CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - I CONTENUTI DELLA L. N. 3/2012 - LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 14/2019
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO NUOVA NORMATIVA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA PARTE DI SOGGETTI NON FALLIBILI
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1. DICEMBRE 2011 – Emanato il D.L. N. 212/2011 – Contenuti e finalità
1.1. PREMESSA - La disciplina del sovraindebitamento
La disciplina del sovraindebitamento, prevista attualmente, come vedremo più avanti, dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, rappresenta una novità assoluta per l’ordinamento italiano poiché recupera il vuoto legislativo generato dalla riforma delle procedure concorsuali del 2005.
La Riforma del 2005, infatti, ha eliminato uno degli aspetti sanzionatori previsti dalla legge fallimentare del 1942 e aggiungendo, a favore del fallito persona fisica, la possibilità dell’esdebitazione (art. 142 e ss. l. fall.).
Tale procedura si sostanzia nel diritto alla cancellazione di tutti i debiti non soddisfatti dalla liquidazione dell’attivo della procedura concorsuale dopo la conclusione di quella aperta con la sentenza dichiarativa di fallimento. Alla persona fisica, in sostanza, è stata riconosciuta la possibilità concreta di ripartire con una nuova attività commerciale. Ciò nella consapevolezza che è difficile che il debitore fallito, chiuso il fallimento e soddisfatti i Creditori attraverso la liquidazione fallimentare, possa altrimenti liberarsi dei debiti residui. Tale eventualità, ininfluente per i soci limitatamente responsabili, assume valenza verso i soci illimitatamente responsabili.
La riforma del 2005, quindi, ha “concettualmente” previsto la possibilità per questi soggetti, di una nuova partenza. Questa possibilità, tuttavia, essendo “inserita” nella legge fallimentare si è scontrata con taluni limiti oggettivi di applicabilità dovuti, principalmente, ai requisiti dimensionali tracciati dall'art. 1 L.F. .
Secondo la Riforma del 2005 una cospicua parte di debitori, dunque, non può beneficiare dell’esdebitazione, pur avendo interesse a mettere a disposizione dei Creditori l’intero patrimonio per liberarsi dei debiti accumulati e dall’esecuzione individuale, nonostante la stessa rimanga inefficiente in termini di realizzo e di soddisfacimento dei Creditori.
La legge 3/2012, introducendo la disciplina della crisi da sovra indebitamento, ha posto parziale rimedio a questa situazione dedicando attenzione all’insolvente civile, in particolare, e a tutti i soggetti esclusi dalla legge fallimentare, in generale.
1.2. I contenuti e le finalità del nuovo decreto-legge
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2011, il D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, recante "Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile".
L'intento principale di tale provvedimento è quello di ridurre il carico giudiziario in materia civile.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) sovraindebitamento: una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonche' la definitiva incapacita' del debitore di adempiere
regolarmente le proprie obbligazioni;
b) sovraindebitamento del consumatore: il sovraindebitamento dovuto prevalentemente all'inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore, come definito dal codice del consumo di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (art. 1, comma 2, D.L. n. 212/2011).
Il provvedimento in questione - in vigore dal 23 dicembre 2011 - detta disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento atte a dare una risposta urgente per fronteggiare le situazioni di crisi di piccole imprese e famiglie a cui non sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali, offrendo loro "la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che determini la finale esdebitazione del soggetto in crisi".
Tale procedura permette di predisporre una accordo di adempimento delle obbligazioni senza che il nuovo strumento abbia valenza concorsuale né, quindi, alcuna efficacia obbligatoria nei confronti dei soggetti che non partecipino all’accordo.
Viene introdotto per la prima volta in Italia un meccanismo di estinzione (controllata in sede giudiziale) di tutte le obbligazioni del soggetto sovraindebitato anche in prospettiva di una deflazione del contenzioso in sede civile derivante dall’attività di recupero forzoso dei crediti.
E’ previsto un intervento limitato dell’autorità giudiziaria (che si limita ad omologare l’accordo raggiunto tra debitore e creditore) e diventa decisivo il ruolo svolto dagli organismi di composizione della crisi.
Il testo del decreto legge viene riportato nei Riferimenti normativi.
1.2.1. Presupposti di ammissibilità - L`accordo di ristrutturazione dei debiti - Artt. 2, 3 e 4
Il debitore, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, può concludere con i suoi creditori, con l`ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all`accordo stesso, compreso l`integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente.
Vi sono modalita` agevolate se il debito deriva da credito al consumo.
Il piano deve prevedere i termini e le modalita` di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l`adempimento dei debiti, le modalita` per l`eventuale liquidazione dei beni e puo` prevedere l`affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.
La proposta di accordo deve prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.
Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilita` del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o piu` terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l`attuabilita` dell`accordo.
La proposta di accordo e` depositata presso il tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale.
La proposta e' ammissibile quando il debitore:
a) non e' assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali;
b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
1.2.2. Procedimento - Art. 5
Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti sopra, fissa con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli puo' adottare
2. Con lo stesso decreto, il giudice dispone idonea
forma di pubblicità della proposta e del decreto, nonche', nel caso in cui il proponente svolga attivita' d'impresa, la pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.
1.2.3. Sospensione delle esecuzioni individuali - Art. 5. comma 5
Il giudice puo` disporre che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullita`, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne` disposti sequestri conservativi ne` acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
Le procedure esecutive individuali possono essere sospese per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.
1.2.4. L`omologazione - Art. 7
Ai fini dell`omologazione e` necessario che l`accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il 70% dei crediti.
Nei casi di sovraindebitamento del consumatore ai fini dell`omologazione e` sufficiente che l`accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il 50% dei crediti.
L`accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
Nella fase delle trattative il tribunale, valutata la serietà della proposta del debitore, può disporre in via cautelare la protezione del suo patrimonio da azioni esecutive, sequestri conservativi o iscrizioni ipotecarie per un periodo massimo di 120 giorni.
1.2.5. Impugnazione e risoluzione dell'accordo - Art. 9
L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente
simulate attivita' inesistenti.
Non e' ammessa alcuna altra azione di annullamento.
Se il proponente non adempie regolarmente alle obbligazioni derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore puo' chiedere
al tribunale la risoluzione dello stesso.
Il ricorso per la risoluzione va proposto, a pena di decadenza rilevabile d'ufficio, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
1.2.6. Organismi di composizione della crisi - Art. 10
Gli enti pubblici possono costituire organismi per la
composizione delle crisi da sovraindebitamento con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità.
Questi organismi sono iscritti in un apposito
registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Il Ministro della Giustizia, con un apposito decreto, dovrà determinare i requisiti, i criteri e le modalita' di iscrizione nel registro.
Con lo stesso decreto saranno anche disciplinate la formazione dell'elenco e la sua revisione,
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' la determinazione delle indennita' spettanti agli organismi stess, che saranno a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennità sono ridotte della metà.
Questa nuova normativa coinvolge:
- gli organismi di mediazione iscritti resso le Camere di Commercio,
- i dottori commercialisti ed esperti contabili,
- gli avvocati,
- i notai e
- il servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari, di cui al comma 4, dell'art. 22 della L. n. 328/2000.
Questi soggetti saranno iscritti di diritto nel registro, dietro semplice domanda.
Nell’ambito di questa nuova procedura appare determinante il ruolo di questi organismi di composizione della crisi.
Questa figura è l’elemento centrale dell’istituto, dovendo affiancare il debitore nella predisposizione e attestazione del piano di ristrutturazione, raccogliere le adesioni dei creditori e persino risolvere le difficoltà nell’esecuzione dell’accordo, vigilando sul suo adempimento e segnalando ai creditori eventuali irregolarità.
1.2.7. Disposizioni transitorie - Art. 11
I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di
composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del R.D. n. 267/1942 (requisiti per la nomina del curatore), e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal
presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.
Con un apposito decreto del Ministro della Giustizia saranno stabilite le tariffe applicabili all'attività svolta
dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennità sono ridotte della metà.
1.3. 30 GENNAIO 2012 - Emanata la L. n. 3/2012 - Nuova normativa in materia di sovraindebitamento
A poco più di un mese di distanza, viene pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2012, la Legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento".
La nuova legge tratta della materia del sovraindebitamento al Capo II, negli articoli dal 6 al 20.
1.4. 20 FEBBRAIO 2012 – Emanata la L. n. 10/2012, di conversione del D.L. N. 212/2011
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2012, la legge 17 febbraio 2012, n. 10 di conversione del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, la quale ha soppresso tutti gli articoli in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento, dando così il via alla normativa dettata dalla L. n. 3/2012.
2. 29 FEBBRAIO 2012 - CRISI DI SOVRAINDEBITAMENTO - Entra in vigore la L. n. 3/2012 - Contenuti e finalità
Dopo la soppressione di tutti gli articoli del D.L. n. 212/2011, da parte della legge di conversione n. 10/2012, la composizione delle crisi da sovraindebitamento risulta essere attualmente disciplinata dalla Legge n. 3/2012, che è entrata in vigore il 29 febbraio 2012.
La legge consente agli imprenditori debitori in crisi di concludere un accordo con i creditori secondo un nuovo tipo di concordato per la ristrutturazione del debito purché assicuri il pagamento dei crediti privilegiati e dei creditori che non aderiscono all’accordo, pena la nullità dello stesso.
2.1. Sovraindebitamento
Ma cosa si intende per sovraindebitamento?
«Una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni».
2.2. Concordato e ristrutturazione debito
Il debitore che versa in uno stato di sovraindebitamento può proporre un concordato di ristrutturazione del debito ai propri creditori, presentando un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo ed i titolari di crediti privilegiati, completo di scadenze e modalità di pagamento.
Questo può essere effettuato anche mediante cessione dei redditi futuri.
È inoltre possibile presentare eventuali garanzie, nel caso in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire l’attuabilità del piano, o affidare il proprio patrimonio ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.
La proposta può anche essere formulata sotto forma di richiesta di moratoria (art. 8), ovvero sospensione delle rate del mutuo, fino ad un massimo di un anno, ma solo nel caso in cui:
1. il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
2. l’esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell’organismo di composizione della crisi;
3. la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.
2.3. Requisiti dell’accordo
L’accordo deve essere depositato presso il Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore, completo dell’indicazione dei creditori coinvolti, delle somme dovute, dei beni, degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, dell’attestazione sulla fattibilità del piano, delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, dello stato di famiglia e delle spese per il suo sostentamento.
Riguardo all’impresa vanno depositate le scritture contabili degli ultimi tre esercizi e la dichiarazione che ne attesti la conformità all’originale.
Una volta verificati i requisiti, il giudice fisserà l’udienza tramite decreto, dando comunicazione ai creditori e disponendo che non possano, per non oltre centoventi giorni, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
Una volta che i creditori comunicano, tramite dichiarazione sottoscritta, il proprio consenso alla proposta questa può essere accettata e omologata solo se l’accordo è stato raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 70% dei crediti.
2.4. Sanzioni
Sanzioni pesanti, da 1.000,00 a 50.000,00 euro, sono previste per chi, cercando di ottenere l’accesso alla procedura, aumenti o diminuisca il passivo; sottragga o dissimuli una parte rilevante dell’attivo; simuli attività inesistenti; produca documentazione contraffatta o alterata, o che la occulti.
Ma anche nel caso in cui, dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione del debito, effettui pagamenti non previsti nel piano oggetto dell’accordo; aggravi la propria posizione debitoria; non rispetti l’accordo.
3. 27 GENNAIO 2015 - Dettati i requisiti per l'iscrizione nel Registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015, ill decreto ministeriale del 24 settembre 2014, n. 202, recante "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221").
Con tale regolamento, il Ministero della Giustizia ha disciplinato i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento così consentendo alla normativa di entrare pienamente a regime.
Lo scopo degli organismi
Gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento sono stati previsti dalla L. n. 3/2012 e hanno come scopo quella di “aiutare” il debitore - persona fisica o piccola impresa (in ogni caso non fallibile) - a proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti (la proposta) nonché a sovraintendere la fase di esecuzione dell’accordo raggiunto con i creditori ed omologato dal Tribunale, risolvendo le difficoltà insorte nell’esecuzione e vigilando sull’esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.
Chi può costituire gli organismi
Gli organismi chiamati a gestire la crisi da sovraindebitamento saranno costituiti da parte di enti pubblici e, più in particolare, potranno richiedere l’iscrizione al Registro tenuto dal Ministero della giustizia: da un lato, Comuni, Provincie, Città metropolitane, Regioni e istituzioni universitarie pubbliche e, dall’altro lato, organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio, il segretariato sociale e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai anche associati tra loro (iscritti di diritto).
La figura del referente
All’interno di ogni organismo dovrà essere individuato un soggetto che prenderà il nome referente e che sarà "la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi”.
L’art. 4, comma 3, lett. b), del nuovo decreto sottolinea che all’atto dell’iscrizione il responsabile del Registro dovrà verificare che al referente “sia garantito un adeguato grado di indipendenza.
Il gestore della crisi
Una volta conferito l’incarico sarà il «gestore della crisi» a doversi occupare della gestione del procedimento.
Egli è definito come la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore» e che potrà avvalersi di ausiliari.
L’organismo dovrà poter contare almeno su 5 gestori della crisi che avranno dichiarato la propria disponibilità ad operare in esclusiva per quello specifico organismo.
Ma chi potrà svolgere questo delicato ed importante compito?
Orbene, il regolamento in maniera del tutto condivisibile richiede una particolare formazione iniziale e, poi, uno specifico aggiornamento.
Quanto ai requisiti di qualificazione professionale, il gestore della crisi dovrà possedere:
a) una laurea magistrale in materie economiche o giuridiche,
b) una specifica formazione acquisita tramite un corso di specializzazione universitaria (o, comunque, organizzati dalle camere di commercio o dal segretariato generale o dagli ordini in collaborazione con le università) di durata non inferiore a 200 ore in materia di crisi dell’impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore e
c) dovrà aver effettuato una certa pratica (eventualmente anche durante la frequenza del corso) (c.d. tirocinio) non inferiore a 6 mesi.
Successivamente, ogni biennio, dovrà seguire un corso di durata non inferiore a 40 ore sempre nell’ambito della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore presso un ordine professionale ovvero presso una università pubblica o privata.
Norme di favore sono dettate per i professionisti (avvocati, commercialisti, esperti contabili e notai) per i quali la formazione iniziale è di 40 ore.
Il gestore della crisi potrà svolgere l’incarico ricevuto dal referente soltanto se è indipendente rispetto alle parti e, cioè, “quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza”.
In ogni caso, rimane escluso che il gestore possa avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale.
Il compenso per l’attività
Per l’attività dell’organismo è previsto un compenso in relazione alla determinazione del quale l’art. 10, comma 3, del decreto in commento prevede che l’organismo «al momento del conferimento dell'incarico […] deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa». E ciò al fine di far comprendere il preventivo per il servizio che sarà prestato, preventivo che dovrà indicare per ogni singola attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Inoltre, il quarto comma dell’art. 10 obbliga l’organismo a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.
I compensi dovranno essere determinati tenendo conto di un limite massimo previsto dal comma 5 dell’art. 16 secondo cui «l’ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto e' attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore».
Soprattutto, poi, i compensi (rispetto ai quali sono ammessi acconti) saranno determinati tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.
4. 15 LUGLIO 2015 - ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - Approvato il modello di domanda di iscrizione al Registro
Il Ministero della Giustizia comunica che è stato approvato il modello di domanda per iscriversi al registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato.
Si tratta, in effetti, di due modelli: uno che riguarda l’iscrizione nella Sezione A (dedicata agli organismi iscritti di diritto e ai gestori della crisi) e uno che riguarda l’iscrizione nella Sezione B (dedicata agli altri organismi).
Il Ministero precisa poi che la domanda, compilata in tutte le parti e firmata digitalmente, dovrà essere inviata. per posta elettronica certificata a: composizionecrisi.dgcivile.dag@giustiziacert.it.
Nel caso in cui l’istante sia sfornito di firma digitale, la domanda dovrà essere inviata per posta ordinaria a Ministero della Giustizia – Ufficio III – via Tronto 2 - 00198 Roma.
Il testo dei due modelli viene riportato nella sezione MODULISTICA.
5. NOVEMBRE 2015 - CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - Iscrizione nel registro degli organismi di composizione estesa anche ai ragionieri - Sentenza del TAR del Lazio
Estesa anche ai ragionieri la possibilità di iscriversi nel Registro degli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Con una Sentenza depositata il 4 novembre 2015, il TAR del Lazio ha, infatti, accolto il ricorso presentato dal Consiglio nazionale della categoria contro i Ministeri della Giustizia, dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle Finanze con il quale l’ente aveva impugnato il Decreto 24 settembre 2014 che, prevedendo la laurea tra i requisiti di iscrizione negli elenchi degli organismi di composizione, di fatto escludeva circa 35 mila ragionieri, sprovvisti di laurea ma pienamente abilitati alla funzione di gestore delle crisi in quanto iscritti alla sezione A dell’Albo dei commercialisti.
Tale disposizione, infatti, portava all’esclusione dei Ragionieri iscritti alla sezione A dell’Albo e, secondo il Consiglio nazionale, si poneva in contrasto sia con il D.Lgs. n. 139 del 2005, che riconosce a tutti gli iscritti alla sezione A le competenze tecniche per la gestione della crisi, che con la L. n. 3 del 2012, che istituisce gli organismi di composizione della crisi, nella parte in cui stabilisce che le funzioni attribuite a tali organismi possono essere svolte anche da professionisti che abbiano i requisiti per essere nominati curatori fallimentari tra cui, appunto, i Ragionieri.
Una tesi condivisa dal tribunale amministrativo regionale, che rileva una “sostanziale omogeneità tra le funzioni che i Ragionieri commercialisti possono svolgere quali iscritti all’Albo e le competenze attribuite dal decreto agli organismi di gestione della crisi”. Di conseguenza, chiarisce il TAR, “in assenza di una norma equiordinata al D. Lgs. 139/2005, l’introduzione, in sede regolamentare, di una restrizione in danno dei Ragionieri commercialisti e delle competenze che la legge riconosce agli stessi si rivela illegittima”. In caso contrario, ci si ritroverebbe nella situazione in cui “i Ragionieri che possono essere nominati dal giudice gestori della crisi, non potrebbero tuttavia risultare iscritti nel corrispondente elenco dal quale trarre i professionisti con medesime competenze”.
Era subito apparso palese che il citato decreto conteneva una formulazione erronea nella parte in cui prevede un generalizzato obbligo di possesso della laurea specialistica quale requisito di accesso all’elenco dei soggetti ammessi a ricoprire la qualifica di gestore della crisi da sovra indebitamento, senza prevedere però una deroga per i ragionieri.
Con questa sentenza viene posto rimedio ad una irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento.
6. 6 MAGGIO 2016 - CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - Ok definitivo ai ragionieri privi laurea magistrale all'iscrizione nel Registro degli organismi di composizione
Via libera definitivo all’iscrizione agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento a tutti gli iscritti facenti parte della sezione A dell’albo dei commercialisti, senza esclusione alcuna.
Il Ministero della Giustizia ha infatti rinunciato ad impugnare la sentenza del TAR del Lazio depositata nel novembre del 2015, che aveva accolto il ricorso presentato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) contro lo stesso Ministero della Giustizia e contro quelli dello Sviluppo economico e dell’Economia.
La notizia è stata confermata dallo stesso CNDCEC con un comunicato dal quale si evince che il termine ultimo per l’impugnazione della sentenza del TAR è scaduto lo scorso 4 maggio.
Il ricorso si era reso necessario poiché il decreto, limitando l’accesso al Registro ai soli laureati quinquennali, avrebbe di fatto reso impossibile l’iscrizione ai quasi 35 mila ragionieri che ne sono privi e che invece, in quanto iscritti alla sezione A dell’Albo dei commercialisti, alla funzione di gestore delle crisi sono pienamente abilitati.
Con il ricorso al TAR, il CNDCEC aveva perciò contestato l’erronea formulazione del regolamento nella parte in cui prevede un generalizzato obbligo di possesso della laurea specialistica quale requisito di accesso all’elenco dei soggetti ammessi a ricoprire la qualifica di gestore della crisi da sovraindebitamento, senza dettare in modo espresso un regime derogatorio per i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione A dell’Albo.
. Se vuoi accedere al sito del CNDCEC per scaricare il testo del comunicato, clicca QUI.
7. FEBBRAIO 2019 - CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA - Disciplinato l’istituto della esdebitazione e del sovraindebitameno
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 – Supplemento Ordinario n. 6, il Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.
Il decreto si compone di 391 articoli ed è strutturato in quattro parti:
- la prima dedicata al codice della crisi e dell’insolvenza (artt. 1 - 373),
- la seconda alle modifiche al Codice civile (artt. 374 - 383),
- la terza alle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (artt. 384 - 388);
- la quarta parte alle disposizioni finali e transitorie (artt. 389 - 391).
Nel nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza, nel Titolo V dedicato alla liquidazione giudiziale, al Capo X (articoli dal 278 al 283) è disciplinato l'istituto dell'esdebitazione.
All'interno dello stesso si riscontrano due sezioni. La prima concerne l'esdebitazione nella liquidazione giudiziale e in quella controllata; la seconda l'esdebitazione del sovraindebitamento.
In questa maniera si integrano le due diverse esdebitazioni previste negli articoli 142 e ss. del R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare) e nell’art. 14-terdecies della L. n. 3/2012 (legge sul sovraindebitamento).
Come confermato anche a livello europeo - attraverso la Raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2014, il Regolamento UE 2015/848 e la nuova proposta di direttiva del 2016 sul diritto della crisi e dell'insolvenza - l'esdebitazione, ossia la liberazione dell'insolvente dai debiti rimasti insoddisfatti, è uno dei principali istituti che rappresentano quel cambio di ottica per cui il fallimento non è più interpretato come una sorta di punizione per l'imprenditore che non ha saputo mantenere la propria attività, ma come l'occasione, a favore dell'imprenditore onesto ma sfortunato, per poter essere nuovamente accolto nella comunità economica ripartendo da zero.
L’esdebitazione, come noto, è lo strumento che consente di trovare una soluzione alle situazioni di sovraindebitamento che coinvolgono soggetti che non hanno accesso alle procedure concorsuali, vale a dire gli imprenditori agricoli, i liberi professionisti, i consumatori per le obbligazioni contratte fuori dall’eventuale attività di impresa, i piccoli imprenditori commerciali ed i fideiussori che hanno garantito i debiti di un imprenditore sottoposto a fallimento.
Come stabilito al comma 1, dell’art. 278, l'esdebitazione “consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni”.
Nel codice della crisi e dell'insolvenza è racchiusa anche la disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
All’art. 2, comma 1, lett. c) il «sovraindebitamento» viene definito come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.
Obiettivo dell’esdebitazione è, pertanto, quello di liberare dai debiti rimasti insoddisfatti l’imprenditore meritevole, per aiutarlo a reinserirsi nel tessuto economico con una nuova attività.
Il Codice della crisi e dell'insolvenza allarga l'ambito soggettivo di applicazione dell’istituto ai professionisti, agli imprenditori, alle società e ai consumatori.
Al comma 3 dell’art. 278 si puntualizza che possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1, e precisamente: “consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”.
Restano esclusi dall'esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonchè le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti (art. 278, comma 7).
Cambiano, inoltre, i termini di accesso alla procedura. L'esdebitazione può essere richiesta una volta decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della stessa, se precedente.
Il termine di tre anni è ridotto a due anni quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi (art. 279).
Una delle principali novità dell’istituto è rappresentata dal fatto che è stata introdotta una esdebitazione di diritto per le insolvenze di minore portata, donde l’accesso al beneficio non richiede un apposito provvedimento del giudice, fatte salve le eventuali opposizioni da parte dei creditori.
Per le insolvenze di maggiore portata, il debitore deve invece depositare una domanda di accesso all’esdebitazione, il cui accoglimento è subordinato all’accertamento da parte del giudice che deve verificare la sussistenza dei requisiti per poter concedere il beneficio. La domanda può essere proposta non solo dopo la chiusura della liquidazione ma anche successivamente quando siano decorsi almeno 3 anni dalla data in cui è stata aperta la procedura.
Un’ulteriore importante novità riguarda la possibilità di accedere all’istituto dell’esdebitazione anche per il debitore incapiente. Il debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può difatti accedere all’esdebitazione:
a) solo per una volta;
b) fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10% (art. 283, comma 1).
La domanda di esdebitazione è, in questo caso, presentata al giudice competente tramite l’Organismo di composizione della crisi (OCC), che deve valutare la correttezza degli elementi idonei per l’ammissione al beneficio.
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APPROFONDIMENTI
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1. APRILE 2012 - Le crisi da sovraindebitamento - Un approfondimento del Consiglio Nazionale del Notariato
Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo studio n. 61-2012/I (Approvato dalla Commissione studi d’impresa il 13 aprile 2012), approfondisce la disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, rilevando che nonostante l’ammissione al procedimento non incida sulla capacità giuridica e d’agire del debitore, l’attività negoziale sul patrimonio dello stesso incontra delle limitazioni finalizzate a garantire l’esatto adempimento dell’accordo con i creditori.
Nello studio viene effettuata una approfondita disamina delle norme così come si sono evolute negli ultimi mesi sino a giungere alla legge n. 3/2012, entrata in vigore il 29 febbraio 2012.
Sommario:
1. Quadro normativo di riferimento;
2. Ambito di applicazione della composizione delle crisi da sovraindebitamento;
3. Rilevanza negoziale della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento;
4. L’amministrazione del patrimonio del debitore;
5. La nullità della concessione di privilegi a creditori aventi titolo o causa anteriore all’ammissione al procedimento;
6. Le modalità di liquidazione dei beni;
7. La nullità degli atti in violazione dell’accordo.
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2. 6 AGOSTO 2015 - Dal CNDCEC le Linee guida sulla crisi da sovraindebitamento
Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha pubblicato le “Linee guida sul sovraindebitamento”.
Il documento, elaborato dalla Commissione di studio istituita in seno al Consiglio nell’ambito dell’area di delega dei consiglieri nazionali Felice Ruscetta e Maria Rachele Vigani, esamina la normativa vigente e fornisce utili indicazioni per gli Organismi di composizione della crisi e per i professionisti chiamati a ricoprire i ruoli e le funzioni disciplinate, sia dalla legge n. 3 /2012, sia dal decreto n. 202/2014 che ne reca il regolamento di attuazione.
Le Linee guida si soffermano su tutta la normativa effettuando i necessari coordinamenti tra le disposizioni della legge n. 3/2012 e, in particolar modo, sulle procedure in essa descritte.
Ne emerge un documento completo che mette in luce come quella del sovraindebitamento sia materia del tutto peculiare rispetto alle tradizionali procedure concorsuali o agli oramai noti istituti di composizione negoziale previsti nella legge fallimentare.
Il presente documento intende fornire alcune utili indicazioni per lo svolgimento delle funzioni che gli Organismi di composizione della crisi sono ex lege chiamati a svolgere, con la consapevolezza che, oltre alle differenze registrate nell’ambito delle prime prassi dei Tribunali, la normativa sulla crisi da sovrandebitamento non è sempre cristallina.
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3. MARZO 2016 - COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - Le linee guida dell’Accademia Romana di Ragioneria
L’Accademia Romana di Ragioneria, con la nota operativa n. 4/2016, fornisce una panoramica sulle procedure per la risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, dettagliando la disciplina prevista per soggetti al di sotto dei requisiti dimensionali previsti per l’applicazione della legge fallimentare.
La conoscenza di tali procedure, caratterizzate dal coinvolgimento del Tribunale e degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, è infatti di estremo interesse sia per le piccole imprese sia per le famiglie con un’elevata esposizione debitoria.
Nella nota si ricorda che le procedure di sovraindebitamento furono introdotte per la prima volta dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), e poi successivamente riformulate dalla Legge 27 dicembre 2012, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. “Decreto Sviluppo-bis”).
Le norme prevedono due procedure per le imprese che non superano i requisiti dimensionali previsti per l’applicazione della Legge fallimentare, e che hanno lo scopo di comporre la crisi.
Si tratta della procedura per un Accordo, definito di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, e della procedura per la Liquidazione dei beni del debitore. Inoltre, vi è una procedura specifica per i consumatori, denominata Piano del consumatore.
Tutte e tre le procedure richiamate formano oggetto di approfondimento nella nota operativa in questione.
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4. DICEMBRE 2016 - CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - Il CNDCEC analizza gli aspetti controversi
“Nei primi anni di applicazione della legge n. 3/2012 e del decreto ministeriale n. 202/2014 le prassi in uso nei Tribunali hanno messo in luce non pochi aspetti controversi della normativa sulle crisi da sovraindebitamento”.
E’ questo quanto si legge nel documento, pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), dal titolo “Aspetti controversi delle procedure di sovraindebitamento”, dove vengono esaminate alcune criticità rilevate nella composizione delle situazioni di crisi dei soggetti non fallibili.
Il Documento approfondisce alcuni dei profili più dibattuti delle procedure introdotte dal legislatore con la legge n. 3/2012, volta alla composizione delle situazioni di crisi dei soggetti non fallibili e si sofferma, in particolare, sulle diverse soluzioni operative che caratterizzano la fase che precede il deposito della proposta di cui all’art. 9 della L. n. 3/2012, ovvero della domanda di liquidazione giudiziale di cui all'art. 14-ter della medesima L. n. 3/2012.
Molteplici sono le questioni correlate alla tematica della proposta del debitore di addivenire alla soluzione concordata della crisi generata dal suo sovraindebitamento.
Preliminare a tutte sembra essere, secondo il CNDCEC, quella relativa alle modalità di nomina dell’Organismo di composizione delle crisi (OCC) o del professionista facente funzioni di OCC.
In particolare, l’elaborato analizza i seguenti temi:
a) la nomina del professionista facente funzioni di Organismo di composizione delle crisi (OCC) da parte del Tribunale (Punto n. 1),
b) le modalità di presentazione e del deposito della proposta di accordo di composizione della crisi con l’ausilio degli OCC (Punti n. 2 e 3) e
c) i profili di inammissibilità della proposta stessa (Punto n. 4).
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RIFERIMENTI NORMATIVI E TABELLE COMPARATIVE
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