ACCONCIATORE - ESTETISTA - PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI
PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI
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1. GENNAIO 2007 - LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. N. 7/2007, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 40/2007
L’attività di acconciatore, recentemente regolamentata dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (peraltro non ancora di fatto entrata in vigore in quanto nessuna Regione ha a tutt’oggi legiferato in materia) e l’attività di estetista, regolamentata dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e da leggi regionali e regolamenti comunali, sono attualmente soggette ad autorizzazione concessa con provvedimento del Comune, previo accertamento del possesso dell’abilitazione professionale e dell’osservanza delle norme igienico sanitarie.
Tutte le imprese che esercitano l'attività di estetista, siano esse svolte in forma individuale o in forma societaria, sono inoltre soggette, come si diceva, alla disciplina dettata dai regolamenti comunali, i quali dettano anche i criteri atti a stabilire la distanza tra esercizi, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante.
Il comma 2 dell’articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ha stabilito che l’esercizio delle attività di acconciatore e di estetista sarà d’ora in poi soggetto alla sola dichiarazione di inizio attività, resa ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, da presentare al Comune territorialmente competente o allo sportello unico del Comune, laddove esiste, senza essere subordinate:
a) al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività;
b) al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale.
È in ogni caso fatto salvo il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico sanitari.
Dunque, in luogo dell’autorizzazione comunale, sarà sufficiente presentare una dichiarazione di inizio attività, resa ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, nella quale l’interessato dovrà dichiarare:
a) di essere in possesso della prescritta qualificazione professionale (rilasciata dalla Commissione Provinciale dell’Artigianato o dal Comune),
b) di svolgere l’attività in locali che rispettano sia i requisiti urbanistici che i requisiti igienico-sanitari.
Pertanto, l’esercizio di tali attività non potrà più essere legato:
a) né al possesso dell’autorizzazione,
b) né ad alcun vincolo di distanza minima o di parametri numerici,
c) né all’obbligo di chiusura infrasettimanale.
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2. LUGLIO 2009 - Stop ai massaggi in spiaggia, rischi di infezioni e fotosensibilizzazione
Lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonchè nelle vicinanze degli stessi, e' vietato offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti.
Lo stabilisce l’art. 1 dell’ Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 1° luglio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2009.
Il particolare contesto in cui l'attività si svolge non garantisce il rispetto di adeguate condizioni igieniche, ne' l'erogazione della prestazione in ambiente appropriato.
Nell'esecuzione di tale attività, l'igiene personale dell'operatore e, in particolare, l'igiene delle mani e' fondamentale per prevenire la trasmissione di infezioni cutanee, quali, ad esempio, verruche e dermatofitosi.
Nell'attività in questione, inoltre, vengono spesso utilizzati oli, pomate, creme, unguenti e altri prodotti, la cui composizione e la cui origine non sono note e che potrebbero generare fenomeni di fotosensibilizzazione della pelle, anche in considerazione dell'ambiente in cui vengono applicati, nonche' altre affezioni cutanee.
Una analoga ordinanza (11 maggio 2011) è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2011.
Il Ministero della Salute, al fine di garantire la tutela dell’incolumità pubblica, fa espresso divieto, a qualsiasi titolo, di offrire, lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, prestazioni, comunque denominate riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti.
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3. GENNAIO 2010 - In Parlamento presentati disegni di legge sulle scienze estetiche e bionaturali
E' stata inviata a Manuela Dal Lago, presidente della Commissione Attività Produttiva della Camera, una lettera congiunta sottoscritta dai due presidenti degli estetisti di CNA e Confartigianato per chiedere l'avvio dell'esame parlamentare delle proposte di legge in materia.
Tra le varie proposte viene sollecitato l'esame della proposta di legge 3107 “Disciplina dell’attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali”, della quale l’On.le Lorena Milanato è primo firmatario, presentata il 12 gennaio 2010 e assegnata all’esame della Commissione presieduta da Manuela Dal Lago.
Il disegno di legge prevede la figura dell' "operatore nel settore delle scienze estetiche e bionaturali".
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4. MARZO 2010 - LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 59/2010, DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA SERVIZI EDALLA LEGGE N. 122, DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 78/2010
4.1. Le novità introdotte dal D. Lgs. n. 59/2010, di recepimento della direttiva servizi
Con la sostituzione del comma 2 dell'art. 2 della legge n. 174/2005, da parte dell'art. 77, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, a decorrere dal 8 aprile 2010, l'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990, da presentare allo sportello unico di cui all'art. 38 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.
Relativamente alle attività di acconciatore e di estetista, la semplificazione procedurale è limitata all’espressa previsione del ricorso alla dichiarazione di inizio attività contestuale all’inizio dell’attività stessa.
Per le attività di acconciatore è con l’occasione precisata la necessità che il responsabile tecnico garantisca la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività.
Analoga precisazione, con riferimento ad ogni sede dell’impresa, è introdotta relativamente all’esercizio dell’attività di estetista.
Per quest’ultima attività si è provveduto inoltre ad
una riformulazione della norma vigente per evitare che la stessa potesse essere intesa come ingiustamente limitativa dell’esercizio dell’attività in relazione alla forma giuridica della relativa impresa.
4.2. Le novità introdotte dalla legge n. 122/2010, di conversione del D.L. n. 78/2010
A decorrere dal 31 luglio 2010, a seguito della riformulazione dell'art. 19 della legge n. 241/1990, per effetto del disposto di cui all'art. 49, comma 4-bis della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 - a decorrere dal 31 luglio 2010 - la "dichiarazione di inizio attività - DIA" è stata sostituita dalla "Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA".
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5. MAGGIO 2011 - Apparecchiatura per l'abbronzatura temporanea - Abbronzatura spray
La Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione regionale delle attività produttive, con il Parere n. 8985 del 19 maggio 2011 ha affrontato un argomento singolare.
Ci sono delle ditte che propongono agli acconciatori e agli estetisti un apparecchiatura per l'abbronzatura temporanea (della durata di circa un mese) del viso e del decoltè che emette, sotto forma di nebulizzazione, "sostanze abbronzanti", chiamata "Abbronzatura spray".
Il parere risponde a tre seguenti quesiti:
1) se tale apparecchiatura possa rientrare tra quelle previste per lo svolgimento dell'attività di acconciatore e se i prodotti utilizzati possono essere annoverati tra i prodotti cosmetici come definiti dalla legge n. 713/1986;
2) se tale trattamento debba o meno essere annoverato tra i trattamenti estetici e se quindi debba o meno essere esercitato esclusivamente da un'estetista;
3) se tale appercchiatura rientri o meno tra quelle elencate nell'Allegato A alla L.R. n. 12/2002.
In merito al primo quesito, la Regione ritiene che l'utilizzo di tale spray - peraltro erogato da una specifica apparecchiatura - non rientra nell'ipotesi di "attuazione di tecniche manuali", di cui all'art. 25, comma 1, della L.R. n. 12/2002.
In merito agli altri due quesiti viene, innanzitutto, evidenziato che non esiste un elenco delle apparecchiature per lo svolgimento dell'attività di acconciatore e che l'utilizzo dello spray per l'abbronzatura esula dalla definizione dell'attività di parrucchiere di cui all'art. 27 della L.R. n. 12/2002 e non ha niente a che vedere con gli spray normalmente utilizzati nei trattamenti dei capelli.
Si evidenzia, inoltre, che l'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'Allegato A alla L.R. n. 12/2002 è tassativo ed è un numero chiuso e tale apparecchiatura non rientra in tale elencazione.
Ne con segue che l'utilizzo di tale spray abbronzante non richiede la qualificazione professionale di estetista.
- Si riporta il testo del parere:
. Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione regionale delle attività produttive - Parere n. 8985 del 19 maggio 2011: Quesito su attività di parrucchiere misto / acconciatore ed uso di apparecchiatura per abbronzatura.
6. AGOSTO 2011 - Acconciatori ed estetisti – Indicazione del nominativo del responsabile tecnico nella visura camerale – Nota del Ministero dello Sviluppo Economico
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con una nota del 10 agosto 2011, Prot. 0153578, risponde ad una questione sollevata dalla Regione Piemonte, la quale suggerisce che, a livello nazionale, possa venir indicato, sulla visura camerale, il nominativo del responsabile tecnico per le attività di estetista e acconciatori, abbinato alla sede per cui è preposto.
Ciò per evitare l’affermarsi della tipologia del cd. "responsabile tecnico prestanome". Si tratta, in realtà, di responsabili tecnici fittizi, che non svolgono l'attività in modo continuativo al servizio di una sola impresa ma si limitano a "prestare" il proprio nome a più imprese contemporaneamente, anche aventi sede in Regioni diverse, raggirando così la normativa.
Il Ministero, pur ribadendo la necessità di privilegiare il “principio di tipicità” che regge il Registro delle imprese e il REA e il principio dell’efficacia informativa dei “repertori” che devono rispondere a “criteri di prevedibilità”, ritiene che la normativa che ha riordinato la disciplina dei SUAP (D.P.R. n. 160/2010) e l’introduzione dell’art. 43-bis nel testo unico della documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) da parte dell’art. 6 del D.L. n. 70/2011, abbiano ampliato il novero delle informazioni relative alle imprese che pervengono al REA tramite il SUAP.
In tale contesto, il Ministero arriva alla seguente conclusione: la nomina del responsabile tecnico preposto alla singola localizzazione dell’impresa esercente l’attività di acconciatore o di estetista, pervenuta al REA tramite il SUAP, deve risultare nella visura camerale e quindi essere certificabile.
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7. DICEMBRE 2011 - Semplificazioni relative a registri di carico e scarico e allo smaltimento dei rifiuti e MUD
Il Decreto-Legge del 6 dicembre 2011 n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito dalla Legge del 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, ha emanato alcune disposizioni in materia di semplificazione della gestione dei rifiuti speciali per alcune attività.
Al Titolo IV, Capo III, l'art. 40 comma 8 dispone che "i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati)" possono assolvere l'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo della comunicazione MUD al Catasto dei rifiuti, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.
8. MARZO 2013 - MASSAGGI SHIATSU - Attività iscrivibile nel Registro imprese
L'attività di massaggi shiatsu, ove non venga considerata "professione sanitaria", rientra nell'ambito di applicazione della L. 14 gennaio 2013, n. 4. tale disciplina, che detta regole generali, precisa in particolare all'art. 1, commi 2 e soprattutto 5, che l'attività può essere svolta anche in forma di impresa.
Quindi, nel caso si ravvisino gli elementi caratterizzanti l'attività di impresa, dettati dall'art. 2082 del Codice civile (organizzazione, professionalità, economicità), l'attività è iscrivibile nel registro delle imprese.
Sono queste le precisazioni fatte dal Ministero dello Sviluppo Economico, in una Nota del 7 marzo 2013, Prot. 0039544, inviata in risposta ad un quesito posto da un commercialista di Trento, ed inviata, per conoscenza, alla Camera di Commercio e al Comune di Trento.
- Si riporta il testo del Parere ministeriale:
. Ministero dello Sviluppo Economico - Parere del 7 marzo 2013, prot. 0039544 - Richiesta di chiarimenti in merito all'attività di massaggi shiatsu.
9. "AFFITTO DI POLTRONA" e "AFFITTO DI CABINA"
9.1. Acconciatore ed estetista - Possibili contratti di "affitto di poltrona" e di "affitto di cabina" - Intervento del Ministero dello Sviluppo Economico
L'esercente dell'attività di impresa, tanto di acconciatore quanto di estetista, possono consentire l'utilizzo dei propri spazi, mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legge, sia ad acconciatori che ad estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi.
Sia secondo la legge n. 174 del 2005, per quanto riguarda l'attività di acconciatore, che secondo la legge n. 1 del 1990, per quanto riguarda l'attività di estetista, l'ipotesi di "affitto di poltrona" o di "affitto di cabina" è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatore o di centro estetico concede in uso una parte dell'immobile e delle attrezzature, verso pagamento di un determinato corrispettivo.
Non solo, per quanto riguarda l'attività di acconciatore, l'art. 2, comma 6, della L. n. 174/2005 consente l' "affitto di poltrona" anche a "soggetti non stabilmente inseriti all'impresa", purchè in possesso della prevista abilitazione.
Inoltre, poiché ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 1/1990, l'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, purchè in possesso dei relativi requisiti abilitativi, l' "affitto di poltrona" per l'attività di acconciatore anche a non imprenditori risulterebbe possibile anche da parte di un gestore di un centro estetico, in possesso, oltre che dell'abilitazione di estetista, anche dell'abilitazione di acconciatore.
Cosa non consentita all'attività di estetica, in quanto la normativa prevede che tale attività possa essere esercitata solo in forma di impresa, non consentendo l'esercizio a soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese.
Le possibilità di "affitto di poltrona" e di "affitto di cabina", consentite in base alla legislazione statale attualmente vigente e conformi alle disposizioni ulteriori emanate in tema di liberalizzazione delle attività economiche, naturalmente "non prescindono dal rispetto delle ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale in materia contrattuale, gius-lavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria".
E' questo, in sintesi, il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, contenuto nella Risoluzione del 31 gennaio 2014, Prot. 0016361, il cui testo viene riportato nei Riferimenti normativi.
- Sull'argomento si riporta una scheda elaborata dalla CNA:
. L'AFFITTO DI POLTRONA O DI CABINA - Una opportunità per i titolari di attività di acconciatura ed estetica.
9.2. GIUGNO 2015 - ATTIVITA’ DI ACCONCIATURA - Affitto di poltrona - Nuovo parere del Ministero dello Sviluppo Economico
Con il Parere del 9 giugno 2015, Prot. 86335, il Ministero dello Sviluppo Economico risponde al quesito relativo alla fattispecie dell’affitto di poltrona e volto a conoscere «se con il contratto di affitto di poltrona possano affidarsi sia gli spazi sia anche le attrezzature e gli strumenti dell’attività o se le stesse debbano essere distinte per i due soggetti (o solo preferibilmente)».
Come è noto, lo strumento dell’affitto di poltrona configura un rapporto contrattuale tra due distinti imprenditori, le cui attività sono gestite in reciproca autonomia nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e locali in materia contrattuale, giuslavoristica, fiscale, contabile, di sicurezza igienico-sanitaria e dei luoghi di lavoro.
Con specifico riferimento alla questione oggetto del quesito formulato, il Ministero richiama quanto già rilevato in una precedente circolare (del 31 gennaio 2014, Prot. 16361), e precisamente che «per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, potrebbe essere evitato l’uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal concedente da parte dell’affittuario di poltrona».
Nel silenzio della vigente normativa, che non prevede alcun obbligo in tal senso, e fatte naturalmente salve le previsioni di cui alla disciplina, anche di natura regolamentare, eventualmente posta dagli Enti territoriali, non può che ritenersi – conclude il Ministero - che la netta distinzione degli strumenti e delle attrezzature in uso ai soggetti, concedente ed affittuario, coinvolti nell’affitto di poltrona ”non possa che costituire l’indicazione da parte di questa Amministrazione circa l’auspicabilità, per le ragioni e le finalità sopra cennate, della soluzione proposta”.
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9.3. FEBBRAIO 2016 - “AFFITTO DI POLTRONA” e “AFFITTO DI CABINA” - Ancora chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico
Con due nuovi pareri - il primo del 8 febbraio 2016, Prot. 32215 e il secondo del 10 febbraio 2016, Prot. 35008 – il Ministero dello Sviluppo Economico, sollecitato dalla richiesta di chiarimenti da parte di due Comuni, torna sull’argomento dell’attività di acconciatore e di estetista e, in particolare, sulla possibilità della coesistenza di più attività esercitate da parte di soggetti diversi all’interno dei medesimi locali, con particolare riferimento alla fattispecie del c.d. «affitto di poltrona» o «affitto di cabina».
Nel primo parere vengono affrontate più questioni:
a) il problema della possibilità di ricorrere all’istituto dell’ “affitto di cabina” anche nei casi in cui l’attività esercitata dal cedente sia attività diversa da quella che intende intraprendere il concessionario;
b) se il cedente debba essere in possesso, personalmente o attraverso la figura del responsabile tecnico, dei requisiti richiesti per l’attività oggetto dell’affitto di cabina/poltrona;
c) se il cedente, qualora fosse necessaria la nomina del responsabile tecnico per l’attività che intende svolgere il concessionario, debba presentare una SCIA per la stessa da cui si evinca il direttore nominato;
d) se due diverse attività possano coesistere nel medesimo locale, pur essendo intestate a due titolari diversi;
e) se è possibile estendere la fattispecie del c.d. “affitto di poltrona” ad attività artigianali diverse da quella di acconciatore ed estetista, con espresso riferimento alle «attività artigianali di onicotecnico e di tatuatore e piercing».
Con riferimento alla questione «se è possibile estendere la fattispecie del c.d. “affitto di poltrona” ad attività artigianali diverse da quella di acconciatore ed estetista, con espresso riferimento alle «attività artigianali di
onicotecnico e di tatuatore e piercing», il Ministero ha risposto quanto segue:"rilevata l’insussistenza di norme ostative rispetto ad una siffatta fattispecie, pare potersi concludere nel senso della legittimità di una estensione della fattispecie dell’affitto di poltrona anche alle richiamate, differenti, attività artigianali di onicotecnico, tatuatore e piercing, ove chiaramente siano pienamente rispettate tutte le ulteriori disposizioni normative previste
dalla legislazione nazionale e regionale in materia, tra l’altro, contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale ed igienico-sanitaria".
Nel secondo parere viene affrontato il problema della regolarità dello svolgimento dell’attività di estetista per la quale, da soggetti diversi, sono state presentate due distinte SCIA, con indicazione di avvio di attività in medesimo locale.
Lo svolgimento in medesimo locale di attività di estetista da parte di due imprese autonome è da ritenersi possibile, a condizione che ciascuna di esse individui un diverso responsabile tecnico per lo svolgimento dell’attività, il quale deve essere presente durante lo svolgimento dell’attività medesima.
Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica e dovrà essere iscritto nel Repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.
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10. APRILE 2014 - Attività di estetista - Possibilità di affidare la direzione tecnica dell’impresa in associazione in partecipazione - Parere del Ministero dello Sviluppo Economico
Come per le attività imprenditoriali soggette a regolamentazione, quali: l’attività di installazione di impianti, di autoriparazione, ecc., anche per l’attività di estetica è possibile nominare responsabile tecnico un soggetto associato in partecipazione, dotato dei requisiti tecnici, acclarati tramite SCIA.
Lo ha stabilito il Ministero dello Sviluppo Economico con la Risoluzione n. 53305 del 1° aprile 2014.
Tuttavia, per stabilire se l’associato sia immedesimato nell’impresa come un lavoratore dipendente o un socio prestatore d’opera, oppure se tale relazione non sussista, ricorrendo le figure del consulente o del professionista esterno (escluse tassativamente dalla legge), il Ministero richiama la necessità dell’acquisizione:
1) della redazione per iscritto del relativo contratto, da cui risulti il numero di ore e/o il compenso minimo per la prestazione dell’associato;
2) di una dichiarazione resa da entrambi i soggetti (associante e associato) in ordine alla tipologia dell’apporto fornito dal secondo ed alla riconducibilità del medesimo a quel tipo di rapporto oggettivo e biunivoco che caratterizza l’immedesimazione.
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11. PRODOTTI SBIANCANTI COSMETICI - PRODOTTI SBIANCANTI PER DENTI - Direttive dall'Europa
11.1. Prodotti sbiancanti cosmetici
La Commissione europea ha disciplinato in modo severo e definitivo i prodotti sbiancanti per denti con un tenore di perossido di idrogeno compreso tra lo 0,1 e il 6 per cento (presente o liberato) nel quadro della legislazione sui prodotti cosmetici (Direttiva 2011/84/EU), in particolare mediante restrizioni dell'impiego, autorizzando unicamente i dentisti a vendere tali prodotti e con avvertenze specifiche.
I prodotti sbiancanti per denti destinati allo schiarimento o allo sbiancamento dentale vanno classificati come prodotti cosmetici (prodotti per l'igiene orale).
Con la Direttiva 2011/84/EU del 20 settembre 2011 (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 29 ottobre 2011), sono state portate modifiche alla direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguarne l'allegato III ai progressi tecnici ai fini del SEE.
Innanzitutto vanno fissati due punti:
1. La direttiva si riferisce solo ed esclusivamente ai prodotti per lo sbiancamento domiciliare, classificati come cosmetici, che fino a ora potevano essere liberamente acquistabili dal consumatore sul mercato.
Obiettivo: evitare utilizzi impropri da parte del libero consumatore.
2. La direttiva non fa alcun riferimento ai dispositivi medici (DM) destinati allo sbiancamento domiciliare assistito e a quello professionale, eseguiti alla poltrona, di esclusiva competenza, gestione e distribuzione degli operatori sanitari qualificati e abilitati (dentisti e igienisti), previa visita, valutazione di idoneità e scelta della procedura.
Va poi evidenziata la differenza tra sbiancanti "cosmetici" e "dispositivi medici"
I cosmetici sono i prodotti per i quali non serve l'autorizzazione alla vendita e alla pubblicità e nessuno studio o ricerca da depositare al ministero; gli sbiancanti classificati come cosmetici non devono contenere H2O2 a concentrazione superiore al 6%.
I dispositivi medici (DM) per poter riportare la marcatura CE, a differenza dei cosmetici, devono rispondere a requisiti definiti "essenziali", per garantire l'efficacia, la sicurezza e la salute del paziente, degli utilizzatori e di eventuali terzi.
La concentrazione di H2O2, presente o liberata da altri composti è compresa tra il 6% e il 40 %.
Sono raggruppati in funzione della loro complessità e del potenziale rischio per il paziente, in quattro classi:
I, IIa, IIb, III.
L'appartenenza di un prodotto a una classe con valore ascendente è garanzia di maggior documentazione tecnica del prodotto; la maggior parte degli sbiancanti DM rientra nella classe IIa ed è di tipo invasivo, in quanto penetra attraverso un orifizio del corpo, con durata temporanea e svolge l'unica funzione di rimuovere le discromie dentali.
Dopo queste precisazioni si possono così sintetizzare i punti salienti della Direttiva:
1. Secondo il CSSC (Comitato Scientifico per la Sicurezza del Consumatore) le farmacie e la grande distribuzione potranno vendere al consumatore, in assoluta sicurezza, solo sbiancanti cosmetici con concentrazione < 0,1%. Viene da chiedersi quali siano, eccezion fatta per dentifrici e collutori, e come possano sbiancare.
2. Secondo il CSSC i prodotti sbiancanti cosmetici con concentrazioni di H2O2 comprese tra lo 0,1% fino al 6%, (che devono essere chiaramente indicate sulla confezione) possono essere venduti solo dagli operatori odontoiatrici e sono considerati sicuri solo se preceduti da una valutazione clinica e diagnosi che stabilisca l'idoneità al trattamento, ed escluda altri fattori di rischio.
3. La prima applicazione del prodotto dovrà avvenire con la supervisione di un operatore odontoiatrico abilitato e qualificato e solo dopo questa il paziente potrà continuare il trattamento al domicilio.
4. Le concentrazioni superiori al 6% di H2O2 continueranno a essere proibite.
IN SINTESI: I prodotti per lo sbiancamento dentale contenenti fino allo 0,1% di perossido di idrogeno continueranno a essere disponibili liberamente sul mercato ai consumatori.
Per i prodotti contenenti perossido di idrogeno in concentrazione dallo 0,1% al 6%, sarà necessaria una visita odontoiatrica, per assicurare l'assenza di fattori di rischio o patologie orali, e un primo trattamento eseguito dal dentista, dopodiché il paziente sarà in grado di continuare il trattamento da solo.
Non sarà permesso l'utilizzo di questi prodotti a soggetti di età inferiore ai 18 anni.
I prodotti sbiancanti contenenti perossido di idrogeno in concentrazione superiore al 6% continueranno ad essere vietati.
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D.M. 5 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013.
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11.2. Prodotti sbiancanti per denti
I prodotti sbiancanti per denti sono attualmente molto di moda e dispongono di molti fornitori. La tendenza, proveniente dagli Stati Uniti, a sottoporsi a uno sbiancamento dentale per motivi estetici, sta prendendo sempre più piede in Europa e non è priva di conseguenze per la salute.
Lo sbiancamento dentale è una procedura odontoiatrica che permette di migliorare il colore dei denti, rendendoli più bianchi.
A questo primo tipo di sbiancamento, cosiddetto “cosmetico”, si affiancano altri tipi di sbiancamenti utili per risolvere discromie dentali, anche severe, dovute a patologie sistemiche (per esempio la fluorosi, disordini ematici, etc) oppure agli esiti di terapie con alcuni tipi di antibiotici (ad esempio, le tetracicline).
I prodotti che vengono utilizzati a tal fine contengono principalmente perossido di idrogeno e perossido di carbammide, impiegati in varie concentrazioni a seconda della tecnica che si intende utilizzare e delle esigenze del paziente.
Lo sbiancamento funziona grazie alla liberazione di ossigeno da parte del perossido di idrogeno o di carbammide nel momento in cui viene posto a contatto con i denti. Queste molecole di ossigeno vanno a disgregare le molecole dei pigmenti responsabili della discromia, e dunque rendendole non più visibili. Lo sbiancamento dentale agisce solo sui denti natura
li, non agisce su corone protesiche, otturazioni o qualsiasi altro materiale da restauro presente nel cavo orale.
Dopo il trattamento sbiancante, eventuali corone protesiche od otturazioni potranno essere maggiormente visibili in quanto non più adeguate al nuovo colore raggiunto dai denti naturali. In tal caso potranno essere sostituite con altre dello stesso colore dei denti sbiancati.
(Fonte_ Wikipedia)
Il 20 settembre 2011, il Consiglio della UE ha adottato Direttiva 2011/84/EU che modifica la Direttiva 76/768 sui prodotti cosmetici, al fine di continuare ad autorizzare l'uso di perossido di idrogeno in concentrazione massima pari allo 0,1% nei prodotti dentali, inclusi gli sbiancanti o i prodotti sbiancanti.
L'uso di prodotti sbiancanti che contengono la sostanza in concentrazioni tra lo 0,1% e il 6% richiedono un esame clinico e il trattamento iniziale da parte di un dentista. Gli stessi consumatori potranno continuare il trattamento.
Sbiancamento professionale con la lampada a led
Questa tecnica consiste nell’applicazione sui denti del paziente di apposite sostanze sbiancanti a base di perossido di idrogeno o perossido di carbamide ad alta concentrazione, che vengono attivate rendendo disponibile il principio attivo sulla superficie del dente, ma per un periodo di tempo limitato.
Ma in cosa consiste lo sbiancamento con la lampada led?
La tecnica dello sbiancamento dentale con la lampada led consiste nell’applicazione di un gel a base di perossido di idrogeno (H2O2) sulla superficie dei denti.
Lo stesso gel, attivato dalla lampada, rilascia radicali liberi che penetrano attraverso lo smalto dentale e raggiungono le molecole pigmentate dei denti – responsabili di macchie o del loro ingiallimento, frantumandole mediante reazioni di ossido-riduzione; di conseguenza, i denti appaiono più bianchi e lucidi.
L’effettivo “sbiancamento” dei denti è visibile immediatamente dopo la prima seduta e, nei giorni successivi, l’estetica del sorriso migliora ulteriormente.
11.3. 3 GIUGNO 2014 - REGIONE TOSCANA - Divieto di effettuare trattamenti di sbiancamento dentale nei centri estetici. Spetta all’odontoiatra la decisione sull’opportunità di effettuarli
A seguito di un preciso quesito posto dai Carabinieri dei NAS di Livorno all’Assessorato al Diritto alla Salute della Regione Toscana sulla possibilità di effettuare trattamenti di sbiancamento dentale con l’utilizzo di lampade a led nei centri estetici, il Consiglio Sanitario Regionale della Toscana risponde, con il parere N58/2014 del 3 giugno 2014, precisando che la responsabilità dei trattamenti sbiancanti rientra tra quelli dell’odontoiatra.
Il parere ribadisce, inoltre, che la lampada a LED non rientra tra le apparecchiature che può avere un centro estetico (D.M. n. 110/2011) e che l’estetista può effettuare prestazioni e trattamenti solo sulla superficie corporea (L.R. n. 28/2004) e non su organi interni a cavità naturale, quali sono i denti all'interno della bocca.
Questo pronunciamento risulta essere importante in quanto si riferisce a trattamenti effettuati con lampade che utilizzano gel sbiancanti con rilascio di perossido di idrogeno in percentuale inferiore allo 0,1%.
Nell’esprimere il proprio parere il CSR ha sentito la componente odontoiatrica che ha sottolineato come anche trattamenti con tale percentuale di rilascio di perossido di idrogeno dovrebbero essere preceduti da visita odontoiatrica che ne accerti l’assenza di controindicazioni o di fattori di rischio in quanto sulle stesse indicazioni di tali prodotti sono riportate avvertenze quali:
• non utilizzare su bambini di età inferiore a 12 anni,
• non utilizzare in donne in stato di gravidanza,
• non agisce su denti ricostruiti con otturazioni corone ponti o faccette,
• non abusare nell’uso,
• non utilizzare nelle due settimane precedenti o successive ad interventi chirurgici,
• chiedere consiglio al proprio dentista se si soffre di ipoplasia o di altre patologie correlate alla fragilità dello smalto.
12. LUGLIO 2013 - MASSAGGI RIVOLTI GENERICAMENTE AL BENESSERE DELLA PERSONA – Non applicabile la disciplina dell’attività di estetista
I massaggi finalizzati al “benessere della persona” non rientrano nella attività di estetista, fatti salvi i requisiti igienico sanitari.
Lo ha riconfermato il Ministero dello Sviluppo Economico con il Parere del 4 novembre 2014, Prot. 0194665, con il quale lo stesso Ministero inoltrava una nuova richiesta di parere di conferma al Ministero della Salute.
Il Ministero dello Sviluppo Economico si era, infatti, già pronunciato in tal senso con Nota del 8 luglio 2013, Prot. 114579, portando a sostegno della propria tesi il parere del Ministero della Salute, espresso con la nota del 7 agosto 2013, Prot. 36979, nella quale si sosteneva che “l’attività del massaggio tailandese non è annoverabile tra le prestazioni sanitarie, poiché non ha finalità terapeutica, né tanto meno finalità estetica”. Il Ministero della Salute concordava, pertanto, con quanto affermato dal Ministero dello Sviluppo Economico con la citata nota relativamente alla non applicabilità della disciplina dell’attività di estetista ai centri di massaggio tailandese.
Nella nota il Ministero dello Sviluppo Economico sosteneva che, in mancanza di specifiche disposizioni legislative, le attività di massaggi, non riconducibili alle tipologie previste dall’art. 1 della L. n. 1 del 1990, ma riguardanti il più generico mantenimento di una naturale condizione di “benessere”, non devono essere sottoposte a specifiche restrizioni all’esercizio (art. 1, comma 2, D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012), quali ad esempio il possesso del titolo abilitante alla professione di estetista, fatti salvi, in ogni caso, il rispetto delle generali norme igienico-sanitarie applicabili nonché ogni eventuale profilo demandato alle disposizioni regionali o comunali (ad es. relativamente all’idoneità dei locali).
Ma, considerato che in materia continuano a persistere posizioni discordanti, il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltrato formale richiesta al Ministero della Salute di chiarire se quanto sostenuto nella nota n. 36979 del 7 agosto 2013 sia ancora da ritenersi valido, anche in considerazione della posizione assunta dal Consiglio di Stato con l’Ordinanza n. 5355 del 2008, con la quale veniva accolto l’appello contro un’ordinanza del TAR Veneto concernente un ordine di cessazione dell’attività di estetista in considerazione del fatto che “l’attività di estetista ricomprende qualunque trattamento finalizzato al benessere del corpo, ivi compresi i massaggi rilassanti e l’attività di riflessologia plantare”.
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13. DICEMBRE 2016 - ACCONCIATORE AMBULANTE - Parere del Ministero sull’esercizio dell’attività tramite l’impiego di un veicolo speciale accessoriato adibito a salone (c.d. “Hair Truck”)
Due giovani ragazze di Lecce hanno vinto, nell’ambito ed in esito ad un concorso volto a finanziare progetti di imprenditoria femminile, un premio consistente in un contributo a fondo perduto per la realizzazione della propria iniziativa imprenditoriale. Il progetto finanziato prevedeva «l’espletamento di un’attività di impresa di acconciatore itinerante c.d. HAIR TRUCK», il cui elemento connotante era quello di prestare servizio di coiffeur on the road (detersione, taglio e asciugatura) attraverso l’impiego di un veicolo speciale munito permanentemente di specifiche attrezzature e adibito a salone per acconciatore.
Si trattava di un’idea innovativa con una duplice funzione: d’estate offrire ai tanti turisti delle località balneari la possibilità di un “ritocco” tra la spiaggia e un happy hour, in bassa stagione servire, invece, i piccoli comuni e raggiungere le persone che avevano problemi di muoversi dalla loro abitazione.
L’idea innovativa ha però incontrato la “burocrazia” che le ha sbarrato la strada: la normativa attuale non permette che questa attività possa essere svolta in maniera ambulante.
All’istante non è risultato, pertanto, possibile beneficiare del contributo ottenuto «in ragione del fatto che le è stata negata l’iscrizione alla Camera di Commercio di Lecce e impedito di fatto lo svolgimento della predetta attività di impresa in virtù dell’art. 2 della legge 17/08/2005 n. 174».
Il comma 4 dell’art. 2 della L. n. 174/2005 stabilisce, infatti, in maniera esplicita che “Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio”.
L’offerta del servizio mediante l’utilizzo di un «veicolo speciale» appositamente adattato ed attrezzato per la prestazione in esso dell’attività di acconciatura non può non essere qualificata come “esercizio in forma ambulante” e pertanto non può essere permessa in base alla citata disposizione.
E’ questo quanto rappresentato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 29 dicembre 2016, n.433949.
Alla luce della vigente disciplina normativa in materia di prestazione dell’attività professionale di acconciatura, il Ministero ritiene, in conclusione, “di non poter aderire alle prospettazioni formulate dall’interpellante, dovendo al contrario desumere dal complessivo esame delle disposizioni richiamate la perdurante vigenza, allo stato, di un divieto di prestazione del servizio secondo le modalità descritte nell’interpello”.
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14. MAGGIO 2018 - Depositata alla Camera dei deputati una proposta di legge che modifica la L. n. 1/1990 e regolamenta le attività di tatuaggi e piercing, di onicotecnico e di truccatore
Il 24 maggio 2018 è stata depositata alla Camera dei deputati una proposta di legge (n. 662) recante "Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n.1, concernenti l’attività diestetista, la disciplina dell’esecuzione di tatuaggi e piercinge losvolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore".
L’obiettivo della presente proposta di legge, costituita da un articolo unico, è quello di apportare alcune modifiche alla disciplina sull’attività estetica contenuta nella legge 4 gennaio 1990, n.1, al fine di rendere la professione di estetista più conforme al quadro evolutivo e di regolamentare a livello nazionale le professioni di tatuatore, piercer, truccatore (makeup artist) e onicotecnico.
Oltre a creare un impianto normativo ben definito e al passo con i tempi, la proposta di legge - si legge nella relazione - ha anche lo scopo di contrastare il fenomeno dell’abusivismo, che genera una concorrenza spietata per leimprese di estetica, di acconciatura e, in generale, del benessere assumendo comepunti di forza i prezzi bassi, il servizio a domicilio e la non curanza delle norme di legge in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, a seguito della quale si rileva anche un aumento delle patologie infettive.
Nel merito, l’articolo 1, comma 1, lettera a), introduce una modifica all’articolo 1, comma 1, della legge n.1 del 1990, specificando che l’attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, compresigli annessi cutanei, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerla in perfette condizioni, di migliorarne e di proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti, concorrendo al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali e di massaggio e con l’utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico.
Si rende necessario chiarire che la superficie del corpo comprende anche gliannessi cutanei – intesi come peli, ciglia eunghie – al fine di garantire un orientamento uniforme in tutto il territorio nazionale nel definire il campo di intervento dell’estetista e di ricomprendere quei servizi di nicchia, relativi alle unghie e alle ciglia, che al tempo dell’approvazione della legge n.1 del 1990 non erano ancora diffusi.
Alla lettera g) si introduce la regolamentazione dei profili professionali di tatuatore, piercer, truccatore e onicotecnico, i cui profili sono oggi rimessi a leggi regionali o comunali e dispiegano i propri effettis olo nell’ambito territoriale di competenza del soggetto che ha legiferato.
Attualmente, nessuna legge statale disciplina il tatuaggio o il piercing, sebbene la materia sia statagià oggetto della risoluzione ResAP (2008)1 del Consiglio d’Europa, del 20 febbraio 2008, sui requisiti e criteri per la valutazione della sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente, volta alla tutela della salute pubblica, alla quale dovrebbero unformarsi le legislazioni dei singoli Stati membri dell’Unione europea.
L’unica normativa nazionale in materia è costituitadalle Linee guida emanate con circolare 5 febbraio 1998, n. 2.9/156 dal Ministero della sanità per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercingin condizioni di sicurezza, non sufficienti a contenere e disciplinare gli effetti di una richiesta sempre inaumento.
Pertanto, al fine di garantire l’uniformità nel territorio nazionale, la presente proposta di legge fornisce una definizione delle attività di tatuatore e di piercer, intendendosi per tatuaggio la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta conl’introduzione o con la penetrazione sotto-cutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con una tecnica discarificazione, al fine di formare disegni ofigure indelebili e perenni; e per piercing la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli oaltre decorazioni di diversa forma o fattura.
La proposta di legge ha anche lo scopo di disciplinare l’attività di onicotecnico, anch’essa attualmente priva di una normativa specifica.
L’attività di onicotecnico consiste nella costruzione, ricostruzione, applicazione edecorazione su unghie naturali di prodotti specifici anche semipermanenti e con interventi periodici per formare unghie naturali o artificiali. Comprende, inoltre, ogni prestazione eseguita a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, nonché leattività di manicure e di pedicure estetico.Tale attività è di tipo artigianale e, pertanto, è necessario regolare l’iscrizione al-l’albo delle imprese artigiane per il suoesercizio, nonché istituire l’apposita qualifica professionale.
Il medesimo discorso vale per la professione stessa del truccatore professionista, non riconosciuta nel nostro ordinamento. Non esistendo ancora una regolamentazione nazionale per la professione, attualmente non occorre il superamento di esami, ma solo il possesso di un attestato che comprova un percorso di studio teorico-pratico della disciplina del trucco, rilasciato da istituti specializzati.
Con la presente proposta di legge, le qualificazioni professionali di onicotecnico e di truccatore si ottengono dopo il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di un anno con un minimo di 300 ore.
La qualificazione professionale di estetistaa bilita già alle attività di onicotecnico e ditruccatore, mentre agli onicotecnici e ai truccatori sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista.
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RIFERIMENTI
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. Per gli adempimenti presso il REGISTRO DELLE IMPRESE, clicca QUI.
. Per gli adempimenti presso l'ALBO DELLE IMPRESE
ARTIGIANE, clicca QUI.
. Per gli adempimenti ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI, clicca QUI.
. Per L’ ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE, clicca QUI.
. Per l’ ATTIVITA’ DI E3STETISTA, clicca QUI.
. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI , clicca QUI.
. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI, clicca QUI.
. Per la GIURISPRUDENZA , clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento inerente i SOLARIUM E CENTRI DI ABBRONZATURA, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento della COSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE UNGHIE, clicca QUI.
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