BLOCKCHAIN E SMART CONTRACT - LE TECNOLOGIE DI REGISTRO DISTRIBUITO
LA BLOCKCHAIN E GLI SMART CONTRACT LE TECNOLOGIE DI REGISTRO DISTRIBUITO
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1. Concetti base - Le novità previste dal Decreto semplificazioni
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, la legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
Tra le novità introdotte nel corso del passaggio parlamentare spicca quella introdotta all'art. 8-ter e relativa alle tecnologie basate sui registri distribuiti (Blockchain) e gli “Smart contract”.
L’Italia è stata tra i primi Paesi al mondo a disciplinare la firma digitale, uno dei primi Paesi europei a notificare il sistema nazionale per l’identità digitale ed oggi, con l’emanazione di questa nuova norma che riconosce la piena validità della blockchain e degli smart contract, si conferma apripista di questa nuova tecnologia in Europa.
L’articolo 8-ter rappresenta un passo importante per la disciplina degli effetti giuridici connessi all’utilizzo della tecnologia blockchain (letteralmente "catene di blocchi") e degli smart contract, pur lasciando spazio ad alcuni dubbi interpretativi che potranno essere parzialmente risolti in sede di predisposizione, da parte dell’AgID, delle linee guida previste dalla normativa medesima.
Per prima tra i paesi europei, l’Italia ha fornito una definizione di “tecnologie basate su registri distribuiti” e di “smart contract”, disegnando nel contempo la disciplina generale degli effetti giuridici connessi all’utilizzo di tali tecnologie.
La normativa ha il pregio di porsi all’avanguardia nella regolamentazione della tecnologia blockchain “oltre” gli aspetti prettamente finanziari connessi ai fenomeni delle criptovalute e della tokenizzazione.
1.1. BLOCKCHAIN - Le tecnologie basate su registri distribuiti
1.1.1. La tecnologia blockchain: definizioni e origini
Le "tecnologie basate su registri distribuiti" (Blockchain) vengono definite dal comma 1, dell'art. 8-ter della L. n. 12/2019, di conversione del D.L. n. 135/2018, come “le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili”.
Il comma 3 prevede che la memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie blockchain produca gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014 (c.d. Regolamento eIDAS) in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.
Il comma 4 rimette all’Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) l’individuazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, degli standard tecnici che le tecnologie blockchain dovranno possedere, affinché tali tecnologie possano produrre gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui al comma 3.
Secondo alcuni, la definizione di cui al comma 1 dell’art. 8-ter della L. n. 12/2019, presenta alcuni margini di ambiguità e di incompletezza.
Un primo punto di attenzione riguarda il requisito della non alterabilità e non modificabilità dei dati. Ciò non è garantito da alcuno dei protocolli attualmente disponibili.
Alcuni commentatori hanno espresso, inoltre, dubbi sul significato dell’espressione “registro … architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche”, non essendo noto in cosa consistano i concetti di “basi crittografiche” e di decentralizzazione architetturale del registro.
Letteralmente la parola “blockchain” significa “blocchi concatenati” e - scrive Francesca Arrigo su Altalex del 29 aprile 2019 - anche se non esiste un’unica definizione, è possibile immaginarla come una concatenazione di blocchi costituiti dall’insieme delle transazioni verificabili, con struttura verticale o ad albero, in grado di collegare diversi nodi (formati fisicamente dai server di ciascun partecipante), che vengono utilizzati dai soggetti per prendere parte alla decisione. Una delle caratteristiche fondamentali della blockchain è quella di essere equiparabile a un libro mastro in cui ogni operazione viene registrata nel sistema e non può essere in alcun modo cambiata, modificata o manomessa.
In realtà̀, - continua Francesca Arrigo - più̀ che di tecnologia sarebbe più̀ corretto parlare di un paradigma o, più in dettaglio, di un modo di interpretare un sistema ispirato alla decentralizzazione delle sue dinamiche e alla partecipazione di un numero di soggetti potenzialmente molto ampio. La grande versatilità̀ del sistema spiega perché esistano diverse definizioni e spiegazioni di “blockchain” che dipendono anche dall’utilizzo.
Validazione temporale elettronica
Per quanto concerne gli effetti giuridici, la norma (comma 3) prevede che “la memorizzazione di un documento informatico attraverso l’utilizzo di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41” del Regolamento eIDAS, lasciando all’AgID l’incarico di individuare “entro novanta giorni dalla data in vigore della legge di conversione” del Decreto Semplificazioni “gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere” al fine della produzione di tali effetti.
La blockchain sarà quindi legalmente idonea a “collegare i dati in forma elettronica a una particolare data e ora, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento”, come da definizione di validazione temporale elettronica di cui all’art. 3, n. 33 del Regolamento eIDAS.
Nel regolamento eIDAS la validazione temporale elettronica è definita come “dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento”.
Peraltro solo la validazione temporale elettronica qualificata gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate (articolo 41, comma 2 del regolamento eiDAS).
1.1.. Ambiti di applicazione internazionali della tecnologia
Come fa osservare Francesca Arrigo, fino ad ora la tecnologia in questione è sempre stata associata al mondo dei bitcoin: criptovaluta che ha avuto un enorme successo, ma che ha già mostrato il volto della bolla speculativa che in molti avevano predetto. Associare questa tecnologia in modo esclusivo ai bitcoin è però erroneo e riduttivo.
Secondo Francesca Arrigo, a livello mondiale, si sta assistendo a un’affermazione della tecnologia nei settori più diversi.
Il primo settore, nonché quello che più ha risentito positivamente dell’affermazione di questa nuova tecnologia, è quello finanziario.
Un secondo settore di utilizzo è quello della cybersecurity. La tecnologia blockchain utilizza chiavi crittografate che consentono di verificare e inviare i dati al proprio interno, garantendo che le informazioni giungano corrette dalla fonte ai destinatari senza che vi sia il rischio di intercettazione e manipolazione durante il procedimento di trasmissione.
Un ulteriore settore di utilizzo è quello del voto elettorale. In realtà questo ambito applicativo calza molto bene con le funzioni che la blockchain permette: un’attività di autenticazione dellʼidentità degli elettori, la conservazione dei registri in sicurezza e un’attività di spoglio e conteggio precisa e trasparente, assicurando cosi agli elettori che nessuna modifica, aggiunta o cancellazione dei voti sia possibile.
La tecnologia blockchain viene utilizzata anche nell’ambito musicale. Billboard, nota rivista musicale, riporta che tre aziende stanno cercando di risolvere i problemi legati alla gestione e alla liquidazione dei diritti d’autore promuovendo il fatto che il pagamento avvenga direttamente agli artisti e promuovendo l’utilizzo di smart contract per gestire automaticamente i problemi di licenza.
Altri due, apparentemente sorprendenti campi di utilizzo, sono quelli della Pubblica Amministrazione e del monitoraggio e compravendita di armi.
Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, il ramo della distribuzione degli aiuti pubblici e del welfare potrebbe essere di gran lunga semplificato garantendo cosi una governance pubblica migliore e trasparente.
Per quanto riguarda, invece, il secondo settore, il monitoraggio e la compravendita di armi, la startup Blockafe sta cercando di progettare un sistema blockchain-based, che dovrebbe permettere agli utenti di tracciare una pistola in tutto il mondo e di sapere se la suddetta arma ha sparato recentemente.
Dopo questa breve analisi della definizione e dei possibili ambiti di applicazione, si può definire la blockchain come un nuovo paradigma destinato a rivoluzionare profondamente il sistema economico e sociale.
1.2. Gli "Smart contract"
1.2.1. Premessa
Come fa osservare Francesca Arrigo, non esiste una definizione univoca di smart contract, un termine che oggi viene associato alla tecnologia “blockchain”, ma che è stato in realtà oggetto di studio già dagli anni ʻ90.
Prima ancora che si parlasse di contratti intelligenti, inizia a essere diffusa la pratica del cosiddetto “assemblaggio di documenti legali”.
Il passo precedente agli smart contract è proprio l’esistenza di alcuni software che possono assemblare i documenti legali. Il risultato che si voleva raggiungere era quello di ridurre al minimo l’immissione di dati, ridurre il tempo speso per la redazione dei documenti e ridurre al minimo l’errore umano.
Il software utilizzato per l’automazione dei documenti estrae le informazioni giuridiche attraverso un questionario che viene generato dal sistema stesso, che, poi, restituisce il documento agli utenti.
Con il passare del tempo sono stati utilizzati software sempre più avanzati, fino ad arrivare a parlare di “contratti intelligenti”.
Le definizioni che sono state date sono molteplici e mettono in luce lʼaspetto “smart”, costituito proprio dalla sua capacità di autoeseguirsi senza il bisogno di intermediari.
Il concetto è stato per la prima volta discusso da Nick Szabo, scienziato informatico, studioso di diritto e crittografo, che, nel suo lavoro risalente al 1994, definisce gli smart contract come “protocolli di transazione informatizzati, che eseguono i termini di un contratto”.
Più precisamente, Nick Szabo suggerì che traducendo clausole contrattuali in codici e incorporandole in hardware o software in grado di auto applicarle era possibile ridurre al minimo la necessità di intermediari tra le parti e il verificarsi di eccezioni dannose o accidentali.
Una seconda definizione molto esaustiva è stata data nel 2015 da Massimo Chiriatti che, in un inserto de “il sole 24ore” definisce i contratti intelligenti come “protocolli per computer che facilitano, verificano, o fanno rispettare la negoziazione o l’esecuzione di un contratto, o che evitano il bisogno di una clausola contrattuale.”
Accanto, quindi, alla garanzia di un più alto livello di sicurezza, vi è anche la riduzione della componente di costi delle transazioni contrattuali.
Per una comprensione più agevole dei meccanismi che interessano gli smart contract, è possibile - secondo Francesca Arrigo - scomporre il processo di formazione di questo tipo di contratto in 6 passaggi chiave:
1. “Due o più parti identificano un interesse comune.
2. Scrivono insieme uno smart contract ponendo le condizioni e gli effetti desiderati.
3. Inseriscono lo smart contract nella Blockchain prescelta.
4. La stessa Blockchain diventa il garante del contratto.
5. Quando nella rete si ottiene il consenso, il contratto “esegue” le sue condizioni.
6. Dopo che le condizioni sono state eseguite, la Blockchain verrà aggiornata dalla modifica di stato del sistema.”
. Se vuoi consultare l'approfondimento di Fracesca Arrigo dal titolo "Blockchain e smart contract: funzionamento e applicazioni", pubblicato sul sito Altalex il 29 aprile 2019, clicca QUI.
1.2.2. Lo "Smart contract" nella L. n. 12/2019
Lo smart contract ha avuto un grande assist dalla legge di conversione del Decreto Semplificazioni (Legge n. 12/2019), che introduce la definizione normativa di "Smart contract" e gli conferisce la qualità giuridica della forma scritta.
Per quanto riguarda gli "Smart contract" (o "contratti intelligenti"), il comma 2 dell'articolo 8-ter li definisce come “un programma per elaboratore che opera su tecnologie blockchain e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”.
Si dispone inoltre che gli smart contract “soddisfino il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale con linee guida da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge”.
Anche in questo caso vengono, da più parti, sollevati dubbi e criticità circa la definizione proposta dal “Decreto semplificazioni”.
In tale cornice si inserisce l’iniziativa del Governo di istituire un Gruppo di esperti in blockchain e in intelligenza artificiale per predisporre una strategia nazionale sull’utilizzo di queste tecnologie, con lo scopo di approntare gli strumenti normativi e tecnici e le risorse per la loro diffusione.
A ciò si aggiunga l’iniziativa di 23 paesi europei di dare vita alla European Blockchain Partnership, alla quale, recentemente, ha aderito anche l’Italia, che punta a favorire la collaborazione tra gli Stati membri per lo scambio di esperienze, sia sul piano tecnico sia su quello della regolamentazione, e che dovrebbe portare alla progettazione e il lancio di una Blockchain dell’Unione Europea.
In relazione agli smart contract, si segnala uno studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo, dal titolo “Come la tecnologia blockchain può cambiarci la vita” .
Ricordiamo, infine, che l’Italia ha sottoscritto il 4 dicembre 2018 una dichiarazione congiunta sullo sviluppo della Blockchain, insieme agli altri Paesi dell’Europa meridionale facenti parte del MED7, il gruppo costituito da Italia, Spagna, Francia, Malta, Cipro, Grecia e Portogallo.
Nella dichiarazione si pone l’accento sulle tecnologie emergenti, come quelle basate sui registri distribuiti, il 5G, l’intelligenza artificiale e la cd. “internet delle cose”, quali motori dello sviluppo e del miglioramento delle condizioni di vita dei Paesi del Sud Europa, caratterizzati da un enorme potenziale in termini di crescita nel settore digitale.
Nel documento si evince come le Distributed Ledger Technologies (DLT) , cioè le tecnologie basate su registri distribuiti come la Blockchain, possano assumere un ruolo fondamentale in molti ambiti, quali la certificazione dell’origine dei prodotti, l’istruzione, la mobilità o la sanità, tanto per citarne alcuni.
Per di più tutti i Paesi firmatari sono concordi nel ritenere che le DLT siano strumenti in grado di determinare maggiore trasparenza, responsabilità e riservatezza per i cittadini, dando loro il potere di controllare direttamente i propri dati personali.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 12/2019, di conversione del D.L. n. 135/2018, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della pubblicazione UE, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della dichiarazione congiunta sullo sviluppo della Blockchain , clicca QUI.
1.2.3. Le caratteristiche peculiari dello smart contract rispetto ad altre tipologie di contratti informatici
Partendo dalla definizione normativa richiamata sopra è possibile evidenziare alcune caratteristiche peculiari degli Smart contract: sono programmi per elaboratore, cioè software, che per volontà delle parti collegano il verificarsi di alcune condizioni ad alcuni esiti vincolanti per le parti stesse.
Nel “vero” smart contract l’esecuzione è automatizzata, cioè non vi è alcun intervento umano. La logica è quella IF THIS THEN THAT (che è poi la logica del linguaggio di programmazione).
Semplificando, il meccanismo è quello delle macchinette automatiche erogatrici di prodotto: se inserisco la moneta, la macchina mi eroga la bottiglietta d’acqua.
Uno Smart Contract è un programma, scritto in un particolare linguaggio di programmazione, che viene eseguito come programmato, senza possibilità di censura o manipolazione, dove il codice è legge e con l’obiettivo di facilitare operazioni tra persone ed istituzioni.
Un "contratto intelligente" è, dunque, essenzialmente un programma che esegue inevitabilmente le condizioni postulate precedentemente dagli sviluppatori. O meglio, un contratto tradizionale i cui effetti sono garantiti da un codice, un algoritmo.
Attraverso lo smart contract è possibile garantire che al verificarsi di alcune condizioni poste in precedenza inevitabilmente si spieghino gli effetti concordati previamente dalle parti.
Il fondamento logico che viene eseguito è facilmente trascrivibile con la sentenza “if-this-then-that” , se questo accade allora succede.
Attualmente, gli Smart Contract più conosciuti sono quelli di Ethereum,
Nel 1993 è stato concepito idealmente da un programmatore e crittografico, Nick Szabo, come una tipologia di un distributore automatico digitale (digital vending machine). Egli lo descrisse come: “un insieme di promesse, specificatamente sotto forma digitale, attraverso un protocollo tra un numero non determinante di parti, che esegue esattamente quello richiesto in partenza”.
L’anatomia di uno smart-contract può essere espressa in questi sei punti:
1) Due o più parti identificano un interesse comune;
2) Scrivono insieme uno smart contract ponendo le condizioni e gli effetti desiderati;
3) Inseriscono lo smart contract nella Blockchain di Ethereum;
4) La stessa Blockchain di Ethereum diventa il garante del contratto;
5) Quando nella rete si ottiene il consenso, il contratto esegue le sue condizioni;
6) Dopo che le condizioni sono state eseguite, la Blockchain verrà aggiornata dalla modifica di stato del sistema.
Secondo Investopedia, gli smart contract sono “contratti autoeseguibili con i termini dell’accordo tra acquirente e venditore scritti contenuti direttamente nelle righe di codice. Il codice e gli accordi in esso contenuti esistono attraverso una rete di blockchain distribuita e decentralizzata. Gli smart contract consentono di effettuare transazioni e accordi attendibili tra parti anonime e diverse senza la necessità di un’autorità centrale, di un sistema legale o di un meccanismo di applicazione esterno. Gli smart contract rendono le transazioni rintracciabili, trasparenti e irreversibili”.
Le caratteristiche principali dei smart contract sono quindi di operare sulla base di termini predefiniti in un codice che viene trascritto su di una blockchain, rendendololi immodificabili, trasparenti e tracciabili e sono autoeseguibili in modo tale che – qualora alcuni eventi sono registrati su di una blockchain (per esempio, la perdita di un bagaglio all’aeroporto) – un’azione viene automaticamente attivata (per esempio, il pagamento dell’indennizzo da parte della compagnia assicurativa), senza la necessità di alcun intervento umano.
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PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI
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1. 13 MARZO 2019 - Al Ministero dello sviluppo economico presentazione di un Progetto Pilota sulla Blockchain
Mercoledì 13 marzo, alle ore 11, si terrà presso la sala Parlamentino del Ministero dello sviluppo economico l'incontro di avvio del Progetto Pilota per promuovere il ricorso alla tecnologia Blockchain per la tutela del made in Italy.
Il Progetto Pilota, affidato ad IBM, prevede uno studio di fattibilità che costituirà un modello di base per i settori di riferimento del Made in Italy, al fine di cogliere a pieno i vantaggi della tecnologia Blockchain in termini di tracciabilità dei prodotti lungo la filiera, certificazione al consumatore della loro provenienza, contrasto alla contraffazione, garanzia della sostenibilità sociale ed ambientale delle produzioni Made in Italy.
Lo studio di fattibilità parte con il workshop divulgativo sul valore aggiunto della Blockchain all’interno della filiera del tessile-abbigliamento, al quale seguiranno una fase di esplorazione e design thinking con l’individuazione, assieme alle imprese, di casi specifici per analizzare alcuni processi produttivi ai quali applicare la Blockchain, ed infine la realizzazione di uno studio di riepilogo delle condizioni di fattibilità per le filiere del settore sulla base delle risultanze dell’esplorazione.
Parteciperanno all’evento 26 imprese del settore tessile assieme alle Associazioni di categoria del settore.
. Se vuoi saperne di più, clicca QUI.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2019-02-27 (857 letture) [ Indietro ] |