RILASCIO DI COPIE ED ESTRATTI DI DOCUMENTI - RILASCIO DI CERTIFICAZIONI, VISURE E DI ELENCHI PER SETTORI MERCEOLOGICI
RILASCIO DI COPIE ED ESTRATTI DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI
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1. REGISTRO DELLE IMPRESE - Rilascio di copie ed estratti di documenti e informazioni esclusivamente in formato elettronico - Niente più carta
Le Camere di commercio dovranno rilasciare le copie e gli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del Registro delle imprese esclusivamente in formato elettronico.
Lo stabilisce il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2022, recante “Modalità per il rilascio di copie e degli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro imprese, in formato elettronico”.
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2022, è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 183/2021 (recante “Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario”).
Detto decreto, nel disciplinare le modalità tecniche, ha statuito in particolare che le Camere di Commercio rilasciano le copie e gli estratti esclusivamente in formato elettronico (art. 1, comma 1) con la conseguenza che non possono più essere rilasciate copie ed estratti in forma cartacea.
Quanto alla forma l’art. 2 del decreto ha disposto che le copie e gli estratti sono rilasciati - ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale - CAD) ed in conformità alle regole tecniche stabilite nelle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ai sensi dell'art. 71 del medesimo decreto - come:
a) copia informatica di documento analogico;
b) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
c) copia informatica di documento informatico;
d) duplicato informatico.
Salva espressa rinuncia da parte del richiedente, sulle copie e sugli estratti è apposta la seguente dichiarazione: «Si rilascia copia integrale / per estratto del documento protocollato al Registro delle imprese con n. _______, in data ___/___/_____, e se ne attesta, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, la provenienza dal Registro delle imprese e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati».
Il documento informatico recante la copia o l'estratto sarà sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata da parte del conservatore del registro delle imprese e consegnato al richiedente, previo versamento dei diritti di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mediante invio al domicilio digitale da questi indicato al momento dell'istanza, ovvero consegna diretta su supporto informatico.
Per quanto riguarda l’imposta di bollo, ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quater della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, per i documenti rilasciati "per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta" e, dunque, "se prodotti in conformità alle linee guida" come disposto dall’articolo 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e dalle regole tecniche dettate dal d.P.C.M. 13 novembre 2014, è "dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento".
Si veda a tale proposito la risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate n. 170 del 6 aprile 2022.
. Se vuoi scaricare il testo del D.M. 24 febbraio 2022, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della risposta a interpello n. 170/2022, clicca QUI.
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RILASCIO DI CERTIFICAZIONI E VISURE - TIPOLOGIA E CONTENUTI
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1. LE CERTIFICAZIONI CAMERALI
Alle Camere di Commercio, che costituiscono la parte della pubblica amministrazione dedicata alle imprese, spetta, tra le altre funzioni, quella di rilasciare, a richiesta, certificazioni.
Nel mondo degli affari le certificazioni camerali contribuiscono alla circolazione di informazioni certe e quindi allo sviluppo regolato del mercato.
Le principali certificazioni che la Camera di Commercio rilascia all'impresa, sulla base di modelli ministeriali predeterminati e a seguito del pagamento dei diritti di segreteria da parte del richiedente, sono:
• Le certificazioni anagrafiche (tra cui la certificazione antimafia);
• I certificati relativi a Registri abilitanti;
• I certificati relativi al Ruolo dei periti e degli esperti;
• I certificati relativi all’Albo delle imprese artigiane.
2. LE VISURE CAMERALI
Ad assicurare la pubblicità economica dell'impresa contribuiscono, oltre ai certificati, le visure. Con queste è possibile il monitoraggio completo delle informazioni contenute nell'anagrafe e l'estrapolazione di un maggior numero di informazioni rispetto a quelle fornite dai certificati.
Le visure, pur contenendo le stesse notizie, differiscono dai certificati, in quanto sono prive della firma del funzionario camerale, di timbri e di bolli e quindi non hanno valore legale, ma costituiscono esclusivamente semplice informazione.
Possono, per questo, essere rilasciate anche da terminali non presidiati (Sportello Telemaco), su carta o su supporto informatico.
Con il decreto interdirigenziale 10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006, il Ministero delle attività produttive ha ritoccato notevolmente la TABELLA A, come da ultimo aggiornata dal D.M. 29 novembre 2004, esclusivamente in merito alle visure rilasciate dal Registro delle imprese.
Due sono i tipi di visure che possono essere effettuate (ordinarie e storiche) e che entrambe possono essere richieste con tre diverse modalità:
a) allo sportello telematico;
b) da terminale remoto;
c) allo sportello.
In tutti e tre i casi i nuovi diritti introdotti dal decreto in commento propongono una tariffa differenziata a seconda della qualità e della quantità dei dati richiesti e a seconda del tipo di società.
In sostanza, dal 1° marzo 2006 (data di entrata in vigore del decreto), si potrà chiedere visure a contenuto mirato e non più solo visure che riportino tutti i dati, anche storici, dell’impresa.
Sarà dunque possibile chiedere visure selezionando i dati per blocchi informativi, secondo le esigenze dell’utente che effettua la ricerca.
Si tratta di un cambiamento radicale di consultazione dei dati.
Mentre in precedenza i costi erano uguali per tutti i tipi di impresa e andavano da un minimo di 4,00 euro per una visura, fino a 15,00 euro per la consultazione di un fascicolo; a decorrere dal 1° marzo 2006 i costi saranno differenziati a seconda il tipo di impresa e il tipo di società e a seconda del contenuto dei dati richiesti.
3. IL CONTENUTO DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE VISURE CAMERALI - I MODELLI TIPO
3.1. L’approvazione dei modelli tipo dal 1996 al 2004
I modelli tipo dei certificati del Registro Imprese attualmente in uso sono stati approvati con vari decreti che si sono susseguiti nel tempo.
I principali tipi di certificati (sette in tutto) sono stati inizialmente approvati, in occasione della istituzione del Registro delle imprese, con il decreto dell’allora Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 7 febbraio 1996.
Con apposito Decreto Dirigenziale del 27 maggio 1998, emanato in attuazione del disposto di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. n. 486/1997, sono stati successivamente definiti i certificati del Registro delle imprese recanti la dicitura antimafia rilasciati dalla Camera di Commercio (per un maggior approfondimento dell'argomento rimandiamo alla normativa antimafia.
Con decreto del 15 febbraio 2001 fu poi istituito il dispositivo "Cert.impresa" per l'attestazione di dati tratti dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio nel sito internet delle imprese.
Da ultimo, con decreto del 10 giugno 2003 fu approvato il modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese.
Dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario, si è ravvisata la necessità di modificare il contenuto dei certificati aggiornandolo alle esigenze scaturite dall’entrata in vigore (1° gennaio 2004) di detta riforma.
Il Ministero delle attività produttive, con il decreto 13 luglio 2004, ha provveduto, innanzitutto, a raggruppare nel medesimo decreto tutto quello che in precedenza era distribuito in quattro diversi decreti e contemporaneamente ha provveduto sia a modificare i contenuti dei certificati già esistenti che ad istituirne uno nuovo, relativo alle società assoggettate all’attività di direzione e coordinamento.
- Sull’argomento si riporta un approfondimento dal titolo:
Le certificazioni e le visure rilasciate dalla Camera di Commercio (Aggiornato con le novità introdotte dal D.M. 13 luglio 2004 in materia di contenuto delle certificazioni del Registro delle imprese).
3.2. 23 MARZO 2010 - Modifica dei certificati tipo e approvazione del modello di ricevuta di accettazione della Comunicazione Unica
Con D.M. 23 marzo 2010, Il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto a modificare i modelli di certificati tipo inerenti il Registro delle imprese previsti dall’art. 24 del D.P.R. n. 581/1995 e ad adottare un modello di ricevuta di accettazione di Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa.
I modelli dei certificati tipo approvati con questo nuovo decreto sostituiscono quelli approvati con D.M. 13 luglio 2004, come modificato e integrato dal D.M. 25 febbraio 2005.
Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2010.
La modifica dei modelli di certificato tipo, inerenti il Registro imprese, si è resa necessaria al fine di adeguare gli stessi alle disposizioni dettate:
a) dall’articolo 2470, commi 1 e 2, del Codice Civile, come modificato dalle lettere a) e b) del comma 12-quater dell’art. 16 del D.L. n. 185/2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009;
b) dal D.M. 24 gennaio 2008 (attuativo del D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155) con il quale sono state adottate le linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale e
c) dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
Con l’avvio obbligatorio della Comunicazione Unica si è, inoltre, resa necessaria anche l’approvazione, unico per tutto il territorio nazionale, del modello di ricevuta di accettazione della Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa, prevista dal comma 3 dell’articolo 9 del D.L. n. 7/2007, come modificato dalla legge di conversione n. 40/2007.
. Se vuoi approfondire l’argomento della Comunicazione Unica, clicca QUI.
3.3. 13 LUGLIO 2012 – Nuova modifica dei certificati tipo e del modello di ricevuta di accettazione della Comunicazione Unica
E’ stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto 13 luglio 2012 con il quale sono stati approvati i nuovi certificati tipo del Registro delle imprese e del Repertorio economico amministrativo (REA) nonché il modello della ricevuta di accettazione della comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui alla disciplina relativa allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP).
La revisione e l’adeguamento dei modelli dei certificati si è resa necessaria a seguito dell’emanazione di nuove disposizioni che hanno previsto nuovi obblighi di comunicazione al Registro delle imprese.
I modelli dei certificati tipo sostituiscono quelli approvati con il D.M. 13 luglio 2004, successivamente modificato ed integrato dal D.M. 25 febbraio 2005 e, da ultimo, dal D.M. 28 marzo 2010.
Lo stesso Ministero ha emanato la circolare n. 3654/C del 17 luglio 2012 con la quale ha fornito indicazioni operative sui nuovi certificati tipo approvati con il decreto del 13 luglio 2012.
Il testo di entrambi i provvedimenti viene riportato dell'Appendice normativa.
La modifica dei modelli di certificato tipo, inerenti il Registro imprese, si è resa necessaria al fine di adeguare gli stessi alle disposizioni dettate principalmente:
a) dall’articolo 42, commi 2-bis e 2-ter del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che dettano norme in materia di contratti di rete. Si è provveduto a predisporre ex novo la certificazione specifica per il contratto di rete attraverso la creazione del "CERTIIFICATO DEL CONTRATTO DI RETE" dal quale risultano i dati identificativi del contratto e l'elenco delle imprese partecipanti. E' stato inoltre predisposto un modello di "CERTIFICATO STORICO DEL CONTRATTO DI RETE";
b) dall'articolo 29,comma 6, del citato D.L. n. 78/2010 che prevede a carico del curatore, in caso di fallimento, specifica comunicazione al Registro delle imprese. In attuazione di tale disposizione è stato inserito un apposito campo denominato "COMUNICAZIONI DEL CURATORE";
c) dall'articolo 1, comma 4 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede l'obbligo delle comunicazione, attraverso ComUnica, delle deligerazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale e di tutte le comunicazioni relative ad altre operazioni straordinarie;
d) dagli articoli 76, comma 2, e 107 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dove si prevede che debba essere riportata nel certificato rilasciato dal Registro delle imprese l'attestazione SOA;
e) dall'art. 80 del D.Lgs. n. 59/2010 e dai decreti ministeriali datati 26 ottobre 2011, che disciplinano le procedure di iscrizione nel Registro delle imprese delle figure di agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri. Tali decreti hanno tra l'altro previsto l'iscrizione in apposita sezione di soggetti persone fisiche che si iscrivono, in quanto tali, nel REA. Ciò costituisce un'innovazione che ha comportato l'introduzione del nuovo specifico certificato di iscrizione nel REA: "DATI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA".
Sono state, infine, apportate alcune modifiche al modello di "RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DI COMUNICAZIONE UNICA", adottato con il D.M. 28 marzo 2010.
3.4. 23 SETTEMBRE 2014 – Approvate modifiche dei certificati tipo e del modello di ricevuta di accettazione della Comunicazione Unica - DEBUTTA IL CERTITICATO E LA VISURA IN LINGUA INGLESE
E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (e successivamente sulla gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2014), il decreto ministeriale 18 settembre 2014, con il quale sono state approvate modifiche ai modelli di certificati tipo, previsti dall’articolo 8, comma 8, lettera b), della L. n. 580/1993 (Allegati A, B e C).
In attuazione di quanto previsto al comma 4 dell’articolo 5 del D.L. n. 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 9/2014, è stato inoltre adottato il modello per il rilascio di certificati camerali anche in lingua inglese (Allegato D).
Adottato anche il nuovo modello della ricevuta di accettazione della Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa, che va a sostituire quello approvato con decreto ministeriale del 13 luglio 2012 (Allegato E).
Lo stesso Ministero ha anche emanato la Circolare n. 3674/C del 23 settembre 2014, con la quale sono stati illustrati gli interventi legislativi che hanno reso necessario un adeguamento dei modelli oggi in uso.
I modelli dei certificati tipo di cui agli Allegati A, B e C, adottati al fine di adeguare gli stessi ad alcune importanti modifiche intervenute nella disciplina delle attività economiche imprenditoriali, anche in relazione alla nuova modulistica, a regime dal 1° aprile 2014, sostituiscono quelli approvati con decreto ministeriale 13 luglio 2004, come modificato e integrato dal decreto ministeriale del 25 febbraio 2005, dal decreto ministeriale 23 marzo 2010, nonché dal decreto ministeriale 13 luglio 2012.
. Se vuoi scaricare il testo del nuovo decreto e dei suoi allegati dalla Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della circolare ministeriale n. 3674/C, clicca QUI.
DEBUTTA IL CERTIFICATO E LA VISURA IN LINGUA INGLESE
Le imprese italiane, impegnate in attività di import-export, hanno oggi la possibilità di ottenere un certificato in lingua inglese allo sportello della Camera di Commercio o sul portale registroimprese.it, senza doversi avvalere di una traduzione giurata, costituisce di fatto per l’azienda un risparmio sia in termini di tempo che di costi.
L’utilizzo del certificato in lingua inglese presso uno Stato estero è esente dall’imposta di bollo.
Oltre per il certificato, la versione inglese debutta anche per la visura camerale, favorendo in questo modo ancora di più l’accesso alle informazioni contenute nel Registro delle Imprese ad un operatore straniero intenzionato a conoscere la situazione giuridica e le principali informazioni economiche di un impresa italiana.
Ulteriore elemento di vantaggio dei nuovi certificati in lingua inglese è costituito dalla presenza nella prima pagina del “QR Code”, il nuovo codice identificativo dei documenti ufficiali delle Camere di Commercio.
Così come già per la visura camerale, grazie al “QR Code” chiunque potrà verificare, direttamente da smartphone e tablet, la corrispondenza tra il documento in suo possesso e quello archiviato dal Registro Imprese al momento della ricerca.
La lettura del codice identificativo avviene tramite l’app "RI QR Code" realizzata da InfoCamere e scaricabile gratuitamente dai principali store o dal portale delle Camere di Commercio registroimprese.it.
3.5. 22 GENNAIO 2015 – VISURE REGISTRO IMPRESE ancora più complete
Dal 22 gennaio 2015 le visure del Registro delle imprese si arricchiscono di una informazione importante: il numero degli addetti occupati dell'impresa in ogni singolo Comune / localizzazione dell'attività.
Grazie alla collaborazione con INPS e ad un accurato lavoro di raccordo con i dati del Registro delle Imprese, dal 22 gennaio 2015 le visure del Registro delle imprese si arricchiranno del dettaglio del numero di addetti occupati in ogni singolo Comune.
In precedenza dalla visura era possibile rilevare solo il numero di addetti occupati complessivamente nell'impresa, senza poter disporre della loro distribuzione territoriale.
Con questo nuovo dettaglio si ottiene una rappresentazione più completa e capillare dell'occupazione e un'immediata visione del rilevo di ciascuna unità produttiva nell'impresa.
3.6. 23 LUGLIO 2016 - Modifica dei modelli di certificato tipo inerenti il Registro delle imprese
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2016, il Decreto 24 giugno 2016, recante "Modifica dei modelli di certificato tipo inerenti il registro delle imprese"..
Con il presente decreto sono stati adottati:
a) i nuovi modelli tipo per il rilascio da parte degli uffici del Registro delle imprese dei certificati previsti dall'art. 2 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (ALLEGATI A, B, C e D):
b) il modello per il rilascio, da parte dell'Ufficio del Registro delle imprese, della ricevuta di accettazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa (ALLEGATO E).
I modelli dei certificati tipo di cui agli Allegati A, B, C e D, adottati al fine di adeguare gli stessi ad alcune importanti modifiche intervenute nella disciplina delle attività economiche imprenditoriali, sostituiscono quelli approvati con decreto ministeriale 18 settembre 2014.
In particolare, il Ministero ha dovuto tener conto della previsione del rilascio dei certificati camerali anche in lingua inglese e di quanto deciso nei lavori svolti nel 2011 dal G20, dove, per creare un sistema internazionale di identificazione univoco e globale (Global legal entity identifier system - GLEIS) è stato dato mandato al Financial Stability Board, di creare un codice univoco di identificazione denominato LEI (Legal entity identifier) che dovrà essere richiesto dai soggetti giuridici che operano nei mercati finanziari internazionali e consentirà alle autorità di regolamentazione di identificare le parti contraenti.
Riportiamo di seguito le varie tipologie di certificazioni che hanno subito aggiornamenti:
ALLEGATO A
- CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA;
- CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE IMPRESE SOCIALI;
- CERTIFICATO ANAGRAFICO;
- CERTIFICATO DI ISCRIZIONE DI SEDE SECONDARIA/UNITA' LOCALE;
- REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO - CERTIFICATO;
- CERTIFICATO STORICO;
- CERTIFICATO RELATIVO ALL'ASSETTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELL’IMPRESA;
- CERTIFICATO DI DEPOSITO;
- CERTIFICATO DI ISCRIZIONE DI POTERI PERSONALI;
- CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA ABBREVIATO;
- CERTIFICATO DI NON ISCRIZIONE;
- CERTIFICATO DI SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO;
- CERTIFICATO DEL CONTRATTO DI RETE;
- CERTIFICATO STORICO DEL CONTRATTO DI RETE.
ALLEGATO B - Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese
ALLEGATO C - CERT.IMPRESA
ALLEGATO D - Modello di certificato e di visura in lingua inglese.
ALLEGATO E - RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DI COMUNICAZIONE UNICA.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto e del suo allegato, clicca QUI.
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ALTRE PROBLEMATICHE CONNESSE AL CONTENUTO DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE VISURE CAMERALI
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1. CERTIFICATI ELETTRONICI – Emanato un nuovo decreto che fissa le modalità di richiesta e di rilascio in via telematica
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il decreto 15 febbraio 2008, ha disciplinato le modalità di richiesta e di rilascio in via telematica dei certificati elettronici inerenti il Registro delle imprese e ha approvato i relativi modelli di richiesta e rilascio, nonché le specifiche tecniche per l'individuazione della struttura e del formato dei certificati elettronici.
La modalità di rilascio di certificati in formato elettronico così disciplinata è attivata dal 1° giugno 2008.
Si tratta, di fatto, di una implementazione dei modelli di certificato di cui all’allegato A del D.M. 13 luglio 2004, così come successivamente integrato e modificato dal D.M. 25 febbraio 2005, al fine
di prevedere un modello tipo di certificato del Registro delle imprese in formato elettronico.
La richiesta di certificato elettronico può essere effettuata anche in via telematica, utilizzando, in questo caso, l'apposito modello di cui all'Allegato A, annesso al decreto in questione.
La richiesta di certificato elettronico con l’apposizione della dicitura antimafia, ai sensi del D.P.R. n. 252/1998, è effettuata dal legale rappresentante dell’impresa identificato dal certificato di autenticazione residente sulla Carta Nazionale dei Servizi.
Il rilascio di certificato elettronico viene effettuato in via telematica con l’utilizzo dell'apposito modello di cui all’allegato B, annesso al decreto in questione.
Il certificato elettronico è un unico file informatico in formato PDF, non modificabile, costituito da un frontespizio e dal certificato tipo richiesto, così come definito dal corrispondente modello di certificato approvato dal D.M. 13 luglio 2004, e successive modifiche ed integrazioni del 25
febbraio 2005 .
Il documento informatico contenente il certificato in formato elettronico viene firmato digitalmente con procedura automatica dal Conservatore del Registro imprese o dal soggetto da esso delegato.
L'imposta di bollo sui certificati elettronici viene assolta in modo virtuale, ai sensi del D.M. 17 maggio 2002, n.127 e della sua Circolare applicativa n. 67/E del 7 agosto 2002 emanata dall'Agenzia delle Entrate.
2. La Codifica ATECO 2007 nelle visure camerali
2.1. Classificazione delle attività economiche
Le imprese iscritte al Registro delle Imprese vengono classificate in base alla descrizione dell'attività economica effettivamente esercitata e denunciata all'ufficio.
Nel caso di più attività svolte dalla stessa impresa, presso la sede legale o le unità locali, viene inoltre indicato quale è prevalente e quali, invece, sono secondarie.
La classificazione delle attività economiche, che avviene attraverso l'attribuzione di un codice alfanumerico denominato ATECO 2007, è di fondamentale importanza per la conoscenza dello sviluppo economico provinciale, in quanto permette:
l'elaborazione e l'estrazione di statistiche delle imprese, disaggregate per settori di attività;
l'estrazione di elenchi di imprese e persone, rilasciabili all'utenza, utili per ottenere informazioni dettagliate su determinati soggetti, per il reperimento di partnership imprenditoriali, per le ricerche di mercato.
Questa codifica, elaborata dall'ISTAT, viene utilizzata anche da altre Pubbliche Amministrazioni (ad es. Agenzia delle Entrate, INPS), garantendo in tal modo omogeneità di classificazione.
Proprio per questo, è opportuno ricordare agli operatori economici che la denuncia d'inizio attività al Registro Imprese deve descrivere in modo preciso e dettagliato l'attività svolta; infatti, in base a quanto dichiarato dalle imprese - e di conseguenza registrato dall'Ufficio Registro Imprese - la società InfoCamere (che conserva le banche dati di tutte le Camere di Commercio italiane) attribuisce a livello centralizzato i codici ISTAT che saranno poi riportati nella visura camerale.
A partire da gennaio 2008 l'Istat ha adottato la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2007, modificando la precedente versione ATECO 2002.
Per quanto riguarda i codici ATECO inseriti nelle posizioni del Registro imprese, la nuova classificazione è stata adottata, per le imprese nuove iscritte, a partire dal giugno 2008, mentre per le posizioni pregresse è stato avviato ad opera della società InfoCamere, che gestisce le banche dati di tutte le Camere di Commercio italiane, un progetto di aggiornamento ed adeguamento alla codifica unificata Ateco 2007 per la classificazione attività economiche nel Registro Imprese.
2.2. Dal 2 aprile 2009 visibile la doppia codifica Ateco 2002 e 2007
La società InfoCamere ha informato che dal 2 aprile 2009 la doppia codifica Ateco (2002 e 2007) sarà visibile in Visura e negli Elenchi Telemaco (non rientrano in questo primo rilascio gli elenchi Ulisse e Infoimprese).
Per gli altri output e prodotti la doppia codifica sarà resa disponibile entro fine maggio, in modo graduale.
. Se vuoi consultare la Classificazione delle attività economiche ATECO 2007, clicca QUI.
3. Sulla durata delle certificazioni e delle visure camerali
Da quanto disposto nell’art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 si ricavano quattro principi fondamentali:
1) I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata;
2) le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
3) I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio.
4) Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.
Da quanto sopra si ricava che, come norma generale, anche le certificazioni camerali hanno una durata di sei mesi dalla data di rilascio.
Tuttavia, secondo il nostro parere, è necessario tener presente che, trattandosi nel caso specifico di certificazioni a contenuto di natura privatistico, soggetto inoltre a possibili e anche frequenti variazioni ed aggiornamenti, tale regola ha valore solo nel caso in cui la certificazione in questione venga prodotta ad una Pubblica Amministrazione.
Si ritiene, pertanto, che a una impresa o a un ente o a un istituto, che non abbia natura pubblica o che non svolga una funzione pubblica, debba essere concessa la facoltà di richiedere certificazioni anche con data di rilascio recente, senza quindi il rispetto del dettato di cui all’articolo 41 del T.U..
Riteniamo, tuttavia, che tale problema possa essere anche risolto ricorrendo alla presentazione di semplici “Visure” camerali, in luogo delle certificazioni, per almeno cinque motivi motivi:
1) hanno, in genere, un costo inferiore alla certificazione, la quale il più delle volte è anche soggetta ad imposta di bollo;
2) sono facilmente estraibili anche da un terminale remoto;
3) hanno spesso un contenuto di dati superiore alla certificazione;
4) possono avere un contenuto, per blocchi informativi, mirato alle proprie esigenze;
5) possono avere una validità superiore alle certificazioni in quanto la stessa è semplicemente legata al contenuto dei dati. Pertanto una Visura è da ritenere non più valida solo nel caso in cui i dati in essa contenuti abbiano, nel frattempo, subito delle variazioni.
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RILASCIO DI ELENCHI PER SETTORI MERCEOLIGICI
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1. Il rilascio di elenchi per settori merceologici da parte della Camera di Commercio
Questo servizio consente di ottenere informazioni dettagliate sulle imprese registrate presso qualunque Camera di commercio italiana.
Rappresenta un valido strumento per chi ha bisogno di reperire notizie sulle imprese, di cercare partner imprenditoriali, o di organizzare campagne informative mirate.
Gli elenchi merceologici delle aziende italiane sono estratti dalla banca dati nazionale del Registro delle Imprese secondo i seguenti parametri:
1. Il tipo di localizzazione
◾sede legale
◾unità locale
2. Lo stato dell'impresa
◾attiva
◾inattiva (con attività non dichiarata)
◾cessata
◾fallita
3. Il territorio
◾Italia
◾regione
◾provincia
◾comune
◾CAP (questa selezione esclude le altre)
4. L'attività (codice ATECORI Istat)
5. Le dimensioni dell'impresa
◾addetti (in base all'ultima dichiarazione effettuata)
◾capitale
◾valore di produzione (fatturato che non compare come voce della singola impresa)
6. Le caratteristiche
◾natura giuridica (SPA, SRL, etc.)
7. La variabile temporale
◾data cessazione
◾data procedura concorsuale.
Per le modalità di inoltro della richiesta degli elenchi si consiglia di contattare la Camera di Commercio di competenza.
Per i costi si deve consultare la tabella dei diritti di segreteria.
. Se vuoi consultare la tabella dei diritti di segreteria, clicca QUI.
2. RI.MAP - Applicativo per la richiesta on line di elenchi merceologici
E' stato predisposto un apposito applicativo, denominato ri.map, attraverso il quale è possibile richiedere autonomamente on line gli elenchi merceologici delle imprese.
ri.map è una modalità di estrazione e visualizzazione dei dati contenuti nel Registro Imprese che consente di selezionare elenchi di imprese attraverso vari criteri di ricerca, di renderne disponibili alcune informazioni anagrafiche e infine di visualizzare le imprese su mappa geografica secondo i più comuni standard utilizzati in internet.
E' previsto un costo fisso per l'estrazione dell'elenco, cui si aggiunge un importo per ogni posizione estratta che dipende dalla tipologia di elenco richiesta. Il pagamento dovrà essere effettuato con modalità telematica.
. Se vuoi accedere al servizio e consultare la tabella dei costi, clicca QUI.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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