AUTORIPARAZIONE - PROBLEMATICHE CONNESSE ALL’ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE
PROBLEMATICHE CONNESSE ALL’ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE
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1. DICHIARAZIONE
SULL'IMMISSIONE SUL MERCATO DI PITTURE, VERNICI E PRODOTTI PER CARROZZERIA
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2. VEICOLI FUORI USO - NUOVI ADEMPIMENTI PREVISTI A CARICO DEGLI AUTORIPARATORI
2.1. Le novità introdotte dalla legge n. 196/2009
Le imprese esercenti attività di autoriparazione possono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta, direttamente, qualora iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.
Questo è quanto stabilito all'art. 1, comma 1, della legge 20 novembre 2009, n. 166 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2009 - Suppl. Ord. n. 215), recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, il quale ha modificato il comma 15 dell'art. 5, del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso).
2.2. Ulteriori novità introdotte dalla legge n. 217/2011 - Legge comunitaria 2010
Gli autoriparatori, quando tecnicamente possibile, avranno l’obbligo di consegnare i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli - ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta - direttamente ai centri di raccolta autorizzati o agli operatori autorizzati per il trasporto e la raccolta.
Il produttore dei componenti del veicolo dovrà, inoltre, mettere a disposizione degli impianti di trattamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.
È quanto previsto all’articolo 23 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010).
Detto articolo, attraverso la modifica diretta dell’articolo 5, comma 15 e dell’art. 10, comma 1-bis del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), ha trasformato in obbligo quella che prima rappresentava una facoltà.
Questi i testi vigenti dopo le richiamate modifiche:
1. Art. 5, comma 15, D. Lgs. n. 209/2003
”15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, consegnano, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:
a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;
b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3”.
2. Art. 10, comma 1-bis, D. Lgs. n. 209/2003
”1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione degli impianti di trattamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti, adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati”.
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3. GENNAIO 2019 - L. N. 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2019 - ATTIVITA’ DI REVISIONE DI VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 35 T. - Affidamento in concessione quinquennale alle imprese di autoriparazione
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. (Legge di Bilancio 2019).
La legge di bilancio - in vigore dal 1° gennaio 2019 - si compone di 19 articoli. La prima sezione è contenuta interamente all'articolo 1, composto di 1143 commi. La seconda sezione, recante l'approvazione degli stati di previsione e la clausola di entrata in vigore, è contenuta agli articoli 2-19.
I commi 1049 e 1050 consentono l’affidamento in concessione alle imprese di autoriparazione delle attività di revisione dei veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate per trasporto di merci non pericolose o deperibili.
Nello specifico, si modifica l’articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), che prevede attualmente la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di affidare in concessione quinquennale le revisioni relative a veicoli a motore che contengano al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione.
Il comma 1049 estende, dunque, la possibilità di affidare in concessione quinquennale alle suddette imprese di autoriparazione anche le revisioni dei veicoli a motore con massa a pieno carico superiore a 3,5 t, se tali veicoli siano destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP).
Il comma 1050 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti i provvedimenti necessari alla attuazione delle modifiche sopra indicate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.
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RIFERIMENTI
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. Per l’attività di IMPRESE DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE, cliccate QUI.
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. Per l’attività di MECCATRONICA – Legge n. 224/2012, cliccate QUI.
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