AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA - ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI
ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI
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1. UBER e UBER POP
UBER è un'azienda con sede a San Francisco (USA) che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato attraverso un'applicazione software mobile (app) che mette in collegamento diretto passeggeri e autisti.
La società è presente in decine di città in tutto il mondo.
Le auto possono essere prenotate con l'invio di un messaggio di testo o usando l'applicazione mobile, tramite la quale i clienti possono inoltre tenere traccia in tempo reale della posizione dell'auto prenotata.
Il “metodo UBER” - che in realtà si fonda su una piattaforma telematica alla quale si accede tramite internet - permette al potenziale cliente, preventivamente iscritto all’apposito portale, di formulare una richiesta di trasporto con contemporanea geolocalizzazione (fondata sullo stesso sistema satellitare in uso ai cosiddetti navigatori in auto).
Il conducente iscritto ad UBER che si trova più vicino al cliente, risponde alla chiamata ed effettua il trasporto richiesto.
Il pagamento viene effettuato in via elettronica tramite carta di credito, dal cliente al portale (e non a mani del conducente). Quest’ultimo viene retribuito in forza del contratto stipulato con UBER.
Uber propone anche un altro servizio: UberPOP.
Si tratta di un servizio in parte assimilabile ad un servizio di tipo "taxi", in cui - attraverso la stessa app Uber - è possibile ottenere passaggi da privato a privato.
L'azienda sta implementando con lo stesso sistema un servizio di consegne di merce a domicilio.
Il pagamento è effettuato tramite carta di credito, direttamente all'azienda stessa, come il classico Uber.
A tale proposito, ricordiamo che, il 13 febbraio 2015 a Genova il giudice di pace Giovanni Gualandi ha accolto il ricorso presentato da un guidatore Uber, il quale era stato sanzionato mesi prima come tassista abusivo, affermando che il servizio offerto da UberPop non è riconducibile al taxi ma semmai al noleggio con conducente.
Nel maggio 2015 il Tribunale di Milano ha disposto il blocco dell'App Uber Pop in tutta Italia.
Uber, per rispondere alle tante sollecitazioni pervenute dal mondo intero, a partire dal prossimo 15 luglio 2015 renderà applicabile la nuova informativa (rivista perché sia più chiara e trasparente) sulla privacy relativamente a fruitori del servizio, autisti residenti al di fuori degli USA e autisti residenti negli USA.
Per entrare a far parte dell'azienda Uber sono richiesti i seguenti requisiti:
• avere almeno 21 anni d'età,
• possedere un'auto a 4 porte coperta da assicurazione e non più vecchia di 8 anni,
• avere una fedina penale pulita,
• avere almeno 10 punti residui sulla patente,
• avere una patente non sospesa da almeno 10 anni.
Se si rientra in tali requisiti, è possibile inviare la richiesta per diventare conducente Uber alla medesima azienda. Una volta entrati a far parte dell'azienda Uber, essa stessa fornisce allo stesso conducente i seguenti servizi:
• uno smartphone su cui è installata l'app Uber, per essere rintracciabili dagli utenti,
• revisione dell'auto per verificarne le condizioni,
• assicurazione contro danni a terzi.
UBER realizza un servizio di trasporto a richiesta strutturato sulla falsariga e a somiglianza della disciplina in vigore per il servizio TAXI, ma al di fuori della disciplina dettata dalla legge 21 del 1992.
Tale normativa, infatti, ha disciplinato l’autoservizio pubblico non di linea, sia nella forma tipica del TAXI che nella forma del noleggio di auto con conducente (NCC).
Le controversie che ne sono scaturite hanno avuto due aspetti sostanziali:
A. una accusa di illecita concorrenza commerciale;
B. la contestazione, da parte delle Polizie locali, della violazione degli artt. 85 e 86 del Codice della Strada.
La prima accusa è stata oggetto di un procedimento dinanzi al Tribunale di Milano nel 2015 (Tribunale Milano, ordinanza 2 luglio 2015), deciso in via di urgenza e di relativo reclamo, con estesa ordinanza che ha analizzato in dettaglio tutte le tematiche controverse.
Tale decisione, tuttavia, affrontava in via esclusiva il servizio denominato “UBER POP” e il servizio di ricerca telematico del servizio richiesto.
La seconda contestazione riguarda la violazione di alcune norme del Codice della strada. Le norme relative sono:
Art. 86, che punisce chiunque effettua il servizio di piazza senza avere ottenuto la licenza; il regime sanzionatorio è severo, e prevede, oltre alla sanzione pecuniaria, la confisca del veicolo e la sospensione della patente del conducente.
Art. 85, che punisce chiunque effettua servizio “ncc” senza che detto uso sia previsto dalla carta di circolazione del veicolo, oppure in violazione delle condizione dell’autorizzazione o delle norme di legge; il regime sanzionatorio prevede, oltre alla sanzione pecuniaria, la sospensione della carta di circolazione.
E in forma residuale art. 82, che, ferme restando le disposizioni di leggi speciali, punisce chiunque utilizza un veicolo per un uso diverso da quello previsto nella carta di circolazione.
Preso atto della diffusione del servizio di trasporto di persone effettuato da autisti non professionisti, non iscritti negli albi previsti dalla normativa in vigore, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, ha chiesto al Consiglio di Stato un parere in merito alla applicazione delle norme di cui agli artt. 85 e 86 CdS nonchè della legge 21/1992.
Il Consiglio di Stato, Sezione prima, nell’adunanza in data 25 novembre 2015 (Sentenza 25 novembre 2015), ha diffuso il proprio parere a seguito del quale il Ministero dell’interno, ritenendo che non sussistano elementi ermeneutici certi per poter applicare le norme di cui sopra, ha invitato (Circolare 14 marzo 2016, n. 1842) i Dirigenti dei compartimenti di Polizia Stradale a non contestare la violazione degli artt. 85 e 86 CdS, riservandosi l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 82 CdS ove venga accertato l’utilizzo del veicolo per destinazione diversa da quella prevista dalla carta di circolazione.
Il parere del Consiglio di Stato, in sintesi espone quanto segue:
a) UBER consiste in una piattaforma informatica che non crea un contratto diretto fra cliente e autista;
b) pur mettendo in contatto cliente ed autista, non si limita a fornire l’opportunità del trasporto;
c) il rapporto si instaura fra cliente e azienda UBER;
d) gli elementi costitutivi di tale rapporto sono:
i. l’iscrizione al portale web,
ii. il possesso di una carta di credito,
iii. la geolocalizzazione tramite smartphone collegato ad internet,
iv. un’assistenza anche di tipo legale,
e) Il complesso dei dati utili permette di qualificare il contratto come “trasporto privato non di linea”,
f) esso quindi costituisce una terza figura, diversa dal TAXI e dal noleggio auto con conducente, disciplinate dalla legge 21/1992.
Da qui l’invito del Consiglio di Stato al legislatore ad adottare una nuova disciplina del settore, che riconosca le caratteristiche di diversità predette e individui le tutele necessarie ed opportune.
In attesa di detta nuova disciplina, che nessuno sa se verrà mai introdotta, il Ministero dell’Interno ha invitato gli organi di Polizia Stradale dallo stesso dipendenti ad astenersi dal contestare gli illeciti previsti dagli artt. 85 e 86 CdS.
La giustificazione addotta dal Ministero risiederebbe nella mancanza di strumenti ermeneutici certi.
Tuttavia, non soltanto per quanto già detto in ordine alla impossibilità di considerare un “vuoto normativo”, ma procedendo ad un attento esame del parere del Consiglio medesimo, è doveroso giungere a conclusioni differenti.
Lo stesso parere mette in luce due ulteriori aspetti:
A. la innegabile similitudine del servizio UBER con il servizio pubblico di piazza e con il servizio di RadioTaxi, che permette al cliente di contattare un servizio in voce che gli invia la vettura più vicina al luogo in cui si trova.
B. La rilevanza pubblicistica del servizio offerto.
- Si riporta il testo dei seguenti provvedimenti:
. TRUBUNALE DI MILANO - Ordinanza del 2 luglio 2015, n. R.G. 35445/2015 + 36491/2015.
. TRUBUNALE DI MILANO - Sentenza del 6 2 luglio 2015, n. R.G. 29325.
. CONSIGLIO DI STATO - Sezione Prima - Sentenza del 25 novembre 2015, n. 00757/2015.
. MINISTERO DELL'INTERNO - Circolare del 11 marzo 2016, Prot. 300/A/1842/16/113/1: Intermediari del trasporto Sistema "Uber" ed "Uber Pop" - Accertamento e contrasto violazioni.
2. MAGGIO 2017 - UBER – La piattaforma elettronica rientra nel settore dei trasporti - Lo Stato può imporre l’obbligo di licenze come taxi – Le conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE
La piattaforma elettronica Uber, pur rappresentando un`idea innovativa, rientra nel settore dei trasporti, con la conseguenza che Uber può essere obbligata a possedere le licenze e le autorizzazioni richieste dal diritto nazionale.
«Uber non beneficia infatti del principio della libera prestazione dei servizi garantito dal diritto dell’Unione ai servizi della società dell’informazione».
E' quanto sostiene l`avvocato generale della Corte di Giustizia europea Maciej Szpunar nelle conclusioni presentate l’11 maggio 2017 - Causa C-434/15.
La società, secondo le conclusioni dell'avvocato, non beneficia del principio della libera prestazione dei servizi garantito dal diritto dell`Unione ai servizi della società dell`informazione.
La causa è cominciata nel 2014 quando l'Asociación Profesional Elite Taxi della città di Barcellona, ha presentato ricorso al tribunale commerciale di Barcellona chiedendo di sanzionare la società spagnola Uber Systems Spain, per concorrenza sleale nei confronti dei conducenti della Elite Taxi, con la tesi che né la Uber Spain, né i proprietari o i conducenti dei veicoli interessati dispongono delle licenze e delle autorizzazioni previste dal regolamento in materia di servizi di taxi adottato dalla città. E il tribunale spagnolo ha sottoposto alla Corte di giustizia una serie di questioni sulla qualificazione dell'attività di Uber sotto il profilo del diritto dell'Unione nonché sulle conseguenze che occorre trarne.
L’applicazione che riconosce la posizione dell’utente ed individua i conducenti disponibili nelle vicinanze deve dunque ottenere le licenze ed autorizzazioni previste dal diritto nazionale per il settore trasporti.
Secondo l’Avvocato generale, la prestazione di messa in contatto del passeggero con il conducente, fornita per via elettronica, non è né autonoma né principale rispetto alla prestazione di trasporto. Il servizio offerto da Uber non potrebbe pertanto essere qualificato come «servizio della società dell’informazione», trattandosi piuttosto dell’organizzazione e della gestione di un sistema completo di trasporto urbano a richiesta.
Nemmeno il concetto di car-pooling può essere applicato al caso di Uber, posto che la destinazione è scelta dal passeggero e i conducenti percepiscono un corrispettivo ben superiore rispetto al semplice rimborso delle spese sostenute.
In conclusione, il servizio offerto da Uber deve essere qualificato come servizio nel settore dei trasporti, affermazione da cui consegue l’inapplicabilità del principio della libera prestazione dei servizi (vigente nell’ambito dei servizi delle società d’informazione) e l’assoggettabilità alle condizioni previste dalle normative nazionali per il settore trasporti.
. Se vuoi scaricare il testo delle cocnlusioni dell'Avvocato Generale della CGUE, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo del Comunicato stampa n. 50/17, clicca QUI.
3. DICEMBRE 2017 - CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA - UBER è un servizio nel settore di trasporti e come tale va regolamentato dagli Stati
Un servizio d’intermediazione, come quello di Uber, avente ad oggetto la messa in contatto, mediante un’applicazione per smartphone e dietro retribuzione, di conducenti non professionisti utilizzatori del proprio veicolo con persone che desiderano effettuare uno spostamento nell’area urbana, deve essere considerato indissolubilmente legato a un servizio di trasporto e rientrante, pertanto, nella qualificazione di «servizio nel settore dei trasporti», ai sensi del diritto dell’Unione. Un servizio siffatto deve, di conseguenza, essere escluso dall’ambito di applicazione della libera prestazione dei servizi in generale (art. 56 TFUE) nonché della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva 2006/123/CE) e della direttiva sul commercio elettronico (Direttiva 2000/31/CE)..
Ne consegue che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, è compito degli Stati membri disciplinare le condizioni di prestazione di siffatti servizi nel rispetto delle norme generali del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
E’ quanto si legge nel Comunicato stampa n. 136/2017 del 20 dicembre 2017 della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha deciso (Sentenza nella causa C-434/15) che Uber va considerato come un servizio di taxi, e non come una piattaforma digitale come l’azienda sostiene da tempo.
Secondo la Corte, tale servizio d’intermediazione deve essere considerato parte integrante di un servizio complessivo in cui l’elemento principale è un servizio di trasporto e, di conseguenza, rispondente non alla qualificazione di «servizio della società dell’informazione», ma a quella di «servizio nel settore dei trasporti».
Il processo era arrivato alla Corte dopo che nel 2014 un sindacato di tassisti di Barcellona aveva fatto causa a Uber per concorrenza sleale.
Dopo la causa Uber aveva sospeso le sue attività in Spagna per poi riprenderle nei mesi successivi, ma solo a Madrid.
Uber si era difesa proprio sostenendo di essere una semplice piattaforma digitale che mette in contatto gli autisti con i clienti, e non un servizio di trasporti. E quindi di non dover rispettare tutti i regolamenti - e i costi - che esistono per i secondi.
. Se vuoi scaricare il testo del comunicato stampa n. 136/2017 del 20 dicembre 2017, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della sentenza del 20 dicembre 2017 nella causa C-434/15, clicca QUI.
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RIFERIMENTI
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. Per il RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ABILITATI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA, clicca QUI.
. Per il SERVIZIO DI TAXI, clicca QUI.
. Per il SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE - NCC, clicca QUI.
. Per le novità introdotte nel tempo in materia di attività di taxi e di noleggio con conducente, clicca QUI.
. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI – Leggi, decreti, circolari, direttive e pareri ministeriali, clicca QUI.
. Per la GIURISPRUDENZA , clicca QUI.
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