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FOIA - FREEDOM OF INFORMATION ACT - L'ACCESSO CIVICO A TUTTI I DATI E DOCUMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE





FOIA - FREEDOM OF INFORMATION ACT
L'ACCESSO CIVICO A TUTTI I DATI E DOCUMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. GIUGNO 2016 - TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Pubblicato il primo decreto attuativo della Riforma - In vigore anche in Italia il FOIA

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 8 giugno 2016, il Decreto Legislativo 24 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Il provvedimento (c.d. “Decreto Trasparenza”), che è il primo degli undici decreti attuativi della riforma della Pubblica Amministrazione, interviene sul D.Lgs. n. 33 del 2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) (artt. 1 – 40) e sulla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) (art. 41).

In particolare, al fine di rafforzare la trasparenza amministrativa, il provvedimento normativo:
. ridefinisce l’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di pubblicazione distinguendo, tra l’altro, fra società in controllo pubblico e società in partecipazione pubblica (articolo 3);
- consente l’accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni tramite il sito internet denominato "Soldi pubblici" gestito dall’Agenzia per l’Italia digitale (articolo 5);
- introduce una forma di accesso civico più ampia rispetto a quella precedente in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione, ma anche a quelli per i quali tale obbligo non esiste, salvo che l’accesso pregiudichi alcuni rilevanti interessi pubblici o privati (articolo 6);
- razionalizza e precisa gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, i titolari di incarichi dirigenziali nonché i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (articoli 13 e 14);
- individua i soggetti responsabili per la violazione degli obblighi di trasparenza nonché i soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni (articoli 37 e 38).
In tema di prevenzione alla corruzione, il decreto legislativo precisa i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali di prevenzione della corruzione (articolo 41).


1.1. La introduzione del Freedom of Information Act (FOIA)

Il provvedimento introduce anche in Italia il Freedom of Information Act (FOIA), che consente ai cittadini di accedere liberamente alle informazioni e ai dati raccolti dalle pubbliche amministrazioni, anche nel caso in cui non siano direttamente interessati da quelle informazioni.
Questa nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici - già in vigore in oltre 90 Paesi del mondo - prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge.
Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione, ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l’obbligo di pubblicazione e che l’amministrazione deve quindi fornire al richiedente.
Da sottolineare che questa nuova forma di accesso si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.
Dal punto di vista soggettivo, la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso», così come stabilito invece per l’accesso ai sensi della legge sul procedimento amministrativo.
Dal punto di vista oggettivo, i limiti applicabili alla nuova forma di accesso civico (di cui al nuovo articolo 5-bis del D.Lgs. n. 33 del 2013) sono più ampi e dettagliati rispetto a quelli indicati dall’articolo 24 della legge n. 241 del 1990, consentendo alle amministrazioni di impedire l’accesso nei casi in cui questo possa compromettere alcuni rilevanti interessi pubblici generali.
Il decreto legislativo interviene, inoltre, anche sulla legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 41). Sotto questo profilo, le novelle sono volte a precisare i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione, nonché a ridefinire i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 97 del 2016, è possibile distinguere due forme di accesso civico:
1) diritto di accesso civico “semplice”, previsto dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013, avente ad oggetto “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare, ed esercitabile da “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; esso consente a qualunque soggetto interessato di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati sui siti istituzionali;
2) diritto di accesso civico “generalizzato”, introdotto dal D.Lgs. n. 97 del 2016 e operativo a far data dal 23 dicembre2016, avente ad oggetto dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 2013; anche in questo caso, la legittimazione è riconosciuta a “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; con il diritto di accesso generalizzato, in un’ottica completamente diversa rispetto a quella che ispira la legge n. 241 del 1990, l’ordinamento vuole favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” e “promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
Entrambi i diritti devono essere utilizzati esclusivamente per la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza dei singoli uffici della Pubblica Amministrazione.


1.2. Il contenuto del nuovo art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 - L'accesso civico "generalizzato"

Il nuovo art. 5 (rubricato: "Accesso civico a dati e documenti") del D.Lgs. 33/2013, introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016, nel disciplinare l'“accesso civico”, dopo aver disposto, al comma primo il diritto di accedere incondizionatamente a tutte le informazioni e dati che le amministrazioni sono tenute a rendere pubbliche tramite inserimento sui propri siti web, al secondo comma del medesimo articolo ha esteso la portata di tale innovativo istituto in modo estremamente significativo. Infatti, tale disposizione prevede che: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.”

Da una prima lettura di tale disposizioni sembra emergere la prospettiva che i tradizionali confini dell'istituto dell'accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss della L. 241/1990 vengano completamente superati.
Ricordiamo che il diritto di accesso agli atti, secondo quanto stabilito nei citati articoli della L. n. 241 del 1990, abbia alcuni rigidi presupposti, ossia, in particolare:
- la sussistenza di un interesse qualificato del richiedente, tale da legittimare la richiesta di accesso agli atti;
- l'impossibilità di utilizzare il diritto di accesso agli atti per operare una sorta di controllo diffuso sull'operato della P.A.;
- l'obbligo di espressa motivazione della richiesta di accesso, ricadente sul richiedente stesso;
- la preesistenza di un documento, rispetto al quale possa essere esercitato il diritto di accesso
.
Ora, tutti tali elementi sembrano completamente travolti dal nuovo istituto dell'accesso civico, o meglio (visto che tale istituto era stato introdotto, ma limitatamente alle informazioni che la P.A. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web già dal 2013), dal nuovo ambito di applicazione di tale istituto che, come visto, dopo la recente novella è esteso a tutti i dati e documenti detenuti da una P.A..

L’accesso civico diviene, dunque, più esteso rispetto al dettato precedente perché prevede che ogni cittadino possa accedere senza alcuna motivazione ai dati in possesso della Pubblica Amministrazione e che, contestualmente, non abbia la possibilità di ricevere rifiuto alla rispettiva richiesta di informazioni se non motivato.
E’ stato anche eliminato l’obbligo di identificare chiaramente dati o documenti richiesti ed è stata esplicitata la prevista gratuità del rilascio di dati e documenti (salvo i costi di riproduzione).
Con l’articolo 5 si introduce, inoltre, una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom of information act (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.
Infine, di rilevante importanza, è che l’accesso viene esteso oltre che ai documenti e ai dati in possesso delle amministrazioni pubbliche, anche alle informazioni dalle medesime elaborate.
Con tale configurazione, l’accesso civico si pone come istituto ancor più favorevole al cittadino e dunque, per certi versi, “prevalente” rispetto all’accesso disciplinato – e ancora vigente – dalla L. 241 del 1990 laddove, chiaramente, si tratti di dati comuni e non di dati sensibili o super sensibili.

L'esercizio del diritto non e' sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza potrà essere trasmessa per via telematica, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed potrà essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali (art. 5, commi 3 e 4).

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.
A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine dei 30 giorni verrà sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
In caso di accoglimento, l'amministrazione dovrà provvedere a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis.
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze (art. 5, commi 5 e 6).


1.3. Il contenuto dei nuovi artt. 5-bis e 5-ter del D.Lgs. n. 33/2013 - Limiti all'eccesso civico "generalizzato"

Dopo l'articolo 5 (Accesso civico a dati e documenti), il nuovo decreto ha aggiunto altri due nuovi articoli:
- l'art. 5-bis (rubricato "Esclusioni e limiti all'accesso civico");
- l'art. 5-ter (rubricato "Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche").

L’articolo 5, in particolare, prevede che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis”.
Tale ultimo disposto, infatti, elenca i casi di esclusione dell’accesso civico che, al momento, appaiono generici e richiederanno una prima fase applicativa per individuarne i contorni.
1. L'accesso civico è rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive
.

L'accesso civico è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con ladisciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali
.
Dunque, a controbilanciare l'estensione del diritto di accesso, rispetto all'istituto dell'accesso agli atti di cui alla L. 241/1990, il nuovo istituto pare avere limiti oggettivi più incisivi.
Secondo quanto stabilito all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dall'art. 37 del D.Lgs. n. 97/2016, “il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”.

Il successivo articolo 5-ter regolamento l'accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalita' statistiche, da parte degli enti e uffici del Sistema statistico nazionale (SISTAN), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

- Si riporta il testo del decreto:
. Decreto Legislativo 24 maggio 2016, n. 97: Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

. Se vuoi scaricare il testo del Parere del Consiglio di Stato sullo Schema di "decreto trasparenza", clicca QUI.


1.4. Le diverse tipologie di accesso in un ginepraio di norme scollegate e incomprensibili

Salta subito con tutta evidenza che, l'eccessiva genericità dell’elencazione dei limiti all’accesso civico generalizzato, prevista dall’articolo 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, si va a sovrapporre burocraticamente all’istituto dell’accesso agli atti del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241 del 1990, in un ginepraio contorto di norme.
Incredibilmente oggi si chiede ai cittadini italiani di districarsi tra 5 diverse ipotesi di accesso:
1) Diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo (con precisi limiti di azione);
2) Diritto di accesso civico alla trasparenza sui siti web (con limiti di pubblicazione);
3) Diritto di accesso civico generalizzato (con limiti di esercizio troppo generici);
4) Diritto all’accesso e alla portabilità dei propri dati personali (nei diversi ambiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati);
5) Diritto di accesso ai propri documenti conservati dalle Pubbliche Amministrazioni (introdotto nell’articolo 43 del Codice dell’amministrazione digitale).
Di tali diritti, differenti tra loro e diversamente esercitabili, i cittadini italiani ben poco sanno e in questo labirinto faticano a districarsi gli stessi avvocati che dovrebbero aiutarli.
E si continua a parlare di "trasparenza" e di "semplificazione"???.


2. DICEMBRE 2016 - ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - L’ANAC vara le linee guida recanti indicazioni operative per l’attuazione - Prevista la istituzione di un registro delle richieste di accesso presentate

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017, la Determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, con la quale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013”.
Le presenti Linee guida sono state pubblicate, in via definitiva nella seduta straordinaria dello scorso 28 dicembre 2016, dopo essere state divulgate per la consultazione pubblica dall’11 al 28 novembre 2016 ed aver ricevuto l’avallo della Conferenza Unificata e l’intesa del Garante della protezione dei dati personali.
Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, emanato, in attuazione della legge delega 7 agosto 2015, n. 124, ha profondamente innovato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (c.d. "decreto trasparenza"), introducendo, in particolare, al novellato art. 5, il cd. “accesso civico generalizzato” i cui limiti esterni vengono rimessi all’Autorità Nazionale Anticorruzione mediante apposite Linee guida.


2.1. Le tre diverse tipologie di accesso

Al punto 2.2. delle presente Linee Guida viene spiegata la distinzione fra "accesso generalizzato" e "accesso civico"; mentre al punto 2.3. viene delineata la distinzione fra "accesso generalizzato" e accesso agli atti ex l.241/1990, c.d. "accesso documentale".
L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico “semplice” previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto trasparenza. L’accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.
I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall’inciso inserito all’inizio del comma 5 dell’art. 5, nel quale viene disposta l’attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l’accesso generalizzato.
L’accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

L’accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La finalità dell’accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all’accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.
Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».
Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l’utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello “semplice”, è riconosciuto proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo de lle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
Dunque, l’accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.

Considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso, l'ANAC suggerisce l’adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull’accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.
In particolare, tale disciplina potrebbe prevedere:
1. una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale;
2. una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico (“semplice”) connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33;
3. una terza sezione dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato.



2.2. Le indicazioni delle Linee Guida

Le presenti linee guida - adottate ai sensi del comma 6, dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013 - costituiscono una prima individuazione delle esclusioni e dei limiti all’accesso generalizzato a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli artt. 5 e 5-bis del decreto trasparenza.
Tale nuova tipologia di accesso (“accesso generalizzato”), delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”, si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.
La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza).
Anche nell’ordinamento dell’Unione Europea, soprattutto a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (cfr. art. 15 TFUE e capo V della Carta dei diritti fondamentali) il diritto di accesso non è preordinato alla tutela di una propria posizione giuridica soggettiva, quindi non richiede la prova di un interesse specifico, ma risponde ad un principio generale di trasparenza dell’azione dell’Unione ed è uno strumento di controllo democratico sull'operato dell'amministrazione europea, volto a promuovere il buon governo e garantire la partecipazio ne della società civile.

A questa impostazione consegue, nel novellato decreto 33/2013, il rovesciamento della precedente prospettiva che comportava l’attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all’adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora è proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti, cui corrisponde una diversa versione dell’accesso civico, a divenire centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), ove il diritto all’informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto eccezioni.
In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico generalizzato si configura - come il diritto di accesso civico disciplinato dall’art. 5, comma1 - come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato “da chiunque” e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3).
A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l’istanza “non richiede motivazione”. In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all’interesse dell’ordinamento di assicurare ai cittadini (a “chiunque”), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati nell’art. art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.
Per quanto sopra evidenziato, i principi delineati nelle presenti LINEE GUIDA devono "fungere da canone interpretativo in sede di applicazione della disciplina dell’accesso generalizzato da parte delle amministrazioni e degli altri soggetti obbligati, avendo il legislatore posto la trasparenza e l’accessibilità come la regola rispetto alla quale i limiti e le esclusioni previste dall’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013, rappresentano eccezioni e come tali da interpretarsi restrittivamente".

Secondo quanto previsto nelle presenti Linee guida, a partire dal 23 dicembre 2016 (data prevista dal comma 1 dell'art. 42 del D.Lgs. n. 97/2016), deve essere data immediata applicazione all’istituto dell’accesso generalizzato, con la valutazione caso per caso delle richieste presentate.
Da ciò discende l’opportunità che:
a) le amministrazioni dovranno adottare nel più breve tempo possibile soluzioni organizzative come indicato al § 3.2. al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso;
b) le amministrazioni dovranno adottare una disciplina interna sugli aspetti procedimentali per esercitare l’accesso con i contenuti di cui al § 3.1.;
c) sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso).
Il registro contiene l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.
Le linee guida verranno aggiornate annualmente, sempre d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali.

. Se vuoi scaricare il testo della Determinazione ANAC n. 1309/2016 dalla Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della Determinazione ANAC n. 1309/2016 dal sito dell'ANAC, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 33/2013 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


Comunicato dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, a proposito dell'accesso civico generalizzato, ha comunicato che emanerà un apposito regolamento teso a disciplinare l’accesso generalizzato agli atti, ai dati e alle informazioni in proprio possesso.
Fino all’entrata in vigore del citato regolamento troveranno applicazione, in aggiunta e ad integrazione dei casi previsti dall’art. 5-bis del D.lgs. n. 33/2013, le esclusioni e le limitazioni di cui al D.M. 29 ottobre 1996, n. 603 (Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell’art. 24, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241…).
Ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del D.lgs. 33/2013, l’istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata, utilizzando preferibilmente l’apposito modello, all’ indirizzo e-mail dell’Ufficio che detiene i dati, informazioni o documenti, reperibile all'interno del sito.

. Se vuoi saperne di più e scaricare il modello per l’istanza di accesso civico generalizzato, clicca QUI.


3. MAGGIO 2017 - FOIA – Pubblicato il primo monitoraggio condotto dal Dipartimento della Funzione Pubblica

Condotto dal Dipartimento della Funzione pubblica in relazione all’applicazione della norma che ha introdotto il diritto di accesso generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dalle PA (FOIA), il primo monitoraggio è stato svolto presso i Ministeri con riferimento alle istanze ricevute dal 23 dicembre 2016 al 23 marzo 2017 (primo trimestre di applicazione della norma introdotta dal decreto legislativo n. 97/2016).

. Se vuoi consultare il primo monitoraggio, clicca QUI.


4. MAGGIO 2017 - FOIA - Chiarimenti sull’attività dell’ANAC in materia di accesso civico generalizzato

A seguito delle numerose richieste di parere che giungono all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013), Il Presidente, con il Comunicato del 27 aprile 2017, ha fornito alcuni chiarimenti sull’attività dell’ANAC.
L’ANAC ricorda che, come previsto dal D.Lgs. n. 97/2016, ha adottato, con delibera del Consiglio n. 1309 del 28 dicembre 2016, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013”.
Considerata la novità dell’istituto dell’accesso civico generalizzato, l’ANAC fa presente che adotterà, come chiarito in detta delibera (si veda il Punto 9), l’aggiornamento delle Linee guida al fine di una più precisa individuazione delle esclusioni disposte dalla legge e di un chiarimento degli interessi, pubblici e privati, meritevoli di tutela in caso di accesso generalizzato. Nelle predette Linee guida si terrà anche conto delle prassi formatesi con le decisioni delle amministrazioni o di eventuali decisioni giurisdizionali. In tale prospettiva, l’Autorità fa presente di aver avviato un monitoraggio per l’esame dei casi di richieste FOIA trattate da un campione di pubbliche amministrazioni.
Per tali ragioni, il Consiglio dell’Autorità ha deliberato in data 27 aprile 2017 che eventuali richieste di parere potranno essere prese in considerazione da ANAC solo se attinenti a questioni di particolare rilevanza relative esclusivamente a chiarimenti sull’interpretazione delle suddette Linee guida. Resta fermo che le eventuali richieste rivolte ad ANAC non interrompono in alcun modo i termini stabiliti all’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 per la conclusione del procedimento di accesso civico.

. Se vuoi scaricare il testo del comunicato del Presidente dell'ANAC, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della delibera del Consiglio n. 1309 del 28 dicembre 2016, clicca QUI.


5. 11 MAGGIO 2017 - Accesso civico generalizzato - Consultazione pubblica sulla bozza di Circolare sull’attuazione delle norme in materia di accesso generalizzato (modello FOIA)

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, in accordo con ANAC, ha redatto una bozza di circolare della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione relativamente all’attuazione delle norme in tema di accesso generalizzato (c.d. modello FOIA).
La circolare tiene conto delle indicazioni provenienti dal monitoraggio sul primo trimestre di attuazione del FOIA presso i Ministeri e delle criticità emerse in sede di prima applicazione della nuova normativa.
Il documento ha l’obiettivo di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina in tema di accesso generalizzato: la prassi applicativa ha infatti evidenziato la necessità di fornire alle amministrazioni chiarimenti operativi attinenti alla dimensione organizzativa e procedurale interna, nonché al rapporto con i cittadini.
Questa bozza, definita dal Dipartimento della funzione pubblica è sottoposta a consultazione pubblica a partire dall’11 maggio 2017 fino al 19 maggio 2017.
È possibile, inoltre, inviare commenti alla bozza sotto forma di documenti scritti all’indirizzo mail ogp@governo.it.

. Se vuoi scaricare il testo della bozza di circolare, clicca QUI.

. Se vuoi consultare le osservazioni avanzate dal Garante Privacy sulla bozza della circolare, clicca QUI.

. Se vuoi accedere alla consultazione pubblica, clicca QUI.


6. 7 GIUGNO 2017 - Accesso civico generalizzato - Emanata la circolare applicativa

La ministra Madia ha emanato la circolare (n. 2/2017) applicativa della disciplina dell’Accesso civico generalizzato (FOIA), introdotta dal decreto legislativo 97 del 2016 e destinata a tutte le Pubbliche Amministrazioni per fornire chiarimenti operativi, supportare gli uffici e garantire un’applicazione efficace del nuovo diritto di conoscere.
Redatta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in accordo con ANAC, la circolare mira a favorire una coerente ed uniforme attuazione delle norme e tiene conto dell’esperienza applicativa e delle criticità emerse nei primi mesi di attuazione del FOIA, attraverso il monitoraggio svolto dal Dipartimento,
Una consultazione pubblica, che si è svolta dall’11 al 19 maggio 2017, ha inoltre consentito di raccogliere 105 commenti da parte di 33 partecipanti (privati, organizzazioni della società civile, amministrazioni, istituzioni universitarie e di ricerca).
La circolare n. 2/2017 – adottata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in raccordo con l’ANAC - mira a favorire una coerente ed uniforme attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato e tiene conto dell’esperienza applicativa e delle criticità emerse nei primi mesi di attuazione del FOIA (Freedom of Information Act), attraverso il monitoraggio svolto dal Dipartimento.
Una consultazione pubblica, che si è svolta dall’11 al 19 maggio 2017, ha inoltre consentito di raccogliere 105 commenti da parte di 33 partecipanti (privati, organizzazioni della società civile, amministrazioni, istituzioni universitarie e di ricerca).
La circolare chiarisce che il cittadino ha sempre diritto a una risposta, che, in caso di dubbio, deve prevalere l’interesse a conoscere i dati e i documenti e che una domanda di accesso non può essere rigettata per motivi formali o procedurali.
In particolare, il documento contiene raccomandazioni operative inerenti:
- le modalità di presentazione della richiesta di accesso civico generalizzato (punto n. 3);
- gli uffici competenti (punto n. 4);
- i tempi di decisione (punto n. 5);
- i controinteressati (punto n. 6);
- i rifiuti non consentiti (punto n. 7);
- il dialogo tra amministrazione e richiedenti (pinto n. 8);
- il ruolo del Registro degli accessi (punto n. 9).

. Se vuoi scaricare il testo della circolare, clicca QUI.


7. LUGLIO 2019 - ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - FOIA - Chiarimenti dal Ministro per la Pubblica Amministrazione

Il ministro per la Pubblica amministrazione ha emanato la Circolare n. 1/2019 (non è dato sapere il giorno !!) recante “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”.
Con la pubblicazione della circolare, le cui raccomandazioni operative integrano quelle contenute nella precedente circolare n. 2/2017, continua il percorso di trasparenza e concretezza avviato dal Ministro.

L’istituto dell’accesso civico generalizzato, introdotto con D.Lgs. n. 97 del 2016, di modifica del D.Lgs. n. 33 del 2013, è un istituto innovativo di fondamentale importanza per il nostro Paese perché attribuisce a chiunque il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (…), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis” (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33 del 2013). Dal 23 dicembre 2016, chiunque può far valere questo diritto nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati all’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33 del 2013.

Al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull’accesso civico generalizzato, il Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l’A.N.AC. e nell’esercizio della sua funzione generale di “coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi” (art. 27, n. 3, legge n. 93 del 1983), ha adottato la Circolare FOIA n. 2/2017.
A due anni dall’introduzione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato – si legge nella nuova circolare - la pratica ha evidenziato la necessità di:
a) fornire alle amministrazioni ulteriori chiarimenti, con l’obiettivo di promuovere una sempre più efficace applicazione della disciplina FOIA;
b) favorire l’utilizzo di soluzioni tecnologiche per la presentazione e gestione delle istanze di accesso, con l’obiettivo di semplificare le modalità di accesso dei cittadini e il lavoro di gestione delle richieste da parte delle amministrazioni
.

Per dare risposta a queste esigenze e orientare il sistema amministrativo verso una piena attuazione della disciplina dell’accesso civico generalizzato, il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato, insieme all’A.N.AC. e al Garante per la protezione dei dati personali, un percorso di riflessione congiunto per individuare soluzioni tecniche e interpretative adeguate, sia mediante la presente circolare, condivisa con le suddette Autorità, in ordine ai profili organizzativi e procedimentali interni, sia mediante la revisione delle Linee guida di cui all’art. 5 comma 2 del decreto trasparenza, in ordine alla applicazione delle eccezioni e dei limiti all’accesso civico generalizzato.
Le raccomandazioni operative che seguono integrano quelle contenute nella Circolare FOIA n. 2/2017 ed attengono ai seguenti profili:
- criteri applicativi di carattere generale (§ 3);
- regime dei costi (§ 4);
- notifica ai controinteressati (§ 5);
- partecipazione dei controinteressati alla fase di riesame (§ 6);
- termine per proporre l’istanza di riesame (§ 7);
- strumenti tecnologici di supporto (§ 8).

Le indicazioni attinenti agli strumenti tecnologici di supporto, di cui al § 8, sono da intendersi quali direttive nei confronti dei Responsabili per la transizione digitale.
Nel dettaglio, la circolare si occupa dei criteri applicativi di carattere generale, con particolare riferimento agli obiettivi di promozione di maggiori livelli di trasparenza nonché ai Regolamenti interni e ai limiti al diritto di accesso generalizzato.
Su questo ultimo profilo, viene chiarito che, in considerazione del carattere fondamentale del diritto di accesso generalizzato, le pubbliche amministrazioni, con regolamento o circolare, potranno definire esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno, ma non i profili di rilevanza esterna che incidono sull’estensione del diritto.
Di conseguenza, le amministrazioni non possono individuare con regolamento categorie di atti sottratte all’accesso generalizzato, come prevede invece l’art. 24, comma 2, l. n. 241 del 1990 in tema di accesso procedimentale.

Per quanto riguarda i costi, il provvedimento, dopo aver affermato che il diritto di accesso civico generalizzato per sua stessa natura esclude che il rimborso possa costituire una barriera economica in grado di ostacolare l’esercizio del diritto, fornisce alcuni chiarimenti in ordine alla portata del principio di gratuità concernente le istanze di accesso civico generalizzato.
Viene quindi precisato che, a fronte di un'istanza di accesso civico generalizzato, possono essere addebitati solo i costi strettamente necessari per la riproduzione di dati e documenti richiesti, ad esclusione di qualsiasi altro onere a carico del cittadino.
In detto contesto, il costo rimborsabile, ovvero quello “effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione”, non include il costo per il personale impiegato nella trattazione delle richieste di accesso.

Nel costo di riproduzione del quale l’amministrazione può chiedere il rimborso rientrano le seguenti voci:
- il costo per la fotoriproduzione su supporto cartaceo;
- il costo per la copia o la riproduzione su supporti materiali (ad es. CD-rom);
- il costo per la scansione di documenti disponibili esclusivamente in formato cartaceo, in quanto attività assimilabile alla fotoriproduzione e comunque utile alla più ampia fruizione favorita dalla dematerializzazione dei documenti (art. 42, d.lgs. n. 82 del 2005);
- il costo di spedizione dei documenti, qualora espressamente richiesta in luogo dell’invio tramite posta elettronica o posta certificata e sempre che ciò non determini un onere eccessivo per la pubblica amministrazione.

In assenza di discipline speciali di settore che stabiliscano specifiche modalità di accesso, l’applicazione della disciplina generale in tema di accesso civico generalizzato non esclude che ai costi addebitabili al richiedente possano cumularsi – come avviene per l’accesso procedimentale alla documentazione urbanistica e/o edilizia – gli oneri in materia di bollo e i diritti di ricerca e visura.
In ogni caso, i costi di cui si chiede il rimborso “devono essere predeterminati mediante un tariffario e comunque prospettati al richiedente prima delle attività di riproduzione”.

Per quanto riguarda, poi, le modalità di comunicazione della richiesta di accesso civico generalizzato ai controinteressati, il richiamato art. 5, comma 5, del decreto trasparenza, ne identifica due:
- l’invio di copia della richiesta con raccomandata con avviso di ricevimento, o
- l’invio per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione”.
La finalità di questa disposizione è consentire ai controinteressati di esercitare il diritto di difesa nell’ambito del procedimento amministrativo di accesso.

. Se vuoi scaricare il testo della circolare n. 1/2019, clicca QUI.


APPROFONDIMENTI

1. Semplificazione – Il punto delle Regioni sugli interventi normativi adottati a livello nazionale

La Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – sempre attenta ai temi della semplificazione amministrativa e consapevole che la competitività del sistema produttivo e l’attrattività dei territori dipendono anche dalla chiarezza e dalla celerità delle procedure per l’avvio e l’esercizio dell’attività di impresa – ha pubblicato elaborato la nuova edizione del Dossier dal titolo "Principali interventi normativi de semplificazione per le imprese adottati a livello nazionale nel periodo 2008 – 2012 – Guida ragionata delle disposizioni normative".

Quest’anno il dossier si presenta rinnovato e diviso in sei sezioni ciascuna delle quali è accompagnata da una “guida ragionata” delle diverse disposizioni normative. In particolare da quest’anno la guida ragionata reca anche link diretti agli articoli delle norme citate. Inoltre, continua ad essere riportata tutta la normativa citata del periodo 2008 - 2012 e, per semplificarne la lettura, anche gli abstract dei diversi articoli di legge.
Le Sezioni della guida ragionata sono le seguenti:
1. Sportello Unico Attività Produttive;
2. Avvio ed esercizio dell’attività;
3. Certificazioni delle imprese e acquisizioni d’ufficio (modifiche al DPR 445/2000) controlli e sanzioni;
4. Comunicazioni Telematiche tra PP.AA. e tra imprese e PP.AA.;
5. Norme sul procedimento amministrativo;
6. Misurazione Oneri Amministrativi (MOA) e altre misure di semplificazione
.

Rispetto all’edizione precedente, le novità più significative attengono al D.L. n. 1/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 , e al D.L. n. 5/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

La presente edizione del dossier arriva a coprire le disposizioni emanate nei primi quattro mesi del 2013 e dà conto delle intese e degli accordi raggiunti in sede di Conferenza Unificata tra cui l’intesa per la definizione delle linee guida sui controlli amministrativi sulle imprese ed l’intesa per l’attuazione delle Agenzie delle imprese.

. Per scaricare il testo del DOSSIER, cliccate QUI.


2. GIUGNO 2018 - FOIA – Online il nuovo sito dedicato

Il Dipartimento della funzione pubblica ha predisposto un sito esplicativo di supporto per tutte le amministrazioni pubbliche sul nuovo diritto di accesso civico generalizzato dei cittadini, all’interno del quale sono illustrati strumenti e indicazioni operative relative all’attuazione della normativa comunemente conosciuta come Freedom of Information Act (FOIA).
Nel sito, costantemente aggiornato e ampliato dal Centro nazionale di Competenza FOIA, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, è possibile trovare:
- i riferimenti normativi che a più livelli disciplinano l’istituto dell’accesso generalizzato e ne regolano l’attuazione;
- le indicazioni operative, FAQ e strumenti a supporto della gestione delle diverse fasi del procedimento FOIA;
- i risultati dell’attività di monitoraggio dell’attuazione della norma;
- una raccolta dei pareri del Garante per la protezione dei dati personali e della giurisprudenza in materia
.

. Per accedere al sito, cliccate QUI.


3. DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO E PRIVACY

La disciplina sull’accesso agli atti della Pubblica Amministrazione è uno strumento utilizzato dal legislatore nazionale per attuare la c.d. trasparenza dell’attività amministrativa.
Fino al 2013 l’accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni era riservato ai soli titolari di una posizione giuridica qualificata (ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 22 della L. 241/1990, come modificato nel 2005).
Con il D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (di attuazione della Legge n. 124/2015, c.d. Legge Madia) ha fatto ingresso nel nostro ordinamento il c.d. “accesso civico generalizzato” che si è affiancato al diritto di accesso ‘classico’.
Con l’accesso civico generalizzato si costituisce, per ciascun cittadino, una posizione giuridica qualificata ad ottenere le informazioni pubbliche, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti; posizione che è dichiaratamente volta – diversamente da quanto è previsto per il diritto di accesso agli atti di cui alla L. n. 241/1990 – a favorire quel controllo diffuso sull’operato delle pubbliche amministrazioni quale concreta attuazione della condizione di “accessibilità totale” espressa come declinazione del principio di trasparenza dal D.lgs. n. 150/2009 (c.d. decreto Brunetta) e ribadita all’art. 1 del citato D.Lgs 33/2013.

Il diritto di accesso a dati e documenti è tuttavia soggetto alle limitazioni previste all’art. 5-bis, tra le quali la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina dell’Unione e di quella nazionale in materia.
Con riguardo a questo profilo, l’accesso è soggetto al diniego se è necessario a evitare un “pregiudizio concreto” alla tutela di tali dati e dei diritti e libertà che da essa discendono. Ne deriva che l’amministrazione interessata dovrà operare una valutazione comparativa, secondo il principio di proporzionalità, fra il beneficio della disclosure richiesta e la conseguenza che da questa potrebbe derivare alla persona fisica contro interessata.
In altre parole, il principio di proporzionalità impone all’amministrazione di valutare le esigenze di tutti i titolari degli interessi coinvolti nell’azione amministrativa, compreso quello del richiedente, al fine di ricercare un equilibrio che comporti il minor sacrificio per tutti.
Inoltre, con riguardo al trattamento connesso alla procedura di accesso civico, è necessario rispettare, in ogni caso, i princìpi di cui al Regolamento (UE) 2016/679, in particolare il principio di “limitazione della finalità” (art. 5, par. 1, lett. b)) in base al quale i dati personali devono essere “raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità”, e il principio di “minimizzazione dei dati” (art. 5, par. 1, lett. c)) per il quale i dati personali devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”.

In definitiva, nel caso dell’accesso civico generalizzato è la stessa Pubblica Amministrazione destinataria della richiesta a dover esercitare un bilanciamento tra l’interesse del cittadino alla conoscenza dei documenti in possesso della PA e il diritto alla privacy dei soggetti i cui dati personali sono contenuti in tale documentazione.
Sarà quindi necessaria una valutazione caso per caso della situazione concreta, tenendo conto di tutta una serie di parametri rinvenibili nella legislazione e giurisprudenza nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali: limitazione e minimizzazione del trattamento, ma anche i principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Stato; natura e tipologia dei dati personali e dei soggetti interessati; posizione ricoperta dagli stessi nella società.

Allo stato nel nostro ordinamento “convivono” le disposizioni sul diritto di accesso (ordinario) ai documenti e sul diritto di accesso civico, che rimangono disciplinate, rispettivamente, dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dal D.P.R. n. 184 del 2006, in uno al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 che individua i presupposti, le modalità ed i limiti concernenti l’accesso civico.
L’art 5 bis del D.Lgs 33/2013 stabilisce che l’accesso civico deve essere rifiutato, fra l’altro, se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
L’art 7 bis, comma 6, introduce, invece, divieti alla divulgazione di dati idonei a rivelare la vita sessuale e lo stato di salute degli individui.
Si osserva, in proposito, che i dati personali o i documenti che li contengono, ottenuti in applicazione dell’istituto dell’accesso civico, diventano pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli.
In materia è necessario rispettare i limiti previsti dall’art. 5 del Regolamento Europeo, che enuncia il principio della “minimizzazione dei dati”.
In particolare l’art 5, alla lettera c), precisa che i dati personali devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”.
In applicazione di detta previsione è stata introdotta una limitazione ai fini della conservazione dei dati, in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
In caso di diniego all’accesso, il soggetto interessato si può rivolgere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), chiedendone il riesame.
Nel caso in cui l’accesso sia stato negato per tutelare la protezione dei dati personali riservati di un soggetto, è necessario sentire previamente il Garante per la protezione dei dati personali, che si dovrà pronunciare entro dieci giorni dalla richiesta e dovrà valutare, caso per caso, l’effettiva lesione o meno dei dati personali coinvolti nella richiesta di accesso.



RIFERIMENTI NORMATIVI

. Se vuoi scricare il testo dei provvedimenti normativi riguardanti la semplificazione amministrativa, clicca QUI.


RIFERIMENTI

. Per un approfondimento sulla Riforma della Pubblica Amministrazione (Riforma Madia), cliccate QUI.



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Pubblicato su: 2017-05-18 (2348 letture)

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