COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
PROMOZIONE E DISCIPLINA DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
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1. 3 MARZO 2016 – Approvate dalla Camera dei Deputati le norme per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale
Il 3 marzo 2016, la Camera ha approvato - con 282 voti favorevoli e 4 contrari - il testo unificato delle proposte di legge “Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale” (C. 75 – 241 – 811 - 2776-A).
Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.
Si tratta di un provvedimento importante, che riunisce alcuni testi presentati da diversi parlamentari (i cui primi firmatari sono rispettivamente Realacci, Rubinato, Baretta e Da Villa).
Definizioni
a) « commercio equo e solidale »: un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, che è finalizzato all’equità nelle relazioni commerciali.
Il commercio equo e solidale contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante la previsione di condizioni di scambio bilanciate per i lavoratori e per i produttori marginali di aree economicamente svantaggiate;
b) « produttore »: un produttore di beni o di servizi, organizzato preferibilmente in forma collettiva, operante in un’area economicamente svantaggiata e situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo;
c) « accordo di commercio equo e solidale »: un accordo di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l’accesso di quest’ultimo al mercato, che preveda:
1) il pagamento di un prezzo equo;
2) misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto o del servizio o dei suoi processi produttivi, nonché in favore dello sviluppo della comunità locale alla quale il produttore appartiene o in cui opera;
3) il progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione;
4) l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall’Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali;
5) l’offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa, a meno che tale clausola non risulti eccessivamente onerosa per l’esistenza di specifiche ragioni espressamente indicate nell’accordo;
6) adeguate forme di garanzia e di controllo per assicurare l’adempimento degli obblighi e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai numeri precedenti;
d) « prezzo equo »: il prezzo versato a un produttore, che consente:
1) di erogare un salario adeguato per soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e delle loro famiglie;
2) di coprire, in modo sostenibile, i costi di produzione e gli altri costi derivanti dagli obblighi assunti con l’accordo di commercio equo e solidale;
3) di programmare investimenti per il miglioramento della qualità del prodotto, dei processi produttivi anche in un’ottica di miglioramento dell’impatto ambientale della produzione.
Gli operatori del commercio equo e solidale
La proposta di legge individua tre tipologie di soggetti che operano nell'ambito del commercio equo e solidale:
• le organizzazioni del commercio equo e solidale;
• gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
• gli enti di promozione del commercio equo e solidale.
L’Elenco nazionale del commercio equo e solidale
È istituito l’Elenco nazionale del commercio equo e solidale.
2. L’Elenco nazionale è suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
b) organizzazioni del commercio equo e solidale;
c) enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale;
d) licenziatari dei marchi di cui all’articolo 5 (art. 6).
La Commissione per il commercio equo e solidale
Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita la Commissione per il commercio equo e solidale.
4. La Commissione:
a) cura la tenuta dell’Elenco nazionale, procedendo alle relative iscrizioni, sospensioni e cancellazioni, sulla base dell’attività svolta dagli enti rappresentativi delle organizzazioni e dagli enti di promozione delle filiere;
b) esercita il potere di vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere, verificando che i medesimi mantengano i prescritti requisiti;
c) emana direttive e linee guida per l’adozione dei programmi di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sulle buone prassi del commercio equo e solidale e per l’adozione dei programmi di formazione degli operatori della filiera del commercio equo e solidale;
d) sostiene la piena trasparenza delle filiere del commercio equo e solidale, garantendo la libera consultabilità dell’Elenco nazionale, secondo le modalità previste dal regolamento (art. 7).
Regolamento di esecuzione
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento di esecuzione, che stabilisce:
a) la base associativa minima degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
b) i requisiti organizzativi e le procedure per la tenuta dell’Elenco nazionale;
c) i requisiti, i criteri e le modalità per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall’Elenco nazionale;
d) i criteri e le modalità attuative nonché i beneficiari degli interventi di cui all’articolo 10;
e) le disposizioni per garantire l’accesso agli atti e ai documenti;
f) le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del commercio equo e solidale di cui all’articolo 12;
g) le modalità attuative del regime transitorio (art. 13).
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