PICCOLA E MEDIA IMPRESA - NUOVA DEFINIZIONE EUROPEA
LA PICCOLA E MEDIA IMPRESA - DEFINIZIONE COMUNITARIA
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Dal 1° gennaio 2005 è operante una nuova definizione europea delle piccole e medie imprese, microimprese, adottata dalla Commissione Europea con Raccomandazione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che sostituisce la Raccomandazione del 3 aprile 1996, n. 96/280/CE.
Viene considerata “impresa” qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga una attività economica, comprese le entità che svolgono un’attività artigianale o altre attività svolte a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un’attività economica.
La categoria delle PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) è costituita da imprese:
a) che hanno un organico inferiore alle 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro i il cui totale nel bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro;
b) che hanno un organico inferiore alle 50 persone e il cui fatturato o bilancio annuale non superi i 10 milioni di euro.
A queste due definizioni si può aggiungere quella relativa alla microimpresa.
La categoria delle MICROIMPRESE è costituita da imprese:
a) che occupano meno di 10 persone,
b) che hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio che non supera i 2 milioni di euro.
Tali definizioni tornano rilevanti ai fini della individuazione dei potenziali beneficiari di provvedimenti agevolativi.
Ma qual è l’utilità di tale definizione?
Gli scopi di un’unità europea, della creazione di un riferimento comune, sono di facile intuizione.
Da un lato la necessità di ordinare il mercato del lavoro europeo e dall’altro creare un obiettivo comune e chiaro agli interventi di sostegno e finanziamento istituzionale, sia a livello nazionale che a livello europeo, primo fra tutti i sostentamenti provenienti dal Fondo europeo per gli investimenti.
Recentemente la stessa Commissione europea ha pubblicato un vademecum, una guida contenente la storia della definizione, le motivazioni, le categorie individuate dalla definizione e i moduli per avanzare richiesta di riconoscimento.
Autonome, partner, collegate
Data per assodata la suddivisione di imprese medie, piccole e micro riportata in apertura del post la definizione continua nel chiarire cosa si intenda per imprese autonome, partner e collegate.
Sono definite “autonome” le imprese che:
- non possiedono partecipazioni del 25% o più di un’altra impresa,
- non è detenuta al 25% (a meno che non siano business angels) o più da altra entità pubblica o privata,
- non elabora conti consolidati e
- non ripresa nei conti di un’impresa che elabora conti consolidati.
Sono definite “partner” :
- le imprese che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese, senza che l’una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull’altra;
- le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro.
Un’impresa è “partner” di un’altra impresa se: possiede una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % in tale impresa; quest’altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % nell’impresa richiedente; l’impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l’altra impresa e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di tale impresa o di un’impresa ad essa collegata.
Sono definite “collegate” le aziende che fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azionisti), oppure ha la capacità di esercitare un’influenza dominante su un’impresa.
Si tratta quindi di casi meno frequenti e che si distinguono di solito in modo molto chiaro dai due tipi precedenti.
Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo di imprese riprendendo, se esse sono adattate all’oggetto della definizione, le condizioni indicate all’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio sui conti consolidati, che si applica da vari anni. Di solito un’impresa sa subito di essere “collegata”, poiché è già tenuta a titolo di tale direttiva ad elaborare conti consolidati, oppure è ripresa tramite consolidamento nei conti di un’impresa che è tenuta ad elaborare conti consolidati.
Il calcolo dell’organico
Per quanto riguarda l’organico effettivo di un’azienda, indispensabile per rientrare nei parametri da piccola media o mico impresa, questo si calcola per ULA (Unità di lavoro per anno).
I dipendenti che non sono stati impiegati nell’anno intero o impiegati part-time vengono considerati come unità frazionali. Rimangono fuori dal conteggio gli apprendisti, i congedi per maternità e gli studenti in formazione professionale.
Si riporta il testo del Vademecum:
. COMMISSIONE EUROPEA - Guida dell'utente alla definizione di PMI.
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LA PICCOLA E MEDIA IMPRESA - DEFINIZIONE ITALIANA
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Le PMI (Piccole e Medie Imprese) vengono definite come organismi aziendali che hanno un numero limitato di dipendenti e che rientrano in parametri fissati dalla legge.
Nel mondo le PMI vengono definite in vario modo, tenendo conto di parametri sia qualitativi che quantitativi. In particolare le varie definizioni hanno in comune cinque parametri quantitativi:
• numero di addetti;
• fatturato;
• capitale investito;
• quota di mercato;
• valore aggiunto.
E quattro qualitativi:
• coincidenza tra proprietà e management;
• struttura organizzativa semplice;
• posizione non di forza nei mercati in cui opera;
• ricorso a forme di autofinanziamento.
Con la raccomandazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 30 aprile 1996 e il successivo aggiornamento con la raccomandazione 1442 del 6 maggio 2003, con decorrenza dal 1° gennaio 2005 la definizione di PMI in Italia e in tutta l’UE è stata uniformata.
La normativa italiana che recepisce quella europea è il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla GU n. 238 del 12 ottobre 2005.
Le imprese vengono così definite in base a:
• numero di lavoratori dipendenti;
• giro di affari o valore attivo patrimoniale;
• autonomia economica.
Per appartenere a una certa categoria un’impresa deve avere almeno due dei tre requisiti indicati dai parametri citati; in particolare l’Allegano 1 prevede la seguente suddivisione:
• Medie imprese: numero di dipendenti sotto le 250 unità – fatturato annuo sotto i 50 milioni di euro o Stato Patrimoniale attivo sotto i 43 milioni di euro;
• Piccole imprese: numero di dipendenti inferiore a 50 – fatturato annuo o totale dello Stato patrimoniale attivo sotto i 10 milioni di euro;
• Microimprese: numero di dipendenti inferiore a 10 – fatturato annuo o totale dello Stato patrimoniale attivo sotto i 2 milioni di euro.
Non vengono considerate autonome le imprese collegate o associate.
Con impresa collegata si intendono tutte quelle che hanno una delle seguenti relazioni:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
L’impresa associata viene invece definita come l’impresa il cui 25% del capitale o dei diritti di voto è in mano, da sola o insieme a una o più imprese collegate.
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APPROFONDIMENTI
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L’argomento dell’introduzione dei nuovi criteri per la definizione della dimensione d’impresa da parte dell’Unione Europea, è stato approfondito anche dalla Fondazione Aristeia con lo studio dal titolo:
I nuovi parametri per la definizione della dimensione d’impresa.
(Documento n. 56 del 28 marzo 2006)
. Per scaricare il testo del documento, cliccare QUI
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