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CONDHOTEL - EMANATO IL REGOLAMENTO CHE NE DEFINISCE LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO





I CONDOHTEL - PECULIARITA' E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. MAGGIO 2014 - D.L. n. 83/2014

L'art. 10 (rubricato "Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialita' nel settore turistico") della legge n. 106 del 19 luglio 2014, di conversione del D.L. n. 83 del 31 maggio 2014 (c.d. "Decrteto Art. Bonus") stabilisce quanto segue:
"1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitivita' delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7.

Omissis

"5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nonche' per promuovere l'adozione e la diffusione della «progettazione universale» e l'incremento dell'efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale".
Alle tale disposizione non è stata data mai attuazione.

. Se vuoi scaricare il testo della L. n. 161/2014, di conversione del D.L. n. 133/2014, clicca QUI.


2. SETTEMBRE 2014 - D.L. n. 133/2014

L'art. 31 (rubricato " Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghier") della legge n. 164 dell' 11 novembre 2014, di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre (c.d. "Sblocca Italia") stabilisce quanto segue:
"1. Al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o piu' unita' immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettivita' e, in forma integrata e complementare, in unita' abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non puo' superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i criteri e le modalita' per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unita' abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma. In ogni caso, il vincolo di destinazione puo' essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, recante il recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico"
.


. Se vuoi scaricare il testo della L. n. 106/2014, di conversione del D.L. n. 83/2014, clicca QUI.


3. GENNAIO 2016 - Intervento della Corte Costituzionale

I condhotel sono una tipologia innovativa di esercizi alberghieri, in cui convivono la destinazione alberghiera e quella residenziale. Gli hotel, in altre parole, possono vendere a privati stanze dotate di servizi e cucina. La vendita non deve superare il 40% della superficie dell’hotel.
I privati che acquistano queste stanze possono cambiarne la destinazione d’uso in residenziale, usarle come case per le vacanze o affittarle ai turisti, dividendo gli incassi con l’hotel in cui sono ubicate.
Contro questo meccanismo hanno presentato ricorso le Province Autonome di Bolzano e di Trento, affermando che la normativa statale potrebbe invadere la competenza legislativa delle Regioni in materia di turismo, urbanistica, commercio ed esercizi pubblici.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 1 del 14 gennaio 2016, ha stabilito che i condhotel non violano i poteri delle Regioni in materia di urbanistica e turismo.
La Corte ricorda che l’impugnato art. 31 introduce norme in materia di condhotel, una tipologia innovativa di esercizi alberghieri, a gestione unitaria, che forniscono servizi sia nelle tradizionali camere destinate alla ricettività, sia in unità abitative a destinazione residenziale.
Nell’ordinamento italiano, la figura del condhotel è menzionata per la prima volta all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2014, n. 106, che non ha mai ricevuto attuazione. È solo nell’art. 31 del d.l. n. 133 del 2014, convertito nella L. n. 164/2014, che il nuovo istituto trova una sua definizione e un principio di disciplina, da svilupparsi tramite l’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, configurando una nuova tipologia di esercizio alberghiero contraddistinta dall’offerta di servizi, oltre che in camere tradizionali, anche in unità residenziali di proprietà di terzi privati.
Non v’è dubbio - scricve la Corte - che la disciplina dei condhotel attenga alla materia del «turismo e industria alberghiera», di competenza delle Regioni e delle Province autonome, come emerge anche dalla enunciazione delle finalità dell’intervento legislativo in esame, il quale mira a «diversificare l’offerta turistica» e a «favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti». Tuttavia, sempre secondo la Corte, “non si può affermare che essa riguardi in via esclusiva la suddetta materia, presentando altresì profili che interferiscono con la materia dell’urbanistica e del «governo del territorio», nonché con l’«ordinamento civile»”.
Il censurato art. 31, infatti, "qualifica il condhotel come una struttura di ricezione turistica in cui coesistono unità immobiliari con destinazione urbanistica differente, alberghiera e residenziale, e dispone affinché ciò possa avvenire anche mediante trasformazione delle strutture ricettive esistenti, previa rimozione, ove occorra, degli eventuali vincoli di destinazione alberghiera. Incidendo sulla destinazione urbanistica degli immobili [.... ] la disciplina dei condhotel riguarda, quindi, anche la materia dell’«urbanistica» e del «governo del territorio» [ ... ]".
D’altra parte, la disciplina dei condhotel coinvolge anche rapporti di natura privatistica: basti osservare che, all’interno della nuova figura delineata dall’art. 31, comma 1, le «unità abitative a destinazione residenziale» possono essere oggetto di diritti, evidentemente anche reali, di soggetti diversi dall’impresa alberghiera.
Pertanto, nella peculiare disciplina in questione, per come essa è formulata, vengono in rilievo competenze eterogenee, alcune delle quali di stretta spettanza esclusiva statale, altre a vario titolo attribuite alle Regioni e alle Province autonome. Inoltre, tali molteplici competenze non si presentano separate nettamente tra di loro e sono, anzi, legate in un inestricabile intreccio, senza che sia possibile identificarne una prevalente sulle altre dal punto di vista qualitativo o quantitativo.
Di conseguenza, - conclude la Corte - "deve trovare applicazione il principio generale, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte [ ... ], secondo il quale in ambiti caratterizzati da una pluralità di competenze – come nel caso in esame, in cui le norme impugnate si pongono all’incrocio di varie materie (turismo, urbanistica, ordinamento civile) – e, qualora risulti impossibile comporre il concorso di competenze statali e regionali, tramite un criterio di prevalenza, non è costituzionalmente illegittimo l’intervento del legislatore statale, purché agisca nel rispetto del principio di leale collaborazione che deve in ogni caso permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie [ ... ] e che può ritenersi congruamente attuato mediante la previsione dell’intesa".

. Se vuoi scaricare il testo della Sentenza n. 1/2016, clicca QUI.


4. GENNAIO 2016 - Pareri della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento

1) Il 13 luglio 2017, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere lo "Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell’articolo 31 dello Sblocca Italia (decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)".
Lo schema di decreto è costituito da 14 articoli ed è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica e delle schede ATN e AIR.
Ai fini della definizione dello schema di provvedimento, nel luglio 2016 è stato costituito un apposito gruppo di lavoro costituito da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e delle Regioni. Si sono tenute riunioni tecniche con i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della giustizia, del Ministero dell’interno e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

. Se vuoi scaricare il testo dello Schema di decreto predisposto dal Consiglio dei Ministri, clicca QUI.


2) Sullo schema di decreto è stata acquisita l’intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 22 giugno 2017 (Verbale n. 15/2017).
Il Ministero dello sviluppo economico ha espresso formale concerto sullo schema di decreto con nota del 12 luglio 2017, n. 16779.

. Se vuoi scaricare il testo dell'Intesa della Conferenza Unificata, clicca QUI.


3) Il parere preventivo del Consiglio di Stato, è stato reso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'Adunanza di Sezione del 27 luglio 2017.

- Si riporta il testo del Parere del Consiglio di Stato:
. CONSIGLIO DI STATO - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi - Adunanza di Sezione del 27 luglio 2017.


5. MARZO 2018 - D.P.C.M. n. 13/2018 - Pubblicato il regolamento che ne definisce le condizioni di esercizio dei condohotels

5.1. I contenuti e le finalità del decreto

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018. n. 13, recante “Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonchè dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.
Il regolamento è stato emanato in attuazione dell’art. 31 del D.L. n. 133/2014, convertito nella Legge n. 164/2014 (c.d. “Sblocca Italia”), dove viene data una prima definizione dei “condhotel”, intesi quali “esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati”.
La definizione è stata poi ripresa fedelmente all’art. 3, comma 1, lett. a) del regolamento in commento, il quale, come stabilito al comma 1 dell’art. 1, è finalizzato a “diversificare l'offerta turistica” e “favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti sul territorio nazionale”.

Secondo quanto rappresentato nella relazione illustrativa, il regolamento:
- disciplina le condizioni generali di esercizio dei conhotel che costituiscono “una nuova tipologia di esercizio alberghiero, che si contraddistingue per offrire servizi, oltre che in camere tradizionali, anche in unità residenziali di proprietà di terzi privati” (art. 4);
- indica i criteri e le modalità per la rimozione di destinazione del vincolo alberghiero e di utilizzo della proprietà delle unità abitative ad uso residenziale poste all’interno dei condhotel;
- rinvia alle Regioni la disciplina delle modalità per l’avvio e l’esercizio dell’attività di condhotel, nel rispetto dei principi della norma primaria e del presente regolamento (art. 5).

Vogliamo ricordare che tale D.P.C.M. – quale fonte normativa della nuova fattispecie del “condhotel” - è arrivato dopo tre anni dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”), convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. “Decreto Sblocca Italia”), che ne prevedeva inizialmente la costituzione.
Il comma 1 dell’art. 31 di tale decreto stabilisce, infatti, che: «Al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel, [...]”. Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che con lo stesso decreto devono essere altresì stabiliti “i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma”.


5.2. I compiti delle Regioni - Norme da adeguare entro il 6 marzo 2019

Il D.P.C.M. affida, sia alle Regioni a statuto ordinario che alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compiti ben precisi.
Secondo quanto stabilito all’articolo 13 del D.P.C.M. n. 13/2018, alle Regioni spetta il compito di adeguare i propri ordinamenti a quanto disposto dal presente decreto entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e precisamente entro il 6 marzo 2019.
Il decreto assegna alle Regioni il ruolo di investire nei condhotel come opportunità di riqualificazione di zone in degrado urbano e di investimento.
Alle Regioni spetta infatti il compito di facilitare la costituzione dei condhotel, rimuovendo i vincoli di destinazione esclusivamente alberghiera preesistenti. E’ infatti necessario che questo vincolo non ci sia per poter realizzare, tramite modifica strutturale, delle unità abitative destinate alla vendita.

Al comma 1, dell’art. 11 del decreto, si legge che “Ai fini della rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative ad uso residenziale, ove sia necessaria una variante urbanistica, le Regioni possono prevedere, con norme regionali di attuazione, modalità semplificate per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici da parte dei Comuni”.
Il successivo articolo 12, al fine di salvaguardare le specificità e le caratteristiche tipiche dell'ospitalità turistica territoriale, dispone che le Regioni, con atti regionali, possano prevedere appositi strumenti di pianificazione concernenti la realizzazione dei condhotel in modo che sia assicurata, d'intesa con ciascun Comune interessato, una adeguata proporzione fra unità abitative ad uso residenziale in condhotel e ricettività alberghiera.

Secondo ANCE (Associazione nazionale costruttori edili) sono sei le regioni che fino adesso hanno inserito l’istituto del condhotel nella propria normativa sul turismo: Lombardia, Toscana, Marche, Piemonte, Sardegna e Sicilia.
Si tratta però di norme scarne, che rinviano senza particolari novità al D.P.C.M. n. 13/2018 ovvero ripropongono semplicemente la definizione di condhotel, in alcuni casi quella fornita dall’art. 31 Decreto Legge n. 133/2014.


5.3. La nozione di condhotel - Definizione e condizioni di esercizio

Condhotel: un modo per avere sempre a disposizione una camera, fare guadagni affittandola e, nello stesso tempo, non dover trasformare la propria casa in un bed and breakfast.
Immagina un luogo di villeggiatura dove ormai torni tutti gli anni; trovare una camera di hotel non è sempre facile e, d’altro canto, acquistare un appartamento e mantenerlo per i restanti mesi è poco conveniente.
Oggi questa esigenza può essere soddisfatta grazie a un nuovo decreto che rende possibile comprare una camera di hotel.
Comprare una camera di albergo ti sottrae alla necessità della prenotazione della stanza e, magari, riaffittandola su internet, per i periodi in cui non la usi, puoi fare anche un utile.
Si chiama condhotel, formula poco conosciuta in Italia ma usata già da tempo all’estero.

Volendo seguire alla lettera la norma, dovremmo dire che il condhotel non è altro che un albergo, la cui gestione però si caratterizza per la presenza di appartamenti a destinazione residenziale (integrata e complementare) equipaggiati con cucina autonoma.
Unità immobiliari a sé, che possono essere vendute a soggetti privati, utilizzabili come ‘casa propria’ ma a disposizione dell’albergo quando non utilizzate dal proprietario, in base ad accordi e contratti definiti tra le parti.
L’intera struttura rimane a destinazione alberghiera.

Stiamo trattando di un modo per riqualificare le strutture alberghiere italiane e movimentare gli investimenti.
Da un lato la norma consente di ammortizzare rapidamente questi investimenti per la riqualificazione o la ricostruzione alberghiera; dall’altro inserisce nell’offerta turistico alberghiera un nuovo prodotto (già ben rodato in Spagna e Nord Europa oltre agli Stati Uniti d’America).

Grazie al condhotel gli alberghi possono vendere camere purché dotate di cucina.
Sarà possibile trasformare in appartamenti privati fino al 40% delle strutture alberghiere.
Il contratto di compravendita dell’unità abitativa ubicata nel condhotel dovrà essere trascritto nei registri immobiliari.
L’unità immobiliare non occupata dai proprietari potrà essere affittata dall’albergo ripartendo il canone con l’acquirente in base agli accordi stretti con quest’ultimo.

I condhotel, in buona sostanza, sono la fornitura di servizi alberghieri in forma integrata, attraverso una doppia offerta alla clientela:
- camere di albergo tradizionali,
- appartamenti di proprietà di terzi privati.

I presupposti necessari per realizzare un condhotel sono:
- una riqualificazione seguita della struttura,
- la classificazione minima di 3 stelle,
- servizi accessori per le unità abitative a destinazione residenziale dovranno essere erogati per un numero di anni non inferiore a dieci dall’avvio dell’esercizio, con clausola nel contratto di compravendita che, trascritto, conterrà «informazioni sui beni e sugli oneri derivanti dalla gestione unitaria della struttura»;
- l’unità abitativa, se non utilizzata, potrà essere adibita dal gestore unico a impiego alberghiero, previo consenso del proprietario.

Sono anche previsti, a carico del proprietario dell’unità abitativa, alcuni obblighi nella conduzione e negli eventuali interventi edilizi, per avere omogeneità estetica e funzionale.


5.4. Vantaggi e svantaggi

Quali sono i vantaggi del condhotel?
Da un lato il proprietario della struttura può garantirsi una immediata liquidità magari da reinvestire nell’ammodernamento delle mura.
Dall’altro lato l’acquirente, oltre ad assicurarsi una stanza, può utilizzare i servizi dell’hotel, come la pulizia; potrà inoltre affittarla a propria volta, magari grazie all’ausilio di un portale internet e facendoci un utile.

Quali sono gli svantaggi del condhotel?
L’acquirente dipende dalle scelte imprenditoriali del titolare della struttura: se questi fallisce o chiude, l’investimento potrebbe essere vanificato.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

GENNAIO 2019 - I CONDHOTEL - Dal Notariato una guida alle nuove norme

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n. 230-2018/P di Giuseppe Trapani, dal titolo “La modulazione del vincolo alberghiero: dalla multiproprietà ai condhotel” (Approvato dalla Commissione studi Pubblicistici il 30 novembre 2018), ripercorre l’evoluzione normativa che ha portato alla creazione dei condhotel, passando in rassegna le norme sul vincolo alberghiero e il cambio di destinazione d’uso di immobili a destinazione alberghiera.
Il tutto alla luce delle novità introdotte dal D.P.C.M. n. 13 del 22 gennaio 2018 - fonte normativa della nuova fattispecie del “condhotel” - che definisce le modalità per far convivere funzioni alberghiere e residenziali.
Tale decreto consente di rivisitare i rapporti tra vincolo alberghiero e destinazione turistico recettiva, rimodulando le interferenze con la disciplina sanzionatoria della lottizzazione abusiva. Ne risulta un quadro tecnico giuridico nel quale alla peculiare conformazione dell’oggetto e ai requisiti soggettivi dei soggetti che ne fruiscono, si accompagna la previsione di specifiche regole contrattuali ed urbanistiche che richiedono particolare attenzione.
Il Notariato ricorda come le tecniche di incentivazione del settore turistico nell’economia italiana siano variate nel tempo, alla ricerca di un difficile equilibrio tra l’incentivazione del settore, la tutela dell’assetto territoriale e paesaggistico, la struttura rigida codicistica della proprietà e del condominio e la salvaguardia delle ragioni del consumatore.
Nel tempo il legislatore ha diversificato l'offerta turistica, favorendo gli investimenti anche mediante la previsione di nuovi strumenti tecnico giuridici e agevolando la partecipazione dei privati alla proprietà delle strutture.
Nello studio vengono passate in rassegna tutte le norme che hanno regolato il vincolo alberghiero. Si ripercorre anche ciò che dice la normativa circa il cambio di destinazione d’uso nel caso di passaggio da struttura ricettiva a residenziale e viceversa.
In particolare, lo studio ricorda che il mutamento di destinazione d’uso dalla categoria “turistico – recettiva” alle altre, in specie verso la categoria “residenziale” è stato considerato un intervento modificativo dell’uso che deve essere definito come rilevante, indipendentemente dall’esecuzione di opere edilizie riguardanti o meno parti strutturali del manufatto.
Tuttavia, lo studio analizza l’evoluzione della normativa sulla questione dopo l’introduzione di nuove ‘tipologie alberghiere’ come le multiproprietà e i condhotel.
Ricordiamo che i “condhotel” sono definiti come un esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare la percentuale del 40 per cento della superficie destinata alle camere.
In pratica sono una tipologia innovativa di esercizi alberghieri, in cui convivono la destinazione alberghiera e quella residenziale.
Gli hotel, in altre parole, possono vendere a privati stanze dotate di servizi e cucina. La vendita non deve superare il 40% della superficie dell’hotel.
I privati che acquistano queste stanze possono cambiarne la destinazione d’uso in residenziale, usarle come case per le vacanze o affittarle ai turisti, dividendo gli incassi con l’hotel in cui sono ubicate.
Come sottolinea anche lo studio del Notariato, la gestione dei servizi e delle camere deve essere unitaria ed integrata e l’esercizio alberghiero deve ottenere una classificazione minima di 3 stelle mentre le unità abitative devono essere agibili.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2018, n. 13: Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonche' dei criteri e delle modalita' per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unita' abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.



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Pubblicato su: 2018-03-07 (980 letture)

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