AUTORIPARAZIONE - REQUISITI ED ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ - CASISTICA
POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ - CASISTICA
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1. GIUGNO 2003 - Rifiuto di iscrizione di unità operativa – Requisiti del responsabile tecnico – Parere del Consiglio di Stato
Il Ministero delle Attività Produttive, con Nota del 12 novembre 2003, Prot. 559215, ha reso che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 2003, sono stati accolti due ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica proposti dalle ditte ….. contro la Camera di Commercio di Caserta con i quali è stato chiesto l’annullamento del provvedimento con cui la Camera di Commercio in questione aveva rifiutato l’iscrizione di una unità operativa in cui si svolgevano tutte e quattro le sezioni previste dalla Legge n. 122/1992 e la nomina di un responsabile tecnico già iscritto al Registro delle imprese per la sezione meccanica-motoristica, come collaboratore dell’impresa materna, per mancanza di un titolo abilitativo per la sezione c) (elettrauto).
Dopo i vari ricorsi gerarchici proposti dal ricorrente (Camera di Commercio, Giunta regionale, Ministero delle attività produttive), con parere del 10 giugno 2003, N. Sezione 4387/02 (di cui si riporta copia), il Consiglio di Stato ha ritenuto insufficienti e inadeguate le argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato e pertanto ha accolto i due ricorsi.
Si riporta il testo del decreto e del parere del Consiglio di Stato:
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Ministero delle Attività Produttive – Nota del 12 novembre 2003, Prot. 559215: Due ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica proposti dalle ditte ….. contro la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Caserta (RS/5071).
2. OTTOBRE 2006 - Certificato di idoneità fisica per i responsabili tecnici - In alcune Regioni non viene più richiesto
Il Consiglio dei Ministri, in data 19 ottobre 2006, ha approvato un disegno di legge, presentato dal Ministro della Salute Livia Turco, che riguardava una serie di “Misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e altri interventi in materia sanitaria”.
Il disegno di legge, tra le altre numerose attività, prevedeva l’abolizione delle disposizioni concernenti l’obbligo di alcuni certificati attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro e la sana costituzione fisica, e quelli previsti per l’assunzione nel pubblico impiego.
All’articolo 1, comma 6, veniva, inoltre, espressamente abrogata la lettera c) dell’art. 7, comma 1 della legge n. 122/1992 (disciplina dell’attività di autoriparazione), nella quale si prevedeva il possesso del requisito della idoneità fisica all'esercizio dell'attività, attestato da una apposita certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del Comune di esercizio dell'attività.
Con l’entrata in vigore di tale disposizione non sarebbe più dovuto essere richiesto, per i responsabili tecnici che operavano nel settore dell’autoriparazione, il certificato attestante l’idoneità fisica.
Tale disegno di legge non ha avuto seguito ed è tuttora fermo in Parlamento.
Nel frattempo, tuttavia, alcune Regioni hanno deliberato in merito all'abolizione dell'obbligo di presentazione del certificato attestante l'idoneità psico-fisica all'esercizio di una professione o attività, come quello richiesto dall'art. 7, comma 1, lett. c). della L. n. 122/1992.
Ricordiamo:
- la Regione FRIULI VENEZIA GIULIA (con la L.R. 18 agosto 2005, n. 21);
- la Regione EMILIA ROMAGNA (con il Regolamento regionale 23 dicembre 2008, n. 2, emanato in attuazione dell'art. 6, comma 2, della L.R. 19 febbraio, n. 4).
- Si riporta il testo delle due normative regionali:
. Regione Friuli Venezia Giulia - L.R. 18 agosto 2005, n. 21: Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale.
. Regione Emilia Romagna - Regolamento regionale 23 dicembre 2008, n. 2: Regolamento di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute in attuazione dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale).
3. FEBBRAIO 2007 - L’attività lavorativa nell’ultimo quinquennio
A proposito del requisito previsto dall’art. 7, comma 2, lett. a), nella parte in cui si prevede “avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni”, ci si è chiesti se l’esercizio dell’attività di autoriparazione nell’arco degli ultimi cinque anni vada riferito esclusivamente alle imprese operanti nel settore per le quali l’operaio qualificato ha prestato la propria opera per almeno tre anni, oppure se quest’ultimo debba effettivamente aver prestato la propria opera per almeno tre anni negli ultimi cinque anni presso imprese operanti nel settore.
il Ministero dello Sviluppo Economico, con Note del 12 febbraio 2001, Prot. 502208 e del 9 febbraio 2007, Prot. 0001506, ha puntualizzato che il requisito in questione deve essere riferito alla persona e non all'impresa datore di lavoro.
Scopo della norma è infatti quello di garantire che l’esperienza professionale posseduta dai soggetti che aspirano a ricoprire il ruolo di responsabili tecnici sia stata maturata in tempi recenti, garantendo così interventi sicuri anche su veicoli di recente progettazione.
Nella Nota del 9 febbraio 2006, Prot. 0001506, rispondendo ad un quesito di una Camera, che chiedeva se un soggetto che abbia esercitato regolarmente l’attività dal 1996 al 2000, previo riconoscimento dei requisiti sulla base dell’esperienza professionale precedentemente maturata alle dipendenze di altra impresa del settore, potesse oggi riprendere l’attività, il Ministero ha dato risposta negativa in quanto il requisito di cui all’articolo 7, comma 2, lett. a) deve essere interpretato in maniera rigorosa, “né, nella fattispecie soccorre la speciale e agevolatrice previsione di cui all’art. 6 della legge 25/96”.
Il requisito in questione, infatti, esaurisce i propri effetti decorso il quinquennio, non essendo dotato di quelle caratteristiche di stabilità che, invece, contraddistinguono la parallela fattispecie di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) della legge n. 46/1990, dove si richiede di aver prestato attività lavorativa, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, semplicemente “per un periodo non inferiore a tre anni”.
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4. SETTEMBRE 2007 - Idoneità fisica del responsabile tecnico
Secondo quanto disposto dal comma 1, lett. c), dell'art. 7, della legge n. 122/1992, il responsabile tecnico, oltre al possesso dei requisiti soggettivi e professionali, deve "essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività".
L'idoneità fisica all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico può essere certificata solo dall'ufficiale sanitario del Comune di esercizio dell'attività e non anche da medici privati liberi professionisti. (Nota del Ministero Sviluppo economico del 19 settembre 2007, Prot. n. 8801)
5. DICEMBRE 2007 - Riparazione dei motocicli – Possesso di tutte le sezioni
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Parere del 3 dicembre 2007, Prot. 0010981, in risposta ad una nota della Camera di Commercio di La Spezia, sostiene che per l’attività di riparazione di motocicli non è sufficiente il possesso dei requisiti delle sole sezioni di meccanica e motoristica.
Nello specifico, il riconoscimento del requisito tecnico-professionale per l’esercizio dell’attività di riparazione di motocicli non è possibile per chi vanta le seguenti condizioni:
1) iscrizione come imprenditore individuale esercente l'attività di riparazione
motocicli (sezione meccanica e motoristica) dal 1° ottobre 1992 al 31 dicembre 1999;
2) qualità di socio lavoratore in una cooperativa iscritta per l'attività di meccanica e
motoristica, dal 2000 al 2007;
3) iscrizione, in data 20 aprile 1995, nel Registro delle imprese di autoriparazione, sempre per la sezione meccanica e motoristica;
4) lo svolgimento, su motocicli, di lavori inerenti le altre tre sezioni (carrozzeria, gommista, elettrauto) negli anni 1993 e 1994, comprovato mediante l'esibizione di fatture.
Il Ministero esclude anche che a detta fattispecie possa essere applicato l’art. 6 della legge n. 25/1996, in quanto la stessa garantisce il riconoscimento del requisito tecnico-professionale solo a coloro che dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività, alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 387 del 1994, nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane o nel registro delle ditte, per una durata non inferiore ad un anno.
6. DICEMBRE 2007 - Requisito dell'immedesimazione del responsabile tecnico - Chiarimenti del Ministero
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 18 dicembre 2007, Prot. 0011618, ha fornito chiarimenti in merito al requisito dell’immedesimazione del responsabile tecnico, precisando che:
a) nel caso S.n.c. il socio che assume l’incarico di responsabile tecnico deve essere uno dei soci partecipanti al lavoro;
b) nel caso sia l’accomandante ad assumere l’incarico di responsabile tecnico, lo stesso dovrà essere socio prestatore d’opera.
In entrambi i casi la prestazione d’opera del socio è soddisfatta anche quando la prestazione d'opera si sostanzia nello svolgimento di un costante controllo sui servizi offerti dall'impresa, senza necessità di una prestazione lavorativa anche manuale, purché sia verificata la stabilità e continuità del vincolo e il rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa stessa.
7. MARZO 2008 - Operaio qualificato presso industrie meccaniche - Non abilitante
L'esperienza maturata come operaio qualificato presso industrie meccaniche, operanti nel settore della costruzione di motori industriali (costruzioni di macchine e di parti delle stesse) non può essere ritenuta idonea ad abilitare all'assunzione del ruolo di responsabile tecnico in imprese esercenti l'attività di autoriparazione.
Lo ha stabilito il Ministero dello Sviluppo Economico con il parere espresso il 27 marzo 2008, Prot. 2580.
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8. MARZO 2008 - Riparazione di pneumatici - Richiesto il possesso dei requisiti
Considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 122/1992, ovverosia che rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, anche per esercitare l'attività di "riparazione di pneumatici" è necessario possedere i requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge all'articolo 7, per l'attività di gommista di cui al comma 3, lettera d), dell'articolo 1.
Ciò vale sia nel caso in cui l'attività di riparazione pneumatici si inserisca in un ciclo di servizio completo (smontaggio del pneumatico danneggiato, riparazione e rimontaggio), sia nel caso in cui rappresenti una fase soltanto di detto ciclo di servizio (es. la riparazione viene fatta da una impresa diversa da quella che smonta e rimonta le gomme).
Non vi rientra, invece, l'attività di "rigenerazione pneumatici", in cui una certa quantità di pneumatici usurati (di proprietà dell'impresa) viene rigenerata e successivamente commercializzata, in quanto l'attività in questione è sottoposta a specifici controlli amministrativi e non riguarda, in ogni caso, il ripristino delle condizioni di sicurezza riferite ad uno specifico veicolo.
Lo ha stabilito il Ministero dello Sviluppo Economico con la Lettera Circolare del 31 marzo 2008, Prot. 2688.
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9. FEBBRAIO 2009 - Responsabile tecnico - Verifica dell'idoneità fisica
La certificazione di idoneità fisica all'esercizio dell'attività, prevista dall'art. 7, comma 1, lett. c), della legge n. 122/1992, può essere rilasciata esclusivamente da un medico appartenente ad una struttura pubblica (Ufficiale sanitario) e non da uno specialista privato. (Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 5 febbraio 2009, Prot. 11020).
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10. AGOSTO 2009 - Accettabile la nomina a responsabile tecnico di un soggetto cui sia stata conferita una procura - Non accettabile una nomina con effetto retroattivo
Nulla osta alla preposizione come responsabile tecnico di un soggetto cui sia stata conferita procura. Importante che tale procura, con sottoscrizione autenticata del preponente, risulti depositata al Registro delle imprese e che il rapporto interno tra il rappresentante e il rappresentato risulti coerente con il principio di immedesimazione.
Non può essere accolta una nomina retrodatata di un responsabile tecnico di un'impresa di autoriparazione in quanto i titoli del soggetto in questione vanno valutati solo al momento in cui viene presentata la dichiarazione di inizio attività, nell'ambito della quale l'impresa attesta la presenza di un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla legge. (Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 25 agosto 2009, Prot. 75298).
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11. DICEMBRE 2009 - Attività di autoriparazione e responsabile tecnico - Stessa sede e stesso direttore tecnico in una società e in una impresa individuale
Con Nota del 9 dicembre 2009, Prot. 113217, il Ministero dello Sviluppo economico, rispondendo ad un quesito posto dalla Camera di Commercio di Asti, chiarisce che l’amministratore di una società può svolgere il ruolo di responsabile tecnico della stessa nel caso in cui egli sia in possesso dei requisiti di legge e possa garantire la continuativa presenza presso l’officina e, contemporaneamente nello stesso locale, costui può svolge il medesimo ruolo anche per l’impresa individuale di cui è titolare.
Il caso che ha originato il quesito è quello di una società a responsabilità limitata che ha nominato come responsabili tecnici i due amministratori: uno per le attività di meccanica-motoristica, gommista e carrozzeria; e l’altro (che riveste anche la carica di socio) per l’attività di elettrauto.
Il responsabile tecnico per l’attività di elettrauto è anche titolare di una impresa individuale artigiana esercente le attività di meccanica-motoristica ed elettrauto, la cui sede (legale e operativa) coincide con quella della società che lo ha nominato.
Secondo il Ministero è illogico impedire all’amministratore di una società di svolgere il ruolo di responsabile tecnico per la società stessa nel caso in cui egli sia in possesso dei requisiti di legge e possa garantire la continuativa presenza presso l’officina, per il solo fatto che, contemporaneamente, e nello stesso locale, detto soggetto svolge il medesimo ruolo anche per l’impresa individuale di cui è titolare.
Di conseguenza, verificato che nel caso sottoposto all’esame il soggetto interessato è titolare di un’impresa individuale e amministratore dell’altra, e che entrambe svolgono l’attività di autoriparazione presso la stessa sede, sembra doversi ritenere che possano trovare applicazione, per analogia ed in via eccezionale, le indicazioni già contenute nella Nota del MICA del 2 agosto 1995, Prot. n. 388195 e nella Circolare n. 3286/C del 19 giugno 1992 (punto 4b).
. Se vuoi scaricare il testo della nota e della circolare ministeriale, clicca QUI.
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RIFERIMENTI
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. Per le denunce da presentare al REGISTRO DELLE IMPRESE, cliccate QUI
. Per gli adempimenti presso l’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE, cliccate QUI
. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI
. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.
. Per quanto riguarda L'IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI.
. Per l’attività di IMPIANTISTICA , cliccate QUI.
. Per l’attività di IMPRESE DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE, cliccate QUI.
. Per l’attività di FACCHINAGGIO, cliccate QUI.
- Per l’attività di REVISIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E CICLOMOTORI, clicca QUI.
. Per un approfondimento dell’argomento dei titoli e qualifiche professionali, clicca QUI.
. Per approfondire l'argomento del Riconoscimento qualifiche professionali estere, di competenza del ministero dello Sviluppo Economico, cliccate QUI
. Per le istruzioni per il riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti in Paesi appartenenti e non all'Unione Europea, ai fini dell'esercizio in Italia delle attività di impiantistica, pulizia, autoriparazione e facchinaggio, emanate dal Ministero delle attività produttive, cliccate QUI
. Per i CONTENUTI E FINALITA’ della L. n. 122 del 1992, cliccate QUI.
. Per l’attività di MECCATRONICA – Legge n. 224/2012, cliccate QUI.
. Per le PROBLEMATICHE CONNESSE ALL’ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE, cliccate QUI.
. Per MANUALI E GUIDE OPERATIVE - MODULISTICA , cliccate QUI.
. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI, cliccate QUI.
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