RIFIUTI - RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO
RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO
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1. Le novità introdotte dal D. Lgs. n. 209/2003
Con il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 concernente l'attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, sono state apportate delle novità anche in campo ambientale.
In particolare, l'art. 11, comma 3, prevede, per i soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, la comunicazione annuale dei dati relativi ai veicoli fuori uso ed i pertinenti materiali e componenti sottoposti al trattamento, nonchè i dati relativi ai materiali, ai prodotti e ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale.
Capitolo MUD - Sezione veicoli fuori uso
A seguito di quanto sopra, con D.P.C.M. 22 dicembre 2004 (Pubblicato nella G.U. n. 305 del 30 dicembre 2004), è stato aggiornato il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2005, con l'inserimento della scheda sui veicoli fuori uso.
Con lo stesso decreto sono state inoltre chiarite talune modalità di assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di comunicazione annuale in presenza di una normativa di riferimento mutata.
Pertanto, per le dichiarazioni da presentare con riferimento all’anno 2004, il modello di dichiarazione ambientale da utilizzare sarà quello allegato al D.P.C.M 24 dicembre 2002, integrato nel Cap. 1 dalle schede e dalle istruzioni allegate al D.P.C.M. 22 dicembre 2004.
Il MUD "sezione veicoli fuori uso" va presentato da chi ha effettuato nel corso dell’anno attività di autodemolizione e/o rottamazione e/o frantumazione dei veicoli fuori uso e relativi componenti e materiali che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 209/2003 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso).
Sono esenti dall’obbligo della denuncia MUD sezione veicoli fuori uso i soggetti che non effettuano sul veicolo fuori uso attività di autodemolizione, rottamazione e frantumazione ed i soggetti che, pur facendo tali attività, le effettuano su veicoli fuori uso o altri rifiuti da questi derivati non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 209/2003.
2. Le ultime novità introdotte dalla legge n. 217/2011 - Legge comunitaria 2010
Le ultime novità introdotte dalla Legge comunitaria 2010 riguardano adempimenti a carico degli autoriparatori.
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3. FEBBRAIO 2017 - Veicoli fuori uso - Modifiche alla lista dei componenti ammessi a livello europeo
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017, il Decreto 20 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente recante modifica dell'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 che attua in Italia la direttiva 200/53/CE, oggetto di modifica a livello europeo con la recentissima direttiva 2016/774/UE del 18 maggio 2016.
Il Decreto 20/1/2017 sostituisce completamente la Tabella dell'allegato II del D.Lgs. n. 209/2003 "Materiali e componenti cui non si applica il divieto previsto dall'articolo 9, comma 1".
Tale articolo prevede espressamente che dal 1° luglio 2003 viene vietata la produzione o l'immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. Tale divieto non si applica nei casi ed alle condizioni previsti, per l'appunto, nell'allegato II, oggetto ora di completa sostituzione.
In allegato al decreto la nuova tabella che riporta i materiali esclusi dal divieto, con riferimento ai componenti dei veicoli fuori uso.
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4. NOVEMBRE 2022 - VEICOLI FUORI USO - Pubblicato il regolamento che disciplina il registro unico telematico
E’ stato finalmente pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2022, il D.P.R. 23 settembre 2022, n. 177: recante “Regolamento recante disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso”.
Il regolamento disciplina la formazione e la tenuta registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il presso il centro elaborazione dati (CED) della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’art. 5, comma 10 del D.Lgs. n. 209 del 2003, e contiene i dati trasmessi in via telematica dal centro di raccolta, ovvero dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato.
Il registro unico si compone di due sezioni:
a) la sezione veicoli iscritti al PRA,
b) la ezione veicoli non iscritti al PRA.
Le procedure telematiche di gestione del registro unico consentono, mediante apposito applicativo, di generare in formato digitale il CRD (il certificato di rottamazione di cui all'articolo 5, comma 6 e 7, del D.Lgs. n. 209/2003 e il certificato di cui all'articolo 231, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006) e di stamparlo su supporto cartaceo per la consegna all'intestatario del veicolo, ovvero all'avente titolo o al detentore o ad altro soggetto eventualmente delegato.
Da entrambi i certificati, rilasciati al proprietario del veicolo consegnato alla demolizione dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato in nome e per conto dei centri di raccolta, risultano la descrizione dello stato e gli estremi di identificazione del veicolo consegnato, la data di consegna, gli estremi dell’autorizzazione del centro, nonché l’impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).
Il certificato di rottamazione generato in formato cartaceo è contraddistinto dalla relativa data di rilascio e da un numero progressivo preceduto dal codice identificativo del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato ovvero del centro di raccolta, al quale il CED associa la sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale dopo che il certificato stesso è stato trasmesso, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo, in formato digitale e sottoscritto con firma digitale.
La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso - ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del D.Lgs. n. 209/2003 - avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta oppure, nel caso di cessione del veicolo per l'acquisto di un altro veicolo, avviene a cura del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo.
Entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di rilascio del CRD, o del certificato di rottamazione in formato cartaceo, il centro di raccolta trasmette al CED, in via telematica, il fascicolo digitale completo di tutti i suoi elementi e sottoscritto con firma digitale.
Il CED, verificato il versamento delle imposte e delle tariffe dovute e verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell' Archivio nazionale dei veicoli
(ANV), nella sezione del registro unico e nella banca dati del PRA, consente al centro di raccolta, mediante le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, la stampa della ricevuta di avvenuta cancellazione del veicolo fuori uso.
Entro le ore venti e trenta di ciascuna giornata lavorativa, il CED consente la stampa dell'elenco delle ricevute di avvenuta cancellazione emesse dal centro di raccolta nella giornata stessa.
La ricevuta di avvenuta cancellazione si considera regolarmente rilasciata quando essa è riprodotta nel predetto elenco e l'istanza e la documentazione, a seguito dell'esame da parte dell'Ufficio o gli Uffici motorizzazione civile (UMC) e del PRA competenti, risultano idonee, complete e conformi alle disposizioni vigenti e correttamente inviate in via telematica al CED.
Si rimane, tuttavia, in attesa di uno o più decreti del direttore della Direzione Generale per la Motorizzazione con i quali dovranno essere stabilite:
a) lemodalità di svolgimento delle attività di rilascio del codice identificativo del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato e del centro di raccolta, e di abilitazione del collegamento telematico con il CED, da completare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento;
b) le modalità per la graduale implementazione e ottimizzazione delle procedure telematiche previste dal presente regolamento, da completare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (art. 5).
Il registro unico, come stabilito dall’art. 5, comma 2, del provvedimento, sarà avviato il giorno successivo alla scadenza del termine di cui alla precedente lettera b), e quindi presumibilmente dal 7 giugno 2024.
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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. Per approfondire l'argomento del MUD - Modello Unico di Dichiarazione ambientale, clicca QUI.
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GIURISPRUDENZA
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Smontare e vendere parti di veicoli fuori uso equivale a smaltire rifiuti
Lo smontaggio di veicoli non più funzionanti e la commercializzazione dei componenti ancora utilizzabili è da considerarsi attività di smaltimento e recupero dei rifiuti e pertanto deve essere autorizzata.
La Sentenza 8 febbraio 2008, n. 7455 della Corte di Cassazione (Sezione terza penale) riafferma tale concetto e chiarisce che tale attività configura il reato di cui all’articolo 51, D.Lgs. n. 22/1997 (ora articolo 231, D.Lgs. n. 152/2006), ossia illecità attività di smaltimento, recupero, commercializzazione di rifiuti speciali.
Inoltre, lo sversamento di oli esausti ed altri liquidi sul suolo, quale conseguenza di detta attività di smontaggio è configurabile come reato, indipendentemente dalla quantità sversata e dalla prova di un danno accertato all’ambiente.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2004-12-31 (2524 letture) [ Indietro ] |