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GIOCATTOLI - ARMONIZZAZIONE CON LE NORME EUROPEE SULLA SICUREZZA





LA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI

1. Le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 313/1991

La Direttiva Comunitaria n. 88/378/CEE, sulla sicurezza dei giocattoli, fissa i principi di riferimento che devono essere rispettati per garantire un elevato livello di protezione della salute e della incolumità fisica degli utilizzatori.
Il fine della Direttiva è quello di favorire la realizzazione e l'importazione, da parte dei produttori e importatori che operano nell'ambito dell'Unione Europea, di prodotti che rispondono ai medesimi requisiti di sicurezza, eliminando le barriere tecniche che impedivano la libera circolazione delle merci dovute alle differenti legislazioni nazionali dei diversi Stati membri.
La Direttiva Sicurezza Giocattoli è stata recipita con il Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 313.


1.1. Campo di applicazione

Per giocattolo si intende qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato ai fini di gioco da minori di quattordici anni.
Non sono considerati giocattoli i prodotti che vengono elencati nell'Allegato I alla Direttiva sopra citata.
Prima di essere immesso sul mercato, anche a titolo gratuito, il fabbricante o il suo mandatario deve apporre sul giocattolo la marcatura CE.
Con questa operazione il fabbricante attesta di aver eseguito tutti gli adempimenti necessari richiesti dalla Direttiva sulla Sicurezza dei giocattoli. La marcatura CE può, infatti, essere apposta sul giocattolo solo se questo soddisfa tutti i requisiti essenziali di sicurezza e se è stato sottoposto a tutte le procedure di conformità.
Nell'Allegato II vengono riportati i requisiti di sicurezza dei giocattoli.


1.2. Vigilanza e controlli

La vigilanza sulla sicurezza dei giocattoli spetta al Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori - che si avvale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
Per verificare la conformità dei giocattoli, vengono effettuati controlli nei luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento, presso i punti vendita all'ingrosso e al dettaglio e, nei casi di sospetta non conformità, si procede al prelievo di campioni per sottoporli agli esami di laboratorio a cura di un organismo notificato.
Se i giocattoli risultano non muniti legittimamente della marcatura CE, viene effettuato il sequestro cautelativo, in attesa che il Ministero delle Attività Produttive, con proprio decreto motivato, disponga il loro ritiro immediato dal mercato a spese del fabbricante.


1.3. Sanzioni

Le sanzioni fissate dall' art. 11 del Decreto Legislativo n. 313 del 1991 sono le seguenti:
- chiunque immette in commercio, o vende o distribuisce gratuitamente al pubblico giocattoli privi della marcatura CE, è punito con un'ammenda che va da euro 516,46 a euro 20658,27 (comma 1)
- l'apposizione indebita della marcatura CE è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda che va da euro 2582,28 a euro 15493,71 (comma 2)
- chiunque apponga marchi o iscrizioni che possono essere confusi con la marcatura CE, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa che va da euro 774,68 a euro 10329,14, salvo che il fatto costituisca reato (comma 3)
- chiunque commercializza giocattoli privi di marcatura CE e/o del nome e/o della ragione sociale e/o del marchio, dell'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità Europea, delle avvertenze e delle precauzioni d'uso redatte in lingua italiana, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa che va da euro 2582,28 a euro 10329,14 (comma 4)
- chiunque nega l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento o alle informazioni che il fabbricante o il mandatario è tenuto a fornire all'Autorità richiedente, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 2065,83 a euro 12394,96 (comma 5).


2. Le disposizioni dettate dal decreto del Ministero delle attività produttive del 20 ottobre 2004

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 9 novembre 2004 è stato pubblicato il decreto emanato dal Ministro delle Attività produttive il 20 ottobre 2004.
Il Decreto rende obbligatorie le norme sulla sicurezza dei giocattoli.
In conseguenza di tali norme già approvate dall'Unione Europea, l'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) ed il CEI (Comitato elettrotecnico italiano), hanno provveduto a recepire in lingua italiana detta normativa.


3. La Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza per i giocattoli

A seguito della Direttiva Europea 2009/48/CE del 18 giugno 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 30 giugno 2009, i giocattoli dei bambini saranno più sicuri sotto molteplici aspetti.
La Direttiva Comunitaria contiene precise regole sulle proprietà fisiche e meccaniche, sull'infiammabilità, sulle proprietà chimiche ed elettriche, sull'igiene e la radioattività dei giocattoli.
La tutela e salvaguardia dei minori, finalmente trova o meglio troverà riscontro (atteso che gli Stati membri dell'Unione Europea dovranno necessariamente adeguarsi entro il 20 gennaio 2011, mentre la relativa ed effettiva applicazione è stabilita per il 20 luglio 2011) anche nella legislazione italiana.
All' art. 2 "ambito normativo" viene data la seguente definizione di "giocattolo": "La presente direttiva si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni («giocattoli»)".
La direttiva non si applica:
a) alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
b) alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
c) ai veicoli-giocattolo con motore a combustione; d) alle macchine a vapore giocattolo;
e) alle fionde e alle catapulte
.

Assai restrittiva è l'elencazione di quei beni e prodotti non considerati giocattoli, così come previsto dall'Allegato 1, ai sensi dall'art. 2 allegato 1.
Riguardo il bene salute, il dettato normativo vieta l’uso di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) estendendone l'ambito non solo al giocattolo in senso stretto, ma anche alle relative componenti od anche nelle parti distinte da essi a livello microstrutturale.
L'ambito di ambito di operatività si estende anche ai giocattoli sonori, al fine di evitare che le soglie di rumore, impulsivo e prolungato emesso possano danneggiare l’udito dei bambini.
Vengono considerati illegali tutti i giochi attaccati al prodotto alimentare al momento del consumo, tanto da richiederne la consumazione perché si possa accedervi direttamente.
Le imprese costruttrici sono i responsabili della conformità dei loro giocattoli sul mercato.
Le aziende produttrici e fabbricanti dovranno altresì testare il giocattolo per garantirne la sicurezza, e la relativa documentazione dovrà essere conservata quanto meno per 10 anni.
Per gli importatori vi è l'obbligo di immettere sul mercato comunitario solo giocattoli conformi, previa verifica.
Prima che il giocattolo venga venduto, i distributori dovranno verificare la presenza del marchio sul prodotto, nonché essere in regola con i documenti, le istruzioni e prescrizioni sulla sicurezza e verificare sempre previamente che sia il fabbricante sia l’importatore abbiano adempiuto alle prescrizioni previste.


4. Le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 54/2011 - Attuazione della Direttiva 2009/48/CE e abrogazione del D. Lgs. n. 313/1991

4.1. I contenuti del decreto

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2011, il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante “Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli”.
Con tale decreto viene data attuazione alla Direttiva 2009/48/CE del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli e viene abrogato il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 (ad eccezione dell’articolo 2, comma 1, e dell’allegato II, parte II, punto 3,che rimangono in vigore).
L’abrogazione decorre dal 20 luglio 2011, fatta eccezione per l’articolo 2, comma 1, e l’allegato II, parte III, che sono abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.
Il decreto si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.

Il decreto attuativo, nell’intento di assicurare misure di maggiore contrasto alla contraffazione del marchio CE, definisce un sistema di controllo sull’immissione sul mercato dei giocattoli che coinvolge anche gli operatori economici (rivenditori), i quali devono contribuire alla creazione e conservazione di un sistema di dati che consentano di identificare il giocattolo in tutti i suoi passaggi (tracciabilità).
In particolare, per quanto riguarda i fabbricanti, viene previsto che devono garantire, all’atto dell’immissione sul mercato dei giocattoli, che gli stessi siano stati progettati e fabbricati conformemente a specifici requisiti dettagliati all’articolo 9, nonché all’allegato II del decreto in oggetto.
A loro spetta inoltre il compito di preparare la documentazione tecnica prescritta dall’articolo 18 e di eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità regolamentata in dettaglio dall’articolo 16.
Qualora la conformità di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, essi devono redigere una dichiarazione CE di conformità, apponendo la marcatura CE.
I fabbricanti devono altresì indicare, sul giocattolo, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo dove possono essere contattati oppure (ove ciò non sia possibile), sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.
L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante puo’ essere contattato.
I fabbricanti devono garantire poi che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite almeno in lingua italiana.

Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.
L’obbligo di assicurare la conformità ai requisiti di cui all’articolo 9 e all’allegato II e di stesura della documentazione tecnica non rientrano tuttavia nell’ambito del mandato, per cui il rappresentante autorizzato dovrà eseguire principalmente i seguenti compiti, fermo restando che il mandato può anche attribuirgliene altri aggiuntivi:
a) mantenere a disposizione dell’autorità di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l’immissione sul mercato del giocattolo;
b) a seguito di una richiesta motivata dell’autorità competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita’ di un giocattolo;
c) cooperare, su richiesta, con l’autorità competente, in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato (art. 4).

Quanto agli importatori, essi devono immettere sul mercato comunitario solo giocattoli conformi. Prima di farlo, devono inoltre assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità, che abbia preparato la documentazione tecnica e che la prescritta marcatura di conformità sia apposta sul giocattolo.
Essi devono, inoltre, assicurarsi che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui al decreto (art. 3, commi 6 e 7).
Se l’importatore ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 9 e all’allegato II, non deve immettere sul mercato il giocattolo fino a quando esso non è stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, l’importatore deve informare contemporaneamente il fabbricante e l’autorità di vigilanza del mercato (art. 5).

Gli importatori indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo a cui possono essere contattati oppure (ove ciò non sia possibile), sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo (art. 5, comma 4).
Essi assicurano infine che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana.
Gli importatori conservano per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo la dichiarazione CE di conformità a disposizione dell'autorita' di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tale autorità (art. 5, comma 9).

A carico dei distributori viene posto un obbligo di agire con la dovuta attenzione (in relazione alle prescrizioni applicabili), al momento in cui mettono un giocattolo a disposizione sul mercato.
Prima di procedere a tale operazione, devono verificare che il giocattolo rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana, e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui al decreto in commento (artt. 3, commi 6, 7 e 8, e 5, commi 3 e 4).
Se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 9 e all’allegato II, il distributore deve astenersi dal mettere il giocattolo a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme.
Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore, nonchè il Ministero dello Sviluppo Economico (art. 6).


4.2. Le sanzioni previste

L'articolo 31 del decreto fissa le sanzioni.
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato prodotti in violazione degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 2, e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 30, comma 2, e' punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della documentazione tecnica di cui all'allegato IV e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 4 si applica anche al fabbricante o all'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze di cui all'articolo 10.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che non ottempera al provvedimento di divieto emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE o delle avvertenze di cui all'articolo 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8 e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 8 si applica anche al rappresentante autorizzato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 3.
10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Per maggiori informazioni visita il sito dell'Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli - IISG, cliccando QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. Direttiva n. 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.

. D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313: Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. (Decreto abrogato dall'art. 33 del D. Lgs. n. 54/2011 ad eccezione dell'art. 2, comma 1, e dell'allegato II, parte II, punto 3, a decorrere dal 20 luglio 2011. L'art. 2, comma 1, e l'allegato II, parte III, sono abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013).

. DIRETTIVA 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli.

. D.M. 10 dicembre 2010: Modifiche transitorie agli allegati del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, in attuazione della direttiva 2008/112/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2008, recante modifiche a precedenti direttive per adeguarle al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, limitatamente all'art. 2 concernente le modifiche da apportare alla direttiva 88/378/CEE relativa alla sicurezza dei giocattoli.

. D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54: Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.



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Pubblicato su: 2004-11-18 (3575 letture)

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