RIFORMA DEL 2006 - PROCEDURE CONCORSUALI - ADEMPIMENTI PUBBLICITARI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE - APPROFONDIMENTI E MANUALI OPERATIVI
LE PROCEDURE CONCORSUALI E GLI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE
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1. SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE FALLIMENTARE
Il R.D. 16 marzo 1942 n. 267, così come novellato dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, dispone che i provvedimenti emessi dal Tribunale fallimentare devono essere portati a conoscenza dei terzi tramite iscrizione nel Registro imprese, dietro comunicazione d’ufficio della Cancelleria del Tribunale al Registro imprese competente.
Tale pubblicità ha natura dichiarativa.
L’iscrizione d’ufficio riguarda principalmente i seguenti atti:
A. In ambito di procedura di fallimento:
apertura di fallimento (art. 17 L.F.) e/o riapertura (art. 121 L. F.);
revoca del fallimento (art. 18 L.F.);
nomina nuovo curatore a seguito di sostituzione o revoca del precedente (artt. 37 e 37-bis L.F.);
esercizio provvisorio dell’impresa: autorizzazione – cancellazione – cessazione (art. 104 L.F.);
chiusura del fallimento (art. 119 L.F.).
B. In ambito di concordato fallimentare:
omologa di concordato (art. 129 L.F.);
esecuzione del concordato (art. 136 L.F.);
risoluzione del concordato (art. 137 L.F.) e conseguente riapertura del fallimento;
annullamento del concordato (art. 138 L.F.) e conseguente riapertura del fallimento;
chiusura del fallimento per definitività del decreto di omologazione del concordato (art. 130 L.F.).
C. In ambito di concordato preventivo:
ammissione alla procedura di concordato preventivo (artt. 163 e 166 L.F.);
omologa del concordato preventivo (art. 180 L.F.);
sentenza di accoglimento o di rigetto ad appello contro la sentenza di omologazione (art. 183 L.F.);
risoluzione del concordato preventivo e dichiarazione di fallimento (art. 186 L.F.);
annullamento del concordato preventivo e dichiarazione del fallimento (art. 186 L.F.);
esecuzione del concordato preventivo (art. 185 L.F.).
D. In ambito di liquidazione coatta amministrativa:
Sentenza che accerta lo stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa (art. 195 L.F.);
Appello contro la sentenza che accerta lo stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa (art. 195, comma 5, L.F.);
Provvedimento di liquidazione (art. 197 L.F.);
Provvedimento di nomina del/i Commissario/i liquidatore/i (artt. 198 e 199 L.F.);
Provvedimento di nomina del comitato di sorveglianza (art. 198 L.F.);
Sentenza che accerta lo stato di insolvenza successivamente alla liquidazione coatta amministrativa (art. 202 L.F.);
Sentenza di approvazione del concordato conseguente alla liquidazione coatta amministrativa (art. 214 L.F.);
Sentenza di appello che approva o respinge il concordato (art. 214, comma 4, L.F.);
Sentenza che risolve / annulla il concordato e riapre la liquidazione coatta amministrativa (art. 215 L.F.);
Chiusura della liquidazione - Istanza di cancellazione (art. 213 L.F.).
E. In ambito di amministrazione straordinaria ex D. Lgs. 270/1999:
sentenza che dichiara lo stato di insolvenza (art. 8);
revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza (art. 10);
affidamento della gestione dell’impresa al commissario giudiziale (art. 19);
apertura dell’amministrazione straordinaria o del fallimento (art. 30);
nomina dei commissari straordinari (art. 38);
conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento (art. 71);
decreto di accoglimento/rigetto della conversione della procedura (art. 71);
cessazione dell’esercizio dell’impresa (art. 73);
chiusura della procedura (art. 76);
riapertura dell’amministrazione straordinaria (art. 77);
approvazione del concordato proposto dal debitore (artt. 78 e 79).
F. Vi sono poi alcune fattispecie la cui pubblicità deve essere richiesta dal soggetto interessato/legittimato, quali:
Rapporto riepilogativo delle attività svolte dal curatore, da presentarsi da parte del curatore medesimo (art. 33 L.F.);
Cancellazione dal Registro delle imprese delle società a seguito di chiusura del fallimento, da presentarsi da parte del curatore (art. 118 L.F.);
Accordi di ristrutturazione dei debiti (aert. 182-bis L.F.), a cura del/i debitore/soci/legali rappresentanti;
Contratto di affitto di azienda (art. 104-bis L.F.), a cura del notaio;
Vendita del complesso aziendale o di suoi rami (art. 105 L.F.), a cura del notaio;
Vendita di quote di srl (art. 106 L.F.), a cura del notaio;
In caso di società di capitali, proposta di concordato (art. 152 L.F.), a cura del notaio rogante.
2. PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE
2.1. Trattamento ai fini dell’imposta di bollo delle istanze presentate dal Curatore presso il Registro delle Imprese
In tema di applicazione dell’imposta di bollo sugli adempimenti a carico del Curatore fallimentare presso il Registro delle Imprese si è espressa l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con la Risoluzione del 4 dicembre 2006, Prot. 954-172916/2006, in risposta ad un Interpello inoltrato dalla Camera di Commercio di Livorno, che verteva su due adempimenti particolari previsti, dalla nuova disciplina fallimentare, a cura del Curatore fallimentare:
il deposito presso il Registro delle Imprese del Rapporto Riepilogativo (art. 33, comma 5, L.F.),
la presentazione presso il Registro delle Imprese dell’istanza di cancellazione di Società avvenuta a seguito di chiusura del fallimento per compiuta ripartizione finale dell’attivo o per insufficienza dell’attivo (art. 118, comma 1 e 2, L.F.).
L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’introduzione del contributo unificato da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, comporta la non applicabilità dell’imposta di bollo agli atti e ai provvedimenti processuali.
L’imposta di bollo in materia di atti giudiziari rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato.
Ora, il rapporto riepilogativo e la cancellazione di società sono atti “antecedenti, necessari e funzionali” al procedimento, in quanto sono “logicamente rapportabili” al medesimo, e pertanto, sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), in quanto sono atti del procedimento soggetto al contributo unificato.
2.2. Diritti di segreteria per gli adempimenti del curatore fallimentare
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 18 febbraio 2008, Prot. 0001335, ha reso noto il parere in merito a quesiti presentati relativi al pagamento di diritti di segreteria per i nuovi adempimenti pubblicitari a carico dei curatori fallimentari, previsti dal D. Lgs. n. 5/2006, e successive modificazioni ed integrazioni..
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare la Nota del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.
2.3. Insinuazione al passivo della Procedura Concorsuale
Secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 6, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni. nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, a decorrere dal 31 maggio 2010 il curatore fallimentare deve, entro 15 giorni dall'accettazione della carica, presentare una pratica al Registro delle Imprese con l'indicazione dei dati per l'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
In attesa dell'approvazione della modulistica e dei necessari adeguamenti agli applicativi della Comunicazione Unica, per supportare l'attività dei curatori nello svolgimento dei loro compiti e per dare una prima attuazione a questo nuovo adempimento, su indicazioni di Unioncamere (Nota del 26 luglio 2010, Prot. 0012993) derivanti da un confronto con gli Enti coinvolti, si segnala che la pratica di "comunicazione unica" va predisposta con le modalità appresso descritte.
A. Modelli e modalità di presentazione
A1. Compilazione:
- nel caso di società, del modello digitale S2 - Riquadro 20 (Tipo atto/fatto: 008 - Rapporti del curatore);
- nel caso di impresa individuale, del modello digitale I2 - Riquadro 31.
Il codice atto da indicare è A15 (Procedure Concorsuali).
A2. Nel campo descrittivo dei rispetti riquadri (20 e 31), secondo quanto indicato da Unioncamere, devono essere indicati i seguenti dati:
- la denominazione della società o dell'impresa, il codice fiscale, la sede e il numero della procedura concorsuale;
- il nome e cognome del curatore fallimentare, il codice fiscale, la sede della curatela e la data di accettazione dell'incarico;
- la data dell'udienza fissata dal giudice delegato per l'accettazione dello stato passivo.
A3. Oltre ai modelli per il Registro imprese, va aggiunta la modulistica IVA predisposta con l'applicativo dell'Agenzia delle Entrate, per la comunicazione del nominativo del curatore fallimentare.
A4. Le informazioni di cui al punto A2 devono essere comunicate agli Enti, per il tramite della "Comunicazione Unica", entro il termine di 15 giorni dalla data di accettazione della carica da parte del curatore fallimentare.
A5. La pratica dovrà essere firmata digitalmente dal curatore secondo le modalità previste dagli artt. 21 e 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.
B. Diritti di segreteria e imposta di bollo
I diritti di segreteria da pagare sono euro 10,00.
Non è richiesto il pagamento dell'imposta di bollo.
- Se vuoi approfondire, al riguardo, l’argomento della Comunicazione Unica (Punto 24), clicca QUI.
- Si riporta il testo della Nota di Unioncamere:
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UNIONCAMERE - Area Sportello unico e Registro Imprese - Nota del 26 luglio 2010, Prot. 0012993: Nuovi adempimenti con la ComUnica.
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APPROFONDIMENTI GUIDE E MANUALI OPERATIVI
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APPROFONDIMENTI
1) Sull'argomento delle procedure concorsuali, si riportano due commenti, a cura di Claudio Venturi:
- nel primo, vengono evidenziate le principali novità in materia di fallimento, contenute nel decreto di riforma delle procedure concorsuali;
- nel secondo, vengono elencati ed analizzati dettagliatamente tutti i vari adempimenti pubblicitari presso il Registro delle imprese, previsti dalla riforma delle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa).
Viene poi riportata una tabella riassuntiva degli adempimenti.
. Il fallimento nella nuova riforma delle procedure concorsuali.
. Procedure concorsuali e adempimenti pubblicitari presso il Registro delle imprese.
. Procedure concorsuali - Tabella riassuntiva degli adempimenti presso il Registro delle imprese.
MANUALI OPERATIVI
1. "MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI", elaborato dalla Camera di Commercio di PISA.
. Se vuoi consultare questo documento, clicca QUI.
2. "GUIDA ALLE PROCEDURE CONCORSUALI", predisposta dall'Area Anagrafica Economica - Settore immissione dati e prodotti del Registro imprese della Camera di Commercio di TORINO (Aggiornamento a Ottobre 2011).
. Se vuoi consultare questo documento, clicca QUI.
3. "PRONTUARIO ADEMPIMENTI PUBBLICITARI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI", elaborato dalle Camere di Commercio della Lombardia (IIa Edizione - Gennaio 2016).
. Se vuoi consultare questo documento, clicca QUI.
4. "MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE", elaborato dalla Camera di Commercio di Firenze (Aggiornato a ottobre 2013).
. Se vuoi consultare questo documento, clicca QUI.
5. "ADEMPIMENTI AL REGISTRO IMPRESE PREVISTI DALLA LEGGE FALLIMENTARE e normative ad essa collegate in capo al Curatore Fallimentare ai Commissari e Liquidatori Giudiziali", elaborato dalla Camera di Commercio di Padova (Aggiornato agennaio 2014).
La GUIDA vuole essere un supporto operativo per effettuare gli adempimenti imposti dalla legge n. 228 del 2012 al curatore fallimentare (nonché ai
commissari e ai liquidatori giudiziari) nei confronti del Registro delle Imprese.
Questi gli adempimenti trattati:
• Comunicazione indirizzo PEC al Registro delle Imprese;
• Comunicazione dei dati per l'insinuazione al passivo;
• Rapporto riepilogativo delle attività svolte dal curatore.
. Se vuoi consultare questo documento, clicca QUI.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. Se vuoi scaricare i RIFERIMENTI NORMATIVI relativi alla RIFORMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI, clicca QUI.
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