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AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA - GIURISPRUDENZA





SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
GIURISPRUDENZA

Cassazione: in taxi solo con il tassametro in funzione

No alle tariffe concordate o forfetarie in taxi.
A stabilirlo è la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22483/06, che ha confermato una multa inflitta ad un tassista sorpreso durante una corsa all’aeroporto di Malpensa con il tassametro spento.
Nella sentenza la Suprema Corte ha infatti ricordato che “non vi è alcuna norma nel nostro ordinamento che consenta ad un tassista, per corse superiori ad un certo chilometraggio, di chiedere alla clientela un prezzo libero senza l’utilizzo del tassametro”. Ciò è stato inoltre motivato chiarendo la natura del servizio taxi, che ha lo scopo di soddisfare esigenze di trasporto “in base a tariffe determinate amministrativamente e calcolate con tassametro omologato”.


GENNAIO 2008 - Impossibile per una società di capitali svolgere il servizio di noleggio con conducente - Sentenza del Consiglio di Stato

Alle persone giuridiche non è consentito conseguire autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.
L’art. 8, comma 1, della L. n. 21/1992, infatti, disponendo che «La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata», prende evidentemente in considerazione solo i “singoli” escludendo le società di capitali.
Poiché, quindi, una società di capitali non può svolgere il detto servizio di noleggio con conducente, si deve ritenere che alla stessa non sia comunque consentito conseguire l’immatricolazione di un’autovettura per il medesimo servizio, essendo irrilevante, a tal proposito la circostanza che l’autorizzazione sia stata o meno rilasciata dal Comune competente.
Ne consegue che va considerato legittimo il provvedimento di diniego di immatricolazione ad uso di terzi per noleggio con conducente dell’autovettura di una società di capitali, e ciò a prescindere dai contenuti dell’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione previsti dall’art. 75 del D.Lgs. n. 285/1992.
(Consiglio di Stato - Sezione sesta - Decisione 11 gennaio - 14 aprile 2008, n. 1583).


NOVEMBRE 2014 - La Direttiva Bolkestien non si applica ai trasporti di taxi e di noleggio - Sentenza del TAR del Veneto

Il T.A.R. Veneto, con la Sentenza n. 1373/2014, stabilisce che le liberalizzazioni nelle attività commerciali, introdotta dalla Direttiva Bolkestein, non si applica né ai trasporti terrestri né a quelli acquatici.
Nella sentenza, proprio con riferimento ai trasporti acquatici, si legge: “Non pertinente è, poi, il riferimento alla violazione della c.d. direttiva Bolkestein (Direttiva 2006/123/CE).
E’ noto e non merita particolare approfondimento che il sistema di trasporto pubblico è sottratto ai principi espressi dalla indicata norma comunitaria, così come recepiti dell’ordinamento nazione (d.l. 26 marzo 2011, n. 59) che espressamente ha escluso la “liberalizzazione” dei servizi di taxi e di noleggio con conducente.
Tale esclusione è stata, poi, confermata dall’art. 3, lettera c) del d.l. 138/2011 che testualmente recita : “ … In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.
Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 166/2014, in riforma dell’antitetico orientamento assunto dal giudice di primo grado, ha ribadito e confermato l’orientamento la esclusione, da ogni forma di liberalizzazione, del settore oggetto del presente scrutinio”.

- Si riporta il testo della Sentenza:
. Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Sentenza N. 01373/2014, depositata l' 11 novembre 2014.


DICEMBRE 2016 - Servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea - La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità parziale della legge della Regione Piemonte n. 14 del 2015 - La Regione non può vietare la concorrenza sul trasporto

Illegittima la legge regionale che vieta i servizi di car sharing e Uber.
Così ha deciso la Corte costituzionale, con la sentenza n. 265/2016, depositata il 15 dicembre 2016, nel giudizio di legittimità promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ha impugnato l'art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 luglio 2015, n. 14, recante «Misure urgenti per il contrasto dell’abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada)», che inserisce nella citata legge regionale l’art. 1-bis, in virtù del quale il servizio di trasporto di persone, che prevede la chiamata, con qualunque modalità effettuata, di un autoveicolo con l’attribuzione di corresponsione economica, può essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), pena l’applicazione delle sanzioni amministrative previste per l’esercizio abusivo di tali servizi dagli artt. 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
Secondo il ricorrente:
a) la finalità della modifica normativa è riservare in via esclusiva l’attività di trasporto non di linea di persone ai servizi taxi e noleggio con conducente (NCC), mentre, prima della modifica, l’elencazione di cui all’art. 1 della legge regionale n. 24 del 1995 poteva essere interpretata come non tassativa;
b) la disposizione censurata, pur in linea con quanto già stabilito dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”), eccede dalle competenze regionali.
Pur riconoscendo che la legge quadro n. 21 del 1992 appaia inadeguata rispetto alle nuove possibilità di mobilità offerte dalle innovazioni tecnologiche e ulteriormente possibili in futuro (quali: i trasporti con tricicli elettroassistiti, diffusi nei centri storici; il car sharing; il «c.d. servizio Uber»), la censurata normativa piemontese, secondo la parte ricorrente, vieterebbe l’offerta di questi servizi innovativi sul territorio regionale, senza che neppure «sia possibile da parte dello Stato, della regione o degli enti locali una qualsiasi forma di disciplina» degli stessi servizi e di eventuali loro requisiti.
Così facendo, la legge eccederebbe dalla competenza regionale in materia di «trasporto locale», la quale riguarderebbe le modalità amministrative e tecniche dell’offerta dei servizi di trasporto, per invadere la competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza»: sarebbe posta una barriera all’ingresso delle descritte offerte innovative nel «mercato dei servizi locali di trasporto non di linea su strada», incidendosi così sullo sviluppo attuale e futuro di tale mercato e, dunque, sulla concorrenza nell’ambito dello stesso.
Da ciò deriverebbe la violazione, sul piano sostanziale, dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, «nella parte in cui assoggetta la legislazione anche regionale al rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e al principio di concorrenza». Sul piano formale prima ancora sarebbe altresì violato l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nella parte in cui riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la «tutela della concorrenza».

- Si riporta il testo della Sentenza:
. CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza n. 265 dell' 8 novembre 2016, depositata il 15 dicembre 2016.


MARZO 2017 - UBER POP - Il Tribunale di Torino blocca il servizio - Offre un servizio in concorrenza sleale

Il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di impresa, con la sentenza del 1° marzo 2017, n. 1553/2017 ha rigettato tutte le domande proposte dalle società del gruppo UBER contro le associazioni di categoria dei tassisti e conseguentemente ha accertato e dichiarato la sussistenza della concorrenza sleale svolta dal gruppo UBER attraverso il servizio UberPOP, inibendo di conseguenza l’utilizzo dell’applicazione Uber sul territorio nazionale.
I giudici della prima sezione civile torinese, nella causa intentata dal gruppo statunitense contro le maggiori sigle sindacali e strutture economiche del settore taxi, hanno accertato e dichiarato "la concorrenza sleale svolta" da Uber con i "drivers reclutati attraverso il servizio già denominato 'UberPop' (o altro equivalente, comunque denominato)".
Una delle richieste del gruppo era proprio quella di stabilire che Uber non compisse alcuna attività di concorrenza sleale, istanza però bocciata. Il Tribunale, dunque, come si legge nella sentenza, ha inibito al gruppo l'uso dell'app per smartphone e, comunque, "la prestazione di un servizio - comunque denominato e con qualsiasi mezzo promosso e diffuso - che organizzi, diffonda e promuova da parte di soggetti privi di autorizzazione amministrativa e/o di licenza un trasporto terzi dietro corrispettivo su richiesta del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta".
Dalla sentenza in commento, inoltre, si evince come Uber non possa considerarsi un semplice intermediario tra drivers e utenti, in quanto gestisce ed organizza una serie di attività (gestione e manutenzione dell'applicazione, selezione dei drivers, collegamento tra questi e la community, incasso del 20% di tutte le transazioni che avvengono mediante pagamento elettronico) che rendono il servizio, non sottoposto agli obblighi dettati dalla specifica normativa prevista per il trasporto pubblico non di linea, in concorrenza con il trasporto pubblico dei taxi perché offerto agli utenti a condizioni più vantaggiose di quest'ultimo.
Il Tribunale ricorda, a tal proposito, che il servizio di trasporto pubblico non di linea è regolamentato dalla Legge n. 21/1992, la quale prevede esclusivamente due figure: quella di operatore taxi e quella di operatore di NCC (noleggio con conducente), motivo per cui qualsiasi nuova modalità del servizio dovrà essere oggetto di specifico intervento legislativo. Spetta, dunque, al nostro Stato intervenire sul punto e auspichiamo che tale intervento avvenga nel più breve tempo possibile così da conciliare lo sviluppo e le nuove possibilità che la tecnologia offre in termini di servizi con la tutela della leale concorrenza in un settore assai importante, quale quello del trasporto pubblico non di linea.

- Si riporta il testo della sentenza:
. TRIBUNALE DI TORTINO - Prima Sezione Civile - Sezione specializzata in materia di Impresa - Sentenza del 1° marzo 2017, n. 1553.


APRILE 2017 - UBER BLACK - Il Tribunale di Roma ha ordinato il blocco di tutti i servizi offerti dal gruppo Uber in Italia - E’ concorrenza sleale - Perplessità da parte delle Associazioni dei consumatori

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 76465/2016, depositata il 7 aprile 2017, "accertata la condotta di concorrenza sleale", ha ordinato il blocco, entro 10 giorni, dei servizi offerti dal gruppo Uber in Italia con la app Uber Black, ossia le berline nere con autista attive a Milano e nella Capitale, e le analoghe app Uber-Lux, Uber-Suv, Uber-X, Uber-XL, UberSelect, Uber-Van.
E' stato così accolto un ricorso per concorrenza sleale delle associazioni di categoria dei tassisti.
La decisione si aggiunge a un’altra del Tribunale di Torino di poche settimane fa, con cui era stato ribadito il divieto per il servizio Uber Pop. Di conseguenza in questo momento l’uso dei servizi di Uber per muoversi in città è di fatto vietato in Italia.
Immediata la reazione di Uber. "Siamo allibiti per quanto annunciato dall'ordinanza che va nella direzione opposta rispetto al decreto Milleproroghe e alla normativa europea. Faremo appello contro questa decisione, basata su una legge vecchia di 25 anni e che non rispecchia più i tempi, per permettere a migliaia di autisti professionisti di continuare a lavorare grazie all'app di Uber e alle persone di avere maggiore scelta", si legge in un comunicato.
I giudici, a suon di sentenze, stanno entrando a gamba tesa nella materia e stanno bloccando tutti i servizi tecnologici di mobilità, ostinandosi a voler inquadrare questi servizi a tutti i costi nella legge attuale. Peccato che siano una cosa nuova e diversa e che, quindi, non possano inquadrarsi nella legge quadro esistente, come sostengono alcune Associazioni dei Consumatori.
Le Associazione ricordano che, secondo l'autorità dei trasporti, i "Servizi tecnologici per la mobilità" (STM) configurano "la creazione di un nuovo e specifico segmento del mercato della mobilità urbana non di linea", mentre per l'Antitrust, UberPop è un “servizio di trasporto privato non di linea”.
Urge avviare la regolazione dei servizi di trasporto innovativi, come Uber: le applicazioni utilizzabili via smartphone non vanno vietate ma regolamentate, perché aprono un nuovo mercato, che non ha nessuna concorrenza con altri servizi affini, come taxi e noleggio con conducente (Ncc).

Ricorso di Uber - Accolta la sospensiva

A pochi giorni dalla sentenza, in seguito al ricorso in appello, il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta della società di trasporti di sospendere l’ordinanza che sanciva la chiusura dell’attività a partire dal 17 aprile.
Sarà dunque ancora possibile prenotare una “corsa” fino a quando il Tribunale non emetterà la sentenza definitiva. La prima udienza è stata fissata il prossimo 5 maggio, e nelle settimane successive si conoscerà il futuro dell’app nel nostro Paese.

- Si riporta il testo della sentenza:
. TRIBUNALE DI ROMA - Sez. Nona specializzata in materia di Impresa - Sentenza del 7 aprile 2017, n. 76465/2016.


RIFERIMENTI

. Per il RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ABILITATI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA, clicca QUI.

. Per il SERVIZIO DI TAXI, clicca QUI.

. Per il SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE - NCC, clicca QUI.

. Per le le novità introdotte nel tempo in materia di attività di taxi e di noleggio con conducente, clicca QUI.

. Per le le problematiche ci carattere particolare , clicca QUI.

. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI – Leggi, decreti, circolari, direttive e pareri ministeriali, clicca QUI.



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Pubblicato su: 2019-01-28 (985 letture)

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