RIFORMA ORGANICA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA - L'ALBO DEGLI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO NELLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI
L'ALBO DEGLI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO NELLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI
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1. Funzioni, finalità dell'Albo unico nazionale dei curatori, dei Commissari giudiziali e dei Liquidatori - Requisiti per l'iscrizione
1.1. Finalità e funzioni dell'Albo
L’art. 2 della L. n. 155/2017, al comma 1, lett. o) ha previsto l’istituzione - a decorrere dal 16 marzo 2019 - di un albo di soggetti cui affidare incarichi di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza, con specifici requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza.
Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019 ha previsto, tra le disposizioni che entrano in vigore già il 16 marzo 2019, l’istituzione presso il Ministero della giustizia di un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure concorsuali e sulla cui attività il Ministero della giustizia eserciterà vigilanza.
L’ “Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese”, come precisato all’art. 2, comma 1, lett, n), del D.Lgs. n. 14/2019, è l’albo, istituito presso il Ministero della giustizia, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza previste dal presente codice.
Si tratta di un Albo dei soggetti che, su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure concorsuali e sulla cui attività il Ministero della giustizia eserciterà vigilanza.
1.2. Requisiti richiesti per l'iscrizione
L'iscrizione all'albo comporta non solo il possesso di precisi requisiti di onorabilità, ma anche il rispetto di tutta una serie di requisiti e limiti previsti dagli artt. 356, 357 e 358 del Codice.
1.2.1. Requisiti professionali richiesti per la nomina agli incarichi nelle procedure
Secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 358, possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza e quindi essere iscritti all’Albo:
a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purchè non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
È previsto quale ulteriore requisito ai fini dell’iscrizione all’albo che il soggetto alternativamente:
a) sia in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti presso le Università (ai sensi dell’art. 16 d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162), di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dalle camere di commercio, dagli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai in convenzione con università pubbliche o private;
b) abbia svolto un periodo di tirocinio di durata non inferiore a sei mesi presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore, che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
c) abbia acquisito uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno dei su indicati ordini professionali ovvero presso un'università pubblica o privata.
Tuttavia per il primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti che sebbene in possesso del primo su descritto requisito, possano documentare di essere stati nominati, alla data del 16 marzo 2019, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.
1.2.2. Requisiti di onorabilità
Ai sensi del comma 3, dell'art. 356, costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilita' o
decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI
del libro V del codice civile o nel presente codice;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.
Per conservare l’iscrizione all’albo occorre acquisire uno specifico aggiornamento biennale in relazione al quale cui la Scuola superiore della magistratura elaborerà le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento.
1.2.3. Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure
Secondo quanto stabilito al commi 2 dell'art. 358, non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonche' chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.
Secondo quanto stabilito nel successivo comma 3, la nomina agli incarichi di curatore, di commissario giudiziale e di liquidatore viene fatta dall'autorità giudiziaria tenuto conto:
a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi, di cui
all'articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
b) degli incarichi in corso, in modo da assicurare che il professionista nominato abbia realmente il tempo per dedicarsi al nuovo incarico;
c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico.
d) dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione, con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro.
Le nomine devono essere effettuate secondo criteri di trasparenza e turnazione nell’assegnazione degli incarichi, esigenza che l’esistenza di un albo nazionale renderà più facile assicurare, pur dovendo essere bilanciata con l’esigenza di nominare professionisti dotati delle necessarie, specifiche esperienze in rapporto alla natura ed all’oggetto dell’incarico.
1.3. Funzionamento dell'albo - Atteso un decreto interministeriale
Secondo quanto stabilito dall'art. 357, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2020, dovranno essere stabilite, in particolare:
a) le modalità di iscrizione all'albo;
b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;
c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.
Con lo stesso decreto dovrà, inoltre, essere stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo.
1.4. Spostamento al 30 giugno 2020 del funzionamento dell’Albo dei gestori della crisi
Il comma 4, dell'articolo 8 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. "Decreto Millepororoghe") ha stabilito il differimento di quattro medi – dal 1° marzo al 30 giugno 2020 – dell’efficacia delle norme relative al funzionamento dell’albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure di cui al D.Lgs. n. 14/2019.
Si ricorda che l’articolo 356 ha previsto l’istituzione dell'Albo unico nazionale dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza, presso il Ministero della giustizia al quale è demandata anche l’esercizio di vigilanza sull’attività degli iscritti, previa emanazione del relativo decreto attuativo ai sensi dell’articolo 357.
Orbene, per effetto della proroga predetta, il termine del 1° marzo 2020 entro il quale il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze avrebbe dovuto emanare il decreto attuativo vede lo slittamento al 30 giugno 2020.
2. Funzionamento dell'Albo - Mancano i decreti attuativi - Le osservazioni del CNDCEC
Il 14 febbraio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 6, il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.
Nonostante l’intera riforma sia destinata a non trovare immediata applicazione, poiché il Codice entrerà in vigore soltanto a partire dal 15 agosto 2020, alcune disposizioni prevedono un regime di entrata in vigore al 16 marzo 2019. Tra queste devono annoverarsi gli artt. 356 e 357 del Codice, norme aventi ad oggetto la disciplina dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza ed il relativo funzionamento.
Sul tema il Consiglio nazionale ha predisposto una Circolare che è una prima riflessione in merito all’operatività dell’albo, al regime di entrata in vigore delle nuove norme e i problemi di coordinamento tra queste ultime. Vengono svolte, altresì, alcune considerazioni in un’ottica propositiva e di dialogo con gli enti deputati alla prossima emanazione dei decreti correttivi e integrativi al Codice della Crisi.
La norma istitutiva dell'Albo (art. 356 del Codice), che formalmente entrerà in vigore il 16 marzo p.v., non potrà comunque trovare concreta applicazione fintanto che non venga emanato il regolamento che ne disciplina il relativo funzionamento.
Il successivo art. 357 del Codice, infatti, rimette ad un decreto del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3 della legge n. 400/1988 entro il 1° marzo 2020, il compito di determinare le regole di funzionamento dell’albo.
Il suddetto regolamento dovrà, infatti, stabilire le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione all’albo nonché le modalità di esercizio da parte del Ministero della giustizia del potere di vigilanza sugli iscritti. Il decreto dovrà, infine, stabilire il contributo da versare ai fini dell’iscrizione e del suo mantenimento.
Appare evidente, quindi, che l’albo, istituito a partire dal 16 marzo 2019, è destinato a non essere attivato fino all’adozione del decreto che ne disciplina il relativo funzionamento.
. Se vuoi scaricare la circolare, clicca QUI.
3. OTTOBRE 2020 - Decreto correttivo - Modifiche ai requisiti di accesso all'Albo
Con l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, dello Schema di decreto legislativo A.G. 175 che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, sono state introdotte novità in materia di albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure.
In particolare, si prevede che possano ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei seguenti requisiti (art. 358, comma 1 del D.lgs. n. 14 del 2019):
a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purchè non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale
dimostrino di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, e per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi è di 40 ore (numero ridotto da 200 a 40 dal decreto correttivo).
Per gli esperti aziendali che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative, dimostrando capacità imprenditoriali e senza subire una liquidazione giudiziale, le ore di formazione rimangono 200.
Primo popolamento dell'Albo
Nella fase di primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione:
a) i soggetti che intendono iscriversi quali curatori, commissari o liquidatori, in possesso dei requisiti sopra elencati (art. 358, comma 1), che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno 2 procedure (anzichè in quattro procedure, come inizialmente stabilito dal d.lgs. 14/2019) negli ultimi 4 anni,
b) coloro che intendono invece iscriversi all’albo ai soli fini della nomina come componenti dell’OCRI (organismo di composizione delle crisi di impresa), i soggetti di cui all’articolo 352, ovvero, i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati che abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno 3 procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o 3 accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.
Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto.
La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.
Al fine di contemperare l’esigenza della rotazione degli incarichi, il Decreto correttivo stabilisce che l’autorità giudiziaria, nell’assegnazione degli incarichi, tenga conto del numero di procedure complessive aperte in ciascun ufficio nell’anno precedente.
Sospensione e cancellazione dall'Albo
Con la modifica apportata al comma 1, lettera b), dell’articolo 357 si precisa che la sospensione o la cancellazione dall’albo, che, al pari delle altre modalità di funzionamento, saranno disciplinate da un decreto del Ministro della giustizia, possono essere volontarie ovvero disposte dal Ministro della giustizia e in quest’ultimo caso, la sospensione o la cancellazione possono essere disposte anche per il mancato versamento del contributo da versare per l'iscrizione all’albo e per il suo mantenimento.
Le novità sull’Albo entreranno in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, mentre le altre scatteranno invece il 1° settembre 2021, insieme con l’intera disciplina del Codice.
. Se vuoi approfondire i contenuti del decreto legislativo A.G. 175, clicca QUI.
4. GENNAIO 2023 - ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI D’IMPRESA - Domande di iscrizione dal 5 gennaio al 31 marzo 2023 - Dovuto il contributo di 150,00 euro
Con una comunicazione del 4 gennaio 2023, Prot. n. 0000045, il Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della Giustizia ha reso note le modalità di entrata in funzione e di iscrizione all’Albo dei gestori della crisi d’impresa, ai fini del primo popolamento.
L'art. 356 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2010, recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, ha istituito presso il Ministero della giustizia un Albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.
A tale riguardo, è stato sviluppato un applicativo che consente l'accesso e la gestione dell'Albo in modalità telematica, in cui si tiene conto dei requisiti richiesti a ciascuna delle tipologie di soggetti interessati all'iscrizione.
Con disposizione del Capo di Gabinetto è stato comunicato che a partire dal 5 gennaio 2023 (alle ore 12:00) al 31 marzo 2023 i soggetti interessati all'iscrizione all'Albo potranno inserire le domande sul portale, raggiungibile tramite selezione di apposita scheda “Albo dei gestori della crisi di impresa” presente nell'area “Servizi”.
Al termine della procedura il sito permette di scaricare la domanda che dovrà essere firmata digitalmente, previo pagamento del contributo di 150,00 euro.
Il Ministero comunica che il pagamento del contributo di iscrizione all’albo - in attesa che venga ultimano il collegamento al sistema pagoPA - dovrà avvenire tramite bonifico bancario o postale a favore di Tesoreria provinciale di Roma, al seguente IBAN: IT42B0100003245348011241324
Nella causale del bonifico inserire la dicitura: “Iscrizione all'Albo dei gestori della crisi".
A partire dal 1° aprile 2023 l’Albo sarà, pertanto, accessibile in consultazione al pubblico e ai Magistrati, nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 3 del decreto ministeriale 3 marzo 2022, n. 75 e nei termini di cui all’art. 5, comma secondo del decreto ministeriale. Nelle more, quindi, l’assegnazione degli incarichi da parte dell’Autorità Giudiziaria proseguirà in conformità alle prassi attualmente vigenti.
Dalla data del 1° aprile 2023 l’Albo sarà costantemente aggiornato, come previsto dall’articolo 2, comma 5, del medesimo decreto ministeriale.
. Se vuoi consultare il testo della comunicazione del 4 gennaio 2023, clicca QUI.
. Se vuoi accedere la portale e procedere all’inoltro della domanda, clicca QUI.
. Se vuoi consultare il testo del provvedimento del Direttore generale SIA di adozione delle Specifiche Tecniche di funzionamento dell’albo dei gestori, clicca QUI.
5. GENNAIO 2023 - ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI DI IMPRESA - Arrivano i primi chiarimenti dal Ministero della giustizia sui requisiti di iscrizione
Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nell’ambito di una riforma complessiva della disciplina della crisi d’impresa, ha istituito, con l’articolo 356, l’albo nazionale dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico dell’autorità giudiziaria, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste dal “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
Il citato articolo 356 individua i soggetti che possono ottenere l’iscrizione al nuovo albo in coloro che siano in possesso, anzitutto, dei requisiti di cui al successivo articolo 358, comma 1, ovverosia:
a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Gli ulteriori requisiti necessari all’iscrizione sono individuati, dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 356, nella formazione e nell’onorabilità.
Come previsto dall’articolo 356, comma 2, in caso di studi professionali associati, tali requisiti devono essere in possesso di tutti i componenti dello studio.
Nel caso di società tra professionisti, è sufficiente invece che i medesimi requisiti siano in possesso del legale rappresentante nonché dei soci persone fisiche che si intendano designare quali responsabili delle procedure.
Il Ministero della giustizia, con circolare del 19 gennaio 2023, fornisce i primi chiarimenti in ordine agli obblighi formativi e al requisito alternativo ai fini del primo popolamento dell’Albo.
Ai fini dell’iscrizione nell’albo, è necessario che l’interessato abbia frequentato un corso di perfezionamento erogato da una università, pubblica o privata, o analogo corso organizzato, in convenzione con università pubbliche o private, da uno degli enti indicati dall’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, e cioè: dagli organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio, dal segretariato sociale e dagli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai.
Non possono invece essere considerati validi ai fini dell’iscrizione all’albo i corsi erogati da enti, pubblici o privati, senza convenzione con alcuna università, né i corsi erogati da enti diversi da quelli indicati dall’articolo 4, comma 2 cit., benché abbiano eventualmente stipulato dette convenzioni.
Quanto alla durata minima, per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore, ovvero duecento ore per coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative.
La formazione iniziale valida ai fini dell’iscrizione è esclusivamente quella conforme a tali linee guida della Scuola superiore della magistratura nella versione attualmente vigente, risalente al 7 novembre 2019, che evidenziava “i punti concettuali generali su cui articolare la formazione dei professionisti della crisi d’impresa”, a nulla rilevando di essersi aggiornato alla riforma intervenuta nel 2022.
Ne deriva ulteriormente che, al contrario, una formazione iniziale avente a oggetto esclusivamente la riforma intervenuta a luglio 2022, senza vertere altresì sugli ulteriori “punti concettuali generali” di cui alle linee guida del 2019 (con aggiornamento, ovviamente, dei punti sui quali la riforma ha inciso in modo rilevante, sostituendo gli istituti originari con nuovi attuativi della direttiva UE/2019/1023 o prevedendo ulteriori strumenti di regolazione della crisi), è da considerarsi inidonea ai fini dell’iscrizione all’albo.
Da ultimo, nella circolare viene precisato che, stante la sostanziale diversità dei profili professionali richiesti dalle differenti normative di riferimento, non possono essere ritenuti validi, ai fini dell’iscrizione all’albo di cui al citato articolo 356, né i corsi vertenti genericamente sulle materie di cui all’articolo 4, comma 5, lett. b), del D.M. n. 202/2014 (utili invece per l’iscrizione quali gestori di organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento), né tantomeno corsi vertenti sulle materie indicate dal decreto di questa Direzione generale del 28 settembre 2021 in materia di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (utili invece per l’iscrizione negli elenchi degli esperti indipendenti).
Non possono, pertanto, essere ritenuti validi i corsi utili per i gestori di organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, né quelli per gli esperti indipendenti.
Tutti i soggetti che richiedono l’iscrizione dovranno dimostrare di aver svolto un tirocinio non inferiore a sei mesi presso uno o più professionisti che abbia consentito l’acquisizione di competenze specifiche in materia, documentato attraverso apposita certificazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lett. d) del D.M. 3 marzo 2022, n. 75, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.
L’articolo 4, comma 5, lett. d), del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, espressamente richiamata dall’articolo 356, comma 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2014, n. 19, richiede l’ “acquisizione di uno specifico
L’aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, diversamente dalla formazione iniziale, può essere erogato, oltre che dalle università, anche direttamente dagli ordini professionali interessati, senza necessità di apposita convenzione con le università.
Restano, invece, esclusi i corsi erogati da altri enti, pubblici e privati.
Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore dell’articolo 356, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.
Atteso che tale articolo è entrato in vigore il 16 marzo 2019 (30 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), il periodo utili va inderogabilmente collocato tra il 17 marzo 2015 ed il 16 marzo 2019.
Nella circolare viene ulteriormente precisato che, in detta finestra temporale, deve essere intervenuto il provvedimento di “nomina”, non essendo sufficiente che l’incarico si sia svolto nel quadriennio sulla base di una nomina antecedente, e restando irrilevante altresì l’eventuale mera comunicazione o notificazione della nomina durante il quadriennio. Di tal ché non rilevano, ai fini dell’iscrizione all’albo, nomine conferite prima del quadriennio ma comunicate dopo il 17 marzo 2015, e risultano utili invece nomine conferite prima del 16 marzo 2019 ma comunicate successivamente a tale data.
Cionondimeno, le eventuali ulteriori nomine, sia precedenti che successive al quadriennio, possono essere comprovate dall’interessato nell’ambito dei documenti facoltativi ulteriori (non necessari, dunque, ai fini dell’iscrizione all’albo) ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lett. e), del decreto ministeriale 3 marzo 2022, n. 75, mediante upload nell’apposita voce del portale dedicato alla presentazione delle domande, così da valere quali titoli preferenziali nella scelta, da parte dell’autorità giudiziaria, del soggetto iscritto cui conferire l’incarico.
Mentre i corsi di formazione - sia iniziale che di aggiornamento professionale - e il tirocinio possono essere indifferentemente comprovati con apposita certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, al contrario, gli atti giudiziari di nomina devono essere necessariamente comprovati mediante copia conforme all’originale.
. Se vuoi consultare il testo della circolare del 19 gennaio 2023, clicca QUI.
6. MARZO 2023 - ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI DI IMPRESA - Le indicazioni del Ministero sugli incarichi giudiziali validi
Il Ministero della giustizia, con circolare del 13 marzo 2023. Prot. 57216, è intervenuto a fornire nuove indicazioni sul periodo da considerare per la validità degli incarichi conferiti ai fini dell'iscrizione all'Albo dei gestori della crisi d'impresa.
La circolare fa seguito alla precedente del 19 gennaio 2023, Prot. 14539.U, in materia di obblighi formativi e requisito alternativo per l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 356 del D.Lgs. n. 14/2019, apportando modifiche e integrazioni.
Si ricorda che l'articolo 356 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, ha istituito presso il Ministero della giustizia un Albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.
Lo stesso articolo 356 individua i soggetti che possono ottenere l’iscrizione al nuovo albo in coloro che siano in possesso, anzitutto, dei requisiti di cui al successivo articolo 358, comma 1, ovverosia:
a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Tre sono le modifiche e integrazioni che vengono apportate alla citata circolare del 19 gennaio 2023:
1) Ai fini del primo popolamento, gli incarichi giudiziali utili ai fini dell’iscrizione all’albo sono non soltanto quelli conferiti negli ultimi quattro anni a decorrere a ritroso dal 16 marzo 2019 ma anche quelli conferiti successivamente a tale data sino all’entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, e pertanto tutti gli incarichi giudiziali conferiti dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022 (entrata in vigore della riforma).
2) Sono legittimati a erogare la formazione iniziale anche gli ordini professionali dei consulenti del lavoro ove stipulino apposita convenzione con università pubbliche o private, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, lett. b) del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge, come chiariti dalla circolare del 19 gennaio 2023, Prot. n. 14539.U.
3) Sono legittimati ad erogare l’aggiornamento biennale anche gli ordini professionali dei consulenti del lavoro, pur in assenza di apposita convenzione con università pubbliche o private, a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge, come chiariti dalla circolare del 19 gennaio 2023, Prot. n. 14539.U.
Il documento, di fatto, recepisce «le proposte di modifica che il Consiglio nazionale forense (CNF) aveva da tempo sollecitato nelle interlocuzioni che si sono susseguite in questi mesi» e «l'allargamento del periodo temporale per l'iscrizione all'albo» stabilito dalla circolare in questione prevede quindi che «i professionisti che hanno i due incarichi utili per l'iscrizione all'albo dei gestori della crisi di impresa anche successivi alla data del 16 marzo 2019 e fino ad arrivare alla data del 15 luglio 2022 possono essere ammessi. Ciò permette agli avvocati (…) di far valere, ai fini dell'iscrizione, gli incarichi ricevuti dal tribunale come curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza, anche se successivi all'entrata in vigore dell'articolo 356 del codice della crisi».
La circolare ribadisce, inoltre, che «gli enti erogatori della formazione iniziale che siano ordini professionali dovranno sottoscrivere una convenzione con un'università per l'organizzazione dei corsi, cosa che stride con la natura ex lege di ente formatore del Consiglio nazionale forense».
. Se vuoi consultare il testo della circolare del 13 marzo 2023, Prot. 57316, clicca QUI.
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RIFERIMENTI
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. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della LEGGE DELEGA N. 155/2017, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.Lgs. n. 14/2019 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L. N. 155/2017, clicca QUI.
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. Per lemodifiche al diritto societario , clicca QUI.
. Per approfondire i contenuti della proposta di DIRETTIVA EUROPEA SULL'INSOLVENZA, clicca QUI.
. Per i lavori svolti dalla COMMISSIONE RORDORF sulla riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza, clicca QUI.
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