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RIFORMA DEL 2006 - ITER DELLA RIFORMA - I SUCCESSIVI DECRETI CORRETTIVI ED INTEGRATIVI





L’ITER DELLA RIFORMA


1. MARZO 2005 - LA RIFORMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI - ATTO PRIMO

Il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, ha introdotto all’art. 2 alcune modifiche che intervengono sulla disciplina della revocatoria, sul concordato preventivo ed introducevano nel nostro ordinamento gli accordi di ristrutturazione dei debiti, previsti dall’art. 182 bis, inserito nella legge fallimentare.
Con la successiva legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, alle norme previste dal decreto legge, che avevano subito pochissimi ritocchi, si è aggiunta la delega al Governo ad emanare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi recanti “la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”.


- Sull'argomento segnaliamo un approfondimento, a cura della Fondazione Luca Pacioli (ora Fondazione Nazionale dei Commercialisti), dal titolo:
Disposizioni in materia fallimentare previste dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
(Documento n. 19 del 23 maggio 2005)

. Per scaricare il testo del documento, cliccare QUI.


2. MAGGIO 2005 - LA RIFORMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI - ATTO SECONDO

In attuazione della delega contenuta nell'art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del D.L. 16 marzo 2005, n. 35 (decreto sulla competitività), per quanto riguarda la riforma della disciplina delle procedure concorsuali, sono state inizialmente predisposte due bozze: una da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e una da parte del Ministero della Giustizia.
Dopo lunga discussione, il Consiglio dei Ministri, in data 23 settembre 2005, ha approvato lo schema definitivo del decreto legislativo recante “Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”.

Senza grandi ritocchi di rilievo, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 dicembre 2005, ha licenziato il testo definitivo dello Schema di decreto legislativo recante la riforma delle procedure concorsuali.
È confermato, infatti, l'istituto della esdebitazione a favore del fallito; un ruolo decisivo è assegnato al comitato dei creditori insieme al ridimensionamento del giudice delegato.

In data 16 gennaio 2006 viene pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12, il Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, concernente "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80".
La riforma entrerà in vigore il 16 luglio 2006, ad eccezione degli articoli 45 (corrispondenza diretta al fallito), 46 (obblighi del fallito), 47 (abrogazione del Pubblico registro dei falliti), 151 (abrogazione in materia di transazione fiscale) e 152 (disposizioni abrogative in materia di limitazioni personali del fallito), che sono entrati in vigore il 16 gennaio 2006.


3. GIGNO 2007 - LA RIFORMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI - ATTO TERZO

3.1. La prima proposta del Governo

Già prima dell’entrata in vigore della nuova riforma delle procedure concorsuali era stato rilevato che le soglie di fallibilità avrebbero rappresentato uno degli ostacoli più rilevanti ad una applicazione uniforme della riforma stessa.
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 15 giugno 2007, ha approvato uno schema di decreto legislativo, presentato dai ministri Clemente Mastella e Tommaso Padoa Schioppa, con le ”Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 5/2006, recante riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, nonchè del RD n. 267/1942, concernente le medesime procedure”.
Lo schema di decreto si propone, da una parte, di chiarire alcuni degli aspetti più controversi emersi nei primi mesi di applicazione delle nuove norme da parte dei Tribunali e, dall’altra, di correggere quelle parti che avevano fornito segnali preoccupanti, che andavano oltre le intenzioni del legislatore.

I punti più significativi concernono l’individuazione degli imprenditori soggetti al fallimento, il coordinamento della normativa sul concordato preventivo con quella del concordato fallimentare, nonché una serie di modifiche che nascono da esigenze emerse in sede di prima applicazione della recente riforma introdotta con il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.

Il nuovo articolo 1 è stato riformulato in termini molto più chiari del precedente ed è ora costruito in modo tale da porre rimedio al crollo verticale delle dichiarazioni di fallimento che si è determinato in molte zone del Paese.
Viene così introdotto un nuovo criterio, che si aggiunge ai due precedenti, sull’ammontare complessivo dell’esposizione debitoria non superiore a 500.000,00 euro.
Pertanto, al di sotto dei tre limiti ora previsti (attivo patrimoniale non superiore a 300.000,00 euro, ricavi non al di sopra della soglia di 200.000,00 euro ed esposizione debitoria non superiore a 500.000,00 euro), l’imprenditore eviterà la pronuncia di fallimento.
A rendere più alta l’esclusione c’è, inoltre, il fatto che i tre indicatori dovranno essere presenti congiuntamente, mentre in precedenza bastava la presenza di uno solo dei due allora previsti.
Da notare che nel primo indicatore viene eliminato il riferimento agli “investimenti”, che viene sostituito da quello dell’ “attivo patrimoniale”.
Viene, inoltre, eliminato il principio dell’esenzione dal fallimento dei piccoli imprenditori in quanto tali.
Sempre al fine di delimitare l’area dei soggetti esonerati dal fallimento e per superare i contrasti interpretativi messi in evidenza dalla giurisprudenza legati alla necessità dell’applicazione dell’art. 2083 del Codice Civile, non viene più utilizzata la nozione di “piccolo imprenditore”, ma vengono indicati una serie di requisiti dimensionali massimi che tutti gli imprenditori commerciali, individuali o collettivi, devono possedere congiuntamente per non essere assoggettai alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.
Quanto all’onere della prova, il decreto correttivo puntualizza che toccherà al debitore dimostrare di essere in possesso dei requisiti per l’esenzione.

Il Consiglio dei Ministri, in data 7 settembre 2007, dopo aver preso atto di alcuni rilievi avanzati dalle Commissioni parlamentari, ha licenziato definitivamente il decreto correttivo.


3.2. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2007, il Decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, concernente “Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80”.


4. APPROFONDIMENTI

- Si riporta il testo della Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2007:
. RELAZIONE ILLUSTRATIVA allo Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 5/2006, recante riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, nonchè del R.D. n. 267/1942, concernente le medesime procedure".

- Si riporta un breve commento, nel quale vengono evidenziate le principali novità contenute nel decreto di riforma e nel successivo decreto correttivo, dal titolo:
. La riforma delle procedure concorsuali. Il percorso della riforma e la sintesi delle principali novità.

. Se vuoi scaricare tutta la normativa relativa alle Procedure concorsuali, clicca QUI.


DAL 16 LUGLIO 2006 SONO IN VIGORE LE NUOVE NORME SULLE PROCEDURE CONCORSUALI

Dopo l'avvio della riforma del diritto societario (1° gennaio 2004), dal 16 luglio 2006 è entrata in vigore anche la riforma del diritto fallimentare.
Le due riforme, che sono da considerare strettamente legate, mirano ad una stessa finalità: quella di modernizzare il diritto dell'impresa considerato nel suo complesso.
Il riordino delle norme che regolano le procedure concorsuali si propone di mettere al centro gli obiettivi di recupero dell’azienda in crisi con modifiche importanti nelle competenze degli organi.
Questa riforma privatizza tutta la procedura fallimentare: aumenta i poteri e le responsabilità del Curatore e del Comitato dei creditori, facendo venir meno i corrispondenti poteri del giudice delegato, al quale viene assegnato un ruolo di controllo legale.
La più grande incognita è forse rappresentata proprio dal funzionamento del Comitato dei creditori che in alcuni momenti potrebbe paralizzare la procedura.
Le nuove norme hanno il merito di sveltire la procedura, soprattutto riducendo i tempi delle controversie in materia fallimentare con la sostituzione del rito ordinario con quello camerale.

Le Sezioni fallimentari, intanto, stanno cercando di risolvere le questioni normative per rendere l’impatto del nuovo iter concorsuale meno gravoso: i dubbi maggiori riguardano le norme transitorie contenute nell’art. 150 secondo il quale il R.D. n. 267 del 1942 si applicherà anche dopo il 16 luglio ai ricorsi ed alle domande di concordato depositati prima di tale data.


DAL 1° GENNAIO 2008 SONO IN VIGORE LE MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO CORRETTIVO N. 169/2007


E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2007, il Decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, concernente “Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80”.

I contenuti del decreto correttivo

Gli interventi correttivi adottati riguardano in particolare:
- la definizione della soglia di fallibilità;
- le attribuzioni e i poteri degli organi della procedura;
- la precisazione della disciplina di taluni strumenti giuridici utilizzabili nel corso della procedura fallimentare (azione revocatoria, concordato fallimentare) o in luogo di essa (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, ecc.);
- il rito applicabile al procedimento per la dichiarazione di fallimento ed gli altri procedimenti concorsuali.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2008 e si applicheranno:
- ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti a tale data;
- alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte dopo il 1° gennaio 2008.

Fanno eccezione le modifiche relative:
- alle modalità di vendita all’interno della fase di liquidazione dell’attivo (art. 107 L.F.),
- al concordato fallimentare nella liquidazione coatta amministrativa (art. 214 L.F.), e
- al possesso dei requisiti er l’accesso all’attività commerciale (art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998) che si applicheranno anche alle procedure concorsuali che risulteranno pendenti al 1° gennaio 2008.


SUCCESSIVI DECRETI CORRETTIVI ED INTEGRATIVI DELLA RIFORMA


1. DECRETO-LEGGE N. 78/2010, CONVERTIVO DALLA LEGGE N. 122/2010 - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 (Supplemento Ordinario n. 114), il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 contenente misure urgenti in materia di stabilizzazione economica e finanziaria.
Il decreto-legge è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (In vigore dal 31 luglio 2010).
Il decreto, tra le altre misure, prevede alcune disposizioni in materia di procedure concorsuali.
Il testo aggiornato del R.D. n. 267/1942 viene riportato sopra nella sezione "I testi ufficiale della riforma" - n. 4.


1.1. ART. 29, COMMA 6 - Disposizioni in merito agli adempimenti in carico al curatore

Secondo quanto disposto dal comma 6, dell’art. 29 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, il curatore nominato con sentenza di fallimento o con decreto del tribunale (art. 27 L.F.), dopo aver accettato la carica entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina al giudice delegato (art. 29 L.F.), deve comunicare, entro i successivi quindi giorni, tramite la Comunicazione Unica, “i dati necessari ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale”.
Lo stesso comma ha inoltre stabilito che, nel caso di violazione dell’obbligo di tale comunicazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste (art. 11, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) sono raddoppiate.

Nella Relazione, in merito al comma 6, si fa osservare che attualmente l’articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. del 22 luglio 1998, n. 322, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dispone che:
«In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all’imposta dovuta per l’anno solare precedente, sempreche´ i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, e` presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le modalita` e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest’ultimo termine scade successivamente al termine ordinario.
Con le medesime modalita` e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell’anno solare in cui e` dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa.
Per le operazioni registrate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e` anche presentata, in via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale»
.
L’esperienza operativa dimostra che tale ultima disposizione non e` sufficiente a garantire all’Agenzia l’adozione di tutte le misure necessarie ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
La disposizione prevista dal comma 6 pone, conseguentemente, a carico del curatore, l’obbligo, entro quindici giorni dall’accettazione della nomina, di trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle informazioni necessarie a garantire l’avvio della procedura di insinuazione al passivo in tempi utili a garantire la tutela del credito erariale.
Tale comunicazione, come stabilisce la nuova norma, dovrà avvenire tramite la Comunicazione Unica, di cui all'art. 9 del D.L. n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007, non più entro 4 mesi dalla nomina, ma entro i successivi 15 giorni dall'accettazione della carica.

Per gli adempimenti al Registro delle imprese attraverso la "Comunicazione Unica", vedi più sotto.


1.2. ART. 48 - Disposizioni in merito agli accordi di ristrutturazione dei debiti

L’articolo 48 dispone alcune modifiche alla legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) in tema di:
a) prededucibilità dei crediti sorti in esecuzione o in funzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti;
b) sospensione delle azioni esecutive e cautelari durante le trattative per concludere gli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il decreto, inoltre, introduce l’art. 182-quater L.F., il quale stabilisce che in caso di insuccesso del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, nel successivo fallimento sono prededucibili:
1) i crediti derivanti da finanziamenti effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del TUB, in esecuzione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti;
2) i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dagli stessi soggetti in funzione della presentazione della domanda di ammissione al concordato o della domanda di omologazione dell’accordo (cd. finanziamento ponte);
3) i finanziamenti effettuati dai soci fino a concorrenza dell’ottanta per cento del loro ammontare, in deroga alla disciplina della postergazione dei finanziamenti dei soci di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies del codice civile;
4) i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione che accompagna il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione. In ogni caso la prededuzione di tali crediti opera soltanto nel caso in cui il concordato e l’accordo siano omologati.

Dalla Relazione si legge che la disposizione di cui al comma 1 è volta a favorire e promuovere l’erogazione di nuovi finanziamenti all’impresa in difficoltà da parte sia di intermediari bancari e finanziari che dei soci.
Nella prassi applicativa, infatti, se diffusi sono gli accordi nei quali creditori e soci sono soliti rinunciare a parte dei crediti esistenti ovvero concedere moratorie in funzione del risanamento dell’impresa, più complesse sono le determinazioni in ordine alla erogazione di nuovi finanziamenti. Questi ultimi comportano un ulteriore accrescimento del rischio di credito da parte del finanziatore e il riconoscimento, sia pur in presenza di specifiche condizioni, del beneficio della prededucibilità potrebbe rappresentare un importante incentivo nella loro erogazione a sostegno dell’impresa.
La prededuzione è stata limitata, a tutela della massa dei creditori, solo con riferimento agli strumenti di risanamento configurati dalla nuova legge fallimentare che prevedono l’intervento dell’autorità giudiziaria.
La norma tutela i finanziamenti erogati in attuazione degli accordi (concordatari ovvero di ristrutturazione dei debiti), affiancando ad essa quella relativa ai finanziamenti-ponte concessi ed erogati dagli intermediari nella fase precedente il deposito delle domande di ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti e di omologa degli accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis della legge fallimentare, in considerazione del fatto che la formazione del piano o dell’accordo richiede un periodo anche non breve, in cui il finanziamento può essere essenziale per conservare all’impresa prospettive di continuità aziendale.
Lo stesso spirito è alla base del riconoscimento della prededuzione ai finanziamenti dei soci, che comporta l’esigenza di derogare alle disposizioni codicistiche in tema di postergazione e in particolare agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile.
Si ritiene infine che il beneficio della prededuzione debba essere riconosciuto al compenso del professionista incaricato dell’attestazione di fattibilità/ragionevolezza dell’accordo, conformemente a quanto previsto dalle nuove disposizioni di legge più volte citate.

La disposizione di cui al comma 2 integra la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis, nell’ottica di introdurre elementi di flessibilità ed efficienza.
Vengono così aggiunti tre nuovi commi all’art. 182-bis L.F. in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, prevedendo la possibilità per l’imprenditore di chiedere al Tribunale la sospensione delle azioni esecutive e cautelari anche prima dell’omologa dell’accordo, già nel corso delle trattative per ottenere il consenso dei creditori.

Nel caso degli accordi di ristrutturazione, la disciplina oggi vigente consente all’imprenditore in crisi che abbia raggiunto un’intesa con la maggioranza qualificata dei creditori di chiederne l’omologa al tribunale, beneficiando nel frattempo della sospensione delle azioni esecutive e cautelari per un periodo di sessanta giorni.
Tuttavia, la prassi applicativa evidenzia come momento cruciale e critico sia anche quello delle trattative, nel corso delle quali è del pari importante eliminare eventuali azioni di disturbo e consentire alle parti in trattativa di fotografare con certezza i beni patrimoniali dell’impresa per determinare le misure concretamente realizzabili per la ristrutturazione dei debiti.
La norma proposta mira a garantire la sospensione delle azioni esecutive e cautelari in corso anche durante le trattative, preservando al contempo i diritti dei creditori estranei, atteso che la predetta sospensione è decisa dal giudice all’esito di un’udienza alla quale sono chiamati a partecipare tutti i creditori.

La legge di conversione ha in parte modificato le nuove norme.
Tra le altre modifiche si segnalano:
a) l’attribuzione del carattere della prededucibilità ai finanziamenti ponte e ai compensi del professionista al momento dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo, anziché all’omologa dello stesso;
b) l’introduzione del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, nell’ambito delle trattive per la conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

La legge di conversione ha, infine, aggiunto all'articolo 48 un ulteriore comma, il comma 2-bis, con il quale viene introdotto l’art. 217 bis L.F., che prevede l’esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice per gli atti e i pagamenti posti in essere in esecuzione di un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione dei debiti o del piano di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d).
Le nuove norme sono entrate in vigore il 31 luglio 2010.

. Se vuoi scaricare il testo della legge n. 122/2010, clicca QUI.


1.3. Circolare di approfondimento da parte dell'ABI

Sull’argomento, segnaliamo la circolare dell'ABI n. 19, del 23 agosto 2010, nella quale vengono approfondite le novità introdotte dall'art. 48 del D.L. n. 78/2010, finalizzate ad incentivare il ricorso da parte degli operatori ai tre istituti di risanamento, quali: il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis ed i piani cc.dd. attestati di cui all'art. 67, comma 3, lett. d).

- Si riporta il testo della circolare:
. ABI - Associazione Bancaria Italiana - Circolare n. 19 del 23 agosto 2010: Riforma del sistema concorsuale - Disciplina degli istituti di risanamento - Novità introdotte dall'art. 48 del D.L. n. 78/2010.


2. DECRETO-LEGGE N. 83/2012, CONVERTIVO DALLA LEGGE N. 134/2012 - MODIFICHE INTRODOTTE ALLA LEGGE FALLIMENTARE

2.1. Le novità introdotte dal decreto sviluppo

L’articolo 33 della Legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese", ha apportato modifiche a numerosi articoli della legge fallimentare.
Prevista la possibilità di pubblicare nel Registro delle imprese, su richiesta del debitore, del piano di risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa fallita (art. 67, comma 1, lett. d), L.F.).
Prevista anche la possibilità della pubblicazione nel Registro delle imprese, a cura del cancelliere, della domanda di ammissione al concordato preventivo (art. 161, comma 5).
E’ stato modificato l’art. 184 relativo agli effetti del concordato preventivo per i creditori anteriori alla pubblicazione nel Registro delle imprese del ricorso di cui all'art. 161 (domanda di concordato).

Modificati/aggiunti, inoltre, i seguenti articoli:
- l'art. 168 relativo agli effetti di presentazione del ricorso nella procedura di concordato preventivo;
- l'art. 169-bis che prevede la possibilità di sciogliere contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso nella procedura di concordato preventivo;
- l'art. 182-bis riguardo alla relazione sulla veridicità dei dati aziendali da unire all'accordo di ristrutturazione dei debiti dell'imprenditore in stato di crisi;
- l'art. 182-quinquies che prevede la possibilità, previa autorizzazione del tribunale, di contrarre finanziamenti o pagare crediti anteriori durante la procedura di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti;
- l'art.. 182-sexies relativo alla impossibilità di riduzione di capiale sociale o scioglimento di società di capitali, nel periodo che va dalla domanda all'omologazione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- l'art. 186-bis relativo al concordato preventivo con continuità aziendale che ammette, tra l'altro, la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa o la continuazione di contratti stipulati anche con pubbliche amministrazioni ovvero partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, in presenza di presupposti stabiliti dall'articolo stesso;
- l'art. 236-bis relativo alle pene previste in caso di falso in attestazioni e relazioni da parte del professionista designato dal debitore nelle procedure di concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti.

Modificato anche l'art. 38, primo comma lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 (codice degli appalti) inerente la possibilità, per le imprese in concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis legge fallimentare, di partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti.

Modificati, infine, l'art. 88, comma 4 del D.P.R. n. 917/86 (testo unico delle imposte sui redditi) per quanto concerne le sopravvenienze attive e l'art. 101, comma 5, relativo alla deducibilità delle perdite di beni o su crediti, sempre in riferimento a soggetti con procedure concorsuali in corso.


2.2 Il concordato in continuità per la prosecuzione dell’attività d’impresa

Oltre ai tre già conosciuti strumenti per la gestione negoziale (piano attestato, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo) viene introdotta un’ulteriore sotto-figura inedita, ovvero il c.d. concordato in continuità, in modo da favorire la continuità aziendale implementando la protezione del patrimonio del debitore e la possibilità di finanziare l’impresa in crisi.
Questa nuova figura consente all’imprenditore in crisi di proseguire l’attività d’impresa, cedere l’azienda ovvero conferirla in una o più società indipendentemente dal fatto che il piano preveda la liquidazione di beni ritenuti non funzionali all’esercizio dell’impresa.
La riforma pone inoltre accordi di ristrutturazione e concordato preventivo in posizione di continuità permettendo al debitore che ha depositato la proposta di accordo ai sensi dell’art. 182-bis, 6 comma, non solo di depositare un accordo diverso da quello annunciato nella proposta originaria, ma anche di presentare una domanda di concordato preventivo mantenendo gli effetti protettivi offerti dalla norma.
Ugualmente se inizialmente il debitore ha presentato un concordato con riserva, entro la fine del suddetto termine, compreso tra i 60 e i 120 giorni prorogabili di altri 60, concesso dal giudice, il debitore può scegliere se continuare con la procedura concordataria depositando il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta e la documentazione richiesta, o, in alterativa, depositare una domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis L.F..
In entrambe le ipotesi, la continuità aziendale consente di richiedere l’autorizzazione al pagamento di crediti anteriori per prestazioni e servizi subordinatamente alla condizione che un professionista attestatore ne dichiari la loro essenzialità ai fini della prosecuzione dell’attività e la loro funzionalità ad una migliore soddisfazione del ceto creditorio.


2.3. Le linee guida del Tribunale di Milano

Nell’illustrare le norme del decreto Sviluppo che hanno più immediata e diretta attinenza con la materia fallimentare, il Tribunale di Milano ha elaborato le linee guida per l’adozione di prassi condivise da parte dei Giudici Delegati.
In particolare, con riferimento alla domanda di pre-concordato, ai contratti pendenti e alle autorizzazioni speciali.
Nel Plenum del 20 settembre 2012, la Seconda sezione civile - Fallimenti del Tribunale di Milano ha redatto un verbale con l'«interpretazione delle norme di carattere concorsuale contenute nel decreto sviluppo (D.L. n. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012). Prassi da adottare ».
Tra i criteri interpretativi ed applicativi da adottare, il Tribunale aggiunge che:
- esaminata ogni nuova domanda, il Presidente della Sezione nomina un Giudice relatore che resterà lo stesso (come Giudice Delegato) anche nella procedura conseguente, si tratti di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione;
- la domanda è una sola e sempre identica, sia quando viene presentato un concordato definitivo, sia quando viene presentato un concordato con riserva (o pre-concordato);
- la domanda di pre-concordato può essere accolta anche se formulata nel modo più semplice, con il suo contenuto minimo, ma almeno alla condizione che il debitore richieda espressamente la concessione del termine per effettuare le successive produzioni (in mancanza resterebbe il dubbio che si tratti di domanda di concordato definitiva e inammissibile per difetto di prova sui relativi presupposti di ammissibilità). Sono peraltro sempre possibili integrazioni istruttorie;
- presentando la domanda di pre-concordato il debitore deve depositare anche un aggiornato certificato camerale e i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi per «consentire al tribunale di valutare quantomeno la sussistenza dei presupposti dimensionali di fallibilità dell’impresa». In mancanza vi è la possibilità di dichiarare inammissibile la domanda.
A questo riguardo, peraltro, il Tribunale potrà esigere, qualora dubiti che il proponente non sia escluso dal fallimento e almeno per le imprese non tenute alla redazione di bilancio, la produzione di tutta la documentazione solitamente prodotta in sede pre-fallimentare ai fini dell’accertamento del requisito dimensionale.
- Il Tribunale potrà e dovrà inoltre verificare:
a) la propria competenza;
b) la regolarità formale della domanda, accertando la sussistenza dei necessari poteri in capo al soggetto che l’ha sottoscritta ed eventualmente acquisendo le relative delibere assembleari;
c) che nel biennio precedente l’imprenditore non abbia presentato analoga domanda senza esito positivo
.
N.B. Anche se il termine biennale sembra far pensare che per i prossimi due anni il problema non si porrà, entro breve potrebbero essere state già rigettate alcune domande di pre-concordato e il debitore potrebbe ripresentarle. In questo caso, può essere dichiarata de plano l’inammissibilità; in tale eventualità occorre anche ordinare la cancellazione dal Registro imprese.
In mancanza di richieste specifiche di maggior termine o, quando pure siano svolte tali richieste, qualora esse siano immotivate o non supportate da idonea documentazione, il termine andrà sempre concesso nel minimo (60 giorni, da aumentare di 5-10 giorni per dare modo alla cancelleria di effettuare le comunicazioni) indicando sempre la data precisa di scadenza.
Il termine può essere anche inferiore a quello minimo di 60 giorni laddove sia lo stesso debitore ricorrente a chiedere un termine inferiore.
Il termine può essere concesso sempre e solo con provvedimento del collegio, mentre il Giudice relatore può compiere i necessari atti istruttori.

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3. OTTOBRE 2012 - DECRETO-LEGGE N. 179/2012, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 221/2012 - ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE

L'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 (“Decreto crescita-bis”), convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha dato una nuova spinta alla riforma fallimentare, introducendo la PEC (posta elettronica certificata) per tutte le comunicazioni degli organi della procedura, gli avvisi delle cancellerie e le istanze dei creditori.
Attraverso l’uso della PEC e di tecnologie online, le comunicazioni dei momenti essenziali della procedura fallimentare avverranno per via telematica. Citiamo in particolare:
a) la presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento (art. 15, L.F.);
b) le comunicazioni ai creditori da parte del curatore (art. 31-bis, L.F.);
c) la presentazione della domanda di ammissione al passivo da parte dei creditori (art. 93, L.F.);
d) la trasmissione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni del progetto di stato passivo (art. 95, L.F.);
e) la comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo (art. 97, L.F.);
f) la comunicazione ai creditori del deposito del progetto di ripartizione in cancelleria (art. 110, L.F.); g) la comunicazione ai creditori dell'avvenuto deposito del rendiconto del curatore e della fissazione dell'udienza (art. 116, L.F.).

Vengono apportate modifiche anche al D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza).
Per quanto riguarda l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, viene resa obbligatoria l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica da parte di ciascun creditore nella domanda di ammissione al passivo.

Disposizioni transitorie

Ai commi 3, 4 e 5, dell'art. 17, della L. n. 221/2012 vengono stabilite alcune disposizioni transitorie.
1) La norma di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo (art. 15, L.F. - Procedimento per la dichiarazione di fallimento) si applica ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013.

2) Le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (19 dicembre 2012), anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del R.D. n. 267/1942 e dall'articolo 22 D.Lgs. n. 270/1999.

3) Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (19 dicembre 2012), sia stata effettuata la comunicazione di cui al punto 2), le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013.

Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.L. n. 179/2012, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 221/2012, clicca QUI.


4. 27 GIUGNO 2015 - PUBBLICATO IL DECRETO-LEGGE N. 83/2015 RECANTI MISURE URGENTI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI

4.1. Le novità introdotte dal D.L. in materia di procedure concorsuali

Riforma del concordato preventivo, istituzione di una nuova procedura di ristrutturazione dei debiti, semplificazione dei finanziamenti per le imprese in crisi, nuove regole per la deduzione delle perdite su crediti per le banche e revisione delle norme sui curatori fallimentari.
Sono solo alcune delle novità contenute nel Decreto-Legge 27 giugno 2015, n. 83, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2015.
Il presente decreto-legge, recante modifiche alle disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, nasce dalla straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per facilitare l’erogazione di provvista finanziaria nella fase della crisi d’impresa, per snellire le procedure nella fase del concordato preventivo, per rafforzare i presidi a garanzia della terzietà ed indipendenza del curatore fallimentare e per prevedere la possibilità di concludere nuove tipologie di accordo di ristrutturazione del debito. Il decreto-legge è strutturato in quattro Titoli: il primo relativo ad interventi in materia di procedure concorsuali (artt. 1 – 11); il secondo in materia di interventi in materia di procedure esecutivo (artt. 12 – 15); il terzo reca disposizioni in materia fiscale (artt. 16 e 17); il quarto riguarda la proroga di termini per l’efficienza della giustizia e reca disposizioni per il processo telematico (artt. 18 – 21); il quinto reca disposizioni finanziarie, transitorie e finali (artt. 22 – 24).

Prevista la istituzione, presso il Ministero della Giustizia, di un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali.
Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonchè l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.
Il registro è tenuto con modalità informatiche ed e' accessibile al pubblico (art. 5). Per migliorare l’efficienza delle procedure di esecuzione forzata attraverso un ammodernamento delle forme di pubblicità, viene prevista - con l’aggiunta dell’art. 18-bis al D.P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) - la istituzione di un portale delle vendite pubbliche, la modifica dei criteri di aggiudicazione dei beni, una significativa riduzione dei termini stabiliti per il compimento di adempimenti procedurali (art. 15).


4.2. I nuovi requisiti per la nomina a curatore fallimentare

Con l’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 sono state introdotte rilevanti modifiche alla disciplina dei requisiti, fissati dall’art. 28 della L.F., per la nomina a curatore fallimentare.
Si tratta di disposizioni entrate in vigore immediatamente, in quanto applicabili ai fallimenti dichiarati successivamente al 27 giugno 2015, a norma dell’art. 23, co. 3, dello stesso decreto-legge.

I nuovi requisiti per la nomina a curatore, introdotti dal D.L. n. 83/2015 e applicabili ai fallimenti dichiarati dopo il 27 giugno 2015, sono sostanzialmente tre e concernono:
1) l'allungamento da 2 a 5 anni del periodo che genera l'incompatibilità a curatore di colui che abbia concorso al dissesto dell'impresa;
2) l'impossibilità di nominare curatore il commissario giudiziale in relazione ad un concordato preventivo, proposto dalla stessa impresa, convertito in fallimento per le più svariate ragioni;
3) il possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiano adeguate per redigere il programma di liquidazione entro 180 giorni dall'apertura del fallimento e per effettuare la liquidazione entro due anni dalla dichiarazione di fallimento.

A ciò si aggiunga che è prevista la istituzione, presso il Ministero della Giustizia, di un registro nazionale per raccogliere i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori, con l’annotazione dei provvedimenti di chiusura dei fallimenti e di omologazione dei concordati, nonché l’ammontare dell’attivo e del passivo delle procedure chiuse, con possibilità per il pubblico di accedervi in via telematica.

Si riporta il testo del nuovo articolo 28 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dopo le modifiche apportate dall'art. 5 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (in vigore dal 27 giugno 2015):
Art. 28 - (Requisiti per la nomina a curatore)
1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
2. Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore.
3. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell’impresa durante i cinque anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento. Non può altresì essere nominato curatore chi abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore, nonchè chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione.
4. Il curatore deve essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 104-ter.
5. La sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 16 motiva specificamente in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al terzo comma e tiene conto, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma, delle eventuali indicazioni in ordine alla nomina del curatore espresse dai creditori nel corso del procedimento di cui all'articolo 15.
6. E' istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresi' annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonche' l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico
.



4.3. Programma di liquidazione e chiusura della procedura fallimentare (artt. 6 e 7)

Con l'art. 6, con cui viene modificato l'art. 104-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il Legislatore ha posto la propria attenzione sulla durata dei fallimenti, e in particolare sulla mancanza di celerità nel programma di liquidazione. Così, con le novità introdotte, il curatore dovrà predisporre il programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione dei creditori entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario e, in ogni caso, non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, pena la possibilità di essere revocato per giusta causa in caso di mancato rispetto del termine senza giustificato motivo.
In più, il programma di liquidazione dovrà specificare il termine entro il quale sarà ultimata la liquidazione dell’attivo, che non potrà in ogni caso eccedere i due anni dalla sentenza dichiarativa di fallimento (fatta salva la possibilità per il curatore di indicare, in maniera motivata, la necessità di un termine maggiore, seppur limitatamente a specifici cespiti dell’attivo).
Anche in tal caso, il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo rappresenta una giusta causa di revoca del curatore.

Sempre per incentivare una maggiore celerità nei fallimenti, con l'art. 7 vengono modificati gli artt. 118 e 120 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Il nuovo art. 118 L.F. consente di chiudere la procedura fallimentare anche in pendenza di giudizi, per i quali il curatore mantiene comunque la legittimazione processuale, con peraltro la previsione di una specifica disciplina per quanto concerne le somme necessarie per le spese future.
Allo stesso tempo, il giudice delegato e il curatore restano in carica solo ai fini di cui sopra, per come previsto dall’art.120 L.F. novellato, con l'aggiunta del seguente comma:
"Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto e' oggetto dei giudizi medesimi".


4.4. Nuovo concordato preventivo - Liquidità in tempi stretti - Contratti pendenti (artt. 1 e 8)

Iniezione di liquidità per bloccare la patologia dell’impresa, senza aspettare i tempi della procedura concordataria: é la ratio dell’articolo 1 del D.L. n. 83/2015, che ha riformulato i passaggi chiave dell’istituto teso a risolvere la crisi aziendale.
In particolare si interviene sull’articolo 182-quinquies della Legge Fallimentare e si corregge una prassi che illogicamente, nell’ottica della salvaguardia del compendio imprenditoriale, differisce l’intervento finanziario al momento della presentazione del piano di concordato e cioè a un momento in cui magari è già troppo tardi.
La filosofia della tempestività dell’azione è sottesa a tutte le modifiche del concordato preventivo introdotte con la decretazione d’urgenza.
Con la modifica al primo comma dell’articolo 182-quinquies si chiarisce che il tribunale può autorizzare il debitore a contrarre finanziamenti prededucibili nella fase che ha inizio con il deposito della domanda “prenotativa” di concordato (articolo 161, sesto comma, Legge Fallimentare).
Questo significa che una prima risorsa finanziaria può arrivare, dunque, prima che siano stati predisposti il piano e la proposta di concordato.
Anzi la disponibilità liquida deve servire proprio a consentire che il piano possa essere presentato.
Dal punto di vista delle formalità, ai fin dell’autorizzazione alla contrazione del finanziamento interinale non è necessario che il debitore depositi l’intera documentazione richiesta per l’ammissione alla procedura di concordato; è previsto, ovviamente, che il debitore dovrà allegare l’attestazione dell’esperto in ordine alla funzionalità del finanziamento rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori.
Il nuovo terzo comma dell’articolo 182-quinquies consente al debitore di richiedere al tribunale la pronuncia di provvedimenti d’urgenza che autorizzino sin da subito (senza aspettare il piano e la proposta di concordato) il debitore, che presenti la domanda “prenotativa”, a contrarre limitati finanziamenti prededucibili necessari a sostenere l’attività aziendale per il periodo necessario per preparare l’istanza di autorizzazione del vero e proprio finanziamento interinale (la cui funzione è invece di sostenere l’attività d’impresa durante la procedura e quindi per importi ben maggiori).

Con l'art. 8 vengono portate modifiche all'articolo 169-bis del R.D. n. 267/1942 (aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. d) della L 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83), che ora è rubricato "Contratti pendenti".
Secondo quanto disposto dal nuovo primo comma, "Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente".
Viene in fine aggiunto il seguente comma:
"In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente e' acquisita alla procedura.
Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato"
.


4.5. Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria (artt. 9 e 10)

Un'altra rilevante novità in materia fallimentare è rappresentata dall’introduzione di due nuovi strumenti giuridici:
1) un particolare accordo di ristrutturazione dei debiti applicabile qualora il monte debitorio sia rappresentato per almeno la metà dell’indebitamento da debiti verso banche e intermediari finanziari, nonché
2) una convenzione di moratoria con i medesimi soggetti (art. 182-septies L.F.).

Il nuovo accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182-septies L.F. è stato introdotto per evitare tali distorsioni, consentendo al debitore di chiedere che gli effetti dell’accordo sottoscritto con i creditori finanziari sia esteso anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, purché siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria.
La norma precisa, inoltre, che i creditori ai quali il debitore può chiedere l’estensione degli effetti dell’accordo sono considerati soggetti aderenti all’accordo ai fini del raggiungimento della soglia del sessanta per cento di cui al primo comma dell’art. 182-bis L.F.
Sempre al fine di evitare che alcuni creditori finanziari si avvantaggino impunemente della situazione, il nuovo articolo dispone in modo specifico che non si tenga conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni antecedenti alla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

Infine, il nuovo articolo 182-septies L.F. disciplina gli adempimenti pubblicitari e i procedimentali necessari. In particolare, è previsto l’obbligo di notifica del ricorso e della documentazione di cui all’articolo 182-bis L.F. alle banche e agli intermediari finanziari ai quali è richiesta l’estensione degli effetti dell’accordo medesimo, con il termine per proporre opposizione decorrente proprio dalla data di notificazione del ricorso.
Il tribunale procede con l’omologazione una volta accertato che le trattative si siano svolte in buona fede, le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore ha chiesto l’estensione dell’accordo presentino posizioni e interessi economici omogenei rispetto agli aderenti, abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, nonché sull’accordo e sui suoi effetti e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative. Inoltre, i soggetti obbligati ad aderire dovranno poter essere soddisfatti, in base all’accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente applicabili.

Le finalità che hanno condotto all’introduzione del nuovo accordo di ristrutturazione sono alla base anche del secondo strumento giuridico di cui all’art. 182-septies L.F., ovverosia la convenzione di moratoria temporanea dei crediti nei confronti di banche o intermediari finanziari.
Anche in tal caso si tratta di una novità che deriva da situazioni sorte nella prassi, in quanto è spesso accaduto che nella fase prodromica alla negoziazione degli strumenti giuridici per la soluzione alternativa alla crisi d’impresa non tutti i creditori finanziari abbiano aderito ad accordi di moratoria sottoscritti dalla gran parte del ceto creditorio.
Ora, il nuovo istituto consente al debitore di ottenere gli effetti della moratoria anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se gli stessi siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi nelle condizioni di parteciparvi in buona fede, e qualora un professionista con i requisiti di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), L.F. attesti l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria, con possibilità per il creditore non aderente e obbligato all’adesione di opporsi entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto-legge n. 83/2015, clicca QUI.


5. 5 AGOSTO 2015 - Il Senato approva definitivamente il provvedimento di conversione del decreto-legge n. 83/2015

Con voti 159 voti favorevoli e 104 contrari, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il provvedimento di conversione del decreto-legge n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale e di organizzazione dell'amministrazione giudiziaria (DdL n. 2021).

. Se vuoi scaricare il testo del DdL S. 2021 approvato dal Senato, clicca QUI.


6. 20 AGOSTO 2015 - Pubblicata la legge n. 132/2015 di conversione del D.L. n. 83/2015 recante misure urgenti in materia di procedure concorsuali e di giustizia

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 (Suppl. Ordinario n. 50), la Legge 6 agosto 2015, n. 132, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria”.
La legge di conversione ha mantenuto la struttura del decreto-legge (quattro Titoli) ma gli originari 24 articoli sono diventati 34, dopo le modifiche apportate dal Parlamento.
Il Titolo I, suddiviso in quattro Capi, è relativo ad interventi in materia di procedure concorsuali (artt. 1 – 11).
Il Titolo II, suddiviso in due Capi, riguarda interventi in materia di procedure esecutive (artt. 12 – 15).
Il Titolo III reca disposizioni in materia fiscale (artt. 16 e 17).
Il Titolo IV riguarda la proroga di termini per l’efficienza della giustizia e reca disposizioni per il processo telematico nonché altre disposizioni in materia di giustizia (artt. 18 – 21-icties).
Il Titolo V reca disposizioni finanziarie, transitorie e finali (artt. 22 – 24).

Tra le novità, restando in tema di procedure concorsuali, segnaliamo quelle riguardanti il concordato preventivo, la nomina del curatore fallimentare, la chiusura della procedura.
Per quanto riguarda la nomina del curatore fallimentare si cambia ancora: con una modifica introdotta in sede di conversione, è stato escluso che possa svolgere l’incarico di curatore colui che ha, in qualsiasi tempo, concorso a cagionare il dissesto nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento, eliminando ogni riferimento temporale.
Viene previsto, inoltre, che il curatore deve essere nominato tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi delle attività svolte.
Confermata la istituzione, presso il Ministero della Giustizia, di un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro verranno altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonchè l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.
Il registro è tenuto con modalità informatiche e sarà accessibile al pubblico (art. 5).
Confermata l’introduzione, nella legge fallimentare, dell’art. 182-septies che integra - con specifico riferimento a banche ed intermediari finanziari - la disciplina dell’accordo di ristrutturazione dei debiti dettata dall’art. 182-bis. Sostanzialmente, si mira a togliere a banche che vantino crediti di modesta entità il potere di interdizione in relazione ad accordi di ristrutturazione che vedano l’adesione delle banche creditrici maggiormente esposte.
La nuova disposizione prevede che l’accordo di ristrutturazione del debito possa essere concluso se vi aderiscono creditori finanziari che rappresentano il 75% del credito della categoria, fermo restando l’integrale pagamento dei creditori non finanziari (artt. 9 e 10).
Con l’inserimento dell’art. 161-quater, viene dettata la disciplina delle modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche. Tale pubblicazione viene di regola effettuata da un professionista delegato in conformità di specifiche tecniche che dovranno essere adottate con decreto del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia.
La segnalazione degli avvisi di vendita sul portale dovranno essere inviati mediante PEC a chi ne ha fatto richiesta e si è registrato.
Il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate (art. 14, comma 1, lette. c)).
Con l’inserimento dell’art. 169-sexies si prevede la istituzione, presso ogni tribunale, di un elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati (art. 14, comma 1, lett. d)).
Per migliorare l’efficienza delle procedure di esecuzione forzata attraverso un ammodernamento delle forme di pubblicità, viene prevista - con l’aggiunta dell’art. 18-bis al D.P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) - la istituzione di un portale unico delle vendite pubbliche, che conterrà gli avvisi di tutte le vendite disposte dai Tribunali italiani, la modifica dei criteri di aggiudicazione dei beni, una significativa riduzione dei termini stabiliti per il compimento di adempimenti procedurali (art. 15).
Il portale consentirà a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative a tutte le vendite giudiziarie superando l’attuale frammentazione.
Novità anche in materia di processo civile telematico (art. 19) e processo amministrativo telematico, la cui entrata in vigore è slittata al 1° gennaio 2016 (art. 20).


ARGOMENTI E QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI

1. LA REVOCATORIA FALLIMENTARE

1.1. Tratti distintivi

Uno dei tratti distintivi della procedura fallimentare è la cosiddetta par condicio creditorum, ovvero il principio in base al quale tutti i creditori dell’imprenditore fallito al momento della dichiarazione di fallimento sono soggetti alle medesime condizioni se desiderano vedere soddisfatte le proprie pretese creditorie.
Corollario di questo principio è che, nel caso in cui il debitore insolvente abbia posto in essere, prima di essere dichiarato fallito, atti di disposizione che hanno inciso sul suo patrimonio, depauperandolo, tali atti possono essere colpiti e privati di effetto, attraverso l’azione revocatoria fallimentare.
L'azione revocatoria è dunque lo strumento posto a vantaggio del curatore fallimentare allo scopo di ricostituire il patrimonio del fallito destinato alla soddisfazione dei suoi creditori, facendovi rientrare quanto ne era uscito nel periodo antecedente al fallimento in violazione del principio della par condicio creditorum.
L’azione revocatoria fallimentare va dunque ad incidere, privandoli di effetto, sugli atti dallo stesso posti in essere nel periodo antecedente alla dichiarazione del fallimento.

Gli articoli dal 64 al 71 della L.F. si occupano "degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori".
In altre parole si enunciano i casi in cui gli atti compiuti dal fallito prima della dichiarazione di fallimento possono essere revocati dal curatore o essere ex lege inefficaci nei confronti dei creditori.
L'effetto della revocatoria fallimentare consiste nell'inopponibilità degli atti compiuti dal debitore ai creditori del fallimento; in altre parole gli atti compiuti dal debitore in stato d'insolvenza sono inefficaci nei riguardi dei creditori, ma validi.

L’istituto ha subito rilevanti modifiche ad opera delle diverse novelle legislative:
- D.L. n. 35 del 14 marzo 2005 convertito con L. 14 maggio 2005, n. 80;
- D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5;
- D.Lgs. n. 169/2007;
- D.L. n. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Il D.L. n. 35/2005, convertito dalla L. n. 80/2005 ha ridotto i termini per la proposizione della azione revocatoria e l'ha esclusa in alcuni casi; tale disciplina è rimasta in gran parte immutata anche dopo la riforma del 2006 e il correttivo del 2007.

L'art. 69 bis, L.F., originariamente dedicato ai termini generali di decadenza dalla azione revocatoria, è stato modificato dal D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012, che ha aggiunto un altro comma, questa volta dedicato al computo dei termini per esercitare l'azione revocatoria nei casi che vedremo subito appresso.
Si è stabilito, infatti, che in caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua poi la dichiarazione di fallimento:"i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese".

L’azione revocatoria si propone con atto di citazione avanti il Tribunale che ha dichiarato il fallimento e si svolge secondo la procedura prevista per le ordinarie controversie civili.
L’azione revocatoria deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque non oltre cinque anni dalla data di compimento dell'atto che si intende revocare.

È legittimato ad esercitare l’azione revocatoria il curatore fallimentare, il quale assume la duplice veste di rappresentante della massa dei creditori e dell’imprenditore fallito. Il curatore dovrà ottenere dal Giudice delegato della procedura fallimentare un’apposita autorizzazione ad agire.


1.2. APPROFONDIMENTI

- DISPOSIZIONI IN MATERIA FALLIMENTARE PREVISTE DAL DECRETO-LEGGE 14 MARZO 2005, N.35. (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale).
(Fondazione Luca Pacioli - Documento n. 13 del 18 aprile 2005)

. Per scaricare il testo del documento, cliccare QUI.

- DISPOSIZIONI IN MATERIA FALLIMENTARE PREVISTA DALLA LEGGE 14 MAGGIO 2005, N. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35).
(Fondazione Luca Pacioli - Documento n. 19 del 23 maggio 2005)

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- LA NUOVA REVOCATORIA FALLIMENTARE. (Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80).
(Fondazione Luca Pacioli - Documento n. 21 del 30 giugno 2005)

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- L’esenzione dalla revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa e dei corrispettivi per prestazioni di lavoro. (Art. 67, primo comma, lett. a) e f).
(Consiglio Nazionale del Notariato – Studio n. 6113/I - Approvato dal Gruppo di studio sulla Riforma del diritto fallimentare il 14 dicembre 2005).

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- La nuova azione revocatoria fallimentare: profili generali – Le ipotesi di esenzione relative a piani di risanamento ed a procedure alternative al fallimento. (Art. 67, primo e sondo comma; terzo comma, lett. d), e), g).
(Consiglio Nazionale del Notariato – Studio n. 6114/I - Approvato dal Gruppo di studio sulla Riforma del diritto fallimentare il 14 dicembre 2005).

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2. D.L. n. 35/2005 - IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

Il decreto-legge n. 35/2005, convertito con legge n. 80/2005, muta la struttura del concordato preventivo fallimentare.
Le modifiche sono da leggersi nell’ottica di un sistema semplificato, che consenta l’accesso allo strumento concordatario da parte del maggior numero di soggetti attraverso procedure più agili che conducano celermente alla chiusura della procedura ed all’omologazione del piano di concordato.
Il legislatore persegue tali obiettivi attraverso una serie di corpose modifiche ed innesti effettuati sul testo della legge fallimentare n. 267 del 1942.

- Segnaliamo un documento, elaborato dalla Fondazione Luca Pacioli, nel quale vengono analizzate, in maniera chiara e sintetica, le nuove disposizioni in materia di concordato preventivo fallimentare ed accordi di ristrutturazione dei debiti, dal titolo:

Il nuovo concordato preventivo. (Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80).
(Fondazione Luca Pacioli - Documento n. 28 del 28 ottobre 2005)

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3. GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

3.1. Le novità introdotte dalla L. n. 80/2005

La legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, cosiddetto “decreto sulla competitività”, all’articolo 2 ha apportato significative modifiche agli istituti della revocatoria fallimentare e del concordato preventivo e ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

L’art. 182 bis prevede che il debitore possa depositare, con la domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo e la documentazione di cui all’art. 161, anche un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Si tratta di un istituto ampiamente conosciuto e diffuso nella prassi di molte legislazioni straniere di cui si attendeva una collocazione ufficiale anche nel nostro ordinamento, essendo unanime il riconoscimento della sua efficacia come strumento di risoluzione negoziale della crisi d’impresa.
Da tempo, debitori e creditori sono soliti ricorrere a concordati stragiudiziali per definire i loro rapporti per cercare di superare l’insolvenza, ma ciò è sempre avvenuto senza poter fruire della stabilità e certezza giuridica.
L’articolo 182-bis tenta di risolvere innanzitutto proprio i problemi afferenti la certezza e stabilità giuridica, fino ad oggi mancante, con la previsione del controllo ad opera del tribunale fallimentare in sede di omologazione, lasciando per il resto ampia libertà all’autonomia delle parti.
L’accordo è riservato agli imprenditori commerciali non esclusi dal fallimento o dall’amministrazione straordinaria. Tale accordo deve essere stipulato con tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dell’ammontare dei crediti e deve essere corredato dalla relazione di un esperto avente ad oggetto l’attuabilità dell’accordo.
Tale percentuale va calcolata sull’intera massa debitoria, senza alcuna distinzione tra creditori privilegiati e creditori chirografari ovvero tra creditori muniti di titolo esecutivo e creditori che ne siano sprovvisti.

- Sull’argomento si riporta un approfondimento dal titolo:
. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella riforma della legge fallimentare.


- Sullo stesso argomento si riporta, inoltre, un approfondimento elaborato dalla Fondazione Aristeia dal titolo:
Gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F.
(Documento n. 65 del 21 giugno 2006)

. Per scaricare il testo del documento, cliccare QUI


3.2. Le novità introdotte dal D.L. n. 83/2015 - Introdotto il nuovo istituto dell’accordo di ristrutturazione con gli intermediari finanziari

Riforma del concordato preventivo, istituzione di una nuova procedura di ristrutturazione dei debiti, semplificazione dei finanziamenti per le imprese in crisi, nuove regole per la deduzione delle perdite su crediti per le banche, revisione delle norme sui curatori fallimentari e istituzione di un portale unico delle vendite pubbliche. Queste le principali novità contenute nel Decreto-Legge 27 giugno 2015, n. 83, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2015 e in vigore dallo stesso giorno della sua pubblicazione.

La ristrutturazione ha come obiettivo la razionalizzazione operativa attraverso azioni e interventi che hanno lo scopo di recuperare la piena efficienza della gestione del capitale circolante, fino ad estendersi a una vera e propria riorganizzazione industriale al fine di migliorare l’efficienza aziendale nel suo complesso.
Tra i vari strumenti utilizzabili, ve ne sono alcuni definiti dalla Legge fallimentare:
- l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis); - la transazione fiscale (art. 182-ter); - il nuovo istituto dell’accordo di ristrutturazione con gli intermediari finanziari (art. 182-septies) introdotto dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (recante: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), in vigore dal 27 giugno 2015 e in fase di conversione in legge.

Il decreto, all'art. 9, con l'aggiunta dell'art. 182-septies (Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziarie e convenzione di moratoria), introduce inoltre una nuova forma di accordo di ristrutturazione dei debiti accessibile da parte delle imprese esposte nei confronti di banche e intermediari finanziari per un ammontare non inferiore al 50% dell’indebitamento complessivo.
Con il nuovo art. 182-septies, il D.L. n. 83/2015 attribuisce ai creditori un maggior poter decisionale sulla crisi d’impresa, riconoscendo ai creditori la possibilità di presentare proposte di concordato concorrenti con quella del debitore.
Fino ad oggi le crisi d’impresa meno gravi erano strette fra due alternative poco attraenti: ottenere il consenso di tutti i creditori determinanti per il superamento della crisi oppure perseguire la via di un concordato preventivo.
Il nuovo articolo 182-septies offre una terza via. L’impresa e i principali creditori possono vincolare altri creditori finanziari non aderenti all’accordo, purché almeno il 75% di loro abbia accettato le condizioni in esso previste. Il meccanismo richiede che i creditori non aderenti siano stati informati sull’accordo e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative.
Ove ricorrano tali condizioni, il giudice omologa l’accordo che vincola anche i creditori finanziari non aderenti.
Con tale meccanismo, il nuovo art. 182-septies favorisce un risanamento più rapido dell’impresa, evitando che alcuni creditori finanziari possano bloccare l’esito della procedura.

Condizione preliminare dell’accordo è, dunque, che le banche e gli intermediari finanziari aderenti vantino un credito verso l’impresa che sia almeno pari al 50% del totale dell’indebitamento complessivo.
L’accordo di ristrutturazione del debito può essere concluso se vi aderiscono creditori finanziari che rappresentano il 75% del credito della categoria, fermo restando l’integrale pagamento dei creditori non finanziari.
Il debitore può chiedere l’estensione dell’accordo alle banche (e intermediari finanziari) non aderenti: questi possono aderire oppure ricorrere al tribunale cui spetta l’omologazione dell’accordo.
Il tribunale, verificate positivamente le condizioni sopraindicate e ritenuto che le banche e gli intermediari finanziari ai quali si chiede l’estensione dell’accordo possano risultare soddisfatti nei loro crediti “in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili”, procede all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione del debito.

Il cuore della manovra è, dunque, la sottrazione ai creditori finanziari, che vantano un credito di piccola entità, della possibilità di dichiararsi contrari ad operazioni di ristrutturazione concordate fra il debitore e la maggioranza dei creditori finanziari: contrarietà che molto spesso apre le porte della procedura concorsuale a carico dell’’impresa o, nelle migliore delle ipotesi, a scenari di free-riding (talune banche saldano integralmente le altre riottose), con conseguenti ripercussioni macroeconomiche negative, quanto a costo del credito e aumento del rischio del credito).

. Se vuoi scaricare il testo del D.L. n. 83/2015, clicca QUI.


4. LA PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE

Con la riforma organica delle procedure concorsuali viene introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto dell’esdebitazione, che consente all’imprenditore “meritevole ma sfortunato” di liberarsi dai debiti che residuano alla chiusura del fallimento e di riprendere la sua attività economica senza carichi pregressi.
Si tratta, in sostanza, di riconoscere al fallito, a seguito della conclusione della procedura di fallimento, il diritto a veder cancellati i debiti non soddisfatti attraverso la liquidazione dell’attivo attuata nell’ambito della procedura concorsuale. In questo modo si consente al fallito di ripartire da zero, iniziando una nuova attività commerciale.

La legge consente al solo imprenditore persona fisica di beneficiare della liberazione dai debiti post-fallimentari.
Accanto a questo requisito soggettivo, si pongono diversi requisiti oggettivi previsti dal nuovo art. 142 L.F., relativi al comportamento tenuto dall’imprenditore.
La legge prevede che il fallito è ammesso alla esdebitazione qualora sussistano determinate condizioni consistenti:
a) nell'avere cooperato con gli organi della procedura;
b) nel non aver ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
c) nel non aver violato le disposizioni sui doveri dei falliti, di cui all’art. 48 L.F. (consegna al curatore della corrispondenza di ogni genere, compresa quella elettronica);
d) nel non avere beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti;
e) nel non avere tenuto comportamenti penalmente rilevanti, quali distrazione dell'attivo o esposizione di passività inesistenti, causazione o aggravamento del dissesto rendendo difficile la ricostruzione del patrimonio e degli affari, ricorso abusivo al credito ovvero
f) nel non avere riportato condanne per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno dei tali reati, il Tribunale sospende il procedimento fino all’esito di quello penale
.

Restano esclusi dall’esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti non compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 46;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonchè le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti (comma 3).

Secondo quanto stabilito dall’art. 143 L.F., la dichiarazione di esdebitazione può avvenire:
a) d’ufficio, con il decreto di chiusura del fallimento, oppure
b) su richiesta del debitore, mediante ricorso presentato entro un anno dal fallimento.



ALTRI ARGOMENTI COLLEGATI - APPROFONDIMENTI


1. LA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE DELLE IMPRESE INSOLVENTI DI RILEVANTI DIMENSIONI

Al fine di contenere i gravi effetti derivati dal dissesto della Parmalat, il 23 dicembre 2003 il Governo ha emanato, in via d'urgenza, il Decreto-Legge n. 347 recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza".
Il decreto ha introdotto una disciplina innovativa per consentire il risanamento di quelle imprese che versano in un grave stato di crisi, mediante la realizzazione e l'adozione di un apposito piano di ristrutturazione, che preveda la continuazione ordinata dell'attività industriale nonostante lo stato di dissesto.
L'articolato, introdotto per apportare correzioni e modificazioni alla legge sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, contenuta nel D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, delinea una procedura rapida e snella, caratterizzata da importanti innovazioni che investono sia le finalità, non più meramente liquidatorie, sia i presupposti di accesso e di svolgimento.
La necessità di un nuovo strumento di regolamentazione a sostegno della grande impresa si è reso necessario, in ragione della constatata incapacità dell'attuale normativa, contenuta nel D. Lgs. n. 270/99, di affrontare casi di insolvenza particolarmente gravi, idonei a produrre forti ripercussioni sull'economia nazionale. La natura prevalentemente liquidatoria e la lentezza di questa procedura ne hanno fatto uno strumento inidoneo a fronteggiare situazioni di crisi che impongono un accertamento veloce e che mirano a finalità diverse della mera dismissione dell'attività produttiva.
Il D.L. n. 347/2003 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 2004, n. 39, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2004.
Tale legge è stata successivamente modificata ed integrata da altri provvedimenti normativi.
Il testo del decreto-legge, coordinato con tutte le successive modifiche, viene riportato nell’Appendice normativa.


APPROFONDIMENTI

1) Segnaliamo il documento n. 53, elaborato dalla Fondazione Aristeia , dal titolo: ”La legge Marzano: disciplina della ristrutturazione industriale delle imprese insolventi di rilevanti dimensioni”.
In questo documento vengono analizzati, in maniera chiara e sintetica, i motivi della nuova procedura e le varie fasi della procedura.

. Se vuoi consultare il documento n. 53, elaborato dalla Fondazione Aristeia, clicca QUI.

2) Sull'argomento della ristrutturazione delle grandi imprese in crisi, segnaliamo uno studio di Antonio Caiafa - Avvocato, Docente di Diritto fallimentare Universita` LUM ‘‘Jean Mannet’’, Bari (pubblicato sulla Rivista IPSOA “Diritto E Pratica del Lavoro”, n. 1/2009).

- Si riporta lo studio dal titolo :
. Ristrutturazione di grandi imprese in crisi.


2. INSOLVENZA DEL DATORE DI LAVORO – MAGGIORI TUTELE PER I DIPENDENTI

Il 6 ottobre 2005 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 186 del 19 agosto 2005, emanato in attuazione della Direttiva 2002/74/CE sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Il decreto prevede
a) l'estensione del Fondo di garanzia, previsto dal D.Lgs. n. 80/1992, ai crediti di lavoro derivanti da procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria cui sono assoggettati i datori di lavoro e
b) l'operatività del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, previsto dalla Legge n. 297/1982, nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia.
Tali disposizioni si applicano alle procedure concorsuali aperte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Si riportano i seguenti provvedimenti normativi:
. Legge 29 maggio 1982, n. 297: Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.

. D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80: Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

. Direttiva 2002/74/CE, del Parlamento e del Consiglio del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

. D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 186: Attuazione della direttiva 2002/74/CE concernente la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.


3. AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI IN STATO DI INSOLVENZA

3.1. LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA L. N. 106/2011 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 70/2011

Con la legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, sono state introdotte nuove disposizioni per accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria che si protraggono da molto tempo, oltre ad alcune modifiche al D.Lgs. n. 270/99, il quale disciplina la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
Secondo quanto previsto dalla legge n. 106/2011, viene, inoltre, modificata la disciplina riguardante la determinazione e la liquidazione dei compensi ai Commissari Straordinari.

Misure di accelerazione
La legge n. 106/2011, di conversione del D.L. n. 70/2011, introduce per i commissari liquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria per le quali non risultino avviate le operazioni di chiusura, l’obbligo di provvedere, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, alla pubblicazione di un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori.
In caso di mancata individuazione dell’assuntore il commissario liquidatore deve avviare la procedura di conversione in fallimento e chiusura della procedura.

Modifiche al D.Lgs. n. 270/99
Le modifiche alla cd. "Legge Prodi bis" introducono una disciplina specifica per le ipotesi di cessione di azienda o di un suo ramo quando per l’impresa cedente e per l’impresa cessionaria sia intervenuta la dichiarazione di insolvenza.
Il nuovo articolo 50-bis del D.Lgs. n. 270/99, in particolare, stabilisce che nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda che costituisca l'attività prevalente dell'impresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora per l'impresa cedente e l'impresa cessionaria sia intervenuta, anche in tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria per entrambe, entro un anno dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente risponde in solido con l'impresa cessionaria dei debiti da questa maturati fino alla data dell'insolvenza.
In questi casi, ai sensi del nuovo comma 2-bis, dell'art. 38, del D.Lgs. n. 270/99, il Ministro dello Sviluppo Economico può nominare lo stesso organo commissariale per le due imprese.
Le nuove disposizioni si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento e, in tal caso, il Ministero dello Sviluppo Economico può, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (13 luglio 2011), nominare un nuovo organo commissariale.

Determinazione e liquidazione dei compensi dei Commissari Straordinari
I compensi devono tenere conto:
► dell’impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa;
► risultati conseguiti dalla procedura con riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico prescelto a norma dell'art. 27 co. 2 del DLgs. 270/99;
► raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura.

Riguardo, invece, alla liquidazione del compenso ai Commissari straordinari, la L, n. 106/2011, di conversione del D.L. n. 70/2011, stabilisce che per la liquidazione del compenso ai Commissari straordinari, trova applicazione l'art. 39, commi 2, 3 e 4, del R.D. n. 267/1942 secondo cui "la liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi. Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale".
(Fonte: La Lente sul Fisco)


3.2. L. n. 189/2015 DI CONVERSIONE DEL D.L. 54/2015 - IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - Concesso più tempo per evitare il fallimento

«4-bis. Se in prossimità della scadenza del programma, anche in caso di proroga dei termini di cui all'articolo 66, la cessione non e' ancora intervenuta, in tutto o in parte, il Ministro dello sviluppo economico puo' disporre, per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore a dodici mesi, quando, sulla base di una specifica relazione, predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori. Il provvedimento ministeriale di proroga e' comunicato al Tribunale competente ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto».

Questo è il testo del nuovo comma 4-bis, dell'art. 57, della legge 270 del 8 luglio 1999, introdotto dall'art. 2, comma 1 della legge 29 novembre 2015, n. 189, di conversione del D.L. 1° ottobre 2015, n. 54 recante “Disposizioni urgenti in materia economico-sociale”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015.
Oltre a una serie di norme tese a garantire il decoro degli edifici scolastici (art. 1) e una serie di interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici nelle giornate del 13 e 14 settembre scorso (art. 3), l’articolo 2, comma 1, della legge reca alcune modifiche alla disciplina in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Nello specifico, il provvedimento introduce una modifica all’art. 57 (con l’aggiunta del comma 4-bis) della legge 270 del 8 luglio 1999 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274) finalizzata a evitare che, al termine della scadenza del programma approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico (12 mesi se indirizzato alla cessione, 24 mesi se finalizzato alla ristrutturazione economico-finanziaria), si arrivi all’automatico fallimento dell’azienda nel caso in cui il programma non sia stato realizzato in tutto o in parte.
A questo scopo viene prevista – per una sola volta - la facoltà per il Ministero dello Sviluppo Economico, in caso di programma di cessione dei complessi aziendali, di prorogare la scadenza del programma per un massimo di 12 mesi «quando, sulla base di una specifica relazione, predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori».
Il provvedimento ministeriale di proroga dovrà essere comunicato al Tribunale competente e, anche se la legge non lo prevede espressamente, depositato presso il Registro delle imprese.


4. CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - PREDISPOSTA UNA NUOVA NORMATIVA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA PARTE DI SOGGETTI NON FALLIBILI

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Pubblicato su: 2015-01-23 (3339 letture)

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