AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA - PECULIARITA’ E COMPETENZE
GLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
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1. Gli autoservizi pubblici non di linea
Secondo quanto stabilito dall’art. 1 della L. n. 21 del 15 gennaio 1992, sono definiti “autoservizi pubblici non di linea” quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.
2. Le competenze regionali in materia di autoservizi pubblici non di linea
Secondo quanto disposto dall’art. 4 della L. n. 21 del 1992, le Regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.
Le Regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.
Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative dovranno discuplinare l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalita' ed efficienza.
Presso le Regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni e' riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.
Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le Regioni potranno stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.
Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le competenze comunali in materia di autoservizi pubblici non di linea
Secondo quanto stabilito dall’art. 5 della L. n. 21 del 1992, i comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:
a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC).
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RIFERIMENTI
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. Per il RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ABILITATI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA, clicca QUI.
. Per il SERVIZIO DI TAXI, clicca QUI.
. Per il SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE - NCC, clicca QUI.
. Per le novità introdotte nel tempo in materia di attività di taxi e di noleggio con conducente, clicca QUI.
. Per le problematiche ci carattere particolare , clicca QUI.
. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI – Leggi, decreti, circolari, direttive e pareri ministeriali, clicca QUI.
. Per la GIURISPRUDENZA , clicca QUI.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2019-01-28 (574 letture) [ Indietro ] |