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RIFORMA ORGANICA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA - DECRETI CORRETTIVI E INTEGRATIVI - D.LGS. N. 14/2019 - D.LGS. N. 147/2020 - D.L. n. 118/2021 - L. N. 147/2021





LA RIFORMA ORGANICA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
I CONTENUTI DEL DECRETO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 155/2017


1. 10 OTTOBRE 2018 – RIFORMA DELLA CRISI DI IMPRESA - Licenziato dal Ministero della giustizia lo schema di decreto recante il CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

1.1. La struttura dello schema di decreto

Il Ministero della Giustizia ha licenziato ed inviato ai due ministeri concertanti (Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell’Economia e delle Finanze) lo schema di decreto legislativo recante il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della Legge delega n. 155/ 2017.
Il decreto si compone di 390 articoli ed è strutturato in quattro parti:
- la prima dedicata al codice della crisi e dell’insolvenza (artt. 1 - 373),
- la seconda alle modifiche al codice civile (artt. 374 - 383),
- la terza alle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (artt. 384 - 387);
- la quarta parte alle disposizioni finali e transitorie (artt. 388 - 390).
L'entrata in vigore del decreto è prevista decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Con lo schema di decreto sono state apportate modifiche ai testi delle bozze dei decreti presentati dalla Commissione Rordorf sul finale della scorsa legislatura, tra cui si segnalano in particolare:
• le correzioni alle misure di allerta, che costituiscono uno dei capisaldi della riforma, introducendo la possibilità per l’impresa di contestare gli indici di squilibrio nonché l’obbligo di segnalazione da parte dei creditori qualificati con soglie notevolmente innalzate;
• la istituzione, presso ciascuna Camera di Commercio, dell’Organismo di Composizione della Crisi d’impresa (OCRI), con il compito di ricevere le segnalazioni degli organi di controllo societari (art. 14) e di creditori pubblici qualificati (art 15), di gestire il procedimento di allerta e di assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi;
• l’estensione dei poteri al Pubblico Ministero il quale potrà presentare il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in tutti i casi in cui ha notizia di uno stato di insolvenza;
• le modifiche alla disciplina del concordato preventivo: ritorno dell’obbligatorietà dell’attestazione nel concordato e continuità aziendale solo con il mantenimento del 30% dei posti di lavoro.
Il testo del provvedimento approderà in Consiglio dei Ministri a fine mese.

- Si riporta il testo dello Schema di decreto legislativo e della Relazione illustrativa:
. Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge19 ottobre 2017, n. 155 - TESTO DEL DECRETO.

. Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge19 ottobre 2017, n. 155 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA.


1.2. I contenuti e gli obiettivi dello schema di decreto

La legge n. 155/2017, contenente la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, ha come scopo di dare risposta alle sollecitazioni indicate.
Il decreto legislativo che ne costituisce attuazione rappresenta - si legge nella relazione - un quadro normativo unitario, che detta, innanzitutto, principi giuridici comuni al fenomeno dell’insolvenza, destinati ad operare come punti di riferimento per le diverse procedure, pur mantenendo le differenziazioni necessarie in ragione della specificità delle diverse situazioni in cui l’insolvenza può manifestarsi.
In quest’ottica sono stati dettati i principi generali e sono state definite alcune nozioni fondamentali nella materia in esame, a cominciare da quella di «crisi» e di «insolvenza».
Per “crisi” si intendo "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".
Mente per “insolvenza” si intendo "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".

Il punto di partenza - si legge nella relazione - è quello di farsi carico anche delle disfunzioni e dei disvalori delle procedure concorsuali, quali essi sono e vengono percepiti all’esterno e questo per evitare che ci si trovi a dover constatare, a consuntivo, che una procedura è servita soltanto ad assorbire le residue risorse disponibili dell’impresa.
E’ stata così perseguita un’opera di armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori.

Sempre sul piano definitorio, il legislatore ha abbandonato la tradizionale espressione «fallimento» (e quelle da essa derivate), in conformità ad una tendenza già manifestatasi nei principali ordinamenti europei di civil law (tra cui quelli di Francia, Germania e Spagna), volta ad evitare l’aura di negatività e di discredito, anche personale, che storicamente a quella parola si accompagna.
Il termine «fallimento» è stato sostituito con l’espressione «liquidazione giudiziale» con la prtevisione di adeguare, dal punto di vista lessicale, "anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuita' delle fattispecie criminose" (art. 2, comma 1, lett. a), L. n. 155/2017).
E' stata introdotta una definizione dello stato di crisi, "intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l’attuale nozione di insolvenza di cui all'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" (art. 2, comma 1, lett. c), L. n. 155/2017).
Al comma 1, dell'art. 1, dello Schema di decreto si stabilisce che "Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore, professionista o imprenditore, che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, industriale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti qualificati pubblici dalla legge".

All'articolo 3 si stabilisce che "L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
L’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative"
.


2. 8 NOVEMBRE 2018 – Il nuovo CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA al vaglio del Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri n. 26 dell’8 novembre 2018, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.


3. 19 DICEMBRE 2018 – CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - Approvato dalla Commissione giustizia - Parere con condizioni e con osservazioni

La commissione Giustizia della Camera ha approvato il 19 dicembre 2018 il parere allo schema di decreto legislativo recante il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.
Al contempo la Commissione ha proposto alcune modifiche tra cui:
- la modifica degli indicatori significativi,
- la possibilità di fornire degli incentivi di natura penale a una soluzione anticipata della crisi d’impresa,
- l’inefficacia della delocalizzazione se antecedente alla domanda di accesso alla procedura.

. Se vuoi scaricare il documento della Commissione giustizia, clicca QUI.


4. 10 GENNAIO 2019 – CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - Approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2019 ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:
a) consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e
b) salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.
Tra le principali novità:
- si sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche storicamente si accompagna alla parola “fallito”;
- si introduce un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori;
- si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;
- si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
- si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
- si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
- si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
- si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

. Se vuoi scaricare il TESTO DEL DECRETO approvato dal Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2019 e della RELAZIONE ILLUSTRATIVA, clicca QUI.


5. 14 FEBBRAIO 2019 – CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - D.GS. N. 14/2019 - Pubblicato il regolamento che dà attuazione alla L. n. 155/2017 - La mappa delle novità

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 – Supplemento Ordinario n. 6, il Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.

5.1. Struttura del decreto

Il decreto si compone di 391 articoli ed è strutturato in quattro parti:
- la prima dedicata al codice della crisi e dell’insolvenza (artt. 1 - 373),
- la seconda alle modifiche al Codice civile (artt. 374 - 383),
- la terza alle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (artt. 384 - 388);
- la quarta parte alle disposizioni finali e transitorie (artt. 389 - 391).


5.2. Obiettivi

Il nuovo Codice si propone l’obiettivo di:
- riformare in modo organico ed unitario la materia delle procedure concorsuali e della crisi da sovraindebitamento;
- semplificare il sistema normativo nel suo complesso, al fine di superare le difficoltà applicative oltre che interpretative derivanti dalla formazione di indirizzi giurisprudenziali non consolidati e contrastanti;
- soddisfare l’esigenza di certezza del diritto e migliorare l’efficienza del sistema economico in modo da renderlo più competitivo.


5.3. I principi generali

I principi generali, imposti dalla legge delega, che connotano la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali sono i seguenti:
▪ si sostituisce il termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale”;
▪ si introduce una definizione di “stato di crisi”, intesa come probabilità di futura insolvenza, e si mantiene nel contempo l’attuale nozione di “insolvenza”;
▪ si adotta un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore con caratteristiche di particolare celerità;
▪ si assoggetta ai procedimenti di accertamento dello stato di crisi o insolvenza ogni categoria di debitore, persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici;
▪ si prevede di dare priorità alla trattazione delle proposte che comportano il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale anche tramite un diverso imprenditore;
si uniforma e si semplifica, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
▪ si vuole ridurre la durata ed i costi delle procedure concorsuali;
▪ si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza dl datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori.


5.4. Procedure di allerta e composizione assistita della crisi

La procedura di allerta è sicuramente la principale novità della nuova riforma della legge fallimentare, improntata essenzialmente sull’incentivazione dell’emersione anticipata della crisi e sulla responsabilizzazione dell’imprenditore nella ricerca disoluzioni che hanno come obiettivi principali la continuità aziendale e la creazione di modelli organizzativi idonei a segnalare per tempo rischi e perdita di continuità aziendale.
L'introduzione della “procedura di allerta e di composizione assistita della crisi” mira essenzialmente a:
anticipare l’emersione della crisi di impresa;
costituire uno strumento di sostegno diretto ad analizzare le cause del sofferenza economica e finanziaria dell’impresa;
▪ fornire un servizio di composizione della crisi funzionale alle trattative per il raggiungimento dell’accordo con i creditori.

La “crisi” è descritta, all'art. 2, comma 1, lett. a), come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”..

Gli strumenti di allerta

Secondo quanto stabilito al comma 1 dell'art. 12, costituiscono strumenti di allerta:
- gli obblighi di segnalazione posti a carico di alcuni soggetti qualificati (artt. 14 e 15);
- gli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore.

Le procedure di allerta prevedono due livelli di adempimenti: il primo riguarda la predisposizione di adeguati assetti organizzativi e il secondo obblighi di segnalazione, interni ed esterni.
L’intento del legislatore è garantire l’emersione precoce della crisi d’impresa. A tal fine il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza dispone, in capo all’imprenditore, l’obbligo di dotarsi, all’interno dell’azienda, di un complesso di strumenti, di metodologie di rilevazione e di procedure (definendo ruoli, responsabilità e controlli da svolgere) per intercettare lo stato di difficoltà sul nascere a tutela della continuità aziendale.
Gli strumenti di allerta svolgono la funzione di:
- rilevare tempestivamente la crisi dell’impresa e
- sollecitare l’adozione delle misure più idonee alla sua composizione.

La normativa risponde al principio generale prescritto dall’art. 3 di responsabilizzazione dei debitori trovando applicazione per:
▪ i debitori che svolgono attività imprenditoriale con l'esclusione delle grandi imprese, dei gruppi di imprese di rilevante dimensione e delle società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante (quest’ultima tipologia di imprese può beneficiare di misure premiali se ricorrono le condizioni di tempestività) (art. 12, comma 4);
le imprese agricole e le imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, oltre che per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa ordinaria (art. 12, comma 7).

Sono pertanto destinatari degli strumenti di allerta:
- gli imprenditori individuali;
- gli imprenditori collettivi;
- le imprese agricole;
- le imprese minori;
- le imprese soggette a liquidazione amministrativa
.
Per le imprese agricole e per le imprese minori, gli strumenti di allerta trovano applicazione compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti qualificati ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita della crisi.

Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa ordinaria, il procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi è integrato dalla partecipazione delle autorità amministrative di vigilanza che hanno la competenza a:
▪ ricevere la segnalazione dei fondati indizi di crisi dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e dell’ispezione e dai creditori qualificati;
▪ svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi, designando i componenti del collegio a seguito della richiesta di nomina del debitore o richiedendo direttamente la costituzione del collegio al referente.

Per quanto concerne l’impresa minore soggetta a liquidazione coatta amministrativa la norma prevede la nomina, con i medesimi poteri del collegio, di un commissario tra gli iscritti all’albo speciale dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza.
L’apertura della procedura di composizione assistita della crisi non costituisce peraltro causa di revoca degli amministratori e dei sindaci.

Gli strumenti di allerta non trovano applicazione:
- per le grandi imprese,
- i gruppi di imprese di rilevante dimensione; - le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal regolamento CONSOB concernente la disciplina degli emittenti.

L’art. 12 esclude dall’applicazione degli strumenti di allerta anche i seguenti soggetti:
- le banche, le società capogruppo di banche e le società componenti il gruppo bancario;
- gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUF;
- gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;
- le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile e fisso, le società capogruppo di società di intermediazione mobiliare e le società componenti il gruppo;
- i fondi comuni di investimento, le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi; i depositari centrali;
- le fondazioni bancarie di cui al D.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
- la Cassa depositi e prestiti di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269;
- i fondi pensione;
- le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al codice delle assicurazioni private ex D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- le società fiduciarie di cui all’art. 199 TUF;
- le società fiduciarie, le società fiduciarie e di revisione e gli enti di gestione fiduciaria disciplinati dalla L. 23 novembre 1939, n. 1966;
- le società di cui all’art. 2 del D.L. 5 giugno 1986, n. 233;
- le società fiduciarie di cui all’art. 60, comma 4, del D.lgs. 23 luglio 1996, n. 415
.

Gli indicatori della crisi

Secondo quanto stabilito all'art. 13, sono indicatori della crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, che possono incidere sulla sostenibilità dei debiti per l'esercizio in corso o per i 6 mesi successivi e sulla continuità aziendale, tenuto conto della presenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti di durata diversa in rapporto alle differenti categorie di debiti (art. 13. comma 1).

I compiti degli organi di controllo societari

L’art. 14 pone a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione, ciascuno nell’ambito delle rispettive funzioni, l'obbligo di:
▪ verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione,
▪ segnalare immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi (art. 14, comma 1).

Con riferimento alle modalità di presentazione della segnalazione, il legislatore ha previsto che essa:
▪ deve essere motivata, fatta per iscritto, comunicata a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione,
▪ deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese (art. 14, comma 2).

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione devono:
- informare, senza indugio, l’OCRI;
- fornire all'OCRI ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga a quanto disposto dall’art. 2407, comma 1, c.c. con riferimento all’obbligo di segretezza.

I compiti dei creditori qualificati

L’art. 15 elenca i creditori pubblici qualificati che sono tenuti alla segnalazione di allerta a fronte di una esposizione debitoria dell’imprenditore di importo rilevante.
Essi sono:
- l’Agenzia delle entrate;
- l’Istituto nazionale della previdenza sociale; - l’Agente della riscossione delle imposte
.

L’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’Agente della riscossione hanno infatti l'obbligo di effettuare la segnalazione all'OCRI, anche ai fini della segnalazione agli organi di controllo della società, quando si verificano determinate condizioni.
I creditori pubblici qualificati sono investiti del compito:
dare ▪ di dare avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante ai fini della segnalazione;
▪ di segnalare al debitore che, se entro 90 giorni dalla ricezione dell’avviso, egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato la propria posizione o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, verrà fatta segnalazione all’OCRI (Organismo di composizione della crisi d'impresa), anche per la comunicazione agli organi di controllo della società (art. 15, comma 1).

L'onere di avvertimento riveste una particolare importanza per i creditori pubblici qualificati viste le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione.
Nel caso di omessa comunicazione infatti il legislatore ha disposto l'inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, nonché l'inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione per quanto concerne l'Agente della Riscossione.

I creditori pubblici qualificati non sono invece tenuti alla segnalazione quando il debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012 e dell’art. 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato.
Le Camere di commercio rendono disponibile, esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, un elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta, da cui risultino anche le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Per Agenzia delle entrate, l’obbligo di segnalazione decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del codice.


5.5. Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione e' competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 168/2003.
, individuato con riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27, comma 1).
Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza diversi da quelli indicati sopra e le controversie che ne derivano e' competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27, comma 2).

Ai fini della disciplina della competenza territoriale, il nostro legislatore ha recepito la nozione definita dall’ordinamento dell’Unione europea come “centro degli interessi principali del debitore”.
La competenza per i procedimenti di accertamento della crisi e dell’insolvenza viene attribuita al Tribunale che è dunque competente “per materia” rispetto ad altri organi della giurisdizione ordinaria. Inoltre, in attuazione di uno specifico principio contenuto nella delega (articolo 2, comma I, lettera n)), è previsto che non tutti i Tribunali siano competenti per ogni genere di procedimento, bensì:
- per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, risulta competente il Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa (articolo 1, D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168),
- per tutti gli altri procedimenti e per le controversie che ne derivano, è competente il Tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27, comma 1).
Si stabilisce, inoltre, che la competenza “territoriale” spetta al Tribunale del luogo ove si trova il centro degli interessi principali del debitore, definito nella stessa norma, tenuto conto della categoria di appartenenza del debitore e, individuato, in una prospettiva di semplificazione, attraverso il ricorso a presunzioni assolute.
Consegue che, il “centro degli interessi principali del debitore”, viene presunto coincidente:
- per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal Registro delle imprese ovvero, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale;
- per la persona fisica che non esercita attività d’impresa, con la residenza oppure il domicilio e, se questi siano sconosciuti, con l’ultima dimora nota ovvero, in mancanza, col luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza appartiene al Tribunale di Roma; - per la persona giuridica e gli enti, pure non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal Registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale oppure, qualora sconosciuta, con riguardo al legale rappresentante (art. 27, comma 3).
Nell’individuazione della competenza non ha rilevanza il trasferimento della sede del centro di interessi principale avvenuto nell’anno antecedente (art. 28).
Quando una procedura regolatrice delle crisi o dell'insolvenza è stata aperta da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo (art. 30, comma 1).


5.6. Gli strumenti di regolazione della crisi

Degli “strumenti di regolazione della crisi”, il decreto in commento dedica il Titolo IV, gli articoli dal 56 al 64.
La riforma prevede l’incentivazione della composizione negoziale stragiudiziale della crisi attraverso i seguenti strumenti:
1) i piani attestati di risanamento (art. 56);
2) gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 - 59);
3) gli accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60);
4) gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61);
5) le convenzioni di moratoria (/art. 62).

1. I piani attestati di risanamento sono riservati alle ipotesi di continuità aziendale. Si tratta difatti di un piano che può essere rivolto ai creditori da parte di un imprenditore, anche non commerciale, in stato di crisi o di insolvenza, “che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria” (art. 56, comma 1).
Il piano deve avere data certa anche al fine dell’esenzione da revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale.
La disposizione indica con precisione il contenuto minimo obbligatorio del piano, i termini delle azioni da realizzare ed i rimedi da adottare in caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione esistente.
La documentazione da presentare con il piano corrisponde a quella prescritta al debitore che ha richiesto di accedere alla procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza.
È in ogni caso previsto che il piano deve essere attestato da un professionista indipendente che deve certificare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica dell’operazione.
Gli atti unilaterali ed i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto ed avere una data certa, al fine di evitare condotte opportunistiche o collusive.

2. È possibile stipulare accordi di ristrutturazione dei debiti da parte dell’imprenditore “anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore”, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti in continuità con il sistema vigente (art. 57, comma 1).
Ricordiamo che per “imprenditore minore”, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 14/2019, si intende: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

La percentuale del 60% indicata sopra viene ridotta al 30% quando il debitore:
a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee (art. 60).

Al comma 2 dello stesso articolo 57 viene precisato che gli accordi di ristrutturazione dei debiti “devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione”. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56.
Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39, e precisamente:
- le scritture contabili e fiscali obbligatorie,
- le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata,
- i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi
.
Deve inoltre depositare, anche in formato digitale:
- una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata,
- uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, - l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione,
- l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto,
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi
.
Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.
Si precisa che gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed il piano di risanamento possono essere rinegoziati o modificati:
▪ se intervengono modifiche al piano prima dell’omologazione, devono essere rinnovati sia l’attestazione del professionista indipendente sia il consenso dei creditori;
▪ se dopo l’omologazione si rendono necessarie modifiche sostanziali al piano, l’imprenditore può apportare le modifiche al piano idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi ed è richiesto il rinnovo dell’attestazione da parte del professionista indipendente.
Il piano modificato e l’attestazione devono essere pubblicati nel Registro delle imprese ed il debitore deve dare comunicazione della pubblicazione ai creditori che possono presentare opposizione entro 30 giorni (art. 58, comma 2).
È interessante evidenziare che gli accordi di ristrutturazione della società, salvo patto contrario, hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili che, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo salvo che non sia stato diversamente previsto (art. 59, comma 3).

3. È stato introdotto l’istituto degli accordi di ristrutturazione agevolati che possono essere stipulati con creditori che rappresentano almeno il 30% dei crediti a condizione che il debitore:
▪ non proponga la moratoria dei crediti estranei agli accordi;
▪ non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee (art. 60).

4. È confermata la presenza degli “accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa".
L’accordo non ha carattere liquidatorio e l’effetto vincolante si estende anche a categorie diverse dai creditori bancari e finanziari.
La fattispecie è oggi regolamentata, insieme alla convenzione di moratoria, dall’art. 182-septies del R.D. n. 267/1942 (introdotto per effetto dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 83/2015, convertito dalla L. n. 132/2015) e risponde all’esigenza di “potenziare” la via stragiudiziale di risoluzione della crisi, evitando che l’ostruzionismo di alcuni creditori finanziari, che vantino crediti di modesta entità, comprometta gli accordi tra il debitore e la maggioranza dei creditori.
L’elemento di novità che emerge rispetto alla vigente disciplina è rappresentato dalla scelta, compiuta dal legislatore, di separare gli accordi di ristrutturazione (art. 61) dalla convenzione di moratoria (art. 62), pur rispondendo entrambi gli istituti ad una finalità sostanzialmente comune.
L’articolo 61 regola gli accordi “ad efficacia estesa” e stabilisce che la disciplina degli accordi di ristrutturazione si applica, in deroga ai principi civilistici, anche ai creditori non aderenti, purché appartenenti alla medesima categoria, “individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici”.
La nuova disciplina si contraddistingue per un ampliamento del campo di applicazione - in ossequio all’art. 5 comma 1 lett. a) della legge delega n. 155/2017 - coinvolgendo anche soggetti diversi dai creditori bancari e finanziari.
Ai fini di quanto sopra à necessario che:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonchè sull'accordo e sui suoi effetti;
b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale;
c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo
.

5. Al comma 1 dell’art. 62 si dispone che la convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, “è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria”.
Viene così ampliato l’ambito di applicazione delle convenzioni di moratoria, non essendo più limitato agli accordi conclusi con banche od intermediari finanziari. La convenzione di moratoria può difatti essere ora conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, ed i suoi creditori, ed essa è diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi, avendo ad oggetto:
▪ la dilazione delle scadenze dei crediti;
▪ la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e di ogni altra misura che non comporti la rinuncia al credito, in deroga a quanto previsto dai principi civilistici (dettati dagli articoli 1372 e 1411 c.c).
Ai fini di quanto sopra è necessario:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonche' sulla convenzione e i suoi effetti;
b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
d) la convenzione sia accompagnata da una relazione redatta da un professionista indipendente designato dal debitore, che deve attestare anche la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi e la convenienza della convenzione
(art. 62, comma 2).


5.7. Disposizioni generali, strumenti di allerta e composizione assistita della crisi

Al Capo I, del Titolo X (artt. dal 348 al 355) vengono dettate alcune disposizioni di ordine generale, che riassumiamo nei seguenti 5 punti:
1) Adeguamento delle soglie dell'impresa minore
Secondo quanto stabilito all’art. 2, comma 1, lett d), per «impresa minore» si intende l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
b) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
c) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
I valori appena indicati, secondo quanto previsto dall’art. 348, possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

2) Sostituzione dei termini fallimento e fallito
Secondo quanto stabilito all’art. 349, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonchè le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

3) Istituzione di un osservatorio permanente
Secondo quanto previsto all’art. 353, il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo 355, un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure di allerta, delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa di cui al titolo II.
Ai componenti dell'osservatorio non verranno corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.

4) Revisione dei parametri
L’articolo 354 dispone che al fine di migliorare la tempestività e l'efficienza delle segnalazioni dirette a favorire l'emersione precoce della crisi di impresa, sulla base dei dati elaborati dall'osservatorio permanete, si dovrà provvedere, con un apposito regolamento, all'eventuale revisione delle disposizioni contenute nell'articolo 15 (relativo all’obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati) con riferimento sia alla tipologia dei debiti sia all'entità degli stessi, nonchè dei presupposti della tempestività dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 24 ai fini delle misure premiali di natura fiscale di cui all'articolo 25.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 24, ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui all'articolo 25, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non viene considerata tempestiva se lo stesso propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero presenta l'istanza di cui all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:
a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3
.
L'esistenza dei requisiti di tempestività previsti dal presente articolo viene attestata, su richiesta del debitore, dal presidente del collegio degli esperti di cui all’Articolo 17.

5) Relazione al Parlamento
Secondo quanto disposto dall’art. 355, entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia dovrà presentare al Parlamento una relazione dettagliata sull'applicazione del presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'osservatorio permanete di cui all'articolo 353.


5.8. Modifiche al Codice civile

La Parte seconda del decreto (articoli dal 375 al 384) è dedicata alle modifiche al Codice civile.

. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.


5.9. L'entrata in vigore e le disposizioni transitorie

Secondo quanto previsto dall’articolo 389, le disposizioni contenuto in questo decreto non saranno immediatamente applicabili ma entreranno in vigore in maniera scaglionata: alcune disposizioni entreranno in vigore entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (entro il 16 marzo 2019), altre entro 18 mesi dalla stessa pubblicazione (entro il 15 agosto 2020). Vediamole nel dettaglio.

1) Disposizioni operative tra 30 giorni (16 marzo 2019)
Saranno operative entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, e quindi dal 16 marzo 2019, le disposizioni riguardanti;
- la competenza, nei procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, assegnata al tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese individuato avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27, comma 1);
- le modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria (art. 350);
- l’istituzione dell’albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore (artt. 356, 357);
- la realizzazione dell’area web riservata (prevista dal comma 6 dell’art. 40) da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).
Il comma 6 dell’art. 40 prevede infatti che quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata del ricorso e del decreto di convocazione, da parte di coloro che esercitano funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o da parte del pubblico ministero, non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto dovranno essere notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.
- le norme sulla certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi (art. 363);
- le norme sulla certificazione dei debiti tributari (art. 364);
- le norme sul recupero delle spese della procedura e il compenso del curatore in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (art. 366);
- le previsioni sugli assetti organizzativi dell'impresa (con la modifica dell’art. 2086 del Codice civile) e societari (con la modifica dell’art. 2257 del Codice civile) (art. 375 e 377),
- sulla responsabilità degli amministratori (con la modifica degli articoli 2476 e 2486 del Codice civile) (art. 378);
- sulla nomina degli organi di controllo (con la modifica dell’art. 2477 del Codice civile) (art. 379). A tale proposito, si rammenta che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, per le società a responsabilità limitata e le società cooperative già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovrà essere rispettato entro nove mesi dalla predetta data (art. 379, comma 3);
- le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (artt. 385, 386, 387, 388).

2) Disposizioni operative tra 18 mesi (15 agosto 2020)
Per il resto, il Decreto legislativo entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione, ovvero il 15 agosto 2020.
Da tale data saranno pienamente operative la maggior parte delle disposizioni, comprese le misure di allerta, volte a consentire la pronta emersione della crisi, nonché la nuova sezione sul sovraindebitamento, ovvero sul fallimento del consumatore e delle piccole imprese.

3) Disciplina transitoria
All’articolo 390 del decreto legislativo è ricompresa anche una norma di disciplina della fase transitoria, che riguardano ricorsi e domande presentati prima dell’entrata in vigore o pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in commento.
Viene prescritto, in particolare, che:
a) i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare,
b) i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e
c) le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere definiti secondo le disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonche' della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento”).

Viene, inoltre, disposto che le procedure di fallimento e le altre procedure indicate sopra, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma dovranno essere definite secondo le disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonchè della legge 27 gennaio 2012, n. 3.


LA RIFORMA ORGANICA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
I CONTENUTI DEI DECRETI INTEGRATIVI E CORRETTIVI


1. 20 MARZO 2019 – LEGGE N. 20/2019 - Nuova delega al Governo per l'adozione di ulteriori decreti integrativi e correttivi

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2019, la Legge 8 marzo 2019, n. 20, recante “Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155”.
Con l'emanazione di tale legge è stata assegnata al Governo una nuova delega per la promulgazione di disposizioni integrative e correttive della riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza.
La riforma contenuta nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, emanato in attuazione della Legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 potrebbe pertanto subire in un prossimo futuro delle modificazioni od integrazioni.
L'art. 1 della Legge n. 20/2019 prevede infatti che il Governo entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla Legge 19 ottobre 2017, n. 155 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati potrà adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
La necessità di emanare una nuova legge delega in materia scaturisce dal fatto che la Legge 19 ottobre 2017, n. 155 non ha previsto la possibilità di adottare decreti integrativi e correttivi.
Per tale ordine di motivi il nostro legislatore ha avvertito l'esigenza di poter intervenire sulla normativa in considerazione della portata e dell'importanza della riforma organica della disciplina dell'insolvenza e della crisi di impresa, la cui attuazione è destinata ad avere un impatto significativo sull'intero sistema imprenditoriale.
Le disposizioni che potranno intervenire sul Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza dovranno pur sempre essere conformi ai principi generali ed ai criteri direttivi fissati nella Legge 19 ottobre 2017, n. 155.


2. 17 DICEMBRE 2019 – SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL D.LGS. N. 14/2019

E' stata presentata una bozza di decreto correttivo del codice della crisi d’impresa, che dovrebbe essere discussa in un prossimo Consiglio dei Ministri e approvato entro la primavera del 2020.
Il decreto correttivo apporta alcune modifiche alla nuova disciplina concorsuale, introdotta un anno fa in attuazione della legge delega n. 155/2017, e destinata ad entrare in vigore ad agosto 2020.
La prima bozza, ancora suscettibile di interventi da parte del legislatore, si compone di 40 articoli e ha l’obiettivo, come si legge nella relazione illustrativa, di:
- emendare alcuni refusi ed errori materiali contenuti nel d.lgs. n. 14/2019;
- chiarire il contenuto di alcune disposizioni;
- apportare alcune modifiche dirette a meglio coordinare, innanzitutto sotto un profilo logico-giuridico, la disciplina dei diversi istituti previsti dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, anche alla luce dei numerosi contributi dottrinali apparsi nei mesi successivi all’emanazione del Codice;
- integrare la disciplina del predetto Codice, in coerenza con i principi ed i criteri già esercitati, di cui alla legge delega, anche al fine di consentire una migliore funzionalità degli istituti.

Tra le modifiche, viene chiarita la nozione di crisi, contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 14/2019, dove le parole “difficoltà economico-finanziaria” vengono sostituite dalle seguenti: “squilibrio economico-finanziario”.
Pertanto, la nuova versione della norma dispone che per “crisi” si intende: “lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

All’articolo 38 si interviene sugli articolo 380 e 382, in merito alle cause di scioglimento, rispettivamente, nelle società di capitali e nelle società di persone.
L’intervento sull’art. 380 riguarda, innanzitutto, il comma 1. Il d. lgs. n. 14 del 2019 ha modificato l’art. 2484, primo comma, del codice civile, statuendo che l’apertura della liquidazione controllata e della liquidazione giudiziale sono causa di scioglimento della società. E’ stato ora aggiunto il rinvio agli articoli 2487 e 2487-bis del codice civile, seppure nei limiti della compatibilità della relativa disciplina con lo spossessamento determinato dall’esistenza della procedura concorsuale. Occorrerà dunque che, anche in caso di apertura di una procedura di liquidazione controllata o giudiziale, l’assemblea provveda alla nomina dei liquidatori, seppure principalmente con funzioni di rappresentanza della società.
E’ stato inoltre aggiunto un comma 2 che modifica l’articolo 2487-bis, terzo comma, del codice civile, prevedendo che quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato dagli amministratori uscenti anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata.
La ratio- si legge nella relazione - è quella di favorire la continuità nella gestione e di agevolare l’attività del curatore o del liquidatore, in funzione di una sua maggiore efficienza.
L’intervento sull’art. 382 è allo scopo di disciplinare le conseguenze dell’assoggettamento alla liquidazione controllata del socio della società semplice. A tal fine, il comma 1 del nuovo articolo 382 modifica l’articolo 2272 del codice civile, prevedendo che l’apertura della liquidazione controllata nei confronti del socio ne determini l’esclusione.

All’art. 39, viene, inoltre, previsto uno slittamento per l’applicazione dell’obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, oltre che sui creditori pubblici qualificati, previsti, rispettivamente, dall’art. 14, comma 2 e dall’art. 15 del D.Lgs. n. 14/2019: solo per le piccole società, che non superino i limiti di cui all’art. 2477, comma 2, lett. c), Codice civile, e non siano, pertanto tenute a dotarsi di un organo di controllo, l’obbligo di segnalare i fondati indizi della crisi scatterà soltanto a partire dal 15 febbraio 2021.
Con una riformulazione dell’art. 389 del D.Lgs. n. 14/2019, al comma 4 si dispone, infatti, che “L’obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, secondo e terzo periodo e 15, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021 per le imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato anche uno solo dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità”.

- Si riporta il testo dei seguenti documenti:
. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO recante disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , recante “CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 2017, N. 155”.

. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO - RELAZIONE ILLUSTRATIVA.


3. 18 OTTOBRE 2020 – CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI LE NORME INTEGRATIVE E CORRETTIVE

Il Consiglio dei Ministri n. 67 del 18 ottobre 2020, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.
Il testo chiarisce il contenuto di alcune disposizioni e apporta modifiche dirette a meglio coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice.

. Se vuoi scaricare il testo dello schema di decreto legislativo A.G. 175, clicca QUI.


4. 5 NOVEMBRE 2020 – CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - Pubblicato il decreto integrativo e correttivo

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, il Decreto Legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Oltre a chiarire alcune disposizioni ed ad apportare modifiche per meglio coordinare la disciplina relativa ai diversi istituti previsti dal Codice, il decreto correttivo si propone di:
chiarire la nozione di crisi, sostituendo all'espressione "difficoltà" quella di "squilibrio" e ridefinendo il cosiddetto "indice della crisi", in modo da renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza;
• riformulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un'impresa, dell'attività di direzione e coordinamento;
chiarire la nozione di gruppo di imprese, precisando che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;
ridefinire le "misure protettive" del patrimonio del debitore;
• rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli "Organismi di composizione della crisi d'impresa" (OCRI) riconducibile al debitore in crisi.

Ricordiamo che il termine originario per entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa, ai sensi della formulazione originaria del comma 1 dell’art. 389 del D.Lgs. n. 14/2019, era quello del 15 agosto 2020, fatta eccezione per alcune disposizioni normative in vigore già dal 16 marzo 2019, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
Tale data è stata successivamente posticipata al 1° settembre 2021 dall’art. 5 della L. n. 40/2020, di conversione del D.L. n. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”), modificando l’art. 389 del D.Lgs. n. 14/2019.

Le disposizioni del decreto correttivo entreranno in vigore il 1° settembre 2021 con il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. n. 14/2019).
Le uniche misure che saranno in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto modificative di disposizioni già vigenti, saranno quelle relative all’istituzione dell’Albo dei gestori della crisi e sulla competenza esclusiva degli amministratori per l’istituzione di appositi assetti organizzativi societari.

Procedimento di allerta

In riferimento al procedimento di allerta sono stati modificati i limiti che impongono l’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in rapporto all’ammontare totale del debito IVA scaduto e non versato. In particolare il limite stabilito oltre il quale scatta l’obbligo della segnalazione ammonta a:
- 100.000 euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore a 1 milione di euro;
- 500.000 euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore a 10 milioni di euro;
- 1 milione di euro qualora il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente èsuperiore a 10 milioni di euro.
Inoltre, viene fissato in 60 giorni dalla comunicazione di irregolarità il limite di tempo entro cui il creditore Agenzia delle Entrate dovrà effettuare l’avviso al debitore.

Organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI)

Il decreto ha rimodulato le modalità di designazione dei componenti dell'OCRI prevedendo che il rappresentante dell'associazione di categoria, maggiormente rappresentativa del settore di riferimento del debitore sarà indicato dal debitore. Il referente comunicherà, quindi, all’associazione la terna e l’associazione sceglierà, all’interno della rosa proposta dal debitore, il componente OCRI.
L’attestazione del professionista indipendente potrà essere rilasciata solo qualora uno dei componenti della terna possieda i requisiti individuati dalla normativa stessa.
L'attestazione della veridicità dei dati, che potrà essere richiesta all'OCRI, da parte dei professionisti produce effetti a decorrere dell’esercizio successivo.

Albo dei gestori della crisi

A regime, potranno essere iscritti all’Albo dei gestori della crisi, i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro che dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione imposto dalla normativa della durata di almeno 40 ore.
Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale. Nello specifico, il requisito formativo, allineato con quanto elaborato dalla Scuola Superiore della Magistratura, si potrà ottenere mediante la partecipazione a corsi:
- di 40 ore per gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- di 200 ore per tutti gli altri soggetti.
Le norme entreranno in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.

Accordi in esecuzione di piani di risanamento

Il decreto prevede che l’imprenditore in stato di crisi o d’insolvenza possa predisporre un piano rivolto ai creditori atto a consentire il risanamento della posizione debitoria e assicuri un equilibrio economico finanziario.
Tale piano deve innanzi tutto avere data certa e dopo aver indicato la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa e dei motivi che l’hanno condotta alla situazione di crisi, deve precisare le azioni che si intendono promuovere ed i tempi necessari per riportare in equilibrio l’impresa.
Il piano così predisposto dovrà essere attestato da un professionista indipendente il quale, precisamente, dovrà essere attestata la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.
Il piano, l'attestazione e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

Le procedure di regolazione della crisi

Il decreto correttivo interviene anche su tutti gli istituti di regolazione della crisi (accordi in esecuzione di piani attesti di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo).

Piano attestato di risanamento.
Con riguardo all’istituto degli accordi in esecuzione dei piani attestati di risanamentoil decreto prevede, in particolare, un ampliamento del contenuto del piano, che dovrà contenere, accanto agli elementi già previsti,l’elenco dei creditori estranei agli accordi e le risorse necessarie per la loro soddisfazione, nonché il piano industriale con l’indicazione dei suoi effetti sul piano finanziario.
Viene altresì chiarito che gli accordi e l’attestazione del professionista possono essere pubblicati al registro delle imprese su iniziativa del debitore.

Accordi di ristrutturazione dei debiti
In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti la novità di maggior rilievo è data dall’attribuzione al Tribunale della facoltà di nominare il commissario giudiziale in caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione dell’accordo di ristrutturazione, oltre al caso di nomina obbligatoria già prevista dal Codice della crisi in pendenza di istanze di apertura della liquidazione giudiziale.
Vengono altresì riformulate le disposizioni sulla transazione fiscale nell’ambito degli accordi in funzione di una maggior chiarezza e linearità della disciplina.
Per gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa è stata eliminata la condizione di ammissibilità che richiedeva che i creditori fossero soddisfatti in misura significativa e prevalente dal ricavato della continuità aziendale.

Concordato preventivo
Nel concordato preventivo il decreto riformulala nozione di continuità indiretta chiarendo che, affinché essa sussista, soltanto il contratto di affitto di azienda può essere stipulato anteriormente al deposito del ricorso, mentre gli altri negozi in forza dei quali l’azienda può essere gestita da un soggetto diverso dal debitore (cessione, usufrutto, conferimento d’azienda) devono essere stipulati in esecuzione del piano.
E’, inoltre, eliminata la previsione che permetteva di computare nel provento della continuità anche la cessione del magazzino, ai fini della determinazione del requisito della prevalenza del ricavato della continuità rispetto all’attività liquidatoria.
Ulteriori novità di rilievo riguardano:
i) l’integrale riscrittura della disciplina dei contratti pendenti, anche al fine di tener conto delle peculiarità dei contratti di finanziamento bancario cd. “autoliquidanti”;
ii) l’introduzione di una nuova procedura di ammissione al voto deicreditori contestati;
iii) la previsione che chiarisce espressamente chel’apertura della liquidazione giudiziale presuppone la necessaria risoluzione del concordato preventivo, salvo il casoin cui lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato.

La disciplina della crisi dei gruppi

La prima modifica rilevante riguarda la definizione di gruppo di imprese, rilevante ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Codice della crisi. In particolare, il decreto ricomprende nella nozione di gruppo anche l’impresa che esercita direzione e coordinamento, oltre a quelle ad essa sottoposte, ed esclude gli enti pubblici accanto allo Stato.
Vengono, inoltre, individuate con maggior chiarezza le situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell'attività di direzione e coordinamento.
Altra novità di rilievo riguarda il contenuto del piano unitario di gruppo e dei piani collegati i quali, tra le altre cose, devono quantificare il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo,anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo. Tale quantificazione, unitamente alle altre condizioni, costituirà anche oggetto dell’attestazione del professionista.
Viene, infine, consentita, in funzione dell’efficienza della procedura e del contenimento dei costi, la nomina di un unico liquidatore giudiziale nel concordato di gruppo che preveda la cessione di beni, ferma la necessità di nominare per ciascuna impresa un distinto comitato dei creditori.

Modifiche al diritto societario

Il decreto correttivo interviene sulle norme del codice civile modificate dal Codice della crisi e già in vigore dal 16 marzo 2019,con lo scopo di risolvere alcune questioni interpretative sorte in seguito allemodifiche.
In particolare, il decreto - modificando gli articoli 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475 c.c. - chiarisce che è “l’istituzione degli assetti organizzativi amministrativi e contabili di cui all’art. 2086, secondo comma”, che spetta esclusivamente agli amministratori, mantenendo in questo modo ferme le prerogative dei soci nella gestione della società a responsabilità limitata e nelle società di persone.
Sono, infine, introdotte norme per il coordinamento della disciplina della liquidazione delle società di capitali e di persone con l’introduzione della liquidazione giudiziale quale causa di scioglimento delle stesse.

Entrata in vigore

Il decreto correttivo entrerà in vigore il 1° settembre 2021 in coincidenza con l’entrata in vigore del codice della Crisi.
È prevista, tuttavia, l’immediata efficacia (decorsi gli ordinari 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) delle norme relative alla formazione e al funzionamento dell’Albo degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure e delle norme di modifica del codice civile in materia di competenza dell’organo amministrativo all’istituzione degli adeguati assetti organizzativi societari.

. Se vuoi scaricare il testo di un primo commento sulle novità introdotte dal decreto correttivo, elaborato da ASSONIME, clicca QUI.


Di seguito, si pubblica il testo del D.Lgs. n. 14/2019 coordinato con le modifiche ed integrazioni previste dal D.Lgs. n. 147/2020.
Unitamente si pubblica la tavola sinottica con le modifiche, il tutto elaborato dal sito "Diritto Bancario"
.

. D.Lgs. n. 14/2019 - D.Lgs. n. 147/2020 - TAVOLA SINOTTICA.

. D.Lgs. n. 14/2019 - D.Lgs. n. 147/2020 - TESTO COORDINATO.

. D.Lgs. n. 14/2019 - D.Lgs. n. 147/2020 - TESTO CONSOLIDATO.


5. DICEMBRE 2020 - CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - L'entrata in vigore prorogata al 1° settembre 2021

L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa slitta dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.
La previsione è contenuta nell’art. 5 del D.L. n. 23/2020 (c.d. "Decreto Liquidità"), convertirto dalla L. n. 40/2020, che ha modificato l’art. 389, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019 spostando in avanti il termine originario, fissato al 15 agosto 2020.
Restano salve le disposizioni entrate in vigore in data antecedente al 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto Liquidità).
Alla data del 1° settembre 2021 deve farsi riferimento anche per la disciplina transitoria di cui all’art. 390 del Codice: di conseguenza le vigenti disposizioni continuano a trovare applicazione con riferimento ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019, e alle procedure pendenti alla medesima data e quelle aperte a seguito della definizione dei relativi ricorsi e domande.
La necessità di rinviare l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa trova la sua ratio nell’attuale contesto economico-finanziario fortemente condizionato dall’epidemia da Covid-19 che caratterizza il Paese.

Sistema di allerta

Il rinvio dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019 riguarda anche il sistema di allerta, finalizzato all’emersione anticipata della crisi delle imprese. Tale sistema, infatti, è stato concepito nell’ottica di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all’interno del quale la preponderanza delle imprese non venga colpita dalla crisi e sia anche possibile concentrare gli strumenti predisposti dal Codice sulle imprese che presentino criticità.
Ora, in una situazione quale quella attuale, il ricorso al sistema di allerta non avrebbe permesso di identificare le reali situazioni di crisi (trattandosi di una crisi generalizzata) né di realizzare una reale selezione tra i soggetti impattati dall’attuale crisi economico-finanziaria e quelli che già versavano in uno stato di crisi.
Se fosse entrato in vigore anzitempo, il sistema di allerta avrebbe prodotto un generalizzato effetto sfavorevole, contravvenendo di fatto a quella che è la ratio ispiratrice del Codice della crisi, rinvenibile nel tentativo di salvare le imprese e la loro continuità, limitando il ricorso allo strumento liquidatorio solo in caso eccezionali.
Deve essere quindi accolto con favore il differimento temporale, nella considerazione che auspicabilmente, alla data del 1° settembre 2021, la fase critica della crisi sarà esaurita e saranno state attuate tutte le misure necessarie affinché il Codice della crisi d’impresa possa essere efficace.

Le soluzioni per garantire la continuità aziendale

Il D.L. n. 23/2020 introduce altre tipologie di misure, con l’obiettivo di salvaguardare le soluzioni della crisi, alternative al fallimento, promosse in epoca anteriore all’emergenza da Covid-19, che potrebbero risultare compromesse con ricadute sulla conservazione dei complessi imprenditoriali.
In particolare:
- viene disposta la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, con scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021;
- viene stabilito che nei procedimenti per l’omologazione del concordato e degli accordi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il debitore possa presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, un’istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta (art. 161 L.F.) o di un nuovo accordo di ristrutturazione (art. 182-bis L.F.).
L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'art. 177, R.D. n. 267/1942;
- quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione, deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini nonché la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini.
Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie.
Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale.
Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis L.F., procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.


6. AGOSTO 2021 - D.L. N. 118/2021 - MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA E RISANAMENTO AZIENDALE - Nuovo rinvio dell'entrata in vigore

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021, è stato pubblicato sulla G.U. n. 202 del 24 agosto 2021, il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, recante “Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonchè ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”.
Il decreto-legge, che incide fortemente sulla disciplina della crisi d’impresa:
a) rinvia ancora l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa al 16 maggio 2022;
b) anticipa l’entrata in vigore di alcune norme;
c) introduce il nuovo istituto della “composizione negoziata della crisi”, che costituisce un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento al via dal 15 novembre 2021;
d) apporta modifiche alla Legge Fallimentare in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo.

L’adozione di tali misure è dettata dalla necessità di reagire alle difficoltà create alle imprese dall’emergenza sanitaria che impongono, da un lato, un differimento dell’entrata in vigore degli innovativi meccanismi contemplati dal Codice della crisi che altrimenti avrebbe inevitabilmente comportato incertezze e punti applicativi controversi in un momento in cui gli operatori e il sistema economico esigono stabilità del tessuto normativo, dall’altro, l’immediata entrata in vigore di alcune norme del Codice della crisi e l’introduzione di una nuova procedura che si propone di essere più efficace e meno onerosa di quella prevista dal Codice della crisi, funzionale il risanamento delle attività che rischiano di uscire dal mercato.

Rinvio del Codice della crisi al 16 maggio 2022
L’ennesimo rinvio del Codice della crisi al 16 maggio 2022 è accompagnata, da un lato, da un differimento ancora maggiore (al 31 dicembre 2023) dell’entrata in vigore del Titolo II contenente la disciplina dell’allerta e della composizione assistita della crisi (nell’attesa di altri interventi per l’adeguamento del Codice della crisi alla Direttiva UE 2019/1023, le cui disposizioni devono essere recepite entro il 17 luglio 2022), dall’altro dall’anticipazione di istituti contenuti nel predetto Codice (accordi ad efficacia estesa ed agevolati, convenzione di moratoria, ecc.).

Composizione negoziata della crisi al via dal 15 novembre
Viene prevista una nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.
A partire dal 15 novembre 2021 tutti gli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese (dunque sia commerciali che agricoli e senza requisiti dimensionali di accesso) che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza potranno avvalersi della nuova procedura di “composizione negoziata della crisi” che affianca all’imprenditore la figura di un esperto indipendente al quale è affidato il compito di agevolare le trattative necessarie per il risanamento dell’impresa.
Si tratta di uno strumento cui si accede su base esclusivamente volontaria e che non presenta il rischio, in caso di insuccesso, di segnalazione al PM o di tracimare in procedura fallimentare.
Al contempo, tale accesso volontario è favorito da misure premiali tra le quali spiccano la riduzione al tasso legale degli interessi sui debiti fiscali, la riduzione delle sanzioni tributario e la rateazione delle imposte.
Il tentativo di composizione della crisi è presidiato dal principio di riservatezza: non solo l’esperto è tenuto a tale obbligo ma anche tutte le parti coinvolte nelle trattative.

L’istanza di accesso alla composizione negoziata si presenta tramite una piattaforma unica nazionale accessibile dal sito della Camera di Commercio presso il cui registro delle imprese è iscritto l’imprenditore che la inoltra e contiene un test pratico, con funzione di auto-diagnosi, utilizzabile anche in via preventiva rispetto al deposito dell’istanza, che permette all’imprenditore di verificare la situazione in cui versa la propria impresa nonché l’effettiva perseguibilità dell’operazione di risanamento. Al momento del deposito dell’istanza di nomina, l’imprenditore deve depositare una serie di documenti che, sostanzialmente, forniscono un quadro generale della situazione contabile e debitoria dell’impresa, permettendo all’esperto di valutare la situazione complessiva e di avviare le trattative.

Ristrutturazione debiti e concordati preventivi con continuità
Tra le misure del DL che entrano immediatamente in vigore sono ricomprese le modifiche alla Legge Fallimentare in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo.
Rispetto agli accordi di ristrutturazione, viene ritoccata la disciplina relativa alla possibilità di modifiche sostanziali del piano prima dell’omologazione e anche dopo quest’ultima, con il rinnovo dell’attestazione del professionista.
In tema di continuità aziendale nel concordato preventivo viene prevista la possibilità, per il Tribunale, di autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione.
Inoltre, viene anticipata la moratoria biennale per il pagamento dei creditori privilegiati.

Accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, accordi agevolati
Si prevede, a seguire, l’estensione degli accordi di ristrutturazione a tutte le categorie di creditori omogenee per posizione giuridica e interessi economici e non solo, quindi, agli intermediari finanziari.
Viene quindi introdotta una nuova convenzione di moratoria, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito.
Essa, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.
Sono disciplinati anche gli accordi di ristrutturazione agevolati, con riduzione della metà della percentuale di creditori aderenti, accordi ammissibili quando il debitore abbia rinunciato alla moratoria di cui all'articolo 182-bis, primo comma, lettere a) e b) della L.Fall., non abbia presentato il ricorso di concordato in bianco ex art. 161, sesto comma della medesima legge e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-bis, sesto comma.

Tra le ulteriori misure:
• è estesa, salvo patto contrario, l’efficacia degli accordi di ristrutturazione della società nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
• è prorogata, al 31 dicembre 2021, l’improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 186-bis Legge Fallimentare, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019;
• slitta al 31 dicembre 2022 la possibilità di rinuncia dal concordato in bianco in ipotesi di predisposizione di piano di risanamento attestato.

. Se vuoi scaricare il testo del D.L. n. 118/2021, clicca QUI.

- Si riporta il testo di una tabella riepilogativa
. Riforma crisi d’impresa - Tabella riepilogativa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni (Da: Il Quotidiano Giuridico" - IPSOA).


7. SETTEMBRE 2021 - COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA - Emanato il regolamento che ne fissa le regole di funzionamento

E’ stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia è stato pubblicato il decreto dirigenziale 28 settembre 2021, recante “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, previsto dal decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118”.
Il decreto dirigenziale attua le richiamate disposizioni del D.L. n. 118/2021 con il recepimento del "documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021" allegato allo stesso decreto.

Il decreto dirigenziale, emanato ai sensi dell’art 3, commi 2 e 4, del D.L. n. 118/2021, fornisce le specifiche tecniche della nuova disciplina, suddivise nelle seguenti cinque sezioni:
SEZIONE I – Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile on line
SEZIONE II – Check list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza
SEZIONE III - Protocollo di conduzione della composizione negoziata
SEZIONE IV - La formazione degli esperti
SEZIONE V - La piattaforma.

Alle cinque sezioni seguono tre allegati:
ALLEGATO 1 – Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate
ALLEGATO 2 – Istanze online
ALLEGATO 3 – Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata.

Il decreto contempla, in tema di composizione negoziata, la disciplina di dettaglio della piattaforma telematica, della lista di controllo particolareggiata, delle indicazioni per la redazione del piano di risanamento e per l’esecuzione del test pratico.

. Se vuoi scaricare il testo del documento allegato, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo completo del decreto, del documento allegato e dei suoi allegati, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del documento allegato, clicca QUI.


8. OTTOBRE 2021 - Pubblicata la l. n. 147/2021 di conversione del D.L. n. 118/2021

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, la Legge 21 ottobre 2021, n. 147, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonchè ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”.

Il provvedimento - in vigore dal 24 ottobre 2021 - è composto di 33 articoli, suddivisi nei seguenti tre Capi:
Capo I - Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale (artt. 1 - 23-bis)
Capo II - Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (artt. 24 - 26-bis)
Capo III - Disposizioni transitorie e finanziarie (artt. 27 - 29).

1) Disposta una nuova proroga del termine per l’introduzione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo delle S.r.l. e delle società cooperative (art. 1-bis).
Il D.L. n. 118 del 2021, modificato durante l’iter di conversione in Parlamento, fa slittare l’obbligo alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, e quindi nel 2023.
La norma sulla nomina dell’organo di controllo ha subìto nel tempo diverse modifiche: sono stati aumentati i valori delle soglie di riferimento per l’applicazione dell’obbligo della sua istituzione (riducendo di fatto i soggetti coinvolti) e ci sono stati diversi interventi per lo slittamento della data di decorrenza.
Per quanto riguarda la sua entrata in vigore, si è partiti con la versione originaria del Codice della crisi dove era fissata al 16 dicembre 2019 la decorrenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo per le società tenute a rispettare il nuovo adempimento.
Nel corso del tempo si sono susseguite diverse proroghe. L’attuale normativa in materia, oltre ai casi di redazione del bilancio consolidato e di controllo di una società obbligata alla revisione legale, prevede che le società a responsabilità limitata e le società cooperative, se hanno superato i limiti già indicati, devono nominare l’organo di controllo entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021. Adempimento che avverrà nel corso del prossimo anno. Con questa proroga, l’organo di controllo sarà nominato solo nel 2023 (momento nel quale sarà approvato il bilancio 2022) ed avrà scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2025 (ovvero nel 2026).
Il primo bilancio da sottoporre a revisione legale (quello a partire dal quale l’organo di controllo si troverà ad esercitare le sue funzioni) riguarderà l’esercizio 2023, in approvazione nel 2024.
Con questo differimento si dà attuazione ad un sostanziale allineamento di questa nomina con la decorrenza di altri strumenti di allerta, prevista a partire dalla fine del 2023.

Gli organi di controllo già nominati

In passato, considerati i termini fissati per la nomina degli organi di controllo, alcune società hanno adempiuto alle disposizioni di legge, trovandosi, poi, a rilevare che il termine era stato differito.
Sulle possibilità di interruzione anticipata dell’incarico di organi già nominati, con il documento pubblicato il 15 ottobre 2020, dal titolo “Sindaci e revisori Legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell’art. 379 del codice della crisi”, la Fondazione Nazionale e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) si sono espressi manifestando perplessità sulla possibilità di revoca da parte della società dei revisori legali già nominati.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito di richiesta di chiarimenti, si è espresso affermando che la norma indica un termine finale entro il quale adempiere all’obbligo. Aver provveduto anticipatamente risulta essere perfettamente compatibile con la disposizione normativa e non può portare ad un’interpretazione che faccia venir meno tale obbligo una volta assolto, solo perché il termine è stato differito.

2) Sostituito l’articolo 3 relativo alla istituzione della piattaforma telematica nazionale, accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna Camera di Commercio e alla nomina dell'esperto.
La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.

In proposito, rispetto ai dubbi emersi in dottrina all’indomani del decreto legge circa una possibile, ingiustificata, disparità di trattamento fra dottori commercialisti e avvocati, la nuova norma equipara correttamente le due categorie attraverso il comune riferimento a “precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa”, unitamente al concomitante requisito dell’iscrizione ai rispettivi albi da almeno cinque anni.
Non è stato quindi ritenuto sufficiente a sorreggere una disciplina differenziata il diverso percorso formativo che caratterizza le due categorie professionali, del resto collocate sul medesimo piano dalle norme su curatori fallimentari, commissari giudiziali e commissari straordinari (ferme ovviamente le differenze rispetto tra queste figure e quella dell’esperto).
Il focus è posto in definitiva sul dato esperienziale, che per sua natura prescinde dalla qualifica formale.

3) Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti
All’art. 4, comma 1, è aggiunta la rilevante e opportuna previsione in base alla quale chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata (c.d. freezing out).
Nella medesima ottica, al comma 2 è stato precisato che i soggetti di cui può avvalersi l’esperto non devono essere legati all’impresa, né alle altre parti interessate al risanamento, da rapporti di natura personale o professionale, con il ricorso a un’espressione che riprende il wording dell’art. 67, comma 3, lett. d) (“coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento”).

4) Esordio - dal prossimo 15 novembre - della nuova procedura di composizione negoziata che va a sostituire, almeno nell’immediato, la procedura di allerta.
Si tratta di una nuova procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di Commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca, senza sostituirlo nella gestione, l’imprenditore, a garanzia dei creditorio e delle altre parti interessate.

La procedura si sostanzia nella nomina di un “esperto indipendente”, cui è demandato l’incarico di agevolare “le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di …squilibrio” (cfr. Il legislatore affida all’esperto un ruolo decisivo ed essenziale nel percorso di emersione e gestione della crisi: quello di valutare con occhio critico le informazioni fornite dall’imprenditore e comprendere se vi siano concrete possibilità di “risanabilità” dell’impresa e, quindi, di avviare e gestire le trattative con i creditori e gli altri stakeholder ovvero di terminare il procedimento, in mancanza di prospettiva di risanamento.
Il successo dell’istituto della composizione negoziata della crisi può, quindi, dipendere anche dalla competenza e dalla qualità dell’opera che l’esperto è chiamato a svolgere.

5) I commi aggiunti all’art. 5 (8-bis e 8-ter) si occupano dei costi per il funzionamento della composizione negoziata e della improponibilità della relativa istanza se non è trascorso almeno un anno dall’archiviazione di una precedente, analoga, domanda.
Ai costi che graveranno sulle Camere di Commercio per consentire il funzionamento di tale procedura si provvederà mediante il versamento, a carico dell’impresa che propone l’istanza, di appositi diritti di segreteria determinati ai sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (art. 5, comma 8-bis).

. Se vuoi scaricare il testo del D.L. n. 118/2021, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca QUI.


RIFERIMENTI

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della LEGGE DELEGA N. 155/2017, clicca QUI.

. Per l'Organismo di composizione della crisi d'impresa - OCRI, clicca QUI.

. Per l'Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure di regolazione della crisi, clicca QUI.

. Per lemodifiche al diritto societario , clicca QUI.

. Per approfondire i contenuti della proposta di DIRETTIVA EUROPEA SULL'INSOLVENZA, clicca QUI.

. Per i lavori svolti dalla COMMISSIONE RORDORF sulla riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza, clicca QUI.

. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI, leggi, decreti, circolari e direttive ministeriali, clicca QUI.



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Pubblicato su: 2019-01-24 (9974 letture)

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