AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA - IL SERVIZIO DI TAXI
IL SERVIZIO DI TAXI
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1. Il servizio di taxi
Secondo quanto stabilito dall’art. 1 della L. n. 21 del 14 gennaio 1992, sono definiti “autoservizi pubblici non di linea” sono costituiti da:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.
Per le definizioni dei mezzi utilizzati ai fini dell'esercizio delle due attività ci rifacciamo agli articoli 46 e seguenti del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada).
- Servizio di taxi con autovettura: veicolo destinato al trasporto di persone avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente (art. 54).
- Servizio di taxi e NCC con motocarrozzetta: veicolo a tre ruote destinato al trasporto di persone, capace di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiato di idonea carrozzeria; (art. 53, comma 1, lett.b)).
- Servizio di taxi e NCC con veicolo a trazione animale: veicoli trainati da uno o più animali destinati, questo caso, al trasporto di persone (art. 49).
I veicoli a trazione animale devono essere muniti di una targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonché della larghezza dei cerchioni.
I veicoli a trazione animale sono immatricolati in apposito registro del comune di residenza del proprietario.
- Servizio di noleggio con conducente con velocipede: i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. (art. 50).
Taxi e noleggio con conducente di natanti
Il servizio di taxi e il noleggio con conducente possono essere esercitati anche con "natani".
Per "natante da diporto" si intende un'unità da diporto a remi, a motore o a vela che non supera i dieci metri di lunghezza.
Una barca che ha una lunghezza dello scafo sino a 10 metri viene classificata come “natante” e quindi:
– è esclusa dall'obbligo di iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto (R.I.D.) tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile;
– se il motore ha una potenza inferiore ai 40 cv non si necessita di patente nautica per condurlo. Ma attenzione, se si naviga oltre le 6 miglia dalla costa la patente è obbligatoria.
I natanti da diporto possono essere impiegati ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
Tale uso commerciale è disciplinato, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali.
Per il servizio taxi esercitato con natanti sono previste speciali aree di stazionamento presso pontili di attracco.
Per il servizio di noleggio con conducente mediante natante possono essere previsti, oltre alle rimesse, appositi pontili di attracco per lo stazionamento. In tal caso, per i natanti con attracco, possono applicarsi le tariffe dei taxi e il servizio, assimilato a quello dei taxi, è regolato dalla relativa disciplina.
Secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2 della L. n. 21 del 1992, il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stanzionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.
Peculiarità del servizio di taxi
Il servizio di taxi – secondo quanto stabilito all’art. 2, commi 1 e 2, della L. n. 21 del 1992 – presenta le seguenti caratteristiche:
a) ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone;
b) si rivolge ad una utenza indifferenziata;
c) lo stazionamento avviene in luogo pubblico;
d) le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio;
e) il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.
All'interno delle aree comunali o comprensoriali la prestazione del servizio è obbligatoria.
Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.
Secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3-bis, aggiunto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, è consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.
Secondo quanto stabilito dal comma 1-bis dell’art. 5-bis della L. n. 21 del 1992, per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati.
Le caratteristiche del trasporto NCC e Taxi
Il trasporto pubblico non di linea assicura il trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.
La legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) disciplina espressamente soltanto i servizi di taxi e di noleggio con conducente.
Il regime dell'accesso al mercato nelle due tipologie di servizio, taxi e NCC, è assai differente in quanto, benché le due tipologie di servizio siano effettuati a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta (definizioni queste stabilite dall'art. 1, comma 1 della legge n. 21/1992), il servizio di taxi si rivolge ad un'utenza indifferenziata, mentre il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
Il servizio di NCC inoltre non è soggetto ad obblighi di servizio pubblico, a differenza del servizio di taxi che è soggetto a tale obblighi, rientrando tra i servizi di trasporto pubblico locale, sia pure non di linea.
Dalla natura pubblica degli obblighi del servizio taxi discendono pertanto:
- la doverosità delle prestazioni;
- la capillarità territoriale e sociale della fornitura e l'accessibilità del servizio di taxi sotto il profilo economico;
- l'obbligatorietà del servizio e la sua offerta indifferenziata a chiunque ne faccia richiesta;ßla determinazione pubblica delle tariffe e delle modalità di svolgimento del servizio;
- la previsione che lo stazionamento dei taxi avvenga in luogo pubblico e che il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengano all'interno dell'area comunale o comprensoriale di riferimento.
I compiti delle Regioni e dei Comuni in materia di trasporto NCC e Taxi
Nel dare esecuzione alla legge n. 21/1992, le Regioni hanno individuato, con proprie leggi regionali, i criteri cui devono attenersi i Comuni nei regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea e hanno delegato agli enti locali le relative funzioni amministrative.
La regolamentazione comunale ha ad oggetto:
- il numero di soggetti autorizzati ad operare,
- i corrispettivi richiesti per il servizio,
- i turni quotidiani,
- l'orario di lavoro,
- le regole di comportamento nonché
- le condizioni di sicurezza.
In concreto i comuni individuano:
- il numero ed il tipo di veicoli da adibire ad ogni singolo servizio;
- i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi.
- le modalità per lo svolgimento del servizio;
- i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi.
2. Figure giuridiche
Secondo quanto disposto dall’art. 7 della L. n. 21 del 1992, i I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b).
In tutti questi casi è consentito conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della stessa precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione degli organismi medesimi.
In caso di recesso dagli organismi di cui copra, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
3. Il rilascio della licenza di taxi
Secondo quanto stabilito dall’art. 8 della L. n. 21 del 1992, la licenza per l'esercizio del servizio di taxi è rilasciata dal Comune, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, e che possono gestirla in forma singola o associata.
Come ottenere la licenza
Per poter partecipare al concorso indetto per il rilascio della licenza taxi occorre essere in possesso di sequenti requisiti:
- aver compiuto 21 anni;
- essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato avente condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- aver assolto all’obbligo scolastico;
- essere in possesso di patente categoria B o superiore (C o D);
- avere la piena disponibilità giuridica del veicolo;
- aver seguito un corso di due mesi presso qualsiasi scuola guida, al termine del quale la Motorizzazione civile rilascia un attestato che certifica l’abilitazione alla professione;
- aver superato di un esame scritto e orale che consente l’iscrizione al Ruolo di conducente di veicoli o natanti abilitati ad autoservizi pubblici non di linea, presso la Camera di commercio di competenza.
In caso di cittadini stranieri, in un qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi.
Documenti da presentare in Comune per ottenere la licenza
In caso di assegnazione, entro il termine di 180 giorni, il soggetto è tenuto ad inoltrare:
1. Dimostrazione di possesso a titolo di proprietà o comunque di piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo necessario per l’esercizio dell’attività e relativi estremi (marca, modello, targa, telaio);
2. Polizza di assicurazione contratta in forma e misure adeguate ai rischi derivanti da responsabilità civili per le cose e per le persone trasportate o investite.
3. Carta di circolazione del mezzo ad uso pubblico;
4. Possesso del Certificato di Abilitazione Professionale rilasciato dall’Ispettorato alla Motorizzazione Civile di cui all’art. 116 del D.Lgs n. 285/1992;
5. Certificato medico attestante l'esenzione da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
6. Numero e data iscrizione al Ruolo conducenti provinciale presso la Camera di Commercio di competenza.
La licenza di taxi si può ottenere, oltre che partecipando a un bando pubblicato dal Comune che voglia assegnare nuove licenze, anche mediante trasferimento di una licenza già intestata ad altro soggetto per una delle cause previste dalla normativa vigente.
Il trasferimento delle licenze può essere inter vivos o mortis causa.
La licenza è riferita ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
E' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.
L'avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi.
- Si riporta il testo della seguente tabella:
. Tabella di sintesi relativa ai documenti e ai requisiti per ottenere la licenza di taxi o l'autorizzazione di NCC.
3.1. Trasferimento della licenza
Secondo quanto disposto dall’art. 9 della L. n. 21 del 1992, nel caso il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
la licenza per l'esercizio del servizio di taxi può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè la stessa sia:
a) iscritta nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti abilitati ad autoservizi pubblici non di linea ed
b) in possesso dei requisiti prescritti.
In caso di morte del titolare la licenza:
a) può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero
b) può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purche' iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti abilitati ad autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti.
Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
3.2. Sostituzione alla guida
Secondo quanto disposto dall’art. 10 della L. n. 21 del 1992, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.
Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti abilitati ad autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida viene regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230.
A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962.
Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari.
Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti abilitati ad autoservizi pubblici non di linea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230- bis del codice civile.
4. Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi
Secondo quanto stabilito dall’art. 11 della L. n. 21 del 1992, come di recente modificato dal D.L. 29 dicembre 2018, n. 143 (in vigore dal 30 dicembre 2018), gli obblighi a cui devono attenersi i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi si possono così riassumere
1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale.
Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali (art. 5, comma 4).
3. I comuni in cui non è esercitato il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.
4. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purchè la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.
Ricordiamo che in base all’art. 3 dell’art. 11, nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa.
5. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente e' consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
6. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.
5. Le caratteristiche delle autovetture
Secondo quanto disposto dall’art. 12 della L. n. 21 del 1992, le autovetture adibite al servizio di taxi devono essere munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale deve essere deducibile il corrispettivo da pagare.
L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario deve essere portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".
Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.
Il Ministro dei trasporti, condecreto del 19 novembre 1992, ha stabilito l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.
La colorazione esterna delle autovetture da adibire a servizio di taxi, immatricolate per la prima volta a partire dal 1 gennaio 1993, deve essere bianca.
A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.
Tali dispositivi sono stati individuati con il decreto del Ministero dei trasporti n. 572 del 15 dicembre 1992.
6. Le tariffe
Secondo quanto disposto dall’art. 13 della L. n. 21 del 1992 il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.
La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente va direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.
Il Ministro dei trasporti, con decreto del 20 aprile 1993, ha fissato i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
7. Disposizioni particolari
Secondo quanto stabilito all’art. 14 della L. n. 21 del 1992, i servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
I comuni, nell'ambito dei propri regolamenti, dovranno dettare norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonchè il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. 3.
Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla Camera di commercio, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi dovranno essere esonerate dall'obbligo del tassametro.
E' inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.
Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni.
8. SANZIONI
8.1.Sanzioni previste dal Codice della strada
Secondo quasto stabilito dall'art. 85, commi 4 e 4.bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada):
- "Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 674,00 e, se si tratta di autobus, da euro 419,00 a euro 1.682,00. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI" (comma 4)
- "Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83,00 a euro 329,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI". (comma 4-bis).
Secondo quasto stabilito dall'art. 86, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada):
- "Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.761 a euro 7.045. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza". (comma 2)
- "Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83,00 a euro 329,00".
8.2.Sanzioni previste dalla legge n. 21/1992
Secondo quanto stabilito all'art. 11-bis della legge n. 21 del 1992, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte deiconducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio conconducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge e' punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo dei conducenti alla prima inosservanza;
b)con due mesidi sospensione dal ruolo dei conducenti alla seconda inosservanza;
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo dei conducenti alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo dei consucenti alla quarta inosservanza.
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RIFERIMENTI
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. Per il RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ABILITATI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA, clicca QUI.
. Per il SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE - NCC, clicca QUI.
. Per le novità introdotte nel tempo in materia di attività di taxi e di noleggio con conducente, clicca QUI.
. Per le problematiche ci carattere particolare , clicca QUI.
. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI – Leggi, decreti, circolari, direttive e pareri ministeriali, clicca QUI.
. Per la GIURISPRUDENZA , clicca QUI.
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