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LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - LIBERALIZZAZIONI, CONCORRENZA E COMPETITIVITA’ A TUTELA DEI CONSUMATORI





L. N. 59/1997 - Prevista la nascita della
LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA

1. L. N. 59/1997 - Obiettivi e contenuti della LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA

L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", prevedeva, inizialmente, quanto segue:
- "Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi".

Successivamnte, la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante: "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001", ha disposto, con l'art. 1, commi 1 e 2, la modifica dell'art. 20. Il nuovo comma 1, recista testualmente quanto segue:
- "Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto".

Dunque, la legge annuale sulla semplificazione è stata prevista sin dal marzo del 1997, dalla legge n. 59.


2. L. N. 99/2009 - Obiettivi e contenuti della LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA

La legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", all'articolo 47, comma 1, prevede l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di "rimuovere gli ostacoli di carattere normativo e amministrativo e di promuovere lo sviluppo della concorrenza e la tutela dei consumatori/.

Al successivo comma 2 stabilisce che entro 60 giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), quest'ultimo presenti alle Camere il disegno di legge annuale per la concorrenza e il mercato, anche tenendo conto delle segnalazioni eventualmente trasmesse dall'Autorità ai fini della predisposizione del suddetto disegno di legge.

L'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata prevista con le specifiche finalità di porre in atto un'attività periodica di rimozione dei tanti ostacoli e freni, normativi e non, che restano nei mercati dei prodotti e dei servizi, sulla base delle specifiche indicazioni dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.

Secondo quanto stabilito al comma 3, il disegno di legge deve recare, in distinte sezioni:
"a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre autorità amministrative indipendenti, di rimuovere gli ostacoli all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l’esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori;
b) una o più deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l’autorizzazione all’adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare"
.

Il comma 4 prevede che il Governo alleghi al disegno di legge una relazione di accompagnamento che evidenzi:
"a) lo stato di conformità dell’ordinamento interno ai princìpi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l’elenco delle segnalazioni e dei pareri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito"
.


3. LE INADEMPIENZE DEI VARI GOVERNI

Dal 2009, tutti i Governi che si sono succeduti non hanno provveduto a conformarsi all'adempimento legislativo, di cui alla legge n. 99 del 2009, nonostante la trasmissione da parte dell'AGCM della relazione annuale e delle relative segnalazioni.
Solo con la legge n. 27/2012, di conversione del D.L. n. 1/2012 (cosiddetto decreto "Cresci Italia") il Governo ha recepito alcune delle misure indicate dall'Autorità e finalizzate a promuovere la concorrenza e a liberalizzare alcuni importanti settori dell'economia.


4. LE SEGNALAZIONI INASCOLTATE DELL'AGCM

Dal 2009, la relazione annuale e le segnalazioni dell’Autorità Antitrust rappresentano la base per la predisposizione, da parte del Governo, del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.
La legge 23 luglio 2009, n. 99, prevede, al comma 4. lett. c), dell’articolo 47, che il Governo alleghi al disegno di legge annuale una relazione di accompagnamento che evidenzi:
"c) l’elenco delle segnalazioni e dei pareri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito".
A seguito di tale innovazione normativa, l'Autorità ha inviato al Parlamento e al Governo, ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge n. 287/1990, le segnalazioni generali su proposte di riforma pro concorrenziale del quadro normativo e regolatorio.

. Se vuoi scaricare il testo delle varie segnalazioni inviate al Parlamento e al Governo dall'AGCM, clicca QUI.


AGOSTO 2017 - AL VIA LA PRIMA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA

1. 20 FEBBRAIO 2015 - Il Consiglio dei Ministri approva il DISEGNO DI LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA

Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per lo Sviluppo Economico, Federica Guidi, ha approvato, in data 20 febbraio 2015, un disegno di legge che dà attuazione, per la prima volta, al provvedimento annuale sulla concorrenza previsto dalla legge con l’obiettivo di stimolare la crescita economica frenata dalla scarsa concorrenza nel settore dei servizi.
Secondo le stime del Fondo monetario internazionale, le liberalizzazioni fanno crescere del 3,3% il Pil in 5 anni, migliorano la credibilità del Paese ed il suo rating e costituiscono un elemento importante nel giudizio della Commissione europea sulle riforme italiane.

1.1. contenuti del provvedimento.

Assicurazioni
Viene previsto l’obbligo di sconti significativi nel campo della RC Auto se l’automobilista accetta clausole finalizzate al contenimento dei costi o al contrasto delle frodi come l’installazione della scatola nera e di rilevatori del tasso alcolemico, ispezioni preventive dei veicoli e il risarcimento presso officine convenzionate.
Altre norme riguardano l’obbligo di indicare i testimoni, in caso di incidenti con soli danni alle cose, non oltre il momento della denuncia, la possibilità di recesso dalle polizze accessorie allo scadere della polizza principale, il conferimento all’IVASS dei poteri di controllo e monitoraggio sull'attuazione delle nuove norme.


Fondi pensione
Viene prevista la piena facoltà di portabilità per i lavoratori dei propri contributi pensionistici, eliminando la possibilità per i contratti di lavoro nazionali di inserire vincoli e condizioni anche in relazione alla quota di spettanza del datore di lavoro.
Viene rimosso anche il vincolo, per il fondo di trovare sottoscrittori solo all'interno della categoria professionale di riferimento.

Comunicazioni
Per favorire la mobilità della domanda nei mercati della pay-tv, della telefonia fissa e mobile e di Internet, vengono semplificate le procedure di identificazione dei clienti per la migrazione e viene prevista la trasparenza sulle penali in caso di recesso anticipato dal contratto.
L’entità della penale, inoltre, dovrà essere legata ai costi effettivamente sostenuti dall’operatore in caso di promozioni.

Poste
Per allargare ulteriormente la concorrenza viene eliminata la riserva di Poste Italiane sulla spedizione degli atti giudiziari e delle notifiche di sanzione da parte della Pubblica amministrazione.

Energia elettrica, gas e carburanti
Allo scopo di superare le residue regolamentazioni di prezzo, viene previsto:
a) per il gas naturale, la graduale eliminazione della “tutela” a decorrere dal 2018 nel mercato domestico (prezzi fissati dall’Autorità per l’Energia per i consumatori che non hanno scelto un fornitore sul libero mercato);
b) per l’energia elettrica la graduale restrizione dell’attuale perimetro di tutela (pmi e famiglie che non hanno scelto un fornitore sul mercato), sempre a decorrere dal 2018;
c) per i carburanti si vieta l’introduzione, in particolare da parte delle Regioni, di norme discriminatori ad esempio a carico dei nuovi entranti.

Banche
Per garantire la piena mobilità della domanda vengono previste norme come:
- i costi delle chiamate per l’assistenza ai clienti non potranno superare le tariffe per l’ordinaria chiamata urbana;
- saranno introdotti strumenti di comparabilità delle offerte di servizi;
- un apposito sito Internet dovrà garantire la trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie ai contratti di finanziamento e ai mutui
.

Avvocati
Il disegno di legge elimina il vincolo di appartenenza ad una sola associazione professionale, introduce l’obbligo di presentare un preventivo (oggi solo su richiesta dell’assistito) e consente le società multiprofessionali e l’ingresso di soci di capitali.

Notai
Il provvedimento
- elimina il divieto di pubblicità,
- allarga il bacino di competenza (dal distretto di Corte d’appello a tutto il territorio regionale) ed
- elimina il reddito minimo di 50 mila euro.
Vengono ridotti gli atti per i quali è richiesta l’autentica notarile e si individuano i casi nei quali questa può essere concessa anche da altri soggetti come avvocati e commercialisti.
In questo modo sarà consentito anche ad altri professionisti di redigere atti per transazioni immobiliari di modesta entità e relative ad unità immobiliari non ad uso abitativo; si eliminerà l’obbligo di atto notarile per la costituzione di società a responsabilità limitata con capitale fino a 20 mila euro; si estenderanno gli atti per i quali il passaggio notarile potrà essere sostituito dalla sottoscrizione digitale.

Ingegneri
Le società di ingegneri potranno assumere commesse da privati superando una disciplina oscura e anacronistica risalente agli anni ’40.

Farmacie
Viene eliminato il limite di titolarità di 4 licenze in capo ad un unico soggetto e viene consentito l’ingresso di soci di capitale.
(Fonte: Sito del Governo)

- Si riporta il testo del:
. DISEGNO DI LEGGE CONCORRENZA.


2. 20 FEBBRAIO 2015 - Dichiarazione presidente Antitrust Pitruzzella su ddl concorrenza

“L’Antitrust esprime il suo più convinto apprezzamento per il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza che è stato approvato oggi dal governo per la prima volta da quando è previsto e cioè dal 2009”.
Lo dichiara il presidente dell’AGCM, Giovanni Pitruzzella, in una nota diffusa dall’Autorità.
“Oltre alle riforme strutturali già avviate, il provvedimento – aggiunge Pitruzzella – rappresenta un ulteriore passo avanti sulla strada delle liberalizzazioni, in modo da favorire una maggiore concorrenza: questo, come ha ribadito nei giorni scorsi l’Ocse nel suo Rapporto, costituisce il presupposto essenziale per far ripartire la crescita del Paese”.
Richiamando l’ultima Segnalazione annuale inviata al Parlamento e al Governo nel luglio scorso, il presidente dell’Antitrust conclude manifestando il “vivo compiacimento dell’Agcm che vede accolti in gran parte i suggerimenti formulati: in particolare, per settori di grande rilievo per l’economia nazionale come le assicurazioni e le Tlc che possono funzionare da volano per la ripresa”.

. Se vuoi scaricare il testo della segnalazione AS1137 del 4 luglio 2014, clicca QUI.


3. PARTITA LA CARICA DEGLI INTOCCABILI !

Il disegno di legge sulla concorrenza, approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2015, sembra che abbia raccolto più polemiche che consensi, soprattutto da parte dei soggetti coinvolti (notai, avvocati, commercialisti).


3.1. 20 FEBBRAIO 2015 - Comunicato stampa del NOTARIATO

Immediata la replica del Consiglio Nazionale del Notariato in merito al disegno di legge approvato dal Governo il 20 febbraio.
"Con il disegno di legge sulla concorrenza approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, che consente alcune transazioni immobiliari e societarie senza controllo notarile - si legge nel comunicato del Notariato - il sistema Paese, e in particolare le fasce più deboli dei cittadini, saranno esposte a forti rischi di criminalità, abusi e frodi con un grave danno economico e sociale.
La rimozione per tali atti, infatti, del regime dei controlli di legalità affidati al notariato, porterà ad una inevitabile rarefazione delle verifiche in materia di antiriciclaggio (oggi il 91% delle segnalazioni delle professioni provengono da notai), minando l’affidabilità dei pubblici registri
.

. Se vuoi scaricare il testo completo del Comunicato stampa del Notariato, clicca QUI.


3.2. 24 FEBBRAIO 2015 - CNDCEC - Disegno di legge da rivedere

Contraddittorio e lontano dagli obiettivi di semplificazione che dice di voler perseguire.
Il giudizio del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) sul disegno di legge sulla concorrenza è critico.
“Le misure volte a favorire la liberalizzazione delle professioni - afferma in una nota il presidente nazionale della categoria, Gerardo Longobardi - penalizzano alcune categorie professionali e ne avvantaggiano altre, senza perseguire, a parer nostro, l’obiettivo della semplificazione. E’ quindi una semplificazione a somma zero. Per contro, nonostante la dichiarata volontà di favorire il consumatore, il disegno di legge lo priva di qualsiasi effettiva tutela circa la garanzia del rispetto delle condizioni minime imposte dalla legge”.

. Se vuoi scaricare il testo completo del Comunicato stampa del CNDCEC, clicca QUI.


3.3. 24 FEBBRAIO 2015 - OUA - Cose buone e bocciature

Per l’OUA (Organismo Italiano Avvocatura Italiana) il decreto ha alcuni aspetti positivi come l’aumento delle competenze per quanto riguarda la compravendita degli immobili, che possono moderatamente contribuire al sostegno della professione in un momento di grave crisi. Tuttavia sarebbe stato più opportuno che questo tipo di provvedimento fosse stato concertato con l’avvocatura.
Ritenuto "inutile e invasivo l’obbligo di preventivo"
L’OUA, infine, boccia il pacchetto sulla RC auto, lo considera un intervento che «limita il libero mercato, favorisce solo le assicurazione e pesa sulle tasche dei cittadini».

. Se vuoi scaricare il testo del Comunicato stampa dell'OUA, clicca QUI.


3.4. 25 FEBBRAIO 2015 - CONFPROFESSIONI VENETO - Ddl concorrenza, un danno che colpirà cittadini, imprese e società

Il mondo Professionale sta soffrendo in generale di tutta una serie di provvedimenti normativi discriminatori che colpiscono non solo il Professionista ma anche i suoi dipendenti e conseguentemente la clientela tutta.
La concorrenza è un valore assoluto del mercato, anche in quello delle libere professioni nel quale il cittadino deve essere messo in grado di scegliere la prestazione professionale alle migliori condizioni.
Non va in questa direzione il disegno di legge proposto dal governo che in materia immobiliare e societaria modifica radicalmente il sistema di tutela del cittadino.
Quando si creano i presupposti per trasferire il mercato dei servizi professionali ai grandi gruppi industriali, banche e assicurazioni, il danno per il cittadino e per il consumatore può essere irreparabile.
Ancor più quando si tratta di professioni con specifiche peculiarità, caratterizzate anche dall’esercizio della funzione pubblica.
In tal caso la tutela assicurata al cittadino dalla preparazione specifica professionale, dalla funzione pubblica e dalla terzietà non possono essere garantite se non da chi per legge è depositario di tali caratteristiche.br> Confprofessioni Veneto non può non esprimere seria preoccupazione per quanto sta accadendo e per il grave danno che colpirà il cittadino, il consumatore, le imprese e la società in generale a beneficio dello specifico interesse di pochi grandi potentati economici.

. Se vuoi scaricare il testo del Comunicato stampa di CONFPROFESSIONI Veneto, clicca QUI.


4. 19 GIUGNO 2015 - Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Parere sul DdL annuale per mercato e concorrenza

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 18 giugno 2015, ha approvato un documento sul DdL per il mercato e la concorrenza.
La Regioni hanno poi formalizzato nel corso della Conferenza Unificata un parere negativo, in considerazione proprio del mancato accoglimento degli emendamenti proposti nel documento.

. Se vuoi scaricare il documento, clicca QUI.


5. 19 GIUGNO 2015 - Prosegue il ciclo delle audizioni presso le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera

Le Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive hanno svolto l'audizione di rappresentanti di Assofin, dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), di Confindustria, di Assofondipensione, del Consiglio nazionale del notariato, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, di Acquirente unico, dell'Associazione italiana grossisti di energia e trader (AIGET), di Rete professioni tecniche (RPT) e di Confprofessioni, nel quadro del ciclo di audizioni riferito all'esame in sede referente del disegno di legge C. 3012, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Il presidente dei Commercialisti, Gerardo Longobardi, ha espresso giudizio sostanzialmente critico sul provvedimento.
L’allarme della categoria si concentra, in particolare, su due aspetti della normativa:
- le semplificazioni previste per le cessioni di immobili di valore catastale non superiore ai 100 mila euro e
- le semplificazioni relative al trasferimento di quote di SRL.

Sul trasferimento degli immobili ingiustificata l’esclusione dei Commercialisti
Con riferimento alla nuova disciplina dei trasferimenti immobiliari, contenuta all’art. 28 del DdL, Longobardi ha affermato che se l’intenzione del legislatore è quella di estendere le competenze di talune operazioni immobiliari ad altri soggetti ordinistici, non può sottacersi che l’estensione ai soli iscritti all’Albo degli avvocati desta non poche perplessità, considerando che gli stessi non vantano in materia, competenze specifiche ed ulteriori rispetto a quelle dei commercialisti. Oltretutto, recenti provvedimenti normativi vedono equiparati gli iscritti agli ordini degli avvocati, dei notai e dei commercialisti nell’esercizio di rilevanti funzioni.
In particolare, Longobardi non ha mancato di sottolineare come la competenza in materia degli iscritti sia già ampiamente riconosciuta nell’ambito dell’attività giudiziaria in qualità di delegati alle vendite immobiliari nell’ambito del processo esecutivo.
Al fine di superare quella che viene definita un’anomalia idonea a creare “disparità di trattamento” tra professioni regolamentate, i Commercialisti l’estensione agli iscritti della possibilità di partecipare in forma attiva alla costituzione o la modificazione dei diritti reali su tali immobili.

Meno garanzie nel trasferimento di quote di SRL
Per quanto riguarda invece le modifiche nella disciplina del trasferimento di quote di SRL, il presidente dei Commercialisti ha definito ridondante e non garantista la nuova procedura che si affianca alle due già esistenti (vale a dire quella prevista nel codice civile “gestita” esclusivamente dal notaio e quella prevista dall’art 36 del D.L. n. 112/2008 “gestita” esclusivamente dal commercialista) con la previsione che la cessione possa avvenire tramite atto firmato digitalmente dalle parti con trasmissione al registro delle imprese attraverso un modello standardizzato.
Per contro, il CNDCEC ha espresso parere favorevole in merito al riconoscimento per i commercialisti della possibilità di intervenire nella costituzione di diritti parziali (usufrutto, pegno e sequestro conservativo) sulle suddette partecipazioni.

. Se vuoi saperne di più e scaricare il testo integrale dell'intervento, clicca QUI.


6. 21 SETTEMBRE 2015 - La legge annuale per il mercato e la concorrenza in discussione alla Camera

Il disegno di legge recante la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, terminato l’esame avanti alle Commissioni congiunte Finanze ed Attività produttive della Camera (16 settembre), è ora al vaglio dell’Aula.
La Camera, in data 21 settembre 2015, ha infatti svolto la discussione sulle linee generali del disegno di legge: Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012-A e abb.).
Tra le novità quelle relative alle agevolazioni per il riscatto degli accantonamenti presso i Fondi, un ampliamento delle coperture per RC professionale, alcune liberalizzazioni per notai ed avvocati, con particolare riferimento, per questi ultimi, all'esercizio professionale in forma societaria.

. Se vuoi seguire l'iter alla Camera del disegno di legge C. 3012, clicca QUI.


7. 12 OTTOBRE 2015 - La legge annuale per il mercato e la concorrenza in discussione alla Commissione Industria Commercio e Turismo del Senato

La Commissione Industria è impegnata nell'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, collegato alla legge di bilancio 2015 (A.S. 2085, già approvato dalla Camera dei deputati).

. Se vuoi seguire l'iter al Senato del disegno di legge A.S. 2085, clicca QUI.


8. 24 NOVEMBRE 2015 - Il Notariato in audizione al Senato

Convocato il 24 novembre 2015 in audizione presso la Commissione X Industria del Senato, il Consiglio Nazionale del Notariato si è espresso sugli articoli che riguardano il sistema notarile.
E’ stata manifestata non solo condivisione a favore della riduzione dei costi a carico dei consumatori e delle imprese e a favore della crescita economica, ma anche particolare sensibilità alla sicurezza giuridica in un momento storico di forte fragilità per il sistema economico e finanziario occidentale.
In merito agli articoli 44 e 45 del Ddl Concorrenza - che prevedono il primo la costituzione di srl semplificata con scrittura privata e il secondo la possibilità di stipulare alcuni atti societari, cessioni di quote di s.r.l. e altri atti relativi alle società semplici, mediante sottoscrizione digitale di un modulo standardizzato, anche senza intervento notarile né di altro professionista - il Notariato ha posto il problema di come contemperare le esigenze di sicurezza giuridica con una visione della semplificazione che affida a forme di digitalizzazione senza controlli particolarmente rigidi, alcune tipologie societarie.
Una semplificazione priva di determinati controlli non sembra in linea, secondo il Notariato, con la disciplina comunitaria e le indicazioni delle più importanti organizzazioni internazionali (OCSE, GAFI, Banca Mondiale) sulla tutela dell’ordine pubblico ed il contrasto all’abuso dello strumento societario, venendo a mancare un soggetto destinatario degli obblighi derivanti dalla direttiva 2005/60/CE.

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9. 3 MAGGIO 2017 - LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - Il Senato licenzia il disegno di legge n. 2085

Il 3 maggio 2017, il Senato ha licenziato per la Camera il disegno di legge n. 2085 (legge annuale per il mercato e la concorrenza).

Il disegno di legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.
Il disegno di legge interviene in alcuni dei settori indicati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella Segnalazione AS1137 (Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014) del luglio 2014.
In particolare, il testo iniziale del Governo conteneva misure per:
- le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto;
- i fondi pensione;
- le comunicazioni;
- i servizi postali;
- l’energia, e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione;
- le banche; le professioni;
- la distribuzione farmaceutica
.
In sede di esame di prima lettura, la Camera ha attinto anche ad alcuni degli altri profili affrontati nella Segnalazione AS1137 del luglio 2014, con la quale da parte dell'Autorità erano stati sollecitati ulteriori interventi per favorire la concorrenza in diversi settori, che sinteticamente si richiamano:
- energia con riferimento alle infrastrutture energetiche, alle concessioni di grande derivazione idroelettrica e alla distribuzione del gas naturale;
- distribuzione dei carburanti;
- editoria;
- compenso per la riproduzione privata;
- rifiuti;
- servizi pubblici locali;
- società pubbliche partecipate dagli enti locali;
- trasporto pubblico locale;
- trasporto pubblico non di linea;
- trasporto ferroviario,
- settore aeroportuale, settore portuale, settore farmaceutico, con riferimento alle procedure di registrazione dei medicinali generici alla scadenza del brevetto del medicinale originatore (“patent linkage”) e al sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco; - settore della sanità;
- alle professioni, con riguardo ad alcuni specifici rilievi riguardanti la legge di riforma della professione forense e la disciplina della legge professionale notarile
.

. Se vuoi scaricare il testo della Nota di lettura n. 117 e del dossier di documentazione n. 236 e n. 366 dal sito del Senato, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge trasmesso alla Camera (C. 3012) dal Senato (S. 2085) il 4 maggio 2017, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire i contenuti del disegno di legge (C. 3012-B) dal sito della Camera, clicca QUI.


10. 29 GIUGNO 2017 - LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - La Camera approva il disegno di legge C. 3012-C

La Camera deri Deputati, con 218 voti favorevoli, 124 contrari e 36 astenuti, ha approvato, con alcune modifiche, il disegno di legge: Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (C. 3012-C).
Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

Si ricorda che il Governo ha presentato il disegno di legge in esame in data 3 aprile 2015. L'Assemblea della Camera lo ha approvato, con significative modificazioni, in data 7 ottobre 2015.
Nel corso dell'esame in Senato, la X Commissione ha approvato numerose modifiche al testo e ha concluso l'esame in data 2 agosto 2016.
Il Governo, in data 3 maggio 2017, ha presentato un maxiemendamento che recepisce sostanzialmente – aggiornando in particolare i termini e le date presenti nel testo - le modifiche apportate dalla X Commissione.
L'Assemblea del Senato ha approvato, con voto di fiducia, il maxiemendamento del Governo in data 3 maggio 2017.
Il disegno di legge è tornato all'esame della Camera per la seconda lettura ed è stato assegnato alle Commissioni VI e X per l'esame in sede referente in data 8 maggio 2017.
Le Commissioni hanno concluso l'esame il 22 giugno, approvando ulteriori modifiche al testo.


10.1. I contenuti del provvedimento

L'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata prevista dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 con le specifiche finalità di porre in atto un'attività periodica di rimozione dei tanti ostacoli e freni, normativi e non, che restano nei mercati dei prodotti e dei servizi, sulla base delle specifiche indicazioni dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.
Al riguardo il Governo specifica di aver dato attuazione, almeno parziale, alla Segnalazione dell'Autorità del luglio 2014 che, proprio ai fini della predisposizione del disegno di legge annuale per la concorrenza, evidenzia gli ambiti di mercato ove sono presenti tuttora barriere alla competizione, in cui la trasparenza è insufficiente o la domanda è ingessata, anche alla luce delle raccomandazioni della Commissione Europea e delle altre istituzioni internazionali in tema di concorrenza e apertura dei mercati.
Il provvedimento interviene infatti in alcuni dei settori indicati dall'Autorità, contenendo misure riguardanti:
- le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto;
- i fondi pensione;
- le comunicazioni;
- i servizi postali;
- l'energia e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione;
- le banche;
- le professioni;
- la distribuzione farmaceutica
.

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11. 2 AGOSTO 2017 - LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - Il Senato approva definitivamente il disegno di legge S 2085-B

Il 2 agosto 2017 è stata approvata per la prima volta in Italia la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.
Dopo un iter travagliato di oltre due anni e mezzo e quattro letture, l'Aula del Senato, con 146 sì, 113 no e nessun astenuto, ha approvato definitivamente il disegno di legge annuale sul mercato e la concorrenza (S. 2085-B), nel testo identico a quello approvato dalla Camera (C. 3012-C).
Ricordiamo che il primo disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza è stato presentato dal Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2015, rispettando un obbligo introdotto nel 2009,. con la legge 23 luglio 2009, n. 99 (c.d. “Legge sviluppo”) e fino ad allora disatteso.
La norma è stata poi trasmessa alla Camera dei Deputati in data 3 aprile 2015, approvata in prima lettura, con significative modificazioni, dalla Camera il 7 ottobre 2015. In data 3 maggio 2017 il Governo ha presentato un maxiemendamento che è stato poi approvato dall’assemblea del Senato, con voto di fiducia, in data 3 maggio 2017.
Dopo un ulteriore passaggio alla Camera dei Deputati, è stata approvata definitivamente dal Senato della Repubblica in data 2 agosto 2017. In totale sono stati necessari 894 giorni di iter normativo.
Fu, come si diceva sopra, la legge sviluppo, varata nel 2009, a prevedere l'obbligo per il Governo di presentare ogni anno alle Camere un disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, con le specifiche finalità di porre in atto un'attività periodica di rimozione dei tanti ostacoli e freni, normativi e non, che restano nei mercati dei prodotti e dei servizi, sulla base delle specifiche indicazioni dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.
Con questo provvedimento viene dato attuazione, almeno parziale, alla Segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 2 luglio 2014 che, proprio ai fini della predisposizione del disegno di legge annuale per la concorrenza, evidenzia gli ambiti di mercato ove sono presenti tuttora barriere alla competizione, in cui la trasparenza è insufficiente o la domanda è ingessata, anche alla luce delle raccomandazioni della Commissione Europea e delle altre istituzioni internazionali in tema di concorrenza e apertura dei mercati.
Il provvedimento interviene, infatti, in alcuni dei settori indicati dall'Autorità, contenendo misure in tema di assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i fondi pensione; le comunicazioni; i servizi postali; l'energia e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; le professioni; la distribuzione farmaceutica.
Significative sono le novità introdotte, con l'obiettivo di recare disposizioni finalizzate “a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza”.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge S. 2085-B, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo delle Segnalazion inviate dall'Antitrust al Parlamento e al Governo, clicca QUI.

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12. 14 AGOSTO 2017 - PUBBLICATA LA L. N. 124/2017 - LA PRIMA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA SULLA GAZZETTA UFFICIALE

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la Legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.
Il testo della legge viene riportato nell'Appendice normativa


12.1. FINALITA' E CONTENUTI

La legge di compone di un solo articolo e di 192 commi ed entrerà in vigore il prossimo 29 agosto 2017.

La legge in esame è la prima legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati; essa è volta alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.
L'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata prevista dall'articolo 47, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (c.d. “Legge sviluppo”), con le specifiche finalità di porre in atto un'attività periodica di rimozione dei tanti ostacoli e freni, di carattere normativo e amministrativo, e di promuovere lo sviluppo della concorrenza e la tutela dei consumatori, sulla base delle specifiche indicazioni dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM).
Con questo provvedimento viene dato attuazione, almeno parziale, alla Segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 2 luglio 2014 che, proprio ai fini della predisposizione del disegno di legge annuale per la concorrenza, evidenzia gli ambiti di mercato ove sono presenti tuttora barriere alla competizione, in cui la trasparenza è insufficiente o la domanda è ingessata, anche alla luce delle raccomandazioni della Commissione Europea e delle altre istituzioni internazionali in tema di concorrenza e apertura dei mercati.
Il provvedimento interviene, infatti, in alcuni dei settori indicati dall'Autorità, contenendo misure in tema di assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i fondi pensione; le comunicazioni; i servizi postali; l'energia e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; le professioni; la distribuzione farmaceutica.
Nei punti che seguono abbiamo scelto di approfondire alcuni tra le principali novità introdotte da questa legge.


12.2. APPROFONDIMENTI

Nei punti che seguono abbiamo scelto di approfondire alcune tra le principali novità introdotte dalla legge in commento.

12.2.1. Assicurazioni, RC auto - Nuovi obblighi informativi da parte degli intermediari - Previsti sconti obbligatori

I commi dal 2 al 37, dell’articolo 1 della legge in esame, recano norme in materia di assicurazioni. Queste le novità principali introdotte:
1) Si interviene in primo luogo sulla disciplina dell'obbligo a contrarre in materia di RC Auto: se dalla verifica dei dati risultanti dall'attestato di rischio, dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa, risultano informazioni non corrette o non veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate (commi 2-5).
2) Sono stati inseriti nel D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) due nuovi articoli (132-bis e 132-ter) nei quali si parla, rispettivamente, di obblighi informativi da parte degli intermediari e di sconti obbligatori.
Gli intermediari hanno l'obbligo di informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto base RC Auto (art. 132-bis). Se il consumatore alla stipula del contratto accetta una o più condizioni determinate dalla legge, ha diritto ad uno sconto del prezzo della polizza che non può essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS. In particolare danno luogo allo sconto:
- l'ispezione del veicolo;
- l'installazione della scatola nera (meccanismo elettronico che registra l'attività del veicolo) ovvero di altri dispositivi individuati con decreto ministeriale;
- l'installazione (o comunque la presenza) del meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico (art. 132-ter).
I costi di installazione delle scatole nere e del meccanismo che impedisce l’avvio del motore per elevato tasso alcolemico sono a carico dell'impresa di assicurazione.
Una ulteriore ipotesi di sconto significativo sul prezzo della polizza è previsto nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze sottoscrivendo una clausola di guida esclusiva (comma 11).
3) Nel caso di contratti con clausola bonus-malus, la variazione del premio, in aumento o in diminuzione rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, deve essere indicata, in valore assoluto e in percentuale, nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo (comma 12).
4) Le imprese di assicurazione non possono differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa (comma 13).
5) In caso di sinistri con soli danni alle cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In tale caso la parte che riceve la richiesta dell'assicurazione effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di sessanta giorni. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione ed alla comunicazione di eventuali ed ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni (comma 15).
6) All'IVASS è assegnato il compito di procedere ad una verifica trimestrale sui sinistri inseriti nell'apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, per assicurare l'omogeneità dei criteri di trattamento; l'IVASS deve altresì redigere apposita relazione all'esito di tale verifica, le cui risultanze sono considerate anche per definire la significatività degli sconti sulle polizze (comma 16).
7) Per contrastare le frodi assicurative sono estesi i casi nei quali le imprese di assicurazione possono rifiutare il risarcimento, denunciando la frode. Gli elementi sintomatici della frode si possono ricavare: dall'archivio informatico integrato dell'IVASS; dalle scatole nere (e meccanismi equivalenti); dalla perizia, qualora risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente (commi 21-23).
8) Sono elevati i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli), che non devono essere inferiori a 15 milioni di euro per sinistro, in luogo dei 10 milioni previsti dal disegno di legge originario. I nuovi massimali si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e gli importi saranno raddoppiati dall'anno successivo alla predetta data (comma 29).

12.2.2. Fondi pensione - Maggiore flessibilità nel versamento del TFR - Anticipo della rendita

I commi 38 e 39, dell’articolo 1 della legge in esame, recano norme in materia di fondi pensione.
Vengono previste alcune modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari, prevedendo anche la convocazione di un tavolo di consultazione per avviarne un processo di riforma.
Più nel dettaglio, il comma 38 interviene sui seguenti profili:
- destinazione alle forme pensionistiche complementari degli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto (lettera a));
- diritto all'anticipo della prestazione nel caso di cessazione dell'attività lavorativa (lettera b));
- riscatti della posizione individuale maturata e del relativo regime tributario (lettera c)).
Secondo quanto stabilito dal nuovo comma 4, dell’art. 11, del D.Lgs. n. 252/2005, le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse potranno, su richiesta dell'aderente, essere “consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza” e che in tal caso potranno essere erogate, sempre su richiesta dell'aderente, “in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio”.
Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui sopra fino a un massimo di dieci anni.
Tale facoltà - come precisato dal nuovo secondo periodo del comma 2, lett. c), dell’artt. 14 del citato D.Lgs. n. 252/2005 - “non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11”.
Il comma 39 prevede la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari al fine di aumentarne l'efficienza, nonché di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, da convocarsi, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, a cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale.

12.2.3. Novità nel settore delle comunicazioni

I commi 41-43, dell’articolo 1 della legge in esame, intervengono nel settore delle comunicazioni al fine di eliminare una serie di vincoli che sono oggi presenti nei contratti con i fornitori di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche in generale. A questo scopo, la disposizione contenuta nel comma 41 modifica l’articolo 1 del decreto-legge 7/2007, convertito dalla L. n. 40/2007, nella parte dedicata ai contratti con gli operatori di questi settori: telefonia, reti televisive e comunicazione elettronica.
Inoltre sono state introdotte norme concernenti l’incremento delle sanzioni per la violazione di taluni obblighi posti in capo alle imprese designate per la fornitura del servizio universale.
Le modifiche stabilite dal comma 41 sono le seguenti:
1) le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio e vanno in ogni caso rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell’offerta e della sottoscrizione del contratto. Si prevede inoltre l’obbligo di comunicarle, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica, in modo da permettere ad AGCOM un più efficace controllo preventivo delle spese richieste per il recesso.
2) Con l’aggiunta al comma 3 dell’articolo 1, dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, si prevede che:
2a) le modalità di recesso dal contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché il passaggio ad altro gestore, devono essere semplici e di immediata attuazione e, soprattutto, analoghe alle forme utilizzate per l’attivazione di un contratto, così da facilitare il recesso (nuovo comma 3-bis). Deve essere comunque garantito al cliente di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche;
2b) nel caso di offerte promozionali, aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, il contratto non può avere durata superiore a ventiquattro mesi e, nel caso di risoluzione anticipata, la penale sia equa e proporzionata al valore del contratto (nuovo comma 3-ter);
2c) i gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche hanno l’obbligo di acquisire il previo consenso espresso per l'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi.
E' fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o di prevedere la possibilità per l’utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all’attivazione di tale tipologia di servizi (nuovo comma 3-quater).
Il comma 42 modifica l’articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3, del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), che disciplina i contenuti obbligatori del contratto, stabilendo che debbano essere indicate eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal contratto.
Il comma 43, modifica l’art. 98, comma 16 del Codice delle comunicazioni raddoppiando la sanzione pecuniaria per la violazione di taluni obblighi posti in capo alle imprese designate per la fornitura del servizio universale, che passa da 580.000,00 a 1.160.000,00 euro.
Altra novità introdotta nel settore delle comunicazioni è quella di cui al comma 55, dove si stabilisce, con riferimento alla tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche, ossia le numerazioni speciali per cui è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante, che la tariffazione abbia inizio solo dalla risposta dell'operatore.
La disposizione è volta ad evitare che siano posti in capo all’utente i costi della chiamata nel caso in cui vi sia un intervallo di tempo tra l’inizio della chiamata medesima e la risposta dell’operatore.

12.2.4. Istituito il Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione

I commi 44 e 45, dell’articolo 1 della legge in esame, prevedono la istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, del Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione.
In questo nuovo registro - alternativo a quello dove sono inseriti gli operatori tradizionali - andranno inseriti tutti i soggetti che, per i loro servizi voce e dati al pubblico, usano “risorse nazionali di numerazione” telefonica, rapportandosi al cliente in tutto e per tutto come gli operatori tradizionali Tlc, ma senza sostenere medesimi obblighi.
La funzione del registro è, pertanto, diretta ad assoggettare all’obbligo di registrazione operatori che ad oggi non sono titolari di autorizzazione per lo svolgimento di attività che prevedono l’utilizzo indiretto della numerazione nazionale. Rientrano in questo elenco tutti i soggetti che offrono servizi di trasmissione voce e dati (quali ad esempio WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook) e altri che presentano account associati ad un numero di telefono.
Il registro sarà tenuto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), ai sensi delle medesime disposizioni che regolano il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge n. 249 del 1997.
Il comma 45 prevede che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dovranno essere determinati i criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro. Si tratta di soggetti, diversi dagli operatori già individuati in appositi registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzino indirettamente risorse nazionali di numerazione.

12.2.5. Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità - Identificazione indiretta del cliente in via telematica anche attraverso SPID

Il comma 46, dell’articolo 1 della legge in esame, intende semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l’integrazione di SIM aggiuntive o la sostituzione di SIM richieste da utenti già clienti di un operatore attraverso l’utilizzo di misure di identificazione indiretta del cliente (cioè senza bisogno di usare un documento di identità) anche utilizzando il sistema pubblico dell’identità digitale (SPID), previsto dall’articolo 64 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
Si prevede, dunque, l'utilizzo del Sistema Pubblico dell'Identità Digitale (SPID), per semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM aggiuntive richieste da utenti già clienti di un operatore (SIM aggiuntive, upgrade di SIM, sostituzioni di SIM) attraverso l'utilizzo dell'identificazione indiretta del cliente (cioè senza bisogno di usare un documento di identità) in via telematica.
La disposizione rimanda, per l’attuazione, ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con il quale si dovrà prevedere l’identificazione in via indiretta del cliente in modo da consentire che la richiesta di migrazione, di integrazione di SIM e tutte le operazioni connesse possano essere svolte per via telematica.

12.2.6. Pagamenti digitali e bigliettazione elettronica

I commi dal 47 al 53, dell’articolo 1 della legge in esame, introducono misure volte a favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali attraverso strumenti di pagamento in mobilità anche con l'addebito diretto su credito telefonico.
Più nel dettaglio il comma 47 prevede la possibilità di utilizzare la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche con l'addebito diretto su credito telefonico, per l'acquisto di titoli d'accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 179 del 2012.
Ricordiamo che tale ultima disposizione disposizione ha previsto l’introduzione delle modalità di pagamento sopra descritte nel settore del trasporto pubblico locale e la creazione di sistemi di bigliettazione elettronica.
La legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha successivamente esteso la citata modalità di pagamento anche ai servizi di parcheggio, di bike sharing, di accesso ad aree a traffico limitato e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.
Per evitare situazioni di insolvenza, il comma 48 ha previsto che l'utente che intende usufruire delle modalità di pagamento di cui al comma 47 sia messo nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residui a seguito dell'operazione medesima.

In sostanza, la legge n. 124/2017 introduce la possibilità, per gli istituti e luoghi di cultura e gli organizzatori di manifestazioni culturali, di consentire l'acquisto dei biglietti di ingresso tramite credito telefonico o altri strumenti di pagamento in mobilità. Sarà dunque sufficiente inviare un SMS o adoperare specifiche App per acquistare il biglietto d'ingresso a qualsiasi polo culturale italiano, con pagamento veloce tramite credito residuo, carta di credito, PayPal o quant'altro consenta il pagamento online e l'emissione di un biglietto digitale. In questo modo, le Amministrazioni più lungimiranti potrebbero essere in grado di automatizzare l'accesso a musei, parchi e mostre, evitando file nelle biglietterie o agli ingressi.
La legge non rinvia a nessun provvedimento ministeriale ulteriore per specificare le modalità di attuazione di questa nuova eventualità, lasciando ai vari enti responsabili buona libertà di attuazione tecnica.

I successivi commi 49 - 52 consentono l'effettuazione mediante credito telefonico di una serie di erogazioni liberali destinate agli Enti del Terzo settore (oggi disciplinati dal D.Lgs. n. 117/2017), definendone, con un apposito decreto interministeriale, le caratteristiche ed il trattamento fiscale.

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12.2.7. Ampliato l’ambito di applicazione del Registro delle opposizioni

Il comma 54, dell’articolo 1 della legge in esame, prevede che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, venga aggiornato il Regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178, recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (c.d. “Registro delle opposizioni”); ciò al fine di consentire l’applicazione della disciplina in essere - che attualmente risulta riferirsi al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali - anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea alle medesime finalità, dando così attuazione all’articolo 130, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con riguardo all’impiego della posta cartacea per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), del medesimo codice, secondo il quale l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, “al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.

12.2.8. Dal 10 settembre cessa l’esclusiva di alcuni servizi postali attribuita a Poste italiane

Con riguardo ai servizi postali, il comma 57, dell’articolo 1 della legge in esame, prevede, con delle modifiche a cinque (2, 4, 5, 10, 21 articoli del D.Lgs. n. 261/1999 (recante “Attuazione della Direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), la soppressione, a decorrere dal 10 settembre 2017, dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane S.p.A. (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (di cui alla L. n. 890 del 1982) nonché le notificazioni delle violazioni del codice della strada (di cui all’art. 201 del D.Lgs. n. 285 del 1992).
La soppressione della residua riserva in esclusiva è disposta dalla lettera b) del comma 58 in commento, mediante la soppressione, a decorrere dal 10 settembre 2017, dell’articolo 4 (rubricato “Servizi riservati”) del citato D.Lgs. n. 261/1999.
Contestualmente, al comma 58, si prevede che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, l'Autorità per le Garanzie nelle Comuinicazioni (AGCOM) determini, sentiti il Ministro della giustizia, i requisiti e gli obblighi, nonché i requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità, per il rilascio delle licenze individuali relative alla notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e alle notificazioni delle violazioni del codice della strada.

12.2.8.1. Delibera AGCOM

L'AGCOM ha provveduto in materia con la Delibera n. 77/2018/CONS del 20 febbraio 2018, recante "Approvazione del regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni concesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del Codice della strada (articolo 201 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)".

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12.2.8.2. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo economico ha comunicato di aver firmato, il 20 luglio scorso, il decreto ministeriale che definisce le procedure per il rilascio delle licenze speciali per i servizi postali relativi alle notifiche degli atti giudiziari e delle multe previste dal codice della strada.
Si completa così la fase di regolamentazione del settore postale inerente ai servizi delle notifiche degli atti giudiziari e delle multe, avviata nel 2017 dalla Legge per il mercato e la concorrenza n. 124/2017, nella quale si prevede la liberalizzazione del servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e violazioni del codice della strada mediante l’abrogazione della norma che prevedeva l’affidamento esclusivo del servizio a Poste Italiane S.p.A..


12.2.9. Energia - Dal 1° luglio 2019 cessa il regime di “maggior tutela” - Si passa al mercato libero

I commi dal 59 al 99 introducono importanti novità per quanto riguarda il settore dell’energia.
Dal 1° luglio 2007 il mercato dell’energia elettrica è stato liberalizzato. Tuttavia l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha predisposto iniziative e strumenti (regime tariffario), in modo da assicurare un sistema di tutele e di salvaguardia (c.d. regime di “maggior tutela”) per i clienti che non avessero ancora scelto un proprio fornitore sul mercato libero.
Con questa legge, a partire dal 1° luglio 2019, si avrà la piena liberalizzazione dei prezzi energetici, con l’eliminazione del regime di “maggior tutela” e il passaggio al “mercato libero”.
Il processo di superamento del regime della “maggior tutela” per il mercato del gas e dell'energia elettrica (commi 59 e 60) prevede una serie di misure a garanzia del consumatore. Tra queste:
- la creazione di un portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte sul mercato retail, in modo da favorire la confrontabilità delle tariffe e la trasparenza dei rapporti tra aziende e cittadini (commi 62-65) e l'adozione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, di linee guida per la promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto (comma 66);
- modalità stabilite dall'AEEGSI, con propri provvedimenti affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la lettura sia tecnicamente possibile (comma 74) ;
- erogazione ed eventuale rimodulazione del bonus elettrico e del bonus gas, ossia dei benefici economici a sostegno dei clienti economicamente svantaggiati e dei clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita (commi 75-77);
- diritto dei consumatori alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas, di importo elevato, derivanti da ritardi, interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali (commi 78-80);
- misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas, tramite l'istituzione presso il Ministero dello Sviluppo Economico di un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali (commi 80-84). L’iscrizione in questo Elenco sarà condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali;
- norme di promozione della concorrenza, attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali (comma 85);
- disposizioni relative alla clausola di «close-out netting», prevista nei prodotti energetici all'ingrosso di cui al regolamento (UE) 1227/2011, della quale si dispone la validità e l'efficacia anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti (commi da 86 a 88).

12.2.10. Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti - Istituita l’anagrafe degli impianti

I commi dal 100 al 119, dell’articolo 1 della legge in esame, intervengono in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, prevedendo numerose innovazioni.
In particolare, il comma 101 dispone l’ampliamento della banca dati esistente presso il Ministero dello Sviluppo Economico con l’introduzione di un’anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale e la riorganizzazione del comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti, cui dovrà provvedere il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto.
Ricordiamo che in base a quanto disposto al comma 1, dell’art. 51, della legge n. 99/2009, al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.
I commi da 101 a 106 e 111 dispongono:
- l’obbligatorietà dell’iscrizione all’anagrafe per i titolari di autorizzazione o concessione degli impianti (comma 102); L’iscrizione all’anagrafe è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio (comma 108);
- la verifica della compatibilità degli impianti, per quanto concerne gli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale (commi 103 e 104);
- le conseguenze derivanti nell’ipotesi in cui il titolare dell’impianto incompatibile non si impegni all’adeguamento completo dell’impianto (pesanti sono le sanzioni pecuniarie amministrative previste ai commi 106 e 111);
- la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe (comma 105), con la presentazione da parte dei titolari degli impianti stessi di una dichiarazione sostitutiva attestante che questi ricadono o non ricadono in una delle fattispecie di incompatibilità, definite dalla normativa regionale e dai commi 113 e 114.
Il comma 107 prevede la soppressione della Cassa Conguaglio GPL, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Le funzioni e competenze della Cassa conguaglio, nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano, dalla stessa data. nelle funzioni svolte da Acquirente unico S.p.a. nel suo ruolo di Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT).
I commi dal 115 al 119 dispongono in marito all’attribuzione agli enti territoriali (regioni e comuni) della verifica del rispetto delle tempistiche e delle modalità del regime di sospensiva da parte degli impianti la cui attività è regolarmente sospesa; dell'applicazione di procedure semplificate di dismissione agli impianti che cessano definitivamente l'attività entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

12.2.11. Novità in materia di imballaggi, RAEE e raccolta e trasporto di rifiuti di metalli ferrosi e non

I commi dal 120 al 124, dell’articolo 1 della legge in esame, ritoccano la disciplina dei consorzi di imballaggi, i RAEE e stabiliscono nuove semplificazioni per i rottami ferrosi.
1) I commi 120-121 modificano la disciplina relativa al riconoscimento di sistemi autonomi alternativi all'adesione al CONAI (COnsorzio NAzionale Imballaggi) o ai c.d. “consorzi di filiera” costituiti per ognuno dei materiali di imballaggio. In particolare, viene consentito ai produttori di imballaggi, che hanno presentato un progetto di consorzio autonomo, di sospendere il versamento del contributo ambientale nel periodo intercorrente tra il riconoscimento del progetto e l'intervenuto accertamento sul funzionamento del sistema autonomo da parte del Ministero dell’Ambiente.
Viene altresì escluso il CONAI dalla procedura di riconoscimento dei c.d. sistemi autonomi affidando le relative competenze all'ISPRA.
2) Il comma 122 interviene sull'articolo 18, comma 4, del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, concernente il trattamento adeguato dei RAEE con modifiche che sono volte a:
- prevedere che la determinazione dei criteri e delle modalità di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) avvenga anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea, anziché in conformità a tali norme (lettera a);
- sopprimere il termine, previsto per l’emanazione del citato decreto ministeriale, di tre mesi dalla adozione delle suddette norme minime di qualità europee (lettera b).
Le modifiche in commento sono volte all’adozione del citato decreto ministeriale, in quanto non sono ancora state adottate dalla Commissione europea le suddette norme tecniche di settore (CENELEC), come evidenziato nell’Accordo di Programma Impianti sul trattamento RAEE 2016, con cui sono state definite le specifiche tecniche sui requisiti minimi per il trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, sia domestiche sia professionali.
3) I commi 123 e 124 prevedono, rispettivamente:
3a) l’emanazione di un decreto del Ministero dell'ambiente, finalizzato alla definizione di modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, e
3b) l’individuazione da parte dell'Albo nazionale dei gestori ambientali di modalità semplificate volte all’iscrizione degli esercenti l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
In particolare, il comma 123 prevede l’emanazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministero dell'ambiente, per la definizione di modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
Il successivo comma 124 prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 123, l'Albo nazionale dei gestori ambientali dovrà individuare le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire della predetta iscrizione con modalità semplificate.

12.2.12. Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche

I commi dal 125 al 129, dell’articolo 1 della legge in esame, introducono alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche, che saranno applicate a decorrere dall’anno 2018.
In primo luogo, al comma 125, si prevede che le associazioni di protezione ambientale e dei consumatori e degli utenti, nonché le associazioni, ONLUS e fondazioni che intrattengono rapporti economici con Pubbliche Amministrazioni, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni o con altri soggetti pubblici, saranno tenute a pubblicare - entro il 28 febbraio di ogni anno - nei propri siti o portali digitali, “le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente.”
Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.
L’inosservanza di tali obblighi comporta la restituzione delle sovvenzioni ai soggetti eroganti, entro il 31 maggio.
Inoltre, al comma 126 si stabilisce che, a decorrere dall’anno 2018, gli obblighi di pubblicazione dei criteri di concessione delle sovvenzioni e dei provvedimenti stessi di erogazione delle sovvenzioni, previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, si applicheranno anche “agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente dalle amministrazioni dello Stato”. L’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.
Infine, al comma 127 si stabilisce che l’obbligo di pubblicazione di cui sopra “non sussiste ove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato”.

12.2.13. Costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti

I commi 130 e 131, dell’articolo 1 della legge in esame, prevedono che gli istituti bancari, le società di carte di credito e le imprese di assicurazione assicurino l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana.
A tale proposito si rileva che il riferimento alla “tariffazione ordinaria urbana” non appare di univoca interpretazione, poiché le tariffe telefoniche urbane sono stabilite dai diversi operatori telefonici in regime di mercato. Si affida all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il compito di vigilare sulla corretta applicazione della norma introdotta.
Prevista una sanzione pecuniaria di 10.000,00 euro, irrogata dall’AGCOM, per il mancato rispetto di tale prescrizione e un indennizzo di almeno 100 euro a favore dei client (comma 131).

12.2.14. Le nuove norme in materia di locazione finanziaria

I commi dal 136 e 139, dell’articolo 1 della legge in esame, introducono una specifica disciplina del contratto di locazione finanziaria, di cui viene esplicitata la definizione, indicando i casi di grave inadempimento e la relativa procedura di risoluzione del contratto.
Dopo aver regolamentato, con la legge n. 208/2015 (legge di Stabilità per il 2016) il contratto di «leasing abitativo», il legislatore regolamenta ora il contratto di “locazione finanziaria”.
Praticato da oltre 40 anni ma rimasto sinora praticamente privo di regolamentazione legislativa e annoverato tra la categoria dei contratti “atipici”, il contratto di leasing trova finalmente, con l'emanazione della legge sulla concorrenza, una propria definizione e la disciplina di alcuni suoi particolari aspetti. In sostanza, il leasing diventa un contratto “tipico”, purtroppo senza essere inserito nel Codice civile.
Per “locazione finanziaria” - si legge al comma 136 - “si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo”.
Il comma 137 si occupa di disciplinare il delicato profilo dell’inadempimento dell’utilizzatore, stabilendo che costituisce “grave inadempimento dell'utilizzatore” – si legge al comma 137 - “il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria”.
Una volta poi che, a causa di questo grave inadempimento dell’utilizzatore si sia verificata la risoluzione del contratto per inadempimento, il concedente, da un lato, ha diritto alla restituzione del bene e, dall’altro, è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente (comma 138).

12.2.15. Servizi professionali - Società tra avvocati - Notai - Società di ingegneria - Agrotecnici - Odontoiatri

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12.2.16. Novità per il settore della distribuzione farmaceutica e delle farmacie - Ingresso delle società di capitali

I commi da 157 a 165, dell’articolo 1 della legge in esame, dettano disposizioni che riguardano il settore della distribuzione farmaceutica.

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12.2.17. Trasporto pubblico locale - Servizi pubblici non di linea - Delega al Governo per la revisione della disciplina - Noleggio di autobus con conducente – Installazione delle “scatole nere”

I commi dal 167 al 170 dell’articolo 1 della legge in esame, dettano misure per favorire l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale e misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea ed integra le disposizione in materia di autoservizi pubblici non di linea.
I commi dal 179 al 182 delegano il Governo ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea (Taxi, NCC, e similari), definendo principi e criteri direttivi, nonché le procedure per l’adozione delle norme.
Il comma 183 interviene in materia di noleggio di veicoli con conducente. 1) Con riguardo ai servizi di trasporto pubblico locale, il comma 167 prevede l'obbligo per il concessionario del servizio di fornire all’utenza un servizio di biglietteria telematica accessibile via internet.
Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, il comma 167 stabilisce che le Regioni dovranno provvedere, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale stipulati a decorrere dal 31 dicembre 2017, clausole idonee a stabilire l’obbligo per il concessionario del servizio, pena l’applicazione di specifiche sanzioni, di istituire e fornire all’utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito internet dedicato.
A tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea, i commi 168 e 169 prevedono l'obbligo, per i concessionari ed i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, di informare i passeggeri delle modalità per accedere alla carta dei servizi, consentendo loro di prendere cognizione delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi.
Si introduce inoltre l'obbligo per tali soggetti di prevedere che la richiesta di rimborso possa essere formulata dal passeggero durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto e mediante la semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità.
Si prescrive pertanto ai concessionari e ai gestori di integrare o adeguare le proprie carte di servizi e le proprie modalità organizzative al fine di garantire il rispetto di queste nuove disposizioni.
2) Per quanto riguarda i servizi pubblici non di linea, il comma 170 prevede che il servizio di noleggio con conducente, oltre che con autovetture, motocarrozzette, natanti e veicoli a trazione animale possa essere svolto anche a mezzo di i velocipedi.
3) I commi dal 179 al 182, delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea (Taxi, NCC, e similari), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
b) adeguare l’offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;
c) promuovere la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi;
d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;
e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;
f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo.
4) Il comma 183 interviene in materia di locazione dei veicoli senza conducente per l'effettuazione di attività di trasporto di viaggiatori, da parte di imprese iscritte al Registro Elettronico Nazionale degli autotrasportatori. Più nel dettaglio la disposizione inserisce un nuovo comma (3-bis) nell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), che autorizza le imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritte al Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore e titolari di autorizzazione, ad utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione.
5) Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city, nonchè l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, i commi 184-187 delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi per disciplinare l'installazione sui veicoli delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari, definendone principi e criteri direttivi, tra cui la progressiva estensione di tali dispositivi, senza oneri per i cittadini, la definizione di standard, la portabilità e la tutela dei dati personali.

12.2.18. Istituito il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica

I commi 188-192 dell’articolo 1 della legge in esame, recano misure volte a favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, attraverso la creazione di un unico sistema di monitoraggio.
Più nel dettaglio il comma 188 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo).
Lo stesso comma prevede che all'alimentazione del sistema contribuiscano: - la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN);
- il Sistema PMIS (Port Management Information System), impiegato dal personale delle Capitanerie di Porto sia nello svolgimento delle pratiche amministrative collegate all’arrivo e alla partenza delle navi sia per la supervisione del traffico all’interno delle acque portuali;
- i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane;
- i PCS (Port Community System) delle Autorità Portuali; si tratta di un pacchetto di servizi informatici volto alla creazione di uno sportello telematico unico per armatori, spedizionieri, agenti marittimi, trasportatori e uffici. Al suo interno confluiscono tutti i sistemi di monitoraggio della merce, sia a scopi di sicurezza che commerciali;
- il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti);
- il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; si tratta di un sistema crteato per permettere l'informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani della Regione Campania;
- il sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli;
- le piattaforme logistiche territoriali.
Al fine di dare piena attuazione al nuovo meccanismo di monitoraggio della logistica, il comma 189 prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza, vengano definite, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le modalità di attuazione del sistema nazionale di monitoraggio della logistica assicurando il coordinamento dei diversi soggetti coinvolti. Il decreto stesso dovrà definire anche gli standard e i protocolli di comunicazione di trasmissione dei dati. Il decreto dovrà essere adottato d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l'Italia digitale (AdID).
Il comma 190 stabilisce, poi, che per le attività previste dai commi in esame venga autorizzata una spesa di 500.000 euro annui a decorre dal 2018.
I commi 191 e 192, infine, individuano la relativa copertura finanziaria degli oneri previsti. In particolare si stabilisce che agli oneri, quantificati in euro 500.000 a decorrere dall'anno 2018, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


12.3. PROVVEDIMENTI E DECRETI ATTUATIVI

La legge n. 124/2017 prevede una lunga serie di provvedimenti e decreti attuativi, che dovranno essere emanati, dai competenti Ministeri o Autorità, di volta in volta indicate, nell’arco di tempo che va dai tre giornio ad un massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dunque, entro il 29 agosto 2018, dovranno essere emanati tutti i decreti attuativi previsti dalla legge. Cosa pressochè impossibile, considerato il nostro sistema di legiferare!!!
Di seguito riportiamo l’elenco completo dei vari regolamenti e decreti attuativi previsti.

- Comma 4 – Con un apposito regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 7), l’IVASS dovrà definire i criteri e le modalità di costruzione delle tariffe e di ricalcolo del premio per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto “significativo” da applicare alla clientela che accetterà le condizioni fissate dal comma 1 del nuovo art. 132-ter.

- Comma 17 – Con un decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si dovrà provvedere alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. La tabella unica nazionale dovrà essere redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri fissati dal nuovo art. 138.

- Comma 19 - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si dovrà provvedere alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità (comma 4 del nuovo art. 139 - Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità).

- Comma 39 - Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive e anche al fine di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà convocare un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonche' esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le linee guida indicate nello stesso comma.

- Comma 45 - Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere determinati i criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione (comma 44).

- Comma 46 - Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti già clienti di un operatore, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale (SPID) , in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM card e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica.

- Comma 50 - Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia, dovranno essere disciplinati le modalità e i requisiti di accesso e fruizione del servizio di erogazione liberale destinate alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale e alle associazioni e fondazioni riconosciute, tramite credito telefonico (comma 49).

- Comma 58 - Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità nazionale di regolamentazione (l'organismo designato a svolgere le funzioni di regolamentazione del settore postale) dovrà determinare, sentito il Ministero della giustizia:
a) gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi riguardanti le notificazioni di atti giudiziari a mezzo della posta, nonchè per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada;
b) i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.

- Comma 63 - L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà definire le modalità con cui gli operatori per la vendita di energia elettrica, gas e acqua dovranno fornire almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile e una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc.
Tali proposte dovranno essere inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito internet degli operatori.
Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica devono indicare la composizione media della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora (kWh).

- Comma 75 – Al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefici previsti dovrà essere disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Tale decreto dovrà disciplinare le modalità di erogazione dei benefici economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando se del caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente.

- Comma 81 - Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione nell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali (comma 80).

- Commi 123 e 124 - Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dovranno essere definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi (comma 123).
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui sopra, l'Albo nazionale gestori ambientali dovrà individuare le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio della attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonchè i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate (comma 124).

- Commi 132 e 133 - In conformità con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere individuati i prodotti bancari più diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet (comma 132).
Tale decreto dovrà inoltre individuare le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definire le modalità per la pubblicazione nel sito internet, nonchè i relativi aggiornamenti periodici (comma 133).

- Comma 174 – Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali.
Nelle more dell'emanazione del regolamento si applicherà all'ente il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, è abrogato.

- Comma 176 - Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà:
a) definire o aggiornare gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione dovranno attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, nonche' le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione;
b) istituire un apposito «passaporto» per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale.

- Comm1 179 e 180 - Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti le associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati al comma 179 (comma 179):
Lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, dovrà essere trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno essere resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione (comma 180).

- Commi dal 184 al 187 - Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city, nonche' l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati al comma 184 (comma 184).

- Comma 189 - Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), dovranno essere definite le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento dei soggetti che perseguono finalita' di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonché definendo gli standard di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi.



AGOSTO 2022 - AL VIA LA SECONDA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA

1. 4 NOVEMBRE 2021 - Il Consiglio dei Ministri approla la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

Il Consiglio dei Ministri, nell’adunanza del 4 novembre 2021, ha approvato il d.d.l. per il mercato e la concorrenza per l’anno 2021, che corrisponde a uno degli obiettivi individuati dal governo nel PNRR, e col quale si è impegnato ad affrontare, entro la fine dell’anno corrente, interventi normativi sui seguenti settori:
• servizi pubblici locali;
• energia;
• trasporti;
• rifiuti;
• avvio di un’attività imprenditoriale;
• vigilanza del mercato
.

Finalità
Il disegno di legge presenta le seguenti finalità:
• promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche per garantire l’accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni;
• rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati;
• assicurare la tutela dei consumatori.

Rimozione barriere in entrata
Trasparenza e mappatura delle concessioni. Il d.d.l. contempla una delega al Governo per costituire un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni, per promuovere la completa pubblicità e trasparenza dei principali dati e delle informazioni afferenti a tutti i rapporti concessori. Il decreto legislativo che ne seguirà dovrà, peraltro, definire l’ambito oggettivo della rilevazione includendo gli atti, i contratti e le convenzioni che implicano l’attribuzione a soggetti privati o pubblici dell’impiego in via esclusiva del bene pubblico; prevedere la conoscibilità di durata, rinnovi in favore di uno stesso concessionario, di una società controllata dal concessionario o di un suo familiare diretto, del canone, dei beneficiari, della natura della concessione, dell’ente proprietario e, se differente, dell’ente gestore, nonché di ogni altro dato utile a riscontrare la persistenza in favore del medesimo soggetto delle concessioni e la proficuità dell’utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene medesimo, nell’interesse pubblico.

Concessione dei servizi portuali
Il testo prevede che le concessioni per la gestione dei porti siano assegnate sulla base di procedure ad evidenza pubblica assicurando condizioni di concorrenza effettiva. Le concessioni devono essere affidate, previa definizione dei relativi canoni e pubblicazione di un avviso pubblico, sulla base di procedure concorrenziali.

Concessione di distribuzione del gas naturale
Sono introdotte regole ulteriori di trasparenza e ritorno degli investimenti nelle procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas per favorire lo svolgimento delle gare: si introducono incentivi in favore dell’ente locale per procedere in modo tempestivo allo svolgimento delle gare, specie con riguardo alla valutazione economica delle reti e degli impianti di distribuzione.

Concessioni idroelettriche. Il testo statuisce che le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si svolgono in linea con parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un’adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un’idonea valorizzazione tecnica degli interventi di perfezionamento della sicurezza delle infrastrutture esistenti. Il percorso di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche deve essere avviato entro la data del 31 dicembre 2022: decorso termine siffatto, il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili promuove l’esercizio dei poteri sostituivi.

Servizi pubblici locali e trasporti
Il testo punta a garantire maggiore qualità ed efficienza nell’erogazione dei servizi pubblici locali, prevedendo una disciplina preordinata a definire un quadro regolatorio più coerente con i principi del diritto dell’UE. Attenzione viene posta anche al trasporto pubblico locale, comprendendo pure quello non di linea. Vengono introdotte norme finalizzate a:
• ridefinire la disciplina dei servizi pubblici locali, per rafforzare la qualità e l’efficienza e razionalizzare il ricorso da parte degli enti locali allo strumento delle società in house, anche mediante la previsione dell’obbligo di dimostrare, ad opera degli enti stessi, le ragioni del mancato ricorso al mercato, dei benefici della forma della in house dal punto di vista finanziario e della qualità dei servizi e dei risultati conseguiti nelle pregresse gestioni tramite detto sistema di auto-produzione;
• ridefinire la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea, anche al fine di adeguare l’assetto regolatorio alle innovative forme di mobilità;
• favorire l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale tramite procedure di evidenza pubblica; • devolvere a procedure conciliative gestite dall’Autorità dei trasporti la definizione di liti tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori;
• rafforzare i controlli in sede di costituzione di nuove società in house ad opera delle P.A.

Energia e sostenibilità ambientale
Sostenibilità ambientale - centraline elettriche. Il testo opera un impulso al compimento della rete delle centraline elettriche, dettando criteri per la selezione degli operatori che si occuperanno dell’installazione di infrastrutture di ricarica elettrica da parte degli enti locali e dei concessionari autostradali, in modo che la scelta avvenga mediante procedure competitive trasparenti e non discriminatorie.

Servizi di gestione dei rifiuti
Si intende promuovere l’introduzione di più concorrenza nella filiera di gestione dei rifiuti, così da incoraggiare il perseguimento degli obiettivi derivanti dalla diffusione dell’economia circolare. In merito alle utenze non domestiche, si riduce da cinque a due anni la durata minima degli accordi che le utenze non domestiche devono stipulare per la raccolta e l’avvio a recupero dei propri rifiuti, per favorire un maggiore dinamismo concorrenziale nell’offerta di tali servizi. Circa il servizio di gestione integrata dei rifiuti, si fortificano gli standard qualitativi per l’erogazione delle attività di smaltimento e recupero assegnando peculiari competenze regolatorie all’ARERA.

Tutela della Salute
Il testo interviene anche sul tema salute:
• agevola l’accesso all’accreditamento delle strutture sanitarie private e introduce criteri dinamici per la verifica periodica delle strutture private convenzionate;
• ·oltrepassa l’attuale obbligo per il titolare dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di detenere almeno il 90% dei medicinali in possesso di una AIC, riducendo il vincolo ad un assortimento idoneo a rispondere alle esigenze territoriali;
• rimuove gli ostacoli all’ingresso sul mercato dei farmaci generici;
• incoraggia le aziende farmaceutiche alla definizione del prezzo di rimborso (che è negoziato con AIFA), prevedendo che in caso di inerzia sia applicato l’allineamento al prezzo più basso.
• rimuove la discrezionalità di identificazione dei dirigenti medici, prevedendo che essi siano selezionati da una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di cui almeno due provenienti da diversa regione, assegnando l’incarico al candidato che abbia ottenuto il punteggio più alto.

Comunicazioni elettroniche
Il d.d.l. interviene su sul tema della digitalizzazione, ad esempio, riguardo alla realizzazione di infrastrutture di nuova generazione dove agevola i lavori per la realizzazione di infrastrutture fisiche consentendo il passaggio su reti già esistenti. Il testo inserisce obblighi di coordinamento tra gestori di infrastrutture fisiche e operatori di rete per la realizzazione di reti di comunicazione ad alta velocità. Lo stesso d.d.l. introduce per i gestori di servizi di telefonia e comunicazioni elettroniche l’obbligo di acquisire il consenso esplicito per tutti i servizi in abbonamento offerti da terzi, compresi sms e mms.

Rimozione degli oneri per le imprese
• Revisione dei procedimenti amministrativi. Il testo delega il Governo a rivedere i regimi amministrativi delle attività private, a facilitare e reingegnerizzare in digitale delle procedure.
• Semplificazione dei controlli sulle attività economiche. Il d.d.l. delega il Governo rende più efficaci ed efficienti e coordinati i controlli sulle attività economiche.

Ulteriori disposizioni
Si introducono, tra le altre, disposizioni normative rivolte a: • rafforzare i poteri di valutazione di operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza, garantendo maggiore coerenza del quadro normativo nazionale con quello adottato dalla Commissione e dalla prevalenza dei Paesi dell’UE;
• rafforzare i poteri di contrasto all’abuso di dipendenza economica.

. Se vuoi consultare la bozza del DdL approvato dal Consiglio dei Ministri, clicca QUI.


2. 3 DICEMBRE 2021 - La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 depositata al Senato

. Se vuoi consultare il testo del DdL A.S. 2469 depositato al Senato, clicca QUI.


3. 30 MAGGIO 2022 - Primo via libera del Senato alla legge annuale per il mercato e la concorrenza

Il 30 maggio 2022, il Senato, con 180 voti a favore, 26 contrari e un astenuto, ha approvato il DdL n. 2469, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, nel testo proposto dalla Commissione.
Dopo l’intesa di maggioranza, raggiunta la scorsa settimana, a partire dall’articolo 2 sulle gare per l’assegnazione delle concessioni balneari (che tuttavia ha la sostanza di un rinvio tecnico), il provvedimento si accinge così ad affrontare l’esame in seconda lettura alla Camera (C.3634).
Il provvedimento tornerà poi al Senato in terza lettura.
Il via libera definitivo è atteso tra la metà di luglio e i primi giorni di agosto.

Il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, reca numerose deleghe e, a seguito del lavoro in Commissione, si compone di 36 articoli, suddivisi in otto capi:
- Capo I - Finalità (articolo 1);
- Capo II - Rimozione di barriere all'entrata dei mercati. Regimi concessori (articoli 2-7);
- Capo III - Servizi pubblici locali e trasporti (articoli 8-12);
- Capo IV - Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale (articoli 13-15);
- Capo V - Concorrenza e tutela della salute (articoli 16-22);
- Capo VI - Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica (articoli 23-26);
- Capo VII - Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori (articoli 27-31);
- Capo VIII - Rafforzamento dei poteri in materia di Antitrust (articoli 32-35).

Il disegno di legge sulla concorrenza approvato al Senato in attuazione del PNRR delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici.
Proroga al 31 dicembre 2023 l’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive.
Delega il Governo ad adottare decreti legislativi per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive.
Riduce, infine, a quattro giorni il termine entro cui le amministrazioni competenti dovranno comunicare agli interessati i dati definitivi relativi alle posizioni registrate in seguito alla comunicazione unica per la nascita dell’impresa.

. Se vuoi consultare il testo del DdL A.S. 2469 approvato dal Senato il 30 maggio, clicca QUI.

. Se vuoi consultare il testo del Dossier del Servizio studi con gli emendamenti approvati dalla 10° Commissione, clicca QUI.


4. 2 AGOSTO 2022 - Il Senato approva definitivamente la legge annuale per il mercato e la concorrenza

Martedì 2 agosto 2022, il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato il DdL n. 2469-B, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, collegato alla manovra di finanza pubblica.

Il disegno di legge originario era composto da 32 articoli; dopo l'esame al Senato gli articoli sono diventati 36. Dopo l'esame in Commissione svoltosi alla Camera, gli articoli sono rimasti 36.
Tuttavia: è stato soppresso l'articolo 10, che recava una delega legislativa, volta a rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea (vale a dire taxi e noleggio con conducente - NCC).
Al contempo è stato inserito un nuovo articolo, volto a eliminare l'incompatibilità tra attività di mediazione immobiliare e prestazione di servizi finanziari.

. Se vuoi consultare il testo del DdL A.S. 2469 approvato dal Senato il 2 agosto 2022, clicca QUI. >

. Se vuoi consultare una scheda di sintesi dei contenuti del disegno di legge, clicca
QUI.


5. 12 AGOSTO 2022 - Pubblicata la L. n. 118/2022 sulla Gazzetta Ufficiale

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2022, la Legge 5 agosto 2022, n. 118, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”.
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.

5.1. SINTESI DELLE DISPOSIZIONI

La legge sulla concorrenza del 2021 si compone di 36 articoli, raccolti in 9 capi:
- il primo (art. 1) enuncia le finalità;
- il secondo (artt. 2-7) è dedicato alla rimozione di barriere all'entrata dei mercati e ai regimi concessori;
- il terzo (artt. 8-11) ai servizi pubblici locali e trasporti;
- il quarto (artt. 12-14) alla concorrenza, energia e sostenibilità ambientale;
- il quinto (artt. 15-21) alla concorrenza e tutela della salute;
- il sesto (artt. 22-25) alla concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica;
- il settimo (artt. 26-31) alla concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori;
- l’ottavo (art. 32-35) al rafforzamento dei poteri in materia di attività antitrust e infine
- il nono (art. 36) contiene una clausola di salvaguardia.

In estrema sintesi, il secondo capo contiene modifiche alla legislazione vigente e deleghe al governo in materia di regimi concessori.

Il terzo capo prevede la delega al Governo per il riordino della materia dei servizi pubblici locali, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico, indicando, tra i principi e criteri direttivi, l'adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete (energia elettrica, gas naturale, il servizio idrico integrato, rifiuti urbani, trasporto pubblico locale) e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica (art. 8).

Il quarto capo, in materia di energia e sostenibilità ambientale, per favorire l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, prevede che si utilizzino criteri premiali per la valutazione delle offerte di concessioni autostradali in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative e che, anche con riferimento alle concessioni in essere, si debbano dotare le aree di servizio di colonnine di ricarica (art. 12).
Infine, sono dettate alcune norme in materia di rifiuti (esonero dal versamento della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti per le utenze non domestiche che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico; attribuzione all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA del compito di definire adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti) (art. 14).

Il quinto capo detta norme in materia di salute.

Il sesto capo detta norme in materia di sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica.

Il settimo capo (artt. 26-30) contiene una serie di norme in materia di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività economiche.
Si tratta della parte probabilmente più interessante e importante della legge, pur se costituita in gran parte di deleghe, che non solo non producono effetti immediati, ma di cui si potrà valutare la portata solo a seguito dell’esercizio delle stesse, da parte dell’Esecutivo che governerà a seguito delle elezioni del 25 settembre 2022.
Vengono previste quattro deleghe di contenuto generale, di cui le prime tre (dettate dall’art. 26) riguardano la revisione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza (delle imprese in generale e delle fonti energetiche rinnovabili in particolare) e la quarta (dettata dall’art. 27) riguarda i controlli sulle attività economiche.

Le norme contenute nell’ottavo capo riguardano il rafforzamento dei poteri in materia di attività antitrust.
In particolare, si prevede una nuova disciplina della vigilanza sulle operazioni di concentrazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato, anche per tenere conto del nuovo tipo di test stabilito dal regolamento (CE) n. 139/2004 (art. 32).

. Se vuoi consultare un dossier di approfondimento dei contenuti del disegno di legge, clicca QUI.


5.2. APPROFONDIMENTI

Nei punti che seguono abbiamo scelto di approfondire alcune tra le principali novità introdotte dalla legge n. 118/2022 in commento.

5.2.1. - Concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive

Gli articoli 3 e 4, introdotti nel corso dell'esame al Senato, affrontano il controverso tema delle concessioni demaniali marittime.
La soluzione adottata al Senato cerca di individuare un punto di equilibrio dopo il contenzioso in atto sulla materia, oggetto di sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea e del Consiglio di Stato, che hanno posto un limite alla la proroga automatica e generalizzata prevista fino al 31 dicembre 2033, per ragioni di contrasto con il contenuto precettivo dell'articolo 49 TFUE e dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE (c.d.”Direttiva Bolkestein”).

L'articolo 3 proroga al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura selettiva, il termine del 31 dicembre 2023 può essere derogato con atto motivato, comunque non oltre il 31 dicembre 2024 (comma 3).

Le concessioni demaniali e i rapporti cui si applica la predetta proroga dell’efficacia sono:
a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive (gestione di stabilimenti balneari; esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; esercizi commerciali; servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo);
b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione.

L'articolo 4 completa la disciplina delegando il Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive.

I numerosi princìpi e criteri direttivi della delega hanno l'ambizione di prendere in considerazione una vasta gamma di interessi coinvolti.
Ve ne sono, infatti, alcuni tesi a tutelare la concorrenza, la par condicio tra gli operatori e la loro massima partecipazione; ve ne sono altri volti a tutelare anche l'interesse della collettività a fruire del bene pubblico, vuoi gratuitamente e direttamente accedendo al tratto di costa, vuoi mediante la fissazione di canoni concessori in favore degli enti pubblici commisurati al pregio naturale del bene; ve ne sono poi di ulteriori finalizzati a salvaguardare gli investimenti fatti sull'arco del tempo dagli operatori uscenti e a consentire il mantenimento o l'accesso alla concessione da parte delle piccole e medie imprese (PMI); ve ne sono altri, ancora, finalizzati a tutelare l'occupazione.


5.2.2. - Concessione delle aree demaniali

L'articolo 5 reca una novella all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, in materia portuale, introducendo il principio dell'evidenza pubblica nell'affidamento delle concessioni delle aree demaniali e reca una nuova disciplina delle modalità per il rilascio del titolo e per l'esercizio della gestione da parte del concessionario.
Il comma 1 dell’articolo 18 della legge n. 84 del 1994 è la disposizione che subisce la modifica più profonda, poiché nel suo tessuto viene inserito il principio dell’evidenza pubblica, prima non previsto.
Secondo la formulazione attualmente vigente i criteri per l’affidamento dovevano essere determinati con un decreto ministeriale, che tuttavia non è mai stato emanato. Nel nuovo testo proposto, a un decreto ministeriale è affidato il compito di declinare specificamente i contenuti e le modalità delle gare pubbliche, onde renderle omogenee su tutto il territorio nazionale.
Resta fermo che le operazioni e i servizi portuali possono essere svolte solo da imprese autorizzate dalle autorità portuali (siano esse autorità di sistema o marittime) e che per il loro svolgimento le aree demaniali e le banchine possono essere date in concessione.
Si stabilisce che l’affidamento delle concessioni devono avvenire con una procedura che prenda avvio con la pubblicazione di un avviso pubblico da parte dell’autorità portuale.


5.2.3. - Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali

L'articolo 8 delega il Governo al riordino - entro sei mesi - della materia dei servizi pubblici locali, anche tramite l'adozione di un testo unico (comma 1).
La norma individua fra i principi e criteri direttivi l'adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete (energia elettrica, gas naturale, il servizio idrico integrato, rifiuti urbani, trasporto pubblico locale) e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica. La scelta del modello in house viene consentita ma deve essere assunta nel rispetto di un preciso obbligo di motivazione.

Nella relativa procedura di adozione, si prevede, sugli schemi di decreto legislativo, il parere o l'intesa in sede di Conferenza unificata a seconda degli ambiti materiali contenuti nel provvedimento, nonché - a seguito di modifiche approvate dal Senato in prima lettura - il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, oltre che quello dell'ARERA (comma 3).


5.2.4. - Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti e consumatori

L'articolo 10 originario, sul trasporto non di linea (vale a dire taxi e noleggio con conducente – NCC), è stato soppresso. Al contempo è stato inserito un nuovo articolo, sulle procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori.
L'articolo 10 attuale rafforza i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori, prevedendo che si possa proporre ricorso giurisdizionale solo dopo aver esperito un tentativo di conciliazione da definire entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità di regolazione dei trasporti, che deve individuare allo scopo procedure semplici e non onerose, anche in forma telematica.
A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.


5.2.5. - Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti - Nuovi obblighi a carico dei titolari di autorizzazione o di concessione

L'articolo 13 integra la disciplina dell'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, prevedendo l'obbligo, per i titolari di autorizzazione o di concessione, dell'aggiornamento periodico dell'anagrafe, secondo le modalità e i tempi indicati con decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica.
In caso di mancato adempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000,00 euro per ciascuna mancata dichiarazione.

Con il comma 1 dell’articolo 13 si dispone la modifica dell’articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017, n. 124, con l’aggiunta, in fine, i seguenti periodi: « È fatto, inoltre, obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione di procedere all’aggiornamento periodico dell’anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105 ».

Con il successivo comma 2, si dispone la modifica dell’articolo 1, comma 105, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dove si stabilisce che la sanzione per il mancato adempimento sarà « di euro 15.000 ».

Ricordiamo che la Legge n. 124 del 4 agosto 2017 recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, all’articolo 1, commi da 98 a 119, contiene norme in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti volte ad incrementare la concorrenzialità del mercato di carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni.
Nello specifico il comma 100 ha previsto l’introduzione di un’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale ed autostradale cui i titolari dell’autorizzazione/concessione degli impianti di distribuzione carburanti hanno l’obbligo di iscriversi, entro il 24 agosto 2018 (termine prorogato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 1132).
Contestualmente all’iscrizione nell’anagrafe i titolari degli impianti di distribuzione di carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione competente, all’amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all’ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attestante che l’impianto ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate ai commi 112 e 113, art. 1 della L. n. 124/2017, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità si impegnano al loro adeguamento, da completare entro 18 mesi dall’entrata in vigore della Legge n. 124/2017 (termine modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1132).

Al titolare che ometta di inviare al Ministero la predetta autocertificazione di compatibilità/incompatibilità dell’impianto di distribuzione carburanti, contestuale all’iscrizione obbligatoria nell’Anagrafe generale, verrà irrogata una sanzione pecuniaria amministrativa di 15.000,00 euro (in precedenza la sanzione prevista andava da 2.500,00 a 7.000,00 euro per ogni mese di ritardo rispetto al sopra richiamato termine utile), con diffida ministeriale ad adempiere entro trenta giorni pena la dichiarazione di decadenza dall’autorizzazione e dalla licenza di esercizio a cura dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, della Regione e del Comune territorialmente competenti.

Per snellire le procedure legate agli obblighi soprariportati e ridurre gli oneri a carico delle aziende, la Conferenza Unificata nella seduta dell’8 marzo 2018 ha sancito che l’iscrizione all’anagrafe impianti ed i relativi adempimenti fossero eseguiti esclusivamente mediante apposita piattaforma informatica del Ministero dello sviluppo economico realizzata all’interno del portale impresainungiorno.gov.it.
Il Ministero, le Regioni/Province autonome, gli Enti Locali e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli considerano assolti gli obblighi previsti dalla Legge concorrenza solo se adempiuti attraverso la modalità informatica descritta; a tal proposito si specifica che l’iscrizione all’anagrafe impianti e la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

. Se vuoi accedere alla piattaforma per l'anagrafe degli impianti, clicca QUI.


5.2.6. - Servizi di gestione dei rifiuti

L'articolo 14, sui servizi di gestione dei rifiuti, introduce la facoltà per le utenze non domestiche che producono i c.d. “rifiuti assimilati agli urbani” di servirsi del gestore del servizio pubblico o di fare ricorso al mercato.

Secondo quanto disposto dal nuovo comma 10 dell’articolo 238 del D.Lgs. n. 152/2006, « Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma1, lettera b-ter), numero 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni ».

5.2.7. - Mediazione immobiliare e prestazione di servizi finanziari

L'articolo 28 è stato introdotto in sede referente alla Camera per eliminare l'incompatibilità tra attività di mediazione immobiliare e prestazione di servizi finanziari.
Vengono, di conseguenza, modificati, rispettivamente, l’articolo 5 della L. n. 39/1989, con l’aggiunta del, comma 3-bis, e l’articolo 17 del D.Lgs. n. 141/2010, con l’aggiunta del comma 4-quater, che riportiamo di seguito:
« 3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, l’esercizio dell’attività di agente immobiliare è compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l’attività di mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’esercizio dell’attività di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli. »

« 4-quater. L’attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo o ruolo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del testo unico delle disposi zioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L’esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli. ».


5.2.8. - Abbreviazione dei termini della Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa

L'articolo 29 interviene sulla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, riducendo da sette a quattro giorni il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano, per via telematica, all'interessato (che ha presentato la comunicazione) e al registro delle imprese (che accoglie la comunicazione) i dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
All’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Le amministrazioni competenti comunicano all’interessato e all’ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate. ».



DICEMBRE 2023 - AL VIA LA TERZA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA

1. 30 DICEMBRE 2023 - Pubblicata la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, la Legge 30 dicembre 2023, n. 214 recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”.

La legge - in vigore dal 31 dicembre 2023 - si compone di 22 articoli, suddivisi nei seguenti sei Capi:
• Capo I - MISURE IN MATERIA DI ENERGIA, TRASPORTI, RIFIUTI E COMUNICAZIONI (artt. 1 – 10)
• Capo II - MISURE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO (artt. 11 e 12)
• Capo III - MISURE IN FAVORE DEI CONSUMATORI E IN MATERIA DI PRODOTTI ALIMENTARI (artt. 13 – 15)
• Capo IV - MISURE IN MATERIA FARMACEUTICA (art. 16)
• Capo V - DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (artt. 17 e 18)
• Capo VI - ULTERIORI DISPOSIZIONI (artt. 19 – 22).


APPROFONDIMENTI SU ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE

1. 24 FEBBRAIO 2015 - NESSUNA PENALE PER CHI CAMBIA GESTORE - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Sono comparsi articoli e commenti su alcuni siti internet che sostengono che se il disegno di legge sulla concorrenza, approvato il 20 febbraio 2015 dal Consiglio dei Ministri, dovesse essere approvato, cambiare operatore telefonico non sarà più tanto conveniente.
Il Disegno di legge, infatti, a dispetto delle finalità di liberalizzazione e semplificazione della competitività cui è diretto, ripristina le penali abrogate dalla legge Bersani.

Il chiarimento è arrivato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il seguente comunicato comparso sul sito dello stesso Ministero:
"Il disegno di legge sulla concorrenza approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi non prevede in alcun modo la reintroduzione di penali per chi recede dai contratti di abbonamento a telefoni fissi e mobili, internet o a pay-tv.
La norma inserita nel disegno di legge non cambia infatti le disposizioni generali in materia di recesso anticipato dai contratti di telefonia, internet e TV (già regolati dal D.L. n. 7/2007) ma disciplina i costi di uscita dalle sole promozioni relativi ai medesimi servizi (come per esempio l’uso di uno smartphone o le partite di calcio gratuite).
In primo luogo fissa un tetto di 24 mesi alla durata delle promozioni stesse.
Secondariamente stabilisce che le eventuali penali – già esistenti nelle promozioni – devono rispettare una serie di stringenti requisiti di trasparenza sia verso il cliente, sia verso il regolatore. In particolare, l’operatore dovrà fornire al consumatore informazione esaustiva in merito all’esistenza e all’entità di costi d’uscita. Dovrà inoltre spiegarne analiticamente al Garante delle comunicazioni, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, la giustificazione.
In terzo luogo, la norma impone che i costi d’uscita siano proporzionali al valore del contratto e alla durata residua della promozione.
In sostanza, l’effetto delle norme introdotte a favore dei consumatori è quello di chiarire un aspetto precedentemente non definito, allo scopo di ridurre e comunque rendere più trasparenti i costi complessivi di uscita dalle promozioni promuovendo la mobilità del cliente.
Ciò che era vietato fino a oggi continuerà a esserlo anche dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla concorrenza, e anzi le pratiche commerciali già in atto saranno soggette a vincoli più stringenti a tutela del consumatore"
.

. Se vuoi accedere al sito del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.



APPENDICE NORMATIVA

. LEGGE 23 luglio 2009 , n. 99: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia.

. LEGGE 4 agosto 2017, n. 124: Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (Testo ufficiale, con le annotazioni, pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale).

. LEGGE 4 agosto 2017, n. 124: Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (Testo pubblicato sull'edizione online della Gazzetta Ufficiale).

. LEGGE 5 agosto 2022, n. 118: Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2022).

. LEGGE 30 dicembre 2023, n. 214: Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023).


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Pubblicato su: 2015-02-28 (7362 letture)

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