GRUPPI DI IMPRESE – ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
I GRUPPI DI IMPRESE
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1. GRUPPO SOCIETARIO – Nozioni generali
Un gruppo societario (o semplicemente gruppo) è un insieme di società tra loro collegate in virtù di un rapporto di controllo da parte di una società capogruppo (holding). Il controllo può esercitarsi:
• sotto forma di controllo di diritto, quando una società A ha la maggioranza delle azioni o delle quote di una società B, o quando le due società stipulano un apposito contratto (convenzione di dominato);
• sotto forma di attività di direzione e coordinamento, quando una società esercita sulle altre stringenti forme di controllo economico.
Un gruppo è comunemente definito come un insieme di unità tra loro autonome dal punto di vista giuridico, assoggettate ad un unico soggetto economico.
Al fine di distinguere il Gruppo d’imprese dalle altre tipologie di aggregazioni aziendali, è necessaria la sussistenza dei seguenti presupposti:
1) Unicità del soggetto economico (società c.d. Capogruppo).
2) Pluralità di soggetti giuridici (ciascuna impresa appartenente al gruppo è dotata di una propria autonomia giuridico-patrimoniale).
3) Esistenza di un collegamento partecipativo di controllo (di diritto ovvero di fatto, diretto piuttosto che indiretto) tra la capogruppo e le altre imprese.
4) Esercizio effettivo del potere di controllo da parte della capogruppo (concetto di unità economica della gestione).
Gli elementi di cui ai precedenti punti 1) 2) 3) si limitano ad individuare un’aggregazione aziendale formale su base patrimoniale, ma non sono sufficienti per qualificare un Gruppo da un punto di vista sostanziale aggregato d’aziende che in modo complementare ed interattivo costituiscono un’unità economica al pari della singola impresa.
Non è quindi sufficiente l’esistenza di una posizione di controllo potenziale perché si abbia un Gruppo in senso stretto, ma è altresì necessario l’esercizio effettivo di una direzione unitaria sugli elementi del complesso aziendale da parte della capogruppo (normalmente, attraverso la nomina nei consigli di amministrazione delle società controllate di persone di fiducia del soggetto economico).
Per qualificare un gruppo d’imprese e distinguerlo da altre forme associative, è necessario che oltre agli elementi formali ed esteriori (punti 1, 2 e 3) sussista anche il presupposto della effettiva direzione unitaria delle imprese aggregate.
L’Ordinamento giuridico non detta una definizione di Gruppo né lo disciplina in modo organico, ma si limita a tipizzare la nozione di imprese controllate e collegate (art. 2359 C.C.) e ad individuare i soggetti aziendali ricompresi nell’ambito di applicazione del bilancio consolidato (art. 26, D.Lgs. 127/1991).
2. GRUPPO D’IMPRESE– La disciplina dettata dal Codice Civile – Attività di direzione e coordinamento
2.1. La disciplina dettata dal Codice civile
Con la riforma del diritto societario il legislatore ha codificato la disciplina dei gruppi di società nel Codice civile.
Le disposizioni societarie presenti nel Codice civile che disciplinano attualmente l’istituto del “Gruppo di imprese” sono reperibili agli articoli:
- 2359 (Società controllate e società collegate);
- 2497 – 2497-septies (Libro V – Titolo V - Capo IX – Direzione e coordinamento di società);
- 2545 septies ((Gruppo cooperativo paritetico).
Dei gruppi di società il Codice civile si occupava prima della riforma del 2003 sotto un aspetto limitato in quanto considerava all’art. 2359 solo il rapporto di controllo azionario o contrattuale esistente tra società holding e società operative.
Al comma 1 dell’art. 2359 C.C. si stabilisce che sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Al comma 3 si stabilisce che sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
La riforma del 2003 ha invece dato rilievo con gli articoli dal 2497 al 2497-sexies, a quella attività di direzione e coordinamento di società cui il controllo è di solito preordinato e che lo fa presumere fino a prova contraria. Infatti l’art. 2497-sexies stabilisce che fino a prova contraria si deve presumere che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società tenuta al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell’art. 2359 Codice civile (controllo interno di diritto e di fatto e controllo esterno di fatto come visto sopra).
Secondo l’art. 2497 l’attività di direzione e coordinamento deve esercitarsi nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale realizzando un contemperamento equo tra gli interessi del gruppo e delle società che vi partecipano. In caso contrario la società capogruppo che in violazione di tali principi abbia perseguito un interesse proprio o altrui sarà direttamente responsabile nei confronti dei soci della società danneggiata per il pregiudizio arrecato al valore della loro partecipazione sociale e nei confronti dei creditori della stessa per la lesione arrecata al patrimonio della società.
Le norme del suddetto testo normativo, non forniscono una definizione di gruppo di società, ma utilizzano l’espressione “direzione e coordinamento di società” per indicare questo fenomeno.
Si è in presenza di un gruppo di società nel caso nel quale un’attività di direzione e coordinamento sia esercitata da una società nei confronti di altre società, e si ritiene che l’attività di direzione consista nell’esercizio di una influenza dominante con istruzioni e direttive impartite, in via periodica o continuativa, alle società del gruppo riguardo la propria amministrazione, e che l’attività di coordinamento consista nel collegamento tra la direzione di tutte le società del gruppo al fine di garantire l’armonizzazione delle rispettive attività ed obiettivi.
Esistono diverse classificazioni dei gruppi societari, le quali a loro volta contengono diverse tipologie di gruppi, individuati da vari autori economisti e giuristi.
Le più comuni sono:
Il gruppo finanziario.
Il gruppo economico.
Il gruppo pubblico.
Il gruppo privato.
Il gruppo ad azionariato diffuso.
I gruppi finanziari sono costituiti da aziende che svolgono attività diverse e svolgono la loro attività in settori diversi, non formano quindi un unico organismo produttivo e commerciale. In questi gruppi la società capogruppo garantisce il coordinamento della gestione finanziaria del gruppo.
I gruppi economici sono costituiti da aziende che svolgono attività tra loro complementari, integrate od omogenee. Le aziende del gruppo lavorano in uno stesso settore economico e vanno a formare un unico organismo economico produttivo con il quale si presentano sul mercato.
I gruppi pubblici sono caratterizzati da attività di controllo, gestione e pianificazione da parte di un soggetto pubblico, nella fattispecie lo Stato o un altro ente pubblico. I gruppi pubblici sono caratterizzati dall’esercizio dell’attività di controllo, gestione e pianificazione da parte di un soggetto di diritto privato.
I gruppi ad azionariato diffuso sono società, di solito di grandi dimensioni, che suddividono il proprio capitale sociale tra moltissimi azionisti.
2.2. Comunicazione Direzione e Coordinamento - Gli adempimenti presso il Registro delle imprese
Per un approfondimento sull'attivbità di direzione e coordinamento e sulla pubblicità nel Registro delle imprese, segnaliamo l'elaborato di Claudio Venturi, dal titolo "L’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO.
La pubblicità dei gruppi nella riforma del diritto societari".
. Se vuoi scaricare il documento, clicca QUI.
Per comunicare la propria soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento, la società controllata deve predisporre la seguente modulistica: modello S2 + Intercalare S.
L'esecuzione di tale adempimento pubblicitario non è soggetta ad alcun termine né ad alcuna sanzione amministrativa, ferma restando la responsabilità di carattere risarcitorio prevista dal terzo comma dell'art. 2497 bis c.c.
DIRITTI DI SEGRETERIA
- euro 90,00 se la trasmissione avviene telematicamente oppure
- euro 120,00 se la domanda è presentata su supporto informatico.
IMPOSTA DI BOLLO
- euro 59,00 se la domanda è presentata da una società di persone:
- euro 65,00 se la richiesta avviene da parte di una società di capitali.
. Se vuoi scaricare una guida alla compilazione della modulistica Registro imprese, clicca QUI.
3. L. n. 155 del 2017 – RIFORMA CRISI D’IMPRESA – Introdotta la nazione di Gruppo d’imprese
Fra le novità di rilievo introdotte dalla riforma della crisi d'Impresa vi è l'espresso riconoscimento, effettuato dall'art. 3 della legge 19 ottobre 2017, n.155 (recante “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza”), dell'istituto del Gruppo d'Imprese.
Riportiamo il testo integrale dell’articolo.
“Art. 3 - Gruppi di imprese
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene, per la disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere una definizione di gruppo di imprese modellata sulla nozione di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e seguenti nonche' di cui all'articolo 2545-septies del codice civile, corredata della presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
b) prescrivere specifici obblighi dichiarativi nonche' il deposito del bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, a carico delle imprese appartenenti a un gruppo, a scopo di informazione sui legami di gruppo esistenti, in vista del loro assoggettamento a procedure concorsuali;
c) attribuire all'organo di gestione della procedura il potere di richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, nonche' di richiedere alle società fiduciarie le generalita' degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote a esse intestate;
d) prevedere per le imprese, in crisi o insolventi, del gruppo sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano la facoltà di proporre con unico ricorso domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso l'autonomia delle rispettive masse attive e passive, con predeterminazione del criterio attributivo della competenza, ai fini della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, ove le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse;
e) stabilire obblighi reciproci di informazione e di collaborazione tra gli organi di gestione delle diverse procedure, nel caso in cui le imprese insolventi del gruppo siano soggette a separate procedure concorsuali, in Italia o all'estero;
f) stabilire il principio di postergazione del rimborso dei crediti di società o di imprese appartenenti allo stesso gruppo, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 2467 del codice civile, fatte salve deroghe dirette a favorire l'erogazione di finanziamenti in funzione o in esecuzione di una procedura di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti.
2. Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di concordato preventivo di gruppo devono essere previsti:
a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico commissario giudiziale e il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia;
b) la contemporanea e separata votazione dei creditori di ciascuna impresa;
c) gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;
d) l'esclusione dal voto delle imprese del gruppo che siano titolari di crediti nei confronti delle altre imprese assoggettate alla procedura;
e) gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;
f) i criteri per la formulazione del piano unitario di risoluzione della crisi del gruppo, eventualmente attraverso operazioni contrattuali e riorganizzative intragruppo funzionali alla continuità aziendale e al migliore soddisfacimento dei creditori, fatta salva la tutela in sede concorsuale per i soci e per i creditori delle singole imprese nonche' per ogni altro controinteressato.
3. Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo devono essere previsti:
a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore, ma di distinti comitati dei creditori per ciascuna impresa del gruppo;
b) un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della procedura tra le singole imprese del gruppo;
c) l'attribuzione al curatore, anche nei confronti di imprese non insolventi del gruppo, del potere di: 1) azionare rimedi contro operazioni antecedenti l'accertamento dello stato di insolvenza e dirette a spostare risorse a un'altra impresa del gruppo, in danno dei creditori;
2) esercitare le azioni di responsabilità di cui all'articolo 2497 del codice civile;
3) promuovere la denuncia di gravi irregolarità gestionali nei confronti degli organi di amministrazione delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale;
4) nel caso in cui ravvisi l'insolvenza di imprese del gruppo non ancora assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, segnalare tale circostanza agli organi di amministrazione e di controllo ovvero promuovere direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di dette imprese;
d) la disciplina di eventuali proposte di concordato liquidatorio giudiziale, in conformità alla disposizione dell'articolo 7, comma 10, lettera d).
La legge in commento, nell'indicare al Governo i criteri da rispettare nell'attuazione della delega legislativa, prevede espressamente che la nozione di Gruppo d'Imprese da introdursi nella riforma della Crisi d'Impresa dovrà fare riferimento alle attuali disposizioni societarie presenti nel Codice civile che disciplinano il predetto istituto ossia gli articoli 2497 e ss, 2545-septies e 2359.
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APPROFONDIMENTI
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1. OTTOBRE 2003 - ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO – Un approfondimento della Fondazione Aristeia
La Fondazione Aristeria, nell'ottobre del 2003, ha pubblicato un documento dal titolo "Direzione e coordinamento di società nella riforma del diritto societari"..
SOMMARIO: : 1. Premessa – 2. Evoluzione storica – 3. Nozione di direzione e coordinamento di società – 4. Regime di responsabilità – 5. Regime di pubblicità – 6. Finanziamenti infragruppo – 7. Recesso del socio – 8. Altre disposizioni in materia di amministrazione e controllo
. Se vuoi scaricare il documento n. 35, clicca QUI.
2. LUGLIO 2009 - ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO – Un approfondimento del Consiglio Nazionale del Notariato
Nello Studio n. 176-2009/I, dal tiolo "Trasparenza della titolarità dell’attività di direzione e coordinamento e dei legami
economici tra enti, società e soggetti rientranti nel perimetro dell’attività (art. 2497 bis c.c.)" (Approvato dalla Commissione studi d’Impresa il 23 luglio 2009), il Consiglio Nazxionale del Notariato affronta il tema delle forme di pubblicità.
. Se vuoi scaricare il documento, clicca QUI.
3. MAGGIO 2016 - GRUPPI DI SOCIETA’ – Un approfondimento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti
Prendendo le mosse dalla recente Sentenza del Tribunale di Milano, n. 316 dell’11 maggio 2016, in materia di gruppi di società, Michela Rosmino ha redatto e pubblicato per la Fondazione Nazionale dei Commercialisti il Documento “La disciplina dei gruppi di società: attività di direzione e coordinamento, profili di responsabilità e lite temeraria”.
Il lavoro propone un approfondimento della disciplina giuridica relativa al fenomeno del “gruppo di società”, focalizzando l’attenzione, in via preliminare, sulle norme civilistiche introdotte dalla Riforma del diritto societario ex D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (Capo IX, Titolo V, Libro V del Codice Civile, artt. 2497 - 2497-septies), che regolano l’attività “di direzione e coordinamento di società”; sui diversi profili di responsabilità connesse alle attività svolte dalla holding e dalle società controllate nell’ambito delle complesse dinamiche di gruppo, costantemente orientate al contemperamento tra le strategie globali e gli interessi delle singole imprese; e, infine, sulla fattispecie della responsabilità aggravata ex art. 96 C.P.C., che può emergere nei confronti di chi agisce o resiste in giudizio con mala fede o colpa grave, provocando un danno da “lite temeraria”, con conseguenti obblighi risarcitori.
Proprio quest’ultima fattispecie è quella che è stata sottoposta al giudizio del Tribunale di Milano, culminato nella citata sentenza.
Più nello specifico, nell’ambito di un giudizio promosso sulla base di un’azione sociale di responsabilità ex art. 2393-bis C.C., i giudici milanesi hanno condannato la società attrice, socia di minoranza della holding di un gruppo di società, “al risarcimento del danno – si legge nel Documento in commento - per lite temeraria nei confronti dei convenuti amministratori della stessa società capogruppo contro cui ha agito, ritenendo che questi ultimi, a seguito di tale azione giudiziaria fondata su presunti atti di mala gestio e su pretese attoree completamente prive di fondamento, hanno subito un pregiudizio determinato dalla condotta negligente di parte attrice e scaturito dal disagio di dover resistere in giudizio, tenendo conto del tempo e dei mezzi impiegati per predisporre la difesa di una causa estremamente complessa”.
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. Se vuoi scaricare il testo della sentenza del Tribunale di Milano n. 316/2016, clicca QUI.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. Se vuoi scaricare il testo degli articoli del Codice Civile citati sopra, clicca QUI.
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