RIFORMA DEL 2006 - STUDI E APPROFONDIMENTI - MANUALI E GUIDE OPERATIVE
STUDI E APPROFONDIMENTI
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1. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
- Le vendite di immobili non soggette ad azione revocatoria fallimentare (art. 67, comma 3, lettera c, L.F.) (Studio n. 6112/I - Approvato dal Gruppo di studio sulla Riforma del diritto fallimentare il 14 dicembre 2005).
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- L’esenzione dalla revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa e dei corrispettivi per prestazioni di lavoro.
(Art. 67, primo comma, lett. a) e f)) (Studio n. 6113/I - Approvato dal Gruppo di studio sulla Riforma del diritto fallimentare il 14 dicembre 2005).
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- La nuova azione revocatoria fallimentare: profili generali – le ipotesi di esenzione relative a piani di risanamento ed a procedure alternative al fallimento
(art. 67, primo e secondo comma; terzo comma, lett. d), e), g)) (Studio n. 6114/I - Approvato dal Gruppo di studio sulla Riforma del diritto fallimentare il 14 dicembre 2005).
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- I patrimoni destinati: aspetti di interesse notarile. (Studio n. 119-2006/I - Approvato dalla Commissione studi d'impresa il 27 ottobre 2006)
SOMMARIO: - 1. La disciplina; - 2. L’organo competente per la costituzione dei patrimoni destinati; - 3. La pubblicità dell’operazione; - 4. La delibera di costituzione; - 5. Gli effetti patrimoniali dell’operazione; - 6. La cessazione dell’operazione; - 7. Il finanziamento destinato ad uno specifico affare.
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- La c.d. domanda di concordato in bianco. (Studio n. 100-2013/I - Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 19 febbraio 2013).
SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Il contenuto della domanda di concordato; 3. Il verbale notarile ed il problema della pubblicità; 4. Il concordato in bianco o concordato con riserva o preconcordato o concordato senza piano; 5. Il contenuto della domanda; 6. Gli effetti della presentazione della domanda con riserva; 7. Il compimento degli atti di ordinaria e straordinari amministrazione; 8. La prededucibilità dei crediti post
ricorso e gli obblighi informativi periodici; 9. Lo scioglimento dai rapporti in corso; 10. Compatibilità della domanda con riserva con l’accordo di ristrutturazione dei debiti e con il concordato con continuità aziendale; 11. L’orientamento restrittivo ed il rischio del c.d. abuso del diritto; 12. Conseguenze del mancato deposito della domanda di concordato (e della mancata integrazione).
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2. FONDAZIONE LUCA PACIOLI
La forte esigenza di regolamentare gli aspetti relativi alle procedure di insolvenza che possono coinvolgere imprese che hanno sedi, e beni, in più stati dell’Unione Europea è stata alla base dell’emanazione del Regolamento n° 1346/2000 del Consiglio dell’Unione Europea del 29 maggio 2000.
Il Regolamento si compone di n° 47 articoli, suddivisi in n° 5 capitoli e le linee guida ivi contenute possono essere così determinate:
1 - competenza per l’apertura delle procedure d’insolvenza;
2 - individuazione della legge applicabile;
3 - decisioni relative alle predette procedure;
4 - riconoscimento ed esecuzione delle decisioni negli altri stati.
. Se sei interessato a consultare il documento n. 23 del 6 dicembre 2001, clicca QUI.
Per una lettura approfondita delle principali novità contenute del decreto legislativo n. 5 del 2006 segnaliamo il documento n. 1 del 17 gennaio 2006, elaborato dalla Fondazione Luca Pacioli, dal titolo “Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali” (D. Lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006).
Si tratta di una scheda di lettura che intende fornire una prima informazione sui contenuti del D. Lgs. n. 5/2006, segnalando le sole modificazioni apportate alle singole disposizioni della legge fallimentare.
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La riforma del diritto fallimentare, introdotta dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, è in vigore dal 16 luglio 2006. La Fondazione Luca Pacioli, con il documento n. 15 del 19 luglio 2006, dal titolo: La riforma del diritto fallimentare. Il fallimento: i presupposti ed il procedimento., analizza le novità riguardanti i presupposti per la dichiarazione di fallimento (presupposto soggettivo ed oggettivo) ed procedimento fallimentare (dall'iniziativa fino alla disciplina dei gravami).
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Il documento n. 19 del 24 ottobre 2006 propone un'analisi delle modifiche riguardanti gli organi della procedura fallimentare, introdotte nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge fallimentare) dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, attuativo della riforma del diritto fallimentare.
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Il documento n. 21 del 30 giugno 2005 affronta l'argomento: La nuova revocatoria fallimentare (Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio.
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Il documento n. 22 del 15 dicembre 2006 analizza le funzioni del Comitato dei creditori così come definite dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, attuativo della riforma del diritto fallimentare.
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Il documento n. 2 del 22 gennaio 2007 analizza le modifiche, riguardanti l'esercizio provvisorio e l'affitto d'azienda, introdotte nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge fallimentare) dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, attuativo della riforma del diritto fallimentare.
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Il documento n. 7 del 30 marzo 2007 analizza le modifiche, riguardanti gli effetti personali del fallimento per il fallito, introdotte nel R.D. del 16 marzo 1942 dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, attuativo della riforma del diritto falimmentare.
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Il documento n. 18 del 29 ottobre 2007 analizza le modifiche, riguardanti il rapporto tra il curatore e il giudice delegato, introdotte nel R.D. del 16 marzo 1942, dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, attuativo della riforma del diritto falimmentare e dal recentissimo D. Lgs. n. 169/2007.
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Si segnalano due documenti della Fondazione Luca Pacioli, che riguardano le novità introdotte dal decreto correttivo (D. Lgs. n. 169 del 12 settembre 2007), in vigore dal 1° gennaio 2008: il documento n. 2 del 7 febbraio 2008 e il documento n. 3 del 11 febbraio 2008.
Nel documento n. 3 del 11 febbraio 2008, dal titolo ”Legge Fallimentare: le novità del decreto correttivo”, viene analizzato punto per punto il decreto correttivo, che in alcuni casi ha inciso in modo considerevole sull’assetto della “legge fallimentare”, aggiornando in tal modo il documento della stessa Fondazione Luca Pacioli n. 1 del 2006, esplicativo della riforma realizzata con il D.Lgs. 5/06.
. Se sei interessato a consultare i documenti n. 2 del 7 febbraio 2008, clicca QUI.
. Se sei interessato a consultare i documenti n. 3 del 11 febbraio 2008, clicca QUI.
Subito dopo aver affrontato nel documento n. 7 del 30 marzo 2007 gli effetti del fallimento sul fallito, nel documento n. 2 del 7 febbraio 2008, dal titolo “Gli effetti del fallimento per i creditori” vengono analizzate, in particolare, le modifiche, riguardanti gli effetti del fallimento per i creditori, introdotte nel Regio Decreto, n. 267 16 marzo 1942 (c.d. Legge fallimentare) dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 attuativo della riforma del diritto fallimentare, nonché quelle proposte dal D.Lgs. n. 169/2007.
. Se sei interessato a consultare i documenti n. 7 del 30 marzo 2007, clicca QUI.
3. FONDAZIONE ARISTEIA
Il documento n. 75 di aprile 2007, dal titolo "IL CURATORE", si sofferma sull'analisi di alcune tra le più innovative disposizioni recate dalla novellata legge fallimentare in merito all'organo di gestione della procedura, mettendo in risalto alcuni aspetti controversi sulla riforma, il mutato contesto nel quale gli organi si trovano ad agire, nonchè il diverso assetto di competenze voluto dal legislatore.
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Con il documento del 12 novembre 2007, dal titolo "Fallimenti e Collegio sindacale", la Fondazione Aristeia ha presentato una ricerca che mette in luce il ruolo centrale dei professionisti (collegi sindacali) nella prevenzione delle crisi aziendali.
Nonostante la mancata introduzione nella riforma del diritto fallimentare degli istituti di prevenzione e di allerta, che nel testo della Commissione Trevisanato venivano indicati come meccanismi idonei a diagnosticare la crisi dell'impresa e che avrebbero consentito di disciplinare anche la fase della crisi dell'impresa e non solo quella dell'insolvenza, non si può non considerare "il ruolo centrale che il collegio sindacale ha assunto con la riforma del diritto societario ed il ruolo strategico nella prevenzione delle crisi aziendali".
Il controllo svolto in via continuativa e nel corso della gestione aziendale, attraverso la partecipazione alle riunioni degli organi di gestione aziendale, fanno del collegio sindacale "un punto nevralgico dei sistemi di controllo e consentono allo stesso di avere informazioni idonee a cogliere i primi segnali delle possibili crisi aziendali".
La ricerca condotta dalla Fondazione rileva, in modo particolare, che le SRL con collegio sindacale falliscono in percentuale inferiore a quelle senza collegio sindacale.
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Con il documento n. 84 del 23 gennaio 2008, dal titolo "L'esperto nelle procedure concorsuali", la Fondazione Aristeia si propone di esaminare la normativa relativa all'esperto nelle procedure concorsuali, vale a dire del soggetto incaricato di redigere le relazioni menzionate negli artt. 67, comma 3, lett. d), 162 e 182-bis L.F..
più precisamente vengono indagati i requisiti soggettivi, le funzioni espletate, i profili di responsabilità civile e penale del professionista incaricato.
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4. IRDECEC - ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
4.1. IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE
In data 2 agosto 2011 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato un nuovo documento in materia di diritto societario concernente "Il programma di liquidazione".
Il programma di liquidazione è un atto tipico della procedura fallimentare a formazione progressiva, la cui iniziativa è rimessa al curatore in via esclusiva ed il cui perfezionamento richiede il consenso del comitato dei creditori.
Il programma di liquidazione deve essere predisposto dal curatore entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario (art. 104-ter, comma 1, l. f.).
Una volta approvato, il programma costituisce l’atto di pianificazione e di indirizzo della gestione del patrimonio fallimentare, per cui occorre sottolineare non tanto la sua natura di documento programmatico, quanto il vincolo che da esso discende alla successiva attività di liquidazione del curatore, il quale è tenuto ad attenersi ai tempi e alle modalità di liquidazione ivi previsti con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Infatti, egli è direttamente responsabile a norma dell’art. 38 della legge fallimentare del compimento degli atti di liquidazione previsti nel programma di liquidazione approvato.
Secondo quanto precisato dal documento di studio del CNDCEC il programma di liquidazione, dovendo prevedere i singoli atti di liquidazione, la loro tempistica e le relative modalità di attuazione, non può essere redatto in modo sommario, occorre invece che esso sia analitico e completo. Infatti, l’esecuzione degli atti di liquidazione previsti nel programma approvato deve essere autorizzata dal giudice delegato, il quale, per autorizzare il compimento dell’atto, deve verificarne la conformità con la previsione contenuta nel programma. Di conseguenza, se l’atto non è descritto analiticamente nel programma o se non è previsto affatto, non può essere autorizzato dal giudice delegato e ne è precluso il compimento.
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4.2. IL CONCORDATO IN BIANCO
In data 3 MARZO 2014, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato la Circolare n. 38/IR dal titolo CONCORDATO IN BIANCO, PROCEDURA E ASPETTI DELLA GOVERNANCE.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La domanda, il piano e la proposta nell’art. 161, sesto comma, l.f.. – 3. Gli effetti. – 3.1. La concessione dei termini. – 4. Il controllo del tribunale. – 5. Il commissario giudiziale: nomina e funzioni nel concordato in bianco. – 5.1. La nomina del commissario – 5.2. Le funzioni del commissario. – 6. Gli atti di straordinaria e di ordinaria amministrazione. – 7. La governance e gli obblighi informativi. – 7.1. Gli obblighi informativi. – 7.2. La governance della società nel concordato in bianco.
Nella circolare, l’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti (IRDCEC) esamina i principali aspetti procedurali e di governance che caratterizzano l’istituto del concordato in bianco in considerazione delle modifiche introdotte con il D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013 ("Decreto del fare"), che ha innovato significativamente la disciplina del concordato in bianco introdotta all’art. 161 L.F. dal D.L. n. 83/2012 ("Decreto crescita").
L’istituto, come ben noto, è finalizzato a consentire l’emersione tempestiva della crisi d’impresa, autorizzando il debitore a presentare il ricorso contenente la domanda di concordato al verificarsi dei primi sintomi della crisi, rinviando la presentazione del piano e la formulazione della proposta ai creditori in secondo momento, nel rispetto dei termini stabiliti dal Tribunale.
Il nuovo istituto ha riscosso nella prassi un ampio riscontro, ancorché talvolta se ne sia fatto un uso distorno e strumentale rispetto alle concrete finalità perseguite dal legislatore.
Per limitare tale circostanza, il legislatore con il D.L. n. 69/2013 ha rafforzato i poteri informativi del Tribunale e dei creditori, con l’attribuzione di funzioni di vigilanza al commissario giudiziale.
Sul piano della ricostruzione del procedimento, il documento individua una ideale ripartizione in due momenti caratterizzanti l’istituto:
- il primo inerente alla presentazione della domanda e al suo deposito presso il Registro delle imprese ai fini della concessione del decreto che assegna i termini per l’integrazione con il piano di concordato;
- il secondo decorrente a partire dal decreto di ammissione fino alla conclusione del procedimento.
La circolare esamina nel dettaglio le singole fasi che caratterizzano i suddetti momenti, procedendo a un’illustrazione dettagliata dei contenuti della domanda, del piano e della proposta.
Il documento approfondisce, infine, gli aspetti connessi alla governance e gli obblighi informativi che caratterizzando la procedura, fornendo utili suggerimenti per gestire al meglio la necessaria convivenza tra organi societari e della procedura.
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5. ASSONIME
Lo Studio Assonime n. 8/2011, dal titolo "Rapporto sul funzionamento e l’applicazione delle procedure concorsuali", è stato elaborato dal gruppo di lavoro sul funzionamento e l’applicazione delle procedure concorsuali, istituito nell’ambito della Giunta di Assonime.
Questo gruppo di lavoro è stato istituito allo scopo
di valutare l’efficacia delle norme fallimentari riformate e individuare ulteriori esigenze e criticità della disciplina.
I temi rilevanti che emergono dall’analisi e dalle esigenze della prassi riguardano in
particolare:
1) la riforma dell’amministrazione straordinaria;
2) l’esigenza di favorire il finanziamento dell’impresa in crisi e l’accesso a nuova finanza nei casi di crisi che appaiano reversibili e di consentire la protezione dell’imprenditore verso le singole azioni esecutive, nelle fasi di trattative con i creditori per giungere ad
un accordo;
3) la permanenza di gravi lacune normative, in
aggiunta alla riforma dell’amministrazione straordinaria, principalmente con riguardo a:
- una disciplina fiscale di favore degli accordi con i creditori;
- la disciplina della crisi nell’ambito dei gruppi d’imprese;
- la modernizzazione della disciplina penale sul quale si è avuto un limitato, seppur significativo, intervento già nelle misure di luglio 2010;
- il miglioramento dei tempi della giustizia;
- un disegno coerente delle soluzioni per la crisi
da sovra indebitamento che vada dall’insolvenza civile alla crisi delle grandi imprese;
4) lo svolgimento di un’indagine empirica presso i tribunali, che coinvolga i giudici, i curatori e i commissari giudiziali, sull’efficacia e l’attuazione della disciplina concorsuale e dei nuovi istituti a qualche anno di distanza dall’entrata in vigore della
riforma.
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6. FONFAZIONE STUDI EI CONULENTI DEL LAVORO
6.1. RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE IN CRISI - Approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro
In tutte le economie di mercato, la vita dell'impresa si svolge con un'alternanza di fasi positive e negative; in questo senso, è possibile affermare che le situazioni di crisi aziendale sono “”componenti permanenti del sistema moderno”. Per tale ragione, professionisti con varie specializzazioni seguono con interesse la materia economico-aziendale e giuridica che regola una fase di vita dell'impresa così particolare.
Così la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro inizia l’approfondimento del 22 luglio 2015, che dedica alle “Ristrutturazioni economiche e finanziarie d’impresa”.
Dopo aver definito brevemente la fattispecie di crisi in un’ottica economico-aziendale, la Fondazione tratta l’argomento della ristrutturazione evidenziando aspetti legati al diritto fallimentare, tributario ed alla problematica della regolarità contributiva dell’impresa in crisi.
La ristrutturazione ha come obiettivo la razionalizzazione operativa attraverso azioni e interventi che hanno lo scopo di recuperare la piena efficienza della gestione del capitale circolante, fino ad estendersi a una vera e propria riorganizzazione industriale al fine di migliorare l’efficienza aziendale nel suo complesso.
Tra i vari strumenti utilizzabili, ve ne sono alcuni definiti dalla Legge fallimentare:
- l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis);
- la transazione fiscale (art. 182-ter);
- il nuovo istituto dell’accordo di ristrutturazione con gli intermediari finanziari (art. 182-septies) introdotto dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (recante: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), in vigore dal 27 giugno 2015 e in fase di conversione in legge.
La Fondazione conclude l’approfondimento, sottolineando l’importanza per le imprese in concordato preventivo di ottenere il DURC positivo, azione che “risulta coerente con le finalità sottese alla procedura concorsuale permettendo alle imprese di continuare la propria attività e di salvaguardare i livelli occupazionali”.
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7. TRIBUNALE DI MILANO
7.1. CAUSE E CIRCOSTANZE DEL FALLIMENTO – Dal Tribunale le Linee Guida sulla redazione della relazione che il curatore fallimentare deve presentare al Giudice delegato
1. Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.
2. Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.
3. Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.
E’ quanto stabiliscono i primi tre commi dell’art. 33 della Legge Fallimentare.
Sotto l'egida del Tribunale Fallimentare di Milano, una Commissione appositamente costituita - a cui hanno partecipato magistrati del Dipartimento Crisi d’impresa della Procura milanese e un gruppo di professionisti impegnati nelle procedure fallimentari – ha predisposto (in data 10 dicembre 2018, ma diffuse solo in questi giorni) le “Linee guida, per trattare gli aspetti penali della relazione di cui all'art. 33 della Legge fallimentare”.
Si tratta della relazione che il curatore fallimentare deve presentare al Tribunale e dove vanno forniti particolari sulle cause e circostanze del dissesto, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.
Nell'introduzione delle linee guida viene sottolineato come detta “relazione”, oltre ad essere indirizzata al Tribunale, è un atto di particolare interesse per il Pubblico Ministero, in quanto “costituisce spesso la “notitia criminis” da cui può iniziare il procedimento penale per i reati concorsuali”.
Da qui la necessità che essa contenga dati e fatti che, con concisa precisione, possano integrare le fattispecie incriminatrici, con indicazione anche delle circostanze “idonee a indirizzare le indagini del P.M. e della polizia giudiziaria”.
Secondo la guida, la relazione dovrebbe esordire con un cappello introduttivo, di dieci/quindici righe, contenente dati come: tipo di impresa, approssimative dimensioni del passivo, previsioni di massimo di realizzo, ricorrenza (o meno) di fatti di penale rilevanza.
La numerazione e la titolazione dei paragrafi che seguono dovrà essere utilizzata come schema standard della relazione, al fine di facilitare la lettura ai destinatari: il Giudice Delegato, il Pubblico Ministero, il Giudice delle indagini Preliminari e il Tribunale giudicante e, ovviamente, la stessa difesa dell’imputato di bancarotta. Si raccomanda l’utilizzo dello schema anche laddove non fosse applicabile al caso di specie indicando succintamente le ragioni della non applicabilità.
La Relazione, quindi, andrebbe suddivisa in apposite sezioni, la prima delle quali dedicata all'inquadramento preliminare contenente le seguenti indicazioni:
1. dati storici, evoluzione del capitale, successione delle cariche sociali;
2. attività svolta e sedi, legali e operative;
3. periodo di operatività dell’azienda;
4. informazioni sul centro di interessi e/o l’eventuale appartenenza ad un gruppo;
5. individuazione dell’inizio del dissesto: il periodo “in bonis” ed il periodo “di crisi”.
Le successive sezioni andrebbero focalizzate, invece:
- sullo stato della contabilità e dei libri sociali,
- sui dati concernenti l’attivo e il passivo,
- sull'analisi dei bilanci,
- sulla perdita del capitale sociale e aggravamento del dissesto,
- sulle operazioni sospette, sugli amministratori.
Viene, in particolare, spiegata l'importanza, una volta ricostruita a grandi linee la vita societaria, dell'individuazione del periodo in cui la società è entrata in stato di crisi, posto che, quando gli amministratori rendono manifesto lo stato della crisi societaria, esponendolo in un documento pubblico, significa che ormai le difficoltà economico-finanziarie hanno raggiunto dei livelli irreversibili, ostativi alla continuità aziendale.
Per quanto riguarda gli aspetti contabili che andranno riferiti, viene raccomandato ai curatori “di non limitarsi a un asettico elenco dei documenti contabili e dei libri sociali presenti, di quelli assenti o di quelli riportanti dati scorretti o falsi o non verificabili", ma di fornire elementi concreti per valutare l’esistenza o meno di indizi di bancarotta documentale, fraudolenta o colposa.
Con riferimento, infine, ai dati concernenti l’attivo e il passivo, viene precisata la necessità di fornire, innanzitutto, le cifre che indichino immediatamente le dimensioni e la gravità del dissesto, lo sbilancio tra attivo recuperato o recuperabile e passivo accertato o accertabile.
Alle presenti Linee Guida è allegato anche un modello di schema standard per la redazione della relazione ex art. 33 primo comma L.F.
- Si riporta il testo del documento:
. TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO - Linee guida, per trattare gli aspetti penali della relazione di cui all'art. 33 della Legge fallimentare.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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