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RIFORMA ORGANICA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA - L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA - OCRI - PROCEDURE DI ALLERTA E INDICATORI DELLA CRIS - COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA





L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA - OCRI

1. OCRI - Funzioni, finalità e organizzazione dell'Organismo

1.1. Nomina e composizione del collegio

La nuova normativa, prevede che l’OCRI sia costituito presso ciascuna Camera di commercio e ad esso è affidato il compito di:
a) ricevere le segnalazioni sui fondati indizi della crisi così come comunicati dagli organi di controllo societario o dai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate; INPS; Agente per la riscossione), (art. 14 e 15);
b) gestire la fase di allerta per tutte le imprese;
c) assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento composizione assistita della crisi per le imprese diverse da quelle minori (o imprese «sotto soglia») (art. 16, 17 e 18).

La competenza territoriale dell’OCRI a cui devono essere indirizzate le segnalazioni o l’istanza del debitore, è determinata sulla base della sede legale dell'impresa.
È pertanto irrilevante l’eventuale diversa localizzazione del centro principale degli interessi del debitore.

L'organismo - secondo quanto stabilito al comma 3 dell'art. 16 - si articola in vari organi:
- il referente, individuato nel segretario generale della Camera di commercio o un suo delegato;
- l'ufficio del referente, che potrà essere costituito anche in forma associata da diverse Camere di commercio, e - il collegio degli esperti che viene nominato di volta in volta per la trattazione di ogni singolo affare.
Il referente non solo ha il compito di assicurare la tempestività del procedimento, ma deve curare l’esecuzione degli adempimenti amministrativi e vigilare sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Con l’obiettivo di assicurare la certezza, la sicurezza e la tempestività delle comunicazioni, il legislatore ha inoltre imposto l’uso della posta elettronica certificata all’ufficio del referente.


1.2. La nomina del collegio degli esperti

Ricevuta la segnalazione o l'istanza del debitore, il referente - secondo quanto stabilito all'art. 17 - procede senza indugio a dare comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società, se esistenti, e alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure dei quali:
a) uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato;
b) uno designato dal presidente della Camera o da un suo delegato, diverso dal referente;
c) uno appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso annualmente all'organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria; l'elenco contiene un congruo numero di esperti.
Le designazioni di cui alle lettere a) e b), devono pervenire all'organismo entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. In mancanza, il referente procede alla designazione in via sostitutiva.
Le designazioni dovranno essere "effettuate secondo criteri di trasparenza e rotazione, tenuto conto in ogni caso della specificita' dell'incarico" (art. 17, comma 2).

Al fine di garantire la riservatezza della procedura, la richiesta di designazione non deve inoltre contenere alcun riferimento idoneo all’identificazione del debitore, salva l’indicazione del settore in cui lo stesso opera e delle dimensioni dell’impresa, desunte dal numero degli addetti e dall’ammontare annuo dei ricavi risultanti dal registro delle imprese.
Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono inoltre rendere all’OCRI, a pena di decadenza, l’attestazione della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati all’art. 2, comma 1, lettera o), n. 2 e 3.
Il professionista deve infatti:
- essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 c.c.;
- non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale.
Il professionista nominato ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.
In caso di rinuncia o decadenza dall’incarico, il referente può procede alla sostituzione dell’esperto.


1.3. Funzionamento dell'OCRI - Disposizioni transitorie

Secondo quanto stabilito all'art. 352, sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), dovranno essere individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti - secondo quanto stabilito al comma 5 dell'art. 17 - "devono rendere all'organismo, a pena di decadenza, l'attestazione della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 2 e 3".
I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, nè essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell'esperto.
Nel caso il referente, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del debitore, verifica che si tratta di "impresa minore", convoca il debitore dinanzi all'OCC (Organismo di composizione della crisi) competente per territorio indicato dal debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini e dell'eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi.


1.4. Funzionamento dell'OCRI - La procedura

1.4.1. Audizione del debitore

Entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione o dell’istanza del debitore, l’OCRI convoca il debitore nonché i componenti di organi di controllo, se presenti, per l’audizione in via riservata e confidenziale (art. 18).
Dopo aver sentito il debitore e tenuto conto degli elementi di valutazione da questi forniti, nonché dei dati e delle informazioni assunte, l’OCRI può:
▪ disporre l’archiviazione delle segnalazioni ricevute, quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta;
▪ disporre l’archiviazione quando l’organo di controllo societario o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta l’esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi 90 giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie di cui all’articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c).
Se invece l’OCRI rileva l’esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.

1.4.2. Composizione della crisi

L’OCRI può inoltre essere investito, su istanza del debitore, del procedimento di composizione concordata della crisi ed, in questo caso, l’organismo deve:
▪ fissare un termine non superiore a 3 mesi, prorogabile per un massimo di altri 3 mesi, nel caso di positivi riscontri delle trattative per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa, curandone le trattative (art. 19, comma 1);
▪ acquisire una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa nonché un elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali o personali con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione (art. 19. comma 2).

Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicita' dei dati aziendali (art. 19, comma 3).

L'accordo con i creditori deve avere forma scritta, deve essere depositato presso l'organismo e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto.
L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, viene iscritto nel registro delle imprese (art. 19, comma 4).

1.4.3. Conclusione del procedimento

Se il procedimento di composizione concordata della crisi ha avuto esito positivo:
▪ l’accordo con i creditori deve avere forma scritta e deve essere depositato presso l’organismo;
▪ l’accordo non è ostensibile nei confronti di soggetti diversi da quelli che vi hanno aderito;
▪ l’accordo può essere iscritto nel Registro delle imprese su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori, come previsto al comma 4 dell'art. 19.

La riforma riconosce inoltre al debitore che ha presentato l’istanza per la soluzione concordata della crisi di poter richiedere al Tribunale – sezioni specializzate in materia di imprese – l’adozione di misure protettive necessarie per poter condurre a termine le trattative (art. 20).

1.4.4. False dichiarazioni - Sanzioni

All'art. 345 vengono previste sanzioni severe per chi dichiara il falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI.
Il componente dell'organismo di composizione della crisi di impresa che nell'attestazione di cui all'articolo 19, comma 3, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000,00 a 100.000,00 euro.
Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri, la pena è aumentata.
Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.


1.5. Costi amministrativi e compensi dei componenti

Secondo quanto disposto dall'art. 351, gli importi spettanti all'OCRI per i costi amministrativi e i compensi dei componenti del collegio sono concordati con il debitore o, in difetto, liquidati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente, o da un suo delegato, tenuto conto dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento, sulla base dei seguenti parametri:
a) in caso di mancata comparizione del debitore, il compenso minimo del curatore ridotto al cinquanta per cento, di cui la meta' all'ufficio del referente e la restante metà suddivisa tra i componenti del collegio;
b) per la sola audizione del debitore, il compenso minimo del curatore, di cui un terzo all'ufficio del referente e due terzi da suddividere tra i componenti del collegio;
c) per il procedimento di composizione assistita della crisi, i compensi e i rimborsi delle spese previsti dal decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, articoli 14, 15 e 16, in quanto compatibili, avuto riguardo all'attivo e al passivo del debitore risultanti dai dati acquisiti dall'organismo.
Ai costi fissi che gravano sulle Camere di commercio per consentire il funzionamento degli OCRI si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria, che dovranno essere determinati ai sensi dell'art. 18 della L. n. 580 del 1993.



PROCEDURE DI ALLERTA E INDICATORI DELLA CRISI

1. Procedure di Allerta e Indicatori della crisi - Concetti chiave e soluzioni

Le procedure di allerta

La recente riforma della Legge Fallimentare, approvata con la legge n. 155/2017, ha introdotto significative modifiche alla disciplina fallimentare.
Tra le novità più rilevanti della legge fallimentare, l’introduzione di un regime di allerta per individuare precocemente situazioni di potenziale crisi e per prevenire casi di default, attraverso una maggiore responsabilizzazione del debitore e degli organi di governance.
In particolare, la riforma della legge fallimentare prevede l’introduzione di specifiche procedure di allerta, in presenza di indicatori di crisi, definiti come “squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario (…) rilevabili attraverso appositi indici (…) nonché l’esistenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti”.
In questi casi, l’organo di controllo societario deve avvisare l’organo amministrativo ed in caso di necessità informare l’organismo di composizione della crisi (ente chiamato a gestire il superamento della crisi che può sorgere da un organismo di conciliazione delle CCIAA, da un ordine professionale, o da un ente pubblico territoriale iscritto).

Gli strumenti di allerta introdotti dal nuovo Codice della crisi d’impresa rappresentano senz’altro una delle novità di maggior rilievo dell’intera norma.
In particolare, all’interno del Titolo 2, rubricato “Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”, il Capo I regolamenta gli “Strumenti di allerta”, distinguendo, di fatto, tra:
1) Strumenti di Allerta Interna, e
2) Strumenti di Allerta Esterna.

1) Strumenti di Allerta Interna

"Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione" (art. 12, comma 1).
L'i’imprenditore ha quindi il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Tale obbligo è già entrato in vigore, dopo trenta giorni dalla pubblicazione della norma.
Peraltro, lo stesso articolo 3 del Codice della crisi, stabilisce i seguenti “Doveri del debitore”:
1) L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
2) L’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

L’attivazione delle misure idonee e l’adozione delle necessarie iniziative consentono all’impresa di beneficiare delle misure premiali previste dall’art. 25, ed evitare che si realizzano quelle cause ostative ai benefici, previste dal precedente art. 24.

2) Strumenti di Allerta Esterna

Gli strumenti di allerta esterna consistono negli obblighi di segnalazione da parte degli organi di controllo societari e da parte dei creditori pubblici qualificati (Agenzia Entrate, Inps e Agente della riscossione); tale obbligo entra in vigore dopo diciotto mesi dalla pubblicazione della norma.

Da tener presente che la Procedura di allerta è quella che viene gestita dall’Organismo di composizione della crisi ai sensi degli artt da 16 a 23 del Codice della Crisi.


Gli Indicatori della Crisi

Costituiscono indicatori di crisi "gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei paga-menti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’articolo 24" (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019).

Si tratta di un insieme di indici dalla cui unitaria valutazione è possibile ragionevolmente presumere l’esistenza di uno stato di crisi dell’impresa, unitamente a reiterati e significativi ritardi nei pagamenti. Tali indici saranno emanati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili entro il termine di diciotto mesi previsto per l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, anche se ne è stato annunciato il rilascio nell’autunno 2019.

Da quanto sopra illustrato si può evincere una netta differenza tra ciò che sono gli strumenti di allerta, il cui obbligo è peraltro già in vigore, e gli indicatori della crisi, che invece saranno emanati nei prossimi mesi.

In linea generale il nuovo Codice della crisi prevede due tipologie di indici:
1) indici che i professionisti devono definire ogni 3 anni per controllare lo stato di salute dell'impresa;
2) indici del rischio di insolvenza con conseguente procedura di alert.

Gli indici sono allo studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e in base alla bozza in circolazione analizzata dal Sole24ore dovrebbero consistere in 7 valori che il professionista deve verificare a catena. Si ricorda che gli indici dovranno inoltre essere approvati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico.


2. LUGLIO 2019 - INDICATORI DELLA CRISI - Protocollo d'intesa tra CNDCEC e CERVED

Una delle novità più significative introdotte dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza è l’utilizzo degli strumenti di allerta.
La dicitura utilizzata dal legislatore, ovvero “strumento” e non “procedura”, sottolinea che trattasi di un meccanismo strutturato. In questa prospettiva gli indicatori della crisi rappresentano un valido strumento di allerta a disposizione di tutti i debitori che svolgono attività d’impresa, ad esclusione delle grandi imprese, dei gruppi d’impresa di rilevanti dimensioni, delle società con azioni di mercati regolamentati, delle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, secondo quanto indicato nei regolamenti Consob, nonché delle imprese escluse per la specifica tipicità dell’attività svolta come quelle bancarie, assicurative, finanziarie e fiduciarie che normalmente sono soggette alla liquidazione coatta amministrativa.

Per quanto riguarda gli indicatori, l’art. 13 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza statuisce che: “Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’articolo 24.

Da attenta lettura risulta chiaro che gli indicatori previsti dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza e ritenuti idonei a monitorare lo stato di salute delle imprese sono:
- gli indicatori finalizzati a rilevare gli squilibri di natura patrimoniali, finanziari e reddituali;
- la sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi;
- le prospettive di continuità aziendale;
- i due indici significativi:
a) la sostenibilità dell’indebitamento con i flussi finanziari;
b) l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi
;
- i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.

Relativamente alla prima tipologia – gli indicatori finalizzati a rilevare gli squilibri di natura patrimoniali, finanziari e reddituali – su specifica indicazione del Codice della Crisi e dell’Insolvenza all’art. 13, comma 2: “Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al primo comma che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.”
Con l’Informativa n.45/2019 del 15 maggio 2019, il CNDCEC ha reso noto di aver sottoscritto un protocollo d’intesa con Cerved Group SPA con cui si elaboreranno gli indicatori della crisi d’impresa.

. Se vuoi scaricare il testo dell'informativa n. 45/2019 e del protocollo d'intesa, clicca QUI.

Riucordiamo che lo stesso Cerved ha già prodotto un pregevole e utile studio commissionato dal Ministero di Grazie e Giustizia.
Cerved ha selezionato l’intera base di imprese presenti nei propri database negli anni 2011-2016, per coprire un arco temporale sufficientemente ampio ed ottenere evidenze strutturali e non influenzate dalla congiuntura economica.
Sono state selezionate le società di capitale con bilanci che hanno manifestato situazioni di insolvenza nel periodo considerato ed è stato costruito un campione rappresentativo dell’economia italiana, abbinando ad ogni impresa insolvente una gemella in normali condizioni operative (campione bilanciato).
La ricerca si è basata sull’analisi di indici ritenuti predittivi, semplici da calcolare e da interpretare.

. Se vuoi saperne di più e scaricare il testo del documento, clicca QUI.


4. 26 OTTOBRE 2019 - Trasmessi al Ministero dello sviluppo economico gli indicatori della crisi elaborati dal CNDCEC

In occasione del Convegno Nazionale “La crisi d’impresa”, organizzato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), è stato presentato un documento contenente i nuovi indici di allerta previsti dal Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che dovranno essere esaminati dal Ministero dello sviluppo economico per la relativa approvazione.

Si ricorda al riguardo che l’art. 13 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 assegna al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, il compito di elaborare con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica, gli indici che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa.

Indici di allerta

Il documento si compone di due parti:
- la prima contenente gli indici di allerta, i quali saranno sottoposti all’approvazione del Ministero dello sviluppo economico mediante apposito decreto;
- la seconda parte (non soggetta ad approvazione ministeriale) contenente la nota metodologica per il relativo calcolo e applicazione.

L’esame svolto dal CNDCEC per la messa a punto degli indici è stato effettuato con un metodo scientifico basato sull’analisi storica dei bilanci messi a disposizione da Cerved su un campione di aziende che hanno manifestato negli anni elementi di insolvenza.

Il primo comma dell’art. 13 del D.Lgs. n. 14/2019 qualifica come indicatori di crisi: “gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore (…) rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’anno in corso (…). A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi (…)”.

Tipologie di indici di allerta

In conformità a quanto previsto dalla norma, gli indici messi a punto dal CNDCEC possono essere ricondotti a due diverse tipologie.
Il primo gruppo di indici risponde alle prescrizioni fornite nel primo comma del menzionato art. 13 e si sostanzia nei seguenti due indici applicabili indistintamente a tutte le imprese: patrimonio netto negativo e debt service coverage ratio (DSCR).
Dal punto di vista metodologico il primo passo consiste nel monitoraggio del patrimonio netto, da assumere considerando il totale della voce A) nel passivo patrimoniale al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, di eventuali dividendi deliberati e non ancora contabilizzati e delle azioni proprie.
In presenza di un patrimonio netto positivo occorre comunque verificare il valore del secondo indice, il DSCR, che misura la capacità dell’impresa di produrre, nei successivi sei mesi, entrate sufficienti a coprire i debiti da onorare nello stesso periodo. Il valore di questo indice deve essere superiore a 1 in situazione di normalità. Un valore di questo indice superiore a 1 evidenzia la capacità prospettica di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di 6 mesi, mentre un valore inferiore a 1 è sintomatico della relativa incapacità di far fronte ai debiti.
In presenza di un patrimonio netto positivo e di un valore del DSCR positivo è possibile escludere la presenza di sintomi di crisi. Viceversa, nell’ipotesi in cui il DSCR non sia ritenuto attendibile occorre procedere alla valutazione dei c.d. “indici di settore” che costituiscono il secondo gruppo di indici elaborati dal CNDCEC e presentano valori soglia differenti per settori economici.
Si tratta in particolare di:
- indice di sostenibilità degli oneri finanziari (rapporto tra oneri finanziari e fatturato);
- indice di adeguatezza patrimoniale (rapporto tra patrimonio netto e i debiti totali);
- indice di ritorno liquido dell’attivo (rapporto tra il cash flow e il totale dell’attivo);
- indice di liquidità (rapporto tra il totale delle attività e il totale delle passività a breve termine);
-
indice di indebitamento previdenziale o tributario (rapporto tra il totale dell’indebitamento previdenziale e tributario e il totale dell’attivo).

La sussistenza di uno stato di crisi richiede il superamento di tutte e cinque le soglie previste, mentre il superamento di una soltanto o di alcune di esse deve rappresenta un indizio parziale ed eventuale dello stato di crisi.
Si ricorda che ai sensi del terzo comma dell’art. 13 del D.Lgs. n. 14/2019 qualora l’impresa non ritenga adeguati gli indici, in considerazione delle proprie caratteristiche, è tenuta a specificarne le ragioni nella nota integrativa al bilancio d’esercizio, indicando nella medesima nota integrativa gli indici idonei a far presumere la sussistenza la sussistenza del suo stato di crisi, attestati da un professionista indipendente.

Il documento, infine, prevede specifici indici per le start-up innovative, le imprese in liquidazione e le imprese neocostituite; inoltre tiene conto di alcune specificità afferenti il settore delle cooperative, dei consorzi e quello della edilizia.

. Per consultare il comunicato stampa del CNDCEC, clicca QUI.

. Per scaricare il testo del documento (Bozza del 19 ottobre 2019), clicca QUI.


LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA

1. D.L. N. 118/2021 - La composizione negoziata della crisi d'impresa - Un nuovo strumento per contrastare le crisi d’impresa e favorire il risanamento aziendale

E’ stato pubblicato nelle scorse settimane, sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto legge 24 agosto 2021, n. 118 recante le “Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”.

Con l’emanazione di questo Decreto legge, il Governo ha ritenuto necessario introdurre nuove misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da SARS-CoV2.
È stata infatti avvertita l’urgenza non solo di prevedere strumenti che incentivino le imprese ad individuare alternative percorribili ai fini della ristrutturazione o del risanamento aziendale, ma anche di intervenire sugli istituti di soluzione concordata della crisi per agevolare l’accesso alle procedure alternative rispetto al fallimento.

Da una quindicina d’anni l’inquadramento giuridico della crisi aziendale si è progressivamente spostata, con nuovi strumenti, verso la salvaguardia del bene primario di ogni azienda che abbia delle possibilità di stare sul mercato in maniera competitiva: la sua continuità.
Se da un lato di un ipotetico continuum posizioniamo la classica procedura concorsuale liquidatoria sotto il pieno controllo del Tribunale (si chiamava “fallimento”, si chiamerà “liquidazione giudiziale”), che è ovviamente quanto di più lontano ci sia dal mantenimento di un complesso aziendale in continuità, ecco che vi sono stati negli ultimi anni nuovi strumenti per allontanarsi da questo tipo di procedura.
Il concordato in continuità, poi rafforzato dal “concordato in bianco”, e i “piani attestati” hanno fornito ad imprenditori, consulenti e managers la possibilità di mantenere in operatività il complesso aziendale, salvaguardare la posizione di mercato dell’azienda o di rami di essa, tutelare ove possibile i livelli occupazionali, il tutto all’interno di procedure atte a salvaguardare il corretto e paritario trattamento dei creditori, che sono coloro che sopportano, insieme a chi mette capitale di rischio, il rischio di impresa.
La Composizione negoziata si inserisce pienamente in questo solco, ed anzi - ad avviso di Leonardo Dorini (Il Sole24Ore 3 settembre 2021) - riafferma con forza un ulteriore elemento distintivo: oltre a quello del mantenimento in continuità dell’impresa, tentativo, pregevolissimo, del legislatore sia quello di affidarsi quanto più possibile alla volontà negoziale e contrattuale delle parti coinvolte, che sono, in definitiva, l’impresa ed i suoi creditori (nelle loro diverse categorie).

Il D.L. introduce l’istituto della “composizione negoziata della crisi”, che rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento. Si tratta di un percorso di composizione, esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza.
Esso potrà essere utilizzato solo nella misura in cui sia ragionevolmente possibile risanare l'impresa.

Rispetto a quanto previsto dal Codice della crisi d’impresa, il D.L. prevede un percorso più strutturato, adeguato alle mutate esigenze e meno oneroso, con il quale si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni disquilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato.

Ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 118/2021, la disciplina in materia di composizione negoziata della crisi (“CNC”) è riservata ad imprenditori commerciali e agricoli che esibiscano le seguenti caratteristiche:
a) devono trovarsi in “condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”;
b) queste condizioni, tuttavia, devono consentire di ritenere “ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”.
Si tratta di due presupposti non incompatibili tra loro, che sembra debbano coesistere per dare ingresso al procedimento di CNC.

Per accedere alla composizione negoziata non vengono richiesti requisiti dimensionali in quanto è concepita con strumento utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte al Registro delle imprese, comprese le società agricole.

Le trattative hanno natura riservata proprio perché sono funzionali alla ricerca di una soluzione di risanamento e non a fornire ai creditori o al mercato informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’imprenditore.

La norma prevede ‒ nei casi in cui lo squilibrio economico o patrimoniale dell’impresa da cui può generarsi la crisi o l’insolvenza venga valutato ancora ragionevolmente reversibile ‒ la possibilità per l’imprenditore commerciale o agricolo di chiedere alla Camera di Commercio nel cui ambito territoriale ha sede la sua impresa, la nomina di un esperto indipendente.

Quando è che l’imprenditore ricorre alla Composizione negoziata?
Quando si “trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza” (art. 2, comma1).
La nomina dell’esperto, e l’apertura di trattative con i creditori, hanno la finalità di “individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa”.
Dunque, l’imprenditore chiede la nomina di un esperto e con l’assistenza di questo inizia le trattative con i creditori per individuare soluzioni.
Il senso è chiaro: l’obiettivo è individuare un piano idoneo a far uscire l’impresa dalla situazione di crisi o di pre-crisi e “convincere” di questo piano i creditori, proponendo loro termini e condizioni del trattamento dei loro crediti verso l’impresa.

Chi sono questi esperti?
Gli esperti potranno essere scelti tra:
- gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli Avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
- gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei Consulenti del Lavoro che documentano di avere concorso - almeno in tre casi - alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

All’imprenditore, quindi, si affiancherà un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per trovare la soluzione migliore a superare la crisi.

L'esperto, una volta nominato e accettato l'incarico, convoca l'imprenditore per verificare la sussistenza di una concreta prospettiva di risanamento. Se l'esperto non ravvisa la presenza degli estremi necessari per risanare l'impresa lo comunica subito all'imprenditore e al segretario della Camera di Commercio.

L'incarico dell'esperto deve considerarsi concluso se, una volta trascorsi 180 giorni dalla nomina, le parti non hanno trovato, anche dopo una proposta dell'esperto, una soluzione per superare la situazione di crisi (art. 5 comma 7).

La piattaforma unica nazionale telematica

L’accesso alla composizione negoziata avviene per mezzo di una piattaforma unica nazionale telematica, che sarà disponibile a partire dal 15 novembre 2021.

In armonia con quanto previsto dalla direttiva comunitaria (che prevede la possibilità di avvalersi di tecnologie informatiche per accedere agli strumenti messi a disposizione dal legislatore) l’art. 3 del D.L. n. 118/2021 prevede l’istituzione di una piattaforma informatica nazionale messa a disposizione da ciascuna Camera di Commercio sulla quale è disponibile:
• una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese,
• contente indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento,
• un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento,
accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.

Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per il piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test sono stati definiti con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato il 28 settembre 2021.

In particolare, l'imprenditore dovrà inserire nella piattaforma:
- i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’Ufficio del Registro delle imprese, mentre per quanto riguarda gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, è necessario inserire le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione dell’istanza;
- una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi 6 mesi, oltre alle iniziative industriali che l’imprenditore intende adottare;
- l’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere nonché la specificazione di diritti reali e personali di garanzia;
- una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
- il certificato unico dei debiti tributari ex art. 364, comma 1, del D.lgs 12 gennaio 2019, n. 14;
- la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all’art. 363, comma 1, del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero, se non disponibile, il DURC;
- un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore a 3 mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.

Il ruolo del Tribunale

Abbiamo visto che finora, tramite piattaforme telematiche, l’imprenditore può aprire la Composizione negoziata, nominare l’esperto e chiedere misure protettive.
Ma il Tribunale, che ha ampio spazio nelle procedure di crisi come entità che vigila e sorveglia la corretta applicazione delle leggi, che ruolo ha?
Sul tema delle misure protettive, l’articolo 7 sposta di fatto la sede decisoria in relazione a tali misure nel Tribunale competente; infatti l’imprenditore, ottenuta la misura con l’istanza, deve comunque presentare un apposito ricorso col quale chiede al Tribunale “la conferma o la modifica” delle misure protettive” presentando idonea documentazione. Ecco quindi che in una materia così delicata come il contemperamento dei diritti dei creditori e le esigenze protettive di un’azienda in crisi, il legislatore ha voluto inserire il ruolo del giudice, a equilibrare le azioni che i creditori possono avere avviato con le esigenze di tutela della protezione che le trattative devono avere.
Anche l’articolo 10 introduce una serie di autorizzazioni che l’imprenditore può richiedere al Tribunale, ad esempio sulla contrazione di finanziamenti prededucibili, sul trasferimento d’azienda, o sulla rideterminazione delle obbligazioni di taluni contratti.

Esito delle trattative

Le attività della Composizione negoziata sono, come abbiamo detto, finalizzate a individuare un piano idoneo a far uscire l’azienda dalla crisi, e a ottenere l’assenso dei creditori a tale piano.
Ma come si concretizza questo ipotetico accordo?
L’articolo 11 dà grande flessibilità alle modalità di formalizzazione degli accordi raggiunti, di fatto tramite tutti gli strumenti messi a disposizione dalla normativa, sia quella vecchia che quella nuova.
L’imprenditore in altre parole, individuato il da farsi, avendo svolto le trattative, eventualmente con una protezione dalla aggressioni di creditore, ed avendo avuto l’assenso delle parti coinvolte, può in seguito adottare uno qualsiasi degli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento:
- il piano ex art. 67 (ma senza attestazione, che non servirebbe essendoci già l’esperto);
- il piano ex 182 bis (ma con la potentissima previsione della sufficienza del 75% delle adesioni, previsto da questo Decreto); oppure - proporre un concordato semplificato, anch’esso introdotto dal Decreto 118; oppure - concludere un semplice “contratto, con uno o più creditori” (art. 11, c.1) o una “convenzione di moratoria ai sensi del 182-octies” della Legge Fallimentare.


2. D.D. 28 SETTEMBRE 2021 - Le regole di funzionamento della composizione negoziata della crisi - Le nuove linee guida sulla formazione degli esperti

Con il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (in fase di conversione in legge) è stata introdotta la normativa sulla composizione negoziata della crisi d’impresa, con rinvio ad un decreto ministeriale per l’individuazione delle disposizioni sulla piattaforma telematica da utilizzare per questa procedura e per la formazione degli esperti che dovranno assistere gli imprenditori durante il tentativo di risoluzione della crisi aziendale.

Il 28 settembre 2021 il Ministero della Giustizia ha pubblicato il previsto decreto con il quale ha recepito il documento sulla composizione negoziata della crisi d’impresa, predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio.

La struttura del decreto

Il decreto dirigenziale, emanato ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 4, del D.L. n. 118/2021, fornisce le specifiche tecniche della nuova disciplina, suddivise nelle seguenti cinque sezioni:
SEZIONE I - Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile on line.
SEZIONE II - Check list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza.
SEZIONE III - Protocollo di conduzione della composizione negoziata.
SEZIONE IV - La formazione degli esperti.
SEZIONE V - La piattaforma.

Alle cinque sezioni seguono tre allegati:
ALLEGATO 1 - Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate.
ALLEGATO 2 - Istanze online.
ALLEGATO 3 - Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata.

Il Decreto disciplina:
• la check list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la verifica (autodiagnosi dell'imprenditore) della ragionevole prospettiva di risanamento;
• un protocollo per la conduzione della procedura di composizione negoziata;
• la formazione specifica degli esperti;
• la determinazione di una piattaforma gestita dalle Camere di commercio per rendere operativa l’autodiagnosi dell’imprenditore e presentare la domanda di avvio della procedura di composizione della crisi;
• la dichiarazione di accettazione della nomina di esperto della composizione negoziata.

La formazione degli esperti

L’attenzione mostrata per questa nuova modalità di gestione delle crisi d’impresa si rileva anche nella significativa formazione richiesta agli esperti per l’ammissione agli elenchi tenuti dalle competenti Camere di Commercio.
Il decreto in esame contiene linee guida per la formazione unitaria per tutte le categorie professionali (dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro) e dei manager.
Per qualunque categoria di professionisti interessati (o manager) è previsto che siano 55 le ore di formazione e vengono esposti nel dettaglio i temi da trattare, le specifiche ore per ogni tema oltre alle caratteristiche e/o competenze dei docenti.
La formazione potrà essere svolta anche con strumenti a distanza e viene previsto un esame/test finale per la verifica sull’effettiva ed efficace fruizione della formazione.
Si prevede, infine, che la formazione precedentemente maturata, che risulti dal curriculum vitae, o la partecipazione successiva ad uno o più corsi sui temi indicati dal decreto, avranno rilevanza nella individuazione dell’esperto al momento della nomina.

La piattaforma informatica

In armonia con quanto previsto dalla direttiva comunitaria (che prevede la possibilità di avvalersi di tecnologie informatiche per accedere agli strumenti messi a disposizione dal legislatore) l’art. 3 del D.L. n. 118/2021 prevede l’istituzione di una piattaforma informatica nazionale messa a disposizione da ciascuna Camera di Commercio sulla quale è disponibile:
• una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese,
• contente indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento
• un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento,
accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.

Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per il piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test sono stati definiti con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato il 28 settembre 2021.

. Per consultare il testo del decreto con tutti i suoi allegati, clicca QUI.


3. 23 OTTOBRE 2021 - Le novità introdotte dalla L. n. 147/2021, di conversione del D.L. n. 118/2021

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, la Legge 21 ottobre 2021, n. 147, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonchè ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”.

Tra le novità introdotte dalla legge di conversione dfa notare la sostituzione dell’articolo 3 che dispone la istituzione della piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna Camera di Commercio.
La piattaforma è gestita dal sistema delle Camere di Commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.

Sulla piattaforma sono disponibili:
- una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento,
- un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e
- un protocollo di conduzione della composizione negoziata.

La struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo non sono ancora stati definiti. Si attende, anche in questo caso, un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che a tutt'oggi non risulta ancora emanato.

I Requisiti di indipendenza e i doveri dell'esperto e delle parti sono precisati all'articolo 4 della L. n. 147/2021.
L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente.

Elenco di esperti

Presso ciascuna Camera di Commercio capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano dovrà essere formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti:
- gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
- gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.
Per questi soggetti, la domanda di iscrizione all'elenco dovrà presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti.

Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuita' aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
Per questi soggetti, la domanda di iscrizione nell'elenco dovrà essere presentata alla Camera di Commercio del capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza.

La nomina dell'esperto

La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione, che resta in carica per due anni è che deve essere costituita presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto nominato dovranno essere pubblicati in apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di Commercio del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omesso ogni riferimento all'imprenditore richiedente.

Accesso alla composizione negoziata

Secondo quanto stabilto all'articoilo 5, l'istanza di nomina dell'esperto indipendente dovrà essere presentata tramite la piattaforma telematica mediante la compilazione di un apposito modello, iul cui contenuto dovrà essere definito con un apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.


4. 15 NOVEMBRE 2021 - COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA - Avviata dal 15 novembre la piattaforma telematica per le istanze - I compiti affidati alle Camere di Commercio

Da lunedì 15 settembre 2021 ha avuto avvio la nuova procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa che va a sostituire, almeno nell’immediato, la procedura di allerta.
Si tratta di una nuova procedura stragiudiziale, attivata presso la Camera di Commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che dovrà affiancare, senza sostituirlo nella gestione, l’imprenditore, a garanzia dei creditorio e delle altre parti interessate.

Al contempo è stata resa disponibile la piattaforma telematica nazionale delle Camere di Commercio sulla quale viaggerà l’intera procedura volontaria, finalizzata a recuperare e riportare “in bonis”, tutte le aziende che pur strutturalmente sane versano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico/finanziario.

Due sono le aree previste nella piattaforma: una “pubblica” di tipo informativo e una “riservata” sulla quale l’imprenditore potrà presentare l’istanza per farsi assistere da un esperto e svolgere tutto il percorso previsto dalla procedura, conservando intatta la continuità aziendale e, a determinate condizioni, anche la gestione.

Oltre alla gestione della piattaforma, al sistema camerale spetta anche la tenuta degli elenchi regionali degli esperti, la nomina diretta degli esperti per le imprese di dimensioni più piccole (con un attivo patrimoniale inferiore a 300 mila euro e con ricavi lordi sotto i 200 mila euro e debiti inferiori a 500 mila euro), ospitando le commissioni regionali cui spetterà l’onere di scegliere il miglior esperto per le imprese di dimensioni maggiore.
A tale proposito teniamo a precisare che l’avvio di tale percorso sarà lento anche a causa del fatto che questi elenchi sono ancora in fase di costituzione e mancano, quindi, gli “esperti indipendenti”, professionisti o manager incaricati, che dovranno affiancare l’imprenditore nell’individuare una strategia di risanamento.

Segnaliamo che ad oggi non è stata ancora determinata la misura dei diritti di segreteria a carico dell'impresa che propone l'istanza, come previsto dall'art. 5, comma 8-bis, della L. n. 147/2021, di conversione del D.L. n. 118/2021.

. Per accedere alla piattaforma telematica, clicca QUI.


5. 2 GENNAIO 2022 - COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA - Dettate dalla L. n. 233/2021 norme integrative alla gestione della piattaforma telematica nazionale

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 (Supplemento Ordinario n. 48) la Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
Gli articoli da 30-ter-30-sexies - introdotti in sede referente - integrano la disciplina relativa alla procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.
In particolare, gli articoli da 30-ter a 30-quinquies intervengono sulle norme inerenti la piattaforma telematica nazionale presso la quale l’imprenditore presenta domanda di nomina dell’esperto indipendente coadiutore nelle trattative con i creditori per la composizione della crisi.
Il nuovo articolo 30-ter disciplina l’interoperabilità tra la piattaforma e le altre banche dati pubbliche.
Nel dettaglio, l’articolo 30-ter, al comma 1, dispone che la piattaforma per la composizione negoziata delle crisi d’impresa sia collegata alla centrale dei rischi della Banca d’Italia e alle banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e dell’Agente della riscossione. In tal modo l’esperto indipendente, nominato dalla commissione presso la Camera di commercio e coadiutore dell’imprenditore nelle trattative con i creditori per la composizione della crisi, accede, per il tramite della piattaforma, previo consenso prestato dall’imprenditore acquisito mediante modalità telematiche dalla stessa piattaforma, alle informazioni rese disponibili dalle citate amministrazioni ed estrae la documentazione e le informazioni necessarie per l’avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e le parti interessate.

L’articolo 30-quater disciplina lo scambio di informazioni, inserite nella piattaforma, tra imprenditore e creditori, richiamando la disciplina sulla protezione dei dati personali.

L’articolo 30-quinquies dispone l’istituzione, sulla piattaforma, di un programma informatico gratuito per l’elaborazione dei dati sulla sostenibilità del debito, per condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, e per l’elaborazione dei piani di rateizzazione.
In particolare, viene previsto che sulla piattaforma telematica nazionale sia reso disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente, e che consente all’imprenditore di condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Ai sensi del comma 2, se l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non supera i 30.000,00 euro e, all’esito dell’elaborazione condotta dal programma, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. Il piano viene comunicato dall’imprenditore ai creditori con l’avvertimento che, se questi non manifestano dissenso entro trenta giorni dalla comunicazione, il piano si intende approvato ed è esecutivo.
Vengono fatte salve le disposizioni in materia di riscossione di crediti fiscali e previdenziali e di crediti di lavoro. Rimangono inoltre ferme le responsabilità per l’inserimento nel programma di informazioni e dati non veritieri.
Il comma 3 demanda la definizione delle specifiche tecniche del programma informatico ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministero della giustizia ed il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Infine, l’articolo 30-sexies disciplina le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (INPS, Agenzia delle Entrate e Agenzia della riscossione) le quali contengono, se ne sussistono i presupposti, l’invito all’imprenditore a richiedere la composizione negoziata.

Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

L’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria:
a) per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000
;
b) per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all’importo di euro 5.000;
c) per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.

Al comma 2 si stabilisce che le segnalazioni di cui sopra sono inviate:
a) dall’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

Al comma 4 dell'articolo 30-sexies, si stabilisce, infine, che le disposizioni del presente articolo si applicano:
a) per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;
b) per l’Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell’anno 2022;
c) per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.


6. 2 GIUGNO 2022 - CRISI D’IMPRESA - Istituito il diritto di segreteria dovuto alla Camera di Commercio per la procedura di composizione negoziata

Il diritto di segreteria per la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è fissato in euro 252,00 per singola pratica.
Lo ha stabilito il Ministero dello sviluppo economico con il decreto 10 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2022.

L’importo stabilito, secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 8-bis, del D.L. n. 118/2021, convertito dalla L. n. 147/2021, è a carico dell'impresa che propone l'istanza ed è a copertura dei costi che gravano sulle Camere di Commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

La composizione negoziata della crisi di impresa che si svolge all’interno della citata piattaforma, prevede varie fasi: la preparazione dell’istanza e l’inserimento di tutti i documenti da allegare all’istanza stessa; l’invio dell'istanza con relativa pre-istruttoria; la presa in carico dell’istanza e i controlli formali da parte dell’ufficio; la nomina dell'esperto da parte della Camera di Commercio; l’accettazione dell’incarico dopo un’attenta verifica delle condizioni; il confronto tra l’impresa e l’esperto e l'accompagnamento nella composizione della crisi, con i conseguenti possibili esiti, dall'archiviazione fino alla liquidazione del compenso dell'esperto.

Tutta la procedura si svolge su una apposita piattaforma unica nazionale: l’unico luogo per gestire le istanze e i documenti da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Una circolare del Ministero dovrà ora stabilire le modalità di pagamento del diritto dovuto da parte di tutte quelle imprese che hanno presentato istanza nell’intervallo di tempo che va dalla data di avvio della procedura (15 novembre 2021) fino alla data di emanazione del decreto (1° giugno 2022).

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7. MARZO 2023 - COMPOSIZIONE NEGOZIATA - Aggiornato il documento per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

Con Decreto Direttoriale del 21 marzo 2023, il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - ha recepito l'aggiornamento del documento predisposto dalla Commissione di studio istituita con Decreto del 22 aprile 2021, riguardante la composizione negoziata della crisi d'impresa.

Il documento è composto da sei sezioni e da quattro allegati rispettivamente concernenti:
• Sezione I - “Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento” disponibile online;
• Sezione II - “Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza”;
• Sezione III - “Protocollo di conduzione della composizione negoziata”, Sezione IV “La formazione degli esperti”;
• Sezione V - “La piattaforma”;
• Sezione VI - “Scheda sintetica sul profilo professionale dell'esperto”.

• Allegato 1 - “Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate”;
• Allegato 2 - “Istanza on line”;
• Allegato 3 - “Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata”;
• Allegato 4 - “Scheda sintetica profilo professionale dell'esperto”.

Nello specifico, viene integrato, alla luce dell'intervento normativo disposto dal D.Lgs. n. 83/2022, il Decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, adottato dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG) in virtù dell'art. 3, commi 2 e 4 del D.L. n. 118/2021, convertito dalla L. n. 147/2021.

Le modifiche riguardano:
• il contenuto della piattaforma telematica nazionale (art. 13 CCI);
• la lista di controllo particolareggiata (art. 5-bis CCI);
• le indicazioni per la redazione del piano di risanamento;
• l'esecuzione del test pratico;
• la formazione degli esperti indipendenti.

Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

Il test pratico incluso nel Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia non ha la funzione di individuare una situazione di crisi, ma piuttosto di aiutare l’imprenditore a valutare la ragionevole perseguibilità del risanamento dell’impresa. Inoltre, il test consente anche all’esperto di comprendere se vi sono concrete prospettive di risanamento.
Il test ha lo scopo di misurare il grado di difficoltà del percorso che l’imprenditore dovrà affrontare per il risanamento e di comprendere in che misura il successo dell’operazione dipende dall’adozione di iniziative in discontinuità rispetto al passato.
La valutazione della complessità del risanamento viene effettuata attraverso il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. Questo consente di individuare le grandezze e le relative componenti sulle quali occorre intervenire e di comprendere l’intensità che l’intervento dovrà avere.

Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza

Secondo la normativa, per poter aver accesso alla composizione negoziata, l’imprenditore deve presentare un progetto di piano di risanamento, che deve seguire le indicazioni fornite nella check-list, rispettando almeno i punti 1, 2.8 e 3, e un piano finanziario per i successivi sei mesi. Non è obbligatorio che l’imprenditore abbia già redatto il piano completo, ma è comunque utile che lo abbia fatto per poter formulare le proposte alle parti interessate nel corso della composizione negoziata.
Le risposte alle domande contenute nella check-list non devono essere considerate precetti assoluti, ma come indicazioni operative per la redazione del piano. I contenuti del piano dipenderanno infatti da diverse variabili, come la tipologia dell’impresa, la sua dimensione e la complessità dell’attività svolta, nonché dalle informazioni disponibili. La check-list dovrebbe aiutare l’imprenditore a redigere un piano di risanamento affidabile e fornire all’esperto gli elementi necessari per analizzare la sua coerenza.

Protocollo di conduzione della composizione negoziata della crisi

Il protocollo di conduzione della composizione negoziata contiene le istruzioni operative per la gestione della procedura di composizione negoziata in conformità alla normativa vigente. Oltre a questo, il protocollo raccoglie le migliori pratiche per la soluzione negoziata della crisi d’impresa. Si tratta di raccomandazioni che non devono essere considerate come precetti assoluti, ma come consigli utili per il successo della procedura. In sintesi, il protocollo rappresenta una guida pratica normativa per l’implementazione della composizione negoziata, utile sia per l’imprenditore che per l’esperto che sarà coinvolto nella procedura.

La formazione degli esperti

Il Ministero della Giustizia ha stabilito delle linee guida per la formazione degli esperti coinvolti nella composizione negoziata della crisi d’impresa. La formazione prevede un percorso unitario per tutte le categorie professionali e i manager, con l’indicazione dei temi di approfondimento comuni a tutti gli esperti, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
La formazione specifica degli esperti consiste in un corso di 55 ore, durante il quale verranno trattati in dettaglio i temi indicati nelle linee guida. Verrà inoltre specificato il tipo di docente da coinvolgere per ogni singolo argomento.
Le linee guida hanno l’obiettivo di garantire una formazione normativa omogenea e completa degli esperti coinvolti nella composizione negoziata della crisi d’impresa, al fine di fornire ai soggetti interessati un supporto professionale adeguato e di qualità.

La piattaforma per la composizione negoziata

La piattaforma per la composizione negoziata è costituita da un portale web che offre due diverse aree di accesso: una pubblica, accessibile a tutti, e una riservata a utenti autorizzati con diversi livelli di accesso.
L’area pubblica fornisce informazioni per accedere alla procedura normativa di composizione negoziata, mentre l’area riservata consente la presentazione delle richieste e la gestione dell’intero processo.
L’accesso alle informazioni e ai documenti contenuti nella piattaforma è consentito solo previo consenso espresso dall’autore degli stessi tramite apposita funzionalità telematica, in conformità con il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e il codice in materia di protezione dei dati personali.

Scheda sintetica sul profilo professionale dell’esperto

La scheda sintetica, prevista dall’articolo 13, comma 5, del Codice della crisi d’impresa, ha lo scopo di facilitare le commissioni regionali nella selezione degli esperti indipendenti più adatti alle esigenze specifiche dell’impresa in crisi. Questa scheda è disponibile presso le camere di commercio, che la rendono accessibile ai professionisti tramite un supporto informatico conforme all’Allegato 5. La compilazione della scheda avviene da parte del singolo professionista, dopo che il suo nome è stato comunicato dalla sua associazione professionale alla competente camera di commercio. Una volta iscritto all’elenco regionale, il professionista può accedere al supporto informatico per compilare la scheda sintetica. Dopo aver compilato la scheda, il sistema informatico la invia all’Ordine di appartenenza per le verifiche di competenza.

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APPROFONDIMENTI - CASI PARTICOLARI

1. FEBBRAIO 2022 - COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA - Precisati i requisiti per la formazione dell’elenco degli esperti

Con l'Informativa n 28 del 4 marzo 2022 il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha diffuso ai Consigli degli Ordini Locali la risposta del Ministero della Giustizia alle osservazioni formulate dall’Associazione Nazionale Commercialisti e dall’Associazione ADR & Crisi – Commercialisti ed avvocati, relativamente alla Circolare del 29 dicembre 2021 recante “Linee di indirizzo agli Ordini professionali per la selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa (art. 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147)”.
Le Associazioni istanti hanno chiesto la modifica della circolare, in quanto a loro avviso non rispondente alla ratio dell'art 3 comma 3 del D.L. n. 118/2021, come modificato dalla L. 147/2021, circa i requisiti dei professionisti e le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa, nonché le differenze tra requisiti richiesti ai commercialisti e agli avvocati, da un lato, e ai consulenti del lavoro e agli altri soggetti non iscritti in albi dall’altro.

Ricordiamo che il citato comma 3 dell’articolo 3 stabilisce che presso la Camera di Commercio di ciascun capoluogo di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti gli iscritti da almeno cinque anni:
o all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
o all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.
Possono, inoltre, essere inseriti nell'elenco “coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza”.

Il Ministero, con Nota del 24 febbraio 2022, Prot. 0041087, dopo aver precisato la finalità della modifica apportata dalla L. n. 147/2021, di conversione del D.L. n. 118/2021, ha fatto delle ulteriori precisazioni in merito agli specifici incarichi e prestazioni professionali individuati nella citata circolare come indicativi delle esperienze pregresse maturate nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d’impresa, che riassumiamo nei punti che seguono.
1) L’incarico di gestore della crisi nella ristrutturazione dell’impresa agricola ai sensi dell’art 7 della L. 3/2012 sottende la scelta di tener conto di incarichi ricoperti presso imprese agricole, che hanno determinate caratteristiche e che possono anche essere di grandi dimensioni, diversamente dalle imprese commerciali che accedono in via ordinaria alle procedure di sovraindebitamento.

2) L’incarico di cui al n. 5 della circolare advisor, anche legale, con incarico finalizzato all’individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale, funzionale alle imprese in crisi, valorizza l’esperienza di advisor nella ristrutturazione sia del debito tributario sia, partitamente o congiuntamente, nella ristrutturazione del debito previdenziale, dovendosi intendere le “problematiche fiscali” come comprensive di entrambe.

3) L'incarico di cui al punto 7, ossia attività di amministrazione, direzione, controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati relativi ad aziende, rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello Stato di insolvenza, oltre a dover essere puntualmente documentato, deve avere avuto esito positivo, in quanto la ratio sottesa l'articolo 3 comma 3 è quella di inserire nell'elenco degli esperti esclusivamente professionisti capaci di concludere positivamente la ristrutturazione aziendale, in modo da renderla un'efficace strumento di risoluzione della crisi d'impresa.

4) In merito all'esclusione del curatore fallimentare dal novero degli incarichi utili a dimostrare l'idoneità all'incarico di esperto, la circolare è chiara nell'esplicitare la ratio della scelta operata, avendo optato per circoscrivere il rilievo alle sole attività che nel settore concorsuale conducono alla preservazione del valore aziendale, laddove invece, notoriamente il curatore fallimentare interviene nel momento in cui la crisi e insolvenza dell'impresa sono oramai conclamate, occupandosi della sua liquidazione e viene solo occasionalmente incaricato della gestione provvisoria dell'impresa.

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2. FEBBRAIO 2022 - GESTORI DELLA CRISI D’IMPRESA - La Scuola Superiore della Magistratura aggiorna le linee guida sui corsi di formazione

Sono state aggiornate, dalla Scuola superiore della Magistratura (SSM), le Linee guida generali per la definizione dei corsi di formazione e aggiornamento nella materia della crisi d'impresa e dell'insolvenza, utili per l'iscrizione all'albo dei gestori della crisi.
La nuova versione del vademecum porta la data del 1° febbraio 2023, e sostituisce le Linee guida finora vigenti, datate 7 novembre 2019, alle quali la recente circolare Giustizia sui requisiti di iscrizione al citato albo ha fatto espresso rimando.
L'aggiornamento si è reso necessario tenuto conto di tutte le novità e modifiche che hanno interessato il D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) dal novembre 2019 ad oggi.

La filosofia di fondo del nuovo Codice - si legge nell'introduzione delle nuove Linee guida - non è tuttavia mutata ed è rimasto come elemento caratterizzante il superamento della concezione punitiva legata all'istituto del fallimento, verso una visione in linea con quella diffusa nei Paesi europei, che vede prevalere l'interesse al mantenimento dell'attività economica.

Le Linee guida contengono indicazioni sui criteri di organizzazione dei programmi dei corsi di formazione, ai fini del raggiungimento di un'adeguata formazione, teorica e tecnica, e di un adeguato aggiornamento professionale, necessari per ricoprire gli incarichi professionali di cui all'art. 358 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

. Se vuoi consultare il testo delle Linee Guida, clicca QUI.



APPROFONDIMENTI

1) "Composizione negoziata della crisi d’impresa: presupposti e obiettivi" di Antonio Rossi, Associato di Diritto commerciale nell’Università di Bologna.

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2) "Misure protettive e provvedimenti cautelari a presidio della composizione negoziata della crisi: profili processuali", di Laura Baccaglini e Francesco De Santis, Associato di diritto processuale civile nell'Università di Trento e Ordinario di diritto processuale civile nell’Università di Salerno - Avvocato.

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3) "La cessione dei beni, dell’azienda o di rami di essa, nella composizione negoziata della crisi: aspetti fiscali ai fini delle imposte dirette", di Giuliano Buffelli , Dottore Commercialista in Bergamo.

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4) "La transizione dal codice della crisi alla composizione negoziata (e viceversa)", di Ilaria Pagni e Massimo Fabiani, Ordinario nell'Università di Firenze-Pres. Commissione ministeriale di riforma ed Ordinario nell'Università del Molise-Componente Commissione ministeriale di riforma.

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5) "Osservazioni chiaroscurali sui risvolti giuslavoristici della procedura di composizione negoziata", di Fabrizio Aprile , Consigliere della Corte d’Appello di Torino.

La disciplina dell’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa portata dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (convertito, senza modificazioni in parte qua, nella L. 21 ottobre 2021, n. 147) ha l’indubbio merito (tutt’altro che scontato) di essersi posta il problema dell’impatto delle misure ivi previste sui rapporti di lavoro subordinato, in particolare per ciò che riguarda la procedura di informazione e consultazione, con la mediazione dell’esperto negoziatore, tra la parte datoriale e la controparte sindacale.
Il risultato normativo, tuttavia, appare incompleto e non del tutto soddisfacente, specie ove sembra avallare, al netto dell’obbligo informativo alle parti sociali, l’eventualità che le “rilevanti determinazioni” dell’imprenditore in ambito lavoristico (ancorché in materie oggettivamente limitate) siano assunte senza previsione di un’intesa condivisa con i rappresentanti dei lavoratori, né di alcun controllo giudiziale.

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6) "Decreto Crisi d’impresa, le novità apportate in sede di conversione". Esame delle principali misure: dalla composizione negoziata per la soluzione della crisi alla piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese.
Di Leonardo Serra, pubblicato il 2 novembre 2021 su Altalex.

Con la pubblicazione della Legge 21.10.2021 n. 147 (Gazz. Uff. 23.10.2021, n. 254) è stato convertito il D.L. 24.07.2021 n. 118 (testo in calce) che prevede misure urgenti in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale.
La legge ha introdotto non solo il nuovo strumento della “composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa” diretto a cogliere le situazioni di probabile insolvenza in cui possono venirsi a trovare gli imprenditori, ma ha anche disposto il rinvio al 16.05.2022 dell’entrata in vigore del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) ed il differimento al 31.12.2023 dell’applicazione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (Titolo II, Parte Prima del D.lgs. n. 14/2019).

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7) "LE NUOVE MISURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA".
Commento al D.L. n. 118 del 2021 conv. con L. n. 147 del 2021.
Speciale Riforma a cura di Laura De Simone, Massimo Fabiani e Salvo Leuzzi.

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8) 16 NOVEMBRE 2022 - "COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI - Report di Unioncamere sul primo anno di attività - Strumento che stenta a sfondare".

Il decreto legge 24 agosto 2021 n. 118 ha introdotto il nuovo strumento della Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.
Avviata il 15 novembre 2021, la nuova procedura ha un carattere esclusivamente volontario e stragiudiziale per gli imprenditori commerciali ed agricoli in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.
Ad un anno esatto dall'avvio del nuovo strumento, Unioncamere ha organizzato, il 16 novembre 2022, un incontro pubblico nel quale sono stati presentati i risultati, le analisi e le novità del nuovo strumento stragiudiziale.

Nella seconda edizione dell'Osservatorio nazionale sulla composizione negoziata della crisi, Unioncamere evidenzia che, alla data del 15 novembre 2022, sono 475 le aziende che hanno presentato istanza di composizione negoziata della crisi.
La maggior part delle imprese hanno la forma giuridica di società di capitali (68% S.r.l e 10% S.p.a.).
Le restanti imprese sono società di persone e imprese individuali. Tra queste, il 9.4% sono holding e l'8% sono rappresentate da imprese sotto-soglia.

In merito al test di valutazione pratico, solo un terzo delle azienda ha ritenuto opportuno effettuare il test per valutare la propria condizione economica prima della proposizione dell'istanza di composizione negoziata.

Unioncamere aggiunge che il 68,6% delle aziende che ha presentato istanza di composizione ha chiesto le misure protettive, mentre il 50% ha dichiarato di voler utilizzare le misure sospensive.
Solo il 25% delle imprese ha invece evidenziato la necessità di ottenere nuove risorse finanziarie urgenti per evitare un danno grave e irreparabile all'attività aziendale e ai creditori.

In conclusione, su 475 aziende che hanno presentato istanza di composizione negoziata, 95 sono le istanze chiuse delle quali, il 52% riguarda l'assenza di prospettive di risanamento.

Tra gli altri motivi spiccano:
- la conclusione negativa delle trattative (24%),
- la rinuncia da parte dell'imprenditore (16%),
- la presentazione di domanda di concordato semplificato (3%) e
- la dichiarazione di fallimento (2%).

Dal report emerge che la composizione negoziale è uno strumento che stenta a sfondare in particolar modo a causa della novità dello strumento e dello scarso numero di esperti a disposizione (in totale 3.560 di cui il 92% non ha mai ricevuto un incarico) ma anche a causa della difficoltà a reperire la documentazione fiscale da allegare necessariamente alla domanda.

. Se vuoi consultare il documento di Unioncamere, clicca QUI.



RIFERIMENTI

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della LEGGE DELEGA N. 155/2017, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.Lgs. n. 14/2019 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L. N. 155/2017, clicca QUI.

. Per l'Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure di regolazione della crisi, clicca QUI.

. Per lemodifiche al diritto societario , clicca QUI.

. Per i lavori svolti dalla COMMISSIONE RORDORF sulla riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza, clicca QUI.

. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI, leggi, decreti, circolari e direttive ministeriali, clicca QUI.



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Pubblicato su: 2019-03-16 (3282 letture)

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