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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - VERSAMENTO DELL’IVA DA PARTE DELLA P.A. - FATTURAZIONI - PAGAMENTI





IL VERSAMENTO DELL’IVA DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT )


1. L. N. 190/2014 - Fatture nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni - Dal 1° gennaio 2015 introdotto lo “split payment”

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 (Supplemento Ordinario n. 99), la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".

Una delle tante novità introdotte è quella prevista all’art. 1, comma 629, lett. b), che ha previsto l’introduzione del nuovo art. 17-ter (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici) del D.P.R. n. 633/1972, nel quale si prevede quanto segue:
“Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

In base a tale meccanismo (c.d. “split payment” o “scissione dei pagamenti”) le Pubbliche Amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, sono tenute a versare direttamente all’erario l’IVA che è stata addebitata loro dai fornitori, con le modalità e nei termini indicati da un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.


1.1. Soggetti obbligati

Soggetti interessati allo split payment sono tutti i fornitori della Pubblica Amministrazione che, dal 1° gennaio 2015, pur avendo emesso regolare fattura con addebito di IVA, incasseranno solo l’imponibile; sarà infatti la stessa Pubblica Amministrazione a versare l’IVA all’Erario invece che al fornitore.
A favore dei fornitori interessati dalla disposizione in esame, per effetto delle modifiche apportate all’art. 30, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972, vi è la possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA, all’atto della presentazione della dichiarazione ovvero trimestralmente.

Alcuni fornitori vengono esentati dall’applicazione dello split payment: si tratta dei fornitori che sulle proprie prestazioni sono soggetti a ritenuta alla fonte, come i professionisti, e dei fornitori che sulle proprie forniture applicano il reverse charge, come ad esempio le imprese di pulizia dal 1 gennaio 2015.


2. 3 FEBBRAIO 2015 – Pubblicato il decreto di attuazione

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, il decreto 23 gennaio 2015 con cui viene data attuazione a una delle misure più “innovative” contenute nella legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 629, lett. b), della L. n. 190/2014). Con tale decreto vengono dettati le modalità e i termini entro cui le Pubbliche Amministrazioni saranno tenute a versare direttamente all’Erario l’IVA che è stata addebitata loro dai fornitori.


2.1. Effetti sui soggetti passivi fornitori – Esigibilità dell’imposta

In merito agli obblighi nascenti in capo ai soggetti passivi fornitori, l’art. 2 del decreto stabilisce che i medesimi devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del decreto IVA, apponendo su di essa l’annotazione “scissione dei pagamenti”.
Inoltre, gli stessi fornitori sono tenuti a registrare la fattura nei termini indicati dagli articoli 23 e 24 dello stesso decreto ma non devono computare come IVA a debito l’imposta indicata nella medesima, la quale, quindi non parteciperà alla liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale).
Tale imposta, infatti, deve essere versata dall’amministrazione acquirente sulla base dell’esigibilità dell’imposta stessa.

Al riguardo, il successivo articolo 3 dispone preliminarmente che, per le operazioni soggette al regime di scissione dei pagamenti, l’imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura. Tuttavia, a fini di semplificazione, si consente all’amministrazione acquirente di optare un’esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura.


2.2. Modalità e termini di versamento

Il versamento dell’IVA da parte delle Pubbliche Amministrazioni non soggetti passivi d’imposta (nel senso che non svolgono attività avente carattere commerciale) può essere effettuato con le seguenti modalità:
a) per le Pubbliche Amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello F24 Enti pubblici.
Con la risoluzione 12 febbraio 2015, n. 15E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 620E denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”.
Nello stesso documento di prassi, l’Agenzia ha precisato che in sede di compilazione del modello F24 occorre indicare:
- nella sezione “Contribuente” il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale della pubblica amministrazione che effettua il versamento;
- nel sezione “Dettaglio versamento”:
nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo;
nel campo “riferimento A”, il mese per cui si effettua il pagamento, nel formato “00MM”;
nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”
.

b) Per le Pubbliche Amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.
La risoluzione n. 15/E/2015 ha istituito il codice tributo 6040 denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”.
In sede di compilazione del modello F24, tale codice deve essere indicato nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme da indicare nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” del mese e dell’anno d’imposta per cui di effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”.

c) Per le Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.

L’articolo 4, comma 2, del D.M. 23 gennaio 2015 disciplina le modalità che possono essere adottate per effettuare il versamento dell’IVA, prevedendo tre opzioni:
1) con un distinto versamento dell’IVA dovuta, per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
2) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
3) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.


2.3. Disposizioni per le pubbliche amministrazioni soggetti passivi dell'IVA

Secondo quanto disposto dall'art. 5, le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, devono annotare le relative fatture nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto n. 633 del 1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta e' divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.
Tale articolo stabilisce, in sostanza, che gli enti pubblici che effettuano acquisti di beni e/o servizi nell’esercizio di attività commerciali per le quali sono soggetti passivi IVA non devono procedere con il versamento dell’imposta, secondo le modalità previste dall’art. 4 per gli enti pubblici non soggetti passivi IVA, dato che la stessa deve partecipare alla liquidazione periodica del mese o del trimestre, previa la registrazione delle fatture nel registro IVA vendite o dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è diventata esigibile, con riferimento al mese precedente.
In termini concreti, l’imposta viene assolta con il meccanismo dell’inversione contabile - in applicazione del reverse charge - con la possibilità di “neutralizzare” il debito mediante l’esercizio della detrazione, annotando contestualmente la fattura sul registro IVA acquisti.
Inoltre, esercitando l’opzione di anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento del ricevimento della fattura, prevista dall’art. 3, D.M. 23 gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni possono semplificare la gestione delle fatture emesse dai propri fornitori, registrandole nei registri IVA al momento del loro ricevimento, senza attendere e monitorarne il relativo pagamento.
Nei casi diversi da quelli nei quali le Pubbliche Amministrazioni agiscono come soggetti passivi IVA, queste ultime sono tenute al versamento dell’imposta con le modalità e nei termini previsti dal D.M. 23 gennaio 2015.

Rimane da chiarire con quali modalità la Pubblica Amministrazione - dotata di partita IVA - debba assolvere l’imposta in relazione agli acquisti di beni e servizi relativi alla sfera istituzionale. Ossia essa deve versare l’IVA in relazione alle operazioni per le quali l’imposta è divenuta esigibile, ai sensi dell’art. 4, D.M. 23 gennaio 2015 o applicare il meccanismo dell’inversione contabile di cui al successivo art. 5 e versare la quota di imposta non detraibile nella relativa liquidazione periodica IVA?
È auspicabile un intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate in tal senso, al fine di dissipare i dubbi delle Pubbliche Amministrazioni sugli adempimenti ad esse spettanti in relazione agli acquisti effettuati nell’ambito della sfera istituzionale.


2.4. Attività di monitoraggio e controllo

Secondo quanto stabilito all’art. 6, del decreto in commento, i versamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni sono monitorati dall’Agenzia delle Entrate, la quale, previa intesa con la Ragioneria generale dello Stato, acquisisce ed elabora le informazioni dei versamenti effettuati nonché le informazioni contenute nelle fatture elettroniche trasmesse.
In caso di verifiche, controlli e ispezioni, le Pubbliche Amministrazioni - ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, D.M. 23 gennaio 2015 - mettono a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l’importo dell’IVA dovuta e quello dell’IVA versata per ciascun mese di riferimento.


2.5. Ambito di applicazione

Il secondo periodo del comma 632 dell'art. 1, della L. n. 190/2014 dispone testualmente che "Le disposizioni di cui al comma 629, lettera b), nelle more del rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1º gennaio 2015.

Il decreto, all’art. 9, precisa che lo split payment si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta sia successiva a tale data.
Dunque, lo split payment si applicherà non solo alle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 ma anche alle operazioni per le quali l’imposta è "esigibile a partire dal 1° gennaio 2015", cioè a tutte quelle fatture che al 31 dicembre risultano sospese.

Ad un Comune che chiedeva se il meccanismo del versamento dell'I.V.A. all'erario dovesse essere applicato dalla P.A. su tutte le fatture emesse dai creditori a far data dal 1° gennaio 2015, o anche su quelle emesse nel 2014, ma acquisite al protocollo dell'Ente dal ° gennaio 2015, l'ANCI ha dato la seguente risposta:
"Il comma 632 della L. 190/14 stabilisce che lo split payment si applica alle operazioni per le quali l’IVA risulta esigibile dal 1° gennaio 2015. Essendo i comuni annoverati tra le pubbliche amministrazioni per le quali l’IVA addebitata per rivalsa dai fornitori è, di regola, esigibile dal momento del pagamento (art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972), le fatture emesse (indipendentemente dalla data di ricezione o protocollazione da parte della PA) nel 2014 ma pagate nel 2015, in punto di diritto, dovrebbero sottostare allo split payment, con l’unica eccezione delle fatture emesse nel 2014 con IVA ad esigibilità immediata, vale a dire quelle per le quali il fornitore si è spogliato del differimento mediante opzione, facendo coincidere il momento dell’esigibilità con quello dell’effettuazione dell’operazione.
Tuttavia, con comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015, il Ministero dell'Economia, oltre a confermare l’imminente emanazione del decreto attuativo previsto dal comma 629, lett. b), della legge di stabilità, dispone che il nuovo meccanismo (scissione dell’IVA dall’imponibile, la prima versata direttamente all’erario, il secondo pagato al fornitore) si applica alle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015. Ciò significa che, benché la legge faccia riferimento alle operazioni la cui imposta è esigibile dal 2015, le fatture del 2014 non ancora pagate al 31.12.2014 in ogni caso sono escluse dallo split payment."
.

Fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni centrali dello Stato, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015, viene tuttavia previsto che le amministrazioni interessate dal nuovo meccanismo sono tenute ad accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 aprile 2015.


2.6. Sanzioni per omesso o ritardato versamento dell'imposta

L'articolo 1, comma 633, della legge di stabilita 2015 stabilisce quanto segue:
"Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 629, lettera b), che omettono o ritardano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, e le somme dovute sono riscosse mediante l'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311."

Si tratta della sanzione del 30%, ridotta allo 0,2% per giorno di ritardo in caso di ritardo non superiore a 15 giorni.


3. 9 FEBBRAIO 2015 – Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

3.1. La ratio della novità introdotta dal Legislatore

Nell’intento di agevolare l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "split payment"), introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), legge n. 190/2014, con la circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti interpretativi per l’individuazione dell’ambito applicativo della disciplina, sotto il profilo soggettivo.
Il meccanismo dello split payment prevede che - in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, per i quali queste non siano debitori d’imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile) - l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall’Amministrazione acquirente direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
La disposizione sopra richiamata ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo l'art. 17-ter.

Sul piano soggettivo, l’Agenzia delle Entrate osserva che la norma reca un’elencazione dei soggetti destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti di uguale contenuto rispetto a quella recata dall’art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972, avente ad oggetto l’applicabilità, alle operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dell’esigibilità differita dell’IVA all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi.
A differenza di quest’ultima disciplina, tuttavia, avente carattere agevolativo e natura derogatoria rispetto ai principi ordinari dell’IVA, la circolare n. 1/E/2015 rileva come la scissione dei pagamenti persegua una finalità di contrasto all’evasione dell’IVA.
Pertanto, ai fini dell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione l’Agenzia ritiene opportuno fare riferimento ai soggetti destinatari dell’art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972, effettuando, comunque, un’interpretazione del dettato normativo della disposizione in commento basata su valutazioni sostanziali di ordine più generale, che tengano conto della differente ratio che ha ispirato le due norme.

3.2. Ambito soggettivo di applicazione della norma - Elenco delle Pubbliche amministrazioni coinvolte

La circolare identifica le seguenti Amministrazioni Pubbliche come destinatarie, in presenza degli altri requisiti previsti, della disciplina in oggetto:
- Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 T.U.E.L., nonché gli altri Enti locali indicati dall’art. 2, D.Lgs. n. 267/2000 (Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni);
- Camere di Commercio;
- istituti universitari;
- Aziende Sanitarie Locali (ASL) ed enti ospedalieri (ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera);
- enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (IRCCS);
- enti pubblici di assistenza e beneficienza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- Enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

3.3. Soggetti esclusi

Per le stesse ragioni, la circolare ritiene che il meccanismo dello split payment non è applicabile:
- per le operazioni effettuate nei confronti degli enti previdenziali privati o privatizzati, essendo la natura pubblica un requisito imprescindibile;
- per le aziende speciali (incluse quelle delle Camere di Commercio);
- per la generalità degli enti pubblici economici, che operano con un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell’interesse della collettività;
- per gli Ordini professionali;
- per gli Enti ed istituti di ricerca,
- per le Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli);
- per le Autorità amministrative indipendenti (quali, ad esempio: l’AGCOM, l’ARBA, l’ACI, l’ARAN, l’Agenzia per l’Italia Digitale, l’INAIL e l’IPSO).

In ogni caso, per una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, la circolare suggerisce di avvalersi dell’ausilio dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
Il fornitore, pertanto, potrà verificare direttamente nell’anagrafica dell’IPA la categoria di appartenenza e i riferimenti dell’ente pubblico acquirente.
Considerato, comunque, che il richiamo alle anzidette categorie IPA non può ritenersi esaustivo, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che laddove, in relazione a taluni enti, dovessero permanere dei dubbi sull’applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti, l’operatore interessato potrà inoltrare specifica istanza di interpello, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 212/2000.

. Se vuoi accedere al sito "Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)", clicca QUI.


3.4. Sanzioni - Violazioni pregresse non sanzionabili - Correzione degli errori

Il documento di prassi precisa, inoltre, che in considerazione dell’incertezza della disciplina (che ha esplicato comunque efficacia già in relazione alle fatture emesse dal 1° gennaio 2015), nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, non verranno applicate sanzioni per le violazioni - relative alle modalità di versamento dell’IVA afferente alle operazioni in discorso - eventualmente commesse anteriormente all’emanazione della presente circolare.

Ne deriva che ove le PP.AA., dopo il 1° gennaio 2015, abbiano corrisposto al fornitore l’IVA ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’imposta incassata dalle Pubbliche Amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione.
Diversamente, ove il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, lo stesso dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari. In tal caso le Pubbliche Amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l’IVA relativa all’operazione ricevuta.
Il testo della circolare viene riportata nei Riferimenti normativi.


4. 12 FEBBRAIO 2015 – Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’IVA dovuta dalle PP.AA. a seguito di scissione dei pagamenti

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015, ha provveduto alla Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti.

Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell’imposta in parola, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 23 gennaio 2015, è stato istituito il seguente codice tributo:
- “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972”.

Per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta in parola, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 23 gennaio 2015, è stato istituito il seguente codice tributo:
- “6040”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972”.

L'Agenzia ricorda, infine, che per i versamenti da effettuare con le modalità descritte all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8, capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato.
Il testo della Risoluzione viene riportato nei Riferimenti normativi.


5. 13 FEBBRAIO 2015 – L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è esclusa dal meccanismo della scissione dei pagamenti

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/E/2015, il meccanismo dello split payment non trova applicazione nei confronti delle agenzie fiscali.
A confermare la non applicabilità del meccanismo dello split payment è la stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella Nota n. 17619 dell’11 febbraio 2015.
Facendo seguito alla nota n. 3395/RU del 12 gennaio 2015, con la quale erano state fornite le prime istruzioni operative, l’Agenzia ha, infatti, messo in evidenza come l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E/2015 ha chiarito che le Agenzie fiscali devono intendersi escluse dall’applicazione del meccanismo in oggetto.
Con la medesima circolare è stato, inoltre, precisato che in caso di ricezione di una fattura recante l’annotazione “scissione dei pagamenti”, le amministrazioni escluse dal campo di applicazione del citato meccanismo dovranno corrispondere al fornitore anche l’IVA relativa all’operazione ricevuta, mentre il fornitore dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari.
In relazione a quanto sopra esposto, gli uffici dell’Agenzia preposti alla lavorazione delle fatture passive provvederanno al pagamento delle stesse fatture secondo le precedenti modalità ordinarie, che prevedono la corresponsione al fornitore dell’IVA relativa all’operazione ricevuta.
Gli uffici doganali provvederanno a corrispondere l’IVA al fornitore anche in caso di fatture che dovessero erroneamente presentare l’annotazione “scissione dei pagamenti”. In tal caso, a seguito della ricezione della fattura, gli uffici competenti comunicheranno tempestivamente al fornitore che l’Agenzia è esclusa dal meccanismo della “scissione dei pagamenti” e che lo stesso fornitore dovrà esercitare la rivalsa nei modi ordinari, computando l’IVA nell’ambito delle proprie dichiarazioni.
Alla comunicazione sarà allegata la circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E/2015.
Il testo della nota viene riportato nei Riferimenti normativi.


6. 27 FEBBRAIO 2015 – Semplificati i rimborsi per i fornitori della P.A. - Emanato decreto di modifica

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015, il Decreto 20 febbraio 2015, recante “Modifiche al decreto 23 gennaio 2015 relativo alle modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Il decreto ha modificato l'art. 8, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015, riducendo, già a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre 2015, i vincoli per i rimborsi IVA da effettuarsi in via prioritaria ai soggetti che effettuano operazioni cui si applica lo split payment, il meccanismo introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).
In particolare, l'art. 1 del D.M. 20 febbraio 2015 elimina, dalla formulazione del citato art. 8, comma 1, del D.M.l 23 gennaio 2015, la previsione che subordinava l'ammissione dei soggetti passivi che effettuano le operazioni cui si applica lo split payment fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell’IVA sono eseguiti in via prioritaria (ai sensi dell’art. 38-bis, comma 10, del D.P.R. n. 633/1972) alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 22 marzo 2007.
Pertanto, non è più necessario che il contribuente sia in attività da almeno tre anni, che l’ammontare del credito IVA sia superiore a 10.000 euro per i rimborsi annuali o 3.000 euro per quelli trimestrali, né che l’eccedenza superi il 10% dell’imposta complessivamente assolta sugli acquisti/importazioni effettuati nel periodo di riferimento.
È comunque necessario rientrare nelle condizioni previste dall’art. 30, comma 2, lettera a), D.P.R. n. 633/1972, e quindi essere soggetti che esercitano prevalentemente o esclusivamente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle relative agli acquisti, computando tra queste anche le operazioni effettuate a norma dell’art. 17-ter del decreto IVA.
Resta in piedi, inoltre, il requisito previsto dall’art. 8 comma 2, del D.M. 23 gennaio 2015, pertanto i rimborsi potranno essere erogati per un importo non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata mediante “split payment” nel periodo oggetto del rimborso.

Per quanto concerne l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’articolo 2 del nuovo decreto precisa che le stesse si applicano a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre del periodo d’imposta 2015.


7. 13 APRILE 2015 – SPLIT PAYMENT - Nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su adempimenti, rimborsi e sanzioni

Facendo seguito alle due precedenti circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 e 6/E del 19 febbraio 2015 (Punti 8.5; 8.6 e 8.7), l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo dello split payment (o “scissione dei pagamenti”), di cui all’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015).
In particolare, il documento di prassi fornisce ulteriori indicazioni e chiarimenti in ordine all’ambito applicativo nonchè circa gli adempimenti da espletarsi da parte dei soggetti coinvolti nell’applicazione del meccanismo in esame, sui rimborsi e sulle sanzioni.
In dettaglio, il documento si sofferma:
- sugli adempimenti dei soggetti passivi fornitori, sulla esigibilità dell’imposta (Punti 3 e 4);
- sugli adempimenti delle PP.AA. “soggetti passivi” e “non soggetti passivi” (Punti 5 e 6);
- sulla regolarizzazione e note di variazione nel caso di ricezione di fatture irregolari (Punto 7);
- sulle verifiche telematiche dei pagamenti (Punto 8); sull’intervento sostitutivo in presenza di DURC negativo (Punto 9);
- sul Creditore pignoratizio e debitore pignorato (Punto 10);
- sui rimborsi (Punto 11);
- sull’efficacia temporale del provvedimento (Punto 12) e
- sulle sanzioni (Punto 13).
In merito alla presenza di DURC negativo, la circolare precisa che gli artt. 4 e 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, prevedono che prima di effettuare pagamenti a favore dei propri fornitori le PP.AA. provvedano a richiedere il DURC e, in presenza di irregolarità, attivino il c.d. “intervento sostitutivo” che consiste nel pagare l’importo dovuto direttamente all’istituto previdenziale o assicurativo creditore.
La circolare precisa che il procedimento, sulle fatture soggette al meccanismo dello split payment, deve essere avviato in riferimento all’importo dell’imponibile della fattura, quindi escluso IVA. L’intervento sostitutivo si manifesterà, pertanto, solo sulla parte del credito effettivamente vantata dal fornitore.
Il testo delle tre circolari citate viene riportato nei Riferimenti normativi.


8. 12 GIUGNO 2015 – Via libera dall'Europa - Ma con una efficacia limitata: tre anni

La Commissione europea ha autorizzato l’introduzione del meccanismo dello split payment, già operativo dal 1° gennaio 2015 per effetto della legge di stabilità 2015, sulla cui base l’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti della Pubblica amministrazione è assolta dagli enti stessi della PA.
Lo ha annunciato ieri la portavoce della Commissione UE in materia di servizi finanziari, Vanessa Mock.
Il meccanismo dello split payment è previsto dall’art. 1, comma 29, lettera b), della legge di Stabilità 2015, che ha introdotto il nuovo art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 (operativo dal 1° gennaio 2015), ai sensi del quale l’imposta relativa a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuata nei confronti della Pubblica Amministrazione è versata dagli enti stessi della PA, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia.
Si tratta, nello specifico, di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali, dei consorzi costituiti tra enti pubblici, delle CCIAA, degli istituti universitari, delle ASL, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico e degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.
La norma è finalizzata a contrastare le frodi nel settore IVA, con una previsione di maggior gettito recuperato nel 2015 stimato in 988 milioni di euro.
Come spiegato ieri dalla portavoce della Commissione UE in materia di servizi finanziari, Vanessa Mock, il meccanismo avrà un efficacia temporalmente limitata e non potrà superare i tre anni previsti dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Inoltre, per il via libera definitivo la misura deve ancora acquisire il parere favorevole del Consiglio UE.


9. 18 AGOSTO 2015 – SPLIT PAYMENT - L’Unione europea autorizza l’Italia fino al 31 dicembre 2017

In deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata, rispettivamente:
a) a prevedere che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni debba essere versata dall'acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale;
b) a imporre che nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni sia apposta una specifica annotazione secondo cui l'IVA deve essere versata su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale.
Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore sul territorio nazionale delle misure di cui sopra, l'Italia dovrà trasmettere alla Commissione una relazione sulla situazione generale dei rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi interessati da tali misure e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. Questo è quanto è stato stabilito dal Consiglio europeo con la decisione 14 luglio 2015, n. 2015/1401/UE (pubblicata sulla G.U.U.E. n. 217 del 18 agosto 2015).
L’Italia potrà, dunque, applicare retroattivamente, cioè a partire dal 1° gennaio 2015, il meccanismo dello “Split Payment”, ma solo fino al 31 dicembre 2017, allorché saranno sviluppati adeguati controlli basati sui dati acquisiti attraverso la fatturazione elettronica, obbligatoria dal 31 marzo 2015 per le operazioni effettuate nei confronti di tutte le Amministrazioni Pubbliche.

. Se vuoi scaricare il testo della decisione del Consiglio europeo, clicca QUI.


10. 18 AGOSTO 2015 – SPLIT PAYMENT – L’Unione europea concede una nuova proroga fino al 30 giugno 2020

A partire dal 1° luglio 2017 e fino al 30 giugno 2020, l'Italia, in deroga all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, è autorizzata a disporre che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi alle Pubbliche Amministrazioni, alle società controllate da pubbliche amministrazioni e alle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB, sia versata dall'acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale.
Lo prevede la Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio del 25 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea n. L 118/17 del 6 maggio 2017.
Inoltre, in deroga all'articolo 226 della citata direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a imporre che nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore dei soggetti elencati sopra sia apposta una specifica annotazione secondo cui l'IVA deve essere versata su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale.
Entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore sul territorio nazionale delle misure indicate sopra, l'Italia dovrà trasmettere alla Commissione una relazione sulla situazione generale dei rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi interessati da tali misure e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso, nonché sull'efficacia generale della presente misura per ridurre l'evasione dell'IVA nei settori interessati.
La presente decisione si applicherà dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020.
Il testo della Decisione UE viene riportato nei Riferimenti normativi.


11. GIUGNO 2017 – SPLIT PAYMENT – Esteso il perimetro applicativo - Fissate le nuove regole

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla pagina del Dipartimento delle Finanze, il decreto attuativo delle disposizioni dettate dalla “Manovra correttiva 2017” e gli elenchi delle pubbliche amministrazioni e delle società destinatarie della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. “Split Payment”).
Ricordiamo che, con l’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (c.d. “Manovra correttiva 2017”), il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “Split Payment”) è stato esteso a:
A) tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
B) le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
C) le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile (controllo di fatto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
D) le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
E) le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), dalle società di cui sopra;
F) le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
A partire dal prossimo 1° luglio più di 29.000 soggetti dovranno trattenere, al momento del pagamento, l’IVA risultante dalla fattura emessa dal cedente o prestatore.
Come si individua il momento di esigibilità del tributo per la PA e per le società?
Il nuovo D.M. 27 giugno 2017 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), oltre a modificare il D.M. 23 gennaio 2015 per adeguarlo all’avvenuto allargamento dell’ambito di applicazione dello “split payment” (art. 1), stabilisce, all’art. 2), che le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 e consente, per adeguare i sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile:
- alle Pubbliche Amministrazioni, di versare l’IVA dovuta all’Erario entro il 16 novembre 2017 (primo pagamento);
- alle società soggette alla disciplina di provvedere all’annotazione delle fatture per le quali l’esigibilità è compresa tra il 1° luglio ed il 30 novembre 2017, di effettuare il relativo versamento dell’imposta entro il 18 dicembre 2017.

. Se vuoi approfondire i contenuti della Manovra correttiva 2017, clicca QUI.

. Se vuoi accedere alla pagina del Dipartimento delle Finanze e scaricare il testo del decreto, della relazione illustrativa e degli elenchi dei nuovi soggetti, clicca QUI.


12. LUGLIO 2017 – SPLIT PAYMENT – Pubblicato il D.M. 13 luglio 2017 - Aggiornati gli elenchi dei soggetti obbligati

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017, il DECRETO 13 luglio 2017, recante "Modifica della disciplina di attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA".
L'art. 5-bis del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 viene così sostituito:
"5-bis (Individuazione delle pubbliche amministrazioni).
1. Le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»
.
All'art. 5-ter, comma 2, il quarto periodo viene sostituito dal seguente:
«L'elenco definitivo e' pubblicato, a cura dello stesso Dipartimento delle finanze, entro il 15 novembre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo.».

Il nuovo provvedimento, che apporta modifiche al decreto del 27 giugno 2017 di attuazione della normativa sulla scissione dei pagamenti, attua la riforma recata dalla manovra correttiva (D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017) ed estende, con effetto dal 1° luglio 2017, il meccanismo di scissione dei pagamenti ai professionisti e alle Pubbliche Amministrazioni sino ad allora escluse. In particolare, le nuove disposizioni, intervengono per sostituire il criterio di individuazione delle pubbliche amministrazioni destinatarie dello split payment: a tal fine non si guarda più, come stabilito precedentemente, all’elenco delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato, pubblicato dall’ISTAT, bensì il meccanismo di scissione si applica a tutte le amministrazioni con le quali vige l’obbligo della fatturazione elettronica.
La novità è efficace a decorrere dalle fatture per le quali l’esigibilità si è verificata a partire dal 25 luglio 2017, giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto in commento.
Sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti che hanno già applicato la nuova disciplina alle fatture per le quali l’esigibilità si è verificata dal 1° al 24 luglio 2017, data di pubblicazione del decreto.
Per l’individuazione precisa delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie bisogna far riferimento all’elenco pubblicato all’interno del sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, con esclusione dei soggetti che sono classificati all’interno della categoria “Gestori di pubblici servizi”.

In relazione alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017, la Manovra correttiva (D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017) ha esteso lo split payment anche alle operazioni effettuate nei confronti di:
- società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate da regioni, province, città metropolitane, comuni o unioni di comuni;
- società controllate dalle società precedenti;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Inoltre, lo split payment trova applicazione anche per i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte.

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze ha pubblicato gli elenchi definitivi per il 2017 delle società nei cui confronti trova applicazione il meccanismo dello split payment.

. Se vuoi accedere al sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, clicca QUI.

. Se vuoi accedere al sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze e scaricare gli elenchi aggiornati, clicca QUI.


13. GENNAIO 2018 – SPLIT PAYMENT – Pubblicato il decreto attuativo sull’ampliamento

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018, il Decreto 9 gennaio 2018, recante “Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei pagamenti (IVA)”.
Ricordiamo che, a partire dal 1° gennaio 2018, il decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017 (c.d. “Collegato fiscale 2018”):
1) ha ampliato il perimetro applicativo dello Split Payment (scissione dei pagamenti) includendo, nel nuovo meccanismo di pagamento dell’IVA, i seguenti nuovi soggetti:
- gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali (incluse le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona),
- le fondazioni partecipate dalle amministrazioni pubbliche,
- le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni,
- le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società pubbliche per una quota non inferiore al 70 per cento
;
2) ha demandato ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di stabilire le relative modalità di attuazione.
Il decreto 9 gennaio 2018, attuativo delle disposizioni dettate dal Collegato fiscale 2018, apporta ora le modifiche necessarie all’applicazione dello Split payment anche ai nuovi soggetti, in particolare riscrivendo l’art. 5-ter del D.M. 23 gennaio 2015, ora rubricato “Individuazione delle fondazioni, degli enti e delle società”.
Il decreto ministeriale specifica, inoltre, che l’elenco dei soggetti sottoposti a Split payment verrà pubblicato dal Dipartimento delle Finanze entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo.
Soltanto per il 2018 i soggetti interessati allo Split payment devono fare riferimento all’elenco già pubblicato dal Dipartimento Finanze in data 19 dicembre 2017 e consultabile sulla specifica applicazione informatica.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


14. FEBBRAIO 2018 – SPLIT PAYMENT – Gli elenchi dei soggetti tenuti all'applicazione dello Split Payment hanno efficacia costitutiva

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito all'efficacia temporale dell'applicazione dello Split payment ed ha precisato che, gli elenchi dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti hanno efficacia costitutiva.
Pertanto, si legge ancora nella nota, "al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco e dalla pubblicazione dell'elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze".
La consultazione delle posizioni dei contribuenti è stata inoltre agevolata con l’inserimento di una colonna in cui viene riportata la data di inclusione negli elenchi dei contribuenti soggetti allo split payment.

. Se vuoi accedere al sito del Dipartimento delle Finanze, clicca QUI.


15. GIUGNO 2018 – SPLIT PAYMENT - Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sulle alle novità in vigore dal 1° gennaio 2018 in merito alla platea dei soggetti coinvolti

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E del 7 maggio 2018, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dello Split payment dell’IVA, a seguito delle modifiche apportate, con effetto dal 1° gennaio 2018, dall’art. 3, comma 1, del D.L. n. 148/2017, convertito dalla L. n. 172/2017, che ha sostituito il comma 1-bis dell’art. 17-tert del D.P.R. n. 633 del 19872, allargando il perimetro dei soggetti coinvolti.
L’estensione dello Split payment alle nuove categorie di soggetti – chiarisce subito l’Agenzia – “risponde all’obiettivo di rendere ancora più efficace l’azione di contrasto all’evasione in materia di imposta sul valore aggiunto”.
Tale obiettivo viene perseguito ponendo a carico dei soggetti acquirenti, che presentano un grado di “fedeltà fiscale” maggiore dei loro fornitori nell’assolvimento degli obblighi di versamento dell’imposta, l’obbligo di versare l’imposta medesima addebitata dal fornitore direttamente all’Erario, in luogo del fornitore.
Con il D.M. 9 gennaio 2018, che ha modificato il D.M. 23 gennaio 2015, sono state, inoltre, ridefinite le modalità di attuazione della disciplina della scissione dei pagamenti, alla luce delle novità introdotte dal citato D.L. n. 148 del 2017.
Per l’esatta individuazione dei nuovi soggetti interessati, di cui al comma 1-bis dell’art.17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, occorre rifarsi – ricorda l’Agenzia - agli elenchi pubblicati in data 19 dicembre 2017 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi fatturate dal 1° gennaio 2018, e la cui imposta sia divenuta esigibile dalla medesima data.
Tanto premesso, la presente circolare illustra le novità in vigore dal 1° gennaio 2018. Per quanto non contemplato nella presente circolare, restano valide le indicazioni fornite con le circolari n. 1/E del 9 febbraio 2015, n. 15/E del 13 aprile 2015 e n. 27/E del 7 novembre 2017.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


16. 14 LUGLIO 2018 – PUBBLICATO IL D.L. N. 87/2018 - Professionisti fuori dallo Split Payment a decorrere dal 14 luglio 2018

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 201, il DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese".

Dal 14 luglio 2018, in virtù dell’articolo 12 del D.l. n. 87/2018 (c.d. "Decreto Dignità"), entrano in vigore le disposizioni che escludono dallo split payment le prestazioni di servizi rese alle Pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto.
Pertanto, i professionisti sono nuovamente lasciati fuori da quel particolare meccanismo noto come “scissione dei pagamenti”, in virtù del quale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di PA, sono direttamente queste ultime a versare all’Erario la relativa Iva.
Nello specifico, fuoriescono dalla disciplina:
• i professionisti, in qualità di soggetti residenti i cui compensi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto;
• ne restano invece compresi gli agenti, i mediatori e i rappresentanti, le cui provvigioni scontano la ritenuta d’acconto.
Per i professionisti non residenti, i cui compensi sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, prevale il meccanismo del reverse charge su quello dello split paymente e, quindi, se il servizio è reso ad un committente soggetto passivo stabilito in Italia, l’Iva sarà comunque dovuta mediante l’inversione contabile.
Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali le fatture sono emesse dal 15 luglio 2018, ossia dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Dl n. 87/2018.
Pertanto, per capire quale regime Iva applicare si deve guardare alla data di emissione della fattura, che indica se vi è obbligo o meno di applicare lo split payment.

. Se vuoi approfondire i contenuti del D.L. n. 87/2018, clicca QUI.


17. 22 GIUGNO 2020 – SPLIT PAYMENT - La Commissione Europea decide per la proroga fino al 30 giugno 2023

La Commissione UE propone la proroga della misura di deroga per il periodo compreso “dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2023” e, inoltre, che “entro il 30 settembre 2021 l'Italia [dovrà] trasmette[re] alla Commissione una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati […]”.
Sebbene si resti in attesa dell'ufficialità della decisione di esecuzione, la proposta della Commissione diretta a consentire la deroga è già sul tavolo del Consiglio europeo (COM (2020) 242 finale del 22 giugno 2020).
I fornitori delle pubbliche amministrazioni, dunque, possono restare tranquilli e prendersi tutto il tempo per adeguare i propri sistemi di fatturazione.
Si ricorda che l’Italia, con lettera protocollata dalla Commissione il 4 dicembre 2019, aveva chiesto l'autorizzazione a continuare a derogare agli articoli 206 e 226 della direttiva IVA per quanto riguarda i requisiti in materia di fatturazione e di pagamento in relazione all'IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni.
Tuttavia, con lettera protocollata dalla Commissione il 27 marzo 2020, l'Italia aveva modificato la richiesta, chiedendo che l'ambito di applicazione dell'autorizzazione resti identico a quello concesso dalla decisione di esecuzione (UE) n. 2017/784 del Consiglio, e quindi ha chiesto di applicare la deroga per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate alle pubbliche amministrazioni, alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e a un elenco di società quotate in borsa.
Sebbene l'Italia abbia chiesto la proroga dell'autorizzazione fino al 31 dicembre 2023, la Commissione ha proposto di autorizzare la deroga dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2023.
Questo periodo dovrebbe infatti essere sufficiente per effettuare una valutazione completa dell'efficacia delle misure attuate al fine di ridurre l'evasione fiscale nei settori interessati.

- Si riporta il testo della decisione:
. COMMISSIONE EUROPEA - DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiuntoTabella dei prodotti agricoli - D.M. 11 luglio 2007 e D.M. 26 ottobre 2007.


18. 28 LUGLIO 2020 – SPLIT PAYMENT - Confermata dal Consiglio UE fino al 30 giugno 2023

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale europea L 242 del 28 luglio 2020, la decisione del Consiglio UE n. 2020/1105 del 24 luglio 2020 che autorizza l’Italia ad applicare lo split payment (“scissione dei pagamenti”) dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2023.
Tenuto conto delle difficoltà che l’Italia sta incontrando a causa della pandemia di Covid-19, che rendono più difficile per i soggetti passivi l’attuazione delle modifiche richieste nei loro sistemi di fatturazione e per le amministrazioni fiscali l’adeguamento dei propri sistemi di controllo e informatici, l’eliminazione della misura avrebbe potuto determinare notevoli effetti negativi nella lotta contro l’evasione fiscale e nella riscossione dell’IVA, nonché sui costi amministrativi a carico dei soggetti passivi nelle attuali circostanze.
Pertanto, la scissione dei pagamenti - in scadenza al 30 giugno 2020 - è stata confermata fino al 30 giugno 2023.
Senza l’applicazione retroattiva della decisione, le società che applicano il meccanismo di scissione dei pagamenti avrebbero dovuto cambiare da un giorno all’altro i loro sistemi di fatturazione per adattarli alle modifiche. In modo analogo, anche l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto adattare i propri sistemi.
Per evitare tali criticità, dunque, la decisione si applica retroattivamente per garantire la continuità giuridica della misura.

Al fine di garantire il seguito necessario nel quadro della deroga richiesta e, in particolare, di valutare l’impatto sui rimborsi dell’IVA dei soggetti passivi ai quali si applica la deroga, l’Italia presenterà alla Commissione europea - entro il 30 settembre 2021 - una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi, compreso in particolare il tempo medio necessario per i rimborsi, e sull’efficacia della misura speciale e di ogni altra misura attuata dall’Italia al fine di ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati.
Il testo della decisione viene riportato nei Riferimenti normativi.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

1. Nota operativa della Fondazione Nazionale Commercialisti - FNC

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), in una nota operativa del 15 dicembre 2014, ha approfondito le regole operative del nuovo meccanismo c.d. "split payment", che interessano le Pubbliche Amministrazioni acquirenti beni e servizi, ancorche' non rivestano la qualifica di soggetto passivo ai fini IVA.
In primo luogo la nota della FNC identifica i soggetti della P.A. destinatari delle nuove regole, le quali si applicheranno nei confronti: dello Stato; degli organi statali ancorche' dotati di personalita' giuridica; degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti; delle Camere di Commercio; degli Istituti universitari; delle ASL e degli enti ospedalieri; degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico; degli enti pubblici di assistenza e beneficienza; degli enti di previdenza.
La Fondazione ritiene che tale elenco sia da ritenere tassativo e quindi non estendibile per analogia ad altri enti pubblici, salvo diversa interpretazione da prevedersi con l`emanando decreto del Ministero dell`Economia.

In secondo luogo, per quanto riguarda l`efficacia temporale delle nuove disposizioni.
La Fondazione ricorda quanto chiarito dallo stesso Ministero dell`Economia con il citato comunicato stampa del 9 gennaio scorso, nel quale viene reso noto che nello schema di decreto di attuazione "il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l`esigibilita' dell`imposta si verifichi successivamente alla stessa data".
In sostanza: - fatture emesse nel 2014 continuano a soggiacere al regime naturale dell`esigibilita' differita di cui all`art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972;
- quelle emesse a partire dal 2015 sono invece sottoposte allo split payment.

Per quanto riguarda la gestione contabile delle operazioni, il fornitore emettera' fattura, per le operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2015, con la rivalsa dell`IVA, indicando che tale imposta non verra' mai incassata ai sensi dell`art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972. L`imposta indicata in fattura verra' regolarmente registrata in contabilita' dal cedente, e andra' stornata o contestualmente alla registrazione della fattura o con un`apposita scrittura dal totale del credito accesso verso l`ente pubblico.

. Se vuoi scaricare il testo della nota operativa della Fondazione Nazionale Commercialisti, clicca QUI.


2. 6 FEBBRAIO 2015 – L'ANCE lancia una raccolta firme contro lo split payment

Attraverso una petizione online intitolata “no allo split payment”, L’Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE) ha avviato una campagna di raccolta firme rivolta a tutte le aziende fornitrici della pubblica amministrazione che, con l’introduzione dello split payment si vedranno fortemente danneggiate sul piano della gestione finanziaria.
La nuova misura introdotta dalla legge di stabilità 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2015, sostengono le imprese, non fa che aggravare la vessazione fiscale che ha raggiunto livelli tali da pregiudicare la sopravvivenza stessa delle aziende.
La misura produce effetti gravissimi sulle imprese, incidendo sulla loro liquidità già fortemente pregiudicata dal fenomeno dei ritardati pagamenti della PA, mettendo a rischio la sopravvivenza delle imprese che operano nel settore dei lavori pubblici.
In sintesi, le imprese non ricevono più Iva dalla Pa, che la versa direttamente all’Erario, ma devono continuare a pagarla ai loro fornitori.
Al posto della liquidità, le imprese avranno in cassa solo crediti Iva.
La misura produrrà effetti negativi a cascata su tutta la filiera, innescando un circolo vizioso dalle conseguenze drammatiche su occupazione, investimenti e funzionamento dell’economia.

. Se vuoi accedere alla petizione, clicca QUI.


3. 13 MARZO 2015 – Split payment, in forse l'esclusione di associazioni e società sportive dilettantistiche

L'Agenzia delle Entrate sta approfondendo la corretta interpretazione della disciplina sullo split payment, anche riguardo all'esclusione delle operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali - come quello agevolato accordato alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche - che prevedono l'addebito dell'imposta in fattura, ma sono caratterizzati da un meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante.
Lo ha annunciato il 13 marzo 2015 il vice ministro dell'Economia Casero, rispondendo a un'interrogazione (n. 3/01735) in Commissione Finanze al Senato.
Nell'interrogazione, avente ad oggetto il meccanismo di scissione dei pagamenti introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che impone alle P.A., ancorché non soggetti passivi IVA, di versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori, si chiedeva conto, tra l'altro, della possibilità di ammettere una deroga all'applicazione del nuovo regime in favore degli enti non profit.
Casero ha ricordato, preliminarmente, che, secondo quanto chiarito dalle Entrate, la scissione dei pagamenti non è applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell'ambito di regimi speciali nei quali non è prevista l'evidenza dell'imposta in fattura, e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie. Il vice ministro ha aggiunto che, tuttavia, potrebbe essere valutata l'esclusione dell'applicazione anche per i fornitori che applicano regimi speciali che prevedono l'addebito dell'imposta in fattura.
Sempre in tema di split payment, Casero ha poi sottolineato, riguardo alla richiesta di semplificare le procedure e ridurre i tempi di erogazione dei rimborsi IVA, che per facilitare l'ammissione in via prioritaria ai rimborsi relativi a operazioni soggette a detto regime è stato emanato il D.M. 23 gennaio 2015, cui ha fatto seguito il D.M. 20 febbraio 2015, che ha eliminato alcuni vincoli posti dal precedente provvedimento per essere ammessi al rimborso prioritario (tra cui il riferimento ai limiti concernenti le soglie minime di 10 mila e di 3 mila euro, rispettivamente previste per i rimborsi annuali e trimestrali).
(Fonte: FISCOPIU')


4. 31 MARZO 2015 – IVA: Split payment - Circolare della FNC

La legge di stabilità 2015 ha introdotto una nuova modalità di versamento dell'IVA con riferimento a determinate operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, definita "Split payment".
Con la circolare del 31 marzo 2015, la Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) intende offrire le prime operative in merito alla corretta applicazione delle novità normative, tenuto conto sia delle disposizioni attuative recate dal D.M. 23 gennaio 2015, che delle indicazioni interpretative fornite dalla circolare 9 febbraio 2015, n. 1/E e dalla circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E.
La circolare dedica una particolare attenzione alla matrice comunitaria delle modifiche normative adottate, che avrebbe necessitato del rilascio da parte del Consiglio dell'Unione europea della preventiva autorizzazione di cui all’art. 395 della Direttiva 2006/112/CE.
Viceversa, il legislatore nazionale, contrariamente a quanto previsto inizialmente nel disegno di legge di stabilità, ha introdotto il descritto regime senza attendere alcuna autorizzazione comunitaria, fermo restando che, se tale autorizzazione non dovesse intervenire, sarà necessario ripristinare l’applicazione ordinaria dell’IVA, nonché fare fronte al mancato verificarsi dell’incremento di gettito atteso. In funzione di questo dato, la FNC ha ritenuto opportuno prendere le mosse proprio da una breve analisi della disciplina comunitaria di riferimento.

. Se vuoi scaricare il testo della circolare, clicca QUI.



RIFERIMENTI NORMATIVI

. LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015). Art. 1, commi 629 - 633.

. DECRETO 23 gennaio 2015: Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni. (Testo coordinato con le modifiche apportate dal D.M. 20 febbraio 2015).
. DECRETO 23 gennaio 2015 - RELAZIONE

. AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015: IVA. Ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti – Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Primi chiarimenti.

. AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

. AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - Nota del 11 febbraio 2015, Prot. 17619/RU:art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 (split payment) – Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015.

. AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015: Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro. Punti 8.5 - 8.6 e 8.7

. DECRETO 20 febbraio 2015: Modifiche al decreto 23 gennaio 2015 relativo alle modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni.

. AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015: Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni: cd. scissione dei pagamenti. Articolo 1, commi 629, lettere b) e c), 630, 632 e 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

. DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/784 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 2017 che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401.

. DECRETO 13 luglio 2017: Modifica della disciplina di attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA.

. AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017: IVA. Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti - Art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96.

. DECRETO 9 gennaio 2018: Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei pagamenti (IVA).

. AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Centrale Coordinamento Normativo - Circolare n.9/E del 7 maggio 2018: IVA. Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti - Art. 3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172

. DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1105 del Consiglio del 24 luglio 2020 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto



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Pubblicato su: 2015-02-04 (22941 letture)

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