AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC)
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) SECONDO LA LEGGE N. 21 DEL 1992
|
1. Il servizio di noleggio con conducente - NCC
Secondo quanto stabilito dall’art. 1 della L. n. 21 del 1992, sono definiti “autoservizi pubblici non di linea” sono costituiti da:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.
Secondo quasto stabilito dall'art. 85, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada), possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
b-bis) i velocipedi
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale.
La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio (comma 3).
Secondo quanto stabilito dall’art. 3 della L. n. 21 del 1992, il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesseo presso i pontili di attracco.
Secondo quanto stabilito dall’art. 5-bis della L. n. 21 del 1992, per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.
1.1. Le caratteristiche del trasporto NCC e Taxi
Il trasporto pubblico non di linea assicura il trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.
La legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) disciplina espressamente soltanto i servizi di taxi e di noleggio con conducente.
Il regime dell'accesso al mercato nelle due tipologie di servizio, taxi e NCC, è assai differente in quanto, benché le due tipologie di servizio siano effettuati a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta (definizioni queste stabilite dall'art. 1, comma 1 della legge n. 21/1992), il servizio di taxi si rivolge ad un'utenza indifferenziata, mentre il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
Il servizio di NCC inoltre non è soggetto ad obblighi di servizio pubblico, a differenza del servizio di taxi che è soggetto a tale obblighi, rientrando tra i servizi di trasporto pubblico locale, sia pure non di linea.
2. Figure giuridiche
Secondo quanto disposto dall’art. 7 della L. n. 21 del 1992, i I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b).
In tutti questi casi è consentito conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della stessa precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione degli organismi medesimi.
In caso di recesso dagli organismi di cui copra, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
3. Il rilascio dell’autorizzazione di NCC
Secondo quanto stabilito dall’art. 8 della L. n. 21 del 1992, l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente viene rilasciata dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.
L'autorizzazione sé riferita ad un singolo veicolo o natante. Non e' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.
Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
Essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3.1. Come ottenere l’autorizzazione
Per poter partecipare al concorso indetto per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleghgio con conducente occorre essere in possesso di seguenti requisiti:
- aver compiuto 21 anni;
- essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato avente condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- aver assolto all’obbligo scolastico;
- essere in possesso di patente categoria B o superiore (C o D);
- avere la piena disponibilità giuridica del veicolo;
- avere la disponibilità di una rimessa nell'ambito del territorio comunale, da intendersi come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo in servizio;
- non essere, per quanto attiene al solo servizio N.C.C., titolare di altre autorizzazioni per N.C.C.
tali da far superare, per effetto dell’autorizzazione richiesta, il limite stabilito dal regolamento comunale;
- aver seguito un corso di due mesi presso qualsiasi scuola guida, al termine del quale la Motorizzazione civile rilascia un attestato che certifica l’abilitazione alla professione;
- aver superato di un esame scritto e orale che consente l’iscrizione al Ruolo di conducente di veicoli o natanti abilitati ad autoservizi pubblici non di linea, presso la Camera di commercio di competenza.
In caso di cittadini stranieri, in un qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi.
3.2. Documenti da presentare in Comune per ottenere l’autorizzazione
In caso di assegnazione, entro il termine di 180 giorni, il soggetto è tenuto ad inoltrare:
1. Dimostrazione di possesso a titolo di proprietà o comunque di piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo necessario per l’esercizio dell’attività e relativi estremi (marca, modello, targa, telaio);
2. Polizza di assicurazione contratta in forma e misure adeguate ai rischi derivanti da responsabilità civili per le cose e per le persone trasportate o investite.
3. Carta di circolazione del mezzo ad uso pubblico;
4. Possesso del Certificato di Abilitazione Professionale rilasciato dall’Ispettorato alla Motorizzazione Civile di cui all’art. 116 del D.Lgs n. 285/1992;
5. Certificato medico attestante l'esenzione da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
6. Numero e data iscrizione al Ruolo conducenti provinciale presso la Camera di Commercio di competenza.
3.3. Requisiti dei locali
Per i locali sede dell’attività e della rimessa dei mezzi, devono essere dichiarati/accertati i seguenti requisiti:
• disponibilità della sede operativa;
• disponibilità di una rimessa sia in locali che in area scoperta;
• rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d’uso dei locali ed ai regolamenti edilizi (con numero e data della Dichiarazione di Abitabilità o Agibilità e della Dichiarazione di Conformità dell’ultimo intervento edilizio oppure allegare un’asseverazione a firma di un tecnico abilitato corredata dei relativi elaborati);
• rispetto delle norme di polizia urbana e igienico sanitarie;
• rispetto delle norme di prevenzione incendi.
Secondo quanto disposto dall’art. 9 della L. n. 21 del 1992, l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti abilitati ad autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.
Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
- Si riporta il testo della seguente tabella:
. Tabella di sintesi relativa ai documenti e ai requisiti per ottenere la licenza di taxi o l'autorizzazione di NCC.
4. Le tariffe
Secondo quanto disposto dall’art. 13 della L. n. 21 del 1992 il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente va direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.
Il Ministro dei trasporti, con decreto del 20 aprile 1993, ha fissato i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
5. Disposizioni particolari
Secondo quanto stabilito all’art. 14 della L. n. 21 del 1992, i servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
I comuni, nell'ambito dei propri regolamenti, dovranno dettare norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonchè il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. 3.
Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla Camera di commercio, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi dovranno essere esonerate dall'obbligo del tassametro.
E' inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.
Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni.
6. SANZIONI
6.1.Sanzioni previste dal Codice della strada
Secondo quasto stabilito dall'art. 85, commi 4 e 4.bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada):
- "Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 674,00 e, se si tratta di autobus, da euro 419,00 a euro 1.682,00. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI" (comma 4)
- "Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83,00 a euro 329,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI". (comma 4-bis).
Secondo quasto stabilito dall'art. 86, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada):
- "Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.761,00 a euro 7.045,00. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza". (comma 2)
- "Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83,00 a euro 329,00".
6.2.Sanzioni previste dalla legge n. 21/1992
Secondo quanto stabilito all'art. 11-bis della legge n. 21 del 1992, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte deiconducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio conconducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge e' punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo dei conducenti alla prima inosservanza;
b)con due mesidi sospensione dal ruolo dei conducenti alla seconda inosservanza;
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo dei conducenti alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo dei consucenti alla quarta inosservanza.
|
LE NOVITA' INTRODOTTE CON IL D.L. N. 143/2018 IN VIGORE DAL 30 DICEMBRE 2018 AL 12 FEBBRAIO 2019
|
1. I contenuti del decreto-legge n. 143/2018
Approvato dal Consiglio dei Ministri n. 34 del 23 dicembre 2018, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2018, il Decreto-Legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante “Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”.
Il testo del decreto-legge viene riportato nei Riferimenti normativi.
1.1. Le novità introdotte dal decreto-legge
Due sono gli articoli che vengono modificati dal Decreto in questione: l’articolo 3 (rubricato: “Servizio di noleggio con conducente”) e l’articolo 11 (rubricato: “Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente”).
Il decreto-legge – in vigore dal 30 dicembre 2018 - introduce una nuova regolamentazione della disciplina del servizio di noleggio con conducente (NCC), che possiamo sintetizzare nei punti che seguono.
1) Gli NCC potranno operare a livello provinciale ma senza dover tornare sempre in rimessa.
Il comma 1, dell'art. 2 della L. n. 21/1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 143/2018 stabilisce che il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, “presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici".
La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata (art. 3, comma 3, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 143/2018).
2) Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse, con ritorno alle stesse.
In sostanza, senza prenotazione, gli NCC non potranno sostare su strada ma dovranno rientrare nell’autorimessa.
Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
3) Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi.
In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa.
4) I comuni in cui non è esercitato il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.
Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente e' consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
5) Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico,
Uno specifico decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministero dell'interno entro il 30 giugno 2019, dovrà stabilire le specifiche tecniche.
Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:
a) targa del veicolo;
b) nome del conducente;
c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine
servizio;
e) dati del fruitore del servizio.
Fino all'adozione del decreto che dovrà fissare le specifiche tecniche per la tenuta informatica, il foglio di servizio elettronico potrà essere tenuto in formato cartaceo, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa (art. 11, comma 4, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. n. 143/2018).
6) In deroga a quanto previsto sopra, l'inizio di un nuovo servizio potrà avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione (art. 11, comma 4-bis, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. d) del D.L. n. 143/2018).
E' in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso (art. 11, comma 4-ter, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. d) del D.L. n. 143/2018).
7) Fino all’adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata - che dovranno essere adottate entro il 28 febbraio 2019, e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto - l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa prenotazione, potrà avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato.
L'originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo delle vetture o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli (art. 1, comma 9).
8) Prevista la istituzione, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante.
Un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà fissare le specifiche tecniche per l'attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi (art. 1, comma 3).
9) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante (art. 1, comma 6).
10) Per le sanzioni si prevede invece una moratoria di 90 giorni sempre dall'entrata in vigore del decreto. Pertanto le sanzioni previste dall’art. 11-bis della L. n. 21/1992, per l'inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima legge, si applicheranno a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quindi a decorrere dal 1° aprile 2019 (art. 1, comma 4).
. Se vuoi scaricare il Dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati in materia di "Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea", clicca QUI.
.
- Si riporta il testo di una tabella dove vengono evidenziate le modifiche apportate dal D.L. n. 143/2018 alla L. n. 21/1992:
. L. n. 21/1992, come modificata dal D.L. n. 143/2018.
1.2. La disciplina fino al 31 dicembre 2018
La legge n. 21 del 1992, è stata oggetto dieci anni fa di una importante modifica, ad opera dell'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009 (c.d “mille proroghe”), che ha ridisegnato in larga parte la disciplina dello svolgimento dei servizi NCC prevedendo l'introduzione di una serie di vincoli a tale attività.
L'efficacia di tale disciplina è però stata sospesa, dapprima dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 5/2009 (e da successivi decreti legge di proroga) fino al marzo 2010 e, successivamente, in termini espliciti dal primo gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 (a seguito delle previsioni dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 244 del 2016 e dell'articolo 1, comma 1136 della legge n. 205 del 2017).
Nel periodo compreso tra il primo aprile 2010 ed il 31 dicembre 2016 i limiti dell'efficacia di tali disposizioni sono stati rimessi a pronunce della magistratura.
A seguito dell'ultima sospensione dell'efficacia di tali norme, la legge n. 21/1992 è stata quindi applicata, fino al 31 dicembre 2018, nella versione precedente alle modifiche del 2008 apportate dall'art. 29, comma 1-quater.
L'esigenza di adeguare le disposizioni della legge n. 21 del 1992 ha caratterizzato le ultime legislature in considerazione innanzi tutto di problematiche relative al rapporto tra i servizi di taxi e di noleggio con conducente, anche per l'esigenza di rispondere a queste nuove realtà economiche, anche al fine di superare i dubbi riguardanti la loro legittimità.
La legge 124 del 2017 (legge annuale per la concorrenza), all'art. 1, commi 179-182, conteneva la delega per l'emanazione di un decreto legislativo di riordino del settore taxi e NCC, da esercitare entro il 29 agosto 2018, che non è stata esercitata.
Conseguentemente alla nuova disciplina per gli NCC che viene delineata dal D.L. n. 143/2018, si dispone, all'art. 1, comma 5, l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 25 marzo 2010, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Si tratta della norma che prevedeva l'adozione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, di disposizioni per impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia e per definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.
Il termine per l'emanazione di tale decreto interministeriale, è stato differito 12 volte, da ultimo al 31 dicembre 2018 dall'art. art. 1, comma 1136, lettera b), della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che ha anche confermato la sospensione dell'efficacia, per l'anno 2018, delle disposizioni del D.L. n. 207/2008.
Analogamente, si dispone, all'art. 1, comma 7 del D.L. n. 143/2018, l'abrogazione, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009 (convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33), cioè della norma che aveva disposto la sospensione fino al 31 marzo 2010 dell'operatività dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.
2. 16 GENNAIO 2019 - Audizione dell'AGCM alla Commissione trasporti della Camera
Il 16 gennaio 2019, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato è stata scoltata in audizione alla Camera dei deputati da parte della Commissione trasporti, in merito al disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea".
L'Autorità ricorda che la materia è assai complessa e che è stata molto spesso oggetto delle attività di segnalazione da parte della stessa Autorità al Parlamento ed al Governo. In particolare, da ultimo, l’Autorità ha auspicato una riforma organica dei servizi di mobilità non di linea che, superando la oramai obsoleta legge di settore n. 21/92, tenesse in opportuna considerazione le rilevanti innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute dal lato dell’offerta e facesse fronte alle esigenze di una domanda di servizi in forte crescita, che tende a non distinguere più tra servizi pubblici (taxi) e servizi di mercato (NCC), il tutto a beneficio dei consumatori finali.
A tal fine è stata auspicata una progressiva equiparazione del servizio taxi con quello di noleggio con conducente (NCC) attraverso la definitiva eliminazione delle discriminazioni territoriali acarico dell’attività degli NCC introdotte nel 2008 (ma sospese sino al 31 dicembre 2018) e una modifica della normativa vigente per tenere conto dell’ingresso di operatori innovativi nel settore dei servizi di mobilità non di linea (c.d. piattaforme tecnologiche per la mobilità non di linea).
Passando poi all'analisi del contenuto del Decreto che apporta, in sede di conversione, una serie di modifiche, l'Autorità avanza un serie di critiche soprattutto in relazione a proposte che presentano ancora un carattere restrittivo della concorrenza.
Nel settore della mobilità non di linea - osserva l'Autorità concludendo la sua audizione - si è sviluppata nei tempi più recenti una domanda molto estesa e diversificata di servizi che tende a non distinguere più tra attività soggette a obblighi di servizio pubblico (taxi) e attività di mercato (NCC) e che, legata ad un concetto di mobilità urbana di tipo intermodale di servizi, fa ampio ricorso ai nuovi strumenti resi possibili dall’innovazione tecnologica. In questo quadro, qualunque riforma organica della disciplina di settore dovrebbe avere quale obiettivo ultimo il pieno soddisfacimento delle nuove esigenze dei consumatori, affinché gli stessi possano trarre pieno beneficio dalle innovazioni tecnologiche e dai mutamenti intervenuti nelle modalità di offerta dei servizi.
Le modifiche introdotte dal Decreto in via di conversione non appaiono andare nella direzione auspicata. Il mantenimento, infatti, di vincoli nelle modalità di prenotazione dei servizi e delle restrizioni territoriali all’offerta di servizi NCC unitamente all’inutilizzabilità delle piattaforme tecnologiche e alla moratoria nel rilascio di nuove autorizzazioni tenderà a rendere sempre più difficile l’incontro della domanda e dell’offerta, con l’effetto di deprimere il benessere dei consumatori finali in termini di minore ampiezza e qualità dei serviziofferti e di prezzi più elevati.
Alla luce di quanto osservato, l’Autorità ribadisce il proprio favore a un disegno di riforma complessiva della normativa del settore della mobilità non di linea secondo le linee avanzate nelle sue numerose segnalazioni in senso pro-concorrenziale e nel rispetto rigoroso del principio di proporzionalità.
. Se vuoi scaricare il testo dell'audizione del 16 gennaio 2019, clicca QUI.
3. 12 FEBBRAIO 2019 - Abrogazione del decreto-legge n. 143/2018
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, la legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
All'art. 1, comma 2, si dispone l'abrogazione del decreto legge 29 dicembre 2018, n. 143, in corso di esame parlamentare per la conversione in legge (A.C. 1478).
E' stato altresì disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 143/2018, che è entrato in vigore il 30 dicembre 2018. ed è rimasto in vigore fino al 12 febbraio 2019.
Le norme che riguardano il servizio di noleggio con conducente sono state recepite nell'articolo 10-bis della L. n. 12/2019.
|
LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 12/2019 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 135/2018 IN VIGORE DAL 13 FEBBRAIO 2019
|
1. I contenuti dell’art. 10-bis della L. n. 12/2019
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, la legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
All'art. 1, comma 2, è stata disposta l'abrogazione del decreto legge 29 dicembre 2018, n. 143, in corso di esame parlamentare per la conversione in legge (A.C. 1478), recante analoghe disposizioni sul servizio NCC.
Lo stesso comma ha altresì disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 143/2018, che è rimasto in vigore dal 30 dicembre 2018 al 12 febbraio 2019.
Il contenuto del D.L. n. 143/2018 è stato riversato nell'articolo 10-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 12/2019.
Tale articolo, che consta di nove commi, modifica la disciplina del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, relativa ai servizi di noleggio con conducente (NCC), definita dalla legge n. 21 del 1992, introducendo rilevanti novità, che riassumiamo nei punti che seguono.
1) Il comma 1 apporta in dettaglio una serie di modifiche agli articoli 3, 10 e 11 dalla legge n. 21 del 1992, relative ai servizi di noleggio con conducente, di seguito sintetizzate:
a) si modifica il comma 1 dell’art. 3, prevedendo che la richiesta del servizio NCC possa essere effettuata presso la sede oltre che presso la rimessa dell'esercente il servizio, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici (lett. a);
b) si sostituisce il comma 3 dell’art. 3, richiedendo che oltre alla sede operativa del vettore, almeno una rimessa debba essere situata nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
E' possibile inoltre per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti e salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.
In deroga a tale disposizione, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l’autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull’intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa (lett. b)):
c) si introduce il comma 2-bis all’art. 10, nel quale si prevede che i titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità, sospensione della patente, perdita dell’abilitazione professionale alla guida dei veicoli o di conduzione dei natanti, intervenuti successivamente al rilascio della licenza o dell’autorizzazione, possano mantenere la titolarità della licenza o dell’autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti per l’intero periodo di durata malattia, invalidità, sospensione della patente o perdita dell’abilitazione professionale, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente (lett. c);
d) si sostituisce il comma 3 dell’art. 10, nel quale si dispone che il rapporto con un sostituto alla guida possa essere regolato o con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti ovvero anche in base ad un contratto di gestione (lett. d).
Da notare che, rispetto alla disciplina previgente, viene soppresso il riferimento al limite temporale di 6 mesi.
e) si sostituisce il comma 4 dell’art. 11 (lett. e)) e al contempo vengono aggiunti i due nuovi commi 4-bis e 4-ter (lett. f).
e1) Secondo quanto disposto dal nuovo comma 4, le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici.
L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse, con ritorno alle stesse.
Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’interno (comma 4).
Tale decreto, secondo quanto stabilito al comma 2, dell’art. 10-bis, dovrà essere adottato entro il 30 giugno 2019.
Fino all’adozione di tale decreto, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa (comma 4).
e2) In deroga a quanto previsto sopra, l’inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d’attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all’interno della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l’intero territorio regionale (comma 4-bis).
e3) Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell’art. 11, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso (comma 4-ter).
2) Il comma 3 prevede l'istituzione presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente (NCC) effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante.
Non sono compresi nel registro i servizi effettuati con velocipedi (biciclette e veicoli assimilati), autobus, quadricicli e veicoli a trazione animale.
3) Secondo quanto disposto dal comma 4, rimangono sospese fino al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto:
a) le sanzioni di cui all’articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l’inosservanza degli articoli 3 e 11 della medesima legge, come modificati dalla norma in esame;
b) le sanzioni previste dall’articolo 85, commi 4 e 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
4) Il comma 6 dispone che a decorrere dal 30 dicembre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 143/2018) e fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale delle imprese Taxi e NCC, sia vietato il rilascio di nuove autorizzazioni per il solo servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.
Non è previsto un analogo divieto di rilascio delle licenze taxi.
5) Il comma 8 rinvia infine ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea.
6) Il comma 9, infine, stabilisce che fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata, e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’inizio di un singolo servizio, fermo l’obbligo di previa prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato informa scritta con data certa sino a quindici giorni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato.
L’originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo della vettura o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli.
7) Conseguentemente alla nuova disciplina per l’attività degli NCC dettata dalla legge in commento, ai commi 5 e 7, sono disposte, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le seguenti abrogazioni:
- l'abrogazione del comma 3, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 40 del 25 marzo 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 22 maggio 2010 (comma 5);
- l'abrogazione dell'articolo 7-bis, del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009 (comma 7).
Si tratta della norma che aveva disposto la sospensione fino al 31 marzo 2010 (termine successivamente più volte prorogato) dell'operatività dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.L. n. 135/2018 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 12/2019, clicca QUI.
RIASSUMIAMO nei seguenti 11 punti la nuova normativa in materia di noleggio con conducente, come delineata dall'art. 10-bis della L. n. 12/2019, in vigore dal 13 febbraio 2019:
1) La richiesta del servizio di noleggio con conducente può essere effettuata sia presso la sede che presso la rimessa dell'esercente il servizio, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici (art. 3, comma 1, L. n. 21/1992, come modificato dal comma 1, lett. a) dell’art. 10-bis della L. n. 12/2019).
2) La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
IE’ possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti e salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.
In ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali è prevista una disciplina derogatoria per le sole Regioni Sicilia e Sardegna. Con riguardo a tali Regioni l'autorizzazione rilasciata in un Comune della Regione è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate sede operativa e almeno una rimessa (art. 3, comma 3, L. n. 21/1992, come modificato dal comma 1, lett. b) dell’art. 10-bis della L. n. 12/2019).
3) Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (30 dicembre 2018), l'inizio di un nuovo servizio, fermo l'obbligo di prenotazione, può avvenire senza il rientro in rimessa anche quando il servizio è svolto in esecuzione di un contratto concluso in forma scritta tra il vettore ed il cliente, avente data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge e debitamente registrato, da tenere a bordo o in sede e da esibire in caso di controlli (art. 10-bis, comma 9, L. n. 12/2019).
4) I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità, sospensione della patente, perdita dell’abilitazione professionale alla guida dei veicoli o di conduzione dei natanti, intervenuti successivamente al rilascio della licenza o dell’autorizzazione, possano mantenere la titolarità della licenza o dell’autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti per l’intero periodo di durata malattia, invalidità, sospensione della patente o perdita dell’abilitazione professionale, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente (art.10, comma 2-bis, L. n. 21/1992, aggiunto dal comma 1, lett. c) dell’art. 10-bis della L. n. 12/2019).
Il rapporto con un sostituto alla guida può essere regolato o con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti ovvero anche in base ad un contratto di gestione (art.10, comma 3, L. n. 21/1992, come sostituito dal comma 1, lett. d) dell’art. 10-bis della L. n. 12/2019).
Da notare che, rispetto alla disciplina previgente, viene soppresso il riferimento al limite temporale di 6 mesi.
5) Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici.
Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse, con ritorno alle stesse (art. 11, comma 4, L. n. 21/1992, come sostituito dal comma 1, lett. e) dell’art. 10-bis della L. n. 12/2019).
In deroga a questo obbligo, l’inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d’attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all’interno della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l’intero territorio regionale (art. 11, comma 4-bis, L. n. 21/1992, introdotto dal comma 1, lett. f) dell’art. 10-bis della L. n. 12/2019).
6) Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche dovranno essere stabilite da un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’interno, entro il 30 giugno 2019.
Fino all’adozione di tale decreto, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa (art. 11, comma 4, L. n. 21/1992, come sostituito dal comma 1, lett. e) dell’art. 10-bis della L. n. 12/2019).
7) E’ in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso (art. 11, comma 4-ter, L. n. 21/1992, introdotto dal comma 1, lett. f) dell’art. 10-bis della L. n. 12/2019).
8) Presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà essere istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente (NCC) effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante.
Non sono compresi nel registro i servizi effettuati con velocipedi (biciclette e veicoli assimilati), autobus, quadricicli e veicoli a trazione animale (art. 10-bis, comma 3, L. n. 12/2019).
9) Fino al 14 maggio 2019 (90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 12/2019) sono sospese:
a) le sanzioni di cui all’articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l’inosservanza degli articoli 3 e 11 della medesima legge, come modificati dalla norma in esame;
b) le sanzioni previste dall’articolo 85, commi 4 e 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (art. 10-bis, comma 4, L. n. 12/2019).
10) A decorrere dal 30 dicembre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 143/2018) e fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale delle imprese Taxi e NCC, è vietato il rilascio di nuove autorizzazioni per il solo servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante (art. 10-bis, comma 6, L. n. 12/2019).
Non è previsto un analogo divieto di rilascio delle licenze taxi.
11) Con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, dovrà essere disciplinata l'attività delle piattaforme tecnologiche che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea (art. 10-bis, comma 8, L. n. 12/2019).
- Si riporta il testo di una tabella dove vengono evidenziate le modifiche apportate dalla L. n. 12/2019 alla L. n. 21/1992:
. L. n. 21/1992, come modificata dall'art. 10-bis della L. n. 12/2019.
2. FEBBRAIO 2019 - Circolare del Ministero dell'interno
Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 28 febbraio 2019, Prot. 300/A/1840/19/149/2019/01, resa nota solo il 14 marzo 2019, affronta il tema del noleggio con conducente (NCC), facendo chiarezza sulle modifiche alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, apportate dall’art. 10-bis della legge n. 12 del 2019 (di conversione del D.L. n. 135/2019, c.d. “Decreto semplificazioni”), in vigore dal 13 febbraio 2019.
Il testo in vigore della L. n. 21 del 1992, dopo tutte le modifiche subite nel tempo e, da ultimo, dall'art. 10-bis della L. n. 12 del 2019 - si legge nella circolare - ha ridisegnato la disciplina del servizio di noleggio con conducente, introducendo elementi di complessità anche per le Forze di Polizia che quotidianamente sono chiamate ad effettuare controlli.
Tutto ciò ha reso indispensabile - scrive il Ministero - delineare un primo indirizzo operativo che possa garantire, soprattutto in questa fase di iniziale vigenza delle nuove norme, la loro uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale.
2.1. La struttura della circolare
Cinque i punti essenziali della circolare:
1. Evoluzione delle norme in materia di trasporto di persone pubblico non di linea
2. Caratteristiche del servizio di noleggio con conducente
2.1. Sede e rimessa
2.2. Inizio e fine del servizio presso le rimesse
2.3. Sosta dei veicoli in servizio NCC
2.4. Foglio di servizio nell'attività NCC
2.5. Accesso alle ZTL da parte di operatori di NCC di altri Comuni
3. Sostituzione nella guida di NCC e taxi
4. Sanzioni per violazioni nei servizi di taxi e NCC
4.1. Sanzioni per esercizio abusivo dell'attività di taxi o NCC
4.2. Sanzioni per violazioni delle norme di esercizio
4.3. Sanzioni amministrative previste dalla legge n. 21/1992
4.4. Entrata in vigore del regime sanzionatorio e moratoria delle sanzioni di cui all'art. 85 CdS
5. Altre disposizioni transitorie.
2.2. I contenuti della circolare
1) Per quanto riguarda la sede e le rimesse il vettore che svolge il servizio di noleggio con conducente per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione, deve avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico (titolo di proprietà, regolare contratto di affitto, ecc.), la sede operativa e almeno una rimessa situati nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione (art. 8, comma 3, L. n. 21/1992).
E’ stata, tuttavia, introdotta la possibilità che il vettore abbia anche differenti rimesse situate in altri Comuni all’interno della provincia o della città metropolitana in cui è ubicato il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni interessati (art. 3, comma 3, L. n. 21/1992).
Le disposizioni relative alla sede e alla rimessa possono, tuttavia, essere oggetto di diversa regolamentazione sulla base di accordi nell’ambito dei rapporti tra Stato e Regioni. In mancanza di diversa decisione, i vettori possono disporre di tutte le rimesse che vogliono all’interno della provincia o città metropolitana ovvero, nelle Regioni di Sicilia e Sardegna in tuti i comuni delle rispettive regioni.
1a) Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse (dislocate nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione o nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana), con ritorno alle stesse (art. 11, comma 4).
In deroga a quanto previsto sopra, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione (art. 11, comma 4-bis).
In altre parole, dopo il primo viaggio, che potrà avere destinazione sia all’interno della provincia o area metropolitana, che fuori, il successivo servizio, regolarmente registrato sul foglio di servizio sin dalla partenza dalla rimessa, potrà:
a) iniziare nella provincia o area metropolitana e finire ovunque;
b) iniziare fuori della provincia e area metropolitana, ma finire nella provincia o area metropolitana;
c) iniziare e finire nella provincia o area metropolitana.
Una prima deroga riguarda, dunque, l’ipotesi in cui l’autista già all’uscita dalla rimessa abbia una serie di prenotazioni già registrate. La circolare “forza” gli ambiti provinciali e sostiene che dopo il primo viaggio, ogni servizio successivo potrà anche iniziare nella stessa provincia e finire ovunque, iniziare fuori provincia ma finire al suo interno.
1b) La circolare, inoltre, prende atto di una clausola contenuta già nella nuova norma. Il comma 9 dell’articolo 10-bis della legge 12/2019 ha, infatti, previsto una deroga di due anni per le corse fatte in esecuzione di un “contratto-quadro” stipulato con le vecchie norme se entro il 28 febbraio 2019 non fosse intervenuta una delibera della Conferenza unificata (Ad oggi non risultano atti deliberativi assunti in materia dalla Conferenza Unificata).
Pertanto per due anni dalla data di entrata in vigore della legge (e quindi fino al 13 febbraio 2021), l’inizio di un singolo servizio, fermo l’obbligo di previa prenotazione, potrà essere fatto da un luogo diverso dalla rimessa quando il servizio è svolto in virtù di un contratto concluso per iscritto con data certa (e quindi registrato) entro 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, e cioè entro il 13 febbraio 2019.
La deroga, costruita con l’evidente intento di salvaguardare gli effetti di contratti già in essere alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, non opera – osserva il Ministero – perciò per i contratti conclusi in data successiva al 29 gennaio 2019, ovvero se il contratto esibito non ha data certa e regolare registrazione.
Deroga questa diversa da quella prevista al comma 4-bis dell’art. 11 della L. n. 21/1992 (punto 1a).
Per usufruire di questa deroga, la circolare chiarisce che per una corsa a essi relativa non c’è obbligo di preventiva registrazione nel foglio di servizio con cui l’autista esce dalla rimessa, almeno fino a quando il Ministero dei Trasporti attuerà il «foglio di servizio elettronico», anch’esso previsto dalla legge, ma è sufficiente che sia esibito un contratto in forma scritta, con data certa, portato a bordo del vericoloo tenuto presso al sede o la rimessa dell’impresa.
2) Per quanto riguarda la sosta dei veicoli, per effetto delle modifiche introdotte dalle nuove norme, lo stazionamento deve essere fatto esclusivamente all’interno della rimessa, mentre in precedenza era previsto un divieto generico di sosta sul “suolo pubblico” che, di fatto, consentiva di sostare in un’area privata diversa dalla rimessa (art. 11, comma 3).
Previsto anche un divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non e' esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi (art. 11, comma 3).
In deroga a questi divieti, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso. (art. 11, comma 4-ter, introdotto dalla L. n. 12/2019). Quindi, tra un servizio e l’altro, il vettore può sostare sul suolo pubblico invece che in rimessa se deve aspettare un cliente per il quale ha già una prenotazione, che naturalmente dovrà risultare dal foglio di servizio con annotazione precedente alla partenza dalla rimessa.
3) Per quanto riguarda il foglio di servizio in formato elettronico, previsto dalla nuova normativa, da tenere a bordo dei veicolo, si dovranno attendere le specifiche tecniche che dovranno essere stabilite con un apposito decreto interministeriale, da adottarsi entro il 30 giugno 2019.
Nelle more dell’emanazione del predetto decreto, il foglio elettronico deve essere sostituito da una versione cartacea dello stesso., il cui originale deve essere tenuto a bordo dell’autovettura per un periodo non inferiore a 15 giorni.
Ciascun servizio deve essere annotato su una singola pagina, numerata.
Una copia conforme del foglio di servizio deve essere depositata presso la rimessa dalla quale il conducente è partico per iniziare la prestazione registrata nel foglio di servizio stesso.
La conformità di tale copia deve essere attestata dal conducente che l’ha prodotta attraverso la sottoscrizione
4) Per quanto riguarda la sostituzione nella guida di taxi e NCC, con la nuova disposizione dettata al comma 2-bis dell’art. 10 della L. n. 21/1992, è stata reintrodotta la possibilità per il titolare di licenza per il servizio di taxi di essere sostituito - in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza - da altro soggetto in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente, il quale dovrà garantire l’esecuzione del servizio per tutta la durata dell’assenza.
La possibilità di essere sostituiti è stata estesa anche ai titolari di autorizzazione per il noleggio con conducente.
5) Per quanto riguarda l’apparato sanzionatorio relativo all’attività di noleggio con conducente e all’attività di taxi si evidenzia che lo stesso appare assai articolato per il fatto che la materia è regolata, a diversi livelli, dalle leggi dello Stato e da norme regionali o comunali.
Il comma 4, dell’art. 10-bis della L. n. 12/2019 stabilisce che le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 e 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1 del presente articolo, “si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Secondo il Ministero, la moratoria sopraindicata debba essere letta alla luce delle disposizioni generali e dei principi che regolano la successione delle norme del tempo e, in ragione di ciò, il termine dei 90 giorni ivi previsto deve essere riferito alla data di entrata in vigore della L. n. 12/2019, di conversione del D.L. n. 135/2018, e pertanto la moratoria durerà fino al 14 maggio 2019.
. Se vuoi scaricare il testo della circolare, clicca QUI.
3. 21 OTTOBRE 2019 - NOLEGGIO CON CONDUCENTE – Le osservazioni dell’AGCM in merito alle modifiche apportate alla L. n. 21/1992 - Chiesta l'immediata modifica/eliminazione di norme introdotte con l'art. 10-bis della L. n. 12/2019
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 1° ottobre 2019, ha deliberato di formulare alcune osservazioni in merito ad alcune norme della legge quadro 15 gennaio 1992 n. 21, come modificata e/o integrata dall’art. 10-bis (“Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”) introdotto dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135.
Le osservazioni sono state pubblicate sul Bollettino n. 42, pubblicato il 21 ottobre 2019, pagg. 135 e ss.
Le nuove norme, come modificate e/o integrate dal richiamato art. 10-bis – si legge nella segnalazione - dispongono una serie di obblighi che restringono sensibilmente l’operatività delle imprese di noleggio con conducente (NCC), quali in particolare:
- l’obbligo di avere la sede e la rimessa nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con la possibilità di disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune autorizzante;
- l’obbligo della prenotazione del servizio presso la sede o la rimessa, anche servendosi di strumenti tecnologici;
- l’obbligo di iniziare e terminare ciascun servizio presso la rimessa.
- l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente che svolge il servizio di NCC di un foglio di servizio in formato elettronico, riportante:
1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del fruitore del servizio.
Inoltre, è prevista la possibilità per i Comuni di chiedere, per ogni singolo servizio svolto all’interno del territorio comunale o delle aree a traffico limitato, una comunicazione preventiva attestante il rispetto dei requisiti di legge e i dati relativi al singolo servizio e, eventualmente, di far pagare l’accesso a quanti svolgano il servizio di NCC al di fuori del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
La nuova disciplina prevede poi una moratoria al rilascio di nuove autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di NCC sull’intero territorio nazionale sino alla realizzazione di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese di taxi e di NCC, che dovrà essere istituito entro il 13 febbraio 2020.
Infine, l’attività degli operatori innovativi, vale a dire delle piattaforme tecnologiche di intermediazione della domanda e dell’offerta di servizi di mobilità non di linea, sarà disciplinata da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Secondo l’AGCM, la disciplina definitivamente introdotta nella legge n. 21/92 dalla legge n. 12/19 non appare andare nella direzione auspicata dalla stessa Autorità, la quale è più volte intervenuta a segnalare le ingiustificate distorsioni concorrenziali connesse alla disciplina del settore della mobilità non di linea e, in particolare, le restrizioni territoriali a carico dell’attività degli esercenti il servizio di NCC, a partire dalla loro introduzione, nel 2008, nella legge quadro n. 21/9210.
L’AGCM ricorda che già dal 2017 (segnalazione AS1354 del 1° marzo 2017) ha formulato le proprie proposte per una riforma organica e complessiva dei servizi di mobilità non di linea che tenesse inopportuna considerazione le rilevanti innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute dal lato dell’offerta e facesse fronte alle esigenze di una domanda di servizi in forte crescita, che tende a non distinguere più tra servizi di piazza soggetti ad obblighi di servizio pubblico (taxi) e servizi su prenotazione a libero mercato (NCC), il tutto a beneficio dei consumatori finali.
In sede di audizione presso la Commissione trasporti della Camera dei deputati, avvenuta in data 16 gennaio 2019, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato aveva di nuovo avanzato forti perplessità sulle modifiche che si stavano per introdurre con il nuovo decreto in quanto presentano ancora “un carattere restrittivo della concorrenza”, e al contempo aveva ribadito il proprio favore a un disegno di riforma complessiva della normativa del settore della mobilità non di linea secondo le linee avanzate nelle sue numerose segnalazioni in senso pro-concorrenziale e nel rispetto rigoroso del principio di proporzionalità.
Nella stessa audizione aveva di nuovo ricordato che nel settore della mobilità non di linea si è sviluppata nei tempi più recenti una domanda molto estesa e diversificata di servizi che tende a non distinguere più tra attività soggette a obblighi di servizio pubblico (taxi) e attività di mercato (NCC) e che, legata ad un concetto di mobilità urbana di tipo intermodale di servizi, fa ampio ricorso ai nuovi strumenti resi possibili dall’innovazione tecnologica.
Le modifiche introdotte dal Decreto in via di conversione non appaiono andare nella direzione auspicata.
L’arena su cui i consumatori domandano servizi di mobilità non di linea è divenuta potenzialmente molto più ampia che in passato. In tal senso, non appare giustificato il mantenimento di una rigida distinzione tra i due servizi taxi e NCC che sono ritenuti largamente sostituibili dall’utenza - in forte crescita, specie nelle aree metropolitane - e facilmente usufruibili grazie agli strumenti innovativi introdotti dalla tecnologia. A tal fine l’Autorità ha auspicato una progressiva equiparazione del servizio taxi con quello di NCC, attraverso la definitiva eliminazione delle discriminazioni territoriali a carico dell’attività degli NCC e una modifica della normativa vigente per tenere conto dell’ingresso di operatori innovativi nel settore dei servizi di mobilità non di linea.
Per quanto precede, l’Autorità ritiene necessaria una riforma organica e complessiva del settore della mobilità non di linea che tenga conto:
1) dell’esigenza di procedere quanto più possibile a un’equiparazione tra i servizi taxi e le altre forme di mobilità non di linea;
2) dell’ingresso nel settore di nuovi servizi a forte contenuto tecnologico, che hanno modificato radicalmente il paradigma di funzionamento del settore stesso, rendendo obsoleta la legge quadro 21/92;
3) dell’esigenza di introdurre misure a favore degli operatori soggetti a obblighi di servizio pubblico per compensare gli effetti dell’apertura e dell’allargamento del settore.
Nelle more di tale processo di riforma, che comunque l’Autorità ritiene oramai improrogabile, si auspica, come intervento di breve periodo, la modifica – ovvero l’eliminazione – di quelle norme definitivamente introdotte nella legge n. 21/92 dall’art. 10-bis del decreto 135/18, convertito con la legge n. 12/19, idonee a mantenere o addirittura a rafforzare ingiustificate restrizioni concorrenziali nel settore della mobilità non di linea.
A tal fine, l'AGCM suggerisce, nel concreto, di:
1) modificare il comma 1 dell’articolo 3 della legge 21/92 e il comma 4, primo periodo, dell’art. 11 nel senso di eliminare ogni limitazione alle modalità di prenotazione del servizio di NCC;
2) abrogare tutte le norme della legge 21/92 che di fatto determinano restrizioni territoriali all’operatività delle imprese NCC e, dunque, il comma 3 dell’articolo 3 e il comma 4 dell’articolo 11, nonché l’articolo 5-bis e l’articolo 8, comma 3;
3) abrogare il comma 6 dell’articolo 10-bis del decreto 135/18 che introduce una moratoria al rilascio di nuove autorizzazioni NCC sino alla realizzazione del registro nazionale.
. Se vuoi scaricare il testo del Bollettino n. 42/2019, clicca QUI.
4. 26 MARZO 2020 - NOLEGGIO CON CONDUCENTE - Illegittimo l’obbligo di ritorno presso la rimessa prima dell’inizio del nuovo servizio - Sentenza della Corte Costituzionale che “premia” la tecnologia e tutela la concorrenza
Chi svolge il servizio di noleggio con conducente (NCC) non può essere obbligato a rientrare in rimessa prima di cominciare ogni prestazione.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 56 depositata il 26 marzo 2020 spiegando che quest’obbligo comporta un irragionevole aggravio organizzativo e gestionale per il vettore NCC, costretto sempre a compiere “a vuoto” un viaggio di ritorno alla rimessa.
Inoltre, secondo la Corte l’obbligo è sproporzionato rispetto all’obiettivo di assicurare che il servizio sia rivolto a un’utenza specifica e non indifferenziata, poiché la necessità di ritornare ogni volta in sede per raccogliere le richieste che lì confluiscono può essere superata – senza interferire con il servizio di taxi – grazie alla possibilità, prevista dalla stessa legge, di utilizzare gli strumenti tecnologici.
La Corte, accogliendo parzialmente il ricorso della Regione Calabria contro lo Stato, ha perciò dichiarato incostituzionale il D.L. 135 del 14 dicembre 2018 (successivamente convertito dalla L. n. 12 del 11 febbraio 2019), nella parte in cui, all’art. 10-bis, comma 1, lett. e), e in via conseguenziale al comma 1, lett. f), e al comma 9, prevede che l’inizio e il termine di ogni singolo servizio di NCC devono avvenire presso le rimesse.
In particolare, il decreto-legge in questione (c.d. “decreto semplificazioni”) ha modificato la legge quadro n. 21/1992 sostituendo il comma 4 dell’art. 11 con il seguente “Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all’articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse (…)”.
Tale obbligo comporta, ad avviso della Corte, un irragionevole aggravio organizzativo e gestionale per il vettore NCC, costretto sempre a compiere “a vuoto” un viaggio di ritorno alla rimessa.
L’obbligo è in ogni caso sproporzionato rispetto all’obiettivo di assicurare che il servizio sia rivolto a un’utenza specifica e non indifferenziata, poiché la necessità di ritornare ogni volta in sede per raccogliere le richieste che lì confluiscono può essere superata, senza interferire con il servizio di taxi, grazie alla possibilità, prevista dalla stessa legge, di utilizzare gli strumenti tecnologici.
Secondo la Corte - che richiama i criteri cardine della propria giurisprudenza che si basano sulla verifica della ragionevolezza delle misure assunte e della proporzionalità degli obblighi importi dall’intervento statale - la previsione dell’obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio di NCC presso le rimesse, con ritorno alle stesse, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 dell’art. 11, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dall’art. 10-bis, comma 1, lettera e), del d.l. n. 135 del 2018, non può essere considerato né ragionevole né proporzionato.
Il rigido vincolo imposto dal legislatore – derogabile nei limitati casi previsti al nuovo comma 4-bis dell’art. 11 della legge n. 21 del 1992 e al comma 9 dell’art. 10-bis – “si risolve infatti in un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole, in quanto obbliga il vettore, nonostante egli possa prelevare e portare a destinazione uno specifico utente in ogni luogo, a compiere necessariamente un viaggio di ritorno alla rimessa “a vuoto” prima di iniziare un nuovo servizio. La prescrizione non è solo in sé irragionevole – come risulta evidente se non altro per l’ipotesi in cui il vettore sia chiamato a effettuare un servizio proprio dal luogo in cui si è concluso il servizio precedente – ma risulta anche sproporzionata rispetto all’obiettivo prefissato di assicurare che il servizio di trasporto sia rivolto a un’utenza specifica e non indifferenziata, in quanto travalica il limite della stretta necessità, considerato che tale obiettivo è comunque presidiato dall’obbligo di prenotazione presso la sede o la rimessa e da quello, previsto all’art. 3, comma 2, della legge n. 21 del 1992, di stazionamento dei mezzi all’interno delle rimesse (o dei pontili d’attracco)”.
In questa logica – si legge ancora nella sentenza - l’obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la sede, anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici, e l’obbligo di compilare e tenere un “foglio di servizio” (art. 11, comma 4, quarto, quinto e sesto periodo, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dall’art. 10-bis, comma 1, lettera e), “costituiscono misure non irragionevoli e non sproporzionate”.
Il carattere sproporzionato della misura non è superato – ma solo attenuato, rispetto alla previgente disciplina più restrittiva dettata dall’art. 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207 del 2008 – dalla possibilità concessa al vettore di utilizzare, per l’inizio e il termine del servizio, una qualsiasi delle rimesse di cui disponga nell’ambito territoriale provinciale o di area metropolitana, di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dal comma 1, lettera a), dell’art. 10-bis.
Deve essere dichiarata dunque l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-bis, comma 1, lettera e), del d.l. n. 135 del 2018, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell’art. 11 della legge n. 21 del 1992.
. Se vuoi scaricare il testo del comunicato dell'ufficio stampa della Corte Costituzionale, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della sentenza n. 56/2020, clicca QUI.
|
RIFERIMENTI
|
. Per il RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ABILITATI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA, clicca QUI.
. Per il SERVIZIO DI TAXI, clicca QUI.
. Per le novità introdotte nel tempo in materia di attività di taxi e di noleggio con conducente, clicca QUI.
. Per le problematiche ci carattere particolare , clicca QUI.
. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI – Leggi, decreti, circolari, direttive e pareri ministeriali, clicca QUI.
. Per la GIURISPRUDENZA , clicca QUI.
|
Tutti i documenti elencati sono realizzati in formato PDF; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader
Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2019-01-28 (8800 letture) [ Indietro ] |