RIFIUTI - CODICE AMBIENTALE - DECRETI ATTUATIVI, INTEGRATIVI E CORRETTIVI
NUOVO CODICE AMBIENTALE E DECRETI ATTUATIVI E CORRETTIVI
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1. IL NUOVO CODICE AMBIENTALE
E’ stato Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, concernente “Norme in materia ambientale”.
Il nuovo testo, definibile a pieno diritto come il Codice dell’ambiente, consegue all’esercizio della delega data dalla Legge 15 dicembre 2004, n. 308.
Con tale provvedimento, che era inizialmente composto di 318 articoli e di 40 allegati, sono state abrogate le principali norme ambientali in vigore, ed in particolare:
- il D.Lgs. n. 22/1997 sui rifiuti e bonifiche,
- il D.Lgs. n. 152/1998 sulle acque e
- il D.P.R. n. 203/1988 in materia di inquinamento atmosferico.
Il provvedimento è entrato in vigore il 29 aprile 2006.
1.1. La struttura del decreto
Il decreto si componeva inizialmente di SEI PARTI delle quali solo la prima (Disposizioni comuni) riguardava norme generali e comuni all'intero decreto, mentre ciascuna delle altre cinque era dedicata ad uno specifico settore e precisamente:
- valutazione impatto ambientale, valutazione strategica e autorizzazione integrata ambientale (Parte Seconda);
- tutela delle acque (Parte Terza);
- rifiuti e bonifiche (Parte Quarta);
- tutela dell'aria (Parte Quinta);
- danni ambientali (Parte Sesta).
1.2. L'emanazione dei decreti attiativi
Al D.Lgs. n. 152 del 1006 ha fatto seguito la pubblicazione dei seguenti decreti attuativi:
- D.M. 2 maggio 2006: Registro delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 212, comma 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Decreto sospeso)
- D.M. 2 maggio 2006: Modalita' per l'aggiudicazione, da parte dell'Autorita' d'ambito, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Decreto sospeso)
- D.M. 2 maggio 2006: Riorganizzazione del catasto dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Decreto sospeso)
- D.M. 2 maggio 2006: Individuazione delle tipologie di beni in polietilene rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Decreto sospeso)
- D.M. 2 maggio 2006: Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformita' ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. (Decreto sospeso)
- D.M. 2 maggio 2006: Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.(Decreto sospeso)
- D.M. 2 maggio 2006: Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Decreto sospeso)
- D.M. 2 maggio 2006: Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Decreto sospeso)
- D.M. 2 maggio 2006: Gestione delle entrate derivante dall'Albo dei gestori di rifiuti, ai sensi dell'articolo 212, comma 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Decreto sospeso)
- D.M. 2 maggio 2006: Istituzione dell'elenco dei rifiuti, in conformita' all'articolo 1, comma 1, lettera A), della direttiva 75/442/CE ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. (Decreto sospeso)
. D.M. 2 maggio 2006 - Allegato A.
. D.M. 2 maggio 2006 - Allegato B.
. D.M. 2 maggio 2006 - Allegato C.
- D.M. 2 maggio 2006: Approvazione dello schema-tipo di statuto dei consorzi per ciascun materiale di imballaggio operanti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 223, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Decreto sospeso)
- D.M. 5 maggio 2006: Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili.
. D.M. 5 maggio 2006 - Allegato 1.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Comunicato del 26 giugno 2006: Avviso relativo alla segnalazione di inefficacia di diciassette decreti ministeriali ed interministeriali, attuativi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardante: «Norme in materia ambientale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data 10, 11, 16, 17, 18 e 24 maggio 2006».
1.3 La successiva SOSPENSIONE DEI DECRETI ATTUATIVI
Con proprio Comunicato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 146 del 26 giugno 2006 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha dato avviso che i seguenti 17 decreti emanati in attuazione del D.Lgs. n. 152/2006, non essendo stati preventivamente inviati alla Corte dei Conti per il controllo previsto dall'articolo 3, primo comma, legge 20/1994, non sono stati registrati dal predetto organo e pertanto non possono considerarsi giuridicamente produttivi di effetti:
1) (in relazione alla tutela delle acque - Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006)
• Dm 2 maggio 2006 - Monitoraggio spesa ambientale
• Dm 2 maggio 2006 - Limiti esterni estuario, transizione acque dolci e costiere
• Dm 2 maggio 2006 - Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue
• Dm 2 maggio 2006 - Aggiudicazione servizio idrico integrato
• Dm 2 maggio 2006 - Autorità di vigilanza risorse idriche e rifiuti.
2) (in relazione alla gestione dei rifiuti - Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006)
• Dm 2 maggio 2006 - Istituzione elenco dei rifiuti
• Dm 2 maggio 2006 - Gestione terre e rocce da scavo
• Dm 2 maggio 2006 - Gestione semplificata di terre e rocce da scavo
• Dm 2 maggio 2006 - Riorganizzazione Catasto rifiuti
• Dm 2 maggio 2006 - Modelli di registro carico e scarico
• Dm 2 maggio 2006 - Modalità aggiudicazione Autorità d'ambito servizio gestione integrata rifiuti urbani
• Dm 2 maggio 2006 - Albo gestori rifiuti, Registro imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti
• Dm 2 maggio 2006 - Albo gestori rifiuti, gestione delle entrate
• Dm 2 maggio 2006 - Schema-tipo di Statuto Consorzi imballaggi
• Dm 2 maggio 2006 - Codici "CEN" (Comitato europeo normazione) di imballaggi e rifiuti di imballaggio
• Dm 2 maggio 2006 - Trattamento veicoli fuori uso rientranti nel D.Lgs n. 152/2006
• Dm 2 maggio 2006 - Beni in polietilene rientranti nel D.Lgs. n. 152/2006.
1.4. TAR DEL LAZIO - Decreti vigenti ma inefficaci
Il TAR del Lazio, con l'Ordinanza del 12 ottobre 2006, ha dichiarato che il D.M. 2 maggio 2006 in materia di polietilene, attuativo dell'art. 234 del D. Lgs. n. 152/2006, non può essere sospeso dal Giudice amministrativo perchè risulta sospeso, per quanto concerne la produzione degli effetti, dal citato avviso del Ministero dell'ambiente e quindi, allo stato dei fatti, non appare giustificato alcun adempimenti di quanto dsposto dallo stesso decreto.
Si tratta di un ordinanza di fondamentale importanza in quanto, anche se incide su uno solo dei 17 decreti attuativi, esprime un principio chiarissimo: i decreti "sospesi", pur essendo vigenti, non sono produttivi di effetti e quindi sono "inefficaci".
2. I DECRETI CORRETTIVI ED INTEGRATIVI DEL NUOVO CODICE AMBIENTALE
Il Codice ambientale è stato successivamente modificato dai seguenti provvedimenti normativi:
- D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2006, n. 228;
- D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 - In vigore dal 29 novembre 2006;
- D. Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 - Primo decreto correttivo - In vigore dal 29 dicembre 2006;
- L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) - In vigore dal 1° gennaio 2007;
- D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertivo, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n. 17 - In vigore dal 28 dicembre 2006;
- D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 - In vigore dal 25 luglio 2007;
- L. 19 dicembre 2007, n. 243, di conversione del D.L. 30 ottobre 2007, n. 180. Art. 1, comma 1-ter. – In vigore dal 28 dicembre 2007;
- D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. Art. 32;
- D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - Secondo decreto correttivo – In vigore dal 13 febbraio 2008;
- D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 - Terzo decreto correttivo - In vigore dal 26 agosto 2010;
- D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 - Quarto decreto correttivo - In vigore dal 25 dicembre 2010.
- IN VIGORE DAL 13 LUGLIO 2006
La legge 12 luglio 2006, n. 228 (Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2006 n. 160), di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n. 173 (cd. "decreto milleproroghe"), ha prorogato l'entrata in vigore delle norme in materia di Valutazione di impatto ambientale (VAS) al 31 gennaio 2007.
Pertanto, tutta la Parte Seconda, relativa alle procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC), entrerà in vigore il 31 gennaio 2007, mentre tutto il resto del Codice è in vigore dal 29 aprile 2006.
- IN VIGORE DAL 3 OTTOBRE 2006
Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (cd. "Collegato alla Finanziaria 2007"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006 n. 230, ha introdotto modifiche all'articolo 156 del D. Lsg. n. 152/2006 in materia di riscossione della tariffa per i servizi di pubblica fognatura e di depurazione.
- IN VIGORE DAL 25 NOVEMBRE 2006
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2006, il D. Lgs. 8 novembre 2006 n. 284, recante ulteriori disposizioni correttive al "Codice ambientale", in vigore dal successivo 25 novembre.
Il D. Lgs. n. 284/2006:
- proroga della vigenza delle Autorità di bacino di cui all'art. 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- sopprime le Autorità di vigilanza su risorse idriche, di cui agli articoli 159, 160 e 207 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ricostituisce il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti;
- proroga il termine per l'adeguamento del CONAI alla regola della libera concorrenza nel settore di interesse.
- IN VIGORE DAL 29 NOVEMBRE 2006
La legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ("Collegato alla Finanziaria 2007"), ha introdotto nuove norme le quali dispongono che la riscossione della tariffa per il servizio idrico ex D. Lgs. n. 152/2006 può essere affidata, tramite gara pubblica, anche ai soggetti iscritti all'Albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
- IN VIGORE DAL 28 dicembre 2006
L'art. 5, comma 2-bis della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, ha prorogato il termine di adeguamento degli statuti CONOE, POLIECO, COBAT e COOU.
- IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2007
L'art. 1, comma 1120, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha abrogato il comma 6 dell'art. 229, relativo agli incentivi al Cdr e al Cdr-Q.
- IN VIGORE DAL 25 luglio 2007
L'art. 14, comma 1, lett. l), del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, concernente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha abrogato la Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali e la Commissiome istruttoria IPPC presso lo stesso Ministero.
- IN VIGORE DAL 28 DICEMBRE 2007
L'art. 1, comma 1-ter, della L. 19 dicembre 2007, n. 243, di conversione del D.L. 30 ottobre 2007, n. 180, apporta un differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale, modificando il comma 2, dell'art. 281, del D. Lgs. n. 152/2006.
- IN VIGORE DAL 13 FEBBRAIO 2008
Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008, il Decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. n. 152/2006, recante norme in materia ambientale.
Si tratta del secondo decreto correttivo.
- IN VIGORE DAL 26 AGOSTO 2010
Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 (Suppl. Ord. n. 184) il D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante modifiche ed integrazioni al D. Lgs. n. 152/2006, recante norme in materia ambientale.
Si tratta del terzo decreto correttivo, che apporta modifiche sostanziali alla Parte Prima (art. 1), alla Parte Seconda (art. 2) e alla Parte Quinta (art. 3), con la sostituzione di alcuni Allegati della Parte Seconda (Allegati VIII, IX, X, XI e XII) e della Parte Quinta (Allegato IV).
3. LE NOVITA' INTRODOTTE DAL SECONDO DECRETO CORRETTIVO IN VIGORE DAL 13 FEBBRAIO 2008
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 (Suppl. Ord. n. 24) il Decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. n. 152/2006, recante norme in materia ambientale.
Si tratta del secondo decreto emanato in attuazione delle disposizioni della legge delega che consentono l’adozione di disposizioni correttive e integrative dell’originario decreto delegato entro due anni dalla sua emanazione.
L’approvazione di un nuovo decreto correttivo si era resa necessaria a seguito del mancato rispetto dei tempi stabiliti dalla legge delega, con la conseguente decadenza dei decreti correttivi in itinere (cd. “secondo correttivo”, approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 20 luglio 2007 ed il cd. "terzo correttivo", approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 luglio 2007).
In sintesi, il decreto riscrive integralmente le norme in materia di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Rifiuti e Acque reflue.
Per quanto riguarda VIA e VAS, vengono riformulate le definizioni e gli ambiti di applicazione senza apportare sostanziali modifiche.
Viene fissata a 150 giorni la scadenza del termine per la conclusione del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Questo termine potrà essere prolungato di ulteriori 60 giorni solo in caso di indagini di particolare complessità previa comunicazione al proponente.
E’ stato inoltre eliminato il silenzio-rigetto, ossia il meccanismo automatico in base al quale in assenza di risposte si considerava rifiutata la richiesta valutazione presentata. Ora si avrà sempre un provvedimento motivato entro i termini stabiliti.
In caso di superamento dei termini il provvedimento andrà alla decisione del Consiglio dei Ministri.
Per quanto riguarda le acque viene riformulata la definizione di acque reflue industriali inquadrandole come qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.
Vengono ridefinite le acque reflue urbane come acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e proveniente da agglomerato.
In materia di rifiuti, il decreto ristabilisce la gerarchia dei principi di gestione: riduzione, riutilizzo, riciclo.
Viene in parte riformulato l’articolo 189 (Catasto dei rifiuti) del D.Lgs. 152/2006 con le seguenti modifiche:
1. Si reintroduce l’obbligo di presentazione del MUD per i produttori di rifiuti speciali
non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
Questi produttori, tuttavia, sono esclusi dall’obbligo - esclusivamente in relazione alla
produzione di rifiuti non pericolosi – nell’ipotesi in cui non superino i 10 dipendenti.
2. Si specifica che le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi
non sono soggette all’obbligo di presentazione del MUD. Sono quindi tenuti all’obbligo i trasportatori dei propri rifiuti pericolosi indipendentemente dalla quantità trasportata.
3. Per il futuro si prevede l'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del MUD, da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le categorie sopra citate con obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche.
Per quanto riguarda i registri di carico e scarico rimane l'obbligo di numerazione e vidimazione con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.
Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.
Contrariamente a quanto previsto in precedenza, i registri dovranno essere numerati e vidimati esclusivamente dalle Camere di Commercio territorialmente competenti (art. 190, comma 6).
I formulari di identificazione continueranno ad essere vidimati sia dalle Camere di Commercio che dall’Agenzia delle Entrate.
Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri Iva di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni.
Riguardo al trasporto dei rifiuti l'unica modifica è la scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 99 del 27 gennaio 1992, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, la quale è sostituita dal formulario di identificazione di previsto dal D. Lgs. n. 152/06.
Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del citato D. Lgs. n. 99/1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 152/2006 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.
L'esonero dall'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali rimane sostanzialmente invariata con una nuova limitazione riguardante le aziende che effettuano attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.
Entro il 30 giugno 2008, il CONAI dovrà adeguare il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore.
Il provvedimento recepisce anche le direttive comunitarie in materia di partecipazione dei cittadini che oggi sono sostanzialmente esclusi dal processo decisionale. I cittadini potranno così intervenire già all’inizio dell’iter procedimentale.
Il testo del decreto, con i relativi Allegati, viene riportato nell'Appendice normativa.
UnionCamere, in data 29 gennaio 2008, ha inviato una Nota a tutte le Camere di Commercio nella quale vengono evidenziate le novità introdotte dal secondo decreto correttivo che interessano direttamente le attività delle Camere di Commercio.
- Si riporta il testo della Nota:
UnionCamere – Nota del 29 gennaio 2008, Prot. 1467: Novità introdotte dal decreto legislativo concernente "Ulteriori modifiche al D. Lgs. n. 152/2006", approvato in via definitiva dal CdM il 21 dicembre 2007, che interessano, con riferimento alla Parte quarta del decreto, le attività delle Cciaa.
4. LE NOVITA' INTRODOTTE DAL TERZO DECRETO CORRETTIVO IN VIGORE DAL 26 AGOSTO 2010
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 (Suppl. Ord. n. 184) il D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
Il decreto apporta modifiche sostanziali al D. Lgs. n. 152/ 2006, e precisamente alla Parte Prima (art. 1), alla Parte Seconda (art. 2) e alla Parte Quinta (art. 3), con la sostituzione di alcuni Allegati della Parte Seconda (Allegati VIII, IX, X, XI e XII) e della Parte Quinta (Allegato IV).
A distanza di oltre due anni dalla integrale riscrittura della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006, il Legislatore delegato ha nuovamente modificato la normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), introducendo radicali modifiche alla Parte II del “Codice ambientale”.
Il nuovo decreto ha anche dettato nuove disposizioni in materia di inquinamento atmosferico, con novità anche sanzionatorie.
Lo spirito riformatore del Legislatore delegato tocca, in modo altrettanto radicale, la disciplina in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) procedendo all'abrogazione del D. Lgs. n. 59/2005 e dando integrale attuazione alla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 (direttiva IPPC).
Le Regioni hanno tempo 12 mesi per adeguare il proprio ordinamento ai principi introdotti dal legislatore.
Le procedure di Via, Vas ed Aia avviate prima del 26 agosto 2010 si concludono in base alle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa
5. LE NOVITA' INTRODOTTE DAL QUARTO DECRETO CORRETTIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 (Suppl. Ord. n. 269), il D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifi uti e che abroga alcune direttive".
Si tratta del quarto decreto correttivo al “Codice ambientale”.
Il provvedimento - composto di 39 articoli e di 5 allegati - apporta sostanziali modifiche alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 (artt. 177 e ss.) con il duplice obiettivo:
- di recepire in Italia l’ultima direttiva quadro di riferimento (la n. 2008/98/CE del 19 novembre 2008, il cui termine ultimo per il recepimento scadrà il prossimo 12 dicembre) e
- di integrare nel “Codice ambientale” la disciplina del SISTRI, il nuovo sistema informatico di controllo per la tracciabilità dei rifiuti istituito dal D.M. 17 dicembre 2009, sanzioni comprese (art. 36).
I Ministeri incaricati avranno 2 anni di tempo – salvo previsione diversa — per approvare tutte le disposizioni attuative previste dal nuovo provvedimento.
La Parte Quarta del Codice Ambientale disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia.
Il testo del decreto con i relativi allegati viene riportato nell'Appendice normativa.
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APPENDICE NORMATIVA
REGOLAMENTI E DIRETTIVE EUROPEE - LEGGI DECRETI E CIRCOLARI
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- Direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti
- D.M. 8 ottobre 1996: Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti. (Successivamente modificato dal D.M. 23 aprile 1999).
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D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22: Attuazione delle direttive CEE 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
(Abrogato dall'art. 264 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Lo stesso articolo, al comma 1, lett. i) ha, inoltre, stabilito quanto segue: "Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto").
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D.M. 5 febbraio 1998: Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
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Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98: Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148.
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Decisione della Commissione del 3 maggio 2000, n. 2000/532/CE, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi.
- D.M. 5 febbraio 2004: Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto.
- DIRETTIVA 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del danno ambientale.
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Legge 15 dicembre 2004, n. 308: Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.
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D.M. 2 maggio 2005, n. 127: Regolamento recante modifica dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, 25 ottobre 1999, n. 471, in materia di realizzazione di interventi di bonifica dei siti inquinati.
- D. Lgs. 11 maggio 2005, n. 133: Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.
- D.M. 5 luglio 2005: Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei siti.
- D. M. 17 novembre 2005, n. 269: Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che e' possibile ammettere alle procedure semplificate.
- D. Lgs. 23 febbraio 2006, n. 149: Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso.
. DIRETTIVA 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti.
- D.M. 5 aprile 2006, n. 186: Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
. D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284: Disposizioni correttive e integrativi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
. Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.
. D.M. 29 gennaio 2007: Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
. Direttiva 2007/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 settembre 2007, che modifica la Direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio.
. Direttiva 2998/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
. D.L. 30 ottobre 2007, n. 180: Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.
. L. 19 dicembre 2007, n. 243: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.
. Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. Art. 30, 31, 32 e 33.
. D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
. D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - ALLEGATI.
. D. L. 8 aprile 2008, n. 59: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
. D.M. 8 aprile 2008: Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
. DIRETTIVA 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.
. D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117: Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
. D.M. 16 giugno 2008, n. 131: Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto.
. D.L. 25 giugno 2008, n. 112: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Art. 23.bis. (Convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133).
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 8 agosto 2008, n. 355/E: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 – Comunicazione dei dati acquisiti nell’attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani – art. 1, commi da 106 a 108, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
. D.M. 22 ottobre 2008: Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti.
. D.M. 7 novembre 2008: Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
. DIRETTIVA 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
. D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188: Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CE.
. Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 208: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
- Legge 27 febbraio 2009, n. 13: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. (Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione).
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D. Lgs. 16 marzo 2009, n. 30: Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.
- D.M. 14 aprile 2009, n. 56: Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo».
- D.M. 12 maggio 2009: Modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse.
- D.M. 13 maggio 2009: Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
- REGOLAMENTO (CE) N. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE).
- D.M. 17 dicembre 2009: Modalità di Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
- DECISIONE della Commissione del 23 febbraio 2010 recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso.
- Legge 25 febbraio 2010, n. 36: Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.
- REGOLAMENTO (UE) N. 413/2010 della Commissione del 12 maggio 2010, recante modifica degli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti, per tenere conto delle modifiche adottate con decisione C(2008) 156 del Consiglio dell’OCSE.
- DECRETO 21 maggio 2010, n. 123: Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
- D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155: Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
- D.M. 27 settembre 2010: Definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.
- D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205: Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
- D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 - ALLEGATI.
- D. Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219: Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonchè modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.
- D.M. 5 maggio 2010: Modifica all'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 24 giugno 2003, in materia di veicoli fuori uso.
- D.M. 5 maggio 2010 - ALLEGATO.
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D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121: Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonchè della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
- D.M. 20 giugno 2011: Modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
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D.M. 20 giugno 2011 - ALLEGATO.
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227: Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 - ALLEGATI.
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DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2012, n. 2: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.
- DECRETO 15 marzo 2012: Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 29-terdecies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione della direttiva 2008/01/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
- DECRETO 15 marzo 2012 - ALLEGATO.
- D.M. 24 maggio 2012: Modifica dell'Allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 in recepimento della direttiva 2001/37/UE del 30 marzo 2011 in materia di veicoli fuori uso.
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D.M. 24 maggio 2012 - ALLEGATO.
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D.M. 20 marzo 2013: Modifica dell'allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS).
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D.M. 16 aprile 2013: Modalita' per la realizzazione dell'inventario nazionale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
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D.M. 16 aprile 2013 - ALLEGATO.
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DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. 136: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
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LEGGE 22 maggio 2015, n. 68: Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.
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DECRETO 24 giugno 2015: Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica.
- LEGGE 28 giugno 2016, n. 132: Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
- DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264: Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.
- DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264 - ALLEGATO 1 - Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia.
- DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264 - ALLEGATO 2 - SCHEDA TECNICA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’.
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GIURISPRUDENZA
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La Corte Costituzionale con l'Ordinanza n. 288/2006 interviene sulla questione della definizione di "rifiuto" e in particolare sul contrasto tra la sentenza della Corte di giustizia europea 11 novembre 2004, Causa C-457/02 e le norme interne dettate dalla legge n. 308 del 2004.
Si riporta il testo dell'Ordinanza:
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Corte Costituzionale, Ordinanza 288 del 3 luglio 2006 - Ambiente - Regime dei rottami ferrosi - Esclusione dalla normativa concernente la gestione dei rifiuti - Contrasto con la nozione di "rifiuto" della Corte di giustizia europea e con la Direttiva CEE 91/1956 - Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
Per escludere la disciplina sui rifiuti è necessario che, a destinare al riutilizzo il sottoprodotto della lavorazione sia lo stesso produttore e non un semplice detentore cui la sostanza sia stata conferita a qualsiasi titolo.
Questo è quanto stato precisato dalla Corte di Cassazione, con Sentenza n. 14557/07 depositata l' 11 aprile 2007, emessa dalla Terza Sezione Penale.
Si riporta il testo della Sentenza:
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Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale (UP) - Sentenza 21 dicembre 2006 - 11 aprile 2007, n. 14557 - Residui di produzione vari - Deposito incontrollato - Rientra nel concetto di "rifiuto" se il sottoprodotto della lavorazione non viene riutilizzato dallo stesso produttore.
La circostanza che l'impianto che produce emissioni in atmosfera sia mobile, e non fisso, non esclude la necessità che esso sia autorizzato ai sensi dell'articolo 279, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006
La sentenza della Corte di Cassazione del 29 gennaio 2008, n. 4536 chiarisce infatti che tale circostanza non elimina la "connessione funzionale e continuativa" rispetto all'attività produttiva svolta e pertanto non esclude la responsabilità del gestore qualora questi abbia omesso di richiedere l'autorizzazione prescritta.
La Corte, infine, ricorda che tra la fattispecie criminosa di cui all'articolo 25, D.P.R. n. 203/1988 e quella prevista ora dall'articolo 279, D. Lgs. n. 152/2006 sussiste continuità normativa.
Si riporta il testo della Sentenza:
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Corte di Cassazione – Sentenza 29 gennaio 2008, n. 4536 - Aria – Emissioni – macchinario mobile – Autorizzazione - Necessità.
Il materiale proveniente da attività di costruzione o demolizione è un rifiuto e, in caso di riutilizzo, conserva tale natura fino al completamento delle operazioni di recupero
La Corte di Cassazione, con la Sentenza 11 gennaio 2008, n. 1188, ribadisce un orientamento che può dirsi oramai consolidato e secondo il quale il riutilizzo non può prescindere dalle attività previste dal D.M. 5 febbraio 1998 e dalla necessità che esso non comporti un pregiudizio per l'ambiente.
L'assenza di un tale pregiudizio, precisa infine la Corte, può essere fornita dai test di cessione previsti dal D.M. sopra citato, ma può essere anche fornita con qualsiasi altro mezzo.
Si riporta il testo della Sentenza:
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Corte di Cassazione – Sentenza 11 gennaio 2008, n. 4733 - Materiali da attività di demolizione - Rifiuti fino a recupero.
I frammenti in carta e in plastica derivanti dall'attività di tiro al piattello sono da considerarsi a tutti gli effetti rifiuti e pertanto vale per essi il generale divieto di immissione nelle acque superficiali o sotterranee
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la Sentenza 30 gennaio 2008, n. 4733 in una fattispecie nella quale l'attività sportiva predetta veniva svolta in un luogo a ridosso di un fiume, nel quale finivano quindi con regolarità i residui predetti.
La Corte ha altresì precisato che nel caso in esame sussiste l'ipotesi di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006, e non quella di abbandono di rifiuti non pericolosi ex articolo 255 (condotta sanzionata più lievemente), poiché l'associazione sportiva, indipendentemente dalla sua natura giuridica, svolge attività d'impresa.
Si riporta il testo della Sentenza:
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Corte di Cassazione – Sentenza 30 gennaio 2008, n. 4733 - I residui di tiro al piattello sono rifiuti
Si può parlare di sottoprodotto solo se l'impresa non sottopone i materiali a trasformazione
La Corte di Cassazione, con la Sentenza 7 aprile 2008, n. 14323, restringe la lista dei sottoprodotti ed aumenta quella dei rifiuti, sottoposti ad autorizzazione e regole più severe.
Si può parlare di sottoprodotto solo nel caso in cui i materiali detenuti dall’impresa non siano stati sottoposti a operazioni preliminari di trasformazione.
E’ necessario, inoltre, che la materia sia impiegata direttamente dall’azienda che la produce e, in caso di commercializzazione, ci «dev’essere un vantaggio per chi cede i beni».
L’impiego del sottoprodotto deve avvenire senza necessità di trasformazioni preliminari, per tali dovendosi intendere le operazioni che fanno perdere al sottoprodotto la sua identità e siano necessarie per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo.
L’utilizzazione del sottoprodotto dev’essere certa e non eventuale».
E come se questi requisiti non bastassero a impoverire di molto la lista dei sottoprodotti e ad arricchire quella dei rifiuti, i giudici di legittimità hanno anche chiarito che «dev’essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e dev’essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base agli standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell’impianto dove avviene l’effettivo utilizzo».
Per chiudere la lista delle caratteristiche la Cassazione afferma anche che «l’utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l’ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive».
Si riporta il testo della Sentenza:
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Corte di Cassazione – Sentenza 7 aprile 2008, n. 14323 - Le peculiarità del "sottoprodotto" e le diversità con il "rifiuto".
La richiesta di rinnovo dell’autorizzazione eseguita via fax soddisfa il requisito della forma scritta
Purchè effettuata entro i termini, la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione a mezzo fax è del tutto ammissibile, in quanto mezzo idoneo a consentire la conoscenza o conoscibilità del contenuto della comunicazione.
La sottolinea la Corte di Cassazione con la Sentenza 7 maggio 2008, n. 18353 sostenendo che il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45 prevede all'articolo 43 che i documenti trasmessi via fax alla Pa soddisfano il requisito della forma scritta e non devono essere seguiti dall'originale.
Tale norma, pertanto, può essere applicata anche alla richiesta di rinnovo di autorizzazione agli scarichi industriali e il giudice non può considerare la richiesta così presentata inammissibile.
Si riporta il testo della sentenza:
. Corte di Cassazione – Terza Sezione penale – Sentenza del 7 maggio 2008, n. 18353: Scarichi delle acque – Richiesta di rinnovo autorizzazione via fax – Ammissibile.
I liquami da allevamento non sono (più) rifiuti
La modifica introdotta al Codice ambientale dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha parificato senza alcuna ulteriore limitazione le acque reflue domestiche alle acque reflue provenienti dall'attività di allevamento del bestiame.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza 2 luglio 2008, n. 26532, riconosce che tale modifica ha completamente capovolto la disciplina precedente, la quale prevedeva che le acque da allevamento fossero considerate acque reflue industriali, salvo fosse dimostrata la sussistenza in esse delle caratteristiche di cui all'articolo 101, comma 7, D. Lgs. n. 152/2006.
Dopo la modifica introdotta, invece, la regola è che le acque provenienti da allevamento sono assimilate alle acque reflue domestiche e solo la loro (eventuale) utilizzazione agronomica è necessario che avvenga entro i limiti previsti dalla normativa vigente (articolo 137, comma 14 e articolo 112, D. Lgs. n. 152/2006).
Si riporta il testo della sentenza:
. Corte di Cassazione – Terza Sezione penale – Sentenza del 21 maggio 2008, n. 18353: Rifiuti - Effluenti da allevamento - Acque reflue domestiche - Acque reflue industriali - Disciplina applicabile.
Impianti trattamento rifiuti - Il controllo spetta alla Provincia
È la Provincia, e non il Sindaco, l'organo competente ad effettuare i controlli sugli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani e sul rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (articolo 197, D. Lgs. n. 152/2006).
L'ordinanza contingibile e urgente emanata dal Sindaco che imponga al gestore dell'impianto interventi di revisione e miglioria degli stessi, non ha carattere permanente ed è quindi in contrasto con la "contingibilità" propria dell'ordinanza, oltre a configurare un improprio utilizzo di tale strumento per ottenere il rispetto di prescrizioni già imposte in via ordinaria.
Si riporta il testo della sentenza:
. TAR Lombardia – Sezione IV – Sentenza del 2 aprile 2008, n. 792: Rifiuti - Impianti di compostaggio - Prescrizioni e controlli – Competenza della Provincia - Esclusa la competenza del Sindaco.
Materiali da scavo - Incostituzionali norme locali meno restrittive del D. Lgs. n. 152/2006
La Corte Costituzionale boccia l’esclusione dalla nozione di “rifiuto” dei materiali inerti da scavo, prevista dalla Regione Valle d’Aosta, in quanto le misure sono ritenute meno rigorose di quelle stabilite dal D. Lgs. n. 152/2006.
Due articoli delle L.R. n. 31/2007 e n. 5/2008 stabiliscono delle esclusioni dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, non previste dal D. Lgs. n. 152/2006, e quindi sono incostituzionali; lo dice la Corte Costituzionale, dopo il confronto diretto tra le due discipline (Sentenza 61/2009).
Il tutto, alla luce della giurisprudenza costituzionale (si veda anche la sentenza n. 10/2009) che affida i rifiuti alla competenza esclusiva dello Stato (in relazione al D. Lgs. n. 152/2006, sottolinea la Corte, “deve negarsi che il D. Lgs n. 4/2008 abbia stabilito una tutela meno rigorosa”), mentre le Regioni possono soltanto fissare limiti di tutela più elevati.
Si riporta il testo delle due sentenze:
. CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza del 23 gennaio 2009, n. 10: Art. 3, comma 1°, della legge della Regione Puglia 31/10/2007, n. 29.
. CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza del 5 marzo 2009, n. 61: Artt. 14, commi 1°, 2°, 3° e 6°, e 21 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 03/12/2007, n. 31; art. 64 della legge Regione autonoma Valle d'Aosta 13/03/2008 n. 5.
La Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) ha natura di tributo
La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 (ud. del 16 luglio 2009), ha posto fine al nodo della competenza a decidere sui contenziosi in materia di Tariffa di Igiene Ambientale.
Secondo i giudici della Consulta le caratteristiche strutturali e funzionali della TIA evidenziano che tale prelievo presenta tutte le caratteristiche del tributo e che, pertanto, non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una semplice variante della TARSU, conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima.
La Consulta mette così la parola fine alla questione riguardante la natura della TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) che ha creato un contrasto giurisprudenziale tra i giudici sia di merito sia di legittimità.
Si riporta il testo della sentenza:
. CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza del 24 luglio 2009 n. 238: Art. 2, comma 2°, secondo periodo, del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, aggiunto dall'art. 3-bis, c. 1°, lett. b), del decreto legge 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 02/12/2005, n. 248.
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