AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA - LE NOVITA’ INTRODOTTE NEL TEMPO
LE ATTIVITA' DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE LE NOVITA’ INTRODOTTE NEL TEMPO
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1. LUGLIO 2006 - LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N. 223/2006, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 248/2006
1.1. Le disposizioni dettate dal D.L. n. 223/2006
L’articolo 6 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"), successivamente completamente riscritto dalla legge di conversione, interviene sull’attività di servizio di taxi.
Il decreto-legge n. 223/2006 aveva aggiunto un comma all’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), facendo, in sostanza, sparire il divieto di cumulo delle licenze di taxi.
Il secondo comma dell’articolo 8, della legge n. 21/1992 prevede che la licenza e l’autorizzazione sono riferire ad un singolo veicolo o natante.
Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
E’ invece ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. E’ inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso si eserciti con natanti.
I Comuni, in deroga alle attuali disposizioni, potranno bandire pubblici concorsi e concorsi riservati a chi è già titolare di licenza di taxi per l’assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica.
In questo caso i soggetti assegnatari delle nuove licenze non le potranno cedere separatamente dalla licenza originaria e dovranno avvalersi, sotto la propria responsabilità, di conducenti il cui contratto di lavoro subordinato dovrà essere trasmesso all’amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il servizio.
I Comuni potranno altresì rilasciare autorizzazioni temporanee, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari.
1.2. Le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 248/2006
Dopo una lunga trattativa tra il Ministro Bersani e le rappresentanze sindacali, conclusasi il 18 luglio 2006, sul tema delle licenze taxi sono state introdotte delle novità di rilievo rispetto a quelle prospettate in un primo momento dal decreto-legge n. 223/2006.
La legge di conversione n. 248 del 4 agosto 2006, n. 248 mette uno STOP al cumulo delle licenze e alla doppia auto per ciascuna licenza e passaggio ai Comuni della facoltà di concedere licenze aggiuntive e deroghe.
In pratica viene offerta ai Comuni una serie di facoltà tra le quali potranno scegliere quelle più idonee alle esigenze locali di potenziamento del servizio, previa consultazione delle commissioni consultive cui partecipano i rappresentanti della categoria e i radiotaxi.
Nel dettaglio, i Comuni potranno:
1. Disporre di ulteriori turni giornalieri per le singole auto, servendosi, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 10 della legge n. 21/1992, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 6 della medesima legge;
2. Prevedere bandi straordinari, in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga nel caso in cui la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal Comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo oneroso o gratuito, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 della legge n. 21/1992. Nel caso di titolo oneroso, si dovrà fissare il relativo importo e individuare, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri.
I proventi derivanti saranno ripartiti, in una percentuale non inferiore all'80%, tra i titolari di licenze di taxi del medesimo Comune, mentre la restante parte degli introiti potrà essere utilizzata dai Comuni per finanziare iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l’impiego di tecnologie satellitari.
3. Prevedere il rilascio di autorizzazioni temporanee o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell’utenza.
4. Prevedere, in via sperimentale, l’attribuzione della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi e aggiuntivi, per l’espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l’attività dei sostituti della guida dovrà svolgersi secondo quanto previsto al punto 1.
Tale attribuzione dovrà essere prevalentemente a favore delle cooperative di produzione e lavoro o delle cooperative di servizi do dei consorzi tra imprese artigiane.
5. Prevedere, in via sperimentale, forme innovative di servizio e tariffe differenziate, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o alle cooperative di produzione e lavoro o delle cooperative di servizi do dei consorzi tra imprese artigiane.
6. Prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal Comune per percorsi prestabiliti (come, ad esempio, i collegamenti con l’aeroporto).
7. Istituire, per verificare la qualità del servizio di taxi, un comitato di monitoraggio composto da funzionari comunali, rappresentanti della categoria, dei radiotaxi e degli utenti.
Il comma 2 dell’articolo 6 stabilisce, infine, che sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica e il divieto di cumulo di più licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge n. 21 del 1992 e della disciplina adottata dalle singole Regioni.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto-legge, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca QUI
2. FEBBRAIO 2009 - LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 14/2009 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 207/2008
2.1. Le novità introdotte
La questione aperta negli ultimi anni delle attività svolte dai noleggiatori con conducente in concorrenza con i titolari di licenza taxi, ha catalizzato l’attenzione del legislatore nazionale che ha deciso di intervenire con una modifica sensibile della legge n. 21/1992.
L’intervento governativo attraverso il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge n. 14 del 27 febbraio 2009 (c.d “mille proroghe”) - in vigore dal 1° marzo 2009 - è stato sollecitato anche dalla spinta delle osservazioni formulate dai taxisti sul presunto scorretto uso delle licenza di noleggio per esercitare l’attività in altre città sedi di importanti poli catalizzatori del traffico passeggeri (aeroporti, porti,quartieri fieristici e simili).
Le modifiche apportate dall'art. 29 della legge n. 14/2009, che illustreremo di seguito, sono assai rilevanti.
1) L'articolo 3 è stato riformulato: si è provveduto adeguatamente a sostituire il termine “sede del vettore“ con il termine “rimessa”.
La modifica non è solo lessicale e va posta in relazione con l’altra modifica del comma 4 del successivo articolo 11 della legge n. 21/1992, secondo cui le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate appunto presso la rimessa, e l’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire sempre alla rimessa, situata nel Comune che ha rilasciato l‘autorizzazione, con ritorno alla stessa; è previsto invece che il prelevamento e l‘arrivo a destinazione dell‘utente possano avvenire anche nel territorio di altri Comuni.
Con queste nuove formulazioni dell’articolo 3 e del comma 4 dell’articolo 11, che vanno lette in combinato disposto, appare evidente l’intenzione del legislatore di vietare che il noleggiatore con conducente possa direttamente offrire il servizio al cliente situato in altro territorio comunale, a meno che lo stesso non abbia provveduto a prenotare presso la rimessa tale prestazione, e che dunque il noleggiatore abbia iniziato il servizio dietro esplicita prenotazione del cliente effettuata preventivamente alla salita dello stesso sull’autovettura e con partenza di quest’ultima direttamente dalla rimessa.
2) La seconda modifica apportata alla legge n. 21/1992 riguarda l’introduzione di un nuovo articolo, il 5 bis, nel quale si attribuiscono ai Comuni specifici nuovi poteri di regolamentazione dell’accesso dei noleggiatori sul proprio territorio, o anche solo in particolari zone del territorio, subordinando il suddetto accesso ad una preventiva comunicazione effettuata sotto forma di autocertificazione. In essa il noleggiatore titolare di autorizzazione rilasciata da un altro Comune, deve dichiarare l‘osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della legge n. 21/1992 come modificata dalla legge n. 14/2009, compreso l’obbligo di fornire i dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione.
Il Comune potrà legittimamente in questi casi prevedere e pretendere il pagamento di un diritto di accesso sul proprio territorio.
3) La legge n. 21/1992 viene poi riformata nell’articolo 8 comma 3 in relazione alle modalità per il rilascio delle autorizzazioni e licenze, e soprattutto, in relazione alle modalità di mantenimento delle stesse.
In sostanza, oltre ad aggiungere i requisiti sottolineati affinchè la licenza possa essere mantenuta, si specifica di nuovo che non sarà possibile mantenere la sede dell’azienda in un Comune e la rimessa in un altro, ma che le due dovranno essere situate nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, peraltro anche non nei medesimi locali purchè nello stesso territorio.
4) Nello specifico sono stati sostituiti i commi 3 e 4 dell’articolo 11, nei quali si stabilisce innanzitutto che nei Comuni in cui è presente il servizio di taxi, nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.
Ciò significa che in questi Comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare a disposizione dell‘utenza, esclusivamente all‘interno della rimessa.
La riformulazione del comma 4 dell’articolo 11, già in parte sopra anticipata in relazione all’inizio ed al termine del servizio, appare sensibilmente efficace, specificando innanzitutto che le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa; questa prenotazione, che potrà avvenire telefonicamente o in modalità personale diretta, in rapporto con quanto successivamente scritto circa l’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente, evidenzia la impossibilità per il noleggiatore di procacciarsi il lavoro attraverso un contatto diretto con il cliente in zone più o meno “di interesse” nelle quali egli ha deciso di sostare.
5) E' stato introdotto l'art. 11-bis relativo alle sanzioni, nel quale viene previsto che l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge n. 21/1992, così come modificati dalla legge n. 14/2009, viene punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza.
- Si riporta una:
. Tabella comparativa della legge n. 21/1992 con le novità apportate dalla legge n. 14/2009.
2.2. Le sospensione dell'efficacia delle nuove disposizioni
2.2.1. Sospensione dell'efficacia delle nuove disposizioni fino al 30 giugno 2009
Secondo quanto disposto dall'art. 7-bis, della legge 9 aprile 2009, n. 33, di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'efficacia delle disposizioni dettate dall'articolo 29, comma 1-quater, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' sospesa fino al 30 giugno 2009.
Si riporta l’articolo 7-bis della legge 9 aprile 2009, n. 33, di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (in vigore dal 12 aprile 2009):
“Art. 7-bis - Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea
1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' sospesa fino al 30 giugno 2009.”.
2.2.2. Ulteriore proroga al 31 dicembre 2009
L'efficacia delle norme previste dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009, in tema di attività di trasporto mediante autoservizi non di linea è stata più volte prorogata.
1) Per effetto del disposto di cui all’art. 23, comma 3, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è stata nuovamente prorogata dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009.
2) Per effetto del disposto di cui all’art. 5, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è stata nuovamente prorogata al 31 marzo 2010.
2.2.3. Ulteriore proroga al 31 dicembre 2010
In prossimità della scadenza del 31 marzo 2010 è intervenuto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, il quale, al comma 3 dell’articolo 2, ha
previsto l’adozione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali, di disposizioni attuative della disciplina dettata dalla legge n. 21 del 1992, finalizzate ad impedire pratiche di esercizio abusivo o illegale del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente.
Con il medesimo decreto avrebbero dovuto essere altresì definiti gli indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi da parte dei comuni.
Per l’adozione del decreto ministeriale era stabilito un termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Come già era chiaro al momento dell’esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 40 del 2010, il termine di sessanta giorni per definire la disciplina del settore non sarebbe stato sufficiente.
Il decreto-legge n. 73 del 31 maggio 2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122 del 30 luglio 2010, ha differito tale termine al 31 dicembre 2010.
Per tutte le successive proroghe vedi il successivo Punto 4.4.
3. MARZO 2010 - D.LSG. N. 59/2010, DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE - Esclusa la liberalizzazione
La DIRETTIVA 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, al "considerando" n. 21 stabilisce che:
"I servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani, i taxi e le ambulanze nonché i servizi portuali, sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva""
Il D.Lgs. 26 marzo 2010 , n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", all'art. 6, stabilisce, di conseguenza, quanto segue:
"Art. 6 (Servizi di trasporto)
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonche' i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con conducente.
2. Ai fini del presente decreto, non costituiscono servizi di trasporto quelli di:
a) scuola guida;
b) trasloco;
c) noleggio di veicoli e unita' da diporto;
d) pompe funebri;
e) fotografia aerea.
. Se vuoi approfondire i contenuti della Direttiva 2006/123/CE e del D.Lgs. n. 59/2010, clicca QUI.
Che le attività di servizio di taxi e di noleggio con conducente (NCC), in Italia, non possono ancora, nell’ambito delle liberalizzazioni, adeguarsi alla direttiva 2006/123/CE, si evince anche dall'art. 3, comma 11-bis, della L. n. 148/2011, di conversione del D.L. n. 138/2011, concernente ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo:
"11-bis. In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59".
. Se vuoi approfondire i contenuti della L. n. 148/2011, clicca QUI.
4. APRILE 2010 - LE NOVITA’ INTRODOTTE DAI DECRETI LEGGE N. 40/2010, N. 78/2010 e N. 225/2010
4.1. D.L. n. 40/2010 - Prevista l'emanazione di un nuovo decreto
Nonostante che dal 1° aprile 2010 siano entrate in vigore tutte le novità introdotte dal D.L. n. 207/2008, all'art. 2, comma 3, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2010), viene prevista l'emanazione di un nuovo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata che dovrà dettare “urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia”.
Con il suddetto decreto dovranno, altresì, essere “definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi”.
Si riporta il testo integrale del comma 3 dell'art. 2 del D.L. n. 40/2010:
"3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresi', definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.".
4.2. D.L. n. 78/2010 - Prevista una ulteriore proroga di 60 giorni
Secondo quanto stabilito al comma 7, dell'art. 51 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", il termine di cui al comma 3, dell'articolo 2, del D.L. n. 40/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2010, viene prorogato di altri 60 giorni (31 dicembre 2010).
Il termine per la fissazione di misure contro l’abusivismo nel settore del noleggio con conducente e dei taxi, al fine di dare seguito ai lavori dell’apposito tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viene quindi prorogato di altri 60 giorni.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, avrebbe dovuto adottare disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.
L’adozione di tale decreto si rende necessaria, in quanto la normativa introdotta dall’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante auto servizi pubblici non di linea, tra cui, in particolare, il servizio di taxi con autovettura e il servizio di noleggio con conducente, presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale.
Al fine di addivenire ad una soluzione condivisa e concordata non solo tra le istituzioni interessate (la materia, infatti, rientra nella sfera di competenza di regioni, comuni e province) ma anche tra le associazioni di categorie del settore taxi e del noleggio con conducente, si è insediato un tavolo tecnico che ha visto la partecipazione di tutti i soggetti interessati e che si propone di emendare o comunque di correggere il predetto articolo 29, comma 1-quater.
Peraltro, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoscritto un Protocollo d’intesa, concordato con ANCI, UPI e regioni, che si prefigge la riformulazione della suddetta norma secondo le modalità nello stesso contenute ed è in corso apposita istruttoria in sede di Conferenza unificata per giungere ad un’intesa tra le istituzioni in ordine ai principi cui dovrà uniformarsi l’emananda disciplina del settore.
La norma proposta, pertanto, si rende necessario al fine di arginare la confusione che deriverebbe da un’applicazione dell’articolo 29, comma 1-quater, nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesseranno gli enti locali competenti nella gestione pratica dei problemi, inevitabilmente causati dal caos interpretativo indotto dall’applicazione della predetta normativa e che si porranno, peraltro, in modo diverso nelle varie realtà territoriali coinvolte.
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4.3. D.L. n. 225/2010 - Prevista una ulteriore proroga al 31 marzo 2011
Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” (cd. "Milleproroghe"), contiene una tabella nella quale, alla ventottesima posizione, viene richiamato l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
All'articolo 1, comma 1 del decreto in questione si stabilisce che il termine di scadenza indicato in detta tabella viene prorogato al 31 marzo 2010.
4.4. Le successive proroghe
Il termine originario per l’emanazione del decreto, fissato al 25 maggio 2010 dall’art. 2, comma 3, del D.L. n. 40 del 2010 è stato prorogato per le seguenti volte:
1) al 31 dicembre 2010, dall’articolo 51, comma 7, del n. 78 del 2010;
2) al 31 marzo 2010, dalla Tabella 1 del D.L. n. 225 del 2010;
3) al 31 dicembre 2011, dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 25 marzo 2011;
4) al 30 giugno 2012, dall'articolo 11, comma 4, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;
5) al 31 dicembre 2012, dall'articolo 17, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
6) al 30 giugno 2013, dall'art. 1, comma 388 e la Tabella 2, n. 5, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013);
7) al 31 dicembre 2014, dall'art. 4, comma 4 del Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Milleproroghe), convertito dalla LEGGE 27 febbraio 2014, n. 15;
8) al 31 dicembre 2015, dall'art. 8, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 (Milleproroghe), convertito dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11;
9) al 31 dicembre 2016, dall'art. 7, comma 5, del Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210 (Milleproroghe), convertito dalla L. 15 febbraio 2016, n. 21;
10) al 31 dicembre 2017, dall'art. 9, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Milleproroghe).
4.5. La ulteriore proroga al 31 dicembre 2018 prevista dalla legge di bilancio 2018
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. (Legge di Bilancio 2018).
Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto da 1181 commi.
Il comma 1136, alla lettera b), dispone la proroga al 31 dicembre 2018 del termine per l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggi o con conducente e la contestuale proroga della sospensione dell'efficacia delle norme più restrittive in materia di noleggio con conducente (di cui all’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207/2008), disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
Con lo stesso decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle Regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.
La proroga viene disposta modificando l’articolo 2, comma 3, del D.L. n. 40/2010, convertito nella L. n. 73/2010, che ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, per la rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla legge n. 21/1992 (relativa alla disciplina dei servizi di autotrasporto pubblico non di linea), allo scopo di contrastare l'esercizio abusivo delle attività di taxi e di noleggio con conducente e di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale. A tale decreto è stata quindi rimessa anche l'attuazione delle disposizioni in materia di noleggio con conducente contenute nel decreto-legge n. 207/2008.
L’articolo 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008 ha ampliato, attraverso alcune novelle alla legge n. 21/1992, gli obblighi a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente ed ha introdotto alcune limitazioni allo svolgimento del servizio stesso, prevedendo, tra le altre cose, una preventiva autocertificazione per l'accesso nel territorio di altri comuni e nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, con obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
L'operatività della disciplina è stata subito sospesa con l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 5/2009, in considerazione dei timori per la limitazione della libertà di concorrenza nel settore che la sua applicazione avrebbe comportato.
In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale, il cui termine viene qui nuovamente differito al 31 dicembre 2018, si deve ritenere ancora vigente la disciplina in materia di NCC recata dalla legge n. 21/1992 precedentemente alle modifiche del decreto-legge n. 207/2008 e caratterizzata da minori vincoli per l'esercizio dell'attività.
Si ricorda che a giugno 2015 l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha inviato al Governo ed al Parlamento un atto di segnalazione sulla rilevanza economico-regolatoria dell'autotrasporto di persone non di linea: taxi, NCC e nuovi relativi servizi offerti su piattaforme tecnologiche, basati sulla flessibilità e sulla condivisione di risorse.
L'Autorità ha segnalato, inoltre, la necessità di dare un adeguato livello di regolazione alle emergenti formule, diverse dai servizi di taxi ed NCC, basate su piattaforme tecnologiche che offrono servizi di intermediazione su richiesta e con finalità commerciale, proponendo di introdurre obblighi specifici attinenti sia alle piattaforme, che ai requisiti del conducente, che alla qualità ed alla sicurezza del servizio.
La domanda di mobilità si orienta infatti sempre più verso sistemi basati sulla flessibilità e sulla condivisione di risorse, tipici della sharing economy. L’Autorità si propone quindi di far emergere questo mercato, afffinché domanda e offerta di servizi possano incontrarsi in modo trasparente e nel rispetto delle regole applicabili all’attività economica d’impresa.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo del documento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) del 21 maggio 2015, clicca QUI.
5. 29 DICEMBRE 2018 - Pubblicato il D.L. n. 143/2018 che detta nuove regole in materia di Noleggio con conducente (NCC)
Approvato dal Consiglio dei Ministri n. 34 del 23 dicembre 2018, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2018, il Decreto-Legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante “Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”.
Due sono gli articoli che vengono modificati dal Decreto in questione:
- l’articolo 3 (rubricato: “Servizio di noleggio con conducente”) e
- l’articolo 11 (rubricato: “Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente”).
l decreto-legge – in vigore dal 30 dicembre 2018 - introduce una nuova regolamentazione della disciplina del servizio di noleggio con conducente (NCC).
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RIFERIMENTI
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. Per il SERVIZIO DI TAXI, clicca QUI.
. Per il SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE - NCC, clicca QUI.
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