MANOVRE DEL GOVERNO RENZI - SBLOCCA ITALIA - INVESTMENT COMPACT - CONCORRENZA
SBLOCCA ITALIA D.L. N. 133/2014 - L. N. 164/2014
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1. 12 SETTEMBRE 2014 - Pubblicato il D.L. n. 133/2014 - Decreto "Sblocca Italia"
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".
1.1. La struttura del decreto legge
Il decreto-legge n. 133/2014, in vigore dal 13 settembre 2014, si compone di 10 Capi e di 45 articoli:
- CAPO I - Misure per la riapertura dei cantieri (artt. 1 - 4)
- CAPO II - Misure per il potenziamento delle reti autostradali e di telecomunicazioni (artt. 5 - 6)
- CAPO III - Misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico (artt. 7 - 8)
- CAPO IV - Misure per la semplificazione burocratica (artt. 9 - 16)
- CAPO V - Misure per il rilancio dell'edilizia (artt. 17 - 27)
- CAPO VI - Misure urgenti in materia di porti e aeroporti (artt. 28 - 29)
- CAPO VII - Misure urgenti per le imprese (artt. 30 - 32)
- CAPO VIII - Misure urgenti in materia ambientale (artt. 33 - 35)
- CAPO IX - Misure urgenti in materia di energia (artt. 36 - 39)
- CAPO X - Misure finanziarie in materia di ammortizzatori sociali in deroga ed ulteriori disposizioni finanziarie per gli enti territoriali (artt. 40 - 45).
1.2. Contenuti e novità
1.2.1. Semplificazioni in materia di edilizia e patrimonio culturale
Per quanto riguarda le misure di semplificazioni adottate in materia edilizia, esse sono introdotte con alcune modifiche al Testo unico per l'edilizia (articolo 17).
Una prima modifica riguarda la definizione di manutenzione straordinaria: nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purchè non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Pertanto per tali interventi, che non rientrano più tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, sarà sufficiente la comunicazione di inizio dei lavori piuttosto che il permesso a costruire.
Inoltre l'articolo 17 prevede che per eseguire un intervento previa comunicazione, anche per via telematica, di inizio dei lavori è sufficiente che esso non riguardi le parti strutturali dell'edificio; pertanto vengono meno le altre due condizioni (che l'intervento non comporti aumento del numero delle unità immobiliari e non implichi un incremento dei parametri urbanistici).
Il permesso a costruire è richiesto soltanto se vi è una modifica della volumetria complessiva degli edifici oppure una modifica dei prospetti; esso non è più necessario per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di unità immobiliari, modifiche del volume o delle superfici.
Relativamente alle modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, queste possono essere eseguite con comunicazione di inizio lavori, a condizione che gli interventi non riguardino le parti strutturali.
Al fine di garantire che gli interventi di manutenzione straordinaria e le modifiche interne sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa effettuati con comunicazione di inizio lavori, la norma prescrive che l'asseverazione operata dal tecnico abilitato attesti che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio. Inoltre viene eliminato l'obbligo di presentare all'amministrazione "una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali".
Viene altresì eliminato l'obbligo, limitatamente alle opere all'interno dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, di trasmettere le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese. È demandata alle leggi regionali la disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli.
Inoltre, in tema di permesso a costruire:
- viene introdotta una nuova ipotesi di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d'uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico;
- viene prevista la possibilità di prorogare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori fissati nel permesso, nel caso di blocco dei lavori causato da iniziative dell'amministrazione concedente o dell'autorità giudiziaria poi rivelatesi infondate;
- è introdotto il permesso a costruire convenzionato. Esso viene rilasciato in seguito alla stipula di una convenzione che, in particolare, deve disciplinare:
a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione;
c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.
Infine, l'articolo 17 contiene disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In particolare vengono ampliati i casi di varianti attuabili in corso d'opera mediante una SCIA e da comunicare nella fase di fine lavori.
Sono realizzabili in tal modo, con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che:
a) non configurano una variazione essenziale;
b) sono conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie;
c) sono attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.
1.2.2. Semplificazioni introdotte in materia di patrimonio culturale
L'articolo 25 contiene due modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi:
1) i termini di validità degli atti di assenso acquisiti all'interno della conferenza decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale (art. 14-ter, comma 8-bis, L. n. 241/1990);
2) la deliberazione del Consiglio dei Ministri, al quale l'amministrazione procedente rimette la decisione finale in caso di dissenso, ha natura di atto di alta amministrazione (art. 14-quater, comma 3, L. n. 241/1990).
In tema di accelerazioni delle procedure in materia di patrimonio culturale, la norma prevede che il regolamento di delegificazione previsto dal D.L. n. 83/2014 e volto a modificare la disciplina paesaggistica per gli interventi di lieve entità individui le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è più richiesta sia nell'ambito degli interventi di lieve entità sia per gli ulteriori interventi privi di rilevanza paesaggistica.
Inoltre il regolamento dovrà individuare anche le tipologie di intervento di lieve entità che possono essere regolate tramite accodi tra Ministero, Regioni ed Enti locali.
Per quanto riguarda il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il comma 3 dispone che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il parere prescritto, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione, sopprimendo l'obbligo di indire una conferenza di servizi.
Da ultimo l'articolo 25 prevede che entro il 31 dicembre 2014 con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo siano adottate linee guida per assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
1.2.3. Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri
L'articolo 31 disciplina una nuova tipologia di struttura ricettizia, denominata condhotel.
Essi sono esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune che forniscono alloggio, servizi accessori e eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.
L'individuazione delle condizioni di esercizio dei condhotel è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio da adottare, previa intesa tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali in sede di Conferenza unificata.
1.2.4. “Marina Resort” equiparate alle strutture ricettive all’aria aperta
Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.
Questo è quanto viene previsto all’art. 32 del D.L. n. 113/2014.
Nelle “strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unità all’ormeggio” potrà così essere applicata l’IVA ridotta al 10%, da sempre vigente per tutti gli altri segmenti del turismo.
Per la nautica da diporto è un importante passo avanti verso il riconoscimento del turismo nautico.
Tale norma è valida per il solo 2014, in attesa di trovare con la Legge di Stabilità le risorse necessarie per renderla stabile.
Attualmente sono tre le Regioni che hanno legiferato in materia riconoscendo i “Marina Resort”: Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria.
Queste tre Giunte Regionali hanno riconosciuto il principio per cui un posto barca utilizzato a fini diportistici, dal punto di vista giuridico è da equiparare a una camera d’albergo o a una piazzola in campeggio o a qualsiasi altra struttura ricettiva turistica.
Allo stato attuale, i porti sono le uniche strutture ricettive turistiche che la legge italiana non riconosce come tali, pur offrendo spazi dove gli utenti possono pernottare, come avviene (fatte le debite proporzioni) nei campeggi.
“Marina Resort” - Emanato il decreto che fissa i requisiti minimi per le strutture
Con decreto 3 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito i requisiti minimi che le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nell'ambito di idonee strutture dedicate alla nautica, devono possedere per l'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta.
Il decreto, in vigore dal 14 ottobre 2014, è stato emanato in attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 32 del D.L. n. 133/2014.
I requisiti minimi fissati dal decreto riguardano:
- i posti barca (un numero non inferiore a sette);
- gli impianti (di comunicazione e di allarme, di illuminazione, idrici, della rete fognaria, di prevenzione incendi);
- i servizi, le attrezzature e gli impianti complementari (pulizia e raccolta rifiuti, cassetta di pronto soccorso e attrezzatura di ristoro) e
- le dotazioni e gli impianti nello specchio d’acqua.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
2. Iter parlamentare
2.1. 23 OTTOBRE 2014 - Alla Camera inizia l'esame del decreto "Sblocca Italia" - Posta la questione di fiducia
Il 23 ottobre 2014 è iniziati alla Camera l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629-A).
. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge all'esame della Camera, clicca QUI.
2.2. 24 OTTOBRE 2014 - La Camera vota la fiducia
Con 316 voti favorevoli, 138 contrari e 1 astenuto, la Camera dei Deputati si è espressa sulla questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione della legge di conversione del D.L. n. 133/2014 (c.d. Decreto Sblocca Italia).
La Camera ha approvato, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, la questione di fiducia sull’articolo unico della legge di conversione del D.L. n. 133/2014, nella nuova versione delineata dalle Commissioni.
La versione finale del testo si presenta in versione “light” rispetto a quella uscita nei giorni scorsi dalla Commissione Ambiente, in seguito all’accoglimento dei rilievi formulati dai tecnici della Commissione Bilancio e della Ragioneria dello Stato.
Tra le principali modifiche approvate rispetto al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, spicca l’introduzione del regolamento unico edilizio, che dovrebbe mettere fine ai problemi connessi all’eterogeneità dei regolamenti comunitari.
L’emendamento approvato prevede che il Governo, le regioni e le autonomie locali, concludano in sede di Conferenza unificata accordi o intese per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare ed uniformare gli adempimenti.
Tra le altre novità, infine, si prevede che gli appalti per lavori urgenti di difesa del suolo, individuati dal Governo, potranno superare automaticamente la sospensione in caso di ricorso al TAR. Il giudice nel concedere la sospensiva dovrà valutare anche gli aspetti di tutela dell’incolumità pubblica.
2.3. 30 OTTOBRE 2014 - Approvazione da parte della Camera
La Camera, con 278 sì, 161 no e 7 astenuti, ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629-A/R). Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.
. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge approvato dalla Camera, clicca QUI.
2.4. 5 NOVEMBRE 2014 - Approvazione da parte del Senato
Con 157 voti favorevoli e 110 contrari, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando in via definitiva, nel testo licenziato dalla Camera, il decreto-legge sblocca Italia (DdL n. 1651 di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, che reca misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive).
. Se vuoi scaricare il testo approvato in via definitiva, clicca QUI.
3. 11 NOVEMBRE 2014 - La legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014 - Supplemento Ordinario n. 85, la LEGGE 11 novembre 2014, n. 164, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive".
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.
3.1. La struttura del provvedimento
La legge n. 164/2014, in vigore dal 12 novembre 2014, si compone di 10 Capi e di un totale di 62 articoli:
- CAPO I -Misure per la riapertura dei cantieri (artt. 1 – 4-bis)
- CAPO II - Misure per il potenziamento delle reti autostradali e di telecomunicazioni (artt. 5 – 6-ter)
- CAPO III - Misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico (artt. 7 e 8)
- CAPO IV - Misure per la semplificazione burocratica (artt. 9 – 16-ter)
- CAPO V - Misure per il rilancio dell'edilizia (artt. 17 – 27)
- CAPO VI -Misure urgenti in materia di porti e aeroporti (artt. 28 – 29-bis)
- CAPO VII -Misure urgenti per le imprese (artt. 30 – 32-bis)
- CAPO VIII - Misure urgenti in materia ambientale (artt. 33 – 35)
- CAPO IX - Misure urgenti in materia di energia (artt. 36 – 39-bis)
- CAPO X - Misure finanziarie in materia di ammortizzatori sociali in deroga ed ulteriori disposizioni finanziarie per gli enti territoriali (artt. 40 – 45).
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SISTEMA BANCARIO E INVESTIMENTI - INVESTMENT COMPACT D.L. N. 3/2015 - L. N. 33/2015
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1. 24 GENNAIO 2015 - Pubblicato il D.L. n. 3/2015 - Decreto "Investment compact"
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015, il Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”.
Il decreto (c.d. decreto “Investment compact“) - in vigore dal 25 gennaio 2015 - contiene disposizioni urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
Il testo del decreto-legge viene riportato nei Riferimenti normativi.
1.1. Riforma delle BANCHE POPOLARI
L'articolo 1 riporta un intervento di riforma delle banche popolari con l’obiettivo di rafforzare il settore bancario e adeguarlo allo scenario europeo, innovato dall’unione bancaria.
Con la distinzione in due fasce si preserva il ruolo delle banche con vocazione territoriale e al tempo stesso si adegua alle prassi ordinarie la governance degli istituti di credito popolari di maggiori dimensioni che nella maggioranza sono anche società quotate in borsa.
La finalità ultima dell’intervento è di garantire che la liquidità disponibile si trasformi in credito a famiglie e imprese e favorire la disponibilità di servizi migliori e prezzi più contenuti.
Con il provvedimento si impone alle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro la trasformazione in società per azioni.
1.2. Nasce la nuova tipologia di PICCOLE E MEDIE IMPRESE INNOVATIVE
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015, il Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”.
Il decreto (c.d. decreto “Investment compact“) – in vigore dal 25 gennaio 2015 - introduce una nuova tipologia di PMI, le “Piccole e Medie Imprese Innovative”, estendendo loro parte delle facilitazioni previste per le Start-up innovative, introdotte dal D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012.
Le "PMI innovative", in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 3/2015, analogamente a quanto previsto per le Start-Up innovative, per poter beneficiare di speciali agevolazioni, dovranno iscriversi in una apposita sezione speciale del Registro delle imprese, a seguito di presentazione di una domanda in formato elettronico.
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1.3. Nasce una SPA di servizio per la ristrutturazione e la patrimonializzazione delle imprese italiane
Con la sostituzione dell’art. 15 del D.L. n. 133/2014, convertito dalla L. . n. 164/2014, da parte dell’art. 7 del D.L. n. 3/2015, al fine di favorire il rilancio delle imprese in crisi temporanea, viene prevista la istituzione di una “Società per azioni per la ristrutturazione e la patrimonializzazione delle imprese” il cui capitale sarà sottoscritto da investitori istituzionali e professionali attraverso l’emissione di azioni, alcune delle quali possono godere anche della garanzia dello Stato.
La società, caratterizzata da natura e finalità diverse rispetto ai Fondi partecipati e promossi dalla Cassa Depositi e Prestiti, interverrà in imprese industriali italiane caratterizzate da temporanei squilibri patrimoniali o finanziari ma con adeguate prospettive industriali e di mercato, potrà investire capitale raccolto in proprio, compiere operazioni di finanziamento o acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone le condizioni e i termini.
La Società ha lo scopo di promuovere e realizzare operazioni di ristrutturazione, di sostegno e riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese, favorendo, tra l'altro, processi di consolidamento industriale. A tal fine, la Società potrà investire capitale raccolto in proprio, compiere operazioni di finanziamento, acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone le condizioni e i termini, al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine all'uopo predisposti, compreso l'affitto o la gestione di aziende, rami di aziende o siti produttivi.
Il periodo massimo entro il quale effettuare la cessione o il trasferimento delle partecipate è stabilito in 7 anni dall’investimento (prorogabili a 10).
La Società è tenuta a distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, dovranno essere definite le caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa e gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia.
2. 6 - 12 MARZO 2015 - Il D.L. n. 3/2015 all'esame della Camera
E’ iniziata il 6 marzo 2015, in aula a Montecitorio la discussione generale del D.L. n. 3/2015, dopo il via libero delle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera.
In data 12 marzo 2015 la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del D.L. n. 3/2015 (C. 2844-A).
Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.
. Se vuoi seguire l'iter parlamentare alla Camera dei Deputati del DdL C 2844, clicca QUI.
. Se vuoi seguire l'iter parlamentare al Senato del DdL S 1823, clicca QUI.
2.1. Le novità in vista in materia di Start-Up
Tra le novità approvate nell’ultima giornata di lavori alle Commissioni, di particolare interesse sono le modifiche apportate in materia di Start up innovative e alla disciplina del Fondo di garanzia PMI.
Le novità per le start up innovative: estensione definizione ed agevolazioni
Alcuni emendamenti approvati cambiano la disciplina delle start up innovative.
In primo luogo, viene incrementato di un anno, da 4 a 5, il limite temporale entro il quale poter essere considerata start up innovativa dalla data di costituzione della società.
Contemporaneamente, si estende, da 4 a 5 anni dopo l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, il periodo massimo di esonero dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.
Atto costitutivo con modello standard
Vengono inoltre introdotti alcuni requisiti di forma per l’atto costitutivo delle start up innovative. In particolare, viene richiesto che l’atto costitutivo e le successive modificazioni siano redatti per atto pubblico, ovvero per atto sottoscritto con firma digitale, in conformità del modello standard tipizzato, che dovrà essere adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese.
Domanda di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese
Piccolo ritocco anche per quanto riguarda le informazioni da inserire nella domanda di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese circa l’elenco dei soci.
La start up innovativa, infatti, in sede di iscrizione alla sezione speciale è tenuta a fornire l’elenco dei soci, con evidenza delle fiduciarie e holding.
L’emendamento approvato precisa che, per le holding, l’informazione deve essere fornita solo da quelle non iscritte nel Registro delle imprese.
2.2. Start-Up innovative senza controlli - L'allarme dei notai
Sono 30.186 le Srl semplificate costituite dai notai a titolo gratuito nel 2014 su un totale di 91.853 Srl, anche ordinarie (dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese).
Gratuità offerta dai notai per venire incontro alla crescita del Paese, mantenendo i controlli di legalità preventivi come quello antiriciclaggio (il 91% delle segnalazioni tra le professioni provengono dai notai) che ad oggi permettono all’Italia di avere un registro delle imprese totalmente affidabile e in linea con le richieste delle organizzazioni internazionali.
Il dato però si scontra - si legge nel comunicato stampa del Notariato del 6 marzo 2015 - con un emendamento al decreto legge Investment Compact che introduce la possibilità di costituire le start-up innovative e gli incubatori certificati con la sola firma digitale non autenticata su un modello standard. Novità che risulta oltretutto essere in contrasto, oltre che con norme di ordine pubblico italiane, anche con la Direttiva del Parlamento e del Consiglio d’Europa 16 settembre 2009, n. 2009/101/CE che prevede la forma di atto pubblico quando non è previsto, come in questo caso, un controllo giudiziario, né un controllo amministrativo (tale non è quello solo formale del Registro delle imprese).
. Se vuoi scaricare il testo completo del comunicato stampa del Notariato, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo del DdL approvato dalla Camera (C 2844) e trasmesso al Senato (S 1813) , clicca QUI.
3. 25 MARZO 2015 - Pubblicata la legge n. 33/2015 di conversione del D.L. n. 3/2015
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 – Supplemento Ordinario n. 15, la LEGGE 24 marzo 2015, n. 33, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti".
I punti essenziali del provvedimento sono:
1) L’obbligo, per le BANCHE POPOLARI con attivi maggiori di 8 miliardi, di trasformarsi in Società per azioni (art. 1).
Coinvolti sono i seguenti 10 istituti: Ubi Uanca, Bper, Bpm, Popolare di Vicenza, Veneto banca, Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese, Popolare Bari, Popolare dell'Etruria e del Lazio, Banco Popolare.
Le disposizioni contenute nell’art. 1 del D.L. n. 3/2015, convertito con modificazioni nella L. n. 33/2015 incidono sull’assetto normativo delle BANCHE POPOLARI e delle BANCHE COOPERATIVE, con una modifica che intende sostanzialmente differenziare la disciplina applicabile all’uno ed all’altro tipo di istituto.
Il previgente art. 150-bis del D.Lgs. n. 385/1993, al comma 1, enumera le disposizioni del Codice civile che non si applicano né alle banche popolari, né alle banche cooperative.
Per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. d), della L. n. 33/2015, viene modificato anzitutto il primo comma del richiamato art. 150-bis, al fine di espungere il riferimento presente alle banche popolari.
Per tal via, il legislatore delinea due diversi regimi indipendenti, l’uno (di cui al comma 1 dell’art. 150-bis) che trova applicazione per le banche cooperative e l’altro (comma 2 del medesimo articolo 150-bis) destinato ad applicarsi alle banche popolari.
La riforma della disciplina in materia di banche popolari disegnata dal TUB, che con l’art. 1 del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015 si è voluto realizzare, riguarda:
• i limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare e la relativa disciplina transitoria;
• la disciplina delle trasformazioni applicabile alle banche popolari;
• la possibilità di emettere azioni di finanziamento;
• i vincoli sulla nomina degli amministratori;
• la disciplina delle deleghe di voto;
• i limiti temporali ai diritti di voto.
Disciplina delle trasformazioni applicabile alle banche popolari
Sono rilevanti le modifiche introdotte in materia di trasformazioni in società per azioni, fusioni e relative modifiche statutarie, a tal punto che il Legislatore si è indotto a riscrivere l’art. 31 TUB.
Viene innanzitutto eliminata la previsione del previgente comma 1 della disposizione da ultimo evocata, secondo cui le operazioni di trasformazione in società per azioni e quelle di fusione alle quali avessero preso parte banche popolari e da cui fossero risultate società per azioni non erano consentite se non in tre soli casi: nell’interesse dei creditori, per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione.
L’effettuazione di queste operazioni era subordinata a una autorizzazione della Banca d’Italia, cui era demandato l’accertamento di coerenza con i criteri di sana e prudente gestione.
In base alla normativa ora in vigore la vigilanza su tali vicende societarie continua a essere affidata alla Banca d’Italia, che autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni, ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, ma ciò anche all’infuori dei casi contemplati in precedenza.
Il rilascio di tale autorizzazione è peraltro effettuato valutando l’interesse dei creditori, ovvero la sussistenza di esigenze di rafforzamento patrimoniale o di razionalizzazione del sistema e, naturalmente, accertando la coerenza con i criteri di sana e prudente gestione.
Per agevolare la trasformazione delle banche popolari in società per azioni o la loro partecipazione a operazioni di fusione con altre società da cui origini una società per azioni, la Novella prevede quorum costitutivi e deliberativi specifici.
Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, le relative modifiche statutarie nonche' le diverse determinazioni di
cui all'articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate:
a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purche' all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea.
La ratio della nuova disciplina è quella di contemperare l'esigenza di prevedere un quorum qualificato, in considerazione della rilevanza della decisione, con quella di evitare che minoranze organizzate possano avere un sostanziale potere di veto a fronte di deliberazioni volte a promuovere l'apertura al mercato e la patrimonializzazione di una banca.
2) La disciplina sulla trasferibilità dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento detenuto da un consumatore presso un prestatore di servizi di pagamento verso un altro prestatore di servizi di pagamento (art. 2).
L'operazione di trasferimento del conto corrente dovrà essere effettuata su iniziativa della banca di destinazione del conto dietro specifica autorizzazione sottoscritta dal cliente: nel caso in cui il conto sia cointestato, l'autorizzazione dovrà pervenire da entrambi i soggetti cointestari. Da quel momento in poi, la banca destinataria avrà a propria disposizione 12 giorni di tempo per completare l'operazione di trasferimento del conto corrente. Sarà, naturalmente, cura del cliente indicare in maniera specifica i bonifici ricorrenti siano essi in entrata che in uscita, e così pure dovrà essere fatto per gli addebiti diretti in conto che saranno oggetto di trasferimento.
Nè la banca ricevente, nè quella trasferente i servizi dovranno addebitare alcuna spesa al consumatore per l'effettuazione di tale trasferimento (art. 2, comma 13).
3) L’agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori (art. 2-bis).
4) L’introduzione delle “Piccole e medie imprese innovative” e di nuove semplificazioni in materia di Start-Up innovative (art. 4).
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5) Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali (art. 6).
6) L’istituzione di una “Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese” (art. 7).
7) Le garanzie rilasciate dallo Stato per i debiti contratti da imprese in amministrazione straordinaria (art- 7-bis).
8) Il potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 8-bis).
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LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA
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1. 20 FEBBRAIO 2015 - Il Consiglio dei Ministri approva il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza
Il Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2015, tra le altre materie all'ordine del giorno, ha approvato il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. Si tratta di un disegno di legge che dà attuazione, per la prima volta, al provvedimento annuale sulla concorrenza previsto dalla legge con l’obiettivo di stimolare la crescita economica frenata dalla scarsa concorrenza nel settore dei servizi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. LEGGE 11 novembre 2014, n. 164: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive.
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. DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
. DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA.
. LEGGE 24 marzo 2015, n. 33: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
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RICERCA SU NORMATTIVA
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