove procedura di allerta – nella prospettiva che dal 15 agosto 2020 sarà operativa l'integrale riforma della crisi d'impresa.
4. LUGLIO 2019 - D.LGS. N. 14/2019 - Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza - Gli emendamenti proposti dal “centro CRISI”
L’università di Torino, tramite il Centro di Ricerca interdipartimentale su Impresa, Sovraindebitamento e Insolvenza (Centro CRISI) e con la collaborazione del comitato scientifico dell’Istituto Governo Societario, ha inoltrato, agli Uffici ministeriali competenti, un documento con proposte di correzione al codice della crisi.
Il documento che è stato elaborato contiene alcune proposte, che rappresentano l’esito di una prima parte di riflessioni che sono in corso.
Ciascuna proposta riporta l’indicazione del suo autore, un articolato con “testo a fronte” di raffronto con la disciplina contenuta nel Codice della crisi e una breve illustrazione delle ragioni della sua formulazione.
Tra le diverse le proposte di emendamento, emergono le seguenti:
- l’esplicitazione di quali siano “gli organi di controllo” delle imprese, al fine di evitare interpretazioni estensive della nozione in questione;
- la necessità di riaffermare l’applicabilità del principio per cui la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione. Da un lato, i tempi dell’istruttoria non possono essere sopportati dal creditore; dall’altro, i ritardi dell’ufficio del registro non possono essere addossati al debitore (di qui la scelta come dies a quo della data di protocollazione della richiesta di cancellazione). L’accoglimento di tale proposta porterebbe a configurare il rispetto del termine annuale come un termine di prescrizione, suscettibile d’interruzione/sospensione;
- consentire il deposito anche dei progetti di bilancio, relativi agli ultimi tre esercizi, approvati dall’organo amministrativo unitamente alla domanda avente ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a). Prevedere come obbligatorio esclusivamente il deposito dei bilanci, consente infatti, interpretazioni ingiustificatamente limitative dell’accesso alla procedura concorsuale, in un contesto in cui, peraltro, la legge attribuisce la legittimazione alla assunzione dell’iniziativa all’organo di gestione e non alla assemblea;
- la pubblicazione, nel Registro delle imprese, unicamente del provvedimento di fissazione dell’udienza camerale dinanzi al tribunale vista l’eliminazione della pubblicità degli accordi;
- l’introduzione della possibilità di adottare i provvedimenti interinali di cui all’art. 52 anche quando venga impugnata, con ricorso per cassazione, la sentenza della corte d’appello, purché sussista il presupposto del grave e irreparabile danno. Si colmerebbe così una lacuna nell’attuale disciplina, che rende inammissibili le istanze proposte ai sensi dell’art. 373 c.p.c. e che può determinare gravi pregiudizi per le parti, per i creditori, per la procedura concorsuale e per la continuità aziendale;
- il riaffermare, anche nel campo concorsuale, il principio dell’autonomia della clausola compromissoria sancito dal codice di procedura civile prevedendo che, lo scioglimento del curatore da un contratto che la contenga, non ne determina il venir meno per tutte le controversie relative allo scioglimento medesimo o alle sue conseguenze.
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APPROFONDIMENTI
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1. APRILE 2019 - AMMINISTRAZIONE SRL - Le modifiche all’art. 2475 del Codice civile introdotte dal Codice della crisi di impresa
Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio n. 58-2019/I, dal titolo "Il nuovo articolo 2475C.C. - Prima lettura", di Nicola Atlante –Marco Maltoni –Antonio Ruotolo, (approvato in via telematica dalla Commissione Studi d’Impresa il 13 marzo 2019 e dal CNN il 14 marzo 2019) fornisce una prima lettura del novellato articolo 2475 C.C., sull’amministrazione delle Srl, come da ultimo modificato dall’art. 377, comma 5, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).
Lo studio esamina le conseguenze, sul piano delle clausole statutarie, della modifica dell’art. 2475 c.c., con riferimento in particolare alla nuova previsione per cui la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
Gli autori dello studio ricordano, in primo luogo, come la modifica operata dal Decreto legislativo n. 14/2019 riguardi il primo comma dell’art. 2475 c.c. sull’amministrazione delle società a responsabilità limitata, sostituito da un nuovo primo periodo ai sensi del quale: “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”.
A seguire, è stato anche aggiunto un nuovo sesto comma, che testualmente prevede “Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381".
Secondo il Notariato, l’introduzione della previsione secondo cui la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori solleverebbe il problema del suo coordinamento e della sua compatibilità, con quelle norme, introdotte dalla riforma del diritto societario, comunemente lette come delega all’autonomia statutaria nella definizione delle competenze di soci e amministratori, quali:
- il primo comma dell’art. 2479 c.c., il quale viene interpretato nel senso che è consentito affidare ai soci competenze gestorie;
- l’art. 2468, comma 3, c.c., che prevede la possibilità di riservare a singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società;
- il comma 7 dell’art. 2476, c.c., per il quale sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
Sul punto, tuttavia, lo studio ritiene che gli aspetti legati alla gestione societaria siano rimasti immutati mentre quelli legati alla organizzazione siano precisati in base alle due norme novellate (art. 2086 e art. 2475 del c.c.).
Nello studio si ipotizza che la nuova disposizione dell’art. 2475 c.c. non comporti alcuna abrogazione delle norme precedenti, in quanto destinata a spiegare i suoi effetti solo sul piano organizzativo, e che la norma sull’esclusività della competenza gestoria debba leggersi in stretta correlazione con il disposto dell’art. 2086 c.c., che impone il dovere, per l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Viene, quindi, distinto il piano della organizzazione, spettante esclusivamente agli amministratori, da quello della operatività della società, da esaminare sotto il profilo della responsabilità dei soci della srl ex art. 2476 cc settimo comma, che sanziona i soci solo per comportamenti dolosi.
Lo studio conclude nel senso che, dal punto di vista operativo, la nuova formulazione dell’art. 2475, comma 1, c.c. non comporta alcun obbligo di adeguamento immediato degli statuti esistenti, né impedisce di inserire negli statuti delle società di nuova costituzione clausole che eventualmente ripartiscano la “gestione operativa” della società in maniera difforme rispetto al modello legale.
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2. LUGLIO 2019 - RIFLESSI DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA SULL’AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ DI PERSONE - Nuovo studio del CNN
Pubblicato, dal Consiglio Nazionale del Notariato, uno studio (n.110-2019/I) dal titolo “Riflessi del nuovo Codice della crisi d’impresa sull’amministrazione delle società di persone”, di Nicola Atlante e Daniela Boggiali (Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 21 maggio 2019).
Lo studio esamina gli effetti del nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza sulla disciplina dell’amministrazione delle società di persone. In particolare, l’introduzione, nell’art. 2257 c.c., dell’inciso per cui “la gestione dell’impresa... spetta esclusivamente agli amministratori” potrebbe risultare in contrasto con alcune norme in materia di società personali, quali l’art. 2257 c.c., nella parte in cui prevede che in caso di amministrazione disgiunta attribuisce a ciascun socio amministratore il diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prevedendo che su tale opposizione decide «la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili», e l’art. 2320, comma 2, c.c., che ammette la previsione statutaria con la quale si attribuisca agli accomandanti la facoltà di dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni.
Lo studio propone una lettura della nuova formulazione dell’art. 2257 c.c. che sia in stretta correlazione con il dovere di rispettare il disposto dell’art. 2086, comma 2, c.c., che impone agli amministratori obblighi riguardanti l’adeguatezza degli assetti societari, anche e soprattutto in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa.
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3. OTTOBRE 2021 - Il concordato semplificato introdotto dal D.L. n. 118 del 2021
L’Autore (Giuseppe Bozza, già Presidente del Tribunale di Vicenza), in questo scritto, focalizza l’attenzione sul concordato semplificato, che è una delle novità introdotte dal recente D.L. n. 118 del 2021, scendendo nei particolari della disciplina del nuovo istituto, con delle inevitabili sortite nel terreno della composizione negoziata.
Lo scopo dell’Autore non è tanto quello di fare una esegesi analitica delle norme per rilevarne le numerose discrasie, che pur vengono sottolineate, quanto quello di fare un primo punto ragionato sul nuovo istituto, sulle differenze rispetto all’ordinario concordato, sulle implicazioni che il concordato semplificato, quale sbocco della non riuscita fase negoziale, potrà portare sui nuovi assetti organizzativi della crisi e sulle scelte di chi deve affrontare situazioni del genere.
Il concordato semplificato, introdotto dal D.L. n. 118/2021, non è una nuova figura di concordato autonomo cui il debitore possa accedere liberamente, ma una procedura utilizzabile, ad esclusiva iniziativa del debitore, solo come sbocco della composizione negoziata, quando le trattative non abbiano portato ad altre soluzioni.
Sommario:
1 . Inquadramento del concordato semplificato
2 . La procedura. La fase iniziale della presentazione della domanda
3 . Effetti della presentazione della domanda
4 . Sviluppi ulteriori della procedura. Il parere dell’esperto e quello dell’ausiliario
5 . Sviluppi ulteriori della procedura. L’ausiliario
6 . La fase dell’omologa. Procedura
7 . La fase dell’omologa. L’istruttoria, la decisione, gli effetti
8 . Concordato semplificato e concordato preventivo liquidatorio ordinario. Differenze
9 . Considerazioni conclusive.
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4. NOVEMBRE 2021 - Le modifiche apportate dalla legge di conversione del d.l. n. 118/2021 al concordato semplificato
Nel contributo di Giuseppe Bozza, già Presidente del Tribunale di Vicenza, vengono prese in esame le innovazioni introdotte a tale istituto dalla legge di conversione.
Il giudizio sulle novità è poco lusinghiero in quanto alcune di esse sono decisamente inutili, espressioni di una tecnica redazionale approssimativa e frettolosa, ed altre, seppur utili. non aiutano a superare le criticità già esistenti, anzi, talvolta, le aggravano.
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3. AGOSTO 2022 - L.N. 122/2022 - MODIFICHE AL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA - Segnalazione dell'Agenzia delle entrate
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2022 la L. 122/2022 di conversione del d.l. N. 73/2022 (c.d. "Decreto semplificazioni") che ha, tra l'altro, apportato modifiche al Codice della crisi d’imprea.
L’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo di segnalazione all'imprenditore e all'eventuale organo di controllo se vi è un debito scaduto e non versato relativo all’IVA superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; in ogni caso la segnalazione deve essere inviata quando il debito è superiore a 20.000 euro.
Una delle novità di maggiore rilievo del nuovo Codice della crisi è rappresentata dalle norme funzionali all’emersione tempestiva della crisi coinvolgendo altresì alcuni qualificati creditori pubblici (INPS, INAIL, Agenzia delle entrate, Agenzia delle entrate-riscossione), quali soggetti esterni ma pur collegati all’attività dell’impresa, che sono chiamati a dare il loro contributo all’emersione tempestiva della crisi in presenza di inadempimenti di un determinato importo.
Tale ruolo rivestito dai creditori pubblici qualificati è di particolare rilievo sia perché notoriamente le imprese di fronte alle prime difficoltà si finanziano sospendendo i pagamenti dovuti nei confronti di questi enti i quali nelle procedure concorsuali vantano cospicui importi, sia perché, per la natura e l’oggetto della loro attività, detti creditori sono destinatari di una funzione socialmente rilevante che esige un loro contributo attivo vigilando sullo stato delle obbligazioni dell’impresa e denunciando tempestivamente agli amministratori ritardi significativi negli adempimenti.
A loro volta gli amministratori hanno il dovere di attivarsi per verificare e vagliare criticamente tali inadempimenti assumendo eventualmente la decisione di chiedere la nomina dell’esperto per la composizione negoziata o di accedere direttamente ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Pertanto, si tratta di obblighi di natura informativa, diretti ad attivare un meccanismo di monitoraggio esclusivamente interno all’impresa, funzionale ad incentivare l’imprenditore a valutare la portata della propria esposizione debitoria verso i creditori pubblici e se essa possa determinare, anche in concomitanza con altri fattori, la condizione di squilibrio economico, patrimoniale o finanziario che permette di richiedere la nomina dell’esperto e di avviare il tentativo di ristrutturazione negoziale.
L’art. 25-novies del Codice della crisi individua i creditori pubblici qualificati che investe di un ruolo propulsivo nei confronti dell’imprenditore perché, in presenza di determinati inadempimenti valuti l’opportunità di avvalersi della procedura di composizione negoziata.
In precedenza, si prevedeva, che l’Agenzia delle entrate-riscossione, avesse l’obbligo di segnalare l’omesso versamento del debito Iva superiore all’importo di euro 5.000, che emerge risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122).
Con le modifiche apportate dalla L. n. 122/23022, il nuovo art. 25-novies, comma 1, lett. c), del Codice stabilisce che l’obbligo di segnalazione per l’Agenzia delle entrate scatta, oltre che per l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, di importo superiore a euro 5.000, anche qualora tale debito sia comunque non inferiore al 10 per cento dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente e in ogni caso se il debito è superiore all’importo di euro 20.000.
Inoltre, si prevede che le segnalazioni dall’Agenzia delle Entrate devono essere inviate contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del DPR 633/72 e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del D.L. 78/2010.
La L. n. 122/2022 stabilisce, infine, che tutte le disposizioni di cui all'art. 25-novies, riguardanti le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, si applicano, con riferimento all’Agenzia delle Entrate, a decorrere dai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010 relative al secondo trimestre 2022.
La rilevanza di tali modifiche - scrive Ivan Libero Nocera - si apprezza in quanto la segnalazione diretta all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, - che deve essere tracciabile per cui la legge ne dispone l’invio tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria - attiva un’induzione alla composizione negoziata, infatti deve contenere l’invito a richiederla. Tuttavia, la segnalazione è limitata all’impulso trasmesso dal creditore pubblico qualificato – Inps, Inail e Agenzia delle entrate - sia all’organo gestorio e a quello di controllo.
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RIFERIMENTI
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2019-03-16 (1173 letture) [ Indietro ] |