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TERZO SETTORE - ENTI ASSOCIATIVI – ADEMPIMENTI AI FINI FISCALI - MODELLO EAS





ENTI ASSOCIATIVI – ADEMPIMENTI AI FINI FISCALI - MODELLO EAS

1. Stabiliti nuovi controlli fiscali dall'Agenzia delle Entrate per gli enti associativi ed ONLUS

L'onere della presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali è previsto per tutti gli enti di tipo associativo che fruiscono della detassazione delle quote associative ovvero dei contributi o dei corrispettivi prevista dai richiamati articoli 148 del TUIR e 4 del D.P.R. n. 633/1972, ad esclusione degli enti espressamente indicati dalle stesse disposizioni.
E' quanto specificato nella Circolare 9 aprile 2009, n. 12/E con la quale l'Agenzia delle Entrate ha emanato chiarimenti in merito ai nuovi controlli fiscali previsti per gli enti associativi e le ONLUS.
In particolare sono tenuti alla presentazione del modello di comunicazione previsto dall'art. 30 del decreto-legge n. 185/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di decommercializzazione previste dagli articoli 148 del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972.
L'onere della comunicazione grava anche su:
enti associativi che, in applicazione del comma 1 dell'art. 148 del TUIR, si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell'attività istituzionale svolta dai medesimi;
società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
organizzazioni di volontariato, ad eccezione di quelle espressamente escluse dal comma 1 dell'art. 30
.
Il testo della Circolare viene riportato nei Riferimenti Normativi.
Ma è sintomatico che sia uscita la circolare ma che a tutt'oggi manchi ancora lo strumento (modello di comunicazione) per adempiere ai contenuti della circolare stessa.


2. Le novità introdotte dal D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009

L’art. 30, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di consentire gli opportuni controlli, ha introdotto, per gli enti di tipo associativo che siano in possesso dei requisiti qualificanti richiesti dalle norme fiscali per avvalersi delle disposizioni di favore previste dall’art. 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, e dall’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, l’onere di comunicare all’Agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello che dovrà essere approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Il modello dovrà essere trasmesso per via telematica all'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 12/E del 9 aprile 2009, ha illustrato dettagliatamente tutte le novità introdotte dal decreto-legge in questione.
Il testo delle Circolare viene riportato nell'Appendice normativa.


3. Comunicazione dati da parte degli Enti associativi - MODELLO EAS

3.1. Approvato il nuovo modello EAS

E’ stato approvato, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2009, il modello con le relative istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti Associativi da presentare ai sensi dell’art. 30 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Si tratta, in sostanza di tutte le associazioni, politiche, sindacali, culturali, sportive, assistenziali, di promozione sociale, religiose, di formazione extra scolastica.
Il modello deve essere presentato sia dagli enti già costituiti al 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008), sia da quelli costituitisi successivamente a tale data.
In particolare, gli enti già esistenti alla data del 29 novembre 2008 devono presentare il modello entro il 30 ottobre 2009; gli enti, invece, che sono stati costituiti successivamente al 29 novembre 2008 devono presentare il modello entro sessanta giorni dalla data di costituzione, oppure entro il 30 ottobre 2009 se il periodo di sessanta giorni è scaduto prima di tale data.
Obiettivo della disposizione, è quello di contrastare l'uso distorto della qualifica di associazione, di evitare, cioè, che dietro questa forma giuridica si nasconda un'attività commerciale.

I 38 quesiti posti dall'Agenzia delle Entrate alle associazioni spaziano dalla frequenza delle raccolte fondi, ai proventi da sponsorizzazioni, dalle donazioni ai contributi pubblici ricevuti, dai prezzi di vendita al pubblico dei beni e dei servizi offerti, alla proprietà o locazione dei locali dell'associazione. Si tratta di un ventaglio di informazioni sulla base delle quali saranno organizzati i controlli del Fisco.


3.2. Soggetti interessati alla presentazione del modello

Il modello deve essere presentato sia dagli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008 (ossia il 29 novembre 2008) sia da quelli costituitisi successivamente a tale data.
Non sono tenuti alla presentazione del modello le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.
Sono parimenti esonerati dalla presentazione del modello le associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che non svolgono attività commerciali. L’onere della trasmissione è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.


3.3. Le associazioni che possono presentare il modello ridotto

Le associazioni già iscritte a pubblici registri o i cui dati sono già noti ad amministrazioni pubbliche potranno compilare una versione «ridotta» del modello Eas. Si tratta, in particolare, di:
• associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni diverse da quelle esonerate per legge;
• associazioni di promozione sociale iscritte nei registri (legge n. 383/2000);
• organizzazioni di volontariato iscritte nei registri (legge n. 266/1991);
• associazioni riconosciute;
• associazioni riconosciute da confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo stato;
• movimenti e partiti politici presenti nelle ultime elezioni;
• associazioni sindacali e di categoria presenti nel Cnel
.


3.4. Termini e modalità di presentazione

Per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008 (29 novembre 2008), il modello deve essere presentato entro il 30 ottobre 2009.
Con riferimento agli enti costituitisi dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, il modello va presentato entro sessanta giorni dalla data di costituzione e, qualora il termine del sessantesimo giorno dovesse scadere prima del 30 ottobre 2009, il modello deve essere presentato entro tale data (ossia il 30 ottobre 2009).
Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati).
In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del D.L. n. 185 del 2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”.
La comunicazione deve essere inviata telematicamente, anche tramite intermediario abilitato, all'Agenzia delle Entrate


3.5. Prorogato al 15 dicembre il termine per la presentazione del modello

Con Provvedimento del 29 ottobre 2009, L’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga al 15 dicembre 2009 del termine di presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi.
L’adempimento, previsto dall’articolo 30 del D.L. n. 185/2008, è stato rinviato per dare alle associazioni un margine di tempo più ampio per compilare correttamente il documento.
Il provvedimento sostituisce anche le specifiche tecniche già approvate il 14 settembre 2009, per consentire la compilazione parziale del modello ad alcune categorie di associazioni.


3.6. Circolare dell'Agenzia delle Entrate

Con la Circolare n. 45/E del 25 ottobre 2009, l’Agenzia delle Entrate, in nome della semplificazione, definisce le modalità di compilazione del modello ridotto e individua in dettaglio gli enti associativi interessati alla sua presentazione i cui dati siano disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche.
Con lo stesso documento di prassi viene chiarito che non sono tenuti a presentare il modello Eas le fondazioni, gli enti di diritto pubblico, gli enti destinatari di specifici regimi tributari e le Onlus.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


3.7. Nuova Circolare dell'Agenzia delle Entrate

Con la Circolare n. 51/E del 1° dicembre 2009, l’Agenzia delle Entrate, dd integrazione della precedente circolare n. 45 del 29 ottobre 2009, fornisce chiarimenti in merito ad ulteriori quesiti posti dagli enti associativi concernenti la compilazione del Modello EAS.

Per essere esonerati dalla presentazione del modello non è sufficiente il requisito del mancato interesse economico. Vale a dire che se una pro loco e una associazione “senza scopo di lucro” hanno optato entrambe per il regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991, per la prima, tale scelta porta all’esclusione, per la seconda no.
In sostanza, la norma (articolo 30, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008) dispone espressamente l’esonero dalla presentazione soltanto per le pro loco.
Stesso discorso per gli enti associativi che svolgono attività commerciali solo marginalmente; nella circolare in commento si ricorda che il requisito della “marginalità”, come condizione di esclusione dall’obbligo di trasmissione dell’Eas, conta esclusivamente per le Onlus di diritto.
Nessun obbligo di invio del modello, invece, per gli istituti di patronato che non godono del regime di favore accordato agli enti di tipo associativo.
Le associazioni combattentistiche e d’arma, iscritte nell’apposito albo presso il Ministero della Difesa, e le federazioni sportive nazionali, riconosciute e controllate dal CONI, accedono alla versione semplificata del modello. Cioè, oltre a compilare il primo riquadro relativo ai dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale, nel secondo, che riguarda le informazioni utili ai fini fiscali, saranno tenuti a fornire le poche notizie richieste ai punti 4, 5, 6, 25 e 26 dell’Eas. Tutto questo perché, in riferimento a tali soggetti, la maggior parte dei dati rilevanti sono già in possesso dell’Amministrazione fiscale.
Infine, viene fornita una ulteriore specificazione in merito all’individuazione del preciso momento di “inizio attività”, il quale coincide con la reale operatività e non con l’apertura della partita Iva.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


3.8. Ulteriore proroga al 31 dicembre 2009 per la presentazione del modello EAS

L’Agenzia delle Entrate, in considerazione dell’ampia platea di soggetti interessati all’adempimento, in larga parte composta da piccole associazioni, ha deciso di concedere quindici giorni in più per la compilazione e trasmissione telematica del modello, accogliendo la richiesta avanzata dal Forum del Terzo settore.
Nel Comunicato stampa del 16 dicembre 2009, l’Amministrazione ricorda che tutti i suoi uffici locali sono a disposizione per offrire assistenza nella compilazione e per l’invio.


4. Chiarimenti in merito all'utilizzo del MODELLO EAS

4.1. Entro il 31 marzo - Nuovo modello EAS per comunicare le eventuali variazioni dei dati

Il modello EAS dovrà essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati).
La comunicazione deve essere inviata telematicamente, anche tramite intermediario abilitato, all'Agenzia delle Entrate


4.2. Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito ad alcune problematiche riguardanti la presentazione del modello EAS.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 125/E del 6 dicembre 2010, ha chiarito che la comunicazione della variazione dei dati relativi al rappresentate legale o all’ente, attraverso la presentazione di un nuovo modello EAS, non sia necessaria ove l’anzidetta informazione risulti dalle notizie già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
L'Agenzia segnala che le variazioni dei dati del rappresentante legale e, più in generale, dei dati relativi all’ente, devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate attraverso:
a) il modello AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA;
b) il modello AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA.
Pertanto, non è necessario comunicare attraverso un nuovo modello EAS le variazioni dei dati delle sezioni “Dati relativi all’Ente” e “Rappresentante legale” già comunicate rispettivamente nel quadro B “Soggetto d’imposta” e nel quadro C “Rappresentante” dei modelli AA5/6 e AA7/10.

Per quanto riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività ai fini IVA viene precisato che questi sono tenuti, in tutti i casi di variazione dei dati precedentemente comunicati, a darne comunicazione all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello AA5/6 - Domanda attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione.

Per quanto riguarda i soggetti titolari di partita IVA l’art. 35, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, il contribuente deve darne comunicazione entro trenta giorni dalla data di variazione.
I dati variati devono essere comunicati dai soggetti titolari di partita IVA diversi dalle persone fisiche attraverso il modello AA7/10 - Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA.
Il testo della risoluzione viene riportato nei Riferimenti normativi.


4.3. Dal "Milleproroghe" più tempo per gli enti associativi - Entro marzo l’invio del modello EAS.

Con il decreto-legge n. 225/2010 (c.d. “milleproroghe”) è stato prorogato al 31 marzo 2011 il termine per presentare il modello EAS.
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E del 24 febbraio 2011, chiarisce che la proroga disposta dal D.L. n. 225/2010 riguarda tutti gli enti associativi per i quali il termine di presentazione del modello scade entro il 31 marzo 2011.
Si tratta, in particolare, degli enti costituiti:
• prima del 29 novembre 2008, il cui termine secondo le precedenti previsioni è scaduto il 31 dicembre 2009;
• dopo il 29 novembre 2008, per i quali il termine di sessanta giorni dalla costituzione scada entro il 31 marzo 2011.
Rimane, comunque, salva la previsione dei sessanta giorni come termine ordinario per la presentazione del modello EAS qualora tale termine scada in un giorno successivo al 31 marzo 2011.
Per esempio, un ente associativo che si costituisce il 25 marzo 2011 avrà comunque a disposizione 60 giorni per presentare il modello.
Gli enti che hanno già presentato il modello, anche tardivamente, non devono effettuare una nuova comunicazione.
La circolare precisa, infine, che rimangono fermi i chiarimenti, compresi quelli relativi agli enti esonerati e agli enti ammessi alla presentazione con modalità semplificate, forniti con le precedenti circolari n. 12/E, n. 45/E e n. 51/E del 2009, e con le risoluzione n. 125/E del 2010.


4.4. GUIDE E APPROFONDIMENTI

. Se vuoi scaricare il testo dei provvedimenti e del modello EAS con le relative istruzioni per la compilazione, clicca QUI.


In una videoguida, realizzata dal Sole 24 Ore, in collaborazione con i consulenti di CSVnet (Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato), il coordinamento dei centri di servizio per il volontariato, sono disponibili tutte le indicazioni necessarie per non sbagliare.
Disponibile anche il vademecum realizzato dagli esperti di CSVnet, una selezione di articoli dall'archivio del Sole 24 Ore e i documenti dell'Agenzia delle Entrate.

. Se vuoi consulate la video-guida, clicca QUI.

. Se vuoi accedere al sito di CSVnet, clicca QUI.


Segnaliamo, inoltre, un articolo di Chiara Borghisani e Gian Mario Colombo, dal titolo "Modello EAS: le regole per la compilazione" (Pratica Fiscale e professionale, n. 45 del 30 novembre 2009).

Sommario
1. Premessa
2. Soggetti interessati dalla norma
3. Termini e modalità di presentazione
4. Compilazione del modello
.

Si riporta il testo dell'articolo:
. Modello EAS: le regole per la compilazione.


4.5. Remissione in bonis entro il 31 dicembre 2012

Con la Risoluzione n. 110/E del 12 dicembre 2012 l'Agenzia delle Entrate ha riesaminato il perimetro dell'applicabilità dell'istituto della "remissione in bonis", introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (decreto semplificazioni tributarie), sia con riguardo agli enti che non hanno provveduto ad inviare il Modello EAS che a quelli che hanno inviato il Modello EAS oltre i termini previsti.
Gli enti non commerciali (ONLUS, patronati, sindacati, enti associativi), che non hanno provveduto ad inviare il modello EAS, possono adempiere all'onere della trasmissione di detto modello entro il 31 dicembre 2012, versando contestualmente la sanzione pecuniaria pari a 258,00 euro.
Gli enti che, invece, hanno provveduto ad inviare il modello EAS oltre i termini previsti e vogliono sanare la propria posizione fruendo dell’istituto della "remissione in bonis" devono effettuare il versamento della sanzione prevista di 258,00 euro, senza procedere ad un nuovo invio del modello di comunicazione (ad eccezione del caso in cui, nell’intervallo di tempo considerato, si siano verificate variazioni di dati precedentemente comunicati).

Si ricorda che il modello EAS, approvato con provvedimento direttoriale del 2 settembre 2009, doveva essere inviato, in via telematica, con riferimento agli enti di nuova costituzione, nel termine di 60 giorni da tale accadimento.
Per gli enti costituiti antecedentemente all’entrata in vigore del D.L. n. 185/2008, invece, il citato provvedimento aveva individuato il termine di presentazione nella data del 30 ottobre 2009.
I termini così definiti hanno formato oggetto di diverse proroghe negli ultimi anni, tanto in via amministrativa quanto in via legislativa.
Da ultimo, l’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 ha introdotto l’istituto della "remissione in bonis", al fine di evitare che a seguito di “mere dimenticanze” relative a comunicazioni, o più in generale ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente, consegua la perdita, da parte del contribuente, della possibilità di usufruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.
Tra le fattispecie alle quali la "remissione in bonis" risulta applicabile rientra certamente, così come chiarito anche dalla relazione illustrativa al D.L. n. 16/2012, l’omesso invio del modello EAS.

Dunque, per quanto concerne gli enti che abbiano inviato il modello EAS oltre i termini previsti dalla legge, che vogliano procedere a sanare la propria posizione fruendo dell’istituto introdotto dal "decreto Semplificazioni", l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è sufficiente procedere al versamento della sanzione prevista (258,00 euro), non essendo necessario procedere ad un nuovo invio del modello di comunicazione (ad eccezione del caso in cui, nell’intervallo di tempo considerato, si siano verificate variazioni di dati precedentemente comunicati).
Da ultimo, richiamando la precedente risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012, l'Agenzia delle Entrate, ricorda come il versamento della sanzione debba essere effettuato attraverso il modello F24, utilizzando il codice tributo 8114 e indicando nel campo “anno di riferimento”, l’annualità per cui si effettua il versamento.


5. Dall'Agenzia delle Entrate arrivano le linee guida in materia di ONLUS

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 38/E del 1° agosto 2011, ha fornito chiarimenti su alcune questioni concernenti le Organizzazione Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS). Tra queste, in particolare, ricordiamo le seguenti:
► esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato;
► partecipazione di enti esclusi nelle ONLUS;
► iscrivibilità del trust nell’anagrafe delle ONLUS;
► partecipazione di una ONLUS in un’impresa sociale
.

Riguardo all’esenzione dell’imposta di registro l’Agenzia delle Entrate evidenzia che la legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato) subordina le agevolazioni fiscali da essa previste in favore delle organizzazioni di volontariato all’iscrizione delle organizzazioni in argomento nei registri generali delle organizzazioni di volontariato istituiti e tenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 6 della stessa legge.
Tra i benefici fiscali previsti dalla legge n. 266 del 1991 sono ricomprese le agevolazioni concernenti le imposte indirette, recate dai commi 1 e 2 dell’art. 8 della stessa legge. In particolare, il comma 1 dell’art. 8 della legge n. 266 del 1991 prevede una agevolazione in tema di imposta di registro, stabilendo che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato disciplinate dalla medesima legge, “costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta bollo e dall’imposta di registro”.
Con la circolare n. 3 del 25 febbraio 1992 è stato chiarito che l’applicazione dell’esenzione dall’imposta di registro è subordinata alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite esclusivamente per fini di solidarietà e siano iscritte nei registri del volontariato tenuti dalle regioni e dalle province autonome.
In presenza di tali condizioni la registrazione degli atti costitutivi delle associazioni di volontariato “dovrà essere eseguita senza pagamento di imposta”.
L’Agenzia, però, evidenzia che alcune leggi regionali prevedono che le organizzazioni di volontariato, nel richiedere l’iscrizione nei registri del volontariato, debbano allegare copia dell’atto costitutivo redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. Ciò comporta che le stesse organizzazioni solo dopo la registrazione dell’atto costitutivo potranno iscriversi negli appositi registri. Pertanto, in tali ipotesi, le organizzazioni di volontariato possono fruire dell’esonero dall’imposta di registro prima dell’iscrizione negli appositi registri ma dovranno comunicare tempestivamente, all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell’atto costitutivo, l’avvenuta iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato.
Dunque, le organizzazioni di volontariato potranno fruire dell’esonero dall’imposta di registro sugli atti costitutivi anche prima dell’iscrizione nei registri del volontariato tenuti dalle Regioni o dalle Province Autonome ma avranno l'obbligo di comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nei predetti registri all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.

Gli enti esclusi dalla qualifica di ONLUS - vale a dire “gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria” (art. 10, comma 10, D. Lgs. n. 460/1997) - possono costituire o partecipare alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, a prescindere dalla circostanza che esercitino un’influenza dominante nelle determinazioni della ONLUS.
Enti pubblici e società commerciali, invece, non possono partecipare alle ONG, organizzazioni considerate ONLUS di diritto, a patto però che “non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro” (art. 28, comma 4, legge 49/1987).

Ai fini dell’acquisizione della qualifica di ONLUS, possono essere ricondotte tra “gli altri enti di carattere privato” tutte le organizzazioni che abbiano soggettività passiva ai fini tributari e si conformino alle condizioni richieste dal citato art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997.
Anche l’acquisizione, da parte di un trust, della qualifica di ONLUS presuppone che il trust sia riconosciuto come tale e che costituisca un autonomo soggetto passivo d’imposta.
La presenza dei descritti presupposti costituisce condizione necessaria ma non sufficiente ai fini del riconoscimento della qualifica di ONLUS, in quanto l’iscrivibilità nell’Anagrafe è subordinata alla verifica della compatibilità, in via generale, delle differenti tipologie di trust con il regime tributario di favore che caratterizza le ONLUS.
Al riguardo, la circolare ricorda che il trust può essere:
► con beneficiari individuati (trust trasparenti);
► senza beneficiari individuati (trust opachi)
.

I trust opachi, cioè senza beneficiari di reddito individuati, possono assumere la qualifica di ONLUS perché il reddito prodotto è tassato direttamente in capo al trust stesso come avviene con il regime di favore proprio delle ONLUS.
Viene precisato, tuttavia, che possono legittimamente ottenere il riconoscimento della qualifica di ONLUS e mantenere detta qualifica solo i trust che, sia al momento del riconoscimento, che durante tutta la vita del trust stesso, siano totalmente privi di beneficiari di reddito.
E' invece precluso il riconoscimento della qualifica di ONLUS al trust c.d. “trasparente”, ovvero al trust con beneficiari di reddito individuati, in quanto a godere del regime fiscale agevolato previsto per le ONLUS sarebbero i beneficiari di reddito e non la ONLUS. Infatti, esiste un’incompatibilità tra il sistema di tassazione proprio dei trust “trasparenti” – nel quale gli effettivi possessori del reddito prodotto sono i beneficiari, in capo ai quali avviene la tassazione dei predetti redditi ad essi imputati per trasparenza – e le modalità di tassazione delle ONLUS, che presuppongono l’imputazione direttamente ed esclusivamente in capo all’organizzazione dei redditi determinati secondo il regime di favore proprio delle ONLUS.
Il sistema di tassazione proprio dei trust “trasparenti” è incompatibile con le modalità impositive delle ONLUS, che presuppongono l’imputazione direttamente ed esclusivamente in capo all’organizzazione.
Il riconoscimento della qualifica di ONLUS per il trust trasparente comporterebbe, infatti, che a beneficiare del regime fiscale di favore sarebbe un soggetto diverso rispetto all’organizzazione che svolge l’attività di utilità sociale.
Il riconoscimento della qualifica di ONLUS, dunque, è precluso al trust trasparente.
Diversamente, come si è già detto, al trust opaco può essere riconosciuta la qualifica di ONLUS, essendo il reddito prodotto imputato direttamente al trust stesso e assoggettato a tassazione in capo a quest’ultimo.

Il carattere non lucrativo dell’impresa sociale e l’obbligo di svolgere la sua attività in particolari settori di rilevanza sociale (D. Lgs. n. 155/2006) fanno sì che le ONLUS possano avere partecipazioni in una impresa sociale.
Tale partecipazione, infatti, non altera la natura solidaristica della ONLUS partecipante e non comporta l’elusione del divieto di distribuzione di utili proprio delle ONLUS atteso che, anche per l’impresa sociale, opera il vincolo della non lucratività.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


ENTI DEL TERZO SETTORE -
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI

1. ENTI DEL TERZO SETTORE - Il regime fiscale e le imposte indirette

Il regime fiscale degli ETS, diversi dalle imprese sociali, è disciplinato dal CTS nel Titolo X (artt. 79-89).
Le nuove disposizioni, inoltre, prevedono l’applicazione agli ETS delle norme IRES di cui al Titolo II del TUIR, in quanto compatibili, rimanendo ancorata la soggettività fiscale di un ETS, come per il passato, alla commercialità o meno delle attività svolte.
Permane, dunque – secondo una studio dei commercialisti - una certa complessità del sistema tributario con l’introduzione di un vero e proprio “doppio binario” poiché gli ETS dovranno applicare sia le nuove norme fiscali del CTS, anche di tipo agevolativo, sia le previsioni del TUIR, tra cui quelle di determinazione della base imponibile IRES in quanto enti commerciali (capo II) ovvero non commerciali (capo III), fatte salve le disapplicazioni, le abrogazioni e previsioni di coordinamento generale (anche per i “non ETS”) introdotte dal nuovo Codice.

Le disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali vengono dettate principalmente all’articolo 82 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).


Per un approfondimento sull'argomento, rimandiamo al Capitolo 15 della nostra Newsletter n. 28 del 5 novembre 2020 (AGGIORNATA AL 1° APRILE 2021), interamente dedicata all' AVVIO DEL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS).

. Per scaricare il testo della Newsletter n. 28/2020, clicca QUI.

. Per scaricare il testo della TABELLA A, clicca QUI.

. Per scaricare il testo della TABELLA B, clicca QUI.



RIFERIMENTI

. Per le linee guida e i DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA, clicca QUI.

. Per le ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, clicca QUI.

. Per la FONDAZIONE ITALIA SOCIALE, clicca QUI.

. Per le ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, clicca QUI.

. Per il REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - RUNTS, clicca QUI.

. Per il CINQUE PER MILLE dell’IRPEF, clicca QUI.

. Per la PUBBLICAZIONE DEI CONTRIUBUTI RICEVUTI da parte degli Enti del Terzo settore , clicca QUI.

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. Per gli ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI , clicca QUI.

. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI - Leggi, decreti, circolari, direttive e pareri ministeriali, clicca QUI.

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. Per un approfondimento delle SOCIETA’ EBENEFIT – Le società con missione sociale, clicca QUI.



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Pubblicato su: 2019-03-07 (726 letture)

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