IMPIANTISTICA - REQUISITI ED ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ NELLA VIGENZA DEL D.M. N. 37/2008
REQUISITI ED ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ NELLA VIGENZA DEL D.M. N. 37/2008
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1. Possesso della qualifica di "operaio installatore specializzato"
E’ stato chiesto se, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 37/2008, la qualifica di dipendente “operaio installatore specializzato” debba essere considerato quale livello lavorativo esclusivo ai fini della maturazione dei requisiti professionali ivi previsti, ovvero, qualora un soggetto sia stato direttamente assunto o abbia successivamente conseguito promozioni tali da conseguire la qualifica di “impiegato tecnico” o “quadro direttivo”, si ritenga in ogni caso acquisita la capacità professionale di cui al citato art. 4.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, richiamando il punto d) del comma 1 dell’art. 4 del D.M. n. 37/2008, ritiene che la qualifica richiesta, ai fini della maturazione dei requisiti tecnico professionali, deve necessariamente essere quella di “operaio installatore specializzato” e la prestazione lavorativa – con il possesso di tale qualifica – deve avere una durata complessiva non inferiore a tre anni, indipendentemente dalla qualifica eventualmente posseduta dal soggetto interessato al momento della valutazione dei citati requisiti. (Ministero dello Sviluppo Economico, Note del 15 luglio 2008, Prot. 0006378; del 23 settembre 2008, Prot. 0026938).
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2. La maturazione dei requisiti ante D.M. n. 37/2008
Ai soggetti che hanno maturato, ante D.M. n. 37/2008, i requisiti tecnico-professionali in base alla legge n. 46/1990 senza aver, tuttavia, presentato, prima del 27 marzo 2008. la D.I.A. all'Ufficio del Registro delle imprese, non può che essere applicata la normativa di cui all'art. 4 del D.M. n. 37/2008.
Al riguardo, infatti, non è stata dettata una disciplina specifica come in passato, quale poteva essere l'art. 5 della legge n. 46/1990 e, successivamente, l'art. 6 della legge n. 25/1996 (Ministero dello Sviluppo Economico, Note del 30 luglio 2008, Prot. 0012600; del 23 settembre 2008, Prot. 0026938).
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3. La figura del responsabile tecnico
Il responsabile tecnico deve svolgere la sua funzione per una sola impresa e tale qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
Pertanto al responsabile tecnico di un'impresa è escluso l'esercizio di qualsiasi attività autonoma ovvero di attività subordinata presso terzi, dovendo essere esclusivo il rapporto professionale che il soggetto medesimo intrattiene con l'impresa, pena la mancanza del requisito richiesto dalla normativa vigente (Ministero dello Sviluppo Economico, Note del 5 agosto 2008, Prot. 0014963; del 8 agosto 2008, prot. 0016827).
Secondo il Ministero, con il disposto di cui all'art. 3, comma 2, dove si prevede che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, il legislatore ha voluto esprimere la necessità che la qualifica di responsabile tecnico non può essere in nessun caso attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal D.M. n. 37/2008, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica.
Affermato questo principio, non si può non rilevare come tale carica sia incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche solo in minima parte, l'impegno giornaliero di un singolo lavoratore.
Ciò premesso, il Ministero sostiene che sono da escludere ogni forma di compatibilità tra la qualifica di responsabile tecnico in un'impresa di impiantistica con la carica rivestita in altra impresa - anche se non impiantistica - in qualità di membro del consiglio di amministrazione ovvero di socio-membro del consiglio di amministrazione, semprechè il soggetto medesimo sia rivestito di poteri di amministrazione e/i di rappresentanza.
Tale incompatibilità, sempre secondo il Ministero, va estesa anche nel caso in cui il medesimo soggetto ricopra la carica di liquidatore di una società (Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 1° ottobre 2008, Prot. 0029404).
L'incompatibilità prevista dall'art. 3, comma 2, del D.M. n. 37/2008 va necessariamente estesa anche a coloro che svolgano presso l'impresa di impiantistica anche altre mansioni che non siano direttamente collegate a quelle di responsabile tecnico.
Il Ministero ritiene che sia necessario evitare che tali attività supplitive siano continuative, ovvero che impediscano il pieno e totale coinvolgimento del responsabile tecnico nell'attività di impiantistica (Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 23 settembre 2009, Prot. 82858).
E' stato chiesto se un socio di società artigiana possa rivestire la carica di responsabile tecnico in due società, o se esso possa, in quanto responsabile tecnico, incorrere nel divieto sancito dal comma 2, dell'art. 3, del D.M. n. 37/2008.
Al quesito ha risposto il Ministero dello Sviluppo Economico sostenendo che, per il combinato disposto del 1° e 2° comma dell'art. 3, del D.M. n. 37/2008, il divieto è ristretto al solo responsabile tecnico e non anche al legale rappresentante ed all'imprenditore, richiamati nel primo ma non nel secondo comma.
Pertanto, nel caso il socio sia legale rappresentante di due società, si deve ritenere che non vi è incompatibilità nel fatto che esso possa abilitare entrambe le imprese.
Sia il D.M. n. 37/2008 (art. 3, comma 1) che la legge n. 46/90 (art. 2, comma 2) fondano l'abilitazione dell'impresa sulla qualificazione tecnico-professionale dell'imprenditore e del legale rappresentante, e solo in subordine, qualora i sopra richiamati non possiedano i requisiti, l'impresa può proporre un soggetto ad essa (fino ad allora) estraneo, che assume la qualifica di responsabile tecnico (Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 10 ottobre 2008, Prot. 0022694).
Naturalmente, aggiungiamo noi, il socio di società artigiana può rivestire la carica di responsabile tecnico
in due società, di cui una artigiana e una non artigiana.
Al quesito se un socio non amministratore di una Srl possa svolgere l'incarico di responsabile tecnico per le attività di installazione di impianti, il Ministero ha confermato che, qualora un socio conferisca nel capitale sociale la propria prestazione lavorativa (cosiddetto "socio d'opera", figura prevista dal Codice civile), può essere nominato responsabile tecnico dell'impresa medesima.
Cosa non possibile nel caso in cui il socio non amministratore sia solo socio di capitale, poichè si ritiene che manchi il rapporto di immedesimazione, richiesto per il responsabile tecnico (Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 25 marzo 2009, Prot. 0027066).
Un Ingegnere che svolge la libera professione in qualità di iscritto all'Ordine degli ingegneri, non può assumere, contemporaneamente, la funzione di responsabile tecnico in un'impresa esercente l'attività di impiantistica, mediante la stipula di un contratto di collaborazione a progetto, in quanto non viene assicurata l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il suo responsabile tecnico (Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 7 ottobre 2008, Prot. 0031288).
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4. Svolgimento dell’attività di installazione di impianti elettrici da parte di associazione culturale
In un primo tempo, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 19 agosto 2009, Prot. 74440, aveva sostenuto che l’esercizio dell’attività impiantistica è consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel Registro delle imprese o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane, previa dimostrazione del possesso dei requisiti professionali previsti dall’articolo 4 del ripetuto decreto n. 37. Di conseguenza, doveva ritenersi precluso lo svolgimento dell’attività in questione in via secondaria da parte di una associazione culturale, atteso che, in tali casi, ricorre, se del caso, il presupposto per l’iscrizione nel REA e non, come richiesto per l’attività in questione, nel Registro delle imprese o nell’Albo provinciale per le imprese artigiane.
Successivamente, nell'intento di salvaguardare il principio della parità di trattamento di soggetti che si trovino in condizioni identiche, il Ministero, con Parere del 15 ottobre 2009, Prot. 90968, rivede la propria posizione ritenendo che anche i soggetti diversi dalle imprese (amministrazioni pubbliche, organismi di diritto pubblico o privato) possono ottenere l'autorizzazione all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti, purchè dispongano di un ufficio tecnico interno rispondente alla definizione recata all'art. 2, comma 1, lett. c) (strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4).
5. Avvio dell’attività presso unità locali – Verifica della SCIA - Modalità di nomina del responsabile tecnico
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 30 settembre 2011, Prot. 181848, risponde ai seguenti due quesiti posti da una Camera di Commercio:
1) nel caso dello svolgimento delle attività di cui al decreto 37/2008, con concreto avvio dell’attività presso una unità locale, presso quale Camera di Commercio dovrà essere presentata la SCIA e quindi valutati i requisiti? Presso quella della sede o presso quella dell’unità locale?;
2) atteso che l’art. 3, comma 1, del D.M. n. 37/2008 dispone che il responsabile tecnico è preposto “con atto formale” è necessario ricorrere ad una scrittura privata autenticata o è sufficiente che tale nomina sia ricompresa all’interno della SCIA e nella modulistica R.I./REA (Intercalare P)?
Nel rispondere ai due quesiti il Ministero ritiene che siano ancora idonee le modalità indicate nella Circolare n. 3439/C del 27 marzo 1998.
In ordine al primo quesito, il Ministero ritiene che la SCIA con la dichiarazione del possesso dei requisiti di legge vada presentata alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione è posta la sede principale dell’impresa, anche se l’attività di impiantistica viene esercitata in luogo diverso dalla sede (utilizzando il modello I2, nel caso di impresa individuale, o il modello S5, nel caso di società, per l’indicazione del complessivo avvio dell’attività da parte dell’impresa, e l’intercalare P per l’indicazione dei dati del preposto).
Nei confronti della Camera di Commercio competente per l’unità locale dovrà invece essere presentato un semplice modulo UL, con i generici dati relativi alla localizzazione.
Circa il secondo quesito posto, il Ministero esprime l’avviso che, in mancanza di ulteriori specificazioni della norma (che parla semplicemente di “atto formale”), debba essere escluso che la nomina del responsabile tecnico debba avvenire attraverso una apposita "procura institoria", di cui agli artt. 2203 ss. Codice Civile, trattandosi di un incarico di natura prettamente tecnico.
La nomina del responsabile tecnico deve avvenire pertanto mediante la sottoscrizione di una apposita dichiarazione contenuta all’interno del modello della SCIA.
La modalità di nomina indicata esclude la necessità di richiedere o di allegare alla domanda ulteriori documenti quali, ad es., l’estratto dell’eventuale verbale di nomina del responsabile tecnico.
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RIFERIMENTI
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. Per gli adempimenti presso l’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE, cliccate QUI
. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI
. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.
. Per quanto riguarda L'IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI.
. Per l’attività di AUTORIPARAZIONE , cliccate QUI.
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. Per approfondire l'argomento del Riconoscimento qualifiche professionali estere, di competenza del ministero dello Sviluppo Economico, cliccate QUI
. Per le istruzioni per il riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti in Paesi appartenenti e non all'Unione Europea, ai fini dell'esercizio in Italia delle attività di impiantistica, pulizia, autoriparazione e facchinaggio, emanate dal Ministero delle attività produttive, cliccate QUI
. Per l’attività di IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI, IDRAULICI, DI CLIMATIZZAZIONE, DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, DI SOLLEVAMENTO, ANTINCENDIO – DALLA LEGGE N. 46/1990 AL D.M. N. 37/2008, cliccate QUI.
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