TERZO SETTORE - PUBBLICAZION DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI DA PARTE DEGLI ENTI NON PROFIT - EROGAZIONI LIBERALI - OBBLIGO ASSICURATIVO E TENUTA DEL REGISTRO DEI VOLONTARI
ENTI NON PROFIT PUBBLICAZION DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI
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1. AGOSTO 2017 - L. N. 124/2017 - LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - Erogazioni liberali mediante credito telefonico - Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la Legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.
1.1. Erogazioni liberali mediante credito telefonico
I commi dal 49 al 52 consentono l'effettuazione mediante credito telefonico di una serie di erogazioni liberali destinate agli Enti del Terzo settore (oggi disciplinati dal D.Lgs. n. 117/2017).
Allo scopo di favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali attraverso strumenti di pagamento in mobilità, viene espressamente prevista la possibilità di effettuare mediante credito telefonico le erogazioni liberali destinate:
- alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata che hanno acquisito la qualifica di Onlus (articolo 10, D.Lgs 460/1997);
- alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all’articolo 7, legge 383/2000;
- alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs 460/1997.
Viene affidato a un decreto del ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, il compito di disciplinare le disposizioni attuative della nuova modalità di effettuazione delle erogazioni.
Si chiarisce che tali importi, costituendo erogazioni liberali, sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’IVA.
Infine, si sottolinea che le erogazioni liberali in esame non sono né deducibili né detraibili ai fini delle imposte sui redditi.
Si ricorda, peraltro, che il D. Lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore, ha disposto l’abrogazione sia dell’articolo 10, D.Lgs. n. 460/1997 sia dell’articolo 7, legge 383/2000. Più precisamente:
- l’abrogazione dell’articolo 10 è prevista a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea in merito al regime di determinazione del reddito d’impresa degli enti del Terzo settore non commerciali (articolo 102, comma 2);
- l’abrogazione dell’articolo 7, invece, è prevista a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 102, comma 4).
Pertanto, nell’interpretazione e nell’applicazione delle esaminate disposizioni in materia di effettuazione delle erogazioni liberali mediante credito telefonico, si dovrà tener conto di tali abrogazioni e dell’operatività, in luogo delle norme abrogate, delle disposizioni del Codice del terzo settore.
1.2. Trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche
L’articolo 1, commi 125 - 129 della L. n. 124/2017 ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni, con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all'art. 2-bis del D.Lgs n. 33/2013, con società controllate direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni, con società a partecipazione pubblica e che da questi enti ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere.
Tra questi soggetti figurano le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS.
Per tutti questi soggetti, l’articolo 1, comma 125 prevede la pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’anno precedente.
Tale pubblicazione deve essere effettuata entro il 28 febbraio di ogni anno.
L’inosservanza di tali obblighi comporta la restituzione delle sovvenzioni ai soggetti eroganti, entro il 31 maggio.
Inoltre, al comma 126 si stabilisce che, a decorrere dall’anno 2018, gli obblighi di pubblicazione dei criteri di concessione delle sovvenzioni e dei provvedimenti stessi di erogazione delle sovvenzioni, previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, si applicheranno anche “agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente dalle amministrazioni dello Stato”. L’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.
Infine, al comma 127 si stabilisce che l’obbligo di pubblicazione di cui sopra “non sussiste ove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato”.
Ai soggetti indicati sopra, con l’articolo 12-ter della L. n. 132/2018, di conversione del D.L. n. 113/2018, sono state aggiunte le cooperative sociali che svolgono svolgano attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.
Queste cooperative sociale sono tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 124 del 2017, clicca QUI.
2. GENNAIO 2019 - TERZO SETTORE – Circolare del Ministero del lavoro sull’obbligo di pubblicità e di trasparenza
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 2 dell’ 11 gennaio 2019, chiarisce la disciplina degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dall’art. 1, commi 125-129, della L. 4 agosto 2017, n. 124.
Ricordiamo che l’art. 1, commi 125 – 129 della L. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni, con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all'art. 2-bis del D.Lgs n. 33/2013.
Tali obblighi involgono anche la platea degli enti del Terzo Settore, a partire dal 28 febbraio 2019.
I destinatari dell’obbligo sono, infatti, oltre che le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, tutte le associazioni e le fondazioni che hanno assunto la qualifica di ONLUS (tra cui le imprese).
Gli obblighi in oggetto prevedono la pubblicazione, sui propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o qualunque altro vantaggio economico di qualunque genere.
Per le imprese, le informazioni devono essere pubblicate nella nota integrativa del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.
Il vantaggio economica può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (anche percepite a titolo di 5x1000).
Per quanto riguarda l’arco temporale di riferimento, sono oggetto di pubblicità i vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell’anno solare precedente, indipendentemente dall’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.
Il limite di valore previsto dalla legge esclude l’obbligo di pubblicazione delle somme ricevute inferiori a 10.000 euro, al fine di evitare le informazioni non rilevanti.
Le informazioni da pubblicare in forma schematica dovranno essere:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata (per ogni rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale.
In merito a questi obblighi, si è espresso il Consiglio di Stato col Parere n. 1449/2018, secondo cui “spetta in prima battuta alle singole Amministrazioni provvedere all'attuazione e al controllo delle erogazioni e delle attività indicate dalle norme in esame”, mentre, per quanto riguarda la decorrenza, la nuova disciplina è applicabile a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti dal 1° gennaio 2018.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
3. FEBBRAIO 2021 - EROGAZIONI LIBERALI AGLI ETS - Fissate le regole per la trasmissione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto 3 febbraio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021, ha fissato le regole per la trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali ricevute dagli Enti del terzo settore (ETS) ai fini della dichiarazione precompilata.
Le indicazioni riguardano:
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (art. 10, commi 1, 8 e 9, DLgs. n. 460/97);
- le associazioni di promozione sociale (APS) (art. 7, L. n. 383/2000);
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (D.Lgs. n. 42/2004);
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
Tali soggetti, a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2020, sono tenuti a tramettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, in via facoltativa, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti (art. 1, comma 1).
La data fissata per effettuare la comunicazione è quella del 16 marzo prossimo.
Il decreto, inoltre, regolamenta i dati soggetti a trasmissione stabilendo che le erogazioni devono essere effettuate da donatori continuativi che hanno fornito volontariamente le proprie informazioni anagrafiche o da altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale dell’erogante.
In aggiunta, vanno considerati gli importi delle entrate ed il periodo di riferimento:
- per i dai dati relativi all’anno d’imposta 2021, si deve avere riguardo al bilancio di esercizio da cui risultino ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro;
- per i dati relativi al 2022, si deve avere riguardo al bilancio di esercizio da cui risultino ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220 mila euro (art. 1, comma 2).
Va eseguita anche la comunicazione dell'ammontare delle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata (art. 1, comma 3).
Le erogazioni liberali da comunicare sono solo quelle effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (art. 1, comma 4).
A decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ovvero dal periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo all'autorizzazione, le disposizioni del presente decreto si applicano agli Enti del Terzo settore destinatari delle erogazioni liberali di cui all'art. 83 dello stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (art. 1, comma 7).
Un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate indicherà le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle dette comunicazioni (art. 2).
. Per consultare il testo del decreto, clicca QUI.
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OBBLIGO ASSICURATIVO TENUTA DEL REGISTRO DEI VOLONTARI
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1. GENNAIO 2022 - OBBLIGO ASSICURATIVO E TENUTA DEL REGISTRO DEI VOLONTARI - Pubblicato il D.I. 6 ottobre 2021
Previsto dal comma 2, dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), è arrivato – anche se con notevole ritardo - il decreto interministeriale 6 ottobre 2021 - emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 - con il quale vengono individuati i meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche e disciplinati i relativi controlli e regolamentata la tenuta del Registro dei volontari previsto dall’articolo 17, comma 1, dello stesso Codice.
Il decreto, in sostanza, disciplina gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore (ETS) secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, del Codice del Terzo settore.
Si tratta di un decreto attuativo di fondamentale importanza, atteso da molto tempo dalle realtà del Terzo settore, che va a fare chiarezza sia sulle modalità di tenuta del registro dei volontari che sulle specifiche forme con le quali le polizze assicurative possono essere stipulate, abrogando definitivamente il precedente riferimento rappresentato dal decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 14 febbraio 1992.
1.1. Obbligo assicurativo - Soggetti interessati
L’articolo 18 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), al comma 1 dispone che gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi.
Il Codice del Terzo settore prevede, dunque, l’obbligo per gli ETS che si avvalgono di volontari di assicurarli:
• contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato;
• per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività stessa.
L’obbligo assicurativo, che in precedenza era limitato dalla legge n. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato) alle sole organizzazioni di volontariato (OdV), con l’entrata in vigore del Codice viene oggi esteso a tutti gli Ets che si avvalgano dell’azione di volontari.
La copertura assicurativa - come stabilito al comma 3 dell’articolo 18 - è “elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione”.
Al comma 1 dell’articolo 1 del nuovo decreto interministeriale del 6 ottobre 2021, si ribadisce che gli Enti del Terzo settore, che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.
Quale tipologia volontari?
Tutti quelli previsti dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 117/2017: sia quelli che svolgono la loro attività in modo non occasionale, che quelli che svolgono la loro attività anche in modo occasionale.
Il “volontario”, come definito al comma 2 del citato articolo 17, è “una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.”.
1.2. Le polizze assicurative
Il decreto ministeriale 6 ottobre 2021 prevede, all’articolo 2, che le polizze assicurative stipulate dagli enti del Terzo settore, anche per il tramite delle reti associative cui essi aderiscono:
a) possono essere “in forma collettiva” o “in forma numerica”, e
b) devono essere predisposte dalle imprese assicuratrici in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l’assenza di discriminazioni nell’accesso dei volontari alla tutela assicurativa.
Le polizze menzionate, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati che, nello specifico, dei volontari possono essere “non occasionali” e “occasionali” sulla base della documentazione relativa ad essi.
Viene inoltre precisato al comma 4 dell’articolo 2, che per i volontari “non occasionali” le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione al registro.
Nel caso tali soggetti cessino di prestare la loro attività volontaria (e vengono quindi cancellati dal registro), le garanzie perdono efficacia a partire dalle ore 24 del giorno della cancellazione.
Per quanto riguarda invece i volontari “occasionali”, anche in caso di eventi o manifestazioni, l’efficacia delle polizze cessa alle ore 24 dell’ultimo giorno di servizio, il quale deve essere espressamente indicato nella polizza (art. 2, comma 5).
1.3. Formazione e tenuta del Registro
Previsto dall’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, con il decreto interministeriale del 6 ottobre 2021, è stata regolamentata la tenuta del registro dei volontari nel quale dovranno essere iscritti tutti i volontari (sia associati che non) che svolgono la loro attività per il tramite di un ente del Terzo settore, e quindi sia quelli che la svolgono in modo non occasionale che quelli che la svolgono in modo occasionale.
Registro da tener distinto dal libro degli associati nel quale sono contenuti i soci dell’ente, che possono essere al contempo volontari dello stesso, ma possono anche non esserlo.
Per coloro che svolgono l’attività di volontariato in modo occasionale è prevista, ai sensi del comma 1, dell’articolo 3 del decreto in commento, la istituzione di un'apposita sezione separata del registro, dove vanno riportati i medesimi dati previsti dal comma 4 dell’articolo 3 per i volontari non occasionali.
Né il codice né il decreto ministeriale 6 ottobre 2021 definiscono cosa si intenda per “occasionale”, salvo precisare, al comma 5 dell’art. 2, che possono essere tali quelli impiegati in singoli eventi o manifestazioni in generale.
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.
A proposito della vidimazione del Registro dei volontari e in attesa dell’emanazione del decreto previsto dal comma 2 dell’art. 18, e considerato che il Codice non dettava alcuna disposizione in merito, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali era già intervenuto con la Nota del 28 maggio 2021, n. 7180, ribadendo l’obbligatorietà della vidimazione del registro, prima della sua messa in uso.
Ora tale obbligo viene esplicitamente previsto dal nuovo decreto, che ha abrogato il decreto dell’allora Ministro dell’industria, commercio e artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico) del 14 febbraio 1992.
Secondo il nostro parere, tra i pubblici ufficiali abilitati alla numerazione e bollatura, oltre al notaio, possono farsi rientrare sia il personale delle Camere di Commercio già addetto alla numerazione e bollatura dei libri sociali, che il personale degli stessi Uffici delegati alla tenuta del RUNTS.
Il registro può essere tenuto sia in forma cartacea che con sistemi elettronici e/o telematici che assicurino l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte.
In relazione ai registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici appena menzionati, il decreto, all’articolo 3, comma 3, prevede che essi possano essere messi a disposizione anche da parte delle reti associative del Terzo settore nei confronti degli ETS ad esse aderenti, a condizione che detti sistemi rispettino le caratteristiche di inalterabilità e ferma restando la titolarità in capo al singolo ente degli obblighi relativi alla tenuta del registro.
In tal caso, la rete associativa può accedere ai dati contenuti nel registro (ad esempio al fine di stipulare un’unica polizza assicurativa che si applichi anche nei confronti degli enti aderenti).
In tal caso, la rete associativa che mette a disposizione il programma per la gestione del registro dei volontari può accedere ai dati ivi contenuti, anche al fine di stipulare un’unica polizza assicurativa che si applichi anche nei confronti degli enti aderenti, ma in ogni caso l’eventuale inserimento o modifica rimane di esclusiva competenza dell’ente.
In caso di fuoriuscita dalla rete associativa, gli enti che hanno utilizzato i programmi informatici conservano copia digitale delle iscrizioni inserite per il periodo di appartenenza alla rete.
Nel registro, l’Ente del Terzo settore deve indicare, per ciascun volontario:
a) il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
b) la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente;
c) la data di inizio e quella di cessazione dell'attività di volontariato presso l'organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro.
1.4. Controllo e conservazione della documentazione
I controlli sulle coperture assicurative stipulate dagli ETS spettano all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che lo esercita nello specifico nei confronti delle imprese di assicurazione.
Sono invece di competenza degli uffici del RUNTS, così come degli altri soggetti autorizzati, i controlli sulla documentazione riguardante l’assicurazione dei volontari “non occasionali” e “occasionali”, la quale deve essere conservata dai singoli enti per almeno dieci anni.
. Se vuoi consultare la normativa citata, clicca QUI.
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RIFERIMENTI
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. Per le linee guida e i DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA, clicca QUI.
. Per le ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, clicca QUI.
. Per la FONDAZIONE ITALIA SOCIALE, clicca QUI.
. Per le ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, clicca QUI.
. Per gli ENTI ASSOCIATIVI – Adempimenti ai fini fiscali – MODELLO EAS, clicca QUI.
. Per il REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - RUNTS, clicca QUI.
. Per il CINQUE PER MILLE dell’IRPEF, clicca QUI.
. Per le MISURE A SOSTEGNO DEL MONDO NO-PROFIT, clicca QUI.
. Per gli ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI , clicca QUI.
. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI - Leggi, decreti, circolari, direttive e pareri ministeriali, clicca QUI.
. Per un approfondimento dell’IMPRESA SOCIALE, clicca QUI.
. Per un approfondimento delle SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO, clicca QUI.
. Per un approfondimento delle SOCIETA’ EBENEFIT – Le società con missione sociale, clicca QUI.
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